CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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sabato 4 gennaio 2020

Applicazione della corretta legislazione sulla subacquea in Italia

https://www.ligurianautica.com/cronaca/incidente-mortale-per-un-sommozzatore-triestino-su-una-piattaforma-in-angola/49719/#comment-23417

Gli Operatori Tecnici Subacquei sono definiti da 3 decreti ministeriali del 1979,1981 e 1982 per attività in ambito portuale (articolo 1 e 2 del DM 13.01.1979) - per le attività FUORI DAL PORTO come quelle a livello INSHORE e OFFSHORE (offshore ad aria e saturazione) sono previsti delle qualifiche e corsi particolari (che possono essere realizzati in Italia o all'estero), previsti dalla legge 07/2016 (pubblicata sulla GURI ROMA 15-OTT-2016 qui:


in particolare per il livello di altofondalista vedi pagina 7 punto 3), con l'iscrizione presso un repertorio degli aventi diritto, con una domanda di iscrizione riportata qui:

La mancata iscrizione al repertorio diventa mancata applicazione del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, cosi come è stato riportato in questa interpellanza parlamentare (qui: https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=2/00422&ramo=CAMERA&leg=18)
del 18/06/2019. dove viene riportato " ... l'iscrizione al repertorio della Sicilia rappresenta il requisito minimo per la applicazione del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008), garantendo ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto definisce livelli di competenza per operare in sicurezza, sia del lavoratore e delle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi; ...".

Non tutte le aziende Italiane, oggi, sono in regola e in questo caso si deve parlare di negligenza e non di incidente!!

giovedì 18 aprile 2019

Repertorio dei COMMERCIAL DIVER ITALIANI

Con la pubblicazione del D.D.G. n. 999 del 17.04.2019 a firma della  Dott.ssa Francesca Garoffolo, Dirigente Generale dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento del lavoro, è stato individuato il Servizio VI, come struttura di pertinenza che si occuperà dell’implementazione e della gestione del Repertorio Telematico (“Albo”) dei Commercial Diver Italiani.

Il Servizio VI, che si occupa di Politiche di sviluppo e politiche occupazionali nella gestione dei rapporti con il mondo dell'impresa, associazioni di categoria, Promozione autoimpiego e autoimpresa anche in raccordo con i dipartimenti competenti; di Azioni per favorire l'occupazione e la creazione di incubatori d'impresa pubblici e la creazione degli ambienti di innovazione e di promozione del lavoro, ora si occuperà anche della gestione del Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani, previsto dalla Legge 07/2016 e successivo Decreto Presidenziale n. 31/2018.

Con lo stesso provvedimento, il Dirigente Generale ha dato le indicazioni per l’attivazione del sito internet dedicato che dovrà essere tempestivamente ed opportunamente reso accessibile e pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento, con una pagina appositamente predisposta all'interno degli spazi dedicati al Dipartimento del Lavoro, e sarà accessibile, sia dal link presente nella Homepage del portale regionale, sia nella sezione “Sostegno all'occupazione” presente sulla Homepage del Dipartimento. La pagina dedicata conterrà, oltre ai dati relativi agli iscritti ed al loro livello di qualificazione professionale, le pagine tematiche di secondo livello relative alla normativa e standard formativi, e le modalità di iscrizione, aggiornamento, cancellazione e relativa modulistica.

Inoltre l’Ufficio del Consegnatario del Dipartimento provvederà ad acquistare le prime 1000 Card, che saranno consegnate ai primi 1000 iscritti fra gli aventi diritto.

Con questo provvedimento è già iniziata la fase operativa per l’apertura del Repertorio, mentre altri provvedimenti sono attesi nelle prossime settimane a partire da quello, a  fine mese, dell’Assessorato alla Formazione Professionale che per la prima volta ufficializzerà i profili normati delle qualifiche per i livelli inshore e offshore.

Con l’applicazione della legge 07/2016 e del decreto presidenziale n. 31/2018, attuativo della legge, vengono  definiti una serie di concetti importantissimi, letteralmente stanno trasformando questo settore, ecco alcuni di questi:

  1.     Chi è in possesso del solo titolo da OTS, anche se risulta regolarmente iscritto presso una Capitaneria di Porto in Italia, non può accedere al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani previsto dalla legge 07/2016, se non è in possesso della documentazione integrativa richiesta ed indicata dall'allegato 1 del Decreto Presidenziale n. 31/2018, per i livelli INSHORE e OFFSHORE.                                                                                                   
  2.      I cittadini extracomunitari, esclusi dall'iscrizione presso una Capitaneria di Porto in italia (Decreto Ministeriale 31 marzo 1981 "Integrazioni al D.M. 13/01/79 istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale"), possono richiedere l'iscrizione al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani, se in possesso della documentazione richiesta ed indicata dall'allegato 1 del Decreto Presidenziale n. 31/2018, per i livelli INSHORE e OFFSHORE.                                                                                                                                 
  3.      L'iscrizione al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani ratifica la qualifica prevista dall'articolo 2 della Legge 07/2016 (INSHORE - TOP UP o SATURAZIONE) per operare fuori dall'ambito portuale, nel rispetto del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, ma non abilita alle attività all'interno delle aree portuali, che rimangono di esclusiva competenza degli OTS iscritti presso una Capitaneria di Porto in Italia.                                                                                                                                     
  4.      L'iscrizione al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani  ratifica la qualifica prevista dall'articolo 2 della Legge 07/2016 (INSHORE - TOP UP o SATURAZIONE) per  operare sull'intero territorio comunitario, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, come riporta la Legge 07/2016




Legislazione: 

  1. Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale"                                                                                                                                                                           
  2. Decreto Presidenziale n. 31/2018 "Regolamento relativo ai percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7                                                                                                                                  
  3. Decreto Dirigente Generale n. 999 del 17/04/2019                                                                                                                                                                        
  4. Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali"                                                                                                                                                                        
  5. Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali                                                                                                                                                                        
  6. DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali



sabato 9 febbraio 2019

Ecco perché' la norma UNI 11366 non è una Legge

Alla norma UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria”, ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366". 
Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 - Suppl. Ordinario), dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica...."; ma tale citazione non fa della norma UNI una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull'obbligatorietà dell’applicazione della normativa all'interno delle aree portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.

Essa rimane sempre una norma di carattere volontario nell'applicazione, mentre va sottolineato che il rapporto della norma con il Decreto Sviluppo del 2012, è delimitato, cosi come la legislazione attuale prevede, dal contesto di riferimento, e cioè "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, attività che devono essere svolte secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Tutto ciò non trasforma la norma UNI 11366 in una legge, e per di più non è prescritta l’applicazione, ad eccezione delle applicazioni di carattere volontario, al di fuori degli ambiti previsti e citati nel Decreto Sviluppo del 2012, come l’ambito inshore o l’ambito portuale dove operano gli OTS (Operatori Tecnici Subacquei) in servizio locale definiti con il DM 13/01/1979 perché il loro campo operativo si limita all'interno delle aree portuali, o nell'ambito degli OSS (operatore scientifico subacqueo), pescatori, corallari, ecc.


Va inoltre sottolineato che tutte le norme UNI sono protette da diritto d'autore, legge 22 aprile 1941 N. 633 e successivi aggiornamenti; esso prevede il divieto della riproduzione, anche parziale, delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'UNI. Questo rientra nel settore commerciale dell’UNI che da associazione privata gestisce e vende le norme che i suoi soci hanno creato. L’utilizzo di queste norme è condizionato al pagamento di una royalty

martedì 11 settembre 2018

Calcolo dei livelli EQF per le certificazioni da OTS, INSHORE e OFFSHORE

Livelli EQF:
Attestato OTS Regione Sicilia: EQF = 3 (Attestato di qualifica di Operatore Professionale)

Attestati peri livelli INSHORE e OFFSHORE Regione Sicilia: EQF 4 (certificato di specializzazione tecnica superiore - essendo loro percorsi di specializzazione che partono da un attestato OTS base)




domenica 9 settembre 2018

il profilo dell'OTS approvato dalla regione Sicilia


E' stato approvato, con decreto dell'Assessorato Regionale alla formazione professionale, n. 3826 (clicca qui per leggerlo) del 3 settembre 2018, il profilo dell'Operatore Tecnico Subacqueo con la relativa scheda corso e il suo inserimento nel repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana.
Il profilo e la relativa scheda corso, come riporta il D.A. sono stati condivisi con la Capitaneria di Porto di Palermo e saranno pubblicati sulla prossima GURS (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana).

Il profillo dell'Operatore Tecnico Subacqueo fa riferimento alle professioni NUP/ISTAT come "Sommozzatori e lavoratori subacquei" e coinvolge diverse attività ATECO, come per esempio la riparazione e la manutenzione di macchinari, navi, imbarcazioni ecc., rientra nell'area professionale  della metalmeccanica "Meccanica impianti e costruzioni" nella Sottoarea professionale "Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica"

L'OTS, approvato dalla Regione Sicilia, rispecchia esattamente il Decreto Ministeriale del 13.01.1979 e  l'articolo 4.1 della legge regionale 07/2016, perchè viene definito come un operatore addetto ai servizi portuali, in grado di effettuare immersioni ed emersioni in sicurezza per realizzare rilevazioni, lavorazioni di costruzione e manutenzione subacquea, con interventi dalla superficie. L'OTS, in ambito portuale, può svolgere attività per la gestione e la manutenzione di impianti sottomarini, riprese video, effettuare costruzioni, rilevazioni topografiche subacquee, tagli e demolizioni di strutture metalliche, installazione e manutenzione di tubazioni, condotte e cavi, saldature e taglio elettrico, carenaggi, montaggio e riparazione guasti su tubature subacquee, realizzazione di opere di ancoraggio sul fondale, imbragature speciali di ormeggi, attacchi per catene, blocchi di cemento, il recupero e la rimozione di materiali giacenti sul fondo marino, in ambito portuale, dopo l'iscrizione al registro sommozzatori del Ministero dei Trasporti, gestito da una Capitaneria di Porto, sul territorio nazionale.

L'OTS rientra come 3° livello EQF, e la scheda specifica le attività, seguendo i principi della didattica internazionale IDSA, che possono essere sia in SCUBA (cioè con una fonte di area limitata) sia in SURFACE (aria dalla superficie, cioè una fonte di aria illimitata).
Le competenze dell'OTS, sono previste da 4 competenze che riportano abilità e conoscenze relative alla singola competenza, suddivise cosi: a) Effettuare l’immersione e l’emersione in sicurezza  con attrezzatura SCUBA e Surface b) Supportare immersione ed emersione subacquea, c) Effettuare lavorazioni subacquee e d)Approntare attrezzature ed apparecchiature per le lavorazioni subacquee.
Infine ci sono 2 schede di corso allegate, una per corsi di 500 ore ai quali per l'ammissione oltre al certificato medico sono richiesti anche i primi 2 brevetti della subacquea sportiva ricreativa, e una per corsi di 800 ore ai quali per l'ammissione è richiesto solo il certificato medico.
Sono previste per gli allievi esercitazioni obbligatorie in acque libere e in acque portuali ed è possibile prevedere anche esercitazioni con la realtà virtuale.  

Ora si aspetta la pubblicazione sulla GURS e l'inserimento come scheda ADA nell'"Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", per la sua validità come "Formazione Normata" a livello nazionale e la definizione delle ulteriori 3 qualifiche, per le attività fuori dall'ambito portuale per i livelli inshore e offshore previste dalla legge 07/2016 della Regione Sicilia.




giovedì 5 luglio 2018

Lavoro e sicurezza! Firma ora per rendere qualificata la professione del sommozzatore

ST Skills Together ha lanciato questa petizione e l'ha diretta a:

  • Onorevole Nello Musumeci - Presidente della Regione Siciliana
  • Onorevole Professore Roberto Lagalla - Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana
  • Dottoressa Maria Ippolito - Assessore della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Siciliana
  • Onorevole Donato Carlea - Ministro delle infrastrutture e Trasporti
  • Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino - Comandante Generale delle Capitanerie di Porto




Una buona qualifica può darti un buon lavoro e salvarti anche la vita.
Oggi però in Italia ci sono professioni importanti e rischiose che non sono adeguatamente regolamentate, come quella del diver (palombaro, sommozzatore) a molti ancora ignota, ma di estrema importanza, non solo a livello istituzionale (il corpo dell’esercito). I diver sono migliaia di professionisti che oggi, in Italia, si immergono a profondità anche elevatissime per le ragioni più disparate, dalla saldatura industriale, all’itticultura, al recupero di tesori archeologici. Questa attività non conosce una vera qualificazione italiana ed europea, con grave pregiudizio per chi vuole intraprenderla. Il problema non è solo quello della possibilità di lavorare all’estero con un diploma italiano, ma anche della garanzia di poterlo fare in Italia, nel nostro Paese, con professionalità e massima sicurezza, evitando i rischi mortali provocati da una scarsa preparazione.
La legge 07/2016 ha finalmente regolamentato i livelli di addestramento e qualifica oltre il livello di operatore in ambito portuale (OTS). Ha introdotto tre nuove qualifiche “normate” ("inshore air diver", "offshore air diver/top up" e "offshore sat diver/saturazione") grazie alle quali un aspirante diver otterrà il passaporto per poter operare nella subacquea industriale ai vari livelli previsti in Italia e all’estero così come succede già nel resto del mondo. In questo modo vengono tutelati sia il lavoratore, sia il datore di lavoro, sia le istituzioni, concorrendo così ad evitare i gravi rischi che oggi un professionista non in possesso delle corrette qualifiche va a correre. In questo modo, anche le professioni subacquee acquistano tutte le garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori già previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.
Il repertorio previsto dalla legge, doveva essere operativo dall'agosto 2016 ma ad oggi, per i diversi rallentamenti di carattere burocratico, non è ancora attivo. 
È da troppo tempo che si rimanda la questione e il repertorio è un’urgente necessità: 

firma anche tu e passaparola!




giovedì 26 aprile 2018

Nuove attività del CEDIFOP


Sarà ospite del CEDIFOP nei giorni 7/8 maggio una  delegazione, composta da 5 membri della Marina Militare Tunisina, di cui 3 subacquei e 2 medici iperbarici.

E' un primo contatto diretto, dopo circa 2 anni di colloqui telefonici, della durata di 2 giorni di permanenza a Palermo, su un programma molto fitto di incontri e colloqui.

In questi 2 giorni i militari tunisini visiteranno il CEDIFOP e parteciperanno, da osservatori, ad una immersione in surface degli allievi del CEDIFOP che attualmente stanno frequentando il corso per OTS, che faranno esercitazione di flangiatura su alcune manichette di circa mezza tonnellata cadauna, con utilizzo di palloni di sollevamento. Successivamente parteciperanno  ad un aggiornamento -in lingua inglese- sulle attività formative del CEDIFOP e sui percorsi di commercial diver  secondo la legislazione Italiana, in particolare quella da OTS prevista dal Decreto Ministeriale del 13.01.1979 per le attività in ambito portuale (Harbour Diver) e per i livelli successivi di addestramento (Inshore, Offshore ad aria/Top Up e Saturazione).
Nel progetto che si andrà a realizzare è previsto, in una seconda fase, successiva alla formazione del personale secondo gli standard IDSA, di seguire lo sviluppo e la creazione di una scuola Full Member IDSA , fino all'audit da realizzarsi nel 2020. Si discuterà inoltre della possibilità di realizzare il meeting IDSA del 2020 a Tunisi, in occasione della inaugurazione della scuola Tunisina. Questa operazione, come continuazione del 35° meeting svolto a Palermo l'anno scorso, e successivo a quelli del 2018 che si realizzerà in Francia e del 2019 con la candidatura degli Emirati Arabi al Porto di Fujairah, sarà chiesto l'inserimento di Tunisi per il meeting n. 38 che si svolgerà nel 2020.
Inoltre, il progetto che si svilupperà, prevede anche la realizzazione di percorsi per il rilascio della certificazione, da parte di Bureau Veritas, in accordo a UNI EN ISO 15618-1 "Prove di qualificazione di saldatori per la saldatura subacquea - Saldatori subacquei per la saldatura iperbarica in ambiente bagnato" di saldatore subacqueo (con l'attivazione di un raccordo con gli uffici di Bureau Veritas presso Les Berges du lac Angle Rue Malaren et Rue Lac Ghar el Melh - TUNIS BP 728-1080 Tunis Cedex Tunisia).

Il progetto finale prevede la realizzazione di un centro di formazione per la metalmeccanica subacquea, secondo standard IDSA nella località di Zarzis (Tunisia), e fa parte integrante di un progetto di cooperazione italo - tunisino, nell'ambito di una politica di sviluppo regionale volta alla valorizzazione del Sud-est tunisino, questa scuola si propone di essere un polo che permetterà la crescita  occupazionale dei giovani Tunisini, dando una risposta adeguata al bisogno di manodopera con altissimi standard di formazione e realizzazione, per garantire  standard elevatissimi sulla prevenzione di incidenti.
I percorsi formativi del centro tunisino, saranno conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA), seguendo le indicazioni della legge 07/2016 della Regione Sicilia, considerata come modello esportabile anche fuori dai confini Italiani, come spesso abbiamo detto in altre occasioni.


Il centro, in Tunisia, si estenderà su una superficie di 7200 m2 e potrà accogliere circa 75 giovani ogni anno. Il progetto del ministero della Difesa tunisino, ha un costo totale di circa 95 milioni di euro, a cui la Cooperazione italiana allo sviluppo parteciperà con un contributo pari a 13 milioni di euro e prevede, oltre alla formazione, anche l'acquisizione dell'equipaggiamento necessario per potere espletare al meglio la missione che si propone la costruenda scuola.

sabato 6 gennaio 2018

Ho letto che ci sono diverse regioni che hanno definito dei profili per l'OTS. Che differenze esistono fra questi profili e la L.R. 07/2016?

Dal 2013, in Italia, con la creazione del "Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", la formazione è stata demandata definitivamente alle Regioni e ai "Repertori delle qualifiche professionali" sviluppati dalle singole Regioni.

Le qualifiche professionali, presenti nell'Atlante, vengono selezionate tramite l'ADA (Aree Di Attività) e distribuiti nei vari SEP (Settori Economico Professionali), descrivendo i prodotti e i servizi attesi nonché i riferimenti ai codici statistici delle classificazioni ISTAT delle attività economiche e delle professioni.

Le varie Regioni Italiane, tramite i loro "Repertori delle Qualificazioni Regionali", possono fare proprie le qualifiche professionali già esistenti, perchè inserite da una delle Regioni Italiane nell'Atlante, oppure immettere nuove qualifiche, che a loro volta entrano a fare parte del circuito nazionale delle qualificazioni professionali.

I Profili professionalizzanti e gli Obiettivi, dei Repertori Regionali, sono classificati in due aree: formazione normata e formazione non normata.:
  1. La "Formazione normata" rappresenta tutte le attività professionali regolamentate, il cui esercizio viene stabilito da una normativa nazionale e/o regionale rispetto alla quale sono definiti, attraverso specifica normativa, gli standard formativi. A questi fa riferimento sia il profilo da OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) definito dal D.M. 13.01.1979 e smi, sia la legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", perchè definisce 3 NUOVE  qualifiche professionali che sono: 
    1. “sommozzatore inshore air diver”
    2.  “Top up offshore air diver”, e
    3.  “altofondalista offshore sat diver”
  2. La "Formazione non normata", comprende tutte le qualifiche che seguono gli standard che riguardano professioni e attività professionali il cui esercizio non è subordinato al possesso di uno specifico titolo di studio o alla frequenza di specifici percorsi di formazione. 

In questo modo, per tutte le Figure nazionali, i Profili professionalizzanti e gli Obiettivi possono essere associati ad una scheda corso, che ha l’obiettivo di definire uno standard di erogazione dei singoli percorsi formativi, che diventa UNICA per i profili normati, perchè devono rispettare la legislazione che li ha creati, mentre possono presentare delle varianti i vari profili che rientrano fra quelli non normati.

Sotto questo aspetto la figura professionale dell'OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), è stata regolamentata dalle Regioni Liguria, Lazio, Marche, Sardegna ed Emilia Romagna. In questi giorni sarà aggiunto anche il profilo della Regione Sicilia, sia per il livello non regolamentato dell'OTS, con l'importazione di uno dei profili già presenti in altra regione, ma anche con l'inserimento delle tre nuove qualifiche, nel settore delle qualifiche regolamentate, che le altre regioni potranno a loro volta inserire nel loro repertorio, fermo restando l'assoluto rispetto della Legge 07/2016 della Regione Sicilia che le ha create.

Ma la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, ha una marcia in più, perchè per la prima volta crea un collegamento tra la "formazione" di sommozzatore e la "professione" di sommozzatore, da sempre assente se si considera solo il profilo da OTS.

Oggi, in Italia, possiamo dividere le professioni in due categorie:

  1. le Professioni regolamentate (in Italia esistono 176 Professioni regolamentate e a breve, fra queste, saranno inserite le 3 nuove professioni previste dalla LR 07/2016) in base alla direttiva 2013/55/UE che modifica la precedente direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, e qui la LR 07/2016 da dei precisi riferimenti;
  2. il Repertorio delle professioni dell’apprendistato (in Italia esistono 2075 Professioni che fanno riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, da cui fino ad oggi è assente la figura di OTS, mai regolamentata come professione), costituito da tutti i profili presenti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi all’apprendistato professionalizzante, raccolti in 15 diversi comparti rappresentativi di tutte le categorie contrattuali.

Il Decreto Attuativo, previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016, sta risolvendo, finalmente dopo 36 anni, questa annosa situazione, collegando direttamente le tre qualifiche professionali previste dalla legge 07/2016 alla Banca dati Europea, permettendo cosi per la prima volta in Italia di regolamentare una professione, ai massimi livelli, cosi come avviene in quasi tutti i paesi, nel mondo, che hanno sviluppato questa tipologia di attività..

E' sicuramente un lavoro molto complesso, ma la LR 07/2016 ha già messo basi solide che permettono di "chiudere" in brevissimo tempo un cerchio aperto nel 1979 con il DM 13.01.1979, che è rimasto aperto fino ai nostri giorni.



mercoledì 27 dicembre 2017

Perchè le Capitanerie di Porto non hanno emesso, alcuna ordinanza che include la LR 07/2016 in data odierna?



La legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", è stata votata dal Parlamento Siciliano nel mese di aprile 2016 e successivamente è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) il 26/04/2016, diventando legge a tutti gli effetti, quindi da rispettare come tale.

Sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica Italiana, immediatamente, sono state registrate una serie di reazioni positive, a favore della LR 07/2016, con i seguenti documenti:



Espressioni più "forti", troviamo sul documento:
che "accusa"  10 Capitanerie di Porto Siciliane (Palermo, Messina, Pantelleria, Porto Empedocle, Termini Imerese, Terrasini, Sciacca, Milazzo, Sant Agata di Militello e  Lipari)  " ...considerato la L.R. 07/2016, recita che: 'è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione', incluse le Capitanerie di Porto che svolgono compiti e funzioni non strettamente legati all'attività istituzionale ma di natura e fini prevalentemente civili, legati all'uso pubblico del mare nella più ampia accezione del termine, con particolare dipendenza dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che è il principale organo istituzionale che si avvale dell'operato delle Capitanerie di Porto, per la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare e attività connesse, esse ad oggi sono inadempienti con provvedimenti anticostituzionali ignorando la podestà di questo parlamento;..."

promuovendo una richiesta diretta nel "... contattare con urgenza il Comando Generale delle Capitanerie di Porto presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti chiedendo chiarimenti sul caso e l'immediato intervento del Comando presso le Capitanerie di Porto, in questione, prima che tali inadempienze portino come conseguenza ad incidenti che mettono in pericolo la vita degli operatori del settore,
com'è già successo in questi anni in assenza di una legge come quella emanata da questo Parlamento...."

Anche se il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con sua comunicazione ha chiesto alle Capitanerie di Porto di adeguarsi alla Legge 07/2016, in data odierna, ancora, le Capitanerie di Porto non hanno ancora emesso una ordinanza di adeguamento alle legge.

Il motivo è stato analizzato durante un incontro istituzionale (leggi articolo: http://www.globusmagazine.it/119763-2/#.WjdRKd_iaUk), con il nuovo Comandante della Direzione Marittima di Palermo Contrammiraglio Salvatore Gravante con l'(ex) Assessore Regionale al Lavoro Dottoressa Carmencita Mangano, in presenza di esponenti sindacali ed esperti del settore, si è parlato sia dell’applicazione della Legge Regionale, sia dell’adeguamento delle ordinanze emesse dalle Capitanerie di Porto, che devono distinguere le attività svolte in ambito portuale riservate agli OTS dalle attività svolte fuori dai porti regolamentate dalla suddetta legge, ordinanze relative alle attività lavorative subacquee fuori dall'ambito portuale regolamentate dalla legge 07/2016 della Regione Sicilia, dando cosi via alla riforma del settore attesa da ben 36 anni.

Durante l'incontro, si è detto di aspettare la pubblicazione sulla GURS, del decreto Attuativo, previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016 (Decreto che è stato presentato alla Presidenza della Regione in data 10.11.2017, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016), del quale si aspetta soltanto la pubblicazione, come atto dovuto, sulla GURS; pubblicazione che è stata rallentata dal cambio al vertice della Regione, dopo le ultime elezioni regionali, ma che avverrà a breve.

Dopo l'adeguamento alla legge è prevista la richiesta da parte delle capitanerie della copia del DVR (documento di valutazione dei rischi) alle aziende per essere autorizzate ad operare sia all'interno che all'esterno dei porti, in tale documento dovrà essere evidenziato il preciso riferimento al DM 13/01/1979, e s.m.i. (D.M. 31/03/1981 e D.M. 02/02/1982) e alla legge 07/2016 della Regione Sicilia;  e la richiesta dei libretti di ricognizione degli OTS che opereranno all’interno dell’ambito portuale, mentre per i sommozzatori che dovranno essere autorizzati ad operare fuori dall'ambito portuale sarà richiesto il numero della card di “commercial diver” prevista dalla LR 07/2016.

Le ditte che operano in questo settore, a partire dagli allevamenti di acquacoltura, piccole e grandi imprese di lavori subacquei che operano in ambito inshore o offshore, hanno già avuto più di un anno e mezzo (dal momento in cui è stata approvata la legge) per adeguarsi, e si spera che si trovino pronte il giorno dopo l'emanazione delle nuove ordinanze che a breve saranno emesse dalle Capitanerie di Porto, e non soltanto da quelle Siciliane, come espressamente viene riportato (anche) nell'Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783 del Senato della Repubblica Italiana, dal Senatore F.Aracri e indirizzato ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1008547)
... la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali;..."