CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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domenica 8 settembre 2019

Legge Italiana 07/2016, IMCA e i problemi del riconoscimento delle certificazioni HSE_UK per il TOP UP

(di Manos Kouvakis)


Qualche mese fa HSE inglese ha pubblicato un documento, dal titolo "modifiche ai criteri di iscrizione al corso HSE Surface Supplied (Top Up) / Changes to the criteria for HSE Surface Supplied (Top Up) course", con il quale contestava, anche per conto dell'IMCA alcuni percorsi formativi svolti nel Regno Unito da alcune scuole inglesi per i livelli offshore top up, specificando che "... questo ha causato incoerenze nella formazione dei subacquei che lavorano in offshore, e difficoltà per le scuole di immersione del Regno Unito. Alcuni subacquei che hanno avuto il permesso di continuare il corso di Top Up in UK, non erano stati addestrati nell'uso delle procedure di decompressione di superficie, e alcuni non avevano utilizzato LARS conformi a IMCA. Inoltre, alcuni subacquei non erano mai stati addestrati nell'uso di una muta ad acqua calda...".
Anche se in ritardo, HSE finalmente ha cominciato ad ammettere, dopo tanti anni, che in UK nel passato erano stati realizzati da una scuola scozzese, ormai chiusa, corsi lampo, solo per rilasciare l'attestazione del livello off-shore diver ad aria/top up, senza valutare se i corsisti partecipanti avevano avuto una formazione adeguata. 

Oggi, per accedere al livello offshore, in UK,  si richiede un addestramento pregresso durante il quale la parte in scuba e la parte in surface sia stata effettivamente svolta prima di affrontare la formazione offshore, come sottolinea anche la legge 07/2016 Italiana, prima di arrivare al corso per il TOP UP occorre che l'allievo abbia avuto un precedente addestramento, che nel nostro caso sono i corsi OTS e Inshore diver.

Oggi la raccomandazione di HSE/UK arriva tardivamente, visto che il riconoscimento dell'HSE-UK che abilitava a lavorare in Europa mediante la corretta applicazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali sul territorio europeo, dopo la Brexit, non potrà essere applicato per i titolo Inglesi, al contrario della legge 07/2016 che è basata proprio su questa direttiva. Inoltre il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali", che specifica che l'Assessorato del lavoro della regione Siciliana che gestirà il repertorio degli aventi diritto ad essere inseriti nel catalogo dei "commercial diver italiani", può essere l'"autorità competente" per la Commissione europea nel Database delle professioni regolamentate, che è lo strumento che autorizza la libera circolazione dei professionisti nel mercato interno, ma che prevede anche la possibilità, in base al D.Lgs. 206 sul regime che regola il riconoscimento professionale, per l'Italia e per i titoli italiani previsti dalla legge 07/2016,  un percorso non automatico ma basato sul confronto tra i percorsi formativo/professionali previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di “differenze sostanziali” tra i diversi livelli di qualifica (previsti dall’art. 19 del decreto), di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento di durata non superiore a tre anni).

Su questo punto l'obbligatorietà dell'applicazione degli standard IDSA prevista dalla legislazione Italiana mostra tutta  la sua importanza, in questo confronto, che diventa tutto a favore delle regole introdotte dalla legge Italiana 07/2016 nei confronti di moltissimi percorsi che in questi anni sono stati inseriti nel database europeo, specialmente del regno Unito, dove in nome del business commerciale si metteva in secondo piano la qualità nella formazione a tutto discapito della sicurezza.

Sono piccoli passi, ma la legge 07/2016 e l'iscrizione al repertorio presso l'assessorato al lavoro della regione siciliana, con l'applicazione dell'articolo 10 del  DPRS n. 31/2018, sta facendo il suo iter, e porterà la Sicilia ad essere un punto di riferimento, in questo settore, non solo a livello nazionale ma a livello europeo, come esempio di qualità e sicurezza nella formazione degli operatori del settore.



venerdì 6 settembre 2019

Subacquea industriale, verso la definizione delle nuove qualifiche

 
In ritardo rispetto alla tempistica prevista dalla LR 07/2016 e DPRS n. 31/2018, si stanno definendo le nuove qualifiche che hanno come obbiettivo la distinzione tra qualifica da OTS, prevista dal decreto Ministeriale del 13.01.1979 come operatore portuale, dai profili di Inshore e Offshore, per gli operatori che operano fuori dall'ambito portuale.  Dal 2013, in Italia, con la creazione del "Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", la formazione è stata demandata definitivamente alle Regioni e ai "Repertori delle qualifiche professionali" sviluppati dalle singole Regioni.

Le Regioni Italiane, tramite i loro "Repertori delle Qualificazioni Regionali", possono fare proprie le qualifiche professionali già esistenti, inserite da una delle Regioni Italiane nell'Atlante, oppure immettere nuove qualifiche, che a loro volta entrano a fare parte del circuito nazionale delle qualificazioni professionali.

I Profili professionalizzanti e gli Obiettivi, dei Repertori Regionali, sono classificati in due aree: formazione normata, che annovera le attività professionali regolamentate, di cui fanno parte le qualifiche di INSHORE DIVER  e le due  qualifiche dei livelli OFFSHORE e formazione non normata, di cui fa parte la qualifica da OTS.

Ma la Legge 07/2016 della Regione Sicilia ha una marcia in più, perchè per la prima volta crea un collegamento tra la "formazione" del sommozzatore e la "professione" di sommozzatore, da sempre assente se si considera solo il profilo da OTS; qui l'applicazione dell'articolo 10.2 del DPRS n. 31/2018 che ha stabilito il regolamento per iscriversi al  repertorio telematico, in piena applicazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del Decreto legislativo 9 novembre 2007, nel definire l'assessorato al lavoro come Autorità Competente per la commissione Europea (perchè la Sicilia gode di uno statuto speciale) con l'inserimento delle qualificazioni di cui al presente regolamento nel database tenuto dalla Commissione europea.

Questa è l'operazione finale sul riconoscimento a livello nazionale ed Europeo delle qualifiche previste dalla legge 07/2016, già obbligatorie in Italia per il rispetto del decreto legislativo n. 81/2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce che i lavoratori abbiano un idoneo livello di esperienza e competenza volto alla tutela sia del datore di lavoro che degli stessi lavoratori.

lunedì 13 maggio 2019

L'Eurodeputata On.le. M. Giuffrida in visita al CEDIFOP di Palermo

Venerdì 10 maggio l’on.Michela Giuffrida, deputata al Parlamento Europeo, ha incontrato gli allievi e gli operatori del Cedifop al Porto di Palermo. 

La gradita visita conferma l’attenzione dimostrata dall’eurodeputata PD per le attività della subacquea industriale – già oggetto di un’interrogazione alla Commissione Europea sugli standard di formazione dei commercial divers - che in Sicilia rappresentano una realtà importante in termini economici e strategici ed offrono ai giovani concrete opportunità occupazionali. 

L’impegno dell’on.Giuffrida, ricandidata per le elezioni del 26 maggio, è quello di continuare a seguire le tematiche del settore, valorizzando l’esperienza siciliana della L.R. 7/2016 (che può essere modello in tutta l’UE, specie col venire meno per la Brexit del ruolo dell’HSE britannica), guardando anche alla strategia per la “Crescita Blu” per la quale si è spesa in prima persona in questi anni.

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Parlamento Europeo - Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-005697/2018 del 9 novembre 2018 alla Commissione - Articolo 130 del regolamento presentata dall'On.le Michela Giuffrida (S&D)




 Oggetto:  Operatori della subacquea industriale

Gli operatori della subacquea industriale (commercial divers) svolgono attività di importanza strategica per il sistema produttivo europeo, realizzando in ambiente marino e nelle acque interne interventi sulle infrastrutture energetiche, portuali, di comunicazione e nel settore dell'acquacoltura.

A livello comunitario manca una specifica disciplina del settore, con particolare riferimento agli standard di formazione e qualificazione degli operatori, rimessa alla disciplina — spesso discordante, quando non del tutto assente — dei singoli Stati membri, nonostante l'evidente alto profilo di rischio delle attività, che imporrebbe un adeguato addestramento a tutela della sicurezza degli addetti e dell'ambiente marino in cui operano.

La Regione Siciliana, esercitando prerogative del proprio ordinamento, ha adottato una propria disciplina organica riguardo alla formazione degli operatori della subacquea industriale (Legge regionale del 21 aprile 2016, n.7), allineata agli standard indicati dall'International Diving School Association e che, pressoché unica in Europa, prevede il rilascio di qualifiche professionali sotto il controllo delle competenti autorità pubbliche riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36.

Intende la Commissione, in sede di revisione della direttiva 2013/30, sulla quale è in corso una consultazione pubblica, proporre l'adozione di norme comuni sulla formazione degli operatori subacquei industriali, in linea con gli standard internazionali richiamati a tutela della sicurezza degli stessi e dell'ambiente marino?

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Interrogazioni parlamentari
24 gennaio 2019 E-005697/2018(ASW)
Risposta di Elżbieta Bieńkowska a nome della Commissione europea
Riferimento dell'interrogazione: E - 005697/2018


La Commissione non intende attualmente intraprendere alcuna iniziativa volta ad armonizzare la formazione degli operatori della subacquea industriale, inclusa la formazione sulla protezione dell'ambiente marino. Tuttavia, spetta agli Stati membri prevedere misure volte alla protezione dell'ambiente marino tramite le rispettive strategie per l'ambiente marino(1).

In mancanza di armonizzazione, la decisione sull'eventuale regolamentazione di una professione e sulle relative modalità, ad esempio il livello di formazione necessario per l'accesso a una professione o per l'esercizio di un'attività professionale, rimane di competenza nazionale, entro i limiti fissati dal diritto dell'UE e in particolare dal principio di proporzionalità. Sulla base delle informazioni contenute nella banca dati delle professioni regolamentate, cinque Stati membri(2) hanno indicato di aver regolamentato la professione di sommozzatore od operatore della subacquea industriale.

Nel valutare la regolamentazione, gli Stati membri dovrebbero tener conto degli effetti sulla mobilità dei professionisti e prendere in considerazione l'impatto sull'occupazione per quanto riguarda l'accesso alle singole attività. In tale contesto, è stata recentemente adottata la direttiva relativa a un test della proporzionalità(3), che impone agli Stati membri l'obbligo di valutare ex ante e a fondo la proporzionalità di nuove regolamentazioni delle professioni.

La Commissione prevede di completare a luglio 2019 la revisione e la valutazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi ed è tuttora impegnata nel processo di raccolta delle informazioni da ogni parte, compresi gli Stati membri e le parti interessate. Al momento, la Commissione non può trarre conclusioni né pronunciarsi su eventuali proposte.
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(1) A norma della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).
(2) L'Italia non è fra questi. (N.B. la legge 07/2016 e in particolare il decreto presidenziale n. 31/2018, all'articolo 10.2 prevedono l'inserimento dell'Italia nella banca dati Europea)
(3) Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (GU L 173 del 9.7.2018).


giovedì 18 aprile 2019

Repertorio dei COMMERCIAL DIVER ITALIANI

Con la pubblicazione del D.D.G. n. 999 del 17.04.2019 a firma della  Dott.ssa Francesca Garoffolo, Dirigente Generale dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento del lavoro, è stato individuato il Servizio VI, come struttura di pertinenza che si occuperà dell’implementazione e della gestione del Repertorio Telematico (“Albo”) dei Commercial Diver Italiani.

Il Servizio VI, che si occupa di Politiche di sviluppo e politiche occupazionali nella gestione dei rapporti con il mondo dell'impresa, associazioni di categoria, Promozione autoimpiego e autoimpresa anche in raccordo con i dipartimenti competenti; di Azioni per favorire l'occupazione e la creazione di incubatori d'impresa pubblici e la creazione degli ambienti di innovazione e di promozione del lavoro, ora si occuperà anche della gestione del Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani, previsto dalla Legge 07/2016 e successivo Decreto Presidenziale n. 31/2018.

Con lo stesso provvedimento, il Dirigente Generale ha dato le indicazioni per l’attivazione del sito internet dedicato che dovrà essere tempestivamente ed opportunamente reso accessibile e pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento, con una pagina appositamente predisposta all'interno degli spazi dedicati al Dipartimento del Lavoro, e sarà accessibile, sia dal link presente nella Homepage del portale regionale, sia nella sezione “Sostegno all'occupazione” presente sulla Homepage del Dipartimento. La pagina dedicata conterrà, oltre ai dati relativi agli iscritti ed al loro livello di qualificazione professionale, le pagine tematiche di secondo livello relative alla normativa e standard formativi, e le modalità di iscrizione, aggiornamento, cancellazione e relativa modulistica.

Inoltre l’Ufficio del Consegnatario del Dipartimento provvederà ad acquistare le prime 1000 Card, che saranno consegnate ai primi 1000 iscritti fra gli aventi diritto.

Con questo provvedimento è già iniziata la fase operativa per l’apertura del Repertorio, mentre altri provvedimenti sono attesi nelle prossime settimane a partire da quello, a  fine mese, dell’Assessorato alla Formazione Professionale che per la prima volta ufficializzerà i profili normati delle qualifiche per i livelli inshore e offshore.

Con l’applicazione della legge 07/2016 e del decreto presidenziale n. 31/2018, attuativo della legge, vengono  definiti una serie di concetti importantissimi, letteralmente stanno trasformando questo settore, ecco alcuni di questi:

  1.     Chi è in possesso del solo titolo da OTS, anche se risulta regolarmente iscritto presso una Capitaneria di Porto in Italia, non può accedere al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani previsto dalla legge 07/2016, se non è in possesso della documentazione integrativa richiesta ed indicata dall'allegato 1 del Decreto Presidenziale n. 31/2018, per i livelli INSHORE e OFFSHORE.                                                                                                   
  2.      I cittadini extracomunitari, esclusi dall'iscrizione presso una Capitaneria di Porto in italia (Decreto Ministeriale 31 marzo 1981 "Integrazioni al D.M. 13/01/79 istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale"), possono richiedere l'iscrizione al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani, se in possesso della documentazione richiesta ed indicata dall'allegato 1 del Decreto Presidenziale n. 31/2018, per i livelli INSHORE e OFFSHORE.                                                                                                                                 
  3.      L'iscrizione al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani ratifica la qualifica prevista dall'articolo 2 della Legge 07/2016 (INSHORE - TOP UP o SATURAZIONE) per operare fuori dall'ambito portuale, nel rispetto del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, ma non abilita alle attività all'interno delle aree portuali, che rimangono di esclusiva competenza degli OTS iscritti presso una Capitaneria di Porto in Italia.                                                                                                                                     
  4.      L'iscrizione al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani  ratifica la qualifica prevista dall'articolo 2 della Legge 07/2016 (INSHORE - TOP UP o SATURAZIONE) per  operare sull'intero territorio comunitario, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, come riporta la Legge 07/2016




Legislazione: 

  1. Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale"                                                                                                                                                                           
  2. Decreto Presidenziale n. 31/2018 "Regolamento relativo ai percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7                                                                                                                                  
  3. Decreto Dirigente Generale n. 999 del 17/04/2019                                                                                                                                                                        
  4. Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali"                                                                                                                                                                        
  5. Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali                                                                                                                                                                        
  6. DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali



mercoledì 17 aprile 2019

APERTURA REPERTORIO (ALBO) DEI COMMERCIAL DIVER ITALIANI:

APERTURA REPERTORIO (ALBO) DEI COMMERCIAL DIVER ITALIANI: Con la pubblicazione del DDG n. 999 del 17.04.2019, (CHE SI TROVA SU QUESTO LINK: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_Adempimentiexart68leggeregionale12agosto2014n21/PIR_Decretidirigenziali/PIR_Anno2019/PIR_Aprile/D.D.G.%20n.%20999%20del%2017-04-2019.PDF) è stato individuato il Servizio VI, presso l'Assessorato al Lavoro dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative, come struttura di pertinenza che gestirà l’implementazione e la gestione del Repertorio Telematico (Albo) dei Commercial Diver Italiani.



Il Servizio VI, al quale si può accedere tramite il link:
, ha le seguenti competenze:

Competenze del Servizio VI - Politiche di sviluppo e politiche occupazionali
Rapporti con il mondo dell'impresa (sistema camerale, distretti produttivi e tecnologici, associazioni di categoria, reti di imprese);
Promozione autoimpiego e autoimpresa anche in raccordo con i dipartimenti competenti;
Ricognizione fabbisogno formativo e programmazione ed attuazione degli interventi formativi;
Azioni per favorire l'occupazione;
Favorire la creazione di incubatori d'impresa pubblici per la fase di start up e accompagnamento;
Favorire la creazione degli ambienti di innovazione e di promozione del lavoro (incubatori, Fablab, promozione start up)
Gestione del Repertorio Telematico (Albo) dei Commercial Diver Italiani., previsto dalla Legge 07/2016 e Decreto Presidenziale n. 31/2018

Nell’ambito del DDG n. 999 del 17.04.2019, il Dirigente Generale ha dato le indicazioni per l’attivazione del sito internet dedicato che dovrà essere tempestivamente ed opportunamente reso accessibile e pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento

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TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA NUOVA LEGISLAZIONE, TEMPI , REQUISITI, VALIDITÀ' ECC, SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA: http://www.cedifop.it/repertorio-(albo).html (CON AGGIORNAMENTI OGNI 2-3 GG)
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domenica 24 marzo 2019

Novità legislative per la costituzione del repertorio dei commercial diver italiani


Il 2 aprile si svolgeranno gli esami del  corso "INSHORE AIRD DIVER", gli allievi, stante recente decreto presidenziale 7 dicembre 2018, n. 31. "Regolamento relativo ai percorsi formativi finalizzati all’esercizio delle attività della subacquea industriale in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 21 aprile 2016. n. 7",  potranno chiedere l'iscrizione nel repertorio telematico gestito dall'assessorato al lavoro, come sancito dalla legge 07/2016, dopo il controllo dei  tempi di fondo e attività in acqua,  riscontrabili nel Log Book individuale, che è il requisito fondamentale per ottenere l'iscrizione al  repertorio telematico.

Il numero individuale di immersioni e tempi di fondo, secondo gli standard internazionali IDSA,  di cui CEDIFOP, attualmente è l'unica scuola full member in Italia (altre scuole full member, si trovano in  Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Olanda, Norvegia, Spania Svezia, e UK  in Europa,  Egitto e Marocco in Africa, Singapore in Asia e in Usa) vengono riportati sia sull'attestato che sull'Europass, per l'individuazione dei codici ATECO 2007/ISTAT, dove l'attività di INSHORE AIR DIVER è prevista, e in particolare per facilitare i datori di lavoro nell'individuare le competenze dei possessori di tale certificazione, che sono: Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi ; Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi; Estrazione di petrolio greggio; Estrazione di gas naturale; Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale;  Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature; Riparazione e manutenzione di macchinari; Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori); Riparazione di altre apparecchiature; Installazione di macchine ed apparecchiature industriali; Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali); Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua.

Inoltre, come prevede la legge 07/2016, art. 4.1,  i dati anagrafici e le indicazioni di contatto, entro il mese di giugno, saranno visibili sul sito istituzionale della Regione Siciliana, sia in lingua Italiana che in lingua Inglese (prevista la traduzione in lingua inglese dall'articolo 3.5 del D.P. n. 31/2018).

L'Europass, previsto dall'articolo 1.4 del DP 31/2018, viene rilasciato sia in lingua italiana che in lingua inglese, per favorire l'inserimento lavorativo degli studenti anche fuori dai confini italiani.
In contemporanea, mentre l'assessorato al lavoro lavora per definire gli ultimi dettagli per l'apertura del "repertorio telematico", prossima scadenza 15 aprile 2019, presso l'assessorato alla formazione professionale si lavora per l'inserimento dei tre nuovi profili di formazione normata (scadenza fine aprile 2019 - articolo 10.1 DP n.31/2018) nel repertorio delle qualificazioni della regione siciliana, dove l'OTS è già stato inserito fra le qualifiche "non normate". L'inserimento delle 3 qualifiche, è il primo passo per la "scalata" al repertorio nazionale (Atlante del lavoro e delle qualificazioni) e Europeo (banca dati delle qualifiche europee) previste dall'articolo 10 del D.P. n. 31/2018, e una serie di atti, che formalizzeranno l'inserimento nel Repertorio dei tre profili di qualificazione normata della subacquea industriale, per passare alle fasi successive, informando  formalmente le altre Regioni e Province Autonome della disciplina regionale e degli atti susseguenti e connessi, per formalizzare la base di partenza per ogni futura determinazione al riguardo, anche in sede di Conferenza Stato - Regioni, con l'attivazione dei procedimenti previsti dalla legislazione per il pieno riconoscimento a livello statale e comunitario dei percorsi di formazione e delle relative qualifiche e nuove professioni spendibili in ambito Europeo.                                                                                                                                                                                                                   

domenica 24 febbraio 2019

La nuova legislazione sui commercial divers italiani e le sue origini nei documenti dell'ENI

La nuova legislazione sui commercial divers italiani e le sue origini nei documenti dell'ENI




Anticipando i tempi dell'apertura del repertorio previsto dalla legge 07/2016, ormai agli ultimi passaggi, va registrata la richiesta dell'ENI di inserire i requisiti della legge 07/2016 e relative delibere (n. 409 del 24.10.2018/regolamento e 436 del 06.11.2018/tempi IDSA), nella gara n. 30051775 “Attività di ispezioni subacquee", specificando nel rigo 5B “idoneità professionale” dove è specificato che: "... E’ necessario presentare un elenco dei sommozzatori con relativo patentino per attività industriali, livello secondo “top up”, per operare in area offshore del porto di Palermo (legge regionale 07/2016 e relative delibere della giunta regionale 409 del 24.10.2018 e 436 del 06.11.2018)..." escludendo gli OTS dalle attività nel cantiere oggetto della gara.

Ora, si aspetta che queste disposizioni vengano applicate non solo nel resto della Sicilia ma in tutti i cantieri  ENI (piattaforme incluse, sia in ambito inshore che offshore) su tutto il territorio Italiano, considerando che  le qualifiche hanno validità in ambito nazionale, visto il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali".
Va ricordato che la Legge 07/2016 - pubblicata sulla Gazzetta Nazionale Repubblica Italiana (Anno 157° - Numero 42 - Roma - Sabato, 15 ottobre 2016 - a partire dalla pagina 41), definisce 3 livelli di qualificazione a) INSHORE fino ai - 30 metri; b) TOP UP dai - 30 fino ai - 50 metri; e c) SATURAZIONE per oltre i - 50 metri, secondo tempi di fondo e attività in acqua stabilite dalla didattica IDSA (delibera 436 del 06/11/2018), con percorsi formativi che rientrano nella “formazione normata”.

La stessa legge 07/2016 nella definizione delle profondità e delle modalità di svolgimento fa riferimento al documento dell'ENI del 05.08.2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei", che a sua volta fa riferimento ad un documento precedente dell'ENI "Lettera HSE/SIC Prot.16 del 21.05.2008 "Requisiti HSE per i subappaltatori di lavori subacquei", a cura di HSE/SIC e SAIPEM, verificato dal Gruppo di lavoro "Divisione E&P; Divisione R&M; Polimeri Europa, Tecnomare) .

Il repertorio previsto dall’articolo 4 della legge 07/2016, che riguarda le qualifiche "normate", spesso viene "confuso" con i repertori delle qualifiche professionali attivati da diverse regioni italiane, incluso quello della regione Siciliana, dove è stato inserito il profilo da OTS (come formazione "non normata"). Questo repertorio, istituendo a seguito della legge 07/2016,  è simile ad un "Albo dei Commercial Divers Italiani", il cui regolamento di attuazione, definito dalla delibera 409 del 24.10.2018, anche se viene chiamato con lo stesso nome ("repertorio"), come quello per le qualifiche regionali, sia quelle normate (inshore e offshore), sia quelle non normate (OTS), è una "operazione" diversa, che riguarda solo l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana, istituito in ottemperanza all'articolo 4 della legge 07/2016 , dove viene specificato che: "Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale (con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 in raccordo con  la Classificazione Internazionale delle professioni “ISCO-88” - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. “Underwater divers”), il Dipartimento regionale del lavoro, promuove la pubblicazione e l’aggiornamento nel proprio sito internet di un repertorio telematico dei soggetti formati nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, recante gli estremi dei titoli conseguiti secondo il livello di qualificazione di cui all’articolo 2, e le informazioni di contatto"

L'applicazione dell'art.4  prevede il riconoscimento delle qualifiche a livello nazionale (Atlante Nazionale del Lavoro, tramite gli ADA riguardanti la "formazione normata", come specificato dall'articolo 10.1 della delibera 409 e dal D.M. 30.06.2015 del Ministero del lavoro, come "Professioni e attività regolamentate la cui formazione è di competenza regionale")  e a livello Europeo (direttiva 2005/36/CE, articolo 10.2 della delibera 409, nel cui contesto l'Assessorato al Lavoro della regione Siciliana, detentore dell'"albo" (repertorio) degli iscritti, assumerà il ruolo di "Competent authorities" nella "European Commission / Internal Market / Free movement of professionals / Regulated professions database".

mercoledì 13 febbraio 2019

ENI E LEGGE 07/2016. NUOVE NORME PER IL MONDO DELLA SUBACQUEA INDUSTRIALE (COMMERCIAL DIVERS)

Confermata la richiesta dell'ENI sui requisiti della legge 07/2016 e relative delibere (n. 409 del 24.10.2018 (regolamento attuativo della legge 07/2016) e 436 del 06.11.2018 (tempi IDSA obbligatori per i livelli inshore, TOP UP e Saturazione diver) escludendo gli OTS dalle attività nel loro cantiere.
La richiesta dell'ENI riguarda la gara n. 30051775 “ATTIVITÀ DI ISPEZIONI SUBACQUEE” , specificato nel rigo 5B “idoneità professionale” dove riporta che: "... E’ necessario presentare un elenco dei sommozzatori con relativo patentino per attività industriali, livello secondo “top up”, per operare in area offshore del porto di Palermo (legge regionale 07/2016 e relative delibere della giunta regionale 409 del 24.10.2018 e 436 del 06.11.2018)..."
Ora si aspetta che queste disposizioni vengano applicate non solo nel resto della Sicilia ma in TUTTI I CANTIERI ENI (PIATTAFORME INCLUSE) nel RESTO DELL'ITALIA - le qualifiche hanno una validità in ambito nazionale visto il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali".
Va ricordato che la Legge 07/2016 - pubblicata sulla GURI/Gazzetta Nazionale Repubblica Italiana - a partire dalla pagina 41 (qui: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/10/15/42/s3/pdf) , definisce 3 livelli di qualificazione: a) INSHORE fino ai - 30 metri; b) OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP dai - 30 fino ai - 50 metri; e c) SATURAZIONE DIVER per oltre i - 50 metri, secondo precisi "tempi di fondo e attività in acqua stabilite dalla didattica IDSA" (delibera 436 del 06/11/2018 e articolo 3.2 della legge 07/2016), con immersioni che DEVONO trovare un REALE riscontro nel LOGBOOK individuale, e con percorsi formativi che rientrano fra la “formazione normata”.
La stessa legge per i livelli INSHORE e OFFSHORE fa riferimento al documento dell'ENI del 5 agosto 2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei".
Ultima notazione: il repertorio (“albo” dei commercial divers italiani) previsto dall'articolo 4 della legge 07/2016, che riguarda le qualifiche "normate" (articolo 10.1 della delibera 409 del 24.10.2018), spesso va "confuso" con il repertorio delle qualifiche professionali attivato da diverse regioni ad oggi, incluso quello della regione Siciliana (che riguarda le attività di formazione "non normate") dove è stato inserito il profilo da OTS. Inutile dire che, alla fine, l'appalto lo ha aggiudicato chi si è presentato preparato, secondo la legge, e con i sommozzatori in regola rispondendo alle esigente dell'ENI (lo avrebbero potuto fare tutti, visto che avevano 2 anni di tempo per prepararsi), mentre chi, in questi anni, ha fatto solo polemiche e ha ignorato i nuovi requisiti (che poi sono gli stessi applicati in tutto il mondo ad esclusione dell'Italia fini al 2016 e anche richiesti dall'Eni da più di 10 anni - vedi DOCUMENTO ENI - LETTERA HSE/SIC PROT. 16 DEL 21/05/2008 "REQUISITI HSE PER I SUBAPPALTATORI DI LAVORI SUBACQUEI" e DOCUMENTO ENI "REQUISITI HSE PER I FORNITORI DI LAVORI SUBACQUEI" DEL 05 AGOSTO 2013 - in realtà esiste un altro documento che è il primo della serie dell'ENI/SAIPEM del 2003 ma non riesco più a trovarlo :) ), e ormai anche da altre ditte che vogliono mettersi in regola, per non rimanere fuori dai giochi.

sabato 9 febbraio 2019

Ecco perché' la norma UNI 11366 non è una Legge

Alla norma UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria”, ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366". 
Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 - Suppl. Ordinario), dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica...."; ma tale citazione non fa della norma UNI una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull'obbligatorietà dell’applicazione della normativa all'interno delle aree portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.

Essa rimane sempre una norma di carattere volontario nell'applicazione, mentre va sottolineato che il rapporto della norma con il Decreto Sviluppo del 2012, è delimitato, cosi come la legislazione attuale prevede, dal contesto di riferimento, e cioè "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, attività che devono essere svolte secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Tutto ciò non trasforma la norma UNI 11366 in una legge, e per di più non è prescritta l’applicazione, ad eccezione delle applicazioni di carattere volontario, al di fuori degli ambiti previsti e citati nel Decreto Sviluppo del 2012, come l’ambito inshore o l’ambito portuale dove operano gli OTS (Operatori Tecnici Subacquei) in servizio locale definiti con il DM 13/01/1979 perché il loro campo operativo si limita all'interno delle aree portuali, o nell'ambito degli OSS (operatore scientifico subacqueo), pescatori, corallari, ecc.


Va inoltre sottolineato che tutte le norme UNI sono protette da diritto d'autore, legge 22 aprile 1941 N. 633 e successivi aggiornamenti; esso prevede il divieto della riproduzione, anche parziale, delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'UNI. Questo rientra nel settore commerciale dell’UNI che da associazione privata gestisce e vende le norme che i suoi soci hanno creato. L’utilizzo di queste norme è condizionato al pagamento di una royalty

lunedì 26 novembre 2018

Stage presso CEDIFOP degli allievi del Master di II livello dell'Università di Catania per la Medicina Subacquea e Iperbarica

Si è parlato della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, del regolamento appena approvato dalla Giunta Regionale, delle prospettive e dell'impatto che avrà, a livello regionale e nazionale, nell'immediato futuro, a partire da gennaio 2019, con il gruppo dei medici che frequentano il Master di II livello di Medicina Subacquea ed Iperbarica, realizzato dall'Università di Catania, durante lo stages operativo svolto, come ogni anno, presso la sede del CEDIFOP di Palermo

Mentre si stanno accelerando i tempi per l'apertura del repertorio telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, con la pubblicazione delle 2 delibere della Giunta Regionale, la n. 409 del 24.10.2018 dove è definito il regolamento previsto dalla legge 07/2016 e la n. 436 del 06.11.2018, nella quale sono indicati in modo chiaro gli standard IDSA obbligatori per realizzare i tre profili previsti dall'articolo 2 della legge, secondo percorsi ben definiti, come "formazione normata", che porta a tre nuove professioni introdotte a livello nazionale con i relativi ADA, per essere inserite entro i tempi previsti dal regolamento fra le Professioni regolamentate in base alla Direttiva 2005/36/CE e successive integrazioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali; la loro introduzione nel gruppo delle Professioni e attività regolamentate la cui formazione è di competenza regionale, per il loro riconoscimento a livello nazionale (previsto dall'articolo 10.1 del regolamento) e inserimento nella banca dati Europea (previsto dall'articolo 10.2 del regolamento) per il loro riconoscimento in ambito europeo, nei giorni scorsi è stata presentata, anche, una interrogazione parlamentare a sostegno del lavoro che si sta sviluppando in questo settore nella Regione Sicilia.

L'Interrogazione parlamentare, la n. E-005697/2018 con richiesta di risposta scritta, è stata presentata il 9 novembre 2018 alla Commissione del Parlamento Europeo, secondo l'articolo 130 del regolamento, dal Eurodeputato On.le Michela Giuffrida (S&D), con oggetto gli "Operatori della subacquea industriale", definendo l'importanza del lavoro che essi svolgono: "Gli operatori della subacquea industriale (commercial divers) svolgono attività di importanza strategica per il sistema produttivo europeo, realizzando in ambiente marino e nelle acque interne interventi sulle infrastrutture energetiche, portuali, di comunicazione e nel settore dell'acquacoltura".
Nell'interrogazione è specificato che a livello europeo manca fino ad oggi una disciplina specifica: "A livello comunitario manca una specifica disciplina del settore, con particolare riferimento agli standard di formazione e qualificazione degli operatori, rimessa alla disciplina – spesso discordante, quando non del tutto assente – dei singoli Stati membri, nonostante l'evidente alto profilo di rischio delle attività, che imporrebbe un adeguato addestramento a tutela della sicurezza degli addetti e dell'ambiente marino in cui operano", e qui diventa importantissimo il lavoro fatto in Sicilia con la legge 07/2016 che ha definito per la prima volta non solo in Italia percorsi formativi ben precisi standardizzando tempi di fondo e attività in acqua (articolo 3.2 della legge 07/2016): "La Regione Siciliana, esercitando prerogative del proprio ordinamento, ha adottato una propria disciplina organica riguardo alla formazione degli operatori della subacquea industriale (Legge regionale del 21 aprile 2016, n.7), allineata agli standard indicati dall'International Diving School Association (IDSA) e che, pressoché unica in Europa, prevede il rilascio di qualifiche professionali sotto il controllo delle competenti autorità pubbliche riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36." sottolineando l'importanza degli standard IDSA, che rivendano obbligatori anche in Italia per esercitare questa professione.

Infine chiede se può la commissione Europea "in sede di revisione della direttiva 2013/30, sulla quale è in corso una consultazione pubblica, proporre l'adozione di norme comuni sulla formazione degli operatori subacquei industriali, in linea con gli standard internazionali richiamati a tutela della sicurezza degli stessi e dell'ambiente marino".

giovedì 8 novembre 2018

Dopo 40 anni è arrivato il riconoscimento a livello nazionale per le qualifiche INSHORE e OFFSHORE


Con la delibera n.409 del 24.10.2018, la Giunta Regionale ha finalmente approvato il regolamento previsto dall'articolo 5.1 della legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", della regione Sicilia, la quale definisce per la prima volta in Italia 3 nuove qualifiche professionali per le attività sommozzatorie fuori dall'ambito portuale, per i livelli Inshore e Offshore, superando per la prima volta il concetto di OTS che rimane l'operatore subacqueo che lavora in ambito portuale, cosi come è definito nel Decreto Ministeriale del 13.01.1979.

L'importanza di questa delibera, che insieme alla legge 07/2016 modifica dopo 40 anni il settore, è immediatamente rilevabile dalla lettura delle prime pagine, dove si sottolinea il riferimento al decreto Ministeriale, emanato dal Ministero del lavoro, 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"

Già nel primo capitolo del regolamento "standard formativi per il conseguimento delle qualifiche" si fa preciso riferimento agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), stabilendo così dei percorsi precisi, con un numero definito di immersioni e minutaggio in acqua sia in scuba (fino ai - 30 metri) che in surface, per completare i percorsi per le profondità fino ai - 30 metri, fino ai - 50 metri oppure oltre i - 50 metri.

Negli articoli successivi del regolamento vengono definiti: la istituzione, caratteristiche e modalità di iscrizione al repertorio telematico, la forma, la non alterabilità, la durata e la non riproducibilità della "card" del commercial diver Italiano, che l'assessorato al lavoro rilascerà agli aventi diritto all'iscrizione.

Ma l'articolo più importante del regolamento è l'articolo 10 che prescrive, nella prima parte, l'obbligo da parte dell'assessorato regionale alla formazione professionale dell'inserimento delle tre qualifiche "inshore diver", "top up - offshore air diver" e "altofondalista - offshore sat diver" definite dall'articolo 2 della legge 07/2016, ad essere inserite, entro 45 giorni dall'attivazione del regolamento, nei profili fra la "formazione normata" (la qualifica di OTS rientra fra la formazione non normata) aggiornando il repertorio delle qualificazioni della regione Sicilia, ciò permetterà di entrare a fare parte del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, che si compone di quattro diverse sezioni: l’Istruzione e formazione professionale, che ricomprende l’Istruzione e Formazione professionale triennale e quadriennale (IeFP); l’Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);  l’Istruzione Tecnica Superiore (ITS); il Quadro nazionale delle qualificazioni regionali, validando cosi le 3 qualifiche a livello nazionale.

E' di enorme importanza, la seconda parte dell'articolo 10, che riguarda l'assessorato al lavoro della Regione Sicilia, diretto dall'Assessore dottoressa Mariella Ippolito, la quale è investita da una grossissima responsabilità, perchè il regolamento prevede, nei successivi 30 giorni dall'approvazione del regolamento (oltre all'apertura dello sportello per la gestione delle iscrizioni) la trasmissione delle tre qualifiche al database tenuto dalla Commissione Europea, e la pubblicazione sul relativo sito internet, gestito dalla UE, per agevolare il riconoscimento di queste in base alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario, cosi come specificato dagli articoli 3.5, 4.5 e 5.2 della legge 07/2016.

L'inserimento delle tre qualifiche nella banca dati dell'UE, in base alla Direttiva 2005/36/CE e successive integrazioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali, permette il passo successivo nel trasformarle da qualifiche in "professioni regolamentate"  e il loro inserimento, nell'atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni fra le "Professioni e attività regolamentate la cui formazione è di competenza regionale", mentre l'Assessorato al Lavoro della regione Sicilia risulterà l'"Autorità Competente" (come per esempio l'HSE-UK per l'Inghilterra), nel data base Europeo, dove attualmente esistono già 25 qualifiche di altri paesi europei e dove a breve ci sarà anche l'Italia.  Va considerato, inoltre che, come prevede la legge Italiana per le «attività di lavoro riservata» a persone iscritte in albi o elenchi, per la prima volta in Italia avremo la tutela di coloro che hanno i requisiti formativi e tecnici ben precisi per operare legalmente in Italia con una legislazione che prevede dei percorsi professionali che possono essere classificati fra i migliori in ambito europeo, facendo diventare la Sicilia punto di riferimento dell'intera Italia e non solo.



sabato 27 ottobre 2018

Approvato il regolamento per la legge 07/2016

di Manos Kouvakis



Il Presidente della Regione On.le Nello Musumeci, su proposta dell’Assessore della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali Dott.ssa Mariella Ippolito, d’intesa con l’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale On.le Roberto Lagalla ha approvato il regolamento previsto dall'articolo 5 della legge 07/2016 che definisce le qualifiche nel settore della subacquea industriale, per le attività fuori dall'ambito portuale, durante la convocazione della giunta regionale del 24 ottobre. Alla giunta regionale il regolamento, che sostituisce il precedente decreto attuativo, è arrivato dopo una serie di passaggi e pareri positivi, prima dell'ufficio legislativo della presidenza della regione e successivamente della CGA (Consiglio Giustizia Amministrativa), dando cosi semaforo verde alla definitiva attivazione di quanto previsto dalla legge. 

Il regolamento approvato che stabilisce gli standard formativi per il conseguimento delle qualifiche, previsti dalla legge, fa rigorosamente riferimento ai requisiti minimi previsti dalla didattica internazionale dell’International Diving School Association (IDSA) con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua che devono essere realizzati, fino al livello richiesto, e devono trovare idoneo riscontro nel LOGBOOK individuale, con un riconoscimento delle qualifiche ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sull'intero territorio comunitario, superando per la prima volta il vuoto legislativo che esisteva in Italia, in questo settore, sin dal 1979, anche con il rilascio del “Supplemento al Certificato Europass” che sottolinea la spendibilità del titolo in base ai livelli INSHORE o OFFSHORE previsti dalla legge, superando la vecchia concezione dell'OTS, che rimane comunque la figura per tutte le attività sommozzatorie all'interno delle arie portuali. 

Il regolamento prevede l'istituzione di un Repertorio Telematico presso il Dipartimento Regionale del Lavoro, di cui l'attuale Assessore è la dot.ssa Mariella Ippolito, con la creazione di una unità operativa che si occuperà di questo servizio, che dovrà anche gestire in forma telematica l'elenco degli iscritti, pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento. Il repertorio che avrà forma esclusivamente telematica, (ancorché sia ammesso il ricorso a documentazione cartacea per i procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione delle posizioni individuali) conterrà un data base di libera consultazione anche in formato anonimo sulle singole posizioni individuali, dando la possibilità di contatto diretto alle aziende sul territorio nazionale, che dovranno utilizzare chi ha gli adeguati requisiti, obbligatori sul territorio nazionale per il rispetto del decreto legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro (essendo la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, unica legge esistente in Italia che prevede precise qualifiche per le attività sommozzatorie fuori dall'ambito portuale, che sono anche le medesime previste dall'ENI spa, per tutte le attività svolte nei suoi cantieri), di contattare direttamente gli iscritti (assoluta novità per l'Italia di un contatto diretto fra la domanda e l'offerta formativa) e i suoi contenuti saranno fruibili in lingua italiana e in lingua inglese. 

L’iscrizione al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati, allegando una serie di documenti, come attestato finale di formazione che certifica la formazione avvenuta, il LOGBOOK individuale che dimostra che le immersioni e le attività in acqua previste dalla didattica IDSA fino al livello di iscrizione richiesto sono state realizzate. 

Il regolamento riconosce solo i titoli di qualifica professionale (non brevetti), purché conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme e direttive Europee con diversi controlli che coinvolgono sia l'ente che ha rilasciato l'attestazione, sia la persona richiedente, come il controllo del LOGBOOK individuale, per il conteggio delle immersioni effettuale, che devono essere non inferiori a quelle indicate nell'allegato tecnico del regolamento, per i vari livelli di iscrizione e la certificazione dell'avvenuto svolgimento delle materie trasversali. L'ufficio competente potrà approvare o respingere le istanze di iscrizione o applicare le sanzioni previste dalla legge nel caso di dichiarazioni non conformi, tali verifiche portano al rilascio della Card del commercial diver Italiano, con i dati personali dell'iscritto e il livello di iscrizione effettuata.

martedì 11 settembre 2018

Calcolo dei livelli EQF per le certificazioni da OTS, INSHORE e OFFSHORE

Livelli EQF:
Attestato OTS Regione Sicilia: EQF = 3 (Attestato di qualifica di Operatore Professionale)

Attestati peri livelli INSHORE e OFFSHORE Regione Sicilia: EQF 4 (certificato di specializzazione tecnica superiore - essendo loro percorsi di specializzazione che partono da un attestato OTS base)




giovedì 5 luglio 2018

Lavoro e sicurezza! Firma ora per rendere qualificata la professione del sommozzatore

ST Skills Together ha lanciato questa petizione e l'ha diretta a:

  • Onorevole Nello Musumeci - Presidente della Regione Siciliana
  • Onorevole Professore Roberto Lagalla - Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana
  • Dottoressa Maria Ippolito - Assessore della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Siciliana
  • Onorevole Donato Carlea - Ministro delle infrastrutture e Trasporti
  • Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino - Comandante Generale delle Capitanerie di Porto




Una buona qualifica può darti un buon lavoro e salvarti anche la vita.
Oggi però in Italia ci sono professioni importanti e rischiose che non sono adeguatamente regolamentate, come quella del diver (palombaro, sommozzatore) a molti ancora ignota, ma di estrema importanza, non solo a livello istituzionale (il corpo dell’esercito). I diver sono migliaia di professionisti che oggi, in Italia, si immergono a profondità anche elevatissime per le ragioni più disparate, dalla saldatura industriale, all’itticultura, al recupero di tesori archeologici. Questa attività non conosce una vera qualificazione italiana ed europea, con grave pregiudizio per chi vuole intraprenderla. Il problema non è solo quello della possibilità di lavorare all’estero con un diploma italiano, ma anche della garanzia di poterlo fare in Italia, nel nostro Paese, con professionalità e massima sicurezza, evitando i rischi mortali provocati da una scarsa preparazione.
La legge 07/2016 ha finalmente regolamentato i livelli di addestramento e qualifica oltre il livello di operatore in ambito portuale (OTS). Ha introdotto tre nuove qualifiche “normate” ("inshore air diver", "offshore air diver/top up" e "offshore sat diver/saturazione") grazie alle quali un aspirante diver otterrà il passaporto per poter operare nella subacquea industriale ai vari livelli previsti in Italia e all’estero così come succede già nel resto del mondo. In questo modo vengono tutelati sia il lavoratore, sia il datore di lavoro, sia le istituzioni, concorrendo così ad evitare i gravi rischi che oggi un professionista non in possesso delle corrette qualifiche va a correre. In questo modo, anche le professioni subacquee acquistano tutte le garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori già previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.
Il repertorio previsto dalla legge, doveva essere operativo dall'agosto 2016 ma ad oggi, per i diversi rallentamenti di carattere burocratico, non è ancora attivo. 
È da troppo tempo che si rimanda la questione e il repertorio è un’urgente necessità: 

firma anche tu e passaparola!