CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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giovedì 12 ottobre 2017

Ho un brevetto IDSA, rilasciato in Italia da un'altra scuola e non dal CEDIFOP, mi può aiutare per l'iscrizione al repertorio telematico, previsto dalla legge 07/2016?

(di Manos Kouvakis)



La risposta è, purtroppo, NO.  Fino al 2013 esistevano 2 scuole Full Member IDSA in Italia, status che si può avere solo superando degli audit severissimi a livello internazionale e avendo una condotta corretta seguendo gli standard della didattica IDSA durante i percorsi formativi, che vengono costantemente monitorati dall'Associazione.

Motivo per cui, in ambito internazionale oggi ci sono solo 11 scuole Full Member in tutto il mondo, una soltanto in Italia. 

La seconda scuola Italiana, nel 2013 è stata espulsa dall'IDSA perchè non rispettava i tempi di fondo e le attività in acqua, che dichiarava nei suoi percorsi formativi, motivo per cui le certificazioni di questa scuola non possono essere prese in considerazione.

Un semplice controllo del LOGBOOK individuale di chi ha una certificazione rilasciata dalla scuola espulsa evidenzia subito la mancanza di una preparazione corretta, valida per soddisfare i requisiti richiesti dalla LR 07/2016.

Motivo per il quale solo una certificazione di una scuola attualmente full member IDSA, può essere presa in considerazione.

Per tutti gli altri percorsi formativi, non "garantiti" dai controlli dell'IDSA, la legge prevede dei procedimenti precisi, con controlli dei tempi di immersione e le attività svolte in acqua per poter essere inseriti fra quelli che possono iscriversi al repertorio (albo) previsto dalla LR 07/2016 e quindi avere il diritto di lavorare "legalmente" in Italia.

sabato 23 settembre 2017

Perchè il lavoro del commercial diver Italiano non rientra fra quelli usuranti?

(di Manos Kouvakis)




Il motivo è molto semplice: fino al 2016 il commercial diver Italiano esisteva solo con la qualifica da OTS, cioè un operatore in ambito portuale, mancando una "vera" definizione per le attività lavorative fuori dai porti. 

Come lavoratori che svolgono un mestiere usurante erano considerati chi faceva "lavori in cassoni ad aria compressa" e "lavori svolti dai palombari", ma in questo caso la tipologia del lavoro non trovava un vero riscontro con la qualifica del lavoratore che era quella di OTS.

Questa situazione si è sbloccata in data 21 aprile 2016 con la Legge  21 aprile 2016 n. 7 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 29 aprile successivo.
Tale legge, all'articolo 1, comma 2, definisce come «Sommozzatori e lavoratori subacquei»  coloro che "eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne"; inoltre, l'articolo 2, comma 1, stabilisce i percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione correlati alle attività sopra espresse: di primo livello (inshore diver), o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione), e si differenzia dalla normativa nazionale, riguardante esclusivamente le attività svolte in ambito portuale in quanto fa riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, recante "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale", e non comprende le attività svolte in ambito inshore e offshore, cioè forme di lavoro particolarmente usuranti.

La disciplina sull'accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, è stata completamente rivisitata nel corso del 2011 con i seguenti provvedimenti: decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183" e legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
sulla base di quanto espresso, a partire dall'anno 2012, sono stati modificati i requisiti per l'accesso a tali benefici, difatti come requisito soggettivo, attualmente, possono esercitare il diritto di accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, una serie di tipologie di lavoratori dipendenti, come lavoratori impegnati con mansioni particolarmente usuranti, che fra le quali vengono anche annoverati i "lavori in cassoni ad aria compressa" e "lavori svolti dai palombari".
Ora esistono tutte le condizione affinchè la normativa sui lavoratori che svolgono un lavoro usurante possa estendersi anche  ai  lavoratori iscritti al repertorio telematico previsto dalla legge Regione siciliana n. 7 del 2016, nei 3 livelli previsti (inshore diver, offshore air diver ed offshore sat diver).

Come primo passo e richiesta al governo, è stata presentata al Senato della Repubblica una interrogazione parlamentare Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05973, pubblicato il 21 giugno 2016, nella seduta n. 641 del Senato, presentata dal Senatore Aracri e indirizzata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con l'obiettivo di regolamentare la categoria.

mercoledì 23 agosto 2017

Perché mi devo iscrivere al Repertorio Telematico della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)

Argomento ampiamente documentato in diverse interrogazioni parlamentari presentate sia alla Camera dei Deputati che al Senato Italiano.

Ecco alcune dalle argomentazioni più valide:
"...la legge regionale, inoltre, all'articolo 2, comma 1, stabilisce dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); all'articolo 4, comma 4, prevede l'iscrizione al repertorio telematico secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica i livelli di addestramento per attività non in ambito portuale (nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, come OTS) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito;
il decreto ministeriale del 1979, invece, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri: esso appare, quindi, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale;
l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2016, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi;
tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale;..."

"... la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali;..." 

In pratica, essendo la Legge 07/2016 l'UNICO atto legislativo esistente in Italia per le attività FUORI dall'ambito portuale (il DM 13.01.1979 riguarda solo l'ambito portuale, cioè gli OTS), diventa vincolante per il Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza dei lavoratori. 

Di conseguenza l'utilizzo di operatori subacquei, per attività in ambito inshore e offshore, che NON sono iscritti al Repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016, equivale ad una mancata applicazione del Decreto Legislativo 81/08, sanzionabile dalla legislazione Italiana

La situazione diventa particolamrmente gravosa nel caso di incidenti, anche non mortali, in data odierna, sia per il datore di lavoro, sia per i responsabili di sicurezza delle aziende e i responsabili di sicurezza del cantiere, oltre alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze (illegittime) emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di Porto sul territorio nazionale italiano, qualora abbiano autorizzato le immersioni senza verificare la reale formazione degli operatori e la loro iscrizione al repertorio telematico previsto dalla L.R. 07/2016.

Ecco qui, una sintesi dei documenti presentati alla Camera e al Senato in difesa dei lavoratori subacquei, che sono in regola e che operano in ambito INSHORE e OFFSHORE in Italia.
2017 - Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Legislatura 17 - Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783, del Sen. F. ARACRI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa

Infine un SINDACATO  di categoria, si sta occupando degli aderenti, aventi diritto all'iscrizione al Repertorio Telematico per i livelli INSHORE (1° livello) e OFFSHORE (2° o 3° livello), per tutelare il diritto di LAVORARE IN ITALIA, nella categoria, o per intervenire come sindacato presso le aziende del settore, in tutta Italia, per:
• applicazione della legislazione vigente (DM 13.01.1979 e L.R. 07/2016) negli ambiti: acque interne, acque portuali, inshore e offshore
• fare rispettare alle Aziende il CCNL di categoria
• contrattazione Sindacale di secondo livello Aziendale
La suddetta Federazione, si può attualmente contattare presso la sede di: Corso Alberto Amedeo, 21 Palermo, o telefonando al: Sindacato ISA UTL  091.9766547 cell.: 328.1249936 - email vincenzodangelo2011@libero.it

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