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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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lunedì 13 maggio 2019

L'Eurodeputata On.le. M. Giuffrida in visita al CEDIFOP di Palermo

Venerdì 10 maggio l’on.Michela Giuffrida, deputata al Parlamento Europeo, ha incontrato gli allievi e gli operatori del Cedifop al Porto di Palermo. 

La gradita visita conferma l’attenzione dimostrata dall’eurodeputata PD per le attività della subacquea industriale – già oggetto di un’interrogazione alla Commissione Europea sugli standard di formazione dei commercial divers - che in Sicilia rappresentano una realtà importante in termini economici e strategici ed offrono ai giovani concrete opportunità occupazionali. 

L’impegno dell’on.Giuffrida, ricandidata per le elezioni del 26 maggio, è quello di continuare a seguire le tematiche del settore, valorizzando l’esperienza siciliana della L.R. 7/2016 (che può essere modello in tutta l’UE, specie col venire meno per la Brexit del ruolo dell’HSE britannica), guardando anche alla strategia per la “Crescita Blu” per la quale si è spesa in prima persona in questi anni.

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Parlamento Europeo - Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-005697/2018 del 9 novembre 2018 alla Commissione - Articolo 130 del regolamento presentata dall'On.le Michela Giuffrida (S&D)




 Oggetto:  Operatori della subacquea industriale

Gli operatori della subacquea industriale (commercial divers) svolgono attività di importanza strategica per il sistema produttivo europeo, realizzando in ambiente marino e nelle acque interne interventi sulle infrastrutture energetiche, portuali, di comunicazione e nel settore dell'acquacoltura.

A livello comunitario manca una specifica disciplina del settore, con particolare riferimento agli standard di formazione e qualificazione degli operatori, rimessa alla disciplina — spesso discordante, quando non del tutto assente — dei singoli Stati membri, nonostante l'evidente alto profilo di rischio delle attività, che imporrebbe un adeguato addestramento a tutela della sicurezza degli addetti e dell'ambiente marino in cui operano.

La Regione Siciliana, esercitando prerogative del proprio ordinamento, ha adottato una propria disciplina organica riguardo alla formazione degli operatori della subacquea industriale (Legge regionale del 21 aprile 2016, n.7), allineata agli standard indicati dall'International Diving School Association e che, pressoché unica in Europa, prevede il rilascio di qualifiche professionali sotto il controllo delle competenti autorità pubbliche riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36.

Intende la Commissione, in sede di revisione della direttiva 2013/30, sulla quale è in corso una consultazione pubblica, proporre l'adozione di norme comuni sulla formazione degli operatori subacquei industriali, in linea con gli standard internazionali richiamati a tutela della sicurezza degli stessi e dell'ambiente marino?

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Interrogazioni parlamentari
24 gennaio 2019 E-005697/2018(ASW)
Risposta di Elżbieta Bieńkowska a nome della Commissione europea
Riferimento dell'interrogazione: E - 005697/2018


La Commissione non intende attualmente intraprendere alcuna iniziativa volta ad armonizzare la formazione degli operatori della subacquea industriale, inclusa la formazione sulla protezione dell'ambiente marino. Tuttavia, spetta agli Stati membri prevedere misure volte alla protezione dell'ambiente marino tramite le rispettive strategie per l'ambiente marino(1).

In mancanza di armonizzazione, la decisione sull'eventuale regolamentazione di una professione e sulle relative modalità, ad esempio il livello di formazione necessario per l'accesso a una professione o per l'esercizio di un'attività professionale, rimane di competenza nazionale, entro i limiti fissati dal diritto dell'UE e in particolare dal principio di proporzionalità. Sulla base delle informazioni contenute nella banca dati delle professioni regolamentate, cinque Stati membri(2) hanno indicato di aver regolamentato la professione di sommozzatore od operatore della subacquea industriale.

Nel valutare la regolamentazione, gli Stati membri dovrebbero tener conto degli effetti sulla mobilità dei professionisti e prendere in considerazione l'impatto sull'occupazione per quanto riguarda l'accesso alle singole attività. In tale contesto, è stata recentemente adottata la direttiva relativa a un test della proporzionalità(3), che impone agli Stati membri l'obbligo di valutare ex ante e a fondo la proporzionalità di nuove regolamentazioni delle professioni.

La Commissione prevede di completare a luglio 2019 la revisione e la valutazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi ed è tuttora impegnata nel processo di raccolta delle informazioni da ogni parte, compresi gli Stati membri e le parti interessate. Al momento, la Commissione non può trarre conclusioni né pronunciarsi su eventuali proposte.
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(1) A norma della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).
(2) L'Italia non è fra questi. (N.B. la legge 07/2016 e in particolare il decreto presidenziale n. 31/2018, all'articolo 10.2 prevedono l'inserimento dell'Italia nella banca dati Europea)
(3) Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (GU L 173 del 9.7.2018).


domenica 28 aprile 2019

Differenze fra livello OTS e livello INSHORE:

1) il corso per OTS fa riferimento al DM 13.01.1979; il corso INSHORE fa riferimento alla Legge 07/2016, motivo per cui il primo (OTS) non ha alcun limite di profondità (10,50 o 100 metri - a condizione che le immersioni si svolgono all'interno dei porti che hanno quella profondità) ma neanche tempi di fondo da rispettare (si può fare un corso per OTS anche senza mandare i ragazzi in acqua, cosi come fa una scuola di Roma), mentre per il corso INSHORE al termine del percorso sono vincolanti i tempi previsti dal punto 1.D dell'allegato al DP n. 31/2018 " Tempi di fondo da acquisire al termine del percorso: tempi di fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 1+ IDSA level 2” ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 “IDSA level1 + IDSA level 2” degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014); i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale."
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2) l'OTS fa riferimento ad attività all'interno delle aree portuale, il corso per INSHORE fa riferimento ad attività fuori dalle aree portuali (che li esclude) fino alla profondità di - 30 metri e acquee interne.
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3) Chi è in possesso del solo titolo da OTS, anche se risulta regolarmente iscritto presso una Capitaneria di Porto in Italia, non può accedere al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani previsto dalla legge 07/2016, quindi lavorare fuori dai porti, mentre chi è in possesso del titolo per INSHORE non può lavorare all'interno dei porti (vedi esempio cittadini extracomunitari)
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4) L'iscrizione presso una Capitaneria come OTS, non garantisce l'applicazione del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro per attività fuori dalle aree portuale, che può essere garantita solo con l'iscrizione presso il repertorio (albo) dei commercial diver Italiani a partire dal livello INSHORE
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5) presso una capitaneria di poro possono iscriversi (come OTS) solo cittadini Europei, mentre all'"albo" dei commercial diver - a partire dal livello INSHORE - possono iscriversi sia i cittadini europei sia i cittadini extracomunitari
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6) Nessuna didattica o altro è necessaria per il corso da OTS, (spesso si fa il collegamento con dei diving sportivi, usando attrezzature e tecniche della subacquea sportiva) mentre per il corso INSHORE è vincolante applicare la didattica IDSA per il numero di immersioni e le attività in acqua previsa da tale didattica (qui, come tempi IDSA indicati nel DP n. 31/2018 - ci sono 2 percorsi uno valido solo per le scuole che sono full member IDSA e uno valido per tutti)
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7) il corso per OTS rientra fra la formazione "non normata", sui profili da OTS di tutte le regioni Italiane che lo hanno adottato, (motivo per esempio che un OTS non può essere incluso fra i lavoratori che fanno un mestiere usurante ecc); il corso INSHORE rientra fra la formazione "normata" sui profili da INSHORE di tutte le regioni Italiane (che lo potranno adottare a partire dai prossimi giorni - dopo la scadenza dell'articolo 10.1 del DP n. 31/2018) e quindi "gode" tutti i vantaggi che questo riporta
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8) il corso per OTS rappresenta il primo dei quattro livelli del percorso di un commercial diver Italiano, il corso INSHORE rappresenta il secondo dei quattro livelli (facendo un paragone con la subacquea sportiva, l'OTS rappresenta l'open, l'INSHORE l'advanced, poi ci sono gli altri 2 livelli)
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(tutte le info sui sviluppi della legislazione, qui: http://www.cedifop.it/repertorio-(albo).html)
CEDIFOP.IT
documenti, testi ed altro che fanno riferimento al repertorio (albo) dei commercial diver italiani presso l'assessorato al lavoro della regione siciliana

giovedì 18 aprile 2019

Repertorio dei COMMERCIAL DIVER ITALIANI

Con la pubblicazione del D.D.G. n. 999 del 17.04.2019 a firma della  Dott.ssa Francesca Garoffolo, Dirigente Generale dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento del lavoro, è stato individuato il Servizio VI, come struttura di pertinenza che si occuperà dell’implementazione e della gestione del Repertorio Telematico (“Albo”) dei Commercial Diver Italiani.

Il Servizio VI, che si occupa di Politiche di sviluppo e politiche occupazionali nella gestione dei rapporti con il mondo dell'impresa, associazioni di categoria, Promozione autoimpiego e autoimpresa anche in raccordo con i dipartimenti competenti; di Azioni per favorire l'occupazione e la creazione di incubatori d'impresa pubblici e la creazione degli ambienti di innovazione e di promozione del lavoro, ora si occuperà anche della gestione del Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani, previsto dalla Legge 07/2016 e successivo Decreto Presidenziale n. 31/2018.

Con lo stesso provvedimento, il Dirigente Generale ha dato le indicazioni per l’attivazione del sito internet dedicato che dovrà essere tempestivamente ed opportunamente reso accessibile e pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento, con una pagina appositamente predisposta all'interno degli spazi dedicati al Dipartimento del Lavoro, e sarà accessibile, sia dal link presente nella Homepage del portale regionale, sia nella sezione “Sostegno all'occupazione” presente sulla Homepage del Dipartimento. La pagina dedicata conterrà, oltre ai dati relativi agli iscritti ed al loro livello di qualificazione professionale, le pagine tematiche di secondo livello relative alla normativa e standard formativi, e le modalità di iscrizione, aggiornamento, cancellazione e relativa modulistica.

Inoltre l’Ufficio del Consegnatario del Dipartimento provvederà ad acquistare le prime 1000 Card, che saranno consegnate ai primi 1000 iscritti fra gli aventi diritto.

Con questo provvedimento è già iniziata la fase operativa per l’apertura del Repertorio, mentre altri provvedimenti sono attesi nelle prossime settimane a partire da quello, a  fine mese, dell’Assessorato alla Formazione Professionale che per la prima volta ufficializzerà i profili normati delle qualifiche per i livelli inshore e offshore.

Con l’applicazione della legge 07/2016 e del decreto presidenziale n. 31/2018, attuativo della legge, vengono  definiti una serie di concetti importantissimi, letteralmente stanno trasformando questo settore, ecco alcuni di questi:

  1.     Chi è in possesso del solo titolo da OTS, anche se risulta regolarmente iscritto presso una Capitaneria di Porto in Italia, non può accedere al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani previsto dalla legge 07/2016, se non è in possesso della documentazione integrativa richiesta ed indicata dall'allegato 1 del Decreto Presidenziale n. 31/2018, per i livelli INSHORE e OFFSHORE.                                                                                                   
  2.      I cittadini extracomunitari, esclusi dall'iscrizione presso una Capitaneria di Porto in italia (Decreto Ministeriale 31 marzo 1981 "Integrazioni al D.M. 13/01/79 istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale"), possono richiedere l'iscrizione al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani, se in possesso della documentazione richiesta ed indicata dall'allegato 1 del Decreto Presidenziale n. 31/2018, per i livelli INSHORE e OFFSHORE.                                                                                                                                 
  3.      L'iscrizione al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani ratifica la qualifica prevista dall'articolo 2 della Legge 07/2016 (INSHORE - TOP UP o SATURAZIONE) per operare fuori dall'ambito portuale, nel rispetto del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, ma non abilita alle attività all'interno delle aree portuali, che rimangono di esclusiva competenza degli OTS iscritti presso una Capitaneria di Porto in Italia.                                                                                                                                     
  4.      L'iscrizione al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani  ratifica la qualifica prevista dall'articolo 2 della Legge 07/2016 (INSHORE - TOP UP o SATURAZIONE) per  operare sull'intero territorio comunitario, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, come riporta la Legge 07/2016




Legislazione: 

  1. Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale"                                                                                                                                                                           
  2. Decreto Presidenziale n. 31/2018 "Regolamento relativo ai percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7                                                                                                                                  
  3. Decreto Dirigente Generale n. 999 del 17/04/2019                                                                                                                                                                        
  4. Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali"                                                                                                                                                                        
  5. Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali                                                                                                                                                                        
  6. DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali



domenica 24 febbraio 2019

La nuova legislazione sui commercial divers italiani e le sue origini nei documenti dell'ENI

La nuova legislazione sui commercial divers italiani e le sue origini nei documenti dell'ENI




Anticipando i tempi dell'apertura del repertorio previsto dalla legge 07/2016, ormai agli ultimi passaggi, va registrata la richiesta dell'ENI di inserire i requisiti della legge 07/2016 e relative delibere (n. 409 del 24.10.2018/regolamento e 436 del 06.11.2018/tempi IDSA), nella gara n. 30051775 “Attività di ispezioni subacquee", specificando nel rigo 5B “idoneità professionale” dove è specificato che: "... E’ necessario presentare un elenco dei sommozzatori con relativo patentino per attività industriali, livello secondo “top up”, per operare in area offshore del porto di Palermo (legge regionale 07/2016 e relative delibere della giunta regionale 409 del 24.10.2018 e 436 del 06.11.2018)..." escludendo gli OTS dalle attività nel cantiere oggetto della gara.

Ora, si aspetta che queste disposizioni vengano applicate non solo nel resto della Sicilia ma in tutti i cantieri  ENI (piattaforme incluse, sia in ambito inshore che offshore) su tutto il territorio Italiano, considerando che  le qualifiche hanno validità in ambito nazionale, visto il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali".
Va ricordato che la Legge 07/2016 - pubblicata sulla Gazzetta Nazionale Repubblica Italiana (Anno 157° - Numero 42 - Roma - Sabato, 15 ottobre 2016 - a partire dalla pagina 41), definisce 3 livelli di qualificazione a) INSHORE fino ai - 30 metri; b) TOP UP dai - 30 fino ai - 50 metri; e c) SATURAZIONE per oltre i - 50 metri, secondo tempi di fondo e attività in acqua stabilite dalla didattica IDSA (delibera 436 del 06/11/2018), con percorsi formativi che rientrano nella “formazione normata”.

La stessa legge 07/2016 nella definizione delle profondità e delle modalità di svolgimento fa riferimento al documento dell'ENI del 05.08.2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei", che a sua volta fa riferimento ad un documento precedente dell'ENI "Lettera HSE/SIC Prot.16 del 21.05.2008 "Requisiti HSE per i subappaltatori di lavori subacquei", a cura di HSE/SIC e SAIPEM, verificato dal Gruppo di lavoro "Divisione E&P; Divisione R&M; Polimeri Europa, Tecnomare) .

Il repertorio previsto dall’articolo 4 della legge 07/2016, che riguarda le qualifiche "normate", spesso viene "confuso" con i repertori delle qualifiche professionali attivati da diverse regioni italiane, incluso quello della regione Siciliana, dove è stato inserito il profilo da OTS (come formazione "non normata"). Questo repertorio, istituendo a seguito della legge 07/2016,  è simile ad un "Albo dei Commercial Divers Italiani", il cui regolamento di attuazione, definito dalla delibera 409 del 24.10.2018, anche se viene chiamato con lo stesso nome ("repertorio"), come quello per le qualifiche regionali, sia quelle normate (inshore e offshore), sia quelle non normate (OTS), è una "operazione" diversa, che riguarda solo l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana, istituito in ottemperanza all'articolo 4 della legge 07/2016 , dove viene specificato che: "Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale (con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 in raccordo con  la Classificazione Internazionale delle professioni “ISCO-88” - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. “Underwater divers”), il Dipartimento regionale del lavoro, promuove la pubblicazione e l’aggiornamento nel proprio sito internet di un repertorio telematico dei soggetti formati nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, recante gli estremi dei titoli conseguiti secondo il livello di qualificazione di cui all’articolo 2, e le informazioni di contatto"

L'applicazione dell'art.4  prevede il riconoscimento delle qualifiche a livello nazionale (Atlante Nazionale del Lavoro, tramite gli ADA riguardanti la "formazione normata", come specificato dall'articolo 10.1 della delibera 409 e dal D.M. 30.06.2015 del Ministero del lavoro, come "Professioni e attività regolamentate la cui formazione è di competenza regionale")  e a livello Europeo (direttiva 2005/36/CE, articolo 10.2 della delibera 409, nel cui contesto l'Assessorato al Lavoro della regione Siciliana, detentore dell'"albo" (repertorio) degli iscritti, assumerà il ruolo di "Competent authorities" nella "European Commission / Internal Market / Free movement of professionals / Regulated professions database".

mercoledì 13 febbraio 2019

ENI E LEGGE 07/2016. NUOVE NORME PER IL MONDO DELLA SUBACQUEA INDUSTRIALE (COMMERCIAL DIVERS)

Confermata la richiesta dell'ENI sui requisiti della legge 07/2016 e relative delibere (n. 409 del 24.10.2018 (regolamento attuativo della legge 07/2016) e 436 del 06.11.2018 (tempi IDSA obbligatori per i livelli inshore, TOP UP e Saturazione diver) escludendo gli OTS dalle attività nel loro cantiere.
La richiesta dell'ENI riguarda la gara n. 30051775 “ATTIVITÀ DI ISPEZIONI SUBACQUEE” , specificato nel rigo 5B “idoneità professionale” dove riporta che: "... E’ necessario presentare un elenco dei sommozzatori con relativo patentino per attività industriali, livello secondo “top up”, per operare in area offshore del porto di Palermo (legge regionale 07/2016 e relative delibere della giunta regionale 409 del 24.10.2018 e 436 del 06.11.2018)..."
Ora si aspetta che queste disposizioni vengano applicate non solo nel resto della Sicilia ma in TUTTI I CANTIERI ENI (PIATTAFORME INCLUSE) nel RESTO DELL'ITALIA - le qualifiche hanno una validità in ambito nazionale visto il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali".
Va ricordato che la Legge 07/2016 - pubblicata sulla GURI/Gazzetta Nazionale Repubblica Italiana - a partire dalla pagina 41 (qui: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/10/15/42/s3/pdf) , definisce 3 livelli di qualificazione: a) INSHORE fino ai - 30 metri; b) OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP dai - 30 fino ai - 50 metri; e c) SATURAZIONE DIVER per oltre i - 50 metri, secondo precisi "tempi di fondo e attività in acqua stabilite dalla didattica IDSA" (delibera 436 del 06/11/2018 e articolo 3.2 della legge 07/2016), con immersioni che DEVONO trovare un REALE riscontro nel LOGBOOK individuale, e con percorsi formativi che rientrano fra la “formazione normata”.
La stessa legge per i livelli INSHORE e OFFSHORE fa riferimento al documento dell'ENI del 5 agosto 2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei".
Ultima notazione: il repertorio (“albo” dei commercial divers italiani) previsto dall'articolo 4 della legge 07/2016, che riguarda le qualifiche "normate" (articolo 10.1 della delibera 409 del 24.10.2018), spesso va "confuso" con il repertorio delle qualifiche professionali attivato da diverse regioni ad oggi, incluso quello della regione Siciliana (che riguarda le attività di formazione "non normate") dove è stato inserito il profilo da OTS. Inutile dire che, alla fine, l'appalto lo ha aggiudicato chi si è presentato preparato, secondo la legge, e con i sommozzatori in regola rispondendo alle esigente dell'ENI (lo avrebbero potuto fare tutti, visto che avevano 2 anni di tempo per prepararsi), mentre chi, in questi anni, ha fatto solo polemiche e ha ignorato i nuovi requisiti (che poi sono gli stessi applicati in tutto il mondo ad esclusione dell'Italia fini al 2016 e anche richiesti dall'Eni da più di 10 anni - vedi DOCUMENTO ENI - LETTERA HSE/SIC PROT. 16 DEL 21/05/2008 "REQUISITI HSE PER I SUBAPPALTATORI DI LAVORI SUBACQUEI" e DOCUMENTO ENI "REQUISITI HSE PER I FORNITORI DI LAVORI SUBACQUEI" DEL 05 AGOSTO 2013 - in realtà esiste un altro documento che è il primo della serie dell'ENI/SAIPEM del 2003 ma non riesco più a trovarlo :) ), e ormai anche da altre ditte che vogliono mettersi in regola, per non rimanere fuori dai giochi.

sabato 27 ottobre 2018

Approvato il regolamento per la legge 07/2016

di Manos Kouvakis



Il Presidente della Regione On.le Nello Musumeci, su proposta dell’Assessore della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali Dott.ssa Mariella Ippolito, d’intesa con l’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale On.le Roberto Lagalla ha approvato il regolamento previsto dall'articolo 5 della legge 07/2016 che definisce le qualifiche nel settore della subacquea industriale, per le attività fuori dall'ambito portuale, durante la convocazione della giunta regionale del 24 ottobre. Alla giunta regionale il regolamento, che sostituisce il precedente decreto attuativo, è arrivato dopo una serie di passaggi e pareri positivi, prima dell'ufficio legislativo della presidenza della regione e successivamente della CGA (Consiglio Giustizia Amministrativa), dando cosi semaforo verde alla definitiva attivazione di quanto previsto dalla legge. 

Il regolamento approvato che stabilisce gli standard formativi per il conseguimento delle qualifiche, previsti dalla legge, fa rigorosamente riferimento ai requisiti minimi previsti dalla didattica internazionale dell’International Diving School Association (IDSA) con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua che devono essere realizzati, fino al livello richiesto, e devono trovare idoneo riscontro nel LOGBOOK individuale, con un riconoscimento delle qualifiche ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sull'intero territorio comunitario, superando per la prima volta il vuoto legislativo che esisteva in Italia, in questo settore, sin dal 1979, anche con il rilascio del “Supplemento al Certificato Europass” che sottolinea la spendibilità del titolo in base ai livelli INSHORE o OFFSHORE previsti dalla legge, superando la vecchia concezione dell'OTS, che rimane comunque la figura per tutte le attività sommozzatorie all'interno delle arie portuali. 

Il regolamento prevede l'istituzione di un Repertorio Telematico presso il Dipartimento Regionale del Lavoro, di cui l'attuale Assessore è la dot.ssa Mariella Ippolito, con la creazione di una unità operativa che si occuperà di questo servizio, che dovrà anche gestire in forma telematica l'elenco degli iscritti, pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento. Il repertorio che avrà forma esclusivamente telematica, (ancorché sia ammesso il ricorso a documentazione cartacea per i procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione delle posizioni individuali) conterrà un data base di libera consultazione anche in formato anonimo sulle singole posizioni individuali, dando la possibilità di contatto diretto alle aziende sul territorio nazionale, che dovranno utilizzare chi ha gli adeguati requisiti, obbligatori sul territorio nazionale per il rispetto del decreto legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro (essendo la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, unica legge esistente in Italia che prevede precise qualifiche per le attività sommozzatorie fuori dall'ambito portuale, che sono anche le medesime previste dall'ENI spa, per tutte le attività svolte nei suoi cantieri), di contattare direttamente gli iscritti (assoluta novità per l'Italia di un contatto diretto fra la domanda e l'offerta formativa) e i suoi contenuti saranno fruibili in lingua italiana e in lingua inglese. 

L’iscrizione al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati, allegando una serie di documenti, come attestato finale di formazione che certifica la formazione avvenuta, il LOGBOOK individuale che dimostra che le immersioni e le attività in acqua previste dalla didattica IDSA fino al livello di iscrizione richiesto sono state realizzate. 

Il regolamento riconosce solo i titoli di qualifica professionale (non brevetti), purché conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme e direttive Europee con diversi controlli che coinvolgono sia l'ente che ha rilasciato l'attestazione, sia la persona richiedente, come il controllo del LOGBOOK individuale, per il conteggio delle immersioni effettuale, che devono essere non inferiori a quelle indicate nell'allegato tecnico del regolamento, per i vari livelli di iscrizione e la certificazione dell'avvenuto svolgimento delle materie trasversali. L'ufficio competente potrà approvare o respingere le istanze di iscrizione o applicare le sanzioni previste dalla legge nel caso di dichiarazioni non conformi, tali verifiche portano al rilascio della Card del commercial diver Italiano, con i dati personali dell'iscritto e il livello di iscrizione effettuata.

domenica 9 settembre 2018

il profilo dell'OTS approvato dalla regione Sicilia


E' stato approvato, con decreto dell'Assessorato Regionale alla formazione professionale, n. 3826 (clicca qui per leggerlo) del 3 settembre 2018, il profilo dell'Operatore Tecnico Subacqueo con la relativa scheda corso e il suo inserimento nel repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana.
Il profilo e la relativa scheda corso, come riporta il D.A. sono stati condivisi con la Capitaneria di Porto di Palermo e saranno pubblicati sulla prossima GURS (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana).

Il profillo dell'Operatore Tecnico Subacqueo fa riferimento alle professioni NUP/ISTAT come "Sommozzatori e lavoratori subacquei" e coinvolge diverse attività ATECO, come per esempio la riparazione e la manutenzione di macchinari, navi, imbarcazioni ecc., rientra nell'area professionale  della metalmeccanica "Meccanica impianti e costruzioni" nella Sottoarea professionale "Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica"

L'OTS, approvato dalla Regione Sicilia, rispecchia esattamente il Decreto Ministeriale del 13.01.1979 e  l'articolo 4.1 della legge regionale 07/2016, perchè viene definito come un operatore addetto ai servizi portuali, in grado di effettuare immersioni ed emersioni in sicurezza per realizzare rilevazioni, lavorazioni di costruzione e manutenzione subacquea, con interventi dalla superficie. L'OTS, in ambito portuale, può svolgere attività per la gestione e la manutenzione di impianti sottomarini, riprese video, effettuare costruzioni, rilevazioni topografiche subacquee, tagli e demolizioni di strutture metalliche, installazione e manutenzione di tubazioni, condotte e cavi, saldature e taglio elettrico, carenaggi, montaggio e riparazione guasti su tubature subacquee, realizzazione di opere di ancoraggio sul fondale, imbragature speciali di ormeggi, attacchi per catene, blocchi di cemento, il recupero e la rimozione di materiali giacenti sul fondo marino, in ambito portuale, dopo l'iscrizione al registro sommozzatori del Ministero dei Trasporti, gestito da una Capitaneria di Porto, sul territorio nazionale.

L'OTS rientra come 3° livello EQF, e la scheda specifica le attività, seguendo i principi della didattica internazionale IDSA, che possono essere sia in SCUBA (cioè con una fonte di area limitata) sia in SURFACE (aria dalla superficie, cioè una fonte di aria illimitata).
Le competenze dell'OTS, sono previste da 4 competenze che riportano abilità e conoscenze relative alla singola competenza, suddivise cosi: a) Effettuare l’immersione e l’emersione in sicurezza  con attrezzatura SCUBA e Surface b) Supportare immersione ed emersione subacquea, c) Effettuare lavorazioni subacquee e d)Approntare attrezzature ed apparecchiature per le lavorazioni subacquee.
Infine ci sono 2 schede di corso allegate, una per corsi di 500 ore ai quali per l'ammissione oltre al certificato medico sono richiesti anche i primi 2 brevetti della subacquea sportiva ricreativa, e una per corsi di 800 ore ai quali per l'ammissione è richiesto solo il certificato medico.
Sono previste per gli allievi esercitazioni obbligatorie in acque libere e in acque portuali ed è possibile prevedere anche esercitazioni con la realtà virtuale.  

Ora si aspetta la pubblicazione sulla GURS e l'inserimento come scheda ADA nell'"Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", per la sua validità come "Formazione Normata" a livello nazionale e la definizione delle ulteriori 3 qualifiche, per le attività fuori dall'ambito portuale per i livelli inshore e offshore previste dalla legge 07/2016 della Regione Sicilia.




mercoledì 27 dicembre 2017

Perchè le Capitanerie di Porto non hanno emesso, alcuna ordinanza che include la LR 07/2016 in data odierna?



La legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", è stata votata dal Parlamento Siciliano nel mese di aprile 2016 e successivamente è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) il 26/04/2016, diventando legge a tutti gli effetti, quindi da rispettare come tale.

Sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica Italiana, immediatamente, sono state registrate una serie di reazioni positive, a favore della LR 07/2016, con i seguenti documenti:



Espressioni più "forti", troviamo sul documento:
che "accusa"  10 Capitanerie di Porto Siciliane (Palermo, Messina, Pantelleria, Porto Empedocle, Termini Imerese, Terrasini, Sciacca, Milazzo, Sant Agata di Militello e  Lipari)  " ...considerato la L.R. 07/2016, recita che: 'è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione', incluse le Capitanerie di Porto che svolgono compiti e funzioni non strettamente legati all'attività istituzionale ma di natura e fini prevalentemente civili, legati all'uso pubblico del mare nella più ampia accezione del termine, con particolare dipendenza dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che è il principale organo istituzionale che si avvale dell'operato delle Capitanerie di Porto, per la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare e attività connesse, esse ad oggi sono inadempienti con provvedimenti anticostituzionali ignorando la podestà di questo parlamento;..."

promuovendo una richiesta diretta nel "... contattare con urgenza il Comando Generale delle Capitanerie di Porto presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti chiedendo chiarimenti sul caso e l'immediato intervento del Comando presso le Capitanerie di Porto, in questione, prima che tali inadempienze portino come conseguenza ad incidenti che mettono in pericolo la vita degli operatori del settore,
com'è già successo in questi anni in assenza di una legge come quella emanata da questo Parlamento...."

Anche se il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con sua comunicazione ha chiesto alle Capitanerie di Porto di adeguarsi alla Legge 07/2016, in data odierna, ancora, le Capitanerie di Porto non hanno ancora emesso una ordinanza di adeguamento alle legge.

Il motivo è stato analizzato durante un incontro istituzionale (leggi articolo: http://www.globusmagazine.it/119763-2/#.WjdRKd_iaUk), con il nuovo Comandante della Direzione Marittima di Palermo Contrammiraglio Salvatore Gravante con l'(ex) Assessore Regionale al Lavoro Dottoressa Carmencita Mangano, in presenza di esponenti sindacali ed esperti del settore, si è parlato sia dell’applicazione della Legge Regionale, sia dell’adeguamento delle ordinanze emesse dalle Capitanerie di Porto, che devono distinguere le attività svolte in ambito portuale riservate agli OTS dalle attività svolte fuori dai porti regolamentate dalla suddetta legge, ordinanze relative alle attività lavorative subacquee fuori dall'ambito portuale regolamentate dalla legge 07/2016 della Regione Sicilia, dando cosi via alla riforma del settore attesa da ben 36 anni.

Durante l'incontro, si è detto di aspettare la pubblicazione sulla GURS, del decreto Attuativo, previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016 (Decreto che è stato presentato alla Presidenza della Regione in data 10.11.2017, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016), del quale si aspetta soltanto la pubblicazione, come atto dovuto, sulla GURS; pubblicazione che è stata rallentata dal cambio al vertice della Regione, dopo le ultime elezioni regionali, ma che avverrà a breve.

Dopo l'adeguamento alla legge è prevista la richiesta da parte delle capitanerie della copia del DVR (documento di valutazione dei rischi) alle aziende per essere autorizzate ad operare sia all'interno che all'esterno dei porti, in tale documento dovrà essere evidenziato il preciso riferimento al DM 13/01/1979, e s.m.i. (D.M. 31/03/1981 e D.M. 02/02/1982) e alla legge 07/2016 della Regione Sicilia;  e la richiesta dei libretti di ricognizione degli OTS che opereranno all’interno dell’ambito portuale, mentre per i sommozzatori che dovranno essere autorizzati ad operare fuori dall'ambito portuale sarà richiesto il numero della card di “commercial diver” prevista dalla LR 07/2016.

Le ditte che operano in questo settore, a partire dagli allevamenti di acquacoltura, piccole e grandi imprese di lavori subacquei che operano in ambito inshore o offshore, hanno già avuto più di un anno e mezzo (dal momento in cui è stata approvata la legge) per adeguarsi, e si spera che si trovino pronte il giorno dopo l'emanazione delle nuove ordinanze che a breve saranno emesse dalle Capitanerie di Porto, e non soltanto da quelle Siciliane, come espressamente viene riportato (anche) nell'Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783 del Senato della Repubblica Italiana, dal Senatore F.Aracri e indirizzato ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1008547)
... la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali;..."