CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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mercoledì 27 maggio 2020

Cedifop, dopo due mesi riparte la formazione per il corso di OTS

Dopo un lungo periodo di inattività e uno altrettanto lungo di formazione a distanza FAD, conseguenza del COVID 19, ora è giunto il tempo per gli allievi del corso per Operatore tecnico Subacqueo del CEDIFOP, di ritornare a fare immersioni.

Il primo via è stato dato dal documento "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" del 22 maggio 2020, stilato a Roma nell'ultima riunione della Conferenza stato-regioni. Nel documento, due pagine sono dedicate a dare una serie di indicazioni da applicare alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo, nell'ambito del sistema educativo e formativo regionale.

Tutte le raccomandazioni del documento, erano già inserite nel manuale del CEDIFOP, scaricabile anche dal sito dell'Ente, pubblicato sia in lingua italiana sia in lingua inglese (in quanto il corso del CEDIFOP è frequentato anche da 2 allievi Greci e un allievo Russo), dal titolo "PROCEDURE OPERATIVE SULLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO COVID-19 DURANTE ESERCITAZIONI PRATICHE ALL’APERTO, NEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SETTORE  DELLA METALMECCANICA SUBACQUEA".

Il manuale del CEDIFOP, è stato elaborato con l'intento di elencare procedure HSE pratiche da adottare e da integrare alle procedure operative già in uso nel centro, durante le fasi di addestramento pratico ed all’aperto, nel settore della formazione professionale della subacquea industriale, al fine di mitigare i rischi relativi all’emergenza COVID-19.

In accordo con le disposizioni delle Autorità Nazionali e Regionali, il manuale prevede una serie di regole da adottare con la ripresa delle attività subacquee e i comportamenti corretti da tenere. Oltre alle indicazioni standard come la rilevazione della temperatura corporea; l'utilizzo di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani, la registrazione di un elenco dei soggetti che partecipano alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti; il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra gli utenti; l'utilizzo di appositi DPI e di procedure per igienizzare le attrezzature, è prevista anche la compilazione di due apposite check list di cui una giornaliera, che garantiscono un alto livello di controllo e prevenzione.

Considerando che le attività pratiche del corso sono interamente svolte in spazi esterni, con un gruppo omogeneo, la valutazione del rischio è medio-basso calcolando fattori come Esposizione, Prossimità ed Aggregazione.

Il manuale del CEDIFOP fa un preciso distinguo delle procedure da adottare per i corsi che prevedono l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto (OTS) e per i corsi di specializzazione successivi all'OTS, che prevedono l'iscrizione al Repertorio telematico presso l'assessorato al lavoro della regione Siciliana, per i livelli Inshore e Offshore, elencando le procedure da adottare per attività che coinvolgono imbarcazioni, camere iperbariche e impianti di saturazione per l'alto fondale. Una parte del manuale riguarda la gestione di un eventuale primo soccorso ed RCP, in caso di emergenza, con una serie di norme utili per intervenire, soccorrendo le vittime e proteggendo anche i soccorritori da potenziale contagio.

Diversi gli esperti che hanno collaborato alla stesura del manuale, fra questi commercial diver iscritti nel repertorio telematico previsto dalla legge 07/2016 come inshore diver o offshore air diver /TOP UP,  medici, consulenti in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro,  un commissario capo trainers instructor heliox/trimix 100, un Ispettore della  Guardia Costiera, un esperto equipaggiamenti subacquei per immersione militare e professionale, un avvocato di diritto marittimo e connesse implicazioni infortunistiche ed ambientali, ed altri. 


VEDI ANCHE:

15.05.2020 - L'Avvisatore Marittimo:






mercoledì 11 marzo 2020

Covid-19: interrotto il corso per la qualifica di Operatore Tecnico Subacqueo

Dopo il Decreto del Presidente del Consiglio per il contenimento del contagio da Covid-19 è ferma anche la formazione professionale in tutta Italia e quindi anche CEDIFOP ha dovuto interrompere le attività formative. In particolare è stato interrotto il corso già avviato per la qualifica di Operatore Tecnico Subacqueo, valido per l'iscrizione nel Registro Sommozzatori del Ministero dei Trasporti, presso una Capitaneria di Porto in Italia, per il rilascio del Libretto di Ricognizione, come previsto dal D.M. 13.01.1979 e per accedere ai livelli successivi per INSHORE  e OFFSHORE, alcuni allievi hanno deciso di tornare alle loro case, altri hanno preferito rimanere in Sicilia. Le attività di formazione riprenderanno dopo il 3 aprile prossimo.

Sono state bloccate anche le procedure per gli esami, del corso INSHORE  DIVER valido per l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'assessorato lavoro siciliano, degli allievi che devono ancora superare la prova di esami che ora slittano oltre il 3 aprile prossimo. Stessa sorte anche per i nuovi inserimenti nel Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani.

Ma, le attività CEDIFOP  non si fermano. Giorni prima del primo decreto governativo c'è stata un'importante riunione a Milano, presso la sede di AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza), durante la quale si è parlato dello sviluppo del Repertorio Telematico e del suo impatto sulle imprese italiane di settore. Si è anche discusso della creazione di un polo nazionale che fa di CEDIFOP un punto di riferimento come sede di esami, a cui potranno confluire tutti coloro che lavorano da moltissimi anni in questo settore, ma che hanno solo una certificazione da OTS. La direzione nazionale di AIAS ha dato incarico di definire un piano operativo che sarà sviluppato nei prossimi mesi. Altre riunioni con realtà istituzionali e produttive del settore sono in fase di programmazione, anche se adesso si dovranno rivedere le date. Durante questo periodo CEDIFOP fornirà aggiornamenti e comunicazioni, per quanto  possibile, con continuità: email e telefoni sono operativi, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00.

Cerchiamo di fare il nostro meglio perché abbiamo a cuore, sempre, anche nei momenti difficili, i nostri allievi ed ex allievi.

martedì 17 dicembre 2019

Commercial diver, via all’iscrizione nel Repertorio Telematico

15.12.2019 - L'Avvisatore Marittimo: 


Commercial diver, 
via all’iscrizione nel 

Repertorio Telematico 

Con decreto del dirigente generale il dipartimento regionale al Lavoro ha pubblicato la modulistica per ottenere la card nominativa


venerdì 29 novembre 2019

Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani

Con DDG (Decreto Dirigente Generale) n. 4207 del 28 Novembre 2019, il Dipartimento regionale al lavoro ha pubblicato la modulistica che da via alle iscrizioni presso il Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani, previsto dalla Legge 07/2016 e DPRS n. 31/2018.

La modulistica prevede una richiesta di rivolgere all’”Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, Servizio VII – Politiche Giovanili -  Occupazione Giovanile – Mobilità Nazionale e Trasnazionale” Viale Praga, 29 - 90146 PALERMO, per chi è in possesso di idonea certificazione richiesta per l’iscrizione al Repertorio Telematico dei "Commercial Diver" Italiani  L.R. n. 7 del 21 aprile 2016  uno dei tre livelli indicati dall’articolo 2  della L.R. 07/2016, con attestazione formativa conseguita presso un Ente Accreditato dalla rispettiva regione di apparteneva in Italia oppure dall’estero  allegando i titoli di studio (Attestato per OTS e attestato per i livelli INSHORE  o OFFSHORE), due autocertificazioni, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, dell’istante,  circa l’effettivo svolgimento delle attività didattiche, delle immersioni ed i relativi tempi di fondo in conformità agli standard IDSA e sull’avvenuto svolgimento dei percorsi formativi relativi alle discipline di formazione trasversale come previsti dalla vigente disciplina statale e comunitaria (che riguarda le materie di Informatica, sicurezza sul lavoro e Inglese); una autocertificazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, da parte dell’ente che ha realizzato i percorsi INSHORE o OFFSHORE,  ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, di conformità del percorso svolto agli standard IDSA previsti dalla LR 07/2016 e DPRS  n. 31/2018;  copia Log Book professionale che evidenzi l’effettivo svolgimento delle immersioni ed i relativi tempi di fondo di cui all’allegato 1 indicato dal DPRS n. 31/2018,   copia di documento d’identità personale in corso di validità; copia del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l’iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979. (oppure certificazione di visite mediche internazionali attestanti l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001); copia del versamento di € 50 ad un conto corrente indirizzato alla regione Siciliana / Assessorato al Lavoro, previsto dall’articolo 4.6 della L.R. 07/2016 e  dall’articolo 9 del D.P. n. 31/2018;  fototessera in formato cartaceo ed elettronico e copia del “Supplemento Europass” al Certificato e/o Attestato formativo, come indicato  all’articolo 1.4 del D.P.R.S. n. 31/2018 previsto da INAPP (Istituto Nazionale Politiche Attive sul lavoro), mentre per chi  richiede l’iscrizione per i livelli offshore va allegato anche il certificato di “Primo Soccorso – Diver Medic”, in corso di validità, (Articolo 2.5, L.R. 07/2016 e articoli 2 e 3 dell’allegato 1 al D.P.R.S.  n.31/2018).

La documentazione prodotta una vola esaminata dagli funzionari dell’Assessorato e verificata la validità della documentazione presentata da diritto al richiedente di ottenere una “card” nominativa prevista dalla legge 07/2016 e dall’articolo 8 del decreto Presidenziale n. 31/2018, dove saranno riportate il numero progressivo individuale di iscrizione, corredata dai dati personali di identificazione (nome, cognome, data e luogo di nascita), della fotografia dell’interessato e del livello di qualificazione conseguito a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7. 2, e l’inserimento nominativo nel repertorio telematico degli operatori della subacquea industriale (Commercial diver Italiani) presso il sito dell’Assessorato al Lavoro, dove oltre ai dati di tipo nome e cognome saranno inserite anche le informazioni di contatto (mail e telefono) come previsto dall’articolo 4.1 della Legge 07/2016. La validità dell’’iscrizione in base alla direttiva 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali  e del Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali” ha una validità sul tutto i territorio Europeo, mentre stabilisce quale dai titoli rilasciati da altri paesi Europei e non potrebbe essere valido per operare sul territorio Italiano. Dopo più di 40 anni oggi anche l’Italia si affaccia sul albito internazionale con una legislazione valida e da esempio su tutto il territorio Europeo.

mercoledì 13 febbraio 2019

ENI E LEGGE 07/2016. NUOVE NORME PER IL MONDO DELLA SUBACQUEA INDUSTRIALE (COMMERCIAL DIVERS)

Confermata la richiesta dell'ENI sui requisiti della legge 07/2016 e relative delibere (n. 409 del 24.10.2018 (regolamento attuativo della legge 07/2016) e 436 del 06.11.2018 (tempi IDSA obbligatori per i livelli inshore, TOP UP e Saturazione diver) escludendo gli OTS dalle attività nel loro cantiere.
La richiesta dell'ENI riguarda la gara n. 30051775 “ATTIVITÀ DI ISPEZIONI SUBACQUEE” , specificato nel rigo 5B “idoneità professionale” dove riporta che: "... E’ necessario presentare un elenco dei sommozzatori con relativo patentino per attività industriali, livello secondo “top up”, per operare in area offshore del porto di Palermo (legge regionale 07/2016 e relative delibere della giunta regionale 409 del 24.10.2018 e 436 del 06.11.2018)..."
Ora si aspetta che queste disposizioni vengano applicate non solo nel resto della Sicilia ma in TUTTI I CANTIERI ENI (PIATTAFORME INCLUSE) nel RESTO DELL'ITALIA - le qualifiche hanno una validità in ambito nazionale visto il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali".
Va ricordato che la Legge 07/2016 - pubblicata sulla GURI/Gazzetta Nazionale Repubblica Italiana - a partire dalla pagina 41 (qui: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/10/15/42/s3/pdf) , definisce 3 livelli di qualificazione: a) INSHORE fino ai - 30 metri; b) OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP dai - 30 fino ai - 50 metri; e c) SATURAZIONE DIVER per oltre i - 50 metri, secondo precisi "tempi di fondo e attività in acqua stabilite dalla didattica IDSA" (delibera 436 del 06/11/2018 e articolo 3.2 della legge 07/2016), con immersioni che DEVONO trovare un REALE riscontro nel LOGBOOK individuale, e con percorsi formativi che rientrano fra la “formazione normata”.
La stessa legge per i livelli INSHORE e OFFSHORE fa riferimento al documento dell'ENI del 5 agosto 2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei".
Ultima notazione: il repertorio (“albo” dei commercial divers italiani) previsto dall'articolo 4 della legge 07/2016, che riguarda le qualifiche "normate" (articolo 10.1 della delibera 409 del 24.10.2018), spesso va "confuso" con il repertorio delle qualifiche professionali attivato da diverse regioni ad oggi, incluso quello della regione Siciliana (che riguarda le attività di formazione "non normate") dove è stato inserito il profilo da OTS. Inutile dire che, alla fine, l'appalto lo ha aggiudicato chi si è presentato preparato, secondo la legge, e con i sommozzatori in regola rispondendo alle esigente dell'ENI (lo avrebbero potuto fare tutti, visto che avevano 2 anni di tempo per prepararsi), mentre chi, in questi anni, ha fatto solo polemiche e ha ignorato i nuovi requisiti (che poi sono gli stessi applicati in tutto il mondo ad esclusione dell'Italia fini al 2016 e anche richiesti dall'Eni da più di 10 anni - vedi DOCUMENTO ENI - LETTERA HSE/SIC PROT. 16 DEL 21/05/2008 "REQUISITI HSE PER I SUBAPPALTATORI DI LAVORI SUBACQUEI" e DOCUMENTO ENI "REQUISITI HSE PER I FORNITORI DI LAVORI SUBACQUEI" DEL 05 AGOSTO 2013 - in realtà esiste un altro documento che è il primo della serie dell'ENI/SAIPEM del 2003 ma non riesco più a trovarlo :) ), e ormai anche da altre ditte che vogliono mettersi in regola, per non rimanere fuori dai giochi.

lunedì 18 dicembre 2017

E' possibile fare un percorso come previsto dalla Legge 07/2016, fuori dalla regione Sicilia e successivamente a) iscriversi al repertorio e avere la card o b) non iscriversi al repertorio previsto dalla legge? Cosa succede in questo caso e quali sono le differenze?

Va sempre detto che la legge 07/2016 è della Regione Sicilia, ma questo significa semplicemente che è solo la Regione Sicilia qualificata a gestire il Repertorio Telematico previsto dall'articolo 4 della Legge e del rilascio della CARD del COMMERCIAL DIVER  Italiano per i tre livelli previsti, che ha però (come specificato dagli articoli 3.5, 4,5 e 5.2) una spendibilità in ambito Europeo "... sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario ..."

Spesso (e a volte volutamente) si fa "confusione" sul fatto che la legge è della Regione Sicilia, dimenticando però di ... leggerla, a partire dal titolo stesso della Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", ove specifica, senza ombra di dubbio, che la legge disciplina i percorsi formativi che sono competenza assoluta delle regioni, per la creazione delle qualifiche, che avendo una legge (obbligatoriamente regionale) che li crea, hanno una spendibilità in ambito nazionale. Vorrei ripetermi: Non la Legge ma le qualifiche che derivano da essa.

Una volta definite le qualifiche professionali per le attività fuori dall'ambito portuale (riservato agli OTS), la legge 07/2016 ha raggiunto il suo obbiettivo. I corsi per il riconoscimento delle qualifiche (INSHORE, TOP UP e  SATURAZIONE, definite dall'articolo 2) possono essere realizzati in Sicilia o presso altre Regioni Italiane, così come stabilisce l'articolo 4.5 della legge "... I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all’articolo 3, comma 2...", specificando però del vincolo obbligatorio sui contenuti dei percorsi formativi, che "... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)... " continuando così- "... ai controlli che devono essere
effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..." (articolo 3.2), stabilendo così, numero di immersioni ed attività in acqua ben precise, che devono essere dimostrabili tramite il LOGBOOK professionale, richiesto per l'iscrizione al repertorio a dimostrazione delle attività realizzate durante il percorso formativo o durante esperienze lavorative che in alcuni casi possono essere integrate.

Tutti coloro che hanno realizzato dei corsi "validi" che testimoniano un corretto percorso formativo, successivo alla qualifica da OTS (harbour diver - attività all'interno dei porti) a prescindere dal luogo dove è stato svolto il corso, che ha i requisiti previsti dalla LR 07/2016, possono richiedere l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Sicilia per avere la CARD (da parte della Regione) del commercial diver Italiano.

Anche se questa iscrizione non è obbligatoria (chi ha realizzato il corso che ha i requisiti previsti dalla LR 07/2016, è con l'attestato, possessore della qualifica professionale di diver-inshore, diver-TOP UP o di diver-sat (saturazione), che gli permettono di lavorare "legalmente in Italia senza alcun problema che risulterebbe (anche) dalla mancata applicazione del decreto legislativo 81/08 in termini di sicurezza (essendo la LR 07/2016 UNICA in Italia, diventa vincolante per il D.L.vo 81/08); ma visto che la legge 07/2016 (in particolare quanto previsto dall'articolo 9 del D.A. del 9/11/2017), ha tutti i requisiti previsti dall'IMCA per l'inserimento dell'ITALIA in un documento simile al D - 16/16 per i livelli offshore. Ci si augura che la CARD rilasciata dall'Assessorato al Lavoro della regione Sicilia, che è l'UNICA ISTITUZIONE abilitata al rilascio, con spendibilità sull'intero territorio comunitario, possa diventare una meta ambita per coloro che hanno realizzato i percorsi formativi che li hanno abilitati alle qualifiche previste dalla LR 07/2016 e,  con l'iscrizione al Repertorio entrano in possesso di una CARD Italiana, che ha i requisiti previsti dall'IMCA, realizzata interamente sul territorio Italiano. 
Passaggio che si spera di raggiungere entro il 2018, con la corretta applicazione dell'articolo 9 del decreto attuativo previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016.
  • Ci sono voluti 36 anni per avere, finalmente, una legge Italiana per l'inshore e l'offshore, dopo il DM 13.01.1979 che definiva gli OTS.
  • Ci sono voluti ben 8 anni, da quando la LR 07/2016 è passata dall'essere una semplice idea a diventare un dato di fatto.
  • Ci è voluto 1 anno e mezzo, da quando è stata votata dal parlamento siciliano fino all'approvazione del decreto attuativo.
Ci vorranno alcuni mesi per la sua applicazione e l'inserimento della CARD nei percorsi internazionali che hanno visto l'Italia per troppi anni assente.

Il viaggio continua, ma ormai si vede all'orizzonte il traguardo...

mercoledì 23 agosto 2017

Perché mi devo iscrivere al Repertorio Telematico della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)

Argomento ampiamente documentato in diverse interrogazioni parlamentari presentate sia alla Camera dei Deputati che al Senato Italiano.

Ecco alcune dalle argomentazioni più valide:
"...la legge regionale, inoltre, all'articolo 2, comma 1, stabilisce dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); all'articolo 4, comma 4, prevede l'iscrizione al repertorio telematico secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica i livelli di addestramento per attività non in ambito portuale (nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, come OTS) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito;
il decreto ministeriale del 1979, invece, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri: esso appare, quindi, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale;
l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2016, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi;
tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale;..."

"... la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali;..." 

In pratica, essendo la Legge 07/2016 l'UNICO atto legislativo esistente in Italia per le attività FUORI dall'ambito portuale (il DM 13.01.1979 riguarda solo l'ambito portuale, cioè gli OTS), diventa vincolante per il Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza dei lavoratori. 

Di conseguenza l'utilizzo di operatori subacquei, per attività in ambito inshore e offshore, che NON sono iscritti al Repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016, equivale ad una mancata applicazione del Decreto Legislativo 81/08, sanzionabile dalla legislazione Italiana

La situazione diventa particolamrmente gravosa nel caso di incidenti, anche non mortali, in data odierna, sia per il datore di lavoro, sia per i responsabili di sicurezza delle aziende e i responsabili di sicurezza del cantiere, oltre alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze (illegittime) emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di Porto sul territorio nazionale italiano, qualora abbiano autorizzato le immersioni senza verificare la reale formazione degli operatori e la loro iscrizione al repertorio telematico previsto dalla L.R. 07/2016.

Ecco qui, una sintesi dei documenti presentati alla Camera e al Senato in difesa dei lavoratori subacquei, che sono in regola e che operano in ambito INSHORE e OFFSHORE in Italia.
2017 - Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Legislatura 17 - Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783, del Sen. F. ARACRI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa

Infine un SINDACATO  di categoria, si sta occupando degli aderenti, aventi diritto all'iscrizione al Repertorio Telematico per i livelli INSHORE (1° livello) e OFFSHORE (2° o 3° livello), per tutelare il diritto di LAVORARE IN ITALIA, nella categoria, o per intervenire come sindacato presso le aziende del settore, in tutta Italia, per:
• applicazione della legislazione vigente (DM 13.01.1979 e L.R. 07/2016) negli ambiti: acque interne, acque portuali, inshore e offshore
• fare rispettare alle Aziende il CCNL di categoria
• contrattazione Sindacale di secondo livello Aziendale
La suddetta Federazione, si può attualmente contattare presso la sede di: Corso Alberto Amedeo, 21 Palermo, o telefonando al: Sindacato ISA UTL  091.9766547 cell.: 328.1249936 - email vincenzodangelo2011@libero.it

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Leggi anche: 
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Posso frequentare il corso di "Saldatore Subacqueo" del CEDIFOP, senza essere un OTS, ma un "saldatore" brevettato?

(di Manos Kouvakis)


Il corso di "Saldatore Subacqueo" del CEDIFOP, è un corso di perfezionamento della durata di 4 settimane, integrativo per chi ha già fatto il corso OTS del CEDIFOP della durata di 14 settimane, e può accedere semplicemente presentando la domanda di iscrizione al CEDIFOP.

Il corso di "Saldatore Subacqueo" del CEDIFOP,  o meglio il corso di "INSHORE AIR DIVER/SALDATORE SUBACQUEO" del CEDIFOP, ha due finalità:

  • permette l'iscrizione al primo livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia, previsto dalla Legge 07/2016, e 
  • rilascia la certificazione di SALDATORE SUBACQUEO in accordo a UNI EN ISO 15618-1 "Prove di qualificazione di saldatori per la saldatura subacquea - Saldatori subacquei per la saldatura iperbarica in ambiente bagnato".


Questa certificazione, UNICA in Italia effettuata in acqua salata (mare), unita all'attestato di qualifica professionale di "INSHORE AIR DIVER" (iscrizione al primo livello del repertorio telematico della Regione Sicilia (Legge 07/2016), abilita ad operare in ambito inshore, cioè fino ai - 30 metri, FUORI  dall'ambito portuale, (dove possono operare gli OTS iscritti al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto, in base al DM 13.01.1979).

Considerando che tutti i corsi da OTS permettono l'iscrizione al "Registro Sommozzatori" del Ministero dei Trasporti, presso una Capitaneria di Porto in Italia, si precisa che non tutti i corsi per OTS, permettono di continuare il percorso formativo, integrando la formazione per l'iscrizione al Repertorio Telematico, previsto dalla legge 07/2016, della Regione Sicilia, per i livelli INSHORE e OFFSHORE, per poter lavorare "legalmente" in Italia fuori dall'ambito portuale.
Il corso per OTS del CEDIFOP, è valido per continuare la formazione integrando le 4 settimane della sua durata alla formazione precedente dell'OTS del CEDIFIOP, per arrivare al primo livello di iscrizione al Repertorio Telematico come INSHORE AIR DIVER, perchè ha i requisiti previsti dall'articolo 3.2 della legge 07/2016.

Per chi non ha questi requisiti, ma un'esperienza di lunga data, e vuole accedere alla frequenza del corso, in base al regolamento dell'IDSA (International Diving Schools Association) e alla legge 07/2016, potrebbe fare un assessment della durata di 4 giorni, per la verifica dei requisiti richiesti, per l'accesso successivo alla frequenza del corso. 
I requisiti, per l'ammissione al corso, in assenza di un corso OTS valido, sono definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6  degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014), dove si elencano i tempi di fondo che devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale.

In particolare i tempi di fondo e le attività in acqua richiesti dalla legge 07/2016, per chi non ha un corso OTS idoneo e vuole frequentare in corso per l'abilitazione all'INSHORE AIR DIVER/1° livello di iscrizione al Repertorio Telematico, previsto dalla Legge 07/2016, sono i seguenti (devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale):
  • n. 1000 minuti e 30 immersioni in Scuba (non con l'utilizzo di un erogatore) alla profondità 0-19 metri
  • n. 300 minuti (come Botton Time e non come tempo totale di immersione, debitamente indicato nel LOGBOOK individuale) e 10 immersioni in Scuba (non con l'utilizzo di un erogatore) alla profondità 20-30 metri
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SCUBA (non erogatore)
  • n. 1900 minuti e 36 immersioni in SURFACE alla profondità 0-19 metri
  • n. 400 minuti (come Botton Time e non come tempo totale di immersione, debitamente indicato nel LOGBOOK individuale) e 8 immersioni in SURFACE alla profondità 20-30 metri
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SURFACE
  • n. 2 immersioni della durata minima di 180 minuti (come Botton Time e non come tempo totale di immersione, debitamente indicato nel LOGBOOK individuale).

Inoltre:
  • Non vengono prese in considerazione immersioni di carattere sportivo (ad esempio, l'uso dell'erogatore è tipico di una immersione sportiva). SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatusnell) nella subacquea industriale, significa utilizzo di un "apparato di respirazione subacqueo autonomo", cioè la bombola sulle spalle, ma collegata ad idonei caschi che consentano la respirazione autonoma dell'operatore. Il collegamento con la superficie è obbligatorio per tutte le immersioni.
  • Non vengono prese in considerazione immersioni oltre i -30m di profondità.
  • Non vengono prese in considerazione le pagine del LOGBOOK con immersioni e tempi non timbrati e le pagine che presentano cancellazioni o correzioni.

Infine, le immersioni registrate sul LOGBOOK, secondo il regolamento IDSA, devono includere le seguenti tipologie di lavoro:
  • Ispezioni visive
  • Utilizzo di palloni di sollevamento
  • Utilizzo di strumenti pneumatici e/o oleodinamici per lavori subacquei
  • Utilizzo di sorbona
  • Utilizzo di idropulitrice
  • Operazioni di carenaggio
  • Taglio subacqueo con utilizzo di pinza “broco”
  • Tecniche di flangiatura.