La Legge 07/2016 è stata pensata e realizzata come legge della Regione Sicilia.
Questo è un passaggio chiaro fondamentale e voluto oltre che dovuto.
Ecco il perchè: Oggi, in Italia, per quanto si provi (16 disegni di legge presentati alla camera e senato negli ultimi anni, ben 6 durante questa legislatura) è impossibile realizzare una legge nazionale che riguarda la formazione (demandata alle regioni per competenza). Questo passaggio, potrebbe diventare più chiaro ai non addetti ai lavori, leggendo una frase, racchiusa in un verbale della 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali), anno 2015 - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015: “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...”, alla pagina 91 del documento che riguarda il Disegno di Legge n. 320 "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" presentato il 26 Marzo 2013 al Senato dal Senatore Aldo Di Biagio, qui: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/40115.pdf.
Detto questo, bisogna capire cos'è la Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale": E' una legge che crea 3 qualifiche, definendole a partire dall'articolo 2 e completandone la definizione negli articoli successivi, essa stabilisce, per la prima volta in Italia, tempi, profondità, tipologia di attrezzature, e standard internazionali di riferimento:
Ecco i tre profili che la legge ha creato:
a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”;
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione).
Nella Legislazione Italiana, (molto complessa in questo settore, e questo lo dimostra l'impossibilità di colmare il vuoto legislativo, in questo settore negli ultimi 36 anni) le qualifiche e in particolare le qualifiche "normate" che definiscono le "professioni" abbinate (oggi esistono solo 176 Professioni (italiane) regolamentate da qualifiche derivanti da formazione normata" in base alla direttiva 2013/55/UE come si legge nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - tutte le altre centinaia di qualifiche fanno parte della formazione "NON normata") possono nascere dalle decisioni di un Ministero, da istituzioni riconosciute (vedi CONI, ecc) oppure tramite una legge approvata da una regione a statuto autonomo (cosa che ha fatto la Sicilia con la legge 07/2016).
Mentre si stanno percorrendo tutti i passaggi previsti dal decreto attuativo (definito in data 9/11/2017), gli effetti della legge si fanno già notare, e in particolare; "... la legge regionale, inoltre, all'articolo 2, comma 1, stabilisce dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); all'articolo 4, comma 4, prevede l'iscrizione al repertorio telematico secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica i livelli di addestramento per attività non in ambito portuale (nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, come OTS) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito;il decreto ministeriale del 1979, invece, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri: esso appare, quindi, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale;
l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2016, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi;
tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale;..."
(2017 - Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Legislatura 17 - Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783, http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1008547 )
In definitiva: La Legge 07/2016 è regionale, ma i suoi effetti coinvolgono tutto il territorio nazionale, come:
Questo è un passaggio chiaro fondamentale e voluto oltre che dovuto.
Ecco il perchè: Oggi, in Italia, per quanto si provi (16 disegni di legge presentati alla camera e senato negli ultimi anni, ben 6 durante questa legislatura) è impossibile realizzare una legge nazionale che riguarda la formazione (demandata alle regioni per competenza). Questo passaggio, potrebbe diventare più chiaro ai non addetti ai lavori, leggendo una frase, racchiusa in un verbale della 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali), anno 2015 - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015: “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...”, alla pagina 91 del documento che riguarda il Disegno di Legge n. 320 "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" presentato il 26 Marzo 2013 al Senato dal Senatore Aldo Di Biagio, qui: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/40115.pdf.
Detto questo, bisogna capire cos'è la Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale": E' una legge che crea 3 qualifiche, definendole a partire dall'articolo 2 e completandone la definizione negli articoli successivi, essa stabilisce, per la prima volta in Italia, tempi, profondità, tipologia di attrezzature, e standard internazionali di riferimento:
Ecco i tre profili che la legge ha creato:
a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”;
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione).
Nella Legislazione Italiana, (molto complessa in questo settore, e questo lo dimostra l'impossibilità di colmare il vuoto legislativo, in questo settore negli ultimi 36 anni) le qualifiche e in particolare le qualifiche "normate" che definiscono le "professioni" abbinate (oggi esistono solo 176 Professioni (italiane) regolamentate da qualifiche derivanti da formazione normata" in base alla direttiva 2013/55/UE come si legge nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - tutte le altre centinaia di qualifiche fanno parte della formazione "NON normata") possono nascere dalle decisioni di un Ministero, da istituzioni riconosciute (vedi CONI, ecc) oppure tramite una legge approvata da una regione a statuto autonomo (cosa che ha fatto la Sicilia con la legge 07/2016).
Mentre si stanno percorrendo tutti i passaggi previsti dal decreto attuativo (definito in data 9/11/2017), gli effetti della legge si fanno già notare, e in particolare; "... la legge regionale, inoltre, all'articolo 2, comma 1, stabilisce dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); all'articolo 4, comma 4, prevede l'iscrizione al repertorio telematico secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica i livelli di addestramento per attività non in ambito portuale (nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, come OTS) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito;il decreto ministeriale del 1979, invece, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri: esso appare, quindi, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale;
l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2016, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi;
tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale;..."
(2017 - Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Legislatura 17 - Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783, http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1008547 )
In definitiva: La Legge 07/2016 è regionale, ma i suoi effetti coinvolgono tutto il territorio nazionale, come:
- Qualifiche definite dalla legge 07/2016 (inserimento nell'Atlante del Lavoro del Minsitero del lavoro, come previsto dal articolo 9 del D.A. del 9.11.2017)
- Inserimento nella Banca dati Europea (essendo delle qualifiche "normate", come previsto dal articolo 9 del D.A. del 9.11.2017)
- Applicazione del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro essendo la legge regionale UNICA nel suo genere su tutto il territorio nazionale (nel caso di infortuni sul lavoro).
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