CEDIFOP

CEDIFOP
le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
Visualizzazione post con etichetta COMMERCIAL DIVER. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta COMMERCIAL DIVER. Mostra tutti i post

sabato 9 febbraio 2019

Ecco perché' la norma UNI 11366 non è una Legge

Alla norma UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria”, ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366". 
Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 - Suppl. Ordinario), dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica...."; ma tale citazione non fa della norma UNI una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull'obbligatorietà dell’applicazione della normativa all'interno delle aree portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.

Essa rimane sempre una norma di carattere volontario nell'applicazione, mentre va sottolineato che il rapporto della norma con il Decreto Sviluppo del 2012, è delimitato, cosi come la legislazione attuale prevede, dal contesto di riferimento, e cioè "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, attività che devono essere svolte secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Tutto ciò non trasforma la norma UNI 11366 in una legge, e per di più non è prescritta l’applicazione, ad eccezione delle applicazioni di carattere volontario, al di fuori degli ambiti previsti e citati nel Decreto Sviluppo del 2012, come l’ambito inshore o l’ambito portuale dove operano gli OTS (Operatori Tecnici Subacquei) in servizio locale definiti con il DM 13/01/1979 perché il loro campo operativo si limita all'interno delle aree portuali, o nell'ambito degli OSS (operatore scientifico subacqueo), pescatori, corallari, ecc.


Va inoltre sottolineato che tutte le norme UNI sono protette da diritto d'autore, legge 22 aprile 1941 N. 633 e successivi aggiornamenti; esso prevede il divieto della riproduzione, anche parziale, delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'UNI. Questo rientra nel settore commerciale dell’UNI che da associazione privata gestisce e vende le norme che i suoi soci hanno creato. L’utilizzo di queste norme è condizionato al pagamento di una royalty

sabato 27 ottobre 2018

Approvato il regolamento per la legge 07/2016

di Manos Kouvakis



Il Presidente della Regione On.le Nello Musumeci, su proposta dell’Assessore della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali Dott.ssa Mariella Ippolito, d’intesa con l’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale On.le Roberto Lagalla ha approvato il regolamento previsto dall'articolo 5 della legge 07/2016 che definisce le qualifiche nel settore della subacquea industriale, per le attività fuori dall'ambito portuale, durante la convocazione della giunta regionale del 24 ottobre. Alla giunta regionale il regolamento, che sostituisce il precedente decreto attuativo, è arrivato dopo una serie di passaggi e pareri positivi, prima dell'ufficio legislativo della presidenza della regione e successivamente della CGA (Consiglio Giustizia Amministrativa), dando cosi semaforo verde alla definitiva attivazione di quanto previsto dalla legge. 

Il regolamento approvato che stabilisce gli standard formativi per il conseguimento delle qualifiche, previsti dalla legge, fa rigorosamente riferimento ai requisiti minimi previsti dalla didattica internazionale dell’International Diving School Association (IDSA) con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua che devono essere realizzati, fino al livello richiesto, e devono trovare idoneo riscontro nel LOGBOOK individuale, con un riconoscimento delle qualifiche ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sull'intero territorio comunitario, superando per la prima volta il vuoto legislativo che esisteva in Italia, in questo settore, sin dal 1979, anche con il rilascio del “Supplemento al Certificato Europass” che sottolinea la spendibilità del titolo in base ai livelli INSHORE o OFFSHORE previsti dalla legge, superando la vecchia concezione dell'OTS, che rimane comunque la figura per tutte le attività sommozzatorie all'interno delle arie portuali. 

Il regolamento prevede l'istituzione di un Repertorio Telematico presso il Dipartimento Regionale del Lavoro, di cui l'attuale Assessore è la dot.ssa Mariella Ippolito, con la creazione di una unità operativa che si occuperà di questo servizio, che dovrà anche gestire in forma telematica l'elenco degli iscritti, pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento. Il repertorio che avrà forma esclusivamente telematica, (ancorché sia ammesso il ricorso a documentazione cartacea per i procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione delle posizioni individuali) conterrà un data base di libera consultazione anche in formato anonimo sulle singole posizioni individuali, dando la possibilità di contatto diretto alle aziende sul territorio nazionale, che dovranno utilizzare chi ha gli adeguati requisiti, obbligatori sul territorio nazionale per il rispetto del decreto legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro (essendo la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, unica legge esistente in Italia che prevede precise qualifiche per le attività sommozzatorie fuori dall'ambito portuale, che sono anche le medesime previste dall'ENI spa, per tutte le attività svolte nei suoi cantieri), di contattare direttamente gli iscritti (assoluta novità per l'Italia di un contatto diretto fra la domanda e l'offerta formativa) e i suoi contenuti saranno fruibili in lingua italiana e in lingua inglese. 

L’iscrizione al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati, allegando una serie di documenti, come attestato finale di formazione che certifica la formazione avvenuta, il LOGBOOK individuale che dimostra che le immersioni e le attività in acqua previste dalla didattica IDSA fino al livello di iscrizione richiesto sono state realizzate. 

Il regolamento riconosce solo i titoli di qualifica professionale (non brevetti), purché conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme e direttive Europee con diversi controlli che coinvolgono sia l'ente che ha rilasciato l'attestazione, sia la persona richiedente, come il controllo del LOGBOOK individuale, per il conteggio delle immersioni effettuale, che devono essere non inferiori a quelle indicate nell'allegato tecnico del regolamento, per i vari livelli di iscrizione e la certificazione dell'avvenuto svolgimento delle materie trasversali. L'ufficio competente potrà approvare o respingere le istanze di iscrizione o applicare le sanzioni previste dalla legge nel caso di dichiarazioni non conformi, tali verifiche portano al rilascio della Card del commercial diver Italiano, con i dati personali dell'iscritto e il livello di iscrizione effettuata.

martedì 11 settembre 2018

Calcolo dei livelli EQF per le certificazioni da OTS, INSHORE e OFFSHORE

Livelli EQF:
Attestato OTS Regione Sicilia: EQF = 3 (Attestato di qualifica di Operatore Professionale)

Attestati peri livelli INSHORE e OFFSHORE Regione Sicilia: EQF 4 (certificato di specializzazione tecnica superiore - essendo loro percorsi di specializzazione che partono da un attestato OTS base)




giovedì 5 luglio 2018

Lavoro e sicurezza! Firma ora per rendere qualificata la professione del sommozzatore

ST Skills Together ha lanciato questa petizione e l'ha diretta a:

  • Onorevole Nello Musumeci - Presidente della Regione Siciliana
  • Onorevole Professore Roberto Lagalla - Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana
  • Dottoressa Maria Ippolito - Assessore della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Siciliana
  • Onorevole Donato Carlea - Ministro delle infrastrutture e Trasporti
  • Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino - Comandante Generale delle Capitanerie di Porto




Una buona qualifica può darti un buon lavoro e salvarti anche la vita.
Oggi però in Italia ci sono professioni importanti e rischiose che non sono adeguatamente regolamentate, come quella del diver (palombaro, sommozzatore) a molti ancora ignota, ma di estrema importanza, non solo a livello istituzionale (il corpo dell’esercito). I diver sono migliaia di professionisti che oggi, in Italia, si immergono a profondità anche elevatissime per le ragioni più disparate, dalla saldatura industriale, all’itticultura, al recupero di tesori archeologici. Questa attività non conosce una vera qualificazione italiana ed europea, con grave pregiudizio per chi vuole intraprenderla. Il problema non è solo quello della possibilità di lavorare all’estero con un diploma italiano, ma anche della garanzia di poterlo fare in Italia, nel nostro Paese, con professionalità e massima sicurezza, evitando i rischi mortali provocati da una scarsa preparazione.
La legge 07/2016 ha finalmente regolamentato i livelli di addestramento e qualifica oltre il livello di operatore in ambito portuale (OTS). Ha introdotto tre nuove qualifiche “normate” ("inshore air diver", "offshore air diver/top up" e "offshore sat diver/saturazione") grazie alle quali un aspirante diver otterrà il passaporto per poter operare nella subacquea industriale ai vari livelli previsti in Italia e all’estero così come succede già nel resto del mondo. In questo modo vengono tutelati sia il lavoratore, sia il datore di lavoro, sia le istituzioni, concorrendo così ad evitare i gravi rischi che oggi un professionista non in possesso delle corrette qualifiche va a correre. In questo modo, anche le professioni subacquee acquistano tutte le garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori già previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.
Il repertorio previsto dalla legge, doveva essere operativo dall'agosto 2016 ma ad oggi, per i diversi rallentamenti di carattere burocratico, non è ancora attivo. 
È da troppo tempo che si rimanda la questione e il repertorio è un’urgente necessità: 

firma anche tu e passaparola!




giovedì 26 aprile 2018

Nuove attività del CEDIFOP


Sarà ospite del CEDIFOP nei giorni 7/8 maggio una  delegazione, composta da 5 membri della Marina Militare Tunisina, di cui 3 subacquei e 2 medici iperbarici.

E' un primo contatto diretto, dopo circa 2 anni di colloqui telefonici, della durata di 2 giorni di permanenza a Palermo, su un programma molto fitto di incontri e colloqui.

In questi 2 giorni i militari tunisini visiteranno il CEDIFOP e parteciperanno, da osservatori, ad una immersione in surface degli allievi del CEDIFOP che attualmente stanno frequentando il corso per OTS, che faranno esercitazione di flangiatura su alcune manichette di circa mezza tonnellata cadauna, con utilizzo di palloni di sollevamento. Successivamente parteciperanno  ad un aggiornamento -in lingua inglese- sulle attività formative del CEDIFOP e sui percorsi di commercial diver  secondo la legislazione Italiana, in particolare quella da OTS prevista dal Decreto Ministeriale del 13.01.1979 per le attività in ambito portuale (Harbour Diver) e per i livelli successivi di addestramento (Inshore, Offshore ad aria/Top Up e Saturazione).
Nel progetto che si andrà a realizzare è previsto, in una seconda fase, successiva alla formazione del personale secondo gli standard IDSA, di seguire lo sviluppo e la creazione di una scuola Full Member IDSA , fino all'audit da realizzarsi nel 2020. Si discuterà inoltre della possibilità di realizzare il meeting IDSA del 2020 a Tunisi, in occasione della inaugurazione della scuola Tunisina. Questa operazione, come continuazione del 35° meeting svolto a Palermo l'anno scorso, e successivo a quelli del 2018 che si realizzerà in Francia e del 2019 con la candidatura degli Emirati Arabi al Porto di Fujairah, sarà chiesto l'inserimento di Tunisi per il meeting n. 38 che si svolgerà nel 2020.
Inoltre, il progetto che si svilupperà, prevede anche la realizzazione di percorsi per il rilascio della certificazione, da parte di Bureau Veritas, in accordo a UNI EN ISO 15618-1 "Prove di qualificazione di saldatori per la saldatura subacquea - Saldatori subacquei per la saldatura iperbarica in ambiente bagnato" di saldatore subacqueo (con l'attivazione di un raccordo con gli uffici di Bureau Veritas presso Les Berges du lac Angle Rue Malaren et Rue Lac Ghar el Melh - TUNIS BP 728-1080 Tunis Cedex Tunisia).

Il progetto finale prevede la realizzazione di un centro di formazione per la metalmeccanica subacquea, secondo standard IDSA nella località di Zarzis (Tunisia), e fa parte integrante di un progetto di cooperazione italo - tunisino, nell'ambito di una politica di sviluppo regionale volta alla valorizzazione del Sud-est tunisino, questa scuola si propone di essere un polo che permetterà la crescita  occupazionale dei giovani Tunisini, dando una risposta adeguata al bisogno di manodopera con altissimi standard di formazione e realizzazione, per garantire  standard elevatissimi sulla prevenzione di incidenti.
I percorsi formativi del centro tunisino, saranno conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA), seguendo le indicazioni della legge 07/2016 della Regione Sicilia, considerata come modello esportabile anche fuori dai confini Italiani, come spesso abbiamo detto in altre occasioni.


Il centro, in Tunisia, si estenderà su una superficie di 7200 m2 e potrà accogliere circa 75 giovani ogni anno. Il progetto del ministero della Difesa tunisino, ha un costo totale di circa 95 milioni di euro, a cui la Cooperazione italiana allo sviluppo parteciperà con un contributo pari a 13 milioni di euro e prevede, oltre alla formazione, anche l'acquisizione dell'equipaggiamento necessario per potere espletare al meglio la missione che si propone la costruenda scuola.

venerdì 15 dicembre 2017

Ho letto che i corsi OTS devono essere conformi con Legge Quadro n.845/78 e non dalla LR 07/2016, vorrei delle spiegazioni in merito.

Con questo tipo di affermazioni si è raggiunto il massimo dell'incompetenza, molto probabilmente commettendo degli illeciti veri e propri, perchè tali affermazioni sono assolutamente fuorvianti.

Ecco il perchè:

Alla legge quadro sulla formazione (Legge Quadro n.845/78http://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_243336.pdf), detta anche Legge Quadro in materia di Formazione Professionale, fanno riferimento TUTTI i corsi di formazione professionale, a prescindere che si riferiscano al DM 13.01.1979 o alla LR 07/2016 (nell'ambito subacqueo) o semplicemente a corsi di taglio e cucito.

Il riferimento alla Legge Quadro n.845/78, che non entra nel merito dei contenuti del corso, stabilisce la competenza delle regioni nell'approvare i corsi di formazione professionale, che vengono successivamente autorizzati agli enti di formazione, ma sotto il controllo dello stato, che deve essere garantito durante il percorso formativo (tramite i controlli degli ispettorati regionali del lavoro durante lo svolgimento delle attività formative, obbligatori la convalida dell'applicazione della Legge Quadro 845/78). 
Questo conferisce alle scuole il diritto legale di trascrivere sull'attestato la dicitura  "corso realizzato nel rispetto della legge quadro 845/78". Per esempio nella regione Sicilia, per i corsi autorizzati, vige l'obligo di riportare sull'attestato la frase: "L'attestato dovrà contenere, tra l'altro, l'esplicita indicazione della validità ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 24/76 nonché dell'art. 14 della legge n. 845/78" (vedi GURS del venerdì 22 Agosto 2003 - N. 37: http://www.corsiformativi.com/autofinanziati/GURS%20n.37-2003.htm).

Ma la Legge Quadro n.845/78 non è conflittuale nè con il DM 13.01.1979 nè con la LR 07/2016, che stabiliscono i luoghi (dentro o fuori porto) e  limiti di profondità (3 livelli previsti dalla LR 07/2016 per le attività lavorative subacquee fuori dal porto).

Chi sostiene una cosa diversa o è in malafede o, ed è ancora peggio, non ha capito assolutamente niente, e induce le persone che si affidano a lui in inganno commettendo atti illeciti, motivo per cui bisogna immediatamente rivolgersi ad un legale a tutela dei propri interessi, perchè:

  1. Non si possono mettere a confronto la Legge Quadro n.845/78 con il DM 13.01.1979 o con la LR 07/2016 perchè trattano argomenti diversi. Chi sostiene una cosa diversa MENTE
  2. Oltre la LR 07/2016, nessun atto legislativo, in Italia, parla di profondità per le immersioni lavorative e in particolare il DM 13.01.1979 definisce l'OTS come un operatore in ambito portuale e NON come operatore che lavora fuori dai porti. Chi sostiene una cosa diversa MENTE.
  3. La formazione è demandata alle regioni. Chi sostiene una cosa diversa MENTE.
  4. La legge 07/2016 della Regione Sicilia è una legge Regionale. Le qualifiche che vengono individuate dalla LR 07/2016 rientrano fra le qualifiche "normate" e hanno una validità in ambito nazionale ed europeo (vedi anche articolo 9 del Decreto attuativo del 9.11.2017). Chi sostiene una cosa diversa MENTE.



Rivolgetevi ad un legale per tutelare i vostri interessi, e per non trovarvi a breve un titolo fra le mani che ha un valore diverso (inferiore) da quello che ingannevolmente vi si è stato promesso.

giovedì 30 novembre 2017

Nel mio attestato da OTS è scritto che sono abilitato a immergermi fino ai - 50 metri. E' VERO o FALSO?

Per TUTTE le attività FUORI dall'ambito portuale, se non hai i requisiti per l'iscrizione al 2° livello del Repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016 della Regione Sicilia (qui: http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g16-18o1/g16-18o1.pdf), e in particolare per il livello previsto dagli articoli:

  • Articolo 2.1b: "di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria "TOP UP""
  • Articolo 2.3 "I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (Top Up)
  • Articolo 2.7 "Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 3 è necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera)."
  • Articolo 3.2 "Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)"
  • Articolo 4.4 "L’iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all’iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.

I tempi indicati dall'articolo 3.2, che devono trovare riscontro nel LOBOOK individuale (articolo 4.4c del Decreto Attuativo del 09/11/2017, prevsito dalla LR 07/2016), sono riportate nell'allegato 1 (Allegato 1, qui: http://www.cedifop.it/05.pdfdel Decreto Attuativo (Decreto Attuativo, qui: http://www.cedifop.it/04.pdfprevisto dall'articolo 5 della LR 07/2016

Il calcolo dei tempi richiesti si può fare usando, anche, la tabella dell'IDSA (vedi articolo 3.2 della LR 07/2016), cliccando QUI
(Quindi è solo un semplice conteggio di tempi di immersione e di fondo ed di attività in acqua che tutti possono fare per capire se il loro attestato/i ha la validità o no prevista dalla Legge)

La "Card" prevista dall'articolo 4 della LR 07/2016, ha una spendibilità sull'intero terriotrio comunitario

VALIDITA' A LIVELLO NAZIONALE DELLE QUALIFICHE previste dalla Legge 07/2016: (che si aggiungono all'Elenco delle 176 Professioni regolamentate in base alla direttiva 2013/55/UE come da sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Essendo le qualifiche definite dal'articolo 2 della LR 07/2016 delle qualifiche "normate", rientrano nell'"Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", creato dal Ministero del Lavoro, INAPP e UE, con validità sull'intero territorio Italiano, così come previsto all’Art. 8 del Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013, che mira ad un riordino del sistema delle qualificazioni del nostro Paese, richiesto dalla UE.

Se l'attestato da OTS riporta che il suo possessore è abilitato a immergersi fino ai - 50 metri, ma non ha questi requisiti, RAPRPESENTA UN FALSO e in questi casi bisogna rivolgersi ad un legale per denunciare sia la scuola che illegalmente lo ha rilasciato, ma anche le autorità che hanno consentito questo rilascio.

NESSUNA RETROATTIVITÀ, come qualcuno ha provato a sostenere, mentendo sapendo di mentire, visto che l'attestato per OTS (specialmente se fa riferimento al DM 13,01,1979 e DM 02.02.1982) riguarda ESCLUSIVAMENTE OPERATORI CHE SVOLGONO LE LORO ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE AREE PORTUALI, come previsto dall'articolo 1 e articolo 2 del DM 13.01.1979, motivo per cui il riferimento alle attività da - 50 metri è arbitrario, illegittimo e invenzione della scuola che lo ha trascritto nell'attestato senza ALCUN RIFERIMENTO LEGISLATIVO,  da cui l'illegittimità dell'attestato per qualsiasi operazione FUORI dall'ambito portuale e il consiglio di RIVOLGERSI AD UN LEGALE PER TUTELARE I PROPRI DIRITTI.



giovedì 23 novembre 2017

Ho letto sul sito di una scuola che fa corsi per OTS, che la parola "adiacenze", riportata nel DM 13.01.1979, abilita questi operatori a lavorare fuori dalle aree portuali, è vero?

Non solo non è vero, ma consigliamo i poveri malcapitati che ci sono imbattuti in certificazioni di questo genere di rivolgersi immediatamente ad un legale, perchè queste affermazioni oltre ad essere false e fuorvianti portano i possessori  di tali certificazioni a commettere  reati da codice penale.

Ecco il motivo: 
1) Il Decreto Ministeriale 13.01.1979, che ha creato la categoria degli OTS, riporta all'articolo 2 la seguente frase: 
Art. 2.
Attività dei sommozzatori.
I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione.

2) La legge 07/2016 della Regione Sicilia  specifica che al di fuori dell'ambito portuale è prevista l'iscrizione presso il repertorio telematico previsto dalla legge per le attività FUORI dalle aree portuali e fino ai -30 metri come INSHORE, dai - 30 ai - 50 come OFFSHORE AD ARIA/TOP UP e oltre i - 50 metri come ALTOFONDALISTI (articolo 2.1a,b,c), secondo standard ben precisi per numero di immersioni con tempi di fondo ed attività in acqua previste dall'articolo 3.2 della legge stessa. Inoltre all'articolo 1.4 specifica che "... Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni...."

3) La differenza fra una Legge (anche se regionale) e un Decreto Ministeriale è facilmente visionabile anche su "Wikipedia" (https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_ministeriale", dove troviamo scritto che: "... Un decreto ministeriale (D.M.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto amministrativo ... Esso non ha forza di legge e, nel sistema delle fonti del diritto, riveste carattere di fonte normativa secondaria soltanto qualora sia qualificato come regolamento...."

E' palese che nell'ottemperare alle leggi, fra il DM del 13.01.1979 che prevede la parola "adiacenze" e la LR 07/2016, prevale la LR che specifica che o sei all'interno del porto, quindi lavori come OTS o sei fuori dal porto, quindi devi fare l'iscrizione in uno dei 3 livelli previsti dalla legge.

Non esistono "zone grigie" definibili "adiacenti al porto". 

Si sottolinea anche che la LR 07/2016 è UNICA in Italia nel definire percorsi formativi per attività subacquee fuori dalle aree portuali (non OTS), pertanto essa diventa vincolante per il decreto Ministeriale 81/08 sulla scicurezza sul lavoro per tutti, operatori e ditte che operano in quelle acque.

Ecco il motivo per cui chi pubblicizza corsi da OTS (operatori portuali) affermando che valgono per lavorare FUORI DAI PORTI o nelle ADIACENZE dei porti, senza che essi abbiano i requisiti che permettono l'iscrizione ad uno dei livelli previsti dalla Legge 07/2016, non solo dichiara il falso facendo una pubblicità ingannevole, ma sollecita le persone a commettere diversi reati da codice penale (art. 348 del cp, art. 110 del c.p., mancata applicazione del D.L.vo 81/08, ecc) motivo per il quale noi, a tutela di chi rischia di cadere in queste "trappole" illegittime ed illegali, invitiamo i malcapitati a rivolgersi immediatamente ad un legale, per denunciare alle autorità preposte queste ingannevoli pubblicità.

Anche tutti i titoli rilasciati prima della LR 07/2016, seguono lo stesso procedimento, perchè la figura dell'OTS, cosi come specificato l'articolo 1 e l'articolo 2 del DM 13.01.1979, è sempre stata quella di Operatore in ambito portuale, così come saggiamente, nel 2012, la Capitaneria di Porto di Livorno specifica in questo documento, relativamente ai lavori sul relitto della Costa Concordia da parte della ditta appaltatrice Titan Micoperi:


domenica 19 novembre 2017

Ho letto sul sito di una scuola che fa corsi per OTS, che i loro corsi per OTS valgono per attività lavorative, fuori dai porti Italiani, fino ad una profondità di - 50 metri, è vero?

Ho letto sul sito di una scuola che fa corsi per OTS, che i loro corsi per OTS valgono per attività lavorative,  fuori dai porti Italiani, fino ad una profondità di - 50 metri, è vero?

di Manos Kouvakis

Anche se in teoria potrebbe essere vero, lo ritengo molto improbabile. 

Ma in ogni caso è molto facile e veloce verificare se questa affermazione è VERA o FALSA (basta fare un pò di calcoli).

L'OTS, in base alla legislazione esistente DM.13.01.1979  è valido per attività in ambito portuale. 

----------------------------------------------------------
DM 13.01.1979: Art. 1: Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.
E’ istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.
----------------------------------------------------------

Per lavorare FUORI dai porti bisogna avere l'iscrizione e i requisiti previsti dalla LR 07/2016 (non OTS). 

In particolare per essere abilitati ad attività fino ai - 50 metri, FUORI dall'ambito portuale, il sommozzatore deve essere iscritto al 2° livello del repertorio (albo) previsto dall'articolo 2.1b della legge (livello OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP)

----------------------------------------------------------
1. I percorsi formativi di cui alla presente legge si articolano in tre livelli di qualificazione correlati alle attività di cui al comma 2 dell’articolo 1:
a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”;
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione).
----------------------------------------------------------

I requisiti per l'iscrizione possono essere letti qui: http://www.cedifop.it/04.pdf (articolo 4 del Decreto Attuativo del 09/11/2017) e qui: http://www.cedifop.it/05.pdf (allegato 1 articolo 2: "percorsi formativi ex articolo 2, comma 1 lett. b) "Top Up/ offshore air diver"), oppure più semplicemente controllare se nel LOGBOOK individuale esistono i tempi di LEVEL 1 + LEVEL 2 + LEVEL 3 della tabella, sotto riportata, secondo quanto previsto dall'articolo 3.2 della LR 07/2016.

----------------------------------------------------------
LR 07/2016 - Art. 3.2: Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA).
----------------------------------------------------------

Se questi tempi non corrispondono a quanto realizzato durante il corso da OTS, l'attestato dichiara il FALSO, perchè non supportato da nessuna Legge, DM, DA o altro, specialmente se il riferimento che fa è solo al DM 13.01.1979, perchè in questo caso l'unico che asserisce che la sua validità è di - 50 metri è la scuola che lo ha emesso, ma in modo assolutamente autonomo ed illegittimo. In questi casi il mio consiglio è quello di rivolgersi immediatamente ad un legale per chiedere spiegazioni.

L'Affermazione, che la legge 07/2016 riguarda solo la Regione Sicilia, è semplicemente la scusa di chi vuole nascondere le proprie colpe e responsabilità con FALSE AFFERMAZIONI, visto che le qualifiche previste dalla legge hanno una spendibilità in ambito Nazionale ed Europeo, sotto la forma di "Qualifiche Normate", leggere anche l'articolo 9 del D.A. del 09/11/2017 qui: http://www.cedifop.it/04.pdf


--------------------------------------------------------------------

L'OTS puo' operare solo all'interno dei porti
Capitaneria di Porto di Livorno - anno 2012