CEDIFOP

CEDIFOP
le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
Visualizzazione post con etichetta lavoro subacqueo. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta lavoro subacqueo. Mostra tutti i post

venerdì 29 novembre 2019

Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani

Con DDG (Decreto Dirigente Generale) n. 4207 del 28 Novembre 2019, il Dipartimento regionale al lavoro ha pubblicato la modulistica che da via alle iscrizioni presso il Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani, previsto dalla Legge 07/2016 e DPRS n. 31/2018.

La modulistica prevede una richiesta di rivolgere all’”Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, Servizio VII – Politiche Giovanili -  Occupazione Giovanile – Mobilità Nazionale e Trasnazionale” Viale Praga, 29 - 90146 PALERMO, per chi è in possesso di idonea certificazione richiesta per l’iscrizione al Repertorio Telematico dei "Commercial Diver" Italiani  L.R. n. 7 del 21 aprile 2016  uno dei tre livelli indicati dall’articolo 2  della L.R. 07/2016, con attestazione formativa conseguita presso un Ente Accreditato dalla rispettiva regione di apparteneva in Italia oppure dall’estero  allegando i titoli di studio (Attestato per OTS e attestato per i livelli INSHORE  o OFFSHORE), due autocertificazioni, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, dell’istante,  circa l’effettivo svolgimento delle attività didattiche, delle immersioni ed i relativi tempi di fondo in conformità agli standard IDSA e sull’avvenuto svolgimento dei percorsi formativi relativi alle discipline di formazione trasversale come previsti dalla vigente disciplina statale e comunitaria (che riguarda le materie di Informatica, sicurezza sul lavoro e Inglese); una autocertificazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, da parte dell’ente che ha realizzato i percorsi INSHORE o OFFSHORE,  ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, di conformità del percorso svolto agli standard IDSA previsti dalla LR 07/2016 e DPRS  n. 31/2018;  copia Log Book professionale che evidenzi l’effettivo svolgimento delle immersioni ed i relativi tempi di fondo di cui all’allegato 1 indicato dal DPRS n. 31/2018,   copia di documento d’identità personale in corso di validità; copia del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l’iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979. (oppure certificazione di visite mediche internazionali attestanti l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001); copia del versamento di € 50 ad un conto corrente indirizzato alla regione Siciliana / Assessorato al Lavoro, previsto dall’articolo 4.6 della L.R. 07/2016 e  dall’articolo 9 del D.P. n. 31/2018;  fototessera in formato cartaceo ed elettronico e copia del “Supplemento Europass” al Certificato e/o Attestato formativo, come indicato  all’articolo 1.4 del D.P.R.S. n. 31/2018 previsto da INAPP (Istituto Nazionale Politiche Attive sul lavoro), mentre per chi  richiede l’iscrizione per i livelli offshore va allegato anche il certificato di “Primo Soccorso – Diver Medic”, in corso di validità, (Articolo 2.5, L.R. 07/2016 e articoli 2 e 3 dell’allegato 1 al D.P.R.S.  n.31/2018).

La documentazione prodotta una vola esaminata dagli funzionari dell’Assessorato e verificata la validità della documentazione presentata da diritto al richiedente di ottenere una “card” nominativa prevista dalla legge 07/2016 e dall’articolo 8 del decreto Presidenziale n. 31/2018, dove saranno riportate il numero progressivo individuale di iscrizione, corredata dai dati personali di identificazione (nome, cognome, data e luogo di nascita), della fotografia dell’interessato e del livello di qualificazione conseguito a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7. 2, e l’inserimento nominativo nel repertorio telematico degli operatori della subacquea industriale (Commercial diver Italiani) presso il sito dell’Assessorato al Lavoro, dove oltre ai dati di tipo nome e cognome saranno inserite anche le informazioni di contatto (mail e telefono) come previsto dall’articolo 4.1 della Legge 07/2016. La validità dell’’iscrizione in base alla direttiva 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali  e del Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali” ha una validità sul tutto i territorio Europeo, mentre stabilisce quale dai titoli rilasciati da altri paesi Europei e non potrebbe essere valido per operare sul territorio Italiano. Dopo più di 40 anni oggi anche l’Italia si affaccia sul albito internazionale con una legislazione valida e da esempio su tutto il territorio Europeo.

domenica 8 settembre 2019

Legge Italiana 07/2016, IMCA e i problemi del riconoscimento delle certificazioni HSE_UK per il TOP UP

(di Manos Kouvakis)


Qualche mese fa HSE inglese ha pubblicato un documento, dal titolo "modifiche ai criteri di iscrizione al corso HSE Surface Supplied (Top Up) / Changes to the criteria for HSE Surface Supplied (Top Up) course", con il quale contestava, anche per conto dell'IMCA alcuni percorsi formativi svolti nel Regno Unito da alcune scuole inglesi per i livelli offshore top up, specificando che "... questo ha causato incoerenze nella formazione dei subacquei che lavorano in offshore, e difficoltà per le scuole di immersione del Regno Unito. Alcuni subacquei che hanno avuto il permesso di continuare il corso di Top Up in UK, non erano stati addestrati nell'uso delle procedure di decompressione di superficie, e alcuni non avevano utilizzato LARS conformi a IMCA. Inoltre, alcuni subacquei non erano mai stati addestrati nell'uso di una muta ad acqua calda...".
Anche se in ritardo, HSE finalmente ha cominciato ad ammettere, dopo tanti anni, che in UK nel passato erano stati realizzati da una scuola scozzese, ormai chiusa, corsi lampo, solo per rilasciare l'attestazione del livello off-shore diver ad aria/top up, senza valutare se i corsisti partecipanti avevano avuto una formazione adeguata. 

Oggi, per accedere al livello offshore, in UK,  si richiede un addestramento pregresso durante il quale la parte in scuba e la parte in surface sia stata effettivamente svolta prima di affrontare la formazione offshore, come sottolinea anche la legge 07/2016 Italiana, prima di arrivare al corso per il TOP UP occorre che l'allievo abbia avuto un precedente addestramento, che nel nostro caso sono i corsi OTS e Inshore diver.

Oggi la raccomandazione di HSE/UK arriva tardivamente, visto che il riconoscimento dell'HSE-UK che abilitava a lavorare in Europa mediante la corretta applicazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali sul territorio europeo, dopo la Brexit, non potrà essere applicato per i titolo Inglesi, al contrario della legge 07/2016 che è basata proprio su questa direttiva. Inoltre il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali", che specifica che l'Assessorato del lavoro della regione Siciliana che gestirà il repertorio degli aventi diritto ad essere inseriti nel catalogo dei "commercial diver italiani", può essere l'"autorità competente" per la Commissione europea nel Database delle professioni regolamentate, che è lo strumento che autorizza la libera circolazione dei professionisti nel mercato interno, ma che prevede anche la possibilità, in base al D.Lgs. 206 sul regime che regola il riconoscimento professionale, per l'Italia e per i titoli italiani previsti dalla legge 07/2016,  un percorso non automatico ma basato sul confronto tra i percorsi formativo/professionali previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di “differenze sostanziali” tra i diversi livelli di qualifica (previsti dall’art. 19 del decreto), di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento di durata non superiore a tre anni).

Su questo punto l'obbligatorietà dell'applicazione degli standard IDSA prevista dalla legislazione Italiana mostra tutta  la sua importanza, in questo confronto, che diventa tutto a favore delle regole introdotte dalla legge Italiana 07/2016 nei confronti di moltissimi percorsi che in questi anni sono stati inseriti nel database europeo, specialmente del regno Unito, dove in nome del business commerciale si metteva in secondo piano la qualità nella formazione a tutto discapito della sicurezza.

Sono piccoli passi, ma la legge 07/2016 e l'iscrizione al repertorio presso l'assessorato al lavoro della regione siciliana, con l'applicazione dell'articolo 10 del  DPRS n. 31/2018, sta facendo il suo iter, e porterà la Sicilia ad essere un punto di riferimento, in questo settore, non solo a livello nazionale ma a livello europeo, come esempio di qualità e sicurezza nella formazione degli operatori del settore.



lunedì 26 novembre 2018

Stage presso CEDIFOP degli allievi del Master di II livello dell'Università di Catania per la Medicina Subacquea e Iperbarica

Si è parlato della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, del regolamento appena approvato dalla Giunta Regionale, delle prospettive e dell'impatto che avrà, a livello regionale e nazionale, nell'immediato futuro, a partire da gennaio 2019, con il gruppo dei medici che frequentano il Master di II livello di Medicina Subacquea ed Iperbarica, realizzato dall'Università di Catania, durante lo stages operativo svolto, come ogni anno, presso la sede del CEDIFOP di Palermo

Mentre si stanno accelerando i tempi per l'apertura del repertorio telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, con la pubblicazione delle 2 delibere della Giunta Regionale, la n. 409 del 24.10.2018 dove è definito il regolamento previsto dalla legge 07/2016 e la n. 436 del 06.11.2018, nella quale sono indicati in modo chiaro gli standard IDSA obbligatori per realizzare i tre profili previsti dall'articolo 2 della legge, secondo percorsi ben definiti, come "formazione normata", che porta a tre nuove professioni introdotte a livello nazionale con i relativi ADA, per essere inserite entro i tempi previsti dal regolamento fra le Professioni regolamentate in base alla Direttiva 2005/36/CE e successive integrazioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali; la loro introduzione nel gruppo delle Professioni e attività regolamentate la cui formazione è di competenza regionale, per il loro riconoscimento a livello nazionale (previsto dall'articolo 10.1 del regolamento) e inserimento nella banca dati Europea (previsto dall'articolo 10.2 del regolamento) per il loro riconoscimento in ambito europeo, nei giorni scorsi è stata presentata, anche, una interrogazione parlamentare a sostegno del lavoro che si sta sviluppando in questo settore nella Regione Sicilia.

L'Interrogazione parlamentare, la n. E-005697/2018 con richiesta di risposta scritta, è stata presentata il 9 novembre 2018 alla Commissione del Parlamento Europeo, secondo l'articolo 130 del regolamento, dal Eurodeputato On.le Michela Giuffrida (S&D), con oggetto gli "Operatori della subacquea industriale", definendo l'importanza del lavoro che essi svolgono: "Gli operatori della subacquea industriale (commercial divers) svolgono attività di importanza strategica per il sistema produttivo europeo, realizzando in ambiente marino e nelle acque interne interventi sulle infrastrutture energetiche, portuali, di comunicazione e nel settore dell'acquacoltura".
Nell'interrogazione è specificato che a livello europeo manca fino ad oggi una disciplina specifica: "A livello comunitario manca una specifica disciplina del settore, con particolare riferimento agli standard di formazione e qualificazione degli operatori, rimessa alla disciplina – spesso discordante, quando non del tutto assente – dei singoli Stati membri, nonostante l'evidente alto profilo di rischio delle attività, che imporrebbe un adeguato addestramento a tutela della sicurezza degli addetti e dell'ambiente marino in cui operano", e qui diventa importantissimo il lavoro fatto in Sicilia con la legge 07/2016 che ha definito per la prima volta non solo in Italia percorsi formativi ben precisi standardizzando tempi di fondo e attività in acqua (articolo 3.2 della legge 07/2016): "La Regione Siciliana, esercitando prerogative del proprio ordinamento, ha adottato una propria disciplina organica riguardo alla formazione degli operatori della subacquea industriale (Legge regionale del 21 aprile 2016, n.7), allineata agli standard indicati dall'International Diving School Association (IDSA) e che, pressoché unica in Europa, prevede il rilascio di qualifiche professionali sotto il controllo delle competenti autorità pubbliche riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36." sottolineando l'importanza degli standard IDSA, che rivendano obbligatori anche in Italia per esercitare questa professione.

Infine chiede se può la commissione Europea "in sede di revisione della direttiva 2013/30, sulla quale è in corso una consultazione pubblica, proporre l'adozione di norme comuni sulla formazione degli operatori subacquei industriali, in linea con gli standard internazionali richiamati a tutela della sicurezza degli stessi e dell'ambiente marino".

sabato 27 ottobre 2018

Approvato il regolamento per la legge 07/2016

di Manos Kouvakis



Il Presidente della Regione On.le Nello Musumeci, su proposta dell’Assessore della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali Dott.ssa Mariella Ippolito, d’intesa con l’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale On.le Roberto Lagalla ha approvato il regolamento previsto dall'articolo 5 della legge 07/2016 che definisce le qualifiche nel settore della subacquea industriale, per le attività fuori dall'ambito portuale, durante la convocazione della giunta regionale del 24 ottobre. Alla giunta regionale il regolamento, che sostituisce il precedente decreto attuativo, è arrivato dopo una serie di passaggi e pareri positivi, prima dell'ufficio legislativo della presidenza della regione e successivamente della CGA (Consiglio Giustizia Amministrativa), dando cosi semaforo verde alla definitiva attivazione di quanto previsto dalla legge. 

Il regolamento approvato che stabilisce gli standard formativi per il conseguimento delle qualifiche, previsti dalla legge, fa rigorosamente riferimento ai requisiti minimi previsti dalla didattica internazionale dell’International Diving School Association (IDSA) con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua che devono essere realizzati, fino al livello richiesto, e devono trovare idoneo riscontro nel LOGBOOK individuale, con un riconoscimento delle qualifiche ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sull'intero territorio comunitario, superando per la prima volta il vuoto legislativo che esisteva in Italia, in questo settore, sin dal 1979, anche con il rilascio del “Supplemento al Certificato Europass” che sottolinea la spendibilità del titolo in base ai livelli INSHORE o OFFSHORE previsti dalla legge, superando la vecchia concezione dell'OTS, che rimane comunque la figura per tutte le attività sommozzatorie all'interno delle arie portuali. 

Il regolamento prevede l'istituzione di un Repertorio Telematico presso il Dipartimento Regionale del Lavoro, di cui l'attuale Assessore è la dot.ssa Mariella Ippolito, con la creazione di una unità operativa che si occuperà di questo servizio, che dovrà anche gestire in forma telematica l'elenco degli iscritti, pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento. Il repertorio che avrà forma esclusivamente telematica, (ancorché sia ammesso il ricorso a documentazione cartacea per i procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione delle posizioni individuali) conterrà un data base di libera consultazione anche in formato anonimo sulle singole posizioni individuali, dando la possibilità di contatto diretto alle aziende sul territorio nazionale, che dovranno utilizzare chi ha gli adeguati requisiti, obbligatori sul territorio nazionale per il rispetto del decreto legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro (essendo la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, unica legge esistente in Italia che prevede precise qualifiche per le attività sommozzatorie fuori dall'ambito portuale, che sono anche le medesime previste dall'ENI spa, per tutte le attività svolte nei suoi cantieri), di contattare direttamente gli iscritti (assoluta novità per l'Italia di un contatto diretto fra la domanda e l'offerta formativa) e i suoi contenuti saranno fruibili in lingua italiana e in lingua inglese. 

L’iscrizione al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati, allegando una serie di documenti, come attestato finale di formazione che certifica la formazione avvenuta, il LOGBOOK individuale che dimostra che le immersioni e le attività in acqua previste dalla didattica IDSA fino al livello di iscrizione richiesto sono state realizzate. 

Il regolamento riconosce solo i titoli di qualifica professionale (non brevetti), purché conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme e direttive Europee con diversi controlli che coinvolgono sia l'ente che ha rilasciato l'attestazione, sia la persona richiedente, come il controllo del LOGBOOK individuale, per il conteggio delle immersioni effettuale, che devono essere non inferiori a quelle indicate nell'allegato tecnico del regolamento, per i vari livelli di iscrizione e la certificazione dell'avvenuto svolgimento delle materie trasversali. L'ufficio competente potrà approvare o respingere le istanze di iscrizione o applicare le sanzioni previste dalla legge nel caso di dichiarazioni non conformi, tali verifiche portano al rilascio della Card del commercial diver Italiano, con i dati personali dell'iscritto e il livello di iscrizione effettuata.

giovedì 5 luglio 2018

Lavoro e sicurezza! Firma ora per rendere qualificata la professione del sommozzatore

ST Skills Together ha lanciato questa petizione e l'ha diretta a:

  • Onorevole Nello Musumeci - Presidente della Regione Siciliana
  • Onorevole Professore Roberto Lagalla - Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana
  • Dottoressa Maria Ippolito - Assessore della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Siciliana
  • Onorevole Donato Carlea - Ministro delle infrastrutture e Trasporti
  • Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino - Comandante Generale delle Capitanerie di Porto




Una buona qualifica può darti un buon lavoro e salvarti anche la vita.
Oggi però in Italia ci sono professioni importanti e rischiose che non sono adeguatamente regolamentate, come quella del diver (palombaro, sommozzatore) a molti ancora ignota, ma di estrema importanza, non solo a livello istituzionale (il corpo dell’esercito). I diver sono migliaia di professionisti che oggi, in Italia, si immergono a profondità anche elevatissime per le ragioni più disparate, dalla saldatura industriale, all’itticultura, al recupero di tesori archeologici. Questa attività non conosce una vera qualificazione italiana ed europea, con grave pregiudizio per chi vuole intraprenderla. Il problema non è solo quello della possibilità di lavorare all’estero con un diploma italiano, ma anche della garanzia di poterlo fare in Italia, nel nostro Paese, con professionalità e massima sicurezza, evitando i rischi mortali provocati da una scarsa preparazione.
La legge 07/2016 ha finalmente regolamentato i livelli di addestramento e qualifica oltre il livello di operatore in ambito portuale (OTS). Ha introdotto tre nuove qualifiche “normate” ("inshore air diver", "offshore air diver/top up" e "offshore sat diver/saturazione") grazie alle quali un aspirante diver otterrà il passaporto per poter operare nella subacquea industriale ai vari livelli previsti in Italia e all’estero così come succede già nel resto del mondo. In questo modo vengono tutelati sia il lavoratore, sia il datore di lavoro, sia le istituzioni, concorrendo così ad evitare i gravi rischi che oggi un professionista non in possesso delle corrette qualifiche va a correre. In questo modo, anche le professioni subacquee acquistano tutte le garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori già previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.
Il repertorio previsto dalla legge, doveva essere operativo dall'agosto 2016 ma ad oggi, per i diversi rallentamenti di carattere burocratico, non è ancora attivo. 
È da troppo tempo che si rimanda la questione e il repertorio è un’urgente necessità: 

firma anche tu e passaparola!




sabato 6 gennaio 2018

Ho letto che ci sono diverse regioni che hanno definito dei profili per l'OTS. Che differenze esistono fra questi profili e la L.R. 07/2016?

Dal 2013, in Italia, con la creazione del "Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", la formazione è stata demandata definitivamente alle Regioni e ai "Repertori delle qualifiche professionali" sviluppati dalle singole Regioni.

Le qualifiche professionali, presenti nell'Atlante, vengono selezionate tramite l'ADA (Aree Di Attività) e distribuiti nei vari SEP (Settori Economico Professionali), descrivendo i prodotti e i servizi attesi nonché i riferimenti ai codici statistici delle classificazioni ISTAT delle attività economiche e delle professioni.

Le varie Regioni Italiane, tramite i loro "Repertori delle Qualificazioni Regionali", possono fare proprie le qualifiche professionali già esistenti, perchè inserite da una delle Regioni Italiane nell'Atlante, oppure immettere nuove qualifiche, che a loro volta entrano a fare parte del circuito nazionale delle qualificazioni professionali.

I Profili professionalizzanti e gli Obiettivi, dei Repertori Regionali, sono classificati in due aree: formazione normata e formazione non normata.:
  1. La "Formazione normata" rappresenta tutte le attività professionali regolamentate, il cui esercizio viene stabilito da una normativa nazionale e/o regionale rispetto alla quale sono definiti, attraverso specifica normativa, gli standard formativi. A questi fa riferimento sia il profilo da OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) definito dal D.M. 13.01.1979 e smi, sia la legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", perchè definisce 3 NUOVE  qualifiche professionali che sono: 
    1. “sommozzatore inshore air diver”
    2.  “Top up offshore air diver”, e
    3.  “altofondalista offshore sat diver”
  2. La "Formazione non normata", comprende tutte le qualifiche che seguono gli standard che riguardano professioni e attività professionali il cui esercizio non è subordinato al possesso di uno specifico titolo di studio o alla frequenza di specifici percorsi di formazione. 

In questo modo, per tutte le Figure nazionali, i Profili professionalizzanti e gli Obiettivi possono essere associati ad una scheda corso, che ha l’obiettivo di definire uno standard di erogazione dei singoli percorsi formativi, che diventa UNICA per i profili normati, perchè devono rispettare la legislazione che li ha creati, mentre possono presentare delle varianti i vari profili che rientrano fra quelli non normati.

Sotto questo aspetto la figura professionale dell'OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), è stata regolamentata dalle Regioni Liguria, Lazio, Marche, Sardegna ed Emilia Romagna. In questi giorni sarà aggiunto anche il profilo della Regione Sicilia, sia per il livello non regolamentato dell'OTS, con l'importazione di uno dei profili già presenti in altra regione, ma anche con l'inserimento delle tre nuove qualifiche, nel settore delle qualifiche regolamentate, che le altre regioni potranno a loro volta inserire nel loro repertorio, fermo restando l'assoluto rispetto della Legge 07/2016 della Regione Sicilia che le ha create.

Ma la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, ha una marcia in più, perchè per la prima volta crea un collegamento tra la "formazione" di sommozzatore e la "professione" di sommozzatore, da sempre assente se si considera solo il profilo da OTS.

Oggi, in Italia, possiamo dividere le professioni in due categorie:

  1. le Professioni regolamentate (in Italia esistono 176 Professioni regolamentate e a breve, fra queste, saranno inserite le 3 nuove professioni previste dalla LR 07/2016) in base alla direttiva 2013/55/UE che modifica la precedente direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, e qui la LR 07/2016 da dei precisi riferimenti;
  2. il Repertorio delle professioni dell’apprendistato (in Italia esistono 2075 Professioni che fanno riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, da cui fino ad oggi è assente la figura di OTS, mai regolamentata come professione), costituito da tutti i profili presenti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi all’apprendistato professionalizzante, raccolti in 15 diversi comparti rappresentativi di tutte le categorie contrattuali.

Il Decreto Attuativo, previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016, sta risolvendo, finalmente dopo 36 anni, questa annosa situazione, collegando direttamente le tre qualifiche professionali previste dalla legge 07/2016 alla Banca dati Europea, permettendo cosi per la prima volta in Italia di regolamentare una professione, ai massimi livelli, cosi come avviene in quasi tutti i paesi, nel mondo, che hanno sviluppato questa tipologia di attività..

E' sicuramente un lavoro molto complesso, ma la LR 07/2016 ha già messo basi solide che permettono di "chiudere" in brevissimo tempo un cerchio aperto nel 1979 con il DM 13.01.1979, che è rimasto aperto fino ai nostri giorni.



mercoledì 6 dicembre 2017

Oggi c'è molta confusione in giro, per questo vorrei una risposta chiara: La legge 07/2016 vale solo per la Regione Sicilia o è applicabile a livello nazionale?

La Legge 07/2016 è stata pensata e realizzata come legge della Regione Sicilia. 
Questo è un passaggio chiaro fondamentale e voluto oltre che dovuto.
Ecco il perchè: Oggi, in Italia, per quanto si provi (16 disegni di legge presentati alla camera e senato negli ultimi anni, ben 6 durante questa legislatura) è impossibile realizzare una legge nazionale che riguarda la formazione (demandata alle regioni per competenza). Questo passaggio, potrebbe diventare più chiaro ai non addetti ai lavori, leggendo una frase, racchiusa in un verbale della 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali), anno 2015 - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015: “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...”, alla pagina 91 del documento che riguarda il Disegno di Legge n. 320 "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" presentato il 26 Marzo 2013 al Senato dal Senatore Aldo Di Biagio, qui: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/40115.pdf.

Detto questo, bisogna capire cos'è la Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale": E' una legge che crea 3 qualifiche, definendole a partire dall'articolo 2 e completandone la definizione negli articoli successivi, essa stabilisce, per la prima volta in Italia, tempi, profondità, tipologia di attrezzature, e standard internazionali di riferimento:
Ecco i tre profili che la legge ha creato:
a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”;
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione).

Nella Legislazione Italiana, (molto complessa in questo settore, e questo lo dimostra l'impossibilità di colmare il vuoto legislativo, in questo settore negli ultimi 36 anni) le qualifiche e in particolare le qualifiche "normate" che definiscono le "professioni" abbinate (oggi esistono solo 176 Professioni (italiane) regolamentate da qualifiche derivanti da formazione normata" in base alla direttiva 2013/55/UE come si legge nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - tutte le altre centinaia di qualifiche fanno parte della formazione "NON normata") possono nascere dalle decisioni di un Ministero, da istituzioni riconosciute (vedi CONI, ecc) oppure tramite una legge approvata da una regione a statuto autonomo (cosa che ha fatto la Sicilia con la legge 07/2016). 

Mentre si stanno percorrendo tutti i passaggi previsti dal decreto attuativo (definito in data 9/11/2017), gli effetti della legge si fanno già notare, e in particolare; "... la legge regionale, inoltre, all'articolo 2, comma 1, stabilisce dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); all'articolo 4, comma 4, prevede l'iscrizione al repertorio telematico secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica i livelli di addestramento per attività non in ambito portuale (nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, come OTS) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito;il decreto ministeriale del 1979, invece, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri: esso appare, quindi, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale;
l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2016, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi;
tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale;..."
(2017 - Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Legislatura 17 - Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783, http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1008547 )

In definitiva: La Legge 07/2016 è regionale, ma i suoi effetti coinvolgono tutto il territorio nazionale, come:
  1.  Qualifiche definite dalla legge 07/2016 (inserimento nell'Atlante del Lavoro del Minsitero del lavoro, come previsto dal articolo 9 del D.A. del 9.11.2017)
  2. Inserimento nella Banca dati Europea (essendo delle qualifiche "normate", come previsto dal articolo 9 del D.A. del 9.11.2017)
  3. Applicazione del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro essendo la legge regionale UNICA nel suo genere su tutto il territorio nazionale (nel caso di infortuni sul lavoro).

giovedì 30 novembre 2017

Nel mio attestato da OTS è scritto che sono abilitato a immergermi fino ai - 50 metri. E' VERO o FALSO?

Per TUTTE le attività FUORI dall'ambito portuale, se non hai i requisiti per l'iscrizione al 2° livello del Repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016 della Regione Sicilia (qui: http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g16-18o1/g16-18o1.pdf), e in particolare per il livello previsto dagli articoli:

  • Articolo 2.1b: "di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria "TOP UP""
  • Articolo 2.3 "I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (Top Up)
  • Articolo 2.7 "Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 3 è necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera)."
  • Articolo 3.2 "Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)"
  • Articolo 4.4 "L’iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all’iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.

I tempi indicati dall'articolo 3.2, che devono trovare riscontro nel LOBOOK individuale (articolo 4.4c del Decreto Attuativo del 09/11/2017, prevsito dalla LR 07/2016), sono riportate nell'allegato 1 (Allegato 1, qui: http://www.cedifop.it/05.pdfdel Decreto Attuativo (Decreto Attuativo, qui: http://www.cedifop.it/04.pdfprevisto dall'articolo 5 della LR 07/2016

Il calcolo dei tempi richiesti si può fare usando, anche, la tabella dell'IDSA (vedi articolo 3.2 della LR 07/2016), cliccando QUI
(Quindi è solo un semplice conteggio di tempi di immersione e di fondo ed di attività in acqua che tutti possono fare per capire se il loro attestato/i ha la validità o no prevista dalla Legge)

La "Card" prevista dall'articolo 4 della LR 07/2016, ha una spendibilità sull'intero terriotrio comunitario

VALIDITA' A LIVELLO NAZIONALE DELLE QUALIFICHE previste dalla Legge 07/2016: (che si aggiungono all'Elenco delle 176 Professioni regolamentate in base alla direttiva 2013/55/UE come da sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Essendo le qualifiche definite dal'articolo 2 della LR 07/2016 delle qualifiche "normate", rientrano nell'"Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", creato dal Ministero del Lavoro, INAPP e UE, con validità sull'intero territorio Italiano, così come previsto all’Art. 8 del Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013, che mira ad un riordino del sistema delle qualificazioni del nostro Paese, richiesto dalla UE.

Se l'attestato da OTS riporta che il suo possessore è abilitato a immergersi fino ai - 50 metri, ma non ha questi requisiti, RAPRPESENTA UN FALSO e in questi casi bisogna rivolgersi ad un legale per denunciare sia la scuola che illegalmente lo ha rilasciato, ma anche le autorità che hanno consentito questo rilascio.

NESSUNA RETROATTIVITÀ, come qualcuno ha provato a sostenere, mentendo sapendo di mentire, visto che l'attestato per OTS (specialmente se fa riferimento al DM 13,01,1979 e DM 02.02.1982) riguarda ESCLUSIVAMENTE OPERATORI CHE SVOLGONO LE LORO ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE AREE PORTUALI, come previsto dall'articolo 1 e articolo 2 del DM 13.01.1979, motivo per cui il riferimento alle attività da - 50 metri è arbitrario, illegittimo e invenzione della scuola che lo ha trascritto nell'attestato senza ALCUN RIFERIMENTO LEGISLATIVO,  da cui l'illegittimità dell'attestato per qualsiasi operazione FUORI dall'ambito portuale e il consiglio di RIVOLGERSI AD UN LEGALE PER TUTELARE I PROPRI DIRITTI.



mercoledì 22 novembre 2017

Come possono adeguarsi le altre regioni, oltre la Sicilia, a quanto previsto dalla Legge 07/2016?

Uno dei maggiori errori che si commette, quando si parla della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, è quello di pensarla "confinata" nel territorio siciliano.

Quindi bisogna sottolineare che nella legge, ed in particolare negli articoli 3.5, 4.5 e 5.2 è riportato che quanto previsto dalla Legge è riconoscibile "...ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario..."

Cioè: La legge è della regione Sicilia, visto che “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...”, (pagina 91 del documento della 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015),  anche se solo la Regione Sicilia può fare quanto previsto dall'articolo 4.4 della LR 07/2016 sull'iscrizione al repertorio telematico "... 4. L’iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all’iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione...",  card che ha una spendibilità in ambito UE.

Gli stessi corsi, cosi come prevede l'articolo 4.5 della legge, possono essere realizzati in qualsiasi regione Italiana " I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme..." con il solo vincolo che "... Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all’articolo 3 comma 2", e cioè "... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)...", regole ben precise che definiscono gli altissimi standard di qualità e sicurezza ai quali la legge fa riferimento.

Ma la cosa ancora più importante non è la legge in se ma le immediate conseguenze a cui iporta, e cioè la definizione dei tre profili professionali previsti dall'articolo 2.1 di INSHORE DIVER / OFFSHORE DIVER TOP UP / e ALTOFONDALISTA, che seguendo le  procedure previste dalla legislazione Italiana, con una serie di "passaggi" previsti dalla Comunità Europea, Ministero del Lavoro e INAPP (ex ISFOL) inserisce queste qualifiche sull'"Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni" sotto la voce di "QUADRO NAZIONALE DELLE QUALIFICAZIONI REGIONALI" nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali dove sono previste quattro diverse sezioni. Al momento sono consultabili solo due delle quattro sezioni previste, in particolare: l’Istruzione e formazione professionale, che ricomprende l’Istruzione e Formazione professionale triennale e quadriennale (IeFP), l’Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l’Istruzione Tecnica Superiore (ITS); il Quadro nazionale delle qualificazioni regionali (al momento sono consultabili i repertori di 18 Regioni), in base alle indicazioni del Comitato Tecnico Nazionale, istituito presso il Ministero del Lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013.

Quindi in realtà, se vogliamo riassumere con parole semplici, la legge 07/2016 della regione Sicilia, rilascia, agli aventi diritto, una card di "commercial diver" Italiano (non OTS) per le attività fuori dai porti, con spendibilità su tutto il territorio della Comunità Europea e abilita alla creazione di 3 nuove qualifiche professionali che regolamentano le attività sommozzatorie della metalmeccanica subacquea su tutto il territorio nazionale.

Qualsiasi Regione, essendo una "formazione normata" può, con corsi fatti sul suo territorio, ai fini del riconoscimento e della certificazione delle competenze, prendere una o più di queste qualifiche, non più modificabili perchè definite da una legge, e proporle sul suo territorio direttamente dall'Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni, o come accade attualmente tramite il metodo più usato, attraverso un "Protocollo d’intesa bilaterale" per il trasferimento del sistema regionale di standard dalla regione Sicilia che lo ha immesso nel circuito nazionale presso un'altra Regione.

Nel silenzio generale, e senza che ad oggi moltissimi abbiano realmente capito quello che è già successo, dopo 36 anni, la legislazione sulla subacquea industriale, finalmente è cambiata, con l'unico modo possibile, vista la complessità del percorso legislativo attualmente adottato dallo stato Italiano.

Ora bisogna stare attenti a non sottovalutare i nuovi meccanismi, per non restare esclusi da quello che comporterà nelle prossime settimane, mesi, anni la nuova realtà legislativa, sempre negli anni evocata, e ora realizzata, forse in un modo diverso da quello a cui si pensava, ma che è l'unico possibile e l'unico ad esprimere livelli altissimi di competenza e sicurezza,  e rimetterà l'Italia di nuovo in gioco in ambito internazionale, senza ricorrere a certificazioni di comodo realizzate all'estero, presso chi senza scrupoli rilascia certificazioni che non possono garantire qualità e sicurezza agli operatori.

mercoledì 20 settembre 2017

I titoli Italiani nel commercial diving possono diventare IMCA?

(di Manos Kouvakis)



SI. Questo è fra gli obiettivi della LR 07/2016. Visto che l'Italia attualmente è fuori dai documenti IMCA, proprio per la mancanza di una legislazione che riguarda l'offshore diving. 

La legge 07/2016 della Regione Sicilia ha i requisiti previsti dal documento IMCA D 014 "International Code of Practice for Offshore Diving", affinchè IMCA annoveri anche l'Italia in un futuro documento come quello  "Information Note / Diver and Diving Supervisor Certification" (IMCA D 16/16).

In ogni caso è un obiettivo attualmente raggiungibile in un tempo non abbastanza lungo. Ma bisogna ancora lavorare per arrivare, anche, a questo obbiettivo.

La legge 07/2016 della regione Sicilia, attualmente ha i requisiti previsti dall'IMCA affinchè la CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO, prevista dall'articolo 4 della legge, possa essere inserita nel settore IMCA per il basso fondale come iscrizione al 2° livello del repertorio Telematico (albo), mentre la CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO, prevista dall'articolo 4 della legge, possa essere inserita nel settore IMCA per l'alto fondale come iscrizione al 3° livello del repertorio Telematico (albo).


sabato 9 settembre 2017

Perchè CEDIFOP non propone un unico corso valido per l'iscrizione sia al 1° livello che al 2° del Repertorio Telematico della Regione Sicilia (cioè un corso, dopo l'OTS, valido direttamente fino ai - 50 metri)?

(di Manos Kouvakis)


Certo, sarebbe possibile, ma in realtà è difficilissimo da effettuare, almento per i prossimi anni.

Secondo il nostro punto di vista, le differenze fra l'iscrizione al 1° e 2° livello del repertorio telematico sono molte e sostanziali, e creerebbero una grante confusione se non rimangono almeno per ora separate. 

Ecco alcuni esempi:

Il primo livello del Repertorio Telematico, previsto dalla L.R. 07/2016, prevede immersioni in INSHORE, cioè senza l'uso di attrezzature del tipo BASKET, CAMPANA APERTA o CAMPANA CHIUSA, che invece sono vincolanti per le immersioni OFFSHORE. Questo è anche il motivo principale per cui, mentre i corsi per OTS (harbour) sono riservati a 20 allievi,  i corsi per il livello INSHORE sono riservati a max 15 allievi (per la maggiore complessità delle immersioni), e passano a max 10 allievi per il livello OFFSHORE  ad ARIA/TOP UP, che prevede solo immersioni fuori dal porto, con utilizzo obbligatorio di basket o di una campana, situazione prevista, oltre che nella legge 07/2016, in Italia dall'ENI spa, in una serie di documenti di cui l'ultimo, in ordine cronologico, risale al 05/08/2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei" (inutile sottolineare che la sigla HSE nulla ha a che vedere con l'HSE-UK che ha validità SOLO in territorio inglese)

Corsi diversi, caratterizzati da attività diverse e sempre più impegnative, che riteniamo sconsigliabile svolgere in un unico percorso, non solo per una questione di qualità formativa, ma anche perchè diversamente diverrebbe impossibile mantenere gli standard richiesti dall'articolo 3.2 delal L.R. 07/2016, che vincola l'iscrizione al Repertorio Telematico, presso l'Assessorato al Lavoro, e il rilascio della CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO, per i livelli INSHORE e OFFSHORE.

Sotto quest'ottica certi corsi, dopo l'OTS, della durata di 5 giorni, come questi realizzati a FW (Scozia) con immersioni ad una profondità massima di 23 metri e certificazioni per - 50 metri, non vengono neanche presi in considerazione dalla legge 07/2016.

venerdì 8 settembre 2017

Conosco diversi OTS che lavorano fuori dai porti, ora perchè hanno perso questo "diritto"?

(di Manos Kouvakis)


Non è assolutamente vero!
La legge 07/2016 non altera i diritti acquisiti di nessuno.
Infatti chi era OTS, rimane e rimarrà OTS, e nessuno potrà mai toccargli questo requisito.
Ma non dimentichiamo che l'OTS, cosi com'è definito dagli articoli 1 e 2 del DM 13.01.1979,  nasce come operatore subacqueo all'interno dei porti. Infatti la stessa legge 07/2016, all'atticolo 2.4, non fa che rafforzarlo come concetto, definendo che: "... Per
gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni."
Ma le attività fuori dall'ambito portuale non spettano agli OTS, potevano lavorare prima della legge 07/2016, cosi come fuori dall'ambito portuale trovavamo come lavoratori anche chi aveva semplici brevetti sportivi (vedi pe resempio negli impianti di acquacoltura, nei fiumi, laghi, ecc). Situazione che diverse capitanerie di porto negli anni, hanno cercato di "tamponare" con specifiche ordinanze emmesse.

Ma ora la legge 07/2016, ha finalmente, regolamentato questa categoria:
1) La qualifica per operare, in sicurezza, dentro i porti è quella da OTS, definita dal DM 13.01.1979, con l'iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto.
2) Le qualifiche per operare, in sicurezza, fuori dai porti sono quelle definite dall'articolo 2 della legge 07/2016 per i livelli isnhore e offshore, con l'iscrizione al Repertorio Telematico della regione Sicilia.

Così, vengono regolamentate le attività in tutti i settori, portuale, inshore, offshore e acque interne. Naturalmente sta alle autorità l'applicazione delle legge e il controllo dell'abusivismo a difesa sia della sicurezza degli operatori, ma anche della regolarità dello svolgimento delle attività di una categoria professionale tutelata dalle leggi italiane sull'esercizio abusivo di una professione, e in particolare dagli articoli 348 del codice penale, rubricato "Abusivo esercizio di una professione" che recita: «Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro», e dall'articolo 110 del codice penale, rubricato "Pena per coloro che concorrono nel reato" che recita: «Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti». Quest'ultima disposizione coinvolge anche le Capitanerie di Porto che autorizzano personale non conforme a quanto previsto dalla legislazione attuale, favorendo la concorrenza sleale nei confronti di chi è regolare, e in termini di sicurezza favorsiscono la non applicazione del Decreto Ministeriale 81/08 favorendo chi è portatore di rischi che potrebbero diventare fatali sia per se stesso, sia per le persone che lavorano in squadra assieme a lui.

mercoledì 6 settembre 2017

Perchè l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia è importante per lavorare in Italia?

(di Manos Kouvakis)


Premesso che la L.R. 07/2016 va a colmare un "vuoto legislativo", che in Italia esiste da più di 35 anni, perchè erano regolamentate solo le attività in ambito portuale, con i percorsi formativi indicati nel DM 13.10.1979, senza mai indicare come comportarsi, con percorsi formativi validi  per le attività fuori dai porti, tale situazione è stata risolta solo nel 2016, con la LR 07/2016.

Dal 1997 fino ad oggi,  16 disegni di legge presentati fra Camera dei Deputati e Senato Italiano, hanno provato a rilolvere questo problema, ma il "fallimento" di queste iniziative parlamentari sta sia nella complessità dei disegni di legge presentati, sia nella particolatità del sistema Legislativo ed autonomistico Italiano, nel quale “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...” (vedi documento della 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica Italiana - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015, pagina 91). 

La LR 07/2016 da una risposta semplice ed efficace a tutto questo.

La LR 07/2016, di conseguenza, essendo UNICA nel suo genere in Italia, diventa vincolante, nella sua applicazione, per il Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro . 

Questo punto è stato ampiamente "spiegato" in diversi atti parlamentari presentati come Interrogazioni o Atto di Sindacato Ispettivo, sia alla Camera dei Deputati che al Senato: "... la legge regionale, inoltre, all'articolo 2, comma 1, stabilisce dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); all'articolo 4, comma 4, prevede l'iscrizione al repertorio telematico secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica i livelli di addestramento per attività non in ambito portuale, (queste ultime  riservate agli OTS iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito;
il decreto ministeriale del 1979, invece, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri: esso appare, quindi, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale;
l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2016, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi;
tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale;
in Italia, la legge regionale è prevista dall'art. 117 della Costituzione ed ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge ordinaria statale; la legge regionale n. 7 del 2016 della Regione Siciliana, nel pieno rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo n. 81 del 2008, costituisce in Italia l'unico atto legislativo relativo ai contenuti della formazione inerente al settore della subacquea industriale;..."  
e continua cosi: "... l'attuale formulazione di tutte queste ordinanze non offre le garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori, già previste dal decreto legislativo n. 81/2008, visto che l'autorizzazione delle Capitanerie di Porto permette agli OTS di immergersi fuori dall'ambito portuale come lavoratori iscritti al registro sommozzatori e non al repertorio telematico della Regione Siciliana, oltre a violare il principio per cui la norma di fonte inferiore, non potendo porsi in contrasto con la norma di fonte superiore, rende corresponsabili le stesse insieme all'azienda appaltatrice, di mancata applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008;
la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali.." (dal Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Legislatura 17 - Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783, del Sen. F. ARACRI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa)