CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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mercoledì 27 maggio 2020

Cedifop, dopo due mesi riparte la formazione per il corso di OTS

Dopo un lungo periodo di inattività e uno altrettanto lungo di formazione a distanza FAD, conseguenza del COVID 19, ora è giunto il tempo per gli allievi del corso per Operatore tecnico Subacqueo del CEDIFOP, di ritornare a fare immersioni.

Il primo via è stato dato dal documento "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" del 22 maggio 2020, stilato a Roma nell'ultima riunione della Conferenza stato-regioni. Nel documento, due pagine sono dedicate a dare una serie di indicazioni da applicare alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo, nell'ambito del sistema educativo e formativo regionale.

Tutte le raccomandazioni del documento, erano già inserite nel manuale del CEDIFOP, scaricabile anche dal sito dell'Ente, pubblicato sia in lingua italiana sia in lingua inglese (in quanto il corso del CEDIFOP è frequentato anche da 2 allievi Greci e un allievo Russo), dal titolo "PROCEDURE OPERATIVE SULLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO COVID-19 DURANTE ESERCITAZIONI PRATICHE ALL’APERTO, NEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SETTORE  DELLA METALMECCANICA SUBACQUEA".

Il manuale del CEDIFOP, è stato elaborato con l'intento di elencare procedure HSE pratiche da adottare e da integrare alle procedure operative già in uso nel centro, durante le fasi di addestramento pratico ed all’aperto, nel settore della formazione professionale della subacquea industriale, al fine di mitigare i rischi relativi all’emergenza COVID-19.

In accordo con le disposizioni delle Autorità Nazionali e Regionali, il manuale prevede una serie di regole da adottare con la ripresa delle attività subacquee e i comportamenti corretti da tenere. Oltre alle indicazioni standard come la rilevazione della temperatura corporea; l'utilizzo di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani, la registrazione di un elenco dei soggetti che partecipano alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti; il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra gli utenti; l'utilizzo di appositi DPI e di procedure per igienizzare le attrezzature, è prevista anche la compilazione di due apposite check list di cui una giornaliera, che garantiscono un alto livello di controllo e prevenzione.

Considerando che le attività pratiche del corso sono interamente svolte in spazi esterni, con un gruppo omogeneo, la valutazione del rischio è medio-basso calcolando fattori come Esposizione, Prossimità ed Aggregazione.

Il manuale del CEDIFOP fa un preciso distinguo delle procedure da adottare per i corsi che prevedono l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto (OTS) e per i corsi di specializzazione successivi all'OTS, che prevedono l'iscrizione al Repertorio telematico presso l'assessorato al lavoro della regione Siciliana, per i livelli Inshore e Offshore, elencando le procedure da adottare per attività che coinvolgono imbarcazioni, camere iperbariche e impianti di saturazione per l'alto fondale. Una parte del manuale riguarda la gestione di un eventuale primo soccorso ed RCP, in caso di emergenza, con una serie di norme utili per intervenire, soccorrendo le vittime e proteggendo anche i soccorritori da potenziale contagio.

Diversi gli esperti che hanno collaborato alla stesura del manuale, fra questi commercial diver iscritti nel repertorio telematico previsto dalla legge 07/2016 come inshore diver o offshore air diver /TOP UP,  medici, consulenti in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro,  un commissario capo trainers instructor heliox/trimix 100, un Ispettore della  Guardia Costiera, un esperto equipaggiamenti subacquei per immersione militare e professionale, un avvocato di diritto marittimo e connesse implicazioni infortunistiche ed ambientali, ed altri. 


VEDI ANCHE:

15.05.2020 - L'Avvisatore Marittimo:






venerdì 6 settembre 2019

Subacquea industriale, verso la definizione delle nuove qualifiche

 
In ritardo rispetto alla tempistica prevista dalla LR 07/2016 e DPRS n. 31/2018, si stanno definendo le nuove qualifiche che hanno come obbiettivo la distinzione tra qualifica da OTS, prevista dal decreto Ministeriale del 13.01.1979 come operatore portuale, dai profili di Inshore e Offshore, per gli operatori che operano fuori dall'ambito portuale.  Dal 2013, in Italia, con la creazione del "Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", la formazione è stata demandata definitivamente alle Regioni e ai "Repertori delle qualifiche professionali" sviluppati dalle singole Regioni.

Le Regioni Italiane, tramite i loro "Repertori delle Qualificazioni Regionali", possono fare proprie le qualifiche professionali già esistenti, inserite da una delle Regioni Italiane nell'Atlante, oppure immettere nuove qualifiche, che a loro volta entrano a fare parte del circuito nazionale delle qualificazioni professionali.

I Profili professionalizzanti e gli Obiettivi, dei Repertori Regionali, sono classificati in due aree: formazione normata, che annovera le attività professionali regolamentate, di cui fanno parte le qualifiche di INSHORE DIVER  e le due  qualifiche dei livelli OFFSHORE e formazione non normata, di cui fa parte la qualifica da OTS.

Ma la Legge 07/2016 della Regione Sicilia ha una marcia in più, perchè per la prima volta crea un collegamento tra la "formazione" del sommozzatore e la "professione" di sommozzatore, da sempre assente se si considera solo il profilo da OTS; qui l'applicazione dell'articolo 10.2 del DPRS n. 31/2018 che ha stabilito il regolamento per iscriversi al  repertorio telematico, in piena applicazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del Decreto legislativo 9 novembre 2007, nel definire l'assessorato al lavoro come Autorità Competente per la commissione Europea (perchè la Sicilia gode di uno statuto speciale) con l'inserimento delle qualificazioni di cui al presente regolamento nel database tenuto dalla Commissione europea.

Questa è l'operazione finale sul riconoscimento a livello nazionale ed Europeo delle qualifiche previste dalla legge 07/2016, già obbligatorie in Italia per il rispetto del decreto legislativo n. 81/2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce che i lavoratori abbiano un idoneo livello di esperienza e competenza volto alla tutela sia del datore di lavoro che degli stessi lavoratori.

giovedì 18 aprile 2019

Repertorio dei COMMERCIAL DIVER ITALIANI

Con la pubblicazione del D.D.G. n. 999 del 17.04.2019 a firma della  Dott.ssa Francesca Garoffolo, Dirigente Generale dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento del lavoro, è stato individuato il Servizio VI, come struttura di pertinenza che si occuperà dell’implementazione e della gestione del Repertorio Telematico (“Albo”) dei Commercial Diver Italiani.

Il Servizio VI, che si occupa di Politiche di sviluppo e politiche occupazionali nella gestione dei rapporti con il mondo dell'impresa, associazioni di categoria, Promozione autoimpiego e autoimpresa anche in raccordo con i dipartimenti competenti; di Azioni per favorire l'occupazione e la creazione di incubatori d'impresa pubblici e la creazione degli ambienti di innovazione e di promozione del lavoro, ora si occuperà anche della gestione del Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani, previsto dalla Legge 07/2016 e successivo Decreto Presidenziale n. 31/2018.

Con lo stesso provvedimento, il Dirigente Generale ha dato le indicazioni per l’attivazione del sito internet dedicato che dovrà essere tempestivamente ed opportunamente reso accessibile e pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento, con una pagina appositamente predisposta all'interno degli spazi dedicati al Dipartimento del Lavoro, e sarà accessibile, sia dal link presente nella Homepage del portale regionale, sia nella sezione “Sostegno all'occupazione” presente sulla Homepage del Dipartimento. La pagina dedicata conterrà, oltre ai dati relativi agli iscritti ed al loro livello di qualificazione professionale, le pagine tematiche di secondo livello relative alla normativa e standard formativi, e le modalità di iscrizione, aggiornamento, cancellazione e relativa modulistica.

Inoltre l’Ufficio del Consegnatario del Dipartimento provvederà ad acquistare le prime 1000 Card, che saranno consegnate ai primi 1000 iscritti fra gli aventi diritto.

Con questo provvedimento è già iniziata la fase operativa per l’apertura del Repertorio, mentre altri provvedimenti sono attesi nelle prossime settimane a partire da quello, a  fine mese, dell’Assessorato alla Formazione Professionale che per la prima volta ufficializzerà i profili normati delle qualifiche per i livelli inshore e offshore.

Con l’applicazione della legge 07/2016 e del decreto presidenziale n. 31/2018, attuativo della legge, vengono  definiti una serie di concetti importantissimi, letteralmente stanno trasformando questo settore, ecco alcuni di questi:

  1.     Chi è in possesso del solo titolo da OTS, anche se risulta regolarmente iscritto presso una Capitaneria di Porto in Italia, non può accedere al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani previsto dalla legge 07/2016, se non è in possesso della documentazione integrativa richiesta ed indicata dall'allegato 1 del Decreto Presidenziale n. 31/2018, per i livelli INSHORE e OFFSHORE.                                                                                                   
  2.      I cittadini extracomunitari, esclusi dall'iscrizione presso una Capitaneria di Porto in italia (Decreto Ministeriale 31 marzo 1981 "Integrazioni al D.M. 13/01/79 istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale"), possono richiedere l'iscrizione al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani, se in possesso della documentazione richiesta ed indicata dall'allegato 1 del Decreto Presidenziale n. 31/2018, per i livelli INSHORE e OFFSHORE.                                                                                                                                 
  3.      L'iscrizione al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani ratifica la qualifica prevista dall'articolo 2 della Legge 07/2016 (INSHORE - TOP UP o SATURAZIONE) per operare fuori dall'ambito portuale, nel rispetto del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, ma non abilita alle attività all'interno delle aree portuali, che rimangono di esclusiva competenza degli OTS iscritti presso una Capitaneria di Porto in Italia.                                                                                                                                     
  4.      L'iscrizione al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani  ratifica la qualifica prevista dall'articolo 2 della Legge 07/2016 (INSHORE - TOP UP o SATURAZIONE) per  operare sull'intero territorio comunitario, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, come riporta la Legge 07/2016




Legislazione: 

  1. Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale"                                                                                                                                                                           
  2. Decreto Presidenziale n. 31/2018 "Regolamento relativo ai percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7                                                                                                                                  
  3. Decreto Dirigente Generale n. 999 del 17/04/2019                                                                                                                                                                        
  4. Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali"                                                                                                                                                                        
  5. Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali                                                                                                                                                                        
  6. DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali



domenica 24 febbraio 2019

La nuova legislazione sui commercial divers italiani e le sue origini nei documenti dell'ENI

La nuova legislazione sui commercial divers italiani e le sue origini nei documenti dell'ENI




Anticipando i tempi dell'apertura del repertorio previsto dalla legge 07/2016, ormai agli ultimi passaggi, va registrata la richiesta dell'ENI di inserire i requisiti della legge 07/2016 e relative delibere (n. 409 del 24.10.2018/regolamento e 436 del 06.11.2018/tempi IDSA), nella gara n. 30051775 “Attività di ispezioni subacquee", specificando nel rigo 5B “idoneità professionale” dove è specificato che: "... E’ necessario presentare un elenco dei sommozzatori con relativo patentino per attività industriali, livello secondo “top up”, per operare in area offshore del porto di Palermo (legge regionale 07/2016 e relative delibere della giunta regionale 409 del 24.10.2018 e 436 del 06.11.2018)..." escludendo gli OTS dalle attività nel cantiere oggetto della gara.

Ora, si aspetta che queste disposizioni vengano applicate non solo nel resto della Sicilia ma in tutti i cantieri  ENI (piattaforme incluse, sia in ambito inshore che offshore) su tutto il territorio Italiano, considerando che  le qualifiche hanno validità in ambito nazionale, visto il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali".
Va ricordato che la Legge 07/2016 - pubblicata sulla Gazzetta Nazionale Repubblica Italiana (Anno 157° - Numero 42 - Roma - Sabato, 15 ottobre 2016 - a partire dalla pagina 41), definisce 3 livelli di qualificazione a) INSHORE fino ai - 30 metri; b) TOP UP dai - 30 fino ai - 50 metri; e c) SATURAZIONE per oltre i - 50 metri, secondo tempi di fondo e attività in acqua stabilite dalla didattica IDSA (delibera 436 del 06/11/2018), con percorsi formativi che rientrano nella “formazione normata”.

La stessa legge 07/2016 nella definizione delle profondità e delle modalità di svolgimento fa riferimento al documento dell'ENI del 05.08.2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei", che a sua volta fa riferimento ad un documento precedente dell'ENI "Lettera HSE/SIC Prot.16 del 21.05.2008 "Requisiti HSE per i subappaltatori di lavori subacquei", a cura di HSE/SIC e SAIPEM, verificato dal Gruppo di lavoro "Divisione E&P; Divisione R&M; Polimeri Europa, Tecnomare) .

Il repertorio previsto dall’articolo 4 della legge 07/2016, che riguarda le qualifiche "normate", spesso viene "confuso" con i repertori delle qualifiche professionali attivati da diverse regioni italiane, incluso quello della regione Siciliana, dove è stato inserito il profilo da OTS (come formazione "non normata"). Questo repertorio, istituendo a seguito della legge 07/2016,  è simile ad un "Albo dei Commercial Divers Italiani", il cui regolamento di attuazione, definito dalla delibera 409 del 24.10.2018, anche se viene chiamato con lo stesso nome ("repertorio"), come quello per le qualifiche regionali, sia quelle normate (inshore e offshore), sia quelle non normate (OTS), è una "operazione" diversa, che riguarda solo l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana, istituito in ottemperanza all'articolo 4 della legge 07/2016 , dove viene specificato che: "Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale (con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 in raccordo con  la Classificazione Internazionale delle professioni “ISCO-88” - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. “Underwater divers”), il Dipartimento regionale del lavoro, promuove la pubblicazione e l’aggiornamento nel proprio sito internet di un repertorio telematico dei soggetti formati nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, recante gli estremi dei titoli conseguiti secondo il livello di qualificazione di cui all’articolo 2, e le informazioni di contatto"

L'applicazione dell'art.4  prevede il riconoscimento delle qualifiche a livello nazionale (Atlante Nazionale del Lavoro, tramite gli ADA riguardanti la "formazione normata", come specificato dall'articolo 10.1 della delibera 409 e dal D.M. 30.06.2015 del Ministero del lavoro, come "Professioni e attività regolamentate la cui formazione è di competenza regionale")  e a livello Europeo (direttiva 2005/36/CE, articolo 10.2 della delibera 409, nel cui contesto l'Assessorato al Lavoro della regione Siciliana, detentore dell'"albo" (repertorio) degli iscritti, assumerà il ruolo di "Competent authorities" nella "European Commission / Internal Market / Free movement of professionals / Regulated professions database".

giovedì 26 aprile 2018

Il nuovo corso per OTS del CEDIFOP

Iniziato il primo corso per OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) del 2018, del CEDIFOP, che seguendo la tradizione ormai pluriennale, accoglie allievi che arrivano da tutte le regioni d’Italia. In questo corso, in particolare, troviamo fra gli iscritti allievi che arrivano dalle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana e Puglia insieme alla presenza di 2 allievi che arrivano dalla Grecia.  Il corso è l’unico in Italia che si svolge secondo programmi validati dall’IDSA (livello per SCUBA e SURFACE in ambito Inshore e Basso Fondale) e permette di proseguire il percorso formativo Italiano di commercial diver per i livelli successivi di addestramento previsti dalla legge 07/2016 della Regione Sicilia.

L’obiettivo principale del corso del CEDIFOP è quello di insegnare agli allievi la gestione in sicurezza di un cantiere subacqueo, applicando gli standard previsti dalla didattica IDSA, nella gestione delle varie procedure e Check-list, con il raggiungimento di tempi precisi sia in acqua che nelle esercitazioni in superficie.

CEDIFOP che è una delle 13 scuole Full Member IDSA (cioè che applica la didattica IDSA, partecipa ai meeting internazionali per la conferma e l’applicazione di questi standard), ed è l’unica scuola in Italia con questo riconoscimento, una delle 12 scuole in Europa. Le altre scuole nel mondo sono di Denmark, Finland, France, Ireland, Netherlands, Norway (2), Spain, Sweden (2) ed U.S.A. Dell’ IDSA inoltre fanno parte n.6 membri industriali: Italy, Malta, Netherlands, Norway, San Marino, Sweden e U.K.  (fra i quali Hytech e Pommec.) Questo tipo di adesione è dedicata ad imprese, fornitori e produttori che hanno interesse a seguire da vicino le attività dell’IDSA, n.6 organizzazioni con la qualifica di RECIPROCAL MEMBERSHIP i cui obiettivi sono simili a quelle di IDSA, e che dalla reciproca collaborazione possono entrambi trarre beneficio, che sono: Hungary National Association of Hungarian Commercial Divers, The Netherlands Dutch Association of Commercial Divers, Russia           Alliance of Diving Schools (Russia), U.K. Association of Diving Contractors (UK), U.S.A. Association of Commercial Diving Educators (ACDE) ed U.S.A. The Association of Diving Contractors International (ADCI)

E infine n.22 membri associati e n.12 membri affiliati, da: Argentina, Denmark, Egypt, Estonia, Faroe, France, Hungary, India, Iran, Israel, Italy, Latvia, Montenegro, Morocco, Reunion Island, Saudi Arabia, Serbia, Switzerland, The Netherlands, Trinidad, U.A.E., U.K. e U.S.A. in rappresentanza di diversi Dipartimenti governativi, Diving contractors e Organizzazioni che si occupano di attività inerenti la subacquea industriale e diverse scuole (fuori dall’Italia), anche abbastanza conosciute dagli Italiani (vedi per esempio una scuola Scoscese), che però ancora non hanno lo status di Full member che obbliga a controlli periodici sulla qualità e sulle metodiche applicate, ma tale status è l’unico che consente alle  scuole di rilasciare le certificazioni internazionali IDSA.

In Italia la Legge 21 aprile 2016, n. 7. “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”  della Regione Sicilia ha definito, dopo 36 anni, tre nuove qualifiche, che entrano nell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni”, che rappresenta il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, come “formazione normata”, con validità sull’intero territorio nazionale, ha risolto definitivamente questo problema che persisteva da ben 36 anni.


Le tre nuove qualifiche (non OTS perché valide per le attività fuori dai porti) sono una per il livello inshore ad aria e due per il livello offshore (ad aria/TOP UP e quella in saturazione). La LR 07/2016, inoltre, prevede che i percorsi formativi, per operare fuori dalle aree portuali, devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), in modo tale l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, previsto dalla legge regionale n. 7 del 2016, “rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi; tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81/08 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche gli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale”, come saggiamente è riportato nell’Atto di Sindacato Ispettivo, presentato al Senato il 14 marzo 2017, dal senatore Francesco Aracri ed indirizzato ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. 

mercoledì 27 dicembre 2017

Perchè le Capitanerie di Porto non hanno emesso, alcuna ordinanza che include la LR 07/2016 in data odierna?



La legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", è stata votata dal Parlamento Siciliano nel mese di aprile 2016 e successivamente è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) il 26/04/2016, diventando legge a tutti gli effetti, quindi da rispettare come tale.

Sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica Italiana, immediatamente, sono state registrate una serie di reazioni positive, a favore della LR 07/2016, con i seguenti documenti:



Espressioni più "forti", troviamo sul documento:
che "accusa"  10 Capitanerie di Porto Siciliane (Palermo, Messina, Pantelleria, Porto Empedocle, Termini Imerese, Terrasini, Sciacca, Milazzo, Sant Agata di Militello e  Lipari)  " ...considerato la L.R. 07/2016, recita che: 'è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione', incluse le Capitanerie di Porto che svolgono compiti e funzioni non strettamente legati all'attività istituzionale ma di natura e fini prevalentemente civili, legati all'uso pubblico del mare nella più ampia accezione del termine, con particolare dipendenza dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che è il principale organo istituzionale che si avvale dell'operato delle Capitanerie di Porto, per la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare e attività connesse, esse ad oggi sono inadempienti con provvedimenti anticostituzionali ignorando la podestà di questo parlamento;..."

promuovendo una richiesta diretta nel "... contattare con urgenza il Comando Generale delle Capitanerie di Porto presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti chiedendo chiarimenti sul caso e l'immediato intervento del Comando presso le Capitanerie di Porto, in questione, prima che tali inadempienze portino come conseguenza ad incidenti che mettono in pericolo la vita degli operatori del settore,
com'è già successo in questi anni in assenza di una legge come quella emanata da questo Parlamento...."

Anche se il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con sua comunicazione ha chiesto alle Capitanerie di Porto di adeguarsi alla Legge 07/2016, in data odierna, ancora, le Capitanerie di Porto non hanno ancora emesso una ordinanza di adeguamento alle legge.

Il motivo è stato analizzato durante un incontro istituzionale (leggi articolo: http://www.globusmagazine.it/119763-2/#.WjdRKd_iaUk), con il nuovo Comandante della Direzione Marittima di Palermo Contrammiraglio Salvatore Gravante con l'(ex) Assessore Regionale al Lavoro Dottoressa Carmencita Mangano, in presenza di esponenti sindacali ed esperti del settore, si è parlato sia dell’applicazione della Legge Regionale, sia dell’adeguamento delle ordinanze emesse dalle Capitanerie di Porto, che devono distinguere le attività svolte in ambito portuale riservate agli OTS dalle attività svolte fuori dai porti regolamentate dalla suddetta legge, ordinanze relative alle attività lavorative subacquee fuori dall'ambito portuale regolamentate dalla legge 07/2016 della Regione Sicilia, dando cosi via alla riforma del settore attesa da ben 36 anni.

Durante l'incontro, si è detto di aspettare la pubblicazione sulla GURS, del decreto Attuativo, previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016 (Decreto che è stato presentato alla Presidenza della Regione in data 10.11.2017, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016), del quale si aspetta soltanto la pubblicazione, come atto dovuto, sulla GURS; pubblicazione che è stata rallentata dal cambio al vertice della Regione, dopo le ultime elezioni regionali, ma che avverrà a breve.

Dopo l'adeguamento alla legge è prevista la richiesta da parte delle capitanerie della copia del DVR (documento di valutazione dei rischi) alle aziende per essere autorizzate ad operare sia all'interno che all'esterno dei porti, in tale documento dovrà essere evidenziato il preciso riferimento al DM 13/01/1979, e s.m.i. (D.M. 31/03/1981 e D.M. 02/02/1982) e alla legge 07/2016 della Regione Sicilia;  e la richiesta dei libretti di ricognizione degli OTS che opereranno all’interno dell’ambito portuale, mentre per i sommozzatori che dovranno essere autorizzati ad operare fuori dall'ambito portuale sarà richiesto il numero della card di “commercial diver” prevista dalla LR 07/2016.

Le ditte che operano in questo settore, a partire dagli allevamenti di acquacoltura, piccole e grandi imprese di lavori subacquei che operano in ambito inshore o offshore, hanno già avuto più di un anno e mezzo (dal momento in cui è stata approvata la legge) per adeguarsi, e si spera che si trovino pronte il giorno dopo l'emanazione delle nuove ordinanze che a breve saranno emesse dalle Capitanerie di Porto, e non soltanto da quelle Siciliane, come espressamente viene riportato (anche) nell'Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783 del Senato della Repubblica Italiana, dal Senatore F.Aracri e indirizzato ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1008547)
... la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali;..."