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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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venerdì 3 aprile 2020

AIAS presenterà al meeting ETDC il Repertorio Telematico dei Metalmeccanici Subacquei

In questo periodo di grave calamità, quando seguire un progetto diventa sempre più difficile, l'APC Mare di AIAS (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) non si è mai fermata nel programmare il suo percorso per il ritorno alla normalità.

L’impegno di APC Mare di AIAS, che sta divulgando una serie di comunicati (l'ultimo in data 30 marzo 2020) rivolti a tutti i professionisti delle attività di subacquea industriale, centri diving, porti e committenti industriali, che operano sul territorio nazionale, consiste nella definizione di una proposta di percorso chiaro e facilmente applicabile per i subacquei industriali che desiderano qualificarsi come professionisti delle attività di subacquea ai sensi della Legge 7/2016 della Regione Sicilia e dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31/2018, art.10.1.

Il progetto ha fatto un ulteriore passo avanti con la riunione di APC Mare di AIAS del 3 marzo scorso tenutasi presso la sede AIAS di Milano (ed in collegamento via web) durante la quale sono state presentate le nuove qualificazioni associate ai relativi percorsi formativi individuati dalla Regione Siciliana (titoli formativi di diverso livello) per quei subacquei che vogliono registrarsi come Inshore Diver, Offshore Air Diver/Top Up e Offshore Sat Diver, nel Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana, registrazione che permette loro di lavorare legalmente in Italia. Le tre figure sono state istituite congiuntamente alla nuova figura di “Diver Medic/Primo Soccorso”, certificabile ai sensi della norma di certificazione delle competenze ISO IEC 17024.

 L’iscrizione al Repertorio Telematico istituito dalla legge 07/2016 della regione Siciliana (unico atto legislativo esistente ad oggi in Italia per le certificazioni dei commercial diver Italiani che operano fuori dalle aree portuali, riservate agli OTS, in base ai D.M. 13.01.1979, e 02.02.1982) diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81/08 per tutti gli operatori delle aziende che esercitano la loro attività fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche impianti offshore, operanti fuori dalle aree portuali.

AIAS sta procedendo con la messa in opera del percorso intrapreso tramite l'organizzazione di una serie di eventi per i lavoratori subacquei industriali che intendono operare al di fuori dell’ambito portuale volti alla spiegazione ed alla condivisione dei contenuti del progetto; con l'obbiettivo di definire un percorso di supporto ai sommozzatori, tramite le proprie strutture territoriali, per la loro registrazione al Repertorio Telematico previsto dalla legge 07/2016, rivolgendosi sia agli operatori che sono già in possesso della qualifica da OTS, sia agli operatori che hanno conseguito titoli formativi similari all'estero, ma che non hanno tutti i requisiti previsti dalla legge siciliana per l'iscrizione.

Tali argomentazioni saranno presentati da AIAS, invitata in qualità di osservatore, durante l'annuale meeting dell'ETDC (the European Diving Technology Committee - associazione nata nel Regno Unito, con sede a Kiel, Repubblica Federale Tedesca), che si svolgerà quest'anno a Livorno nel mese di settembre, per dare il suo contributo in materia di Sicurezza sul Lavoro, nella convinzione che la partecipazione a questo evento possa costituire un determinante supporto al dibattito che vedrà l'Italia protagonista nell'applicare i nuovi aspetti legislativi riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull’intero territorio comunitario.

domenica 28 aprile 2019

Differenze fra livello OTS e livello INSHORE:

1) il corso per OTS fa riferimento al DM 13.01.1979; il corso INSHORE fa riferimento alla Legge 07/2016, motivo per cui il primo (OTS) non ha alcun limite di profondità (10,50 o 100 metri - a condizione che le immersioni si svolgono all'interno dei porti che hanno quella profondità) ma neanche tempi di fondo da rispettare (si può fare un corso per OTS anche senza mandare i ragazzi in acqua, cosi come fa una scuola di Roma), mentre per il corso INSHORE al termine del percorso sono vincolanti i tempi previsti dal punto 1.D dell'allegato al DP n. 31/2018 " Tempi di fondo da acquisire al termine del percorso: tempi di fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 1+ IDSA level 2” ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 “IDSA level1 + IDSA level 2” degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014); i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale."
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2) l'OTS fa riferimento ad attività all'interno delle aree portuale, il corso per INSHORE fa riferimento ad attività fuori dalle aree portuali (che li esclude) fino alla profondità di - 30 metri e acquee interne.
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3) Chi è in possesso del solo titolo da OTS, anche se risulta regolarmente iscritto presso una Capitaneria di Porto in Italia, non può accedere al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani previsto dalla legge 07/2016, quindi lavorare fuori dai porti, mentre chi è in possesso del titolo per INSHORE non può lavorare all'interno dei porti (vedi esempio cittadini extracomunitari)
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4) L'iscrizione presso una Capitaneria come OTS, non garantisce l'applicazione del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro per attività fuori dalle aree portuale, che può essere garantita solo con l'iscrizione presso il repertorio (albo) dei commercial diver Italiani a partire dal livello INSHORE
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5) presso una capitaneria di poro possono iscriversi (come OTS) solo cittadini Europei, mentre all'"albo" dei commercial diver - a partire dal livello INSHORE - possono iscriversi sia i cittadini europei sia i cittadini extracomunitari
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6) Nessuna didattica o altro è necessaria per il corso da OTS, (spesso si fa il collegamento con dei diving sportivi, usando attrezzature e tecniche della subacquea sportiva) mentre per il corso INSHORE è vincolante applicare la didattica IDSA per il numero di immersioni e le attività in acqua previsa da tale didattica (qui, come tempi IDSA indicati nel DP n. 31/2018 - ci sono 2 percorsi uno valido solo per le scuole che sono full member IDSA e uno valido per tutti)
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7) il corso per OTS rientra fra la formazione "non normata", sui profili da OTS di tutte le regioni Italiane che lo hanno adottato, (motivo per esempio che un OTS non può essere incluso fra i lavoratori che fanno un mestiere usurante ecc); il corso INSHORE rientra fra la formazione "normata" sui profili da INSHORE di tutte le regioni Italiane (che lo potranno adottare a partire dai prossimi giorni - dopo la scadenza dell'articolo 10.1 del DP n. 31/2018) e quindi "gode" tutti i vantaggi che questo riporta
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8) il corso per OTS rappresenta il primo dei quattro livelli del percorso di un commercial diver Italiano, il corso INSHORE rappresenta il secondo dei quattro livelli (facendo un paragone con la subacquea sportiva, l'OTS rappresenta l'open, l'INSHORE l'advanced, poi ci sono gli altri 2 livelli)
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(tutte le info sui sviluppi della legislazione, qui: http://www.cedifop.it/repertorio-(albo).html)
CEDIFOP.IT
documenti, testi ed altro che fanno riferimento al repertorio (albo) dei commercial diver italiani presso l'assessorato al lavoro della regione siciliana

giovedì 18 aprile 2019

Repertorio dei COMMERCIAL DIVER ITALIANI

Con la pubblicazione del D.D.G. n. 999 del 17.04.2019 a firma della  Dott.ssa Francesca Garoffolo, Dirigente Generale dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento del lavoro, è stato individuato il Servizio VI, come struttura di pertinenza che si occuperà dell’implementazione e della gestione del Repertorio Telematico (“Albo”) dei Commercial Diver Italiani.

Il Servizio VI, che si occupa di Politiche di sviluppo e politiche occupazionali nella gestione dei rapporti con il mondo dell'impresa, associazioni di categoria, Promozione autoimpiego e autoimpresa anche in raccordo con i dipartimenti competenti; di Azioni per favorire l'occupazione e la creazione di incubatori d'impresa pubblici e la creazione degli ambienti di innovazione e di promozione del lavoro, ora si occuperà anche della gestione del Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani, previsto dalla Legge 07/2016 e successivo Decreto Presidenziale n. 31/2018.

Con lo stesso provvedimento, il Dirigente Generale ha dato le indicazioni per l’attivazione del sito internet dedicato che dovrà essere tempestivamente ed opportunamente reso accessibile e pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento, con una pagina appositamente predisposta all'interno degli spazi dedicati al Dipartimento del Lavoro, e sarà accessibile, sia dal link presente nella Homepage del portale regionale, sia nella sezione “Sostegno all'occupazione” presente sulla Homepage del Dipartimento. La pagina dedicata conterrà, oltre ai dati relativi agli iscritti ed al loro livello di qualificazione professionale, le pagine tematiche di secondo livello relative alla normativa e standard formativi, e le modalità di iscrizione, aggiornamento, cancellazione e relativa modulistica.

Inoltre l’Ufficio del Consegnatario del Dipartimento provvederà ad acquistare le prime 1000 Card, che saranno consegnate ai primi 1000 iscritti fra gli aventi diritto.

Con questo provvedimento è già iniziata la fase operativa per l’apertura del Repertorio, mentre altri provvedimenti sono attesi nelle prossime settimane a partire da quello, a  fine mese, dell’Assessorato alla Formazione Professionale che per la prima volta ufficializzerà i profili normati delle qualifiche per i livelli inshore e offshore.

Con l’applicazione della legge 07/2016 e del decreto presidenziale n. 31/2018, attuativo della legge, vengono  definiti una serie di concetti importantissimi, letteralmente stanno trasformando questo settore, ecco alcuni di questi:

  1.     Chi è in possesso del solo titolo da OTS, anche se risulta regolarmente iscritto presso una Capitaneria di Porto in Italia, non può accedere al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani previsto dalla legge 07/2016, se non è in possesso della documentazione integrativa richiesta ed indicata dall'allegato 1 del Decreto Presidenziale n. 31/2018, per i livelli INSHORE e OFFSHORE.                                                                                                   
  2.      I cittadini extracomunitari, esclusi dall'iscrizione presso una Capitaneria di Porto in italia (Decreto Ministeriale 31 marzo 1981 "Integrazioni al D.M. 13/01/79 istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale"), possono richiedere l'iscrizione al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani, se in possesso della documentazione richiesta ed indicata dall'allegato 1 del Decreto Presidenziale n. 31/2018, per i livelli INSHORE e OFFSHORE.                                                                                                                                 
  3.      L'iscrizione al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani ratifica la qualifica prevista dall'articolo 2 della Legge 07/2016 (INSHORE - TOP UP o SATURAZIONE) per operare fuori dall'ambito portuale, nel rispetto del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, ma non abilita alle attività all'interno delle aree portuali, che rimangono di esclusiva competenza degli OTS iscritti presso una Capitaneria di Porto in Italia.                                                                                                                                     
  4.      L'iscrizione al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani  ratifica la qualifica prevista dall'articolo 2 della Legge 07/2016 (INSHORE - TOP UP o SATURAZIONE) per  operare sull'intero territorio comunitario, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, come riporta la Legge 07/2016




Legislazione: 

  1. Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale"                                                                                                                                                                           
  2. Decreto Presidenziale n. 31/2018 "Regolamento relativo ai percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7                                                                                                                                  
  3. Decreto Dirigente Generale n. 999 del 17/04/2019                                                                                                                                                                        
  4. Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali"                                                                                                                                                                        
  5. Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali                                                                                                                                                                        
  6. DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali



mercoledì 17 aprile 2019

APERTURA REPERTORIO (ALBO) DEI COMMERCIAL DIVER ITALIANI:

APERTURA REPERTORIO (ALBO) DEI COMMERCIAL DIVER ITALIANI: Con la pubblicazione del DDG n. 999 del 17.04.2019, (CHE SI TROVA SU QUESTO LINK: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_Adempimentiexart68leggeregionale12agosto2014n21/PIR_Decretidirigenziali/PIR_Anno2019/PIR_Aprile/D.D.G.%20n.%20999%20del%2017-04-2019.PDF) è stato individuato il Servizio VI, presso l'Assessorato al Lavoro dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative, come struttura di pertinenza che gestirà l’implementazione e la gestione del Repertorio Telematico (Albo) dei Commercial Diver Italiani.



Il Servizio VI, al quale si può accedere tramite il link:
, ha le seguenti competenze:

Competenze del Servizio VI - Politiche di sviluppo e politiche occupazionali
Rapporti con il mondo dell'impresa (sistema camerale, distretti produttivi e tecnologici, associazioni di categoria, reti di imprese);
Promozione autoimpiego e autoimpresa anche in raccordo con i dipartimenti competenti;
Ricognizione fabbisogno formativo e programmazione ed attuazione degli interventi formativi;
Azioni per favorire l'occupazione;
Favorire la creazione di incubatori d'impresa pubblici per la fase di start up e accompagnamento;
Favorire la creazione degli ambienti di innovazione e di promozione del lavoro (incubatori, Fablab, promozione start up)
Gestione del Repertorio Telematico (Albo) dei Commercial Diver Italiani., previsto dalla Legge 07/2016 e Decreto Presidenziale n. 31/2018

Nell’ambito del DDG n. 999 del 17.04.2019, il Dirigente Generale ha dato le indicazioni per l’attivazione del sito internet dedicato che dovrà essere tempestivamente ed opportunamente reso accessibile e pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento

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TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA NUOVA LEGISLAZIONE, TEMPI , REQUISITI, VALIDITÀ' ECC, SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA: http://www.cedifop.it/repertorio-(albo).html (CON AGGIORNAMENTI OGNI 2-3 GG)
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domenica 24 febbraio 2019

La nuova legislazione sui commercial divers italiani e le sue origini nei documenti dell'ENI

La nuova legislazione sui commercial divers italiani e le sue origini nei documenti dell'ENI




Anticipando i tempi dell'apertura del repertorio previsto dalla legge 07/2016, ormai agli ultimi passaggi, va registrata la richiesta dell'ENI di inserire i requisiti della legge 07/2016 e relative delibere (n. 409 del 24.10.2018/regolamento e 436 del 06.11.2018/tempi IDSA), nella gara n. 30051775 “Attività di ispezioni subacquee", specificando nel rigo 5B “idoneità professionale” dove è specificato che: "... E’ necessario presentare un elenco dei sommozzatori con relativo patentino per attività industriali, livello secondo “top up”, per operare in area offshore del porto di Palermo (legge regionale 07/2016 e relative delibere della giunta regionale 409 del 24.10.2018 e 436 del 06.11.2018)..." escludendo gli OTS dalle attività nel cantiere oggetto della gara.

Ora, si aspetta che queste disposizioni vengano applicate non solo nel resto della Sicilia ma in tutti i cantieri  ENI (piattaforme incluse, sia in ambito inshore che offshore) su tutto il territorio Italiano, considerando che  le qualifiche hanno validità in ambito nazionale, visto il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali".
Va ricordato che la Legge 07/2016 - pubblicata sulla Gazzetta Nazionale Repubblica Italiana (Anno 157° - Numero 42 - Roma - Sabato, 15 ottobre 2016 - a partire dalla pagina 41), definisce 3 livelli di qualificazione a) INSHORE fino ai - 30 metri; b) TOP UP dai - 30 fino ai - 50 metri; e c) SATURAZIONE per oltre i - 50 metri, secondo tempi di fondo e attività in acqua stabilite dalla didattica IDSA (delibera 436 del 06/11/2018), con percorsi formativi che rientrano nella “formazione normata”.

La stessa legge 07/2016 nella definizione delle profondità e delle modalità di svolgimento fa riferimento al documento dell'ENI del 05.08.2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei", che a sua volta fa riferimento ad un documento precedente dell'ENI "Lettera HSE/SIC Prot.16 del 21.05.2008 "Requisiti HSE per i subappaltatori di lavori subacquei", a cura di HSE/SIC e SAIPEM, verificato dal Gruppo di lavoro "Divisione E&P; Divisione R&M; Polimeri Europa, Tecnomare) .

Il repertorio previsto dall’articolo 4 della legge 07/2016, che riguarda le qualifiche "normate", spesso viene "confuso" con i repertori delle qualifiche professionali attivati da diverse regioni italiane, incluso quello della regione Siciliana, dove è stato inserito il profilo da OTS (come formazione "non normata"). Questo repertorio, istituendo a seguito della legge 07/2016,  è simile ad un "Albo dei Commercial Divers Italiani", il cui regolamento di attuazione, definito dalla delibera 409 del 24.10.2018, anche se viene chiamato con lo stesso nome ("repertorio"), come quello per le qualifiche regionali, sia quelle normate (inshore e offshore), sia quelle non normate (OTS), è una "operazione" diversa, che riguarda solo l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana, istituito in ottemperanza all'articolo 4 della legge 07/2016 , dove viene specificato che: "Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale (con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 in raccordo con  la Classificazione Internazionale delle professioni “ISCO-88” - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. “Underwater divers”), il Dipartimento regionale del lavoro, promuove la pubblicazione e l’aggiornamento nel proprio sito internet di un repertorio telematico dei soggetti formati nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, recante gli estremi dei titoli conseguiti secondo il livello di qualificazione di cui all’articolo 2, e le informazioni di contatto"

L'applicazione dell'art.4  prevede il riconoscimento delle qualifiche a livello nazionale (Atlante Nazionale del Lavoro, tramite gli ADA riguardanti la "formazione normata", come specificato dall'articolo 10.1 della delibera 409 e dal D.M. 30.06.2015 del Ministero del lavoro, come "Professioni e attività regolamentate la cui formazione è di competenza regionale")  e a livello Europeo (direttiva 2005/36/CE, articolo 10.2 della delibera 409, nel cui contesto l'Assessorato al Lavoro della regione Siciliana, detentore dell'"albo" (repertorio) degli iscritti, assumerà il ruolo di "Competent authorities" nella "European Commission / Internal Market / Free movement of professionals / Regulated professions database".

sabato 9 febbraio 2019

Ecco perché' la norma UNI 11366 non è una Legge

Alla norma UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria”, ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366". 
Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 - Suppl. Ordinario), dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica...."; ma tale citazione non fa della norma UNI una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull'obbligatorietà dell’applicazione della normativa all'interno delle aree portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.

Essa rimane sempre una norma di carattere volontario nell'applicazione, mentre va sottolineato che il rapporto della norma con il Decreto Sviluppo del 2012, è delimitato, cosi come la legislazione attuale prevede, dal contesto di riferimento, e cioè "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, attività che devono essere svolte secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Tutto ciò non trasforma la norma UNI 11366 in una legge, e per di più non è prescritta l’applicazione, ad eccezione delle applicazioni di carattere volontario, al di fuori degli ambiti previsti e citati nel Decreto Sviluppo del 2012, come l’ambito inshore o l’ambito portuale dove operano gli OTS (Operatori Tecnici Subacquei) in servizio locale definiti con il DM 13/01/1979 perché il loro campo operativo si limita all'interno delle aree portuali, o nell'ambito degli OSS (operatore scientifico subacqueo), pescatori, corallari, ecc.


Va inoltre sottolineato che tutte le norme UNI sono protette da diritto d'autore, legge 22 aprile 1941 N. 633 e successivi aggiornamenti; esso prevede il divieto della riproduzione, anche parziale, delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'UNI. Questo rientra nel settore commerciale dell’UNI che da associazione privata gestisce e vende le norme che i suoi soci hanno creato. L’utilizzo di queste norme è condizionato al pagamento di una royalty

giovedì 8 novembre 2018

Dopo 40 anni è arrivato il riconoscimento a livello nazionale per le qualifiche INSHORE e OFFSHORE


Con la delibera n.409 del 24.10.2018, la Giunta Regionale ha finalmente approvato il regolamento previsto dall'articolo 5.1 della legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", della regione Sicilia, la quale definisce per la prima volta in Italia 3 nuove qualifiche professionali per le attività sommozzatorie fuori dall'ambito portuale, per i livelli Inshore e Offshore, superando per la prima volta il concetto di OTS che rimane l'operatore subacqueo che lavora in ambito portuale, cosi come è definito nel Decreto Ministeriale del 13.01.1979.

L'importanza di questa delibera, che insieme alla legge 07/2016 modifica dopo 40 anni il settore, è immediatamente rilevabile dalla lettura delle prime pagine, dove si sottolinea il riferimento al decreto Ministeriale, emanato dal Ministero del lavoro, 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"

Già nel primo capitolo del regolamento "standard formativi per il conseguimento delle qualifiche" si fa preciso riferimento agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), stabilendo così dei percorsi precisi, con un numero definito di immersioni e minutaggio in acqua sia in scuba (fino ai - 30 metri) che in surface, per completare i percorsi per le profondità fino ai - 30 metri, fino ai - 50 metri oppure oltre i - 50 metri.

Negli articoli successivi del regolamento vengono definiti: la istituzione, caratteristiche e modalità di iscrizione al repertorio telematico, la forma, la non alterabilità, la durata e la non riproducibilità della "card" del commercial diver Italiano, che l'assessorato al lavoro rilascerà agli aventi diritto all'iscrizione.

Ma l'articolo più importante del regolamento è l'articolo 10 che prescrive, nella prima parte, l'obbligo da parte dell'assessorato regionale alla formazione professionale dell'inserimento delle tre qualifiche "inshore diver", "top up - offshore air diver" e "altofondalista - offshore sat diver" definite dall'articolo 2 della legge 07/2016, ad essere inserite, entro 45 giorni dall'attivazione del regolamento, nei profili fra la "formazione normata" (la qualifica di OTS rientra fra la formazione non normata) aggiornando il repertorio delle qualificazioni della regione Sicilia, ciò permetterà di entrare a fare parte del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, che si compone di quattro diverse sezioni: l’Istruzione e formazione professionale, che ricomprende l’Istruzione e Formazione professionale triennale e quadriennale (IeFP); l’Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);  l’Istruzione Tecnica Superiore (ITS); il Quadro nazionale delle qualificazioni regionali, validando cosi le 3 qualifiche a livello nazionale.

E' di enorme importanza, la seconda parte dell'articolo 10, che riguarda l'assessorato al lavoro della Regione Sicilia, diretto dall'Assessore dottoressa Mariella Ippolito, la quale è investita da una grossissima responsabilità, perchè il regolamento prevede, nei successivi 30 giorni dall'approvazione del regolamento (oltre all'apertura dello sportello per la gestione delle iscrizioni) la trasmissione delle tre qualifiche al database tenuto dalla Commissione Europea, e la pubblicazione sul relativo sito internet, gestito dalla UE, per agevolare il riconoscimento di queste in base alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario, cosi come specificato dagli articoli 3.5, 4.5 e 5.2 della legge 07/2016.

L'inserimento delle tre qualifiche nella banca dati dell'UE, in base alla Direttiva 2005/36/CE e successive integrazioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali, permette il passo successivo nel trasformarle da qualifiche in "professioni regolamentate"  e il loro inserimento, nell'atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni fra le "Professioni e attività regolamentate la cui formazione è di competenza regionale", mentre l'Assessorato al Lavoro della regione Sicilia risulterà l'"Autorità Competente" (come per esempio l'HSE-UK per l'Inghilterra), nel data base Europeo, dove attualmente esistono già 25 qualifiche di altri paesi europei e dove a breve ci sarà anche l'Italia.  Va considerato, inoltre che, come prevede la legge Italiana per le «attività di lavoro riservata» a persone iscritte in albi o elenchi, per la prima volta in Italia avremo la tutela di coloro che hanno i requisiti formativi e tecnici ben precisi per operare legalmente in Italia con una legislazione che prevede dei percorsi professionali che possono essere classificati fra i migliori in ambito europeo, facendo diventare la Sicilia punto di riferimento dell'intera Italia e non solo.



sabato 6 gennaio 2018

Ho letto che ci sono diverse regioni che hanno definito dei profili per l'OTS. Che differenze esistono fra questi profili e la L.R. 07/2016?

Dal 2013, in Italia, con la creazione del "Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", la formazione è stata demandata definitivamente alle Regioni e ai "Repertori delle qualifiche professionali" sviluppati dalle singole Regioni.

Le qualifiche professionali, presenti nell'Atlante, vengono selezionate tramite l'ADA (Aree Di Attività) e distribuiti nei vari SEP (Settori Economico Professionali), descrivendo i prodotti e i servizi attesi nonché i riferimenti ai codici statistici delle classificazioni ISTAT delle attività economiche e delle professioni.

Le varie Regioni Italiane, tramite i loro "Repertori delle Qualificazioni Regionali", possono fare proprie le qualifiche professionali già esistenti, perchè inserite da una delle Regioni Italiane nell'Atlante, oppure immettere nuove qualifiche, che a loro volta entrano a fare parte del circuito nazionale delle qualificazioni professionali.

I Profili professionalizzanti e gli Obiettivi, dei Repertori Regionali, sono classificati in due aree: formazione normata e formazione non normata.:
  1. La "Formazione normata" rappresenta tutte le attività professionali regolamentate, il cui esercizio viene stabilito da una normativa nazionale e/o regionale rispetto alla quale sono definiti, attraverso specifica normativa, gli standard formativi. A questi fa riferimento sia il profilo da OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) definito dal D.M. 13.01.1979 e smi, sia la legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", perchè definisce 3 NUOVE  qualifiche professionali che sono: 
    1. “sommozzatore inshore air diver”
    2.  “Top up offshore air diver”, e
    3.  “altofondalista offshore sat diver”
  2. La "Formazione non normata", comprende tutte le qualifiche che seguono gli standard che riguardano professioni e attività professionali il cui esercizio non è subordinato al possesso di uno specifico titolo di studio o alla frequenza di specifici percorsi di formazione. 

In questo modo, per tutte le Figure nazionali, i Profili professionalizzanti e gli Obiettivi possono essere associati ad una scheda corso, che ha l’obiettivo di definire uno standard di erogazione dei singoli percorsi formativi, che diventa UNICA per i profili normati, perchè devono rispettare la legislazione che li ha creati, mentre possono presentare delle varianti i vari profili che rientrano fra quelli non normati.

Sotto questo aspetto la figura professionale dell'OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), è stata regolamentata dalle Regioni Liguria, Lazio, Marche, Sardegna ed Emilia Romagna. In questi giorni sarà aggiunto anche il profilo della Regione Sicilia, sia per il livello non regolamentato dell'OTS, con l'importazione di uno dei profili già presenti in altra regione, ma anche con l'inserimento delle tre nuove qualifiche, nel settore delle qualifiche regolamentate, che le altre regioni potranno a loro volta inserire nel loro repertorio, fermo restando l'assoluto rispetto della Legge 07/2016 della Regione Sicilia che le ha create.

Ma la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, ha una marcia in più, perchè per la prima volta crea un collegamento tra la "formazione" di sommozzatore e la "professione" di sommozzatore, da sempre assente se si considera solo il profilo da OTS.

Oggi, in Italia, possiamo dividere le professioni in due categorie:

  1. le Professioni regolamentate (in Italia esistono 176 Professioni regolamentate e a breve, fra queste, saranno inserite le 3 nuove professioni previste dalla LR 07/2016) in base alla direttiva 2013/55/UE che modifica la precedente direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, e qui la LR 07/2016 da dei precisi riferimenti;
  2. il Repertorio delle professioni dell’apprendistato (in Italia esistono 2075 Professioni che fanno riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, da cui fino ad oggi è assente la figura di OTS, mai regolamentata come professione), costituito da tutti i profili presenti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi all’apprendistato professionalizzante, raccolti in 15 diversi comparti rappresentativi di tutte le categorie contrattuali.

Il Decreto Attuativo, previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016, sta risolvendo, finalmente dopo 36 anni, questa annosa situazione, collegando direttamente le tre qualifiche professionali previste dalla legge 07/2016 alla Banca dati Europea, permettendo cosi per la prima volta in Italia di regolamentare una professione, ai massimi livelli, cosi come avviene in quasi tutti i paesi, nel mondo, che hanno sviluppato questa tipologia di attività..

E' sicuramente un lavoro molto complesso, ma la LR 07/2016 ha già messo basi solide che permettono di "chiudere" in brevissimo tempo un cerchio aperto nel 1979 con il DM 13.01.1979, che è rimasto aperto fino ai nostri giorni.



lunedì 18 dicembre 2017

E' possibile fare un percorso come previsto dalla Legge 07/2016, fuori dalla regione Sicilia e successivamente a) iscriversi al repertorio e avere la card o b) non iscriversi al repertorio previsto dalla legge? Cosa succede in questo caso e quali sono le differenze?

Va sempre detto che la legge 07/2016 è della Regione Sicilia, ma questo significa semplicemente che è solo la Regione Sicilia qualificata a gestire il Repertorio Telematico previsto dall'articolo 4 della Legge e del rilascio della CARD del COMMERCIAL DIVER  Italiano per i tre livelli previsti, che ha però (come specificato dagli articoli 3.5, 4,5 e 5.2) una spendibilità in ambito Europeo "... sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario ..."

Spesso (e a volte volutamente) si fa "confusione" sul fatto che la legge è della Regione Sicilia, dimenticando però di ... leggerla, a partire dal titolo stesso della Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", ove specifica, senza ombra di dubbio, che la legge disciplina i percorsi formativi che sono competenza assoluta delle regioni, per la creazione delle qualifiche, che avendo una legge (obbligatoriamente regionale) che li crea, hanno una spendibilità in ambito nazionale. Vorrei ripetermi: Non la Legge ma le qualifiche che derivano da essa.

Una volta definite le qualifiche professionali per le attività fuori dall'ambito portuale (riservato agli OTS), la legge 07/2016 ha raggiunto il suo obbiettivo. I corsi per il riconoscimento delle qualifiche (INSHORE, TOP UP e  SATURAZIONE, definite dall'articolo 2) possono essere realizzati in Sicilia o presso altre Regioni Italiane, così come stabilisce l'articolo 4.5 della legge "... I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all’articolo 3, comma 2...", specificando però del vincolo obbligatorio sui contenuti dei percorsi formativi, che "... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)... " continuando così- "... ai controlli che devono essere
effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..." (articolo 3.2), stabilendo così, numero di immersioni ed attività in acqua ben precise, che devono essere dimostrabili tramite il LOGBOOK professionale, richiesto per l'iscrizione al repertorio a dimostrazione delle attività realizzate durante il percorso formativo o durante esperienze lavorative che in alcuni casi possono essere integrate.

Tutti coloro che hanno realizzato dei corsi "validi" che testimoniano un corretto percorso formativo, successivo alla qualifica da OTS (harbour diver - attività all'interno dei porti) a prescindere dal luogo dove è stato svolto il corso, che ha i requisiti previsti dalla LR 07/2016, possono richiedere l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Sicilia per avere la CARD (da parte della Regione) del commercial diver Italiano.

Anche se questa iscrizione non è obbligatoria (chi ha realizzato il corso che ha i requisiti previsti dalla LR 07/2016, è con l'attestato, possessore della qualifica professionale di diver-inshore, diver-TOP UP o di diver-sat (saturazione), che gli permettono di lavorare "legalmente in Italia senza alcun problema che risulterebbe (anche) dalla mancata applicazione del decreto legislativo 81/08 in termini di sicurezza (essendo la LR 07/2016 UNICA in Italia, diventa vincolante per il D.L.vo 81/08); ma visto che la legge 07/2016 (in particolare quanto previsto dall'articolo 9 del D.A. del 9/11/2017), ha tutti i requisiti previsti dall'IMCA per l'inserimento dell'ITALIA in un documento simile al D - 16/16 per i livelli offshore. Ci si augura che la CARD rilasciata dall'Assessorato al Lavoro della regione Sicilia, che è l'UNICA ISTITUZIONE abilitata al rilascio, con spendibilità sull'intero territorio comunitario, possa diventare una meta ambita per coloro che hanno realizzato i percorsi formativi che li hanno abilitati alle qualifiche previste dalla LR 07/2016 e,  con l'iscrizione al Repertorio entrano in possesso di una CARD Italiana, che ha i requisiti previsti dall'IMCA, realizzata interamente sul territorio Italiano. 
Passaggio che si spera di raggiungere entro il 2018, con la corretta applicazione dell'articolo 9 del decreto attuativo previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016.
  • Ci sono voluti 36 anni per avere, finalmente, una legge Italiana per l'inshore e l'offshore, dopo il DM 13.01.1979 che definiva gli OTS.
  • Ci sono voluti ben 8 anni, da quando la LR 07/2016 è passata dall'essere una semplice idea a diventare un dato di fatto.
  • Ci è voluto 1 anno e mezzo, da quando è stata votata dal parlamento siciliano fino all'approvazione del decreto attuativo.
Ci vorranno alcuni mesi per la sua applicazione e l'inserimento della CARD nei percorsi internazionali che hanno visto l'Italia per troppi anni assente.

Il viaggio continua, ma ormai si vede all'orizzonte il traguardo...

mercoledì 6 dicembre 2017

Oggi c'è molta confusione in giro, per questo vorrei una risposta chiara: La legge 07/2016 vale solo per la Regione Sicilia o è applicabile a livello nazionale?

La Legge 07/2016 è stata pensata e realizzata come legge della Regione Sicilia. 
Questo è un passaggio chiaro fondamentale e voluto oltre che dovuto.
Ecco il perchè: Oggi, in Italia, per quanto si provi (16 disegni di legge presentati alla camera e senato negli ultimi anni, ben 6 durante questa legislatura) è impossibile realizzare una legge nazionale che riguarda la formazione (demandata alle regioni per competenza). Questo passaggio, potrebbe diventare più chiaro ai non addetti ai lavori, leggendo una frase, racchiusa in un verbale della 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali), anno 2015 - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015: “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...”, alla pagina 91 del documento che riguarda il Disegno di Legge n. 320 "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" presentato il 26 Marzo 2013 al Senato dal Senatore Aldo Di Biagio, qui: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/40115.pdf.

Detto questo, bisogna capire cos'è la Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale": E' una legge che crea 3 qualifiche, definendole a partire dall'articolo 2 e completandone la definizione negli articoli successivi, essa stabilisce, per la prima volta in Italia, tempi, profondità, tipologia di attrezzature, e standard internazionali di riferimento:
Ecco i tre profili che la legge ha creato:
a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”;
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione).

Nella Legislazione Italiana, (molto complessa in questo settore, e questo lo dimostra l'impossibilità di colmare il vuoto legislativo, in questo settore negli ultimi 36 anni) le qualifiche e in particolare le qualifiche "normate" che definiscono le "professioni" abbinate (oggi esistono solo 176 Professioni (italiane) regolamentate da qualifiche derivanti da formazione normata" in base alla direttiva 2013/55/UE come si legge nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - tutte le altre centinaia di qualifiche fanno parte della formazione "NON normata") possono nascere dalle decisioni di un Ministero, da istituzioni riconosciute (vedi CONI, ecc) oppure tramite una legge approvata da una regione a statuto autonomo (cosa che ha fatto la Sicilia con la legge 07/2016). 

Mentre si stanno percorrendo tutti i passaggi previsti dal decreto attuativo (definito in data 9/11/2017), gli effetti della legge si fanno già notare, e in particolare; "... la legge regionale, inoltre, all'articolo 2, comma 1, stabilisce dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); all'articolo 4, comma 4, prevede l'iscrizione al repertorio telematico secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica i livelli di addestramento per attività non in ambito portuale (nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, come OTS) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito;il decreto ministeriale del 1979, invece, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri: esso appare, quindi, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale;
l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2016, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi;
tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale;..."
(2017 - Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Legislatura 17 - Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783, http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1008547 )

In definitiva: La Legge 07/2016 è regionale, ma i suoi effetti coinvolgono tutto il territorio nazionale, come:
  1.  Qualifiche definite dalla legge 07/2016 (inserimento nell'Atlante del Lavoro del Minsitero del lavoro, come previsto dal articolo 9 del D.A. del 9.11.2017)
  2. Inserimento nella Banca dati Europea (essendo delle qualifiche "normate", come previsto dal articolo 9 del D.A. del 9.11.2017)
  3. Applicazione del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro essendo la legge regionale UNICA nel suo genere su tutto il territorio nazionale (nel caso di infortuni sul lavoro).

domenica 19 novembre 2017

Ho letto sul sito di una scuola che fa corsi per OTS, che i loro corsi per OTS valgono per attività lavorative, fuori dai porti Italiani, fino ad una profondità di - 50 metri, è vero?

Ho letto sul sito di una scuola che fa corsi per OTS, che i loro corsi per OTS valgono per attività lavorative,  fuori dai porti Italiani, fino ad una profondità di - 50 metri, è vero?

di Manos Kouvakis

Anche se in teoria potrebbe essere vero, lo ritengo molto improbabile. 

Ma in ogni caso è molto facile e veloce verificare se questa affermazione è VERA o FALSA (basta fare un pò di calcoli).

L'OTS, in base alla legislazione esistente DM.13.01.1979  è valido per attività in ambito portuale. 

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DM 13.01.1979: Art. 1: Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.
E’ istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.
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Per lavorare FUORI dai porti bisogna avere l'iscrizione e i requisiti previsti dalla LR 07/2016 (non OTS). 

In particolare per essere abilitati ad attività fino ai - 50 metri, FUORI dall'ambito portuale, il sommozzatore deve essere iscritto al 2° livello del repertorio (albo) previsto dall'articolo 2.1b della legge (livello OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP)

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1. I percorsi formativi di cui alla presente legge si articolano in tre livelli di qualificazione correlati alle attività di cui al comma 2 dell’articolo 1:
a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”;
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione).
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I requisiti per l'iscrizione possono essere letti qui: http://www.cedifop.it/04.pdf (articolo 4 del Decreto Attuativo del 09/11/2017) e qui: http://www.cedifop.it/05.pdf (allegato 1 articolo 2: "percorsi formativi ex articolo 2, comma 1 lett. b) "Top Up/ offshore air diver"), oppure più semplicemente controllare se nel LOGBOOK individuale esistono i tempi di LEVEL 1 + LEVEL 2 + LEVEL 3 della tabella, sotto riportata, secondo quanto previsto dall'articolo 3.2 della LR 07/2016.

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LR 07/2016 - Art. 3.2: Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA).
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Se questi tempi non corrispondono a quanto realizzato durante il corso da OTS, l'attestato dichiara il FALSO, perchè non supportato da nessuna Legge, DM, DA o altro, specialmente se il riferimento che fa è solo al DM 13.01.1979, perchè in questo caso l'unico che asserisce che la sua validità è di - 50 metri è la scuola che lo ha emesso, ma in modo assolutamente autonomo ed illegittimo. In questi casi il mio consiglio è quello di rivolgersi immediatamente ad un legale per chiedere spiegazioni.

L'Affermazione, che la legge 07/2016 riguarda solo la Regione Sicilia, è semplicemente la scusa di chi vuole nascondere le proprie colpe e responsabilità con FALSE AFFERMAZIONI, visto che le qualifiche previste dalla legge hanno una spendibilità in ambito Nazionale ed Europeo, sotto la forma di "Qualifiche Normate", leggere anche l'articolo 9 del D.A. del 09/11/2017 qui: http://www.cedifop.it/04.pdf


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L'OTS puo' operare solo all'interno dei porti
Capitaneria di Porto di Livorno - anno 2012