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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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domenica 23 febbraio 2020

Metalmeccanica subacquea e i vincoli del D.Lgs. 81/08


Si è appena concluso il corso di  livello INSHORE che consente l'iscrizione dei corsisti nel repertorio telematico degli operatori della subacquea industriale, gestito dall'assessorato al lavoro ed è iniziato il corso per OTS, valido per l'iscrizione nel registro sommozzatori presso una Capitaneria di Porto.   

Oggi, dopo la prima fase, dedicata all'apertura del repertorio telematico, appare necessario adottare iniziative volte alla sensibilizzazione delle istituzioni di settore i cui canali formativi / informativi sovente non interagiscono con gli organi regionali e nazionali, con la necessaria  tempestività, determinando sfasamenti in fase attuativa che rischiano di determinare situazioni di criticità, quindi diventa assolutamente necessaria una corretta campagna informativa che sarebbe di ausilio anche per le ditte che intendano adottare condotte virtuose nella selezione / formazione del personale, ponendo attenzione a disporre di operatori regolarmente iscritti  nel repertorio telematico presso l'Assessorato al Lavoro della regione Siciliana.

La stessa ENI spa, in recenti procedure di selezione dei propri contraenti, e con riferimento ai requisiti di  "idoneità professionale" ha disposto che: "E' necessario presentare un elenco dei sommozzatori con relativo patentino per attività industriali, livello secondo "top up", per operare in area offshore  del porto di Palermo (Legge regionale 07/2016 e dalle delibere della giunta regionale 436 del 06.11.2018 e n. 409 del 24.10.2018 )".

Oggi una non corretta applicazione della Legge 07/2016 avrebbe come risultato, oltre a mettere a rischio l’incolumità degli operatori, una concorrenza sleale a favore di ditte che non sono equiparate dal punto di vista del personale, ma anche a sfavore di quegli operatori regolarmente iscritti  nel repertorio telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma deve riferirsi alla legge della Regione Siciliana n. 7/2016 per le dovute garanzie sull’adeguatezza della preparazione degli operatori. Questo perchè la corretta applicazione dell'Art. 18. (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) prevede che il datore di lavoro e i dirigenti devono disporre le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico, mentre il successivo articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) specifica che il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza e in merito ai rischi specifici, specialmente se l'attività prevede l'uso di attrezzature particolari.

Lo stesso accordo stato regioni, sulla formazione, cita:  "Qualora il lavoratore svolga operazioni o utilizzi attrezzature per cui il D. Lgs. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08", in questo contesto la Legge 07/2016, in virtù dell’art. 117 della Costituzione, oggi rappresenta a tutti gli effetti una norma legislativa, che prevede per la specificità del campo di applicazione una  formazione integrativa a quella prevista dall’accordo stato regioni.

Tale formazione non può che essere individuata nei percorsi previsti dalla legge 07/2016 (unica norma in Italia che legifera sulla formazione degli operatori fuori dall’ambito portuale) perché ottempera a quanto richiesto dall’art 18 del D. Lgs. 81/08 per  tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia. Pertanto, soltanto i lavoratori iscritti nel repertorio telematico gestito dall'Assessorato al lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card del "commercial diver italiano", possono essere considerati idonei per effettuare attività subacquee fuori dalle aree portuali.

lunedì 20 gennaio 2020

Apertura del "Repertorio Telematico" del "Commercial Diver Italiani"

Nel sito ufficiale della Regione Siciliana, a partire dalla "Home Page", cliccando in sequenza su "SOSTEGNO OCCUPAZIONE" e "Repertorio telematico subacquea industriale", arriviamo alla pagina del "Repertorio", dove per la prima volta in Italia,  con l'autorizzazione prot. n. 3013 del 17/01/2020 troviamo la Pubblicazione del primo "FOGLIO REPERTORIO TELEMATICO AGGIORNATO ALLA DATA DEL 17/01/2020".

Nel foglio pubblicato sono riportati, con descrittori in lingua italiana e in lingua inglese, così come prevede il DPRS n. 31/2018 articolo 3.5, fra le altre informazioni utili "..Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale..." (articolo 4.1 Legge 07/2016) questi dati per ogni iscritto: Cognome, Nome, Nazionalità, Data di nascita, Residenza, e-mail, Cellulare, la qualifica  conseguita fra: Inshore Air diver, Top up offshore air diver, Altofondalista offshore sat diver, la data conseguimento, profondità massima consentita (30, 50 e oltre 50 metri) ed eventuali note.

Nel primo foglio pubblicato troviamo i primi 10 "Commercial Diver" Italiani, che dopo un severissimo controllo documentale, presentato unitamente alla domanda di iscrizione, hanno superato lo "sbarramento" dei controlli, ci sono decine di richieste da valutare che si aggiungeranno nei prossimi giorni/settimane al repertorio a cui seguirà il rilascio della CARD del "Commercial Diver Italiano", prevista dall'articolo 4.4 della Legge 07/2016 e dal capitolo 8 del Decreto Presidenziale n. 31/2018, riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull’intero territorio comunitario.

In Italia sono stati regolamentati 3 percorsi formativi, dalla legge 07/2016 della Regione Siciliana, creando 3 profili per i livelli INSHORE (1 profilo)  e OFFSHORE (2 profilli), come "Formazione Normata" (il profillo di OTS rientra fra la formazione NON normata, in tutte le regioni Italiane).

L'articolo 10.2 del decreto Presidenziale n. 31/2018, prevede che " ... Il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative, provvede all’adozione degli adempimenti necessari anche nei confronti dei competenti uffici ed organismi dello Stato per l’inserimento delle qualificazioni di cui al presente regolamento nel database tenuto dalla Commissione europea e pubblicato sul relativo sito internet per agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005...", in modo tale che l'Italia diventa il 10° paese inserito nell' "European Commission - Internal Market - Free movement of professionals - Regulated professions database". Di seguito l'elenco di tutti i paesi con le loro rispettive "Autorità Competenti" riportate nel database Europeo:

  1. Finlandia: Etelä-Suomen aluehallintovirasto Regional State Administrative Agency, Southern Finland
  2. Svezia: Arbetsmiljöverket Swedish Work Environment Authority
  3. Paesi Bassi: Nationaal Duikcentrum
  4. Portogallo: Direcção-Geral de Autoridade Marítima
  5. Polonia: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Director of Maritime Office in Gdynia
  6. Romania: Centrul de Scafandri Romanian Navy Diving Center
  7. Spagna: Ministerio de Fomento (Dirección General de la Marina Mercante. Subdirección General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima) Ministry of Development
  8. UK: HSE - Health and Safety Executive, Energy Division, Diving Operations Strategy Team
  9. Norvegia (*): Direktoratet for arbeidstilsynet, The Norwegian Labour Inspection Authority
ai quali si aggiungerà l'Italia con l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana - SERVIZIO VII, Politiche Giovanili, Occupazione Giovanile, Mobilità Nazionale e Trasnazionale

Di questi 10 paesi, attualmente solo 5 (inclusa l'Italia) hanno definito per legge queste attività (Italia, Svezia, Paesi Bassi, UK e Norvegia); la Norvegia rientra in questo gruppo, perchè fa parte dell'Associazione europea di libero commercio (Efta), nell’Area economica europea (Eea) e nell'"Associazione europea di libero scambio" (AELS).

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Link del Repertorio Telematico, sul sito istituzionale:

sabato 21 dicembre 2019

Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani


Con il nuovo D.D.G. (Decreto Dirigente Generale) n. 4741 del 18/12/2019, l' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, ha definito le linee guida ed aggiornato la domanda di iscrizione al repertorio telematico degli operatori della subacquea industriale, che in virtù della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, applicati in Italia con  Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali" ha una spendibilità e riconoscibilità su tutto il territorio Europeo.

Proprio per questo diventano linee guida importanti alcune considerazioni fatte all’interno del  decreto ove si precisa che: “ per OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), si intende il riferimento alla qualifica di base necessaria all'accesso ai corsi per conseguire le qualifiche normate di: 1) Inshore diver o “sommozzatore”; 2) Offshore air diver “Top up”; e 3) Offshore sat diver “altofondalista”;  che i richiedenti, per poter accedere ai profili di “Formazione normata” delle tre qualifiche professionali, onde partecipare ai corsi, debbono necessariamente dimostrare di essere in  possesso del profilo di OTS (D.M. 13/01/1979, D.M. 31/03/1981 e D.M. 02/02/1982) con il Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale 13 gennaio 1979, oppure essere in possesso di certificazione di visite mediche internazionali, attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 02/07/2001)…” e che è stata necessaria questa riformulazione “ ….   al fine di rendere più esplicita la correlazione tra la qualifica di OTS, il cui possesso costituisce condizione  necessaria per l'accesso ai percorsi formativi,  e i percorsi  formativi stessi, previsti dalla L.R. 7/2016, dati da: Inshore diver o  “sommozzatore”,  Offshore air diver “Top up” e  Offshore sat diver “altofondalista”…”

Nelle linee guida  viene specificato che “… L'iscrizione al repertorio telematico della regione Siciliana, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7 del 21 aprile 2016, ha esclusivamente lo scopo di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro, dei soggetti formati nell'ambito dell'attività di cui all'art. 3 della medesima L.R. n.7/2016.
Potranno essere presi in considerazione, ai fini dell'iscrizione al repertorio, altresì, titoli riconoscibili, secondo la direttiva CE 2005/36, purché conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme, e sempre in conformità agli standard di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. n. 7 “Inshore diver”, “Offshore air diver” e “Offshore sat diver”.
        
I tempi di fondo realizzati sono dichiarati nel logbook individuale, stante quanto indicato nell'allegato 1 del DPRS n. 31/2018. L'iscrizione al  Repertorio Telematico è consentita a tutti coloro che hanno conseguito un idoneo titolo, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale secondo il livello di qualificazione, corredate dalle informazioni di contatto; la stessa funzione ha anche la “Card” di cui all’art. 8 del D.P.R.S. n. 31 del 7 dicembre 2018,
E' iniziato, anche, l’esame delle prime richieste inviate all’Assessorato, delle quali alcune sono state accettate mentre altre sono state sospese, in attesa che i richiedenti integrino la documentazione mancante o rispondano alle problematiche riscontrate nella documentazione  presentata all’assessorato al lavoro.

Il responsabile del Servizio VII - Politiche Giovanili, Occupazione giovanile, Mobilità Nazionale e Trasnazionale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro,  Dipartimento del lavoro, dott. Belnome Benedetto ha espresso soddisfazione per i primi passi che sta percorrendo il neonato Repertorio Telematico, vista la complessità delle operazioni e il poco tempo di cui ha potuto fruire, dato che la sua nomina in qualità di responsabile è appena del 14.10.2019.

venerdì 29 novembre 2019

Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani

Con DDG (Decreto Dirigente Generale) n. 4207 del 28 Novembre 2019, il Dipartimento regionale al lavoro ha pubblicato la modulistica che da via alle iscrizioni presso il Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani, previsto dalla Legge 07/2016 e DPRS n. 31/2018.

La modulistica prevede una richiesta di rivolgere all’”Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, Servizio VII – Politiche Giovanili -  Occupazione Giovanile – Mobilità Nazionale e Trasnazionale” Viale Praga, 29 - 90146 PALERMO, per chi è in possesso di idonea certificazione richiesta per l’iscrizione al Repertorio Telematico dei "Commercial Diver" Italiani  L.R. n. 7 del 21 aprile 2016  uno dei tre livelli indicati dall’articolo 2  della L.R. 07/2016, con attestazione formativa conseguita presso un Ente Accreditato dalla rispettiva regione di apparteneva in Italia oppure dall’estero  allegando i titoli di studio (Attestato per OTS e attestato per i livelli INSHORE  o OFFSHORE), due autocertificazioni, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, dell’istante,  circa l’effettivo svolgimento delle attività didattiche, delle immersioni ed i relativi tempi di fondo in conformità agli standard IDSA e sull’avvenuto svolgimento dei percorsi formativi relativi alle discipline di formazione trasversale come previsti dalla vigente disciplina statale e comunitaria (che riguarda le materie di Informatica, sicurezza sul lavoro e Inglese); una autocertificazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, da parte dell’ente che ha realizzato i percorsi INSHORE o OFFSHORE,  ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, di conformità del percorso svolto agli standard IDSA previsti dalla LR 07/2016 e DPRS  n. 31/2018;  copia Log Book professionale che evidenzi l’effettivo svolgimento delle immersioni ed i relativi tempi di fondo di cui all’allegato 1 indicato dal DPRS n. 31/2018,   copia di documento d’identità personale in corso di validità; copia del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l’iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979. (oppure certificazione di visite mediche internazionali attestanti l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001); copia del versamento di € 50 ad un conto corrente indirizzato alla regione Siciliana / Assessorato al Lavoro, previsto dall’articolo 4.6 della L.R. 07/2016 e  dall’articolo 9 del D.P. n. 31/2018;  fototessera in formato cartaceo ed elettronico e copia del “Supplemento Europass” al Certificato e/o Attestato formativo, come indicato  all’articolo 1.4 del D.P.R.S. n. 31/2018 previsto da INAPP (Istituto Nazionale Politiche Attive sul lavoro), mentre per chi  richiede l’iscrizione per i livelli offshore va allegato anche il certificato di “Primo Soccorso – Diver Medic”, in corso di validità, (Articolo 2.5, L.R. 07/2016 e articoli 2 e 3 dell’allegato 1 al D.P.R.S.  n.31/2018).

La documentazione prodotta una vola esaminata dagli funzionari dell’Assessorato e verificata la validità della documentazione presentata da diritto al richiedente di ottenere una “card” nominativa prevista dalla legge 07/2016 e dall’articolo 8 del decreto Presidenziale n. 31/2018, dove saranno riportate il numero progressivo individuale di iscrizione, corredata dai dati personali di identificazione (nome, cognome, data e luogo di nascita), della fotografia dell’interessato e del livello di qualificazione conseguito a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7. 2, e l’inserimento nominativo nel repertorio telematico degli operatori della subacquea industriale (Commercial diver Italiani) presso il sito dell’Assessorato al Lavoro, dove oltre ai dati di tipo nome e cognome saranno inserite anche le informazioni di contatto (mail e telefono) come previsto dall’articolo 4.1 della Legge 07/2016. La validità dell’’iscrizione in base alla direttiva 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali  e del Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali” ha una validità sul tutto i territorio Europeo, mentre stabilisce quale dai titoli rilasciati da altri paesi Europei e non potrebbe essere valido per operare sul territorio Italiano. Dopo più di 40 anni oggi anche l’Italia si affaccia sul albito internazionale con una legislazione valida e da esempio su tutto il territorio Europeo.

venerdì 6 settembre 2019

Subacquea industriale, verso la definizione delle nuove qualifiche

 
In ritardo rispetto alla tempistica prevista dalla LR 07/2016 e DPRS n. 31/2018, si stanno definendo le nuove qualifiche che hanno come obbiettivo la distinzione tra qualifica da OTS, prevista dal decreto Ministeriale del 13.01.1979 come operatore portuale, dai profili di Inshore e Offshore, per gli operatori che operano fuori dall'ambito portuale.  Dal 2013, in Italia, con la creazione del "Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", la formazione è stata demandata definitivamente alle Regioni e ai "Repertori delle qualifiche professionali" sviluppati dalle singole Regioni.

Le Regioni Italiane, tramite i loro "Repertori delle Qualificazioni Regionali", possono fare proprie le qualifiche professionali già esistenti, inserite da una delle Regioni Italiane nell'Atlante, oppure immettere nuove qualifiche, che a loro volta entrano a fare parte del circuito nazionale delle qualificazioni professionali.

I Profili professionalizzanti e gli Obiettivi, dei Repertori Regionali, sono classificati in due aree: formazione normata, che annovera le attività professionali regolamentate, di cui fanno parte le qualifiche di INSHORE DIVER  e le due  qualifiche dei livelli OFFSHORE e formazione non normata, di cui fa parte la qualifica da OTS.

Ma la Legge 07/2016 della Regione Sicilia ha una marcia in più, perchè per la prima volta crea un collegamento tra la "formazione" del sommozzatore e la "professione" di sommozzatore, da sempre assente se si considera solo il profilo da OTS; qui l'applicazione dell'articolo 10.2 del DPRS n. 31/2018 che ha stabilito il regolamento per iscriversi al  repertorio telematico, in piena applicazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del Decreto legislativo 9 novembre 2007, nel definire l'assessorato al lavoro come Autorità Competente per la commissione Europea (perchè la Sicilia gode di uno statuto speciale) con l'inserimento delle qualificazioni di cui al presente regolamento nel database tenuto dalla Commissione europea.

Questa è l'operazione finale sul riconoscimento a livello nazionale ed Europeo delle qualifiche previste dalla legge 07/2016, già obbligatorie in Italia per il rispetto del decreto legislativo n. 81/2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce che i lavoratori abbiano un idoneo livello di esperienza e competenza volto alla tutela sia del datore di lavoro che degli stessi lavoratori.