CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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mercoledì 27 maggio 2020

Cedifop, dopo due mesi riparte la formazione per il corso di OTS

Dopo un lungo periodo di inattività e uno altrettanto lungo di formazione a distanza FAD, conseguenza del COVID 19, ora è giunto il tempo per gli allievi del corso per Operatore tecnico Subacqueo del CEDIFOP, di ritornare a fare immersioni.

Il primo via è stato dato dal documento "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" del 22 maggio 2020, stilato a Roma nell'ultima riunione della Conferenza stato-regioni. Nel documento, due pagine sono dedicate a dare una serie di indicazioni da applicare alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo, nell'ambito del sistema educativo e formativo regionale.

Tutte le raccomandazioni del documento, erano già inserite nel manuale del CEDIFOP, scaricabile anche dal sito dell'Ente, pubblicato sia in lingua italiana sia in lingua inglese (in quanto il corso del CEDIFOP è frequentato anche da 2 allievi Greci e un allievo Russo), dal titolo "PROCEDURE OPERATIVE SULLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO COVID-19 DURANTE ESERCITAZIONI PRATICHE ALL’APERTO, NEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SETTORE  DELLA METALMECCANICA SUBACQUEA".

Il manuale del CEDIFOP, è stato elaborato con l'intento di elencare procedure HSE pratiche da adottare e da integrare alle procedure operative già in uso nel centro, durante le fasi di addestramento pratico ed all’aperto, nel settore della formazione professionale della subacquea industriale, al fine di mitigare i rischi relativi all’emergenza COVID-19.

In accordo con le disposizioni delle Autorità Nazionali e Regionali, il manuale prevede una serie di regole da adottare con la ripresa delle attività subacquee e i comportamenti corretti da tenere. Oltre alle indicazioni standard come la rilevazione della temperatura corporea; l'utilizzo di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani, la registrazione di un elenco dei soggetti che partecipano alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti; il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra gli utenti; l'utilizzo di appositi DPI e di procedure per igienizzare le attrezzature, è prevista anche la compilazione di due apposite check list di cui una giornaliera, che garantiscono un alto livello di controllo e prevenzione.

Considerando che le attività pratiche del corso sono interamente svolte in spazi esterni, con un gruppo omogeneo, la valutazione del rischio è medio-basso calcolando fattori come Esposizione, Prossimità ed Aggregazione.

Il manuale del CEDIFOP fa un preciso distinguo delle procedure da adottare per i corsi che prevedono l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto (OTS) e per i corsi di specializzazione successivi all'OTS, che prevedono l'iscrizione al Repertorio telematico presso l'assessorato al lavoro della regione Siciliana, per i livelli Inshore e Offshore, elencando le procedure da adottare per attività che coinvolgono imbarcazioni, camere iperbariche e impianti di saturazione per l'alto fondale. Una parte del manuale riguarda la gestione di un eventuale primo soccorso ed RCP, in caso di emergenza, con una serie di norme utili per intervenire, soccorrendo le vittime e proteggendo anche i soccorritori da potenziale contagio.

Diversi gli esperti che hanno collaborato alla stesura del manuale, fra questi commercial diver iscritti nel repertorio telematico previsto dalla legge 07/2016 come inshore diver o offshore air diver /TOP UP,  medici, consulenti in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro,  un commissario capo trainers instructor heliox/trimix 100, un Ispettore della  Guardia Costiera, un esperto equipaggiamenti subacquei per immersione militare e professionale, un avvocato di diritto marittimo e connesse implicazioni infortunistiche ed ambientali, ed altri. 


VEDI ANCHE:

15.05.2020 - L'Avvisatore Marittimo:






venerdì 29 novembre 2019

ALBO" (Repertorio) dei COMMERCIAL DIVER ITALIANI

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL' "ALBO" (Repertorio) dei COMMERCIAL DIVER ITALIANI (Legge 07/2016 e Decreto Presidenziale n.- 31/2018): per lavorare legalmente fuori dai porti in Italia - l'iscrizione si fa qui (livelli di addestramentio successivi all'OTS: INSHORE DIVER / TOP UP / SAT DIVER):




L'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana rappresenta l'"Autorità competente" per la "Commissione europea - Mercato interno - Libera circolazione dei professionisti - Database delle professioni regolamentate" per le qualifiche professionali della metalmeccanica subacquea (DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali)


ECCO LA DOMADA DI ISCRIZIONE UFFICIALE che contiene l'elenco degli allegati da presentare (in formato pdf)

"Inshore Diver, Top up e Offshore Sat Diver, 3 qualifiche normate della subacquea" "... L’osservanza di questi regolamenti di competenza e conoscenza consente sia di garantire la sicurezza e la salute dei subacquei industriali che di fornire ai professionisti adeguati requisiti per superare i controlli di omologazione che sono già richiesti da alcuni grandi committenti e che saranno in future la regola per la fornitura di servizi in appalto...." (dalla 3a Conferenza Internazionale sulla "Cultura Nautica e Marittima" NAPOLI 2019)



INFO / CEDIFOP

338.3756051 - 338.7386977 - 091.426935 - 091.7790570






sabato 9 febbraio 2019

Ecco perché' la norma UNI 11366 non è una Legge

Alla norma UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria”, ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366". 
Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 - Suppl. Ordinario), dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica...."; ma tale citazione non fa della norma UNI una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull'obbligatorietà dell’applicazione della normativa all'interno delle aree portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.

Essa rimane sempre una norma di carattere volontario nell'applicazione, mentre va sottolineato che il rapporto della norma con il Decreto Sviluppo del 2012, è delimitato, cosi come la legislazione attuale prevede, dal contesto di riferimento, e cioè "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, attività che devono essere svolte secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Tutto ciò non trasforma la norma UNI 11366 in una legge, e per di più non è prescritta l’applicazione, ad eccezione delle applicazioni di carattere volontario, al di fuori degli ambiti previsti e citati nel Decreto Sviluppo del 2012, come l’ambito inshore o l’ambito portuale dove operano gli OTS (Operatori Tecnici Subacquei) in servizio locale definiti con il DM 13/01/1979 perché il loro campo operativo si limita all'interno delle aree portuali, o nell'ambito degli OSS (operatore scientifico subacqueo), pescatori, corallari, ecc.


Va inoltre sottolineato che tutte le norme UNI sono protette da diritto d'autore, legge 22 aprile 1941 N. 633 e successivi aggiornamenti; esso prevede il divieto della riproduzione, anche parziale, delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'UNI. Questo rientra nel settore commerciale dell’UNI che da associazione privata gestisce e vende le norme che i suoi soci hanno creato. L’utilizzo di queste norme è condizionato al pagamento di una royalty

giovedì 23 novembre 2017

Ho letto sul sito di una scuola che fa corsi per OTS, che la parola "adiacenze", riportata nel DM 13.01.1979, abilita questi operatori a lavorare fuori dalle aree portuali, è vero?

Non solo non è vero, ma consigliamo i poveri malcapitati che ci sono imbattuti in certificazioni di questo genere di rivolgersi immediatamente ad un legale, perchè queste affermazioni oltre ad essere false e fuorvianti portano i possessori  di tali certificazioni a commettere  reati da codice penale.

Ecco il motivo: 
1) Il Decreto Ministeriale 13.01.1979, che ha creato la categoria degli OTS, riporta all'articolo 2 la seguente frase: 
Art. 2.
Attività dei sommozzatori.
I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione.

2) La legge 07/2016 della Regione Sicilia  specifica che al di fuori dell'ambito portuale è prevista l'iscrizione presso il repertorio telematico previsto dalla legge per le attività FUORI dalle aree portuali e fino ai -30 metri come INSHORE, dai - 30 ai - 50 come OFFSHORE AD ARIA/TOP UP e oltre i - 50 metri come ALTOFONDALISTI (articolo 2.1a,b,c), secondo standard ben precisi per numero di immersioni con tempi di fondo ed attività in acqua previste dall'articolo 3.2 della legge stessa. Inoltre all'articolo 1.4 specifica che "... Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni...."

3) La differenza fra una Legge (anche se regionale) e un Decreto Ministeriale è facilmente visionabile anche su "Wikipedia" (https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_ministeriale", dove troviamo scritto che: "... Un decreto ministeriale (D.M.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto amministrativo ... Esso non ha forza di legge e, nel sistema delle fonti del diritto, riveste carattere di fonte normativa secondaria soltanto qualora sia qualificato come regolamento...."

E' palese che nell'ottemperare alle leggi, fra il DM del 13.01.1979 che prevede la parola "adiacenze" e la LR 07/2016, prevale la LR che specifica che o sei all'interno del porto, quindi lavori come OTS o sei fuori dal porto, quindi devi fare l'iscrizione in uno dei 3 livelli previsti dalla legge.

Non esistono "zone grigie" definibili "adiacenti al porto". 

Si sottolinea anche che la LR 07/2016 è UNICA in Italia nel definire percorsi formativi per attività subacquee fuori dalle aree portuali (non OTS), pertanto essa diventa vincolante per il decreto Ministeriale 81/08 sulla scicurezza sul lavoro per tutti, operatori e ditte che operano in quelle acque.

Ecco il motivo per cui chi pubblicizza corsi da OTS (operatori portuali) affermando che valgono per lavorare FUORI DAI PORTI o nelle ADIACENZE dei porti, senza che essi abbiano i requisiti che permettono l'iscrizione ad uno dei livelli previsti dalla Legge 07/2016, non solo dichiara il falso facendo una pubblicità ingannevole, ma sollecita le persone a commettere diversi reati da codice penale (art. 348 del cp, art. 110 del c.p., mancata applicazione del D.L.vo 81/08, ecc) motivo per il quale noi, a tutela di chi rischia di cadere in queste "trappole" illegittime ed illegali, invitiamo i malcapitati a rivolgersi immediatamente ad un legale, per denunciare alle autorità preposte queste ingannevoli pubblicità.

Anche tutti i titoli rilasciati prima della LR 07/2016, seguono lo stesso procedimento, perchè la figura dell'OTS, cosi come specificato l'articolo 1 e l'articolo 2 del DM 13.01.1979, è sempre stata quella di Operatore in ambito portuale, così come saggiamente, nel 2012, la Capitaneria di Porto di Livorno specifica in questo documento, relativamente ai lavori sul relitto della Costa Concordia da parte della ditta appaltatrice Titan Micoperi:


mercoledì 13 settembre 2017

Cosa rappresenta IDSA?

(di Manos Kouvakis)


L’Associazione Internazionale delle Scuole Subacquee (IDSA) è stata costituita nel 1982 con lo scopo principale di sviluppare Norme Internazionali comuni.

L’Associazione si occupa di tutti i subacquei – offshore, costiera e dell’entroterra – ed anche delle qualifiche di specializzazioni non subacquee, ad esempio, Supervisore, DMT e LST. Essa ha già stabilito norme internazionali subacquee basate sul consensus d’opinione della maggioranza dei suoi membri.

Le norme forniscono per i responsabili i criteri per la gestione sia di norme nazionali esistenti sia per la creazione di nuove norme, e una guida per clienti, contraenti e per subacquei stessi.

Si ritiene che l’introduzione di tali standard di formazione subacquea concordati a livello internazionale avranno l’effetto sul:

  • Miglioramento della Sicurezza
  • Fornire un ingresso diretto al Programma della Formazione Subacquea
  • Migliorare la qualità dei Subacquei
  • Fornire ai Subacquei maggiore opportunità di lavoro

Alcuni governi hanno impostato ed imposteranno i propri requisiti Nazionali della formazione subacquea. Il programma IDSA fornisce i mezzi per equiparare gli Standard Nazionali mantenendo una tabella di equivalenza.

Gli standard per specialisti sono attualmente in fase di sviluppo.

L’Associazione, costituita nel 1982, risultato dell’incontro fra le scuole che partecipavano alla Conferenza Americana Subacquei a New Orleans. Gli obiettivi dell’Associazione erano e sono fino ad oggi:

  • Sviluppare gli standard internazionali comuni della formazione subacquea.
  • Fornire i mezzi di comunicazione efficaci tra le scuole.
  • Lavorare per migliorare gli standard di sicurezza e qualità.
  • Migliorare la qualità complessiva d’insegnamento d’ immersioni commerciali.
  • Fornire una voce comune e collettiva per enti industriali governativi riguardante qualsiasi problema dei membri.
  • Co-operare sui argomenti che possono migliorare le opportunità d’inserimento lavorativo per i diplomati delle scuole associate.
  • Promuovere qualsiasi attività, l’idea o argomento che possono migliorare le operazioni internazionali dell’Associazione.

Gradualmente, da quel momento, l’Associazione è cresciuta e maturata – come è maturata l’industria Subacquea – ed ora, tra i suoi membri, ci sono le Scuole Militari, Statali e Private, quali in genere esistono separatamente, ma in alcuni Paesi, si possono trovare in combinazione.

Il lavoro dell’Associazione è basato sulla sua vasta esperienza eccezionale di molti anni.

Va evidenziato che l’obiettivo è stato quello di creare Standard Subacquei Internazionali che forniscano criteri rispetto agli Standard Nazionali – Istituzioni Statali, Clienti, Appaltatori Subacquei e Subacquei stessi – i quali possono equiparare i loro standard, e in quei paesi dove non esistono gli standard nazionali possono essere utilizzati come guida.

Lo scopo NON è

  • Conflitto con gli Standard Subacquei Nazionali;
  • Conflitto con la Legislazione Nazionale.

E’ previsto che tali Norme Internazionali contribuiranno a:

  • Equiparare gli standard in tutto il mondo.
  • Dare indicazioni alle organizzazioni che stabiliscono gli standard subacquei per la prima volta.
  • Migliorare la sicurezza.
  • Fornire Appaltatori con un ingresso diretto al Programma d’Educazione Subacquea.
  • Autorizzare gli Appaltatori a fare le offerte attraverso confini nazionali in una situazione di parità.
  • Migliorare la qualità della formazione dei sommozzatori.
  • Dare maggiori opportunità lavorative ai sommozzatori.

Oltre alle attività subacquee più tradizionali nel settore Offshore, i sommozzatori industriali ora partecipano in varie attività, come ad esempio:

  • Investigazioni archeologiche
  • Ispezioni struttura ponti
  • Demolizioni e salvataggi
  • Itticoltura
  • Manutenzione dei siti di energia rinnovabile
  • Manutenzione dei siti di energia nucleare
  • Servizi attrezzature professionali
  • Lavori di riparazione in laghi, bacini idrici, canali
  • Riparazioni e costruzioni
  • Operazioni di salvataggio
  • Raccolta di dati scientifici e di osservazione
  • Ricerca, recupero e ispezione
  • Televisione e cinema
  • Ingegneria civile subaquea

sabato 2 settembre 2017

Subacquea industriale, chi può iscriversi al “repertorio telematico”?

(di Manos Kouvakis)


01.09.2017 - L'Avvisatore Marittimo: Subacquea industriale, chi può iscriversi al “repertorio telematico” - Certificazioni da OTS valide solo se durante la formazione sono stati realizzati tempi di fondo e attività in acqua elencati dall'IDSA