CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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domenica 21 giugno 2020

L'importanza del Repertorio Telematico per le attività di subacquea industriale


Assume sempre più importanza il "Repertorio Telematico attività di Subacquea industriale",  gestito dal Servizio VII "Politiche giovanili, occupazione giovanile, mobilità Nazionale e Trasnazionale" creato dalla legge 07/2016 della Regione Siciliana, che è diventato operativo solo da un paio di mesi.

La sua importanza sta nel fatto che la  legge regionale siciliana 21 aprile 2016, n.7, costituisce – ad oggi – l’unica norma di rango legislativo in Italia in materia di qualifiche professionali per l’esercizio di attività subacquee industriali fuori dalle aree portuali.
La legge regionale ha oggettivamente colmato un “vuoto” della legislazione statale, per quanto attiene l’indispensabile qualificazione di figure professionali chiamate ad operare in contesti di lavoro intrinsecamente caratterizzati da elevati profili di rischio.

L’impiego di personale in possesso di idonea qualificazione rappresenta condizione imprescindibile per lo svolgimento di tali attività in condizioni di sicurezza, anche in relazione agli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008. La questione assume rilievo, considerata la mancanza di specifica norma dell’ordinamento statale in materia di esercizio professionale e d’impresa nel settore, in relazione alla presenza nell’ambito dei repertori delle qualificazioni di altre Regioni di profili che presentano antinomie e rischiano d’ingenerare criticità di vario ordine, sia in relazione al corretto dispiegarsi dell’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, sia in relazione al rischio di ‘dumping’ fra imprese, sia rispetto alle superiori esigenze di massima tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al riguardo non può non rilevarsi che l' “Operatore tecnico subacqueo” svolge la sua attività in ambito esclusivamente portuale, mentre il Repertorio Telematico si occupa delle figure orientate ad ambienti operativi extra-portuali, differenza sottolineata  dal DDG 18 dicembre 2019, n.4741, con cui l'Assessorato al Lavoro, ha rilevato come la qualifica di OTS rappresenta logicamente ed intrinsecamente un requisito preliminare per l’accesso ai percorsi formativi destinati al conseguimento di qualifiche professionali per l’esercizio di attività della subacquea industriale in ambito extraportuale.

L'iscrizione di soggetti nel Repertorio telematico istituito dalla citata L.R. 7/2016 non va in alcun modo confusa coi repertori delle qualificazioni delle varie regioni Italiane, che comprendendo schede e profili relativi a percorsi formativi per il conseguimento di qualifiche professionali, mentre il Repertorio Telematico è un “elenco” di persone – in possesso di requisiti prestabiliti – che volontariamente inseriscono i propri dati di contatto e di formazione al fine di agevolare il contatto coi potenziali datori di lavoro, esso vuole rappresentare uno strumento volto a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel settore; infatti in mancanza dei requisiti previsti dalle norme citate, i soggetti che non hanno qualifiche professionali corrispondenti a quelle previste, non possono essere iscritti nel Repertorio in questione.

Gli iscritti al repertorio telematico sono allineati agli standard formativi internazionalmente riconosciuti, anche in sede comunitaria, ai sensi della direttiva 2005/36/CE; con pieno adempimento della lettera e dello spirito della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre attualmente esistono  potenziali fenomeni di distorsione del mercato legati all’impiego di soggetti non opportunamente qualificati per operare in ambito extraportuale, col rischio di concorrenza sleale fra imprese a scapito della sicurezza degli operatori.

Questi sono i motivi  per i quali l'iscrizione al repertorio garantisce parità di trattamento fra lavoratori, maggiore sicurezza e qualificazione nell’esercizio di attività ad alto rischio e condizioni di competitività alle imprese ed agli operatori di un settore di grande rilievo per l’intero paese.

mercoledì 27 maggio 2020

Cedifop, dopo due mesi riparte la formazione per il corso di OTS

Dopo un lungo periodo di inattività e uno altrettanto lungo di formazione a distanza FAD, conseguenza del COVID 19, ora è giunto il tempo per gli allievi del corso per Operatore tecnico Subacqueo del CEDIFOP, di ritornare a fare immersioni.

Il primo via è stato dato dal documento "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" del 22 maggio 2020, stilato a Roma nell'ultima riunione della Conferenza stato-regioni. Nel documento, due pagine sono dedicate a dare una serie di indicazioni da applicare alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo, nell'ambito del sistema educativo e formativo regionale.

Tutte le raccomandazioni del documento, erano già inserite nel manuale del CEDIFOP, scaricabile anche dal sito dell'Ente, pubblicato sia in lingua italiana sia in lingua inglese (in quanto il corso del CEDIFOP è frequentato anche da 2 allievi Greci e un allievo Russo), dal titolo "PROCEDURE OPERATIVE SULLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO COVID-19 DURANTE ESERCITAZIONI PRATICHE ALL’APERTO, NEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SETTORE  DELLA METALMECCANICA SUBACQUEA".

Il manuale del CEDIFOP, è stato elaborato con l'intento di elencare procedure HSE pratiche da adottare e da integrare alle procedure operative già in uso nel centro, durante le fasi di addestramento pratico ed all’aperto, nel settore della formazione professionale della subacquea industriale, al fine di mitigare i rischi relativi all’emergenza COVID-19.

In accordo con le disposizioni delle Autorità Nazionali e Regionali, il manuale prevede una serie di regole da adottare con la ripresa delle attività subacquee e i comportamenti corretti da tenere. Oltre alle indicazioni standard come la rilevazione della temperatura corporea; l'utilizzo di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani, la registrazione di un elenco dei soggetti che partecipano alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti; il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra gli utenti; l'utilizzo di appositi DPI e di procedure per igienizzare le attrezzature, è prevista anche la compilazione di due apposite check list di cui una giornaliera, che garantiscono un alto livello di controllo e prevenzione.

Considerando che le attività pratiche del corso sono interamente svolte in spazi esterni, con un gruppo omogeneo, la valutazione del rischio è medio-basso calcolando fattori come Esposizione, Prossimità ed Aggregazione.

Il manuale del CEDIFOP fa un preciso distinguo delle procedure da adottare per i corsi che prevedono l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto (OTS) e per i corsi di specializzazione successivi all'OTS, che prevedono l'iscrizione al Repertorio telematico presso l'assessorato al lavoro della regione Siciliana, per i livelli Inshore e Offshore, elencando le procedure da adottare per attività che coinvolgono imbarcazioni, camere iperbariche e impianti di saturazione per l'alto fondale. Una parte del manuale riguarda la gestione di un eventuale primo soccorso ed RCP, in caso di emergenza, con una serie di norme utili per intervenire, soccorrendo le vittime e proteggendo anche i soccorritori da potenziale contagio.

Diversi gli esperti che hanno collaborato alla stesura del manuale, fra questi commercial diver iscritti nel repertorio telematico previsto dalla legge 07/2016 come inshore diver o offshore air diver /TOP UP,  medici, consulenti in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro,  un commissario capo trainers instructor heliox/trimix 100, un Ispettore della  Guardia Costiera, un esperto equipaggiamenti subacquei per immersione militare e professionale, un avvocato di diritto marittimo e connesse implicazioni infortunistiche ed ambientali, ed altri. 


VEDI ANCHE:

15.05.2020 - L'Avvisatore Marittimo:






lunedì 13 gennaio 2020

I primi corsi del CEDIFOP nel 2020

Con l'apertura del Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana, previsto dalla Legge n. 7/2016  e dal Decreto Presidenziale n.31/2018 che  hanno definito la categoria dei "Sommozzatori e lavoratori subacquei" come coloro che "eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne", fuori dall'ambito portuale, con titoli validi, come specifica  l'articolo 3, comma 5 della legge, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sull'intero territorio comunitario, è stato, dopo 40 anni, colmato quel vuoto legislativo che connotava il settore, ed è iniziata una nuova era che disciplina finalmente i lavoratori di questa categoria.

La qualità dei percorsi formativi è garantita dall'articolo 3.2 della legge 07/2016 " Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)"; standard a cui, nell'ultimo decennio hanno fatto riferimento i corsi del CEDIFOP, essendo una delle 18 scuole attualmente Full member IDSA nel mondo ed unica in Italia.  

Va sottolineato che questi corsi sono soggetti a controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente, offrendo garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori, già previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare gli articoli 18, comma 1, lettera e), 36, comma 1, lettera a), e 37, comma 3, sulla formazione minima, che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea, affinché si ottemperino i requisiti previsti dal decreto legislativo n.81 del 2008. Tale formazione minima è l'unica a garantire i lavoratori attraverso un livello "minimo" di competenze per operare in sicurezza, e allo stesso tempo garantire anche il datore di lavoro e le istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi in mancanza di una formazione specifica.

La formazione al CEDIFOP, si articola in un corso successivo che permette, a chi ha già raggiunto il livello OTS, di continuare il suo percorso formativo per raggiungere il livello INHSORE, come prevede il Decreto Dirigente Generale (DDG) n°4741 del 18/12/2019, dell'Assessorato Regionale del Lavoro, che così recita: "...  per OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), si intende il riferimento alla qualifica di base necessaria all'accesso ai corsi, che consente di conseguire le qualifiche normate di: 1) Inshore diver o “sommozzatore”; 2) Offshore air diver “Top up”; e 3) Offshore sat diver “altofondalista” ... " e che " ...i richiedenti, per poter accedere ai profili di “Formazione normata” delle tre qualifiche professionali, onde partecipare ai corsi, debbono necessariamente dimostrare di essere in  possesso del profilo di OTS (D.M. 13/01/1979, D.M. 31/03/1981 e D.M. 02/02/1982) con il Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale 13 gennaio 1979, ovvero essere in possesso di certificazione di visite mediche internazionali, attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 02/07/2001)....", facendo un preciso distinguo fra la formazione base per OTS (valida per l'iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto) e la formazione successiva, valida per l'iscrizione al Repertorio Telematico. In atto si stanno definendo le iscrizioni al prossimo corso per OTS del CEDIFOP, che inizierà verso la fine di Febbraio 2020, con allievi che arrivano, come sempre, da tutte le regioni Italiane, mentre dall'estero si sono iscritti allievi dalla Grecia, Tunisia, Russia e Sri Lanka.

sabato 4 gennaio 2020

Applicazione della corretta legislazione sulla subacquea in Italia

https://www.ligurianautica.com/cronaca/incidente-mortale-per-un-sommozzatore-triestino-su-una-piattaforma-in-angola/49719/#comment-23417

Gli Operatori Tecnici Subacquei sono definiti da 3 decreti ministeriali del 1979,1981 e 1982 per attività in ambito portuale (articolo 1 e 2 del DM 13.01.1979) - per le attività FUORI DAL PORTO come quelle a livello INSHORE e OFFSHORE (offshore ad aria e saturazione) sono previsti delle qualifiche e corsi particolari (che possono essere realizzati in Italia o all'estero), previsti dalla legge 07/2016 (pubblicata sulla GURI ROMA 15-OTT-2016 qui:


in particolare per il livello di altofondalista vedi pagina 7 punto 3), con l'iscrizione presso un repertorio degli aventi diritto, con una domanda di iscrizione riportata qui:

La mancata iscrizione al repertorio diventa mancata applicazione del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, cosi come è stato riportato in questa interpellanza parlamentare (qui: https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=2/00422&ramo=CAMERA&leg=18)
del 18/06/2019. dove viene riportato " ... l'iscrizione al repertorio della Sicilia rappresenta il requisito minimo per la applicazione del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008), garantendo ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto definisce livelli di competenza per operare in sicurezza, sia del lavoratore e delle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi; ...".

Non tutte le aziende Italiane, oggi, sono in regola e in questo caso si deve parlare di negligenza e non di incidente!!

venerdì 29 novembre 2019

ALBO" (Repertorio) dei COMMERCIAL DIVER ITALIANI

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL' "ALBO" (Repertorio) dei COMMERCIAL DIVER ITALIANI (Legge 07/2016 e Decreto Presidenziale n.- 31/2018): per lavorare legalmente fuori dai porti in Italia - l'iscrizione si fa qui (livelli di addestramentio successivi all'OTS: INSHORE DIVER / TOP UP / SAT DIVER):




L'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana rappresenta l'"Autorità competente" per la "Commissione europea - Mercato interno - Libera circolazione dei professionisti - Database delle professioni regolamentate" per le qualifiche professionali della metalmeccanica subacquea (DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali)


ECCO LA DOMADA DI ISCRIZIONE UFFICIALE che contiene l'elenco degli allegati da presentare (in formato pdf)

"Inshore Diver, Top up e Offshore Sat Diver, 3 qualifiche normate della subacquea" "... L’osservanza di questi regolamenti di competenza e conoscenza consente sia di garantire la sicurezza e la salute dei subacquei industriali che di fornire ai professionisti adeguati requisiti per superare i controlli di omologazione che sono già richiesti da alcuni grandi committenti e che saranno in future la regola per la fornitura di servizi in appalto...." (dalla 3a Conferenza Internazionale sulla "Cultura Nautica e Marittima" NAPOLI 2019)



INFO / CEDIFOP

338.3756051 - 338.7386977 - 091.426935 - 091.7790570






domenica 8 settembre 2019

Legge Italiana 07/2016, IMCA e i problemi del riconoscimento delle certificazioni HSE_UK per il TOP UP

(di Manos Kouvakis)


Qualche mese fa HSE inglese ha pubblicato un documento, dal titolo "modifiche ai criteri di iscrizione al corso HSE Surface Supplied (Top Up) / Changes to the criteria for HSE Surface Supplied (Top Up) course", con il quale contestava, anche per conto dell'IMCA alcuni percorsi formativi svolti nel Regno Unito da alcune scuole inglesi per i livelli offshore top up, specificando che "... questo ha causato incoerenze nella formazione dei subacquei che lavorano in offshore, e difficoltà per le scuole di immersione del Regno Unito. Alcuni subacquei che hanno avuto il permesso di continuare il corso di Top Up in UK, non erano stati addestrati nell'uso delle procedure di decompressione di superficie, e alcuni non avevano utilizzato LARS conformi a IMCA. Inoltre, alcuni subacquei non erano mai stati addestrati nell'uso di una muta ad acqua calda...".
Anche se in ritardo, HSE finalmente ha cominciato ad ammettere, dopo tanti anni, che in UK nel passato erano stati realizzati da una scuola scozzese, ormai chiusa, corsi lampo, solo per rilasciare l'attestazione del livello off-shore diver ad aria/top up, senza valutare se i corsisti partecipanti avevano avuto una formazione adeguata. 

Oggi, per accedere al livello offshore, in UK,  si richiede un addestramento pregresso durante il quale la parte in scuba e la parte in surface sia stata effettivamente svolta prima di affrontare la formazione offshore, come sottolinea anche la legge 07/2016 Italiana, prima di arrivare al corso per il TOP UP occorre che l'allievo abbia avuto un precedente addestramento, che nel nostro caso sono i corsi OTS e Inshore diver.

Oggi la raccomandazione di HSE/UK arriva tardivamente, visto che il riconoscimento dell'HSE-UK che abilitava a lavorare in Europa mediante la corretta applicazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali sul territorio europeo, dopo la Brexit, non potrà essere applicato per i titolo Inglesi, al contrario della legge 07/2016 che è basata proprio su questa direttiva. Inoltre il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali", che specifica che l'Assessorato del lavoro della regione Siciliana che gestirà il repertorio degli aventi diritto ad essere inseriti nel catalogo dei "commercial diver italiani", può essere l'"autorità competente" per la Commissione europea nel Database delle professioni regolamentate, che è lo strumento che autorizza la libera circolazione dei professionisti nel mercato interno, ma che prevede anche la possibilità, in base al D.Lgs. 206 sul regime che regola il riconoscimento professionale, per l'Italia e per i titoli italiani previsti dalla legge 07/2016,  un percorso non automatico ma basato sul confronto tra i percorsi formativo/professionali previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di “differenze sostanziali” tra i diversi livelli di qualifica (previsti dall’art. 19 del decreto), di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento di durata non superiore a tre anni).

Su questo punto l'obbligatorietà dell'applicazione degli standard IDSA prevista dalla legislazione Italiana mostra tutta  la sua importanza, in questo confronto, che diventa tutto a favore delle regole introdotte dalla legge Italiana 07/2016 nei confronti di moltissimi percorsi che in questi anni sono stati inseriti nel database europeo, specialmente del regno Unito, dove in nome del business commerciale si metteva in secondo piano la qualità nella formazione a tutto discapito della sicurezza.

Sono piccoli passi, ma la legge 07/2016 e l'iscrizione al repertorio presso l'assessorato al lavoro della regione siciliana, con l'applicazione dell'articolo 10 del  DPRS n. 31/2018, sta facendo il suo iter, e porterà la Sicilia ad essere un punto di riferimento, in questo settore, non solo a livello nazionale ma a livello europeo, come esempio di qualità e sicurezza nella formazione degli operatori del settore.



lunedì 13 maggio 2019

L'Eurodeputata On.le. M. Giuffrida in visita al CEDIFOP di Palermo

Venerdì 10 maggio l’on.Michela Giuffrida, deputata al Parlamento Europeo, ha incontrato gli allievi e gli operatori del Cedifop al Porto di Palermo. 

La gradita visita conferma l’attenzione dimostrata dall’eurodeputata PD per le attività della subacquea industriale – già oggetto di un’interrogazione alla Commissione Europea sugli standard di formazione dei commercial divers - che in Sicilia rappresentano una realtà importante in termini economici e strategici ed offrono ai giovani concrete opportunità occupazionali. 

L’impegno dell’on.Giuffrida, ricandidata per le elezioni del 26 maggio, è quello di continuare a seguire le tematiche del settore, valorizzando l’esperienza siciliana della L.R. 7/2016 (che può essere modello in tutta l’UE, specie col venire meno per la Brexit del ruolo dell’HSE britannica), guardando anche alla strategia per la “Crescita Blu” per la quale si è spesa in prima persona in questi anni.

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Parlamento Europeo - Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-005697/2018 del 9 novembre 2018 alla Commissione - Articolo 130 del regolamento presentata dall'On.le Michela Giuffrida (S&D)




 Oggetto:  Operatori della subacquea industriale

Gli operatori della subacquea industriale (commercial divers) svolgono attività di importanza strategica per il sistema produttivo europeo, realizzando in ambiente marino e nelle acque interne interventi sulle infrastrutture energetiche, portuali, di comunicazione e nel settore dell'acquacoltura.

A livello comunitario manca una specifica disciplina del settore, con particolare riferimento agli standard di formazione e qualificazione degli operatori, rimessa alla disciplina — spesso discordante, quando non del tutto assente — dei singoli Stati membri, nonostante l'evidente alto profilo di rischio delle attività, che imporrebbe un adeguato addestramento a tutela della sicurezza degli addetti e dell'ambiente marino in cui operano.

La Regione Siciliana, esercitando prerogative del proprio ordinamento, ha adottato una propria disciplina organica riguardo alla formazione degli operatori della subacquea industriale (Legge regionale del 21 aprile 2016, n.7), allineata agli standard indicati dall'International Diving School Association e che, pressoché unica in Europa, prevede il rilascio di qualifiche professionali sotto il controllo delle competenti autorità pubbliche riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36.

Intende la Commissione, in sede di revisione della direttiva 2013/30, sulla quale è in corso una consultazione pubblica, proporre l'adozione di norme comuni sulla formazione degli operatori subacquei industriali, in linea con gli standard internazionali richiamati a tutela della sicurezza degli stessi e dell'ambiente marino?

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Interrogazioni parlamentari
24 gennaio 2019 E-005697/2018(ASW)
Risposta di Elżbieta Bieńkowska a nome della Commissione europea
Riferimento dell'interrogazione: E - 005697/2018


La Commissione non intende attualmente intraprendere alcuna iniziativa volta ad armonizzare la formazione degli operatori della subacquea industriale, inclusa la formazione sulla protezione dell'ambiente marino. Tuttavia, spetta agli Stati membri prevedere misure volte alla protezione dell'ambiente marino tramite le rispettive strategie per l'ambiente marino(1).

In mancanza di armonizzazione, la decisione sull'eventuale regolamentazione di una professione e sulle relative modalità, ad esempio il livello di formazione necessario per l'accesso a una professione o per l'esercizio di un'attività professionale, rimane di competenza nazionale, entro i limiti fissati dal diritto dell'UE e in particolare dal principio di proporzionalità. Sulla base delle informazioni contenute nella banca dati delle professioni regolamentate, cinque Stati membri(2) hanno indicato di aver regolamentato la professione di sommozzatore od operatore della subacquea industriale.

Nel valutare la regolamentazione, gli Stati membri dovrebbero tener conto degli effetti sulla mobilità dei professionisti e prendere in considerazione l'impatto sull'occupazione per quanto riguarda l'accesso alle singole attività. In tale contesto, è stata recentemente adottata la direttiva relativa a un test della proporzionalità(3), che impone agli Stati membri l'obbligo di valutare ex ante e a fondo la proporzionalità di nuove regolamentazioni delle professioni.

La Commissione prevede di completare a luglio 2019 la revisione e la valutazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi ed è tuttora impegnata nel processo di raccolta delle informazioni da ogni parte, compresi gli Stati membri e le parti interessate. Al momento, la Commissione non può trarre conclusioni né pronunciarsi su eventuali proposte.
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(1) A norma della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).
(2) L'Italia non è fra questi. (N.B. la legge 07/2016 e in particolare il decreto presidenziale n. 31/2018, all'articolo 10.2 prevedono l'inserimento dell'Italia nella banca dati Europea)
(3) Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (GU L 173 del 9.7.2018).


domenica 24 marzo 2019

Novità legislative per la costituzione del repertorio dei commercial diver italiani


Il 2 aprile si svolgeranno gli esami del  corso "INSHORE AIRD DIVER", gli allievi, stante recente decreto presidenziale 7 dicembre 2018, n. 31. "Regolamento relativo ai percorsi formativi finalizzati all’esercizio delle attività della subacquea industriale in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 21 aprile 2016. n. 7",  potranno chiedere l'iscrizione nel repertorio telematico gestito dall'assessorato al lavoro, come sancito dalla legge 07/2016, dopo il controllo dei  tempi di fondo e attività in acqua,  riscontrabili nel Log Book individuale, che è il requisito fondamentale per ottenere l'iscrizione al  repertorio telematico.

Il numero individuale di immersioni e tempi di fondo, secondo gli standard internazionali IDSA,  di cui CEDIFOP, attualmente è l'unica scuola full member in Italia (altre scuole full member, si trovano in  Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Olanda, Norvegia, Spania Svezia, e UK  in Europa,  Egitto e Marocco in Africa, Singapore in Asia e in Usa) vengono riportati sia sull'attestato che sull'Europass, per l'individuazione dei codici ATECO 2007/ISTAT, dove l'attività di INSHORE AIR DIVER è prevista, e in particolare per facilitare i datori di lavoro nell'individuare le competenze dei possessori di tale certificazione, che sono: Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi ; Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi; Estrazione di petrolio greggio; Estrazione di gas naturale; Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale;  Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature; Riparazione e manutenzione di macchinari; Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori); Riparazione di altre apparecchiature; Installazione di macchine ed apparecchiature industriali; Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali); Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua.

Inoltre, come prevede la legge 07/2016, art. 4.1,  i dati anagrafici e le indicazioni di contatto, entro il mese di giugno, saranno visibili sul sito istituzionale della Regione Siciliana, sia in lingua Italiana che in lingua Inglese (prevista la traduzione in lingua inglese dall'articolo 3.5 del D.P. n. 31/2018).

L'Europass, previsto dall'articolo 1.4 del DP 31/2018, viene rilasciato sia in lingua italiana che in lingua inglese, per favorire l'inserimento lavorativo degli studenti anche fuori dai confini italiani.
In contemporanea, mentre l'assessorato al lavoro lavora per definire gli ultimi dettagli per l'apertura del "repertorio telematico", prossima scadenza 15 aprile 2019, presso l'assessorato alla formazione professionale si lavora per l'inserimento dei tre nuovi profili di formazione normata (scadenza fine aprile 2019 - articolo 10.1 DP n.31/2018) nel repertorio delle qualificazioni della regione siciliana, dove l'OTS è già stato inserito fra le qualifiche "non normate". L'inserimento delle 3 qualifiche, è il primo passo per la "scalata" al repertorio nazionale (Atlante del lavoro e delle qualificazioni) e Europeo (banca dati delle qualifiche europee) previste dall'articolo 10 del D.P. n. 31/2018, e una serie di atti, che formalizzeranno l'inserimento nel Repertorio dei tre profili di qualificazione normata della subacquea industriale, per passare alle fasi successive, informando  formalmente le altre Regioni e Province Autonome della disciplina regionale e degli atti susseguenti e connessi, per formalizzare la base di partenza per ogni futura determinazione al riguardo, anche in sede di Conferenza Stato - Regioni, con l'attivazione dei procedimenti previsti dalla legislazione per il pieno riconoscimento a livello statale e comunitario dei percorsi di formazione e delle relative qualifiche e nuove professioni spendibili in ambito Europeo.                                                                                                                                                                                                                   

domenica 24 febbraio 2019

La nuova legislazione sui commercial divers italiani e le sue origini nei documenti dell'ENI

La nuova legislazione sui commercial divers italiani e le sue origini nei documenti dell'ENI




Anticipando i tempi dell'apertura del repertorio previsto dalla legge 07/2016, ormai agli ultimi passaggi, va registrata la richiesta dell'ENI di inserire i requisiti della legge 07/2016 e relative delibere (n. 409 del 24.10.2018/regolamento e 436 del 06.11.2018/tempi IDSA), nella gara n. 30051775 “Attività di ispezioni subacquee", specificando nel rigo 5B “idoneità professionale” dove è specificato che: "... E’ necessario presentare un elenco dei sommozzatori con relativo patentino per attività industriali, livello secondo “top up”, per operare in area offshore del porto di Palermo (legge regionale 07/2016 e relative delibere della giunta regionale 409 del 24.10.2018 e 436 del 06.11.2018)..." escludendo gli OTS dalle attività nel cantiere oggetto della gara.

Ora, si aspetta che queste disposizioni vengano applicate non solo nel resto della Sicilia ma in tutti i cantieri  ENI (piattaforme incluse, sia in ambito inshore che offshore) su tutto il territorio Italiano, considerando che  le qualifiche hanno validità in ambito nazionale, visto il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali".
Va ricordato che la Legge 07/2016 - pubblicata sulla Gazzetta Nazionale Repubblica Italiana (Anno 157° - Numero 42 - Roma - Sabato, 15 ottobre 2016 - a partire dalla pagina 41), definisce 3 livelli di qualificazione a) INSHORE fino ai - 30 metri; b) TOP UP dai - 30 fino ai - 50 metri; e c) SATURAZIONE per oltre i - 50 metri, secondo tempi di fondo e attività in acqua stabilite dalla didattica IDSA (delibera 436 del 06/11/2018), con percorsi formativi che rientrano nella “formazione normata”.

La stessa legge 07/2016 nella definizione delle profondità e delle modalità di svolgimento fa riferimento al documento dell'ENI del 05.08.2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei", che a sua volta fa riferimento ad un documento precedente dell'ENI "Lettera HSE/SIC Prot.16 del 21.05.2008 "Requisiti HSE per i subappaltatori di lavori subacquei", a cura di HSE/SIC e SAIPEM, verificato dal Gruppo di lavoro "Divisione E&P; Divisione R&M; Polimeri Europa, Tecnomare) .

Il repertorio previsto dall’articolo 4 della legge 07/2016, che riguarda le qualifiche "normate", spesso viene "confuso" con i repertori delle qualifiche professionali attivati da diverse regioni italiane, incluso quello della regione Siciliana, dove è stato inserito il profilo da OTS (come formazione "non normata"). Questo repertorio, istituendo a seguito della legge 07/2016,  è simile ad un "Albo dei Commercial Divers Italiani", il cui regolamento di attuazione, definito dalla delibera 409 del 24.10.2018, anche se viene chiamato con lo stesso nome ("repertorio"), come quello per le qualifiche regionali, sia quelle normate (inshore e offshore), sia quelle non normate (OTS), è una "operazione" diversa, che riguarda solo l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana, istituito in ottemperanza all'articolo 4 della legge 07/2016 , dove viene specificato che: "Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale (con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 in raccordo con  la Classificazione Internazionale delle professioni “ISCO-88” - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. “Underwater divers”), il Dipartimento regionale del lavoro, promuove la pubblicazione e l’aggiornamento nel proprio sito internet di un repertorio telematico dei soggetti formati nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, recante gli estremi dei titoli conseguiti secondo il livello di qualificazione di cui all’articolo 2, e le informazioni di contatto"

L'applicazione dell'art.4  prevede il riconoscimento delle qualifiche a livello nazionale (Atlante Nazionale del Lavoro, tramite gli ADA riguardanti la "formazione normata", come specificato dall'articolo 10.1 della delibera 409 e dal D.M. 30.06.2015 del Ministero del lavoro, come "Professioni e attività regolamentate la cui formazione è di competenza regionale")  e a livello Europeo (direttiva 2005/36/CE, articolo 10.2 della delibera 409, nel cui contesto l'Assessorato al Lavoro della regione Siciliana, detentore dell'"albo" (repertorio) degli iscritti, assumerà il ruolo di "Competent authorities" nella "European Commission / Internal Market / Free movement of professionals / Regulated professions database".

sabato 27 ottobre 2018

Approvato il regolamento per la legge 07/2016

di Manos Kouvakis



Il Presidente della Regione On.le Nello Musumeci, su proposta dell’Assessore della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali Dott.ssa Mariella Ippolito, d’intesa con l’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale On.le Roberto Lagalla ha approvato il regolamento previsto dall'articolo 5 della legge 07/2016 che definisce le qualifiche nel settore della subacquea industriale, per le attività fuori dall'ambito portuale, durante la convocazione della giunta regionale del 24 ottobre. Alla giunta regionale il regolamento, che sostituisce il precedente decreto attuativo, è arrivato dopo una serie di passaggi e pareri positivi, prima dell'ufficio legislativo della presidenza della regione e successivamente della CGA (Consiglio Giustizia Amministrativa), dando cosi semaforo verde alla definitiva attivazione di quanto previsto dalla legge. 

Il regolamento approvato che stabilisce gli standard formativi per il conseguimento delle qualifiche, previsti dalla legge, fa rigorosamente riferimento ai requisiti minimi previsti dalla didattica internazionale dell’International Diving School Association (IDSA) con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua che devono essere realizzati, fino al livello richiesto, e devono trovare idoneo riscontro nel LOGBOOK individuale, con un riconoscimento delle qualifiche ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sull'intero territorio comunitario, superando per la prima volta il vuoto legislativo che esisteva in Italia, in questo settore, sin dal 1979, anche con il rilascio del “Supplemento al Certificato Europass” che sottolinea la spendibilità del titolo in base ai livelli INSHORE o OFFSHORE previsti dalla legge, superando la vecchia concezione dell'OTS, che rimane comunque la figura per tutte le attività sommozzatorie all'interno delle arie portuali. 

Il regolamento prevede l'istituzione di un Repertorio Telematico presso il Dipartimento Regionale del Lavoro, di cui l'attuale Assessore è la dot.ssa Mariella Ippolito, con la creazione di una unità operativa che si occuperà di questo servizio, che dovrà anche gestire in forma telematica l'elenco degli iscritti, pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento. Il repertorio che avrà forma esclusivamente telematica, (ancorché sia ammesso il ricorso a documentazione cartacea per i procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione delle posizioni individuali) conterrà un data base di libera consultazione anche in formato anonimo sulle singole posizioni individuali, dando la possibilità di contatto diretto alle aziende sul territorio nazionale, che dovranno utilizzare chi ha gli adeguati requisiti, obbligatori sul territorio nazionale per il rispetto del decreto legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro (essendo la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, unica legge esistente in Italia che prevede precise qualifiche per le attività sommozzatorie fuori dall'ambito portuale, che sono anche le medesime previste dall'ENI spa, per tutte le attività svolte nei suoi cantieri), di contattare direttamente gli iscritti (assoluta novità per l'Italia di un contatto diretto fra la domanda e l'offerta formativa) e i suoi contenuti saranno fruibili in lingua italiana e in lingua inglese. 

L’iscrizione al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati, allegando una serie di documenti, come attestato finale di formazione che certifica la formazione avvenuta, il LOGBOOK individuale che dimostra che le immersioni e le attività in acqua previste dalla didattica IDSA fino al livello di iscrizione richiesto sono state realizzate. 

Il regolamento riconosce solo i titoli di qualifica professionale (non brevetti), purché conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme e direttive Europee con diversi controlli che coinvolgono sia l'ente che ha rilasciato l'attestazione, sia la persona richiedente, come il controllo del LOGBOOK individuale, per il conteggio delle immersioni effettuale, che devono essere non inferiori a quelle indicate nell'allegato tecnico del regolamento, per i vari livelli di iscrizione e la certificazione dell'avvenuto svolgimento delle materie trasversali. L'ufficio competente potrà approvare o respingere le istanze di iscrizione o applicare le sanzioni previste dalla legge nel caso di dichiarazioni non conformi, tali verifiche portano al rilascio della Card del commercial diver Italiano, con i dati personali dell'iscritto e il livello di iscrizione effettuata.

giovedì 26 aprile 2018

Il nuovo corso per OTS del CEDIFOP

Iniziato il primo corso per OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) del 2018, del CEDIFOP, che seguendo la tradizione ormai pluriennale, accoglie allievi che arrivano da tutte le regioni d’Italia. In questo corso, in particolare, troviamo fra gli iscritti allievi che arrivano dalle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana e Puglia insieme alla presenza di 2 allievi che arrivano dalla Grecia.  Il corso è l’unico in Italia che si svolge secondo programmi validati dall’IDSA (livello per SCUBA e SURFACE in ambito Inshore e Basso Fondale) e permette di proseguire il percorso formativo Italiano di commercial diver per i livelli successivi di addestramento previsti dalla legge 07/2016 della Regione Sicilia.

L’obiettivo principale del corso del CEDIFOP è quello di insegnare agli allievi la gestione in sicurezza di un cantiere subacqueo, applicando gli standard previsti dalla didattica IDSA, nella gestione delle varie procedure e Check-list, con il raggiungimento di tempi precisi sia in acqua che nelle esercitazioni in superficie.

CEDIFOP che è una delle 13 scuole Full Member IDSA (cioè che applica la didattica IDSA, partecipa ai meeting internazionali per la conferma e l’applicazione di questi standard), ed è l’unica scuola in Italia con questo riconoscimento, una delle 12 scuole in Europa. Le altre scuole nel mondo sono di Denmark, Finland, France, Ireland, Netherlands, Norway (2), Spain, Sweden (2) ed U.S.A. Dell’ IDSA inoltre fanno parte n.6 membri industriali: Italy, Malta, Netherlands, Norway, San Marino, Sweden e U.K.  (fra i quali Hytech e Pommec.) Questo tipo di adesione è dedicata ad imprese, fornitori e produttori che hanno interesse a seguire da vicino le attività dell’IDSA, n.6 organizzazioni con la qualifica di RECIPROCAL MEMBERSHIP i cui obiettivi sono simili a quelle di IDSA, e che dalla reciproca collaborazione possono entrambi trarre beneficio, che sono: Hungary National Association of Hungarian Commercial Divers, The Netherlands Dutch Association of Commercial Divers, Russia           Alliance of Diving Schools (Russia), U.K. Association of Diving Contractors (UK), U.S.A. Association of Commercial Diving Educators (ACDE) ed U.S.A. The Association of Diving Contractors International (ADCI)

E infine n.22 membri associati e n.12 membri affiliati, da: Argentina, Denmark, Egypt, Estonia, Faroe, France, Hungary, India, Iran, Israel, Italy, Latvia, Montenegro, Morocco, Reunion Island, Saudi Arabia, Serbia, Switzerland, The Netherlands, Trinidad, U.A.E., U.K. e U.S.A. in rappresentanza di diversi Dipartimenti governativi, Diving contractors e Organizzazioni che si occupano di attività inerenti la subacquea industriale e diverse scuole (fuori dall’Italia), anche abbastanza conosciute dagli Italiani (vedi per esempio una scuola Scoscese), che però ancora non hanno lo status di Full member che obbliga a controlli periodici sulla qualità e sulle metodiche applicate, ma tale status è l’unico che consente alle  scuole di rilasciare le certificazioni internazionali IDSA.

In Italia la Legge 21 aprile 2016, n. 7. “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”  della Regione Sicilia ha definito, dopo 36 anni, tre nuove qualifiche, che entrano nell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni”, che rappresenta il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, come “formazione normata”, con validità sull’intero territorio nazionale, ha risolto definitivamente questo problema che persisteva da ben 36 anni.


Le tre nuove qualifiche (non OTS perché valide per le attività fuori dai porti) sono una per il livello inshore ad aria e due per il livello offshore (ad aria/TOP UP e quella in saturazione). La LR 07/2016, inoltre, prevede che i percorsi formativi, per operare fuori dalle aree portuali, devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), in modo tale l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, previsto dalla legge regionale n. 7 del 2016, “rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi; tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81/08 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche gli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale”, come saggiamente è riportato nell’Atto di Sindacato Ispettivo, presentato al Senato il 14 marzo 2017, dal senatore Francesco Aracri ed indirizzato ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. 

Nuove attività del CEDIFOP


Sarà ospite del CEDIFOP nei giorni 7/8 maggio una  delegazione, composta da 5 membri della Marina Militare Tunisina, di cui 3 subacquei e 2 medici iperbarici.

E' un primo contatto diretto, dopo circa 2 anni di colloqui telefonici, della durata di 2 giorni di permanenza a Palermo, su un programma molto fitto di incontri e colloqui.

In questi 2 giorni i militari tunisini visiteranno il CEDIFOP e parteciperanno, da osservatori, ad una immersione in surface degli allievi del CEDIFOP che attualmente stanno frequentando il corso per OTS, che faranno esercitazione di flangiatura su alcune manichette di circa mezza tonnellata cadauna, con utilizzo di palloni di sollevamento. Successivamente parteciperanno  ad un aggiornamento -in lingua inglese- sulle attività formative del CEDIFOP e sui percorsi di commercial diver  secondo la legislazione Italiana, in particolare quella da OTS prevista dal Decreto Ministeriale del 13.01.1979 per le attività in ambito portuale (Harbour Diver) e per i livelli successivi di addestramento (Inshore, Offshore ad aria/Top Up e Saturazione).
Nel progetto che si andrà a realizzare è previsto, in una seconda fase, successiva alla formazione del personale secondo gli standard IDSA, di seguire lo sviluppo e la creazione di una scuola Full Member IDSA , fino all'audit da realizzarsi nel 2020. Si discuterà inoltre della possibilità di realizzare il meeting IDSA del 2020 a Tunisi, in occasione della inaugurazione della scuola Tunisina. Questa operazione, come continuazione del 35° meeting svolto a Palermo l'anno scorso, e successivo a quelli del 2018 che si realizzerà in Francia e del 2019 con la candidatura degli Emirati Arabi al Porto di Fujairah, sarà chiesto l'inserimento di Tunisi per il meeting n. 38 che si svolgerà nel 2020.
Inoltre, il progetto che si svilupperà, prevede anche la realizzazione di percorsi per il rilascio della certificazione, da parte di Bureau Veritas, in accordo a UNI EN ISO 15618-1 "Prove di qualificazione di saldatori per la saldatura subacquea - Saldatori subacquei per la saldatura iperbarica in ambiente bagnato" di saldatore subacqueo (con l'attivazione di un raccordo con gli uffici di Bureau Veritas presso Les Berges du lac Angle Rue Malaren et Rue Lac Ghar el Melh - TUNIS BP 728-1080 Tunis Cedex Tunisia).

Il progetto finale prevede la realizzazione di un centro di formazione per la metalmeccanica subacquea, secondo standard IDSA nella località di Zarzis (Tunisia), e fa parte integrante di un progetto di cooperazione italo - tunisino, nell'ambito di una politica di sviluppo regionale volta alla valorizzazione del Sud-est tunisino, questa scuola si propone di essere un polo che permetterà la crescita  occupazionale dei giovani Tunisini, dando una risposta adeguata al bisogno di manodopera con altissimi standard di formazione e realizzazione, per garantire  standard elevatissimi sulla prevenzione di incidenti.
I percorsi formativi del centro tunisino, saranno conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA), seguendo le indicazioni della legge 07/2016 della Regione Sicilia, considerata come modello esportabile anche fuori dai confini Italiani, come spesso abbiamo detto in altre occasioni.


Il centro, in Tunisia, si estenderà su una superficie di 7200 m2 e potrà accogliere circa 75 giovani ogni anno. Il progetto del ministero della Difesa tunisino, ha un costo totale di circa 95 milioni di euro, a cui la Cooperazione italiana allo sviluppo parteciperà con un contributo pari a 13 milioni di euro e prevede, oltre alla formazione, anche l'acquisizione dell'equipaggiamento necessario per potere espletare al meglio la missione che si propone la costruenda scuola.

lunedì 18 dicembre 2017

E' possibile fare un percorso come previsto dalla Legge 07/2016, fuori dalla regione Sicilia e successivamente a) iscriversi al repertorio e avere la card o b) non iscriversi al repertorio previsto dalla legge? Cosa succede in questo caso e quali sono le differenze?

Va sempre detto che la legge 07/2016 è della Regione Sicilia, ma questo significa semplicemente che è solo la Regione Sicilia qualificata a gestire il Repertorio Telematico previsto dall'articolo 4 della Legge e del rilascio della CARD del COMMERCIAL DIVER  Italiano per i tre livelli previsti, che ha però (come specificato dagli articoli 3.5, 4,5 e 5.2) una spendibilità in ambito Europeo "... sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario ..."

Spesso (e a volte volutamente) si fa "confusione" sul fatto che la legge è della Regione Sicilia, dimenticando però di ... leggerla, a partire dal titolo stesso della Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", ove specifica, senza ombra di dubbio, che la legge disciplina i percorsi formativi che sono competenza assoluta delle regioni, per la creazione delle qualifiche, che avendo una legge (obbligatoriamente regionale) che li crea, hanno una spendibilità in ambito nazionale. Vorrei ripetermi: Non la Legge ma le qualifiche che derivano da essa.

Una volta definite le qualifiche professionali per le attività fuori dall'ambito portuale (riservato agli OTS), la legge 07/2016 ha raggiunto il suo obbiettivo. I corsi per il riconoscimento delle qualifiche (INSHORE, TOP UP e  SATURAZIONE, definite dall'articolo 2) possono essere realizzati in Sicilia o presso altre Regioni Italiane, così come stabilisce l'articolo 4.5 della legge "... I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all’articolo 3, comma 2...", specificando però del vincolo obbligatorio sui contenuti dei percorsi formativi, che "... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)... " continuando così- "... ai controlli che devono essere
effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..." (articolo 3.2), stabilendo così, numero di immersioni ed attività in acqua ben precise, che devono essere dimostrabili tramite il LOGBOOK professionale, richiesto per l'iscrizione al repertorio a dimostrazione delle attività realizzate durante il percorso formativo o durante esperienze lavorative che in alcuni casi possono essere integrate.

Tutti coloro che hanno realizzato dei corsi "validi" che testimoniano un corretto percorso formativo, successivo alla qualifica da OTS (harbour diver - attività all'interno dei porti) a prescindere dal luogo dove è stato svolto il corso, che ha i requisiti previsti dalla LR 07/2016, possono richiedere l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Sicilia per avere la CARD (da parte della Regione) del commercial diver Italiano.

Anche se questa iscrizione non è obbligatoria (chi ha realizzato il corso che ha i requisiti previsti dalla LR 07/2016, è con l'attestato, possessore della qualifica professionale di diver-inshore, diver-TOP UP o di diver-sat (saturazione), che gli permettono di lavorare "legalmente in Italia senza alcun problema che risulterebbe (anche) dalla mancata applicazione del decreto legislativo 81/08 in termini di sicurezza (essendo la LR 07/2016 UNICA in Italia, diventa vincolante per il D.L.vo 81/08); ma visto che la legge 07/2016 (in particolare quanto previsto dall'articolo 9 del D.A. del 9/11/2017), ha tutti i requisiti previsti dall'IMCA per l'inserimento dell'ITALIA in un documento simile al D - 16/16 per i livelli offshore. Ci si augura che la CARD rilasciata dall'Assessorato al Lavoro della regione Sicilia, che è l'UNICA ISTITUZIONE abilitata al rilascio, con spendibilità sull'intero territorio comunitario, possa diventare una meta ambita per coloro che hanno realizzato i percorsi formativi che li hanno abilitati alle qualifiche previste dalla LR 07/2016 e,  con l'iscrizione al Repertorio entrano in possesso di una CARD Italiana, che ha i requisiti previsti dall'IMCA, realizzata interamente sul territorio Italiano. 
Passaggio che si spera di raggiungere entro il 2018, con la corretta applicazione dell'articolo 9 del decreto attuativo previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016.
  • Ci sono voluti 36 anni per avere, finalmente, una legge Italiana per l'inshore e l'offshore, dopo il DM 13.01.1979 che definiva gli OTS.
  • Ci sono voluti ben 8 anni, da quando la LR 07/2016 è passata dall'essere una semplice idea a diventare un dato di fatto.
  • Ci è voluto 1 anno e mezzo, da quando è stata votata dal parlamento siciliano fino all'approvazione del decreto attuativo.
Ci vorranno alcuni mesi per la sua applicazione e l'inserimento della CARD nei percorsi internazionali che hanno visto l'Italia per troppi anni assente.

Il viaggio continua, ma ormai si vede all'orizzonte il traguardo...