CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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domenica 21 giugno 2020

L'importanza del Repertorio Telematico per le attività di subacquea industriale


Assume sempre più importanza il "Repertorio Telematico attività di Subacquea industriale",  gestito dal Servizio VII "Politiche giovanili, occupazione giovanile, mobilità Nazionale e Trasnazionale" creato dalla legge 07/2016 della Regione Siciliana, che è diventato operativo solo da un paio di mesi.

La sua importanza sta nel fatto che la  legge regionale siciliana 21 aprile 2016, n.7, costituisce – ad oggi – l’unica norma di rango legislativo in Italia in materia di qualifiche professionali per l’esercizio di attività subacquee industriali fuori dalle aree portuali.
La legge regionale ha oggettivamente colmato un “vuoto” della legislazione statale, per quanto attiene l’indispensabile qualificazione di figure professionali chiamate ad operare in contesti di lavoro intrinsecamente caratterizzati da elevati profili di rischio.

L’impiego di personale in possesso di idonea qualificazione rappresenta condizione imprescindibile per lo svolgimento di tali attività in condizioni di sicurezza, anche in relazione agli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008. La questione assume rilievo, considerata la mancanza di specifica norma dell’ordinamento statale in materia di esercizio professionale e d’impresa nel settore, in relazione alla presenza nell’ambito dei repertori delle qualificazioni di altre Regioni di profili che presentano antinomie e rischiano d’ingenerare criticità di vario ordine, sia in relazione al corretto dispiegarsi dell’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, sia in relazione al rischio di ‘dumping’ fra imprese, sia rispetto alle superiori esigenze di massima tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al riguardo non può non rilevarsi che l' “Operatore tecnico subacqueo” svolge la sua attività in ambito esclusivamente portuale, mentre il Repertorio Telematico si occupa delle figure orientate ad ambienti operativi extra-portuali, differenza sottolineata  dal DDG 18 dicembre 2019, n.4741, con cui l'Assessorato al Lavoro, ha rilevato come la qualifica di OTS rappresenta logicamente ed intrinsecamente un requisito preliminare per l’accesso ai percorsi formativi destinati al conseguimento di qualifiche professionali per l’esercizio di attività della subacquea industriale in ambito extraportuale.

L'iscrizione di soggetti nel Repertorio telematico istituito dalla citata L.R. 7/2016 non va in alcun modo confusa coi repertori delle qualificazioni delle varie regioni Italiane, che comprendendo schede e profili relativi a percorsi formativi per il conseguimento di qualifiche professionali, mentre il Repertorio Telematico è un “elenco” di persone – in possesso di requisiti prestabiliti – che volontariamente inseriscono i propri dati di contatto e di formazione al fine di agevolare il contatto coi potenziali datori di lavoro, esso vuole rappresentare uno strumento volto a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel settore; infatti in mancanza dei requisiti previsti dalle norme citate, i soggetti che non hanno qualifiche professionali corrispondenti a quelle previste, non possono essere iscritti nel Repertorio in questione.

Gli iscritti al repertorio telematico sono allineati agli standard formativi internazionalmente riconosciuti, anche in sede comunitaria, ai sensi della direttiva 2005/36/CE; con pieno adempimento della lettera e dello spirito della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre attualmente esistono  potenziali fenomeni di distorsione del mercato legati all’impiego di soggetti non opportunamente qualificati per operare in ambito extraportuale, col rischio di concorrenza sleale fra imprese a scapito della sicurezza degli operatori.

Questi sono i motivi  per i quali l'iscrizione al repertorio garantisce parità di trattamento fra lavoratori, maggiore sicurezza e qualificazione nell’esercizio di attività ad alto rischio e condizioni di competitività alle imprese ed agli operatori di un settore di grande rilievo per l’intero paese.

mercoledì 3 giugno 2020

Riprendono le attività pratiche del corso per OTS del CEDIFOP

Dopo due mesi di stop , giorno 6 maggio, sono riprese le lezioni del CEDIFOP per il corso di "O.T.S.", valido per l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto in Italia per il livello "harbour Diver", cosi com'è previsto dagli art. 1 e 2 del D.M. del 13.01.1979, che stabilisce le regole di questa qualifica.

Gli allievi che frequentano il corso, continueranno la formazione, insieme con altri che hanno già prenotato il percorso anche per il livello successivo di INSHORE DIVER, che permetterà loro l'iscrizione al primo livello del "Repertorio Telematico" previsto dalla L. 07/2016 e DPRS n. 31/2018, completando così le due iscrizioni, quella presso una Capitaneria e quella presso l'Assessorato al Lavoro al primo dei tre livelli previsti dalla legge.

La ripresa delle attività formative è iniziata fra mille difficoltà, per la particolarità sia del corso sia degli allievi che lo frequentano.

Il calendario delle attività didattiche, presentato all'assessorato alla Formazione Professionale, in sostituzione di quello  iniziale, è suddiviso  in 5 parti: la prima parte riguarda la formazione realizzata fino all'interruzione forzata dovuta al COVID 19. La seconda parte è quella che si sta svolgendo attualmente, la formazione a distanza (FAD) che è iniziata giorno 6  e durerà fino al 23 maggio. Successivamente sono programmate altre 3 fasi, che riguardano la parte delle attività pratiche a mare in SCUBA, in una piscina aperta con tecniche di SURFACE e lo svolgimento delle attività restanti con grande prevalenza di quelle  in ambito portuale. Per l'attivazione di queste fasi, successive al FAD, stiamo aspettando le nuove disposizioni nazionali e regionali del 18 maggio.

Un documento dal titolo "Procedure Operative sulla Prevenzione e riduzione del Rischio COVID-19, durante esercitazioni pratiche all'aperto, nei corsi di formazione professionale nel settore della metalmeccanica subacquea" è in fase di completamento e farà parte integrante del "Documento Valutazione Rischi" del Cedifop. Alla stesura del documento hanno collaborato sia esperti del settore (del CEDIFOP,  Ingegneri esperti in sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, medici, avvocati di diritto marittimo, Ispettori della Guardia Costiera, esperti di equipaggiamenti subacquei, esperti Sommozzatori della guardia costiera Ausiliaria, ed altri, da tutte le parti di Italia), sia diverse realtà associative ed imprenditoriali del settore, a livello nazionale ed internazionale.

Ma le maggiori difficoltà per la ripresa delle attività sono state riscontrate nella peculiarità degli allievi, provenienti da tutte le parti d'Italia e dall'estero, e in particolare da Latina, Olbia, Ortona, Pistoia, Sanremo, Torino e Trieste, e dalla Sicilia (Augusta, Enna, Messina, Giarre), mentre dall'estero ci sono allievi provenienti da Grecia e Russia. Diversi di loro durante i 2 mesi di fermo, hanno preferito rientrare nelle loro abitazioni, in Italia, e ora incontrano grandissime difficoltà per il rientro in Sicilia, perchè impattano in  una situazione caotica e poco coordinata sul territorio nazionale da parte delle autorità competenti, considerando che il loro rientro deve essere coordinato con la successiva quarantena  stabilita dalle disposizioni regionali, prima di poter partecipare, in presenza, alle attività pratiche del corso. 


L'interruzione forzata delle attività formative causa COVID 19, sta creando enormi disagi a tutti gli enti che come il CEDIFOP si occupano di questa tipologia di formazione cosiddetta "libera" o "autofinanziata",  la quale anche se rappresenta una bellissima realtà di qualità  e professionalità nel settore della formazione, perchè coinvolge allievi che sono disposti a pagare per realizzare un corso di formazione professionale, sicuramente spendibile nel mondo del lavoro, è stata sempre sottovalutata, da parte delle istituzioni , nel momento di scelte e decisioni importanti. Questo è anche il motivo per cui  CEDIFOP insieme con diversi altri enti della formazione autofinanziata, si sono costituiti in un comitato spontaneo, sottoponendo una serie di richieste alle istituzioni, facendo sentire per la prima volta la propria voce, chiedendo una programmazione precisa, che comprenda anche questa tipologia formativa nella tutela dei diritti dei lavoratori e degli enti gestori italiani.

mercoledì 27 maggio 2020

Cedifop, dopo due mesi riparte la formazione per il corso di OTS

Dopo un lungo periodo di inattività e uno altrettanto lungo di formazione a distanza FAD, conseguenza del COVID 19, ora è giunto il tempo per gli allievi del corso per Operatore tecnico Subacqueo del CEDIFOP, di ritornare a fare immersioni.

Il primo via è stato dato dal documento "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" del 22 maggio 2020, stilato a Roma nell'ultima riunione della Conferenza stato-regioni. Nel documento, due pagine sono dedicate a dare una serie di indicazioni da applicare alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo, nell'ambito del sistema educativo e formativo regionale.

Tutte le raccomandazioni del documento, erano già inserite nel manuale del CEDIFOP, scaricabile anche dal sito dell'Ente, pubblicato sia in lingua italiana sia in lingua inglese (in quanto il corso del CEDIFOP è frequentato anche da 2 allievi Greci e un allievo Russo), dal titolo "PROCEDURE OPERATIVE SULLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO COVID-19 DURANTE ESERCITAZIONI PRATICHE ALL’APERTO, NEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SETTORE  DELLA METALMECCANICA SUBACQUEA".

Il manuale del CEDIFOP, è stato elaborato con l'intento di elencare procedure HSE pratiche da adottare e da integrare alle procedure operative già in uso nel centro, durante le fasi di addestramento pratico ed all’aperto, nel settore della formazione professionale della subacquea industriale, al fine di mitigare i rischi relativi all’emergenza COVID-19.

In accordo con le disposizioni delle Autorità Nazionali e Regionali, il manuale prevede una serie di regole da adottare con la ripresa delle attività subacquee e i comportamenti corretti da tenere. Oltre alle indicazioni standard come la rilevazione della temperatura corporea; l'utilizzo di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani, la registrazione di un elenco dei soggetti che partecipano alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti; il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra gli utenti; l'utilizzo di appositi DPI e di procedure per igienizzare le attrezzature, è prevista anche la compilazione di due apposite check list di cui una giornaliera, che garantiscono un alto livello di controllo e prevenzione.

Considerando che le attività pratiche del corso sono interamente svolte in spazi esterni, con un gruppo omogeneo, la valutazione del rischio è medio-basso calcolando fattori come Esposizione, Prossimità ed Aggregazione.

Il manuale del CEDIFOP fa un preciso distinguo delle procedure da adottare per i corsi che prevedono l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto (OTS) e per i corsi di specializzazione successivi all'OTS, che prevedono l'iscrizione al Repertorio telematico presso l'assessorato al lavoro della regione Siciliana, per i livelli Inshore e Offshore, elencando le procedure da adottare per attività che coinvolgono imbarcazioni, camere iperbariche e impianti di saturazione per l'alto fondale. Una parte del manuale riguarda la gestione di un eventuale primo soccorso ed RCP, in caso di emergenza, con una serie di norme utili per intervenire, soccorrendo le vittime e proteggendo anche i soccorritori da potenziale contagio.

Diversi gli esperti che hanno collaborato alla stesura del manuale, fra questi commercial diver iscritti nel repertorio telematico previsto dalla legge 07/2016 come inshore diver o offshore air diver /TOP UP,  medici, consulenti in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro,  un commissario capo trainers instructor heliox/trimix 100, un Ispettore della  Guardia Costiera, un esperto equipaggiamenti subacquei per immersione militare e professionale, un avvocato di diritto marittimo e connesse implicazioni infortunistiche ed ambientali, ed altri. 


VEDI ANCHE:

15.05.2020 - L'Avvisatore Marittimo:






venerdì 8 maggio 2020

Appello ad assessore Lagalla



08 Maggio , 16:13
(ANSA) - PALERMO, 08 MAG - Sedici enti che svolgono formazione autofinanziata lanciano un appello all'assessore regionale alla Formazione, Roberto Lagalla, per sostenere il sistema favorendo "la realizzazione delle ore di pratica in aula che sarebbero difficili, se non impossibili da realizzare in remoto". "Le difficoltà non sono soltanto di noi enti - scrivono in una nota - ma anche dei nostri studenti, che con sacrificio investono tempo e denaro nel loro futuro e in questo momento si trovano in un limbo, senza sapere se e come concludere il percorso formativo che hanno iniziato. Molti di loro infatti, per le difficoltà economiche sopraggiunte a causa della chiusura forzata dalla quarantena adesso si trovano impossibilitati a continuare a sostenere altre spese che non siano quelle della stretta sopravvivenza". E ancora: "Abbiamo tutti necessità di ripartire il prima possibile nel rispetto assoluto delle direttive del governo sul distanziamento sociale, perché anche la nostra priorità è la salute pubblica, e non vogliamo certo esporre a rischi il nostro personale e i nostri alunni". Gli enti chiedono un incontro con l'assessore "per potere esporre le nostre problematiche e illustrare le nostre proposte". "Per favorire la ripartenza", chiedono "di utilizzare i fondi strutturali anche per gli enti autofinanziati, creando dei fondi da potere utilizzare come voucher per gli alunni che frequenteranno i corsi previsti per la fine del 2020 e il 2021", "misure speciali per le attività obbligatorie di stage, soluzioni di emergenza per consentire l'accesso agli esami agli alunni che hanno frequentato le ore in aula nel più breve arco di tempo possibile" e la "possibilità di effettuare esami in modalità Fad per le tipologie di corso che lo consentono, per i corsi già conclusi". (ANSA).
APE

venerdì 3 aprile 2020

AIAS presenterà al meeting ETDC il Repertorio Telematico dei Metalmeccanici Subacquei

In questo periodo di grave calamità, quando seguire un progetto diventa sempre più difficile, l'APC Mare di AIAS (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) non si è mai fermata nel programmare il suo percorso per il ritorno alla normalità.

L’impegno di APC Mare di AIAS, che sta divulgando una serie di comunicati (l'ultimo in data 30 marzo 2020) rivolti a tutti i professionisti delle attività di subacquea industriale, centri diving, porti e committenti industriali, che operano sul territorio nazionale, consiste nella definizione di una proposta di percorso chiaro e facilmente applicabile per i subacquei industriali che desiderano qualificarsi come professionisti delle attività di subacquea ai sensi della Legge 7/2016 della Regione Sicilia e dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31/2018, art.10.1.

Il progetto ha fatto un ulteriore passo avanti con la riunione di APC Mare di AIAS del 3 marzo scorso tenutasi presso la sede AIAS di Milano (ed in collegamento via web) durante la quale sono state presentate le nuove qualificazioni associate ai relativi percorsi formativi individuati dalla Regione Siciliana (titoli formativi di diverso livello) per quei subacquei che vogliono registrarsi come Inshore Diver, Offshore Air Diver/Top Up e Offshore Sat Diver, nel Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana, registrazione che permette loro di lavorare legalmente in Italia. Le tre figure sono state istituite congiuntamente alla nuova figura di “Diver Medic/Primo Soccorso”, certificabile ai sensi della norma di certificazione delle competenze ISO IEC 17024.

 L’iscrizione al Repertorio Telematico istituito dalla legge 07/2016 della regione Siciliana (unico atto legislativo esistente ad oggi in Italia per le certificazioni dei commercial diver Italiani che operano fuori dalle aree portuali, riservate agli OTS, in base ai D.M. 13.01.1979, e 02.02.1982) diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81/08 per tutti gli operatori delle aziende che esercitano la loro attività fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche impianti offshore, operanti fuori dalle aree portuali.

AIAS sta procedendo con la messa in opera del percorso intrapreso tramite l'organizzazione di una serie di eventi per i lavoratori subacquei industriali che intendono operare al di fuori dell’ambito portuale volti alla spiegazione ed alla condivisione dei contenuti del progetto; con l'obbiettivo di definire un percorso di supporto ai sommozzatori, tramite le proprie strutture territoriali, per la loro registrazione al Repertorio Telematico previsto dalla legge 07/2016, rivolgendosi sia agli operatori che sono già in possesso della qualifica da OTS, sia agli operatori che hanno conseguito titoli formativi similari all'estero, ma che non hanno tutti i requisiti previsti dalla legge siciliana per l'iscrizione.

Tali argomentazioni saranno presentati da AIAS, invitata in qualità di osservatore, durante l'annuale meeting dell'ETDC (the European Diving Technology Committee - associazione nata nel Regno Unito, con sede a Kiel, Repubblica Federale Tedesca), che si svolgerà quest'anno a Livorno nel mese di settembre, per dare il suo contributo in materia di Sicurezza sul Lavoro, nella convinzione che la partecipazione a questo evento possa costituire un determinante supporto al dibattito che vedrà l'Italia protagonista nell'applicare i nuovi aspetti legislativi riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull’intero territorio comunitario.

domenica 23 febbraio 2020

Metalmeccanica subacquea e i vincoli del D.Lgs. 81/08


Si è appena concluso il corso di  livello INSHORE che consente l'iscrizione dei corsisti nel repertorio telematico degli operatori della subacquea industriale, gestito dall'assessorato al lavoro ed è iniziato il corso per OTS, valido per l'iscrizione nel registro sommozzatori presso una Capitaneria di Porto.   

Oggi, dopo la prima fase, dedicata all'apertura del repertorio telematico, appare necessario adottare iniziative volte alla sensibilizzazione delle istituzioni di settore i cui canali formativi / informativi sovente non interagiscono con gli organi regionali e nazionali, con la necessaria  tempestività, determinando sfasamenti in fase attuativa che rischiano di determinare situazioni di criticità, quindi diventa assolutamente necessaria una corretta campagna informativa che sarebbe di ausilio anche per le ditte che intendano adottare condotte virtuose nella selezione / formazione del personale, ponendo attenzione a disporre di operatori regolarmente iscritti  nel repertorio telematico presso l'Assessorato al Lavoro della regione Siciliana.

La stessa ENI spa, in recenti procedure di selezione dei propri contraenti, e con riferimento ai requisiti di  "idoneità professionale" ha disposto che: "E' necessario presentare un elenco dei sommozzatori con relativo patentino per attività industriali, livello secondo "top up", per operare in area offshore  del porto di Palermo (Legge regionale 07/2016 e dalle delibere della giunta regionale 436 del 06.11.2018 e n. 409 del 24.10.2018 )".

Oggi una non corretta applicazione della Legge 07/2016 avrebbe come risultato, oltre a mettere a rischio l’incolumità degli operatori, una concorrenza sleale a favore di ditte che non sono equiparate dal punto di vista del personale, ma anche a sfavore di quegli operatori regolarmente iscritti  nel repertorio telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma deve riferirsi alla legge della Regione Siciliana n. 7/2016 per le dovute garanzie sull’adeguatezza della preparazione degli operatori. Questo perchè la corretta applicazione dell'Art. 18. (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) prevede che il datore di lavoro e i dirigenti devono disporre le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico, mentre il successivo articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) specifica che il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza e in merito ai rischi specifici, specialmente se l'attività prevede l'uso di attrezzature particolari.

Lo stesso accordo stato regioni, sulla formazione, cita:  "Qualora il lavoratore svolga operazioni o utilizzi attrezzature per cui il D. Lgs. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08", in questo contesto la Legge 07/2016, in virtù dell’art. 117 della Costituzione, oggi rappresenta a tutti gli effetti una norma legislativa, che prevede per la specificità del campo di applicazione una  formazione integrativa a quella prevista dall’accordo stato regioni.

Tale formazione non può che essere individuata nei percorsi previsti dalla legge 07/2016 (unica norma in Italia che legifera sulla formazione degli operatori fuori dall’ambito portuale) perché ottempera a quanto richiesto dall’art 18 del D. Lgs. 81/08 per  tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia. Pertanto, soltanto i lavoratori iscritti nel repertorio telematico gestito dall'Assessorato al lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card del "commercial diver italiano", possono essere considerati idonei per effettuare attività subacquee fuori dalle aree portuali.

lunedì 20 gennaio 2020

Apertura del "Repertorio Telematico" del "Commercial Diver Italiani"

Nel sito ufficiale della Regione Siciliana, a partire dalla "Home Page", cliccando in sequenza su "SOSTEGNO OCCUPAZIONE" e "Repertorio telematico subacquea industriale", arriviamo alla pagina del "Repertorio", dove per la prima volta in Italia,  con l'autorizzazione prot. n. 3013 del 17/01/2020 troviamo la Pubblicazione del primo "FOGLIO REPERTORIO TELEMATICO AGGIORNATO ALLA DATA DEL 17/01/2020".

Nel foglio pubblicato sono riportati, con descrittori in lingua italiana e in lingua inglese, così come prevede il DPRS n. 31/2018 articolo 3.5, fra le altre informazioni utili "..Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale..." (articolo 4.1 Legge 07/2016) questi dati per ogni iscritto: Cognome, Nome, Nazionalità, Data di nascita, Residenza, e-mail, Cellulare, la qualifica  conseguita fra: Inshore Air diver, Top up offshore air diver, Altofondalista offshore sat diver, la data conseguimento, profondità massima consentita (30, 50 e oltre 50 metri) ed eventuali note.

Nel primo foglio pubblicato troviamo i primi 10 "Commercial Diver" Italiani, che dopo un severissimo controllo documentale, presentato unitamente alla domanda di iscrizione, hanno superato lo "sbarramento" dei controlli, ci sono decine di richieste da valutare che si aggiungeranno nei prossimi giorni/settimane al repertorio a cui seguirà il rilascio della CARD del "Commercial Diver Italiano", prevista dall'articolo 4.4 della Legge 07/2016 e dal capitolo 8 del Decreto Presidenziale n. 31/2018, riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull’intero territorio comunitario.

In Italia sono stati regolamentati 3 percorsi formativi, dalla legge 07/2016 della Regione Siciliana, creando 3 profili per i livelli INSHORE (1 profilo)  e OFFSHORE (2 profilli), come "Formazione Normata" (il profillo di OTS rientra fra la formazione NON normata, in tutte le regioni Italiane).

L'articolo 10.2 del decreto Presidenziale n. 31/2018, prevede che " ... Il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative, provvede all’adozione degli adempimenti necessari anche nei confronti dei competenti uffici ed organismi dello Stato per l’inserimento delle qualificazioni di cui al presente regolamento nel database tenuto dalla Commissione europea e pubblicato sul relativo sito internet per agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005...", in modo tale che l'Italia diventa il 10° paese inserito nell' "European Commission - Internal Market - Free movement of professionals - Regulated professions database". Di seguito l'elenco di tutti i paesi con le loro rispettive "Autorità Competenti" riportate nel database Europeo:

  1. Finlandia: Etelä-Suomen aluehallintovirasto Regional State Administrative Agency, Southern Finland
  2. Svezia: Arbetsmiljöverket Swedish Work Environment Authority
  3. Paesi Bassi: Nationaal Duikcentrum
  4. Portogallo: Direcção-Geral de Autoridade Marítima
  5. Polonia: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Director of Maritime Office in Gdynia
  6. Romania: Centrul de Scafandri Romanian Navy Diving Center
  7. Spagna: Ministerio de Fomento (Dirección General de la Marina Mercante. Subdirección General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima) Ministry of Development
  8. UK: HSE - Health and Safety Executive, Energy Division, Diving Operations Strategy Team
  9. Norvegia (*): Direktoratet for arbeidstilsynet, The Norwegian Labour Inspection Authority
ai quali si aggiungerà l'Italia con l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana - SERVIZIO VII, Politiche Giovanili, Occupazione Giovanile, Mobilità Nazionale e Trasnazionale

Di questi 10 paesi, attualmente solo 5 (inclusa l'Italia) hanno definito per legge queste attività (Italia, Svezia, Paesi Bassi, UK e Norvegia); la Norvegia rientra in questo gruppo, perchè fa parte dell'Associazione europea di libero commercio (Efta), nell’Area economica europea (Eea) e nell'"Associazione europea di libero scambio" (AELS).

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Link del Repertorio Telematico, sul sito istituzionale:

lunedì 13 gennaio 2020

I primi corsi del CEDIFOP nel 2020

Con l'apertura del Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana, previsto dalla Legge n. 7/2016  e dal Decreto Presidenziale n.31/2018 che  hanno definito la categoria dei "Sommozzatori e lavoratori subacquei" come coloro che "eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne", fuori dall'ambito portuale, con titoli validi, come specifica  l'articolo 3, comma 5 della legge, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sull'intero territorio comunitario, è stato, dopo 40 anni, colmato quel vuoto legislativo che connotava il settore, ed è iniziata una nuova era che disciplina finalmente i lavoratori di questa categoria.

La qualità dei percorsi formativi è garantita dall'articolo 3.2 della legge 07/2016 " Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)"; standard a cui, nell'ultimo decennio hanno fatto riferimento i corsi del CEDIFOP, essendo una delle 18 scuole attualmente Full member IDSA nel mondo ed unica in Italia.  

Va sottolineato che questi corsi sono soggetti a controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente, offrendo garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori, già previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare gli articoli 18, comma 1, lettera e), 36, comma 1, lettera a), e 37, comma 3, sulla formazione minima, che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea, affinché si ottemperino i requisiti previsti dal decreto legislativo n.81 del 2008. Tale formazione minima è l'unica a garantire i lavoratori attraverso un livello "minimo" di competenze per operare in sicurezza, e allo stesso tempo garantire anche il datore di lavoro e le istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi in mancanza di una formazione specifica.

La formazione al CEDIFOP, si articola in un corso successivo che permette, a chi ha già raggiunto il livello OTS, di continuare il suo percorso formativo per raggiungere il livello INHSORE, come prevede il Decreto Dirigente Generale (DDG) n°4741 del 18/12/2019, dell'Assessorato Regionale del Lavoro, che così recita: "...  per OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), si intende il riferimento alla qualifica di base necessaria all'accesso ai corsi, che consente di conseguire le qualifiche normate di: 1) Inshore diver o “sommozzatore”; 2) Offshore air diver “Top up”; e 3) Offshore sat diver “altofondalista” ... " e che " ...i richiedenti, per poter accedere ai profili di “Formazione normata” delle tre qualifiche professionali, onde partecipare ai corsi, debbono necessariamente dimostrare di essere in  possesso del profilo di OTS (D.M. 13/01/1979, D.M. 31/03/1981 e D.M. 02/02/1982) con il Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale 13 gennaio 1979, ovvero essere in possesso di certificazione di visite mediche internazionali, attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 02/07/2001)....", facendo un preciso distinguo fra la formazione base per OTS (valida per l'iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto) e la formazione successiva, valida per l'iscrizione al Repertorio Telematico. In atto si stanno definendo le iscrizioni al prossimo corso per OTS del CEDIFOP, che inizierà verso la fine di Febbraio 2020, con allievi che arrivano, come sempre, da tutte le regioni Italiane, mentre dall'estero si sono iscritti allievi dalla Grecia, Tunisia, Russia e Sri Lanka.

sabato 4 gennaio 2020

Applicazione della corretta legislazione sulla subacquea in Italia

https://www.ligurianautica.com/cronaca/incidente-mortale-per-un-sommozzatore-triestino-su-una-piattaforma-in-angola/49719/#comment-23417

Gli Operatori Tecnici Subacquei sono definiti da 3 decreti ministeriali del 1979,1981 e 1982 per attività in ambito portuale (articolo 1 e 2 del DM 13.01.1979) - per le attività FUORI DAL PORTO come quelle a livello INSHORE e OFFSHORE (offshore ad aria e saturazione) sono previsti delle qualifiche e corsi particolari (che possono essere realizzati in Italia o all'estero), previsti dalla legge 07/2016 (pubblicata sulla GURI ROMA 15-OTT-2016 qui:


in particolare per il livello di altofondalista vedi pagina 7 punto 3), con l'iscrizione presso un repertorio degli aventi diritto, con una domanda di iscrizione riportata qui:

La mancata iscrizione al repertorio diventa mancata applicazione del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, cosi come è stato riportato in questa interpellanza parlamentare (qui: https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=2/00422&ramo=CAMERA&leg=18)
del 18/06/2019. dove viene riportato " ... l'iscrizione al repertorio della Sicilia rappresenta il requisito minimo per la applicazione del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008), garantendo ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto definisce livelli di competenza per operare in sicurezza, sia del lavoratore e delle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi; ...".

Non tutte le aziende Italiane, oggi, sono in regola e in questo caso si deve parlare di negligenza e non di incidente!!

sabato 21 dicembre 2019

Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani


Con il nuovo D.D.G. (Decreto Dirigente Generale) n. 4741 del 18/12/2019, l' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, ha definito le linee guida ed aggiornato la domanda di iscrizione al repertorio telematico degli operatori della subacquea industriale, che in virtù della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, applicati in Italia con  Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali" ha una spendibilità e riconoscibilità su tutto il territorio Europeo.

Proprio per questo diventano linee guida importanti alcune considerazioni fatte all’interno del  decreto ove si precisa che: “ per OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), si intende il riferimento alla qualifica di base necessaria all'accesso ai corsi per conseguire le qualifiche normate di: 1) Inshore diver o “sommozzatore”; 2) Offshore air diver “Top up”; e 3) Offshore sat diver “altofondalista”;  che i richiedenti, per poter accedere ai profili di “Formazione normata” delle tre qualifiche professionali, onde partecipare ai corsi, debbono necessariamente dimostrare di essere in  possesso del profilo di OTS (D.M. 13/01/1979, D.M. 31/03/1981 e D.M. 02/02/1982) con il Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale 13 gennaio 1979, oppure essere in possesso di certificazione di visite mediche internazionali, attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 02/07/2001)…” e che è stata necessaria questa riformulazione “ ….   al fine di rendere più esplicita la correlazione tra la qualifica di OTS, il cui possesso costituisce condizione  necessaria per l'accesso ai percorsi formativi,  e i percorsi  formativi stessi, previsti dalla L.R. 7/2016, dati da: Inshore diver o  “sommozzatore”,  Offshore air diver “Top up” e  Offshore sat diver “altofondalista”…”

Nelle linee guida  viene specificato che “… L'iscrizione al repertorio telematico della regione Siciliana, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7 del 21 aprile 2016, ha esclusivamente lo scopo di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro, dei soggetti formati nell'ambito dell'attività di cui all'art. 3 della medesima L.R. n.7/2016.
Potranno essere presi in considerazione, ai fini dell'iscrizione al repertorio, altresì, titoli riconoscibili, secondo la direttiva CE 2005/36, purché conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme, e sempre in conformità agli standard di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. n. 7 “Inshore diver”, “Offshore air diver” e “Offshore sat diver”.
        
I tempi di fondo realizzati sono dichiarati nel logbook individuale, stante quanto indicato nell'allegato 1 del DPRS n. 31/2018. L'iscrizione al  Repertorio Telematico è consentita a tutti coloro che hanno conseguito un idoneo titolo, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale secondo il livello di qualificazione, corredate dalle informazioni di contatto; la stessa funzione ha anche la “Card” di cui all’art. 8 del D.P.R.S. n. 31 del 7 dicembre 2018,
E' iniziato, anche, l’esame delle prime richieste inviate all’Assessorato, delle quali alcune sono state accettate mentre altre sono state sospese, in attesa che i richiedenti integrino la documentazione mancante o rispondano alle problematiche riscontrate nella documentazione  presentata all’assessorato al lavoro.

Il responsabile del Servizio VII - Politiche Giovanili, Occupazione giovanile, Mobilità Nazionale e Trasnazionale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro,  Dipartimento del lavoro, dott. Belnome Benedetto ha espresso soddisfazione per i primi passi che sta percorrendo il neonato Repertorio Telematico, vista la complessità delle operazioni e il poco tempo di cui ha potuto fruire, dato che la sua nomina in qualità di responsabile è appena del 14.10.2019.

martedì 17 dicembre 2019

Commercial diver, via all’iscrizione nel Repertorio Telematico

15.12.2019 - L'Avvisatore Marittimo: 


Commercial diver, 
via all’iscrizione nel 

Repertorio Telematico 

Con decreto del dirigente generale il dipartimento regionale al Lavoro ha pubblicato la modulistica per ottenere la card nominativa


venerdì 29 novembre 2019

Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani

Con DDG (Decreto Dirigente Generale) n. 4207 del 28 Novembre 2019, il Dipartimento regionale al lavoro ha pubblicato la modulistica che da via alle iscrizioni presso il Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani, previsto dalla Legge 07/2016 e DPRS n. 31/2018.

La modulistica prevede una richiesta di rivolgere all’”Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, Servizio VII – Politiche Giovanili -  Occupazione Giovanile – Mobilità Nazionale e Trasnazionale” Viale Praga, 29 - 90146 PALERMO, per chi è in possesso di idonea certificazione richiesta per l’iscrizione al Repertorio Telematico dei "Commercial Diver" Italiani  L.R. n. 7 del 21 aprile 2016  uno dei tre livelli indicati dall’articolo 2  della L.R. 07/2016, con attestazione formativa conseguita presso un Ente Accreditato dalla rispettiva regione di apparteneva in Italia oppure dall’estero  allegando i titoli di studio (Attestato per OTS e attestato per i livelli INSHORE  o OFFSHORE), due autocertificazioni, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, dell’istante,  circa l’effettivo svolgimento delle attività didattiche, delle immersioni ed i relativi tempi di fondo in conformità agli standard IDSA e sull’avvenuto svolgimento dei percorsi formativi relativi alle discipline di formazione trasversale come previsti dalla vigente disciplina statale e comunitaria (che riguarda le materie di Informatica, sicurezza sul lavoro e Inglese); una autocertificazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, da parte dell’ente che ha realizzato i percorsi INSHORE o OFFSHORE,  ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, di conformità del percorso svolto agli standard IDSA previsti dalla LR 07/2016 e DPRS  n. 31/2018;  copia Log Book professionale che evidenzi l’effettivo svolgimento delle immersioni ed i relativi tempi di fondo di cui all’allegato 1 indicato dal DPRS n. 31/2018,   copia di documento d’identità personale in corso di validità; copia del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l’iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979. (oppure certificazione di visite mediche internazionali attestanti l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001); copia del versamento di € 50 ad un conto corrente indirizzato alla regione Siciliana / Assessorato al Lavoro, previsto dall’articolo 4.6 della L.R. 07/2016 e  dall’articolo 9 del D.P. n. 31/2018;  fototessera in formato cartaceo ed elettronico e copia del “Supplemento Europass” al Certificato e/o Attestato formativo, come indicato  all’articolo 1.4 del D.P.R.S. n. 31/2018 previsto da INAPP (Istituto Nazionale Politiche Attive sul lavoro), mentre per chi  richiede l’iscrizione per i livelli offshore va allegato anche il certificato di “Primo Soccorso – Diver Medic”, in corso di validità, (Articolo 2.5, L.R. 07/2016 e articoli 2 e 3 dell’allegato 1 al D.P.R.S.  n.31/2018).

La documentazione prodotta una vola esaminata dagli funzionari dell’Assessorato e verificata la validità della documentazione presentata da diritto al richiedente di ottenere una “card” nominativa prevista dalla legge 07/2016 e dall’articolo 8 del decreto Presidenziale n. 31/2018, dove saranno riportate il numero progressivo individuale di iscrizione, corredata dai dati personali di identificazione (nome, cognome, data e luogo di nascita), della fotografia dell’interessato e del livello di qualificazione conseguito a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7. 2, e l’inserimento nominativo nel repertorio telematico degli operatori della subacquea industriale (Commercial diver Italiani) presso il sito dell’Assessorato al Lavoro, dove oltre ai dati di tipo nome e cognome saranno inserite anche le informazioni di contatto (mail e telefono) come previsto dall’articolo 4.1 della Legge 07/2016. La validità dell’’iscrizione in base alla direttiva 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali  e del Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali” ha una validità sul tutto i territorio Europeo, mentre stabilisce quale dai titoli rilasciati da altri paesi Europei e non potrebbe essere valido per operare sul territorio Italiano. Dopo più di 40 anni oggi anche l’Italia si affaccia sul albito internazionale con una legislazione valida e da esempio su tutto il territorio Europeo.

ALBO" (Repertorio) dei COMMERCIAL DIVER ITALIANI

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL' "ALBO" (Repertorio) dei COMMERCIAL DIVER ITALIANI (Legge 07/2016 e Decreto Presidenziale n.- 31/2018): per lavorare legalmente fuori dai porti in Italia - l'iscrizione si fa qui (livelli di addestramentio successivi all'OTS: INSHORE DIVER / TOP UP / SAT DIVER):




L'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana rappresenta l'"Autorità competente" per la "Commissione europea - Mercato interno - Libera circolazione dei professionisti - Database delle professioni regolamentate" per le qualifiche professionali della metalmeccanica subacquea (DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali)


ECCO LA DOMADA DI ISCRIZIONE UFFICIALE che contiene l'elenco degli allegati da presentare (in formato pdf)

"Inshore Diver, Top up e Offshore Sat Diver, 3 qualifiche normate della subacquea" "... L’osservanza di questi regolamenti di competenza e conoscenza consente sia di garantire la sicurezza e la salute dei subacquei industriali che di fornire ai professionisti adeguati requisiti per superare i controlli di omologazione che sono già richiesti da alcuni grandi committenti e che saranno in future la regola per la fornitura di servizi in appalto...." (dalla 3a Conferenza Internazionale sulla "Cultura Nautica e Marittima" NAPOLI 2019)



INFO / CEDIFOP

338.3756051 - 338.7386977 - 091.426935 - 091.7790570






mercoledì 20 novembre 2019

La norma UNI 11366 e la Legge 07/2016

A differenza dagli altri Stati dell’Unione Europea, l’Italia solo nel 2016 ha creato le basi per una  legislazione professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei al servizio dell'industria (OTS diver; INSHORE diver  e OFFSHORE diver), nei percorsi che riguardano la formazione, la funzionalità di un cantiere e la sicurezza.

Alcuni Decreti Ministeriali, che risalgono alla fine degli anni '70 e inizio anni '80, hanno regolamentato le attività svolte in ambito portuale, lasciando nel vuoto legislativo tutto quello che accade fuori dai porti Italiani, fatto che colloca l’Italia in una delle ultime posizioni, a livello legislativo, in un confronto europeo e internazionale, carenza sottolineata da una serie di incidenti mortali, verificatisi negli anni, e dovuti sicuramente alla mancanza di leggi e regole chiare sul modo di operare.

Per superare questo problema diverse capitanerie di porto, nel territorio nazionale, a partire dal 1992 ad oggi, hanno indirettamente espresso il loro disagio, emanando ordinanze specifiche che però hanno un effetto limitato, essendo applicate solo nel territorio di competenza e che, anche se dal punto di vista della sicurezza sono apprezzabili, penalizzano le ditte del loro comprensorio che, per mancanza di un’uguale legislazione nel territorio nazionale, sono surclassate dalla concorrenza sleale di chi opera senza gli stessi criteri di sicurezza a qualche chilometro di distanza, spesso ingigantendo il problema che si voleva risolvere.

Sono 16 i disegni di legge nel settore della subacquea industriale, presentati al parlamento nazionale dal 1997 ad oggi, tentativi che in 22 anni non sono mai riusciti a finalizzarsi nell'approvazione di una legge che tuteli e difenda gli operatori del settore.

A venire incontro alle tante proposte di legge mai realizzate, UNI (www.uni.com ) un’associazione privata riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie - le cosiddette “norme UNI” - che svolge un’attività di normazione a livello nazionale, ed ha creato nel 2010 la norma UNI 11366 del 2010, dal titolo “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria - procedure operative”

Ma bisogna sottolineare che una norma UNI, è semplicemente un documento che dice "come fare bene le cose", garantendo sicurezza, rispetto per l'ambiente e prestazioni certe, secondo lo stato dell'arte, e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo. Le norme UNI sono caratterizzate dalla consensualità: devono essere approvate con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori; democraticità: tutte le parti economico/sociali interessate possono partecipare ai lavori e, soprattutto, chiunque è messo in grado di formulare osservazioni sull'iter che precede l'approvazione finale; trasparenza: UNI segnala le tappe fondamentali dell'iter di approvazione di un progetto di norma, tenendo il progetto stesso a disposizione degli interessati; e volontarietà: le norme sono un riferimento che le parti interessate si impongono spontaneamente.

Spesso, tra la normazione tecnica e la legislazione esiste un rapporto stretto, a volte inevitabile, ma anche complesso. Se infatti l’applicazione delle norme tecniche non è di regola obbligatoria, quando queste vengono richiamate nei provvedimenti legislativi può intervenire un livello di cogenza, delimitato pur sempre dal contesto di riferimento.

Alla norma UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria”, ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366". Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 - Suppl. Ordinario), dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica...."; ma tale citazione non fa della norma UNI una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull’obbligatorietà dell’applicazione della normativa all’interno delle aree portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.

Essa rimane sempre una norma di carattere volontario nell’applicazione, mentre va sottolineato che il rapporto della norma con il Decreto Sviluppo del 2012, è delimitato, cosi come la legislazione attuale prevede, dal contesto di riferimento, e cioè "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, attività che devono essere svolte secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Tutto ciò non trasforma la norma UNI 11366 in una legge, e per di più non è prescritta l’applicazione, ad eccezione delle applicazioni di carattere volontario, al di fuori degli ambiti previsti e citati nel Decreto Sviluppo del 2012, come l’ambito inshore o l’ambito portuale dove operano gli OTS (Operatori Tecnici Subacquei) in servizio locale definiti con il DM 13/01/1979 perché il loro campo operativo si limita all’interno delle aree portuali, o nell’ambito degli OSS (operatore scientifico subacqueo), pescatori, corallari, ecc.

Va inoltre sottolineato che tutte le norme UNI sono protette da diritto d'autore, legge 22 aprile 1941 N. 633 e successivi aggiornamenti; esso prevede il divieto della riproduzione, anche parziale, delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'UNI. Questo rientra nel settore commerciale dell’UNI che da associazione privata gestisce e vende le norme che i suoi soci hanno creato. L’utilizzo di queste norme è condizionato al pagamento di una royalty

A dare una importante aiuto, in questa assenza legislativa, ci ha pensato la Regione Sicilia, che nel mese di aprile 2016 ha approvato la Legge Regionale 07/2016 “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale regionale il 29 aprile successivo, della quale, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016 si è deliberata la non impugnativa riferita a quei lavoratori che "eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne", stabilendo per la prima volta in Italia criteri di formazione precisi e di altissima qualità, previsti nell'articolo 3.2 della legge che specifica che gli interventi " ... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." per le attività fuori dall'ambito portuale, suddivisi in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche categoria "altofondalista" (saturazione), con la creazione di un repertorio telematico al quale si accede con un'iscrizione, che avviene secondo numerazione progressiva individuale, e il rilascio all'iscritto di una card nominativa, corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, per le profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito; superando così il decreto ministeriale del 13/01/1979, che sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo per gli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale, con una formazione che garantisce un livello "minimo" di competenza affinché possano operare in sicurezza, creando le condizioni mancanti fino ad oggi per garantire sia il datore di lavoro che le istituzioni su quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare gli articoli 18 comma 1 lettera e), 36 comma 1 lettera a), e 37 comma 3.

In un atto ispettivo (n. 4-06112) presentato al Senato della Repubblica il 14 luglio 2016, nella seduta n. 660, il Senatore romano Francesco Aracri sottolinea che "...Attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card del "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali... ", continua il Senatore nel suo testo "...Non si può inoltre non tenere in considerazione quanto riportato nella legge 21 aprile 2016, n. 7 “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale” della regione Sicilia" nella quale chiaramente si specifica che "I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario...".

L'importanza della norma UNI 11366 e della Legge della Regione Sicilia 07/2016, la cogliamo anche in un passaggio del Disegno di Legge n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera, dall’On. Deborah Bergamini deputato eletto in Emilia Romagna che ha svolto anche il ruolo di Vicepresidente della IX Commissione Parlamentare (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI), collegata con il Ministero Infrastrutture e trasporti al quale fanno riferimento le Capitanerie di Porto in Italia. "... in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative; 3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito.
Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano. Lo stesso registro dei sommozzatori deve essere suddiviso in più categorie, in base alla formazione e alle competenze dell’iscritto, così come oggi avviene in tutto il mondo, dove ci sono regole per la sicurezza e per la professionalità di questo settore..."

Passi importanti, realizzati in questi ultimi mesi, che stanno colmando un vuoto legislativo di circa 35 anni in Italia. La creazione del repertorio telematico previsto dalla Legge Regionale 07/2016 e la card del commercial diver Italiano, rilasciata dall'Assessorato Regionale al Lavoro, qui: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_Areetematiche/PIR_Sostegnooccupazione/PIR_Repertoriotelematicosubacqueaindustriale  - e con il regolamento approvato con il Decreto Presidenziale n. 31/2018,  che riporta tutte le informazioni su come iscriversi, per tutti coloro che hanno i requisiti con adeguati percorsi formativi INSHORE  e OFFSHORE non solo dalla Sicilia ma anche da altre provincie Italiane o dall'estero, in modo tale che il “tesserino” della Regione Sicilia (autorità competente per la Commissione europea / Mercato interno / Libera circolazione dei professionisti / Database delle professioni regolamentate, in base al Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), diventi immediatamente spendibile in ambito internazionale negli impianti offshore di tutto il mondo, facendo diventare la Sicilia punto di riferimento dell'Italia e dell'intero Mediterraneo, in questo strategico e importantissimo settore della subacquea industriale, con un ritorno importantissimo di immagine per questa terra e senza alcun utilizzo di risorse pubbliche.