CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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domenica 21 giugno 2020

L'importanza del Repertorio Telematico per le attività di subacquea industriale


Assume sempre più importanza il "Repertorio Telematico attività di Subacquea industriale",  gestito dal Servizio VII "Politiche giovanili, occupazione giovanile, mobilità Nazionale e Trasnazionale" creato dalla legge 07/2016 della Regione Siciliana, che è diventato operativo solo da un paio di mesi.

La sua importanza sta nel fatto che la  legge regionale siciliana 21 aprile 2016, n.7, costituisce – ad oggi – l’unica norma di rango legislativo in Italia in materia di qualifiche professionali per l’esercizio di attività subacquee industriali fuori dalle aree portuali.
La legge regionale ha oggettivamente colmato un “vuoto” della legislazione statale, per quanto attiene l’indispensabile qualificazione di figure professionali chiamate ad operare in contesti di lavoro intrinsecamente caratterizzati da elevati profili di rischio.

L’impiego di personale in possesso di idonea qualificazione rappresenta condizione imprescindibile per lo svolgimento di tali attività in condizioni di sicurezza, anche in relazione agli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008. La questione assume rilievo, considerata la mancanza di specifica norma dell’ordinamento statale in materia di esercizio professionale e d’impresa nel settore, in relazione alla presenza nell’ambito dei repertori delle qualificazioni di altre Regioni di profili che presentano antinomie e rischiano d’ingenerare criticità di vario ordine, sia in relazione al corretto dispiegarsi dell’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, sia in relazione al rischio di ‘dumping’ fra imprese, sia rispetto alle superiori esigenze di massima tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al riguardo non può non rilevarsi che l' “Operatore tecnico subacqueo” svolge la sua attività in ambito esclusivamente portuale, mentre il Repertorio Telematico si occupa delle figure orientate ad ambienti operativi extra-portuali, differenza sottolineata  dal DDG 18 dicembre 2019, n.4741, con cui l'Assessorato al Lavoro, ha rilevato come la qualifica di OTS rappresenta logicamente ed intrinsecamente un requisito preliminare per l’accesso ai percorsi formativi destinati al conseguimento di qualifiche professionali per l’esercizio di attività della subacquea industriale in ambito extraportuale.

L'iscrizione di soggetti nel Repertorio telematico istituito dalla citata L.R. 7/2016 non va in alcun modo confusa coi repertori delle qualificazioni delle varie regioni Italiane, che comprendendo schede e profili relativi a percorsi formativi per il conseguimento di qualifiche professionali, mentre il Repertorio Telematico è un “elenco” di persone – in possesso di requisiti prestabiliti – che volontariamente inseriscono i propri dati di contatto e di formazione al fine di agevolare il contatto coi potenziali datori di lavoro, esso vuole rappresentare uno strumento volto a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel settore; infatti in mancanza dei requisiti previsti dalle norme citate, i soggetti che non hanno qualifiche professionali corrispondenti a quelle previste, non possono essere iscritti nel Repertorio in questione.

Gli iscritti al repertorio telematico sono allineati agli standard formativi internazionalmente riconosciuti, anche in sede comunitaria, ai sensi della direttiva 2005/36/CE; con pieno adempimento della lettera e dello spirito della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre attualmente esistono  potenziali fenomeni di distorsione del mercato legati all’impiego di soggetti non opportunamente qualificati per operare in ambito extraportuale, col rischio di concorrenza sleale fra imprese a scapito della sicurezza degli operatori.

Questi sono i motivi  per i quali l'iscrizione al repertorio garantisce parità di trattamento fra lavoratori, maggiore sicurezza e qualificazione nell’esercizio di attività ad alto rischio e condizioni di competitività alle imprese ed agli operatori di un settore di grande rilievo per l’intero paese.

mercoledì 3 giugno 2020

Riprendono le attività pratiche del corso per OTS del CEDIFOP

Dopo due mesi di stop , giorno 6 maggio, sono riprese le lezioni del CEDIFOP per il corso di "O.T.S.", valido per l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto in Italia per il livello "harbour Diver", cosi com'è previsto dagli art. 1 e 2 del D.M. del 13.01.1979, che stabilisce le regole di questa qualifica.

Gli allievi che frequentano il corso, continueranno la formazione, insieme con altri che hanno già prenotato il percorso anche per il livello successivo di INSHORE DIVER, che permetterà loro l'iscrizione al primo livello del "Repertorio Telematico" previsto dalla L. 07/2016 e DPRS n. 31/2018, completando così le due iscrizioni, quella presso una Capitaneria e quella presso l'Assessorato al Lavoro al primo dei tre livelli previsti dalla legge.

La ripresa delle attività formative è iniziata fra mille difficoltà, per la particolarità sia del corso sia degli allievi che lo frequentano.

Il calendario delle attività didattiche, presentato all'assessorato alla Formazione Professionale, in sostituzione di quello  iniziale, è suddiviso  in 5 parti: la prima parte riguarda la formazione realizzata fino all'interruzione forzata dovuta al COVID 19. La seconda parte è quella che si sta svolgendo attualmente, la formazione a distanza (FAD) che è iniziata giorno 6  e durerà fino al 23 maggio. Successivamente sono programmate altre 3 fasi, che riguardano la parte delle attività pratiche a mare in SCUBA, in una piscina aperta con tecniche di SURFACE e lo svolgimento delle attività restanti con grande prevalenza di quelle  in ambito portuale. Per l'attivazione di queste fasi, successive al FAD, stiamo aspettando le nuove disposizioni nazionali e regionali del 18 maggio.

Un documento dal titolo "Procedure Operative sulla Prevenzione e riduzione del Rischio COVID-19, durante esercitazioni pratiche all'aperto, nei corsi di formazione professionale nel settore della metalmeccanica subacquea" è in fase di completamento e farà parte integrante del "Documento Valutazione Rischi" del Cedifop. Alla stesura del documento hanno collaborato sia esperti del settore (del CEDIFOP,  Ingegneri esperti in sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, medici, avvocati di diritto marittimo, Ispettori della Guardia Costiera, esperti di equipaggiamenti subacquei, esperti Sommozzatori della guardia costiera Ausiliaria, ed altri, da tutte le parti di Italia), sia diverse realtà associative ed imprenditoriali del settore, a livello nazionale ed internazionale.

Ma le maggiori difficoltà per la ripresa delle attività sono state riscontrate nella peculiarità degli allievi, provenienti da tutte le parti d'Italia e dall'estero, e in particolare da Latina, Olbia, Ortona, Pistoia, Sanremo, Torino e Trieste, e dalla Sicilia (Augusta, Enna, Messina, Giarre), mentre dall'estero ci sono allievi provenienti da Grecia e Russia. Diversi di loro durante i 2 mesi di fermo, hanno preferito rientrare nelle loro abitazioni, in Italia, e ora incontrano grandissime difficoltà per il rientro in Sicilia, perchè impattano in  una situazione caotica e poco coordinata sul territorio nazionale da parte delle autorità competenti, considerando che il loro rientro deve essere coordinato con la successiva quarantena  stabilita dalle disposizioni regionali, prima di poter partecipare, in presenza, alle attività pratiche del corso. 


L'interruzione forzata delle attività formative causa COVID 19, sta creando enormi disagi a tutti gli enti che come il CEDIFOP si occupano di questa tipologia di formazione cosiddetta "libera" o "autofinanziata",  la quale anche se rappresenta una bellissima realtà di qualità  e professionalità nel settore della formazione, perchè coinvolge allievi che sono disposti a pagare per realizzare un corso di formazione professionale, sicuramente spendibile nel mondo del lavoro, è stata sempre sottovalutata, da parte delle istituzioni , nel momento di scelte e decisioni importanti. Questo è anche il motivo per cui  CEDIFOP insieme con diversi altri enti della formazione autofinanziata, si sono costituiti in un comitato spontaneo, sottoponendo una serie di richieste alle istituzioni, facendo sentire per la prima volta la propria voce, chiedendo una programmazione precisa, che comprenda anche questa tipologia formativa nella tutela dei diritti dei lavoratori e degli enti gestori italiani.

mercoledì 11 marzo 2020

Covid-19: interrotto il corso per la qualifica di Operatore Tecnico Subacqueo

Dopo il Decreto del Presidente del Consiglio per il contenimento del contagio da Covid-19 è ferma anche la formazione professionale in tutta Italia e quindi anche CEDIFOP ha dovuto interrompere le attività formative. In particolare è stato interrotto il corso già avviato per la qualifica di Operatore Tecnico Subacqueo, valido per l'iscrizione nel Registro Sommozzatori del Ministero dei Trasporti, presso una Capitaneria di Porto in Italia, per il rilascio del Libretto di Ricognizione, come previsto dal D.M. 13.01.1979 e per accedere ai livelli successivi per INSHORE  e OFFSHORE, alcuni allievi hanno deciso di tornare alle loro case, altri hanno preferito rimanere in Sicilia. Le attività di formazione riprenderanno dopo il 3 aprile prossimo.

Sono state bloccate anche le procedure per gli esami, del corso INSHORE  DIVER valido per l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'assessorato lavoro siciliano, degli allievi che devono ancora superare la prova di esami che ora slittano oltre il 3 aprile prossimo. Stessa sorte anche per i nuovi inserimenti nel Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani.

Ma, le attività CEDIFOP  non si fermano. Giorni prima del primo decreto governativo c'è stata un'importante riunione a Milano, presso la sede di AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza), durante la quale si è parlato dello sviluppo del Repertorio Telematico e del suo impatto sulle imprese italiane di settore. Si è anche discusso della creazione di un polo nazionale che fa di CEDIFOP un punto di riferimento come sede di esami, a cui potranno confluire tutti coloro che lavorano da moltissimi anni in questo settore, ma che hanno solo una certificazione da OTS. La direzione nazionale di AIAS ha dato incarico di definire un piano operativo che sarà sviluppato nei prossimi mesi. Altre riunioni con realtà istituzionali e produttive del settore sono in fase di programmazione, anche se adesso si dovranno rivedere le date. Durante questo periodo CEDIFOP fornirà aggiornamenti e comunicazioni, per quanto  possibile, con continuità: email e telefoni sono operativi, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00.

Cerchiamo di fare il nostro meglio perché abbiamo a cuore, sempre, anche nei momenti difficili, i nostri allievi ed ex allievi.

domenica 23 febbraio 2020

Metalmeccanica subacquea e i vincoli del D.Lgs. 81/08


Si è appena concluso il corso di  livello INSHORE che consente l'iscrizione dei corsisti nel repertorio telematico degli operatori della subacquea industriale, gestito dall'assessorato al lavoro ed è iniziato il corso per OTS, valido per l'iscrizione nel registro sommozzatori presso una Capitaneria di Porto.   

Oggi, dopo la prima fase, dedicata all'apertura del repertorio telematico, appare necessario adottare iniziative volte alla sensibilizzazione delle istituzioni di settore i cui canali formativi / informativi sovente non interagiscono con gli organi regionali e nazionali, con la necessaria  tempestività, determinando sfasamenti in fase attuativa che rischiano di determinare situazioni di criticità, quindi diventa assolutamente necessaria una corretta campagna informativa che sarebbe di ausilio anche per le ditte che intendano adottare condotte virtuose nella selezione / formazione del personale, ponendo attenzione a disporre di operatori regolarmente iscritti  nel repertorio telematico presso l'Assessorato al Lavoro della regione Siciliana.

La stessa ENI spa, in recenti procedure di selezione dei propri contraenti, e con riferimento ai requisiti di  "idoneità professionale" ha disposto che: "E' necessario presentare un elenco dei sommozzatori con relativo patentino per attività industriali, livello secondo "top up", per operare in area offshore  del porto di Palermo (Legge regionale 07/2016 e dalle delibere della giunta regionale 436 del 06.11.2018 e n. 409 del 24.10.2018 )".

Oggi una non corretta applicazione della Legge 07/2016 avrebbe come risultato, oltre a mettere a rischio l’incolumità degli operatori, una concorrenza sleale a favore di ditte che non sono equiparate dal punto di vista del personale, ma anche a sfavore di quegli operatori regolarmente iscritti  nel repertorio telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma deve riferirsi alla legge della Regione Siciliana n. 7/2016 per le dovute garanzie sull’adeguatezza della preparazione degli operatori. Questo perchè la corretta applicazione dell'Art. 18. (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) prevede che il datore di lavoro e i dirigenti devono disporre le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico, mentre il successivo articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) specifica che il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza e in merito ai rischi specifici, specialmente se l'attività prevede l'uso di attrezzature particolari.

Lo stesso accordo stato regioni, sulla formazione, cita:  "Qualora il lavoratore svolga operazioni o utilizzi attrezzature per cui il D. Lgs. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08", in questo contesto la Legge 07/2016, in virtù dell’art. 117 della Costituzione, oggi rappresenta a tutti gli effetti una norma legislativa, che prevede per la specificità del campo di applicazione una  formazione integrativa a quella prevista dall’accordo stato regioni.

Tale formazione non può che essere individuata nei percorsi previsti dalla legge 07/2016 (unica norma in Italia che legifera sulla formazione degli operatori fuori dall’ambito portuale) perché ottempera a quanto richiesto dall’art 18 del D. Lgs. 81/08 per  tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia. Pertanto, soltanto i lavoratori iscritti nel repertorio telematico gestito dall'Assessorato al lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card del "commercial diver italiano", possono essere considerati idonei per effettuare attività subacquee fuori dalle aree portuali.

lunedì 20 gennaio 2020

Apertura del "Repertorio Telematico" del "Commercial Diver Italiani"

Nel sito ufficiale della Regione Siciliana, a partire dalla "Home Page", cliccando in sequenza su "SOSTEGNO OCCUPAZIONE" e "Repertorio telematico subacquea industriale", arriviamo alla pagina del "Repertorio", dove per la prima volta in Italia,  con l'autorizzazione prot. n. 3013 del 17/01/2020 troviamo la Pubblicazione del primo "FOGLIO REPERTORIO TELEMATICO AGGIORNATO ALLA DATA DEL 17/01/2020".

Nel foglio pubblicato sono riportati, con descrittori in lingua italiana e in lingua inglese, così come prevede il DPRS n. 31/2018 articolo 3.5, fra le altre informazioni utili "..Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale..." (articolo 4.1 Legge 07/2016) questi dati per ogni iscritto: Cognome, Nome, Nazionalità, Data di nascita, Residenza, e-mail, Cellulare, la qualifica  conseguita fra: Inshore Air diver, Top up offshore air diver, Altofondalista offshore sat diver, la data conseguimento, profondità massima consentita (30, 50 e oltre 50 metri) ed eventuali note.

Nel primo foglio pubblicato troviamo i primi 10 "Commercial Diver" Italiani, che dopo un severissimo controllo documentale, presentato unitamente alla domanda di iscrizione, hanno superato lo "sbarramento" dei controlli, ci sono decine di richieste da valutare che si aggiungeranno nei prossimi giorni/settimane al repertorio a cui seguirà il rilascio della CARD del "Commercial Diver Italiano", prevista dall'articolo 4.4 della Legge 07/2016 e dal capitolo 8 del Decreto Presidenziale n. 31/2018, riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull’intero territorio comunitario.

In Italia sono stati regolamentati 3 percorsi formativi, dalla legge 07/2016 della Regione Siciliana, creando 3 profili per i livelli INSHORE (1 profilo)  e OFFSHORE (2 profilli), come "Formazione Normata" (il profillo di OTS rientra fra la formazione NON normata, in tutte le regioni Italiane).

L'articolo 10.2 del decreto Presidenziale n. 31/2018, prevede che " ... Il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative, provvede all’adozione degli adempimenti necessari anche nei confronti dei competenti uffici ed organismi dello Stato per l’inserimento delle qualificazioni di cui al presente regolamento nel database tenuto dalla Commissione europea e pubblicato sul relativo sito internet per agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005...", in modo tale che l'Italia diventa il 10° paese inserito nell' "European Commission - Internal Market - Free movement of professionals - Regulated professions database". Di seguito l'elenco di tutti i paesi con le loro rispettive "Autorità Competenti" riportate nel database Europeo:

  1. Finlandia: Etelä-Suomen aluehallintovirasto Regional State Administrative Agency, Southern Finland
  2. Svezia: Arbetsmiljöverket Swedish Work Environment Authority
  3. Paesi Bassi: Nationaal Duikcentrum
  4. Portogallo: Direcção-Geral de Autoridade Marítima
  5. Polonia: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Director of Maritime Office in Gdynia
  6. Romania: Centrul de Scafandri Romanian Navy Diving Center
  7. Spagna: Ministerio de Fomento (Dirección General de la Marina Mercante. Subdirección General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima) Ministry of Development
  8. UK: HSE - Health and Safety Executive, Energy Division, Diving Operations Strategy Team
  9. Norvegia (*): Direktoratet for arbeidstilsynet, The Norwegian Labour Inspection Authority
ai quali si aggiungerà l'Italia con l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana - SERVIZIO VII, Politiche Giovanili, Occupazione Giovanile, Mobilità Nazionale e Trasnazionale

Di questi 10 paesi, attualmente solo 5 (inclusa l'Italia) hanno definito per legge queste attività (Italia, Svezia, Paesi Bassi, UK e Norvegia); la Norvegia rientra in questo gruppo, perchè fa parte dell'Associazione europea di libero commercio (Efta), nell’Area economica europea (Eea) e nell'"Associazione europea di libero scambio" (AELS).

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Link del Repertorio Telematico, sul sito istituzionale:

lunedì 13 gennaio 2020

I primi corsi del CEDIFOP nel 2020

Con l'apertura del Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana, previsto dalla Legge n. 7/2016  e dal Decreto Presidenziale n.31/2018 che  hanno definito la categoria dei "Sommozzatori e lavoratori subacquei" come coloro che "eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne", fuori dall'ambito portuale, con titoli validi, come specifica  l'articolo 3, comma 5 della legge, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sull'intero territorio comunitario, è stato, dopo 40 anni, colmato quel vuoto legislativo che connotava il settore, ed è iniziata una nuova era che disciplina finalmente i lavoratori di questa categoria.

La qualità dei percorsi formativi è garantita dall'articolo 3.2 della legge 07/2016 " Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)"; standard a cui, nell'ultimo decennio hanno fatto riferimento i corsi del CEDIFOP, essendo una delle 18 scuole attualmente Full member IDSA nel mondo ed unica in Italia.  

Va sottolineato che questi corsi sono soggetti a controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente, offrendo garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori, già previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare gli articoli 18, comma 1, lettera e), 36, comma 1, lettera a), e 37, comma 3, sulla formazione minima, che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea, affinché si ottemperino i requisiti previsti dal decreto legislativo n.81 del 2008. Tale formazione minima è l'unica a garantire i lavoratori attraverso un livello "minimo" di competenze per operare in sicurezza, e allo stesso tempo garantire anche il datore di lavoro e le istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi in mancanza di una formazione specifica.

La formazione al CEDIFOP, si articola in un corso successivo che permette, a chi ha già raggiunto il livello OTS, di continuare il suo percorso formativo per raggiungere il livello INHSORE, come prevede il Decreto Dirigente Generale (DDG) n°4741 del 18/12/2019, dell'Assessorato Regionale del Lavoro, che così recita: "...  per OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), si intende il riferimento alla qualifica di base necessaria all'accesso ai corsi, che consente di conseguire le qualifiche normate di: 1) Inshore diver o “sommozzatore”; 2) Offshore air diver “Top up”; e 3) Offshore sat diver “altofondalista” ... " e che " ...i richiedenti, per poter accedere ai profili di “Formazione normata” delle tre qualifiche professionali, onde partecipare ai corsi, debbono necessariamente dimostrare di essere in  possesso del profilo di OTS (D.M. 13/01/1979, D.M. 31/03/1981 e D.M. 02/02/1982) con il Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale 13 gennaio 1979, ovvero essere in possesso di certificazione di visite mediche internazionali, attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 02/07/2001)....", facendo un preciso distinguo fra la formazione base per OTS (valida per l'iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto) e la formazione successiva, valida per l'iscrizione al Repertorio Telematico. In atto si stanno definendo le iscrizioni al prossimo corso per OTS del CEDIFOP, che inizierà verso la fine di Febbraio 2020, con allievi che arrivano, come sempre, da tutte le regioni Italiane, mentre dall'estero si sono iscritti allievi dalla Grecia, Tunisia, Russia e Sri Lanka.

sabato 21 dicembre 2019

Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani


Con il nuovo D.D.G. (Decreto Dirigente Generale) n. 4741 del 18/12/2019, l' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, ha definito le linee guida ed aggiornato la domanda di iscrizione al repertorio telematico degli operatori della subacquea industriale, che in virtù della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, applicati in Italia con  Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali" ha una spendibilità e riconoscibilità su tutto il territorio Europeo.

Proprio per questo diventano linee guida importanti alcune considerazioni fatte all’interno del  decreto ove si precisa che: “ per OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), si intende il riferimento alla qualifica di base necessaria all'accesso ai corsi per conseguire le qualifiche normate di: 1) Inshore diver o “sommozzatore”; 2) Offshore air diver “Top up”; e 3) Offshore sat diver “altofondalista”;  che i richiedenti, per poter accedere ai profili di “Formazione normata” delle tre qualifiche professionali, onde partecipare ai corsi, debbono necessariamente dimostrare di essere in  possesso del profilo di OTS (D.M. 13/01/1979, D.M. 31/03/1981 e D.M. 02/02/1982) con il Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale 13 gennaio 1979, oppure essere in possesso di certificazione di visite mediche internazionali, attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 02/07/2001)…” e che è stata necessaria questa riformulazione “ ….   al fine di rendere più esplicita la correlazione tra la qualifica di OTS, il cui possesso costituisce condizione  necessaria per l'accesso ai percorsi formativi,  e i percorsi  formativi stessi, previsti dalla L.R. 7/2016, dati da: Inshore diver o  “sommozzatore”,  Offshore air diver “Top up” e  Offshore sat diver “altofondalista”…”

Nelle linee guida  viene specificato che “… L'iscrizione al repertorio telematico della regione Siciliana, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7 del 21 aprile 2016, ha esclusivamente lo scopo di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro, dei soggetti formati nell'ambito dell'attività di cui all'art. 3 della medesima L.R. n.7/2016.
Potranno essere presi in considerazione, ai fini dell'iscrizione al repertorio, altresì, titoli riconoscibili, secondo la direttiva CE 2005/36, purché conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme, e sempre in conformità agli standard di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. n. 7 “Inshore diver”, “Offshore air diver” e “Offshore sat diver”.
        
I tempi di fondo realizzati sono dichiarati nel logbook individuale, stante quanto indicato nell'allegato 1 del DPRS n. 31/2018. L'iscrizione al  Repertorio Telematico è consentita a tutti coloro che hanno conseguito un idoneo titolo, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale secondo il livello di qualificazione, corredate dalle informazioni di contatto; la stessa funzione ha anche la “Card” di cui all’art. 8 del D.P.R.S. n. 31 del 7 dicembre 2018,
E' iniziato, anche, l’esame delle prime richieste inviate all’Assessorato, delle quali alcune sono state accettate mentre altre sono state sospese, in attesa che i richiedenti integrino la documentazione mancante o rispondano alle problematiche riscontrate nella documentazione  presentata all’assessorato al lavoro.

Il responsabile del Servizio VII - Politiche Giovanili, Occupazione giovanile, Mobilità Nazionale e Trasnazionale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro,  Dipartimento del lavoro, dott. Belnome Benedetto ha espresso soddisfazione per i primi passi che sta percorrendo il neonato Repertorio Telematico, vista la complessità delle operazioni e il poco tempo di cui ha potuto fruire, dato che la sua nomina in qualità di responsabile è appena del 14.10.2019.

domenica 9 settembre 2018

il profilo dell'OTS approvato dalla regione Sicilia


E' stato approvato, con decreto dell'Assessorato Regionale alla formazione professionale, n. 3826 (clicca qui per leggerlo) del 3 settembre 2018, il profilo dell'Operatore Tecnico Subacqueo con la relativa scheda corso e il suo inserimento nel repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana.
Il profilo e la relativa scheda corso, come riporta il D.A. sono stati condivisi con la Capitaneria di Porto di Palermo e saranno pubblicati sulla prossima GURS (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana).

Il profillo dell'Operatore Tecnico Subacqueo fa riferimento alle professioni NUP/ISTAT come "Sommozzatori e lavoratori subacquei" e coinvolge diverse attività ATECO, come per esempio la riparazione e la manutenzione di macchinari, navi, imbarcazioni ecc., rientra nell'area professionale  della metalmeccanica "Meccanica impianti e costruzioni" nella Sottoarea professionale "Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica"

L'OTS, approvato dalla Regione Sicilia, rispecchia esattamente il Decreto Ministeriale del 13.01.1979 e  l'articolo 4.1 della legge regionale 07/2016, perchè viene definito come un operatore addetto ai servizi portuali, in grado di effettuare immersioni ed emersioni in sicurezza per realizzare rilevazioni, lavorazioni di costruzione e manutenzione subacquea, con interventi dalla superficie. L'OTS, in ambito portuale, può svolgere attività per la gestione e la manutenzione di impianti sottomarini, riprese video, effettuare costruzioni, rilevazioni topografiche subacquee, tagli e demolizioni di strutture metalliche, installazione e manutenzione di tubazioni, condotte e cavi, saldature e taglio elettrico, carenaggi, montaggio e riparazione guasti su tubature subacquee, realizzazione di opere di ancoraggio sul fondale, imbragature speciali di ormeggi, attacchi per catene, blocchi di cemento, il recupero e la rimozione di materiali giacenti sul fondo marino, in ambito portuale, dopo l'iscrizione al registro sommozzatori del Ministero dei Trasporti, gestito da una Capitaneria di Porto, sul territorio nazionale.

L'OTS rientra come 3° livello EQF, e la scheda specifica le attività, seguendo i principi della didattica internazionale IDSA, che possono essere sia in SCUBA (cioè con una fonte di area limitata) sia in SURFACE (aria dalla superficie, cioè una fonte di aria illimitata).
Le competenze dell'OTS, sono previste da 4 competenze che riportano abilità e conoscenze relative alla singola competenza, suddivise cosi: a) Effettuare l’immersione e l’emersione in sicurezza  con attrezzatura SCUBA e Surface b) Supportare immersione ed emersione subacquea, c) Effettuare lavorazioni subacquee e d)Approntare attrezzature ed apparecchiature per le lavorazioni subacquee.
Infine ci sono 2 schede di corso allegate, una per corsi di 500 ore ai quali per l'ammissione oltre al certificato medico sono richiesti anche i primi 2 brevetti della subacquea sportiva ricreativa, e una per corsi di 800 ore ai quali per l'ammissione è richiesto solo il certificato medico.
Sono previste per gli allievi esercitazioni obbligatorie in acque libere e in acque portuali ed è possibile prevedere anche esercitazioni con la realtà virtuale.  

Ora si aspetta la pubblicazione sulla GURS e l'inserimento come scheda ADA nell'"Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", per la sua validità come "Formazione Normata" a livello nazionale e la definizione delle ulteriori 3 qualifiche, per le attività fuori dall'ambito portuale per i livelli inshore e offshore previste dalla legge 07/2016 della Regione Sicilia.




giovedì 30 novembre 2017

Nel mio attestato da OTS è scritto che sono abilitato a immergermi fino ai - 50 metri. E' VERO o FALSO?

Per TUTTE le attività FUORI dall'ambito portuale, se non hai i requisiti per l'iscrizione al 2° livello del Repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016 della Regione Sicilia (qui: http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g16-18o1/g16-18o1.pdf), e in particolare per il livello previsto dagli articoli:

  • Articolo 2.1b: "di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria "TOP UP""
  • Articolo 2.3 "I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (Top Up)
  • Articolo 2.7 "Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 3 è necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera)."
  • Articolo 3.2 "Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)"
  • Articolo 4.4 "L’iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all’iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.

I tempi indicati dall'articolo 3.2, che devono trovare riscontro nel LOBOOK individuale (articolo 4.4c del Decreto Attuativo del 09/11/2017, prevsito dalla LR 07/2016), sono riportate nell'allegato 1 (Allegato 1, qui: http://www.cedifop.it/05.pdfdel Decreto Attuativo (Decreto Attuativo, qui: http://www.cedifop.it/04.pdfprevisto dall'articolo 5 della LR 07/2016

Il calcolo dei tempi richiesti si può fare usando, anche, la tabella dell'IDSA (vedi articolo 3.2 della LR 07/2016), cliccando QUI
(Quindi è solo un semplice conteggio di tempi di immersione e di fondo ed di attività in acqua che tutti possono fare per capire se il loro attestato/i ha la validità o no prevista dalla Legge)

La "Card" prevista dall'articolo 4 della LR 07/2016, ha una spendibilità sull'intero terriotrio comunitario

VALIDITA' A LIVELLO NAZIONALE DELLE QUALIFICHE previste dalla Legge 07/2016: (che si aggiungono all'Elenco delle 176 Professioni regolamentate in base alla direttiva 2013/55/UE come da sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Essendo le qualifiche definite dal'articolo 2 della LR 07/2016 delle qualifiche "normate", rientrano nell'"Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", creato dal Ministero del Lavoro, INAPP e UE, con validità sull'intero territorio Italiano, così come previsto all’Art. 8 del Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013, che mira ad un riordino del sistema delle qualificazioni del nostro Paese, richiesto dalla UE.

Se l'attestato da OTS riporta che il suo possessore è abilitato a immergersi fino ai - 50 metri, ma non ha questi requisiti, RAPRPESENTA UN FALSO e in questi casi bisogna rivolgersi ad un legale per denunciare sia la scuola che illegalmente lo ha rilasciato, ma anche le autorità che hanno consentito questo rilascio.

NESSUNA RETROATTIVITÀ, come qualcuno ha provato a sostenere, mentendo sapendo di mentire, visto che l'attestato per OTS (specialmente se fa riferimento al DM 13,01,1979 e DM 02.02.1982) riguarda ESCLUSIVAMENTE OPERATORI CHE SVOLGONO LE LORO ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE AREE PORTUALI, come previsto dall'articolo 1 e articolo 2 del DM 13.01.1979, motivo per cui il riferimento alle attività da - 50 metri è arbitrario, illegittimo e invenzione della scuola che lo ha trascritto nell'attestato senza ALCUN RIFERIMENTO LEGISLATIVO,  da cui l'illegittimità dell'attestato per qualsiasi operazione FUORI dall'ambito portuale e il consiglio di RIVOLGERSI AD UN LEGALE PER TUTELARE I PROPRI DIRITTI.



mercoledì 20 settembre 2017

I titoli Italiani nel commercial diving possono diventare IMCA?

(di Manos Kouvakis)



SI. Questo è fra gli obiettivi della LR 07/2016. Visto che l'Italia attualmente è fuori dai documenti IMCA, proprio per la mancanza di una legislazione che riguarda l'offshore diving. 

La legge 07/2016 della Regione Sicilia ha i requisiti previsti dal documento IMCA D 014 "International Code of Practice for Offshore Diving", affinchè IMCA annoveri anche l'Italia in un futuro documento come quello  "Information Note / Diver and Diving Supervisor Certification" (IMCA D 16/16).

In ogni caso è un obiettivo attualmente raggiungibile in un tempo non abbastanza lungo. Ma bisogna ancora lavorare per arrivare, anche, a questo obbiettivo.

La legge 07/2016 della regione Sicilia, attualmente ha i requisiti previsti dall'IMCA affinchè la CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO, prevista dall'articolo 4 della legge, possa essere inserita nel settore IMCA per il basso fondale come iscrizione al 2° livello del repertorio Telematico (albo), mentre la CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO, prevista dall'articolo 4 della legge, possa essere inserita nel settore IMCA per l'alto fondale come iscrizione al 3° livello del repertorio Telematico (albo).


domenica 10 settembre 2017

Qual'è la differenza fra IMCA, IDSA, e HSE?

(di Manos Kouvakis)


Una risposta, direi "perfetta", a questa domanda è stata data dall'Onorevole Deborah Bergamini, Giornalista professionista, eletta nella circoscrizione XI (Emilia-Romagna) già Vicepresidente della IX Commissione Parlamentare e ora componente della stessa, che include anche le attività delle Capitanerie di Porto.
La risposta la troviamo a pagina 3 del suo DDL n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera dei Deputati: (http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0027560.pdf)

"... in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica

associazione 
didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello
mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative;
3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano...."

lunedì 4 settembre 2017

Attualmente esiste una possibilità di avere anche una legge nazionale, oltre alla 07/2016 della Regione Siciliana?

(di Manos Kouvakis)


Tutto è possibile, ma in questo caso, durante l'attuale legislatura (XVII), anche se esistono i miracoli, questo sarebbe uno fra quelli impossibile da ricevere.

Forse durante la prossima legislatura, o in una ancora successiva, potrebbe essere diverso, ma di certo non durante l'attuale.

Cerco di analizzare l'attuale situazione al Parlamento Italiano, per il percorso che dovrà affrontare una eventuale legge in questo settore:

Durante l'attuale XVII legislatura, troviamo depositate al Parlamento Italiano ben 6 disegni di legge concorrenziali, di cui 3 al Senato della Repubblica Italiana e 3 alla Camera dei Deputati, eccoli (cliccando sul titolo, si può leggere il testo):

Senato della Repubblica:

Camera dei Deputati:
Ora, le procedurre prevedono che nel caso di più disegni di legge presentati sullo stesso argomento (disegni di legge concorrenziali) essi devono unificarsi in un unico progetto finale.

Vediamo ora a che punto sono attualmente i lavori, iniziando dal Senato della Repubblica:
Partendo dal primo disegno di legge presentato nel 2013 dal Senatore Aldo di Biagio, a questo disegno di legge è stato integrato quello del senatore Peppe di Cristofaro presentato nel 2014, formando un unico testo, che troviamo qui: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/40115.pdf. Il disegno di legge ha fatto una piccola parte del suo percorso all'interno delle aule del Senato e oggi si presenta con diverse problematiche, eccone alcune:
a) Trattazione in consultiva - Resoconti sommari - 1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015 - a PAGINA 104  si legge "... . All'articolo 11, comma 7, ritiene altresì necessario
che sia previsto il coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato. Quanto all'articolo 15, al comma 1, occorre a suo avviso sopprimere la lettera d), in quanto la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato" (Questa è una problematica risolta dalla L.R. 07/2016 - di cui sicuramente il testo del DDL n. 320 dovrà prendere atto)

b) Trattazione in consultiva - Resoconti sommari - 1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 636 (pom.) del 04/10/2016 - pagina 112 e pagina 113 si legge (Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica) -"... La Commissione conviene con la necessità di acquisire una relazione tecnica dall'amministrazione competente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato..."
In realtà quest'ultima frase indica che attualmente il DDL n. 320  è "bloccato in commissione", in attesa che si trovino i soldi per poter proseguire con l'esame.

Ma, sempre al Senato, manca ancora il confronto con il disegno di legge successivo (n.2580), che ancora deve iniziare il suo esame in commissione.

Da una lettura veloce, si nota subito che i due disegni di legge sono molto distanti fra di loro: i primi due DDL di DI BIAGIO/DE CRISTOFARO, puntano ad una legge che unifica il settore della subacquea industriale con la subacquea sportiva ricreativa, mentre il DDL n. 2580 del Senatore Aracri, "... è volto a sanare il vuoto legislativo (trentasette anni) creatosi dopo che è stata istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale per l’esecuzione di lavori in acque portuali, con decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, che non ha disciplinato tutto ciò che riguarda le operazioni al di fuori dei porti italiani, causando numerosi incidenti mortali ogni anno nel nostro territorio...." , non interessandosi della subacquea sportiva e facendo un suo punto forte della L.R. 07/2016 precisando che "... Si può affermare, quindi, che – ad oggi – in mancanza di una legislazione nazionale specifica in detto settore, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall’Assessorato per il lavoro della regione Siciliana e in possesso della card del «Commercial diver italiano» possono essere considerati idonei ad effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali....", situazione che lo stesso senatore cita anche ad una sua interrogazione parlamentare la n° 4-07161 del 14 marzo 2017, nella seduta n. 783 <qui> dove specifica che"... a giudizio dell'interrogante, la situazione creatasi in seguito alla promulgazione della legge regionale e la non impugnativa deliberata dal Consiglio dei ministri ha originato numerosi squilibri, che andrebbero sanati con l'adozione di un provvedimento legislativo nazionale consono, da un lato, a riconoscere diritti, doveri e compiti dei lavoratori e, dall'altro, a tutelare i datori di lavoro da possibili incidenti durante tali attività, presentando anche un apposito disegno di legge, che normalizzi la grave situazione italiana in questo settore, omogeneizzando la legge n. 7 del 2016 della Regione Siciliana che riguarda l'aspetto formativo, visto che la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrante nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato, con l'aspetto puramente lavorativo e di sicurezza, competenza dello Stato italiano,..."

In ogni caso, dopo che le posizioni dei disegni di legge dei Senatori Di Biagio, De Cristofaro e Aracri, saranno unificati dalla Commissione, in un prossimo futuro, il disegno di Legge che verrà fuori, dovrà affrontare l'aula del Senato, per passare successivamente alla Camera dei Deputati, dove dovrà ritornare nelle commissioni parlamentari, questa volta della Camera dei Deputati, che dovranno trattare i tre disegni di legge degli Onorevoli Minardo, Bergamini e Caruso, per successivamente ritornare nelle aule di Camera e Senato per le votazioni finali. 

Personalmente ritengo, visto che dal 2013 al 2017 si è fatto molto poco, sia illusorio pensare che negli ultimi mesi di questa legislatura possa esserci una accelerazione tale, che permetta di superare tutti i problemi e portare a compimento l'iter legislativo.