Alla norma UNI 11366 “Sicurezza e
tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al
servizio dell'industria”, ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto
Sviluppo del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le
attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona
tecnica di cui alla norma UNI 11366".
Questo passaggio fa riferimento al D.P.R.
(Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione
ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di
regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli
Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” (GU n.114
del 26-4-1980 - Suppl. Ordinario), dove leggiamo al Capo VII “Impiego di
Operatori Subacquei” Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative
in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la
manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono
essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto
da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche
in materia e delle regole della buona tecnica...."; ma tale citazione non fa
della norma UNI una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull'obbligatorietà dell’applicazione della normativa all'interno delle aree
portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla
formazione degli operatori rimane al margine della normativa
stessa.
Essa rimane sempre una norma di
carattere volontario nell'applicazione, mentre va sottolineato che il rapporto
della norma con il Decreto Sviluppo del 2012, è delimitato, cosi come la
legislazione attuale prevede, dal contesto di riferimento, e cioè "Integrazione
ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, al fine di
regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli
Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, attività
che devono essere svolte secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma
UNI 11366.
Tutto ciò non trasforma la norma UNI
11366 in una legge, e per di più non è prescritta l’applicazione, ad eccezione
delle applicazioni di carattere volontario, al di fuori degli ambiti previsti e
citati nel Decreto Sviluppo del 2012, come l’ambito inshore o l’ambito portuale
dove operano gli OTS (Operatori Tecnici Subacquei) in servizio locale definiti
con il DM 13/01/1979 perché il loro campo operativo si limita all'interno delle
aree portuali, o nell'ambito degli OSS (operatore scientifico subacqueo),
pescatori, corallari, ecc.
Va inoltre sottolineato che tutte le
norme UNI sono protette da diritto d'autore, legge 22 aprile 1941 N. 633 e
successivi aggiornamenti; esso prevede il divieto della riproduzione, anche
parziale, delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo,
elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da
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