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sabato 21 dicembre 2019
CEDIFOP - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo: Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italian...
CEDIFOP - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo: Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italian...: Con il nuovo D.D.G. (Decreto Dirigente Generale) n. 4741 del 18/12/2019, l' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche So...
Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani
Con il nuovo D.D.G. (Decreto Dirigente Generale) n. 4741 del
18/12/2019, l' Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei
servizi e delle attività formative, ha
definito le linee guida ed aggiornato la domanda di iscrizione al repertorio
telematico degli operatori della subacquea industriale, che in virtù della Direttiva
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali, applicati in Italia con Decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali" ha una spendibilità
e riconoscibilità su tutto il territorio Europeo.
Proprio per questo diventano linee guida importanti alcune
considerazioni fatte all’interno del
decreto ove si precisa che: “ … per OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), si intende il riferimento alla
qualifica di base necessaria all'accesso ai corsi per conseguire le qualifiche
normate di: 1) Inshore diver o “sommozzatore”; 2) Offshore air diver “Top up”;
e 3) Offshore sat diver “altofondalista”; che
i richiedenti, per poter accedere ai profili di “Formazione normata” delle tre
qualifiche professionali, onde partecipare ai corsi, debbono necessariamente
dimostrare di essere in possesso del
profilo di OTS (D.M. 13/01/1979, D.M. 31/03/1981 e D.M. 02/02/1982) con il
Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro
dei sommozzatori in servizio locale di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale
13 gennaio 1979, oppure essere in possesso di certificazione di visite mediche
internazionali, attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento
dell'attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 02/07/2001)…” e che
è stata necessaria questa riformulazione “ ….
al fine di rendere più esplicita la correlazione tra la qualifica di
OTS, il cui possesso costituisce condizione
necessaria per l'accesso ai percorsi formativi, e i percorsi
formativi stessi, previsti dalla L.R. 7/2016, dati da: Inshore diver
o “sommozzatore”, Offshore air diver “Top up” e Offshore sat diver “altofondalista”…”
Nelle linee guida viene specificato che “… L'iscrizione al
repertorio telematico della regione Siciliana, di cui all'art. 4 della legge
regionale n. 7 del 21 aprile 2016,
ha esclusivamente lo scopo di agevolare l'incontro tra
domanda ed offerta nel mercato del lavoro, dei soggetti formati nell'ambito
dell'attività di cui all'art. 3 della medesima L.R. n.7/2016.
Potranno essere presi in considerazione, ai fini
dell'iscrizione al repertorio, altresì, titoli riconoscibili, secondo la
direttiva CE 2005/36, purché conformi ai criteri di controllo e vidimazione
previsti dalle relative norme, e sempre in conformità agli standard di cui
all'art. 3, comma 2, della L.R. n. 7 “Inshore diver”, “Offshore air
diver” e “Offshore sat diver”.
I tempi di fondo realizzati sono dichiarati nel
logbook individuale, stante quanto indicato nell'allegato 1 del DPRS n.
31/2018. L'iscrizione al Repertorio
Telematico è consentita a tutti coloro che hanno conseguito un idoneo titolo,
ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7 settembre 2005, al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro
dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale
secondo il livello di qualificazione, corredate dalle informazioni di contatto;
la stessa funzione ha anche la “Card” di cui all’art. 8 del D.P.R.S. n. 31 del
7 dicembre 2018,
E' iniziato, anche, l’esame delle prime
richieste inviate all’Assessorato, delle quali alcune sono state accettate
mentre altre sono state sospese, in attesa che i richiedenti integrino la
documentazione mancante o rispondano alle problematiche riscontrate nella
documentazione presentata all’assessorato
al lavoro.
Il responsabile del Servizio
VII - Politiche Giovanili, Occupazione giovanile, Mobilità Nazionale e
Trasnazionale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro, Dipartimento del
lavoro, dott. Belnome Benedetto ha espresso soddisfazione per i primi passi che
sta percorrendo il neonato Repertorio Telematico, vista la complessità delle
operazioni e il poco tempo di cui ha potuto fruire, dato che la sua nomina in
qualità di responsabile è appena del 14.10.2019.
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martedì 17 dicembre 2019
Commercial diver, via all’iscrizione nel Repertorio Telematico
15.12.2019 - L'Avvisatore Marittimo:
Commercial diver, via all’iscrizione nel
Repertorio Telematico
Con decreto del dirigente generale il dipartimento regionale al Lavoro ha pubblicato la modulistica per ottenere la card nominativa
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venerdì 29 novembre 2019
Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani
Con DDG (Decreto Dirigente Generale) n. 4207 del 28 Novembre 2019, il Dipartimento regionale al lavoro ha pubblicato la modulistica che da via alle iscrizioni presso il Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani, previsto dalla Legge 07/2016 e DPRS n. 31/2018.
La modulistica prevede una richiesta di rivolgere all’”Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, Servizio VII – Politiche Giovanili - Occupazione Giovanile – Mobilità Nazionale e Trasnazionale” Viale Praga, 29 - 90146 PALERMO, per chi è in possesso di idonea certificazione richiesta per l’iscrizione al Repertorio Telematico dei "Commercial Diver" Italiani L.R. n. 7 del 21 aprile 2016 uno dei tre livelli indicati dall’articolo 2 della L.R. 07/2016, con attestazione formativa conseguita presso un Ente Accreditato dalla rispettiva regione di apparteneva in Italia oppure dall’estero allegando i titoli di studio (Attestato per OTS e attestato per i livelli INSHORE o OFFSHORE), due autocertificazioni, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, dell’istante, circa l’effettivo svolgimento delle attività didattiche, delle immersioni ed i relativi tempi di fondo in conformità agli standard IDSA e sull’avvenuto svolgimento dei percorsi formativi relativi alle discipline di formazione trasversale come previsti dalla vigente disciplina statale e comunitaria (che riguarda le materie di Informatica, sicurezza sul lavoro e Inglese); una autocertificazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, da parte dell’ente che ha realizzato i percorsi INSHORE o OFFSHORE, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, di conformità del percorso svolto agli standard IDSA previsti dalla LR 07/2016 e DPRS n. 31/2018; copia Log Book professionale che evidenzi l’effettivo svolgimento delle immersioni ed i relativi tempi di fondo di cui all’allegato 1 indicato dal DPRS n. 31/2018, copia di documento d’identità personale in corso di validità; copia del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l’iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979. (oppure certificazione di visite mediche internazionali attestanti l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001); copia del versamento di € 50 ad un conto corrente indirizzato alla regione Siciliana / Assessorato al Lavoro, previsto dall’articolo 4.6 della L.R. 07/2016 e dall’articolo 9 del D.P. n. 31/2018; fototessera in formato cartaceo ed elettronico e copia del “Supplemento Europass” al Certificato e/o Attestato formativo, come indicato all’articolo 1.4 del D.P.R.S. n. 31/2018 previsto da INAPP (Istituto Nazionale Politiche Attive sul lavoro), mentre per chi richiede l’iscrizione per i livelli offshore va allegato anche il certificato di “Primo Soccorso – Diver Medic”, in corso di validità, (Articolo 2.5, L.R. 07/2016 e articoli 2 e 3 dell’allegato 1 al D.P.R.S. n.31/2018).
La documentazione prodotta una vola esaminata dagli funzionari dell’Assessorato e verificata la validità della documentazione presentata da diritto al richiedente di ottenere una “card” nominativa prevista dalla legge 07/2016 e dall’articolo 8 del decreto Presidenziale n. 31/2018, dove saranno riportate il numero progressivo individuale di iscrizione, corredata dai dati personali di identificazione (nome, cognome, data e luogo di nascita), della fotografia dell’interessato e del livello di qualificazione conseguito a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7. 2, e l’inserimento nominativo nel repertorio telematico degli operatori della subacquea industriale (Commercial diver Italiani) presso il sito dell’Assessorato al Lavoro, dove oltre ai dati di tipo nome e cognome saranno inserite anche le informazioni di contatto (mail e telefono) come previsto dall’articolo 4.1 della Legge 07/2016. La validità dell’’iscrizione in base alla direttiva 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali” ha una validità sul tutto i territorio Europeo, mentre stabilisce quale dai titoli rilasciati da altri paesi Europei e non potrebbe essere valido per operare sul territorio Italiano. Dopo più di 40 anni oggi anche l’Italia si affaccia sul albito internazionale con una legislazione valida e da esempio su tutto il territorio Europeo.
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ALBO" (Repertorio) dei COMMERCIAL DIVER ITALIANI
SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL' "ALBO" (Repertorio) dei COMMERCIAL DIVER ITALIANI (Legge 07/2016 e Decreto Presidenziale n.- 31/2018): per lavorare legalmente fuori dai porti in Italia - l'iscrizione si fa qui (livelli di addestramentio successivi all'OTS: INSHORE DIVER / TOP UP / SAT DIVER):
L'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana rappresenta l'"Autorità competente" per la "Commissione europea - Mercato interno - Libera circolazione dei professionisti - Database delle professioni regolamentate" per le qualifiche professionali della metalmeccanica subacquea (DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali)
ECCO LA DOMADA DI ISCRIZIONE UFFICIALE che contiene l'elenco degli allegati da presentare (in formato pdf)
"Inshore Diver, Top up e Offshore Sat Diver, 3 qualifiche normate della subacquea" "... L’osservanza di questi regolamenti di competenza e conoscenza consente sia di garantire la sicurezza e la salute dei subacquei industriali che di fornire ai professionisti adeguati requisiti per superare i controlli di omologazione che sono già richiesti da alcuni grandi committenti e che saranno in future la regola per la fornitura di servizi in appalto...." (dalla 3a Conferenza Internazionale sulla "Cultura Nautica e Marittima" NAPOLI 2019)
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mercoledì 20 novembre 2019
La norma UNI 11366 e la Legge 07/2016
A differenza dagli altri Stati dell’Unione Europea, l’Italia solo nel 2016 ha creato le basi per una legislazione professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei al servizio dell'industria (OTS diver; INSHORE diver e OFFSHORE diver), nei percorsi che riguardano la formazione, la funzionalità di un cantiere e la sicurezza.
Alcuni Decreti Ministeriali, che risalgono alla fine degli anni '70 e inizio anni '80, hanno regolamentato le attività svolte in ambito portuale, lasciando nel vuoto legislativo tutto quello che accade fuori dai porti Italiani, fatto che colloca l’Italia in una delle ultime posizioni, a livello legislativo, in un confronto europeo e internazionale, carenza sottolineata da una serie di incidenti mortali, verificatisi negli anni, e dovuti sicuramente alla mancanza di leggi e regole chiare sul modo di operare.
Per superare questo problema diverse capitanerie di porto, nel territorio nazionale, a partire dal 1992 ad oggi, hanno indirettamente espresso il loro disagio, emanando ordinanze specifiche che però hanno un effetto limitato, essendo applicate solo nel territorio di competenza e che, anche se dal punto di vista della sicurezza sono apprezzabili, penalizzano le ditte del loro comprensorio che, per mancanza di un’uguale legislazione nel territorio nazionale, sono surclassate dalla concorrenza sleale di chi opera senza gli stessi criteri di sicurezza a qualche chilometro di distanza, spesso ingigantendo il problema che si voleva risolvere.
Sono 16 i disegni di legge nel settore della subacquea industriale, presentati al parlamento nazionale dal 1997 ad oggi, tentativi che in 22 anni non sono mai riusciti a finalizzarsi nell'approvazione di una legge che tuteli e difenda gli operatori del settore.
A venire incontro alle tante proposte di legge mai realizzate, UNI (www.uni.com ) un’associazione privata riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie - le cosiddette “norme UNI” - che svolge un’attività di normazione a livello nazionale, ed ha creato nel 2010 la norma UNI 11366 del 2010, dal titolo “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria - procedure operative”
Ma bisogna sottolineare che una norma UNI, è semplicemente un documento che dice "come fare bene le cose", garantendo sicurezza, rispetto per l'ambiente e prestazioni certe, secondo lo stato dell'arte, e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo. Le norme UNI sono caratterizzate dalla consensualità: devono essere approvate con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori; democraticità: tutte le parti economico/sociali interessate possono partecipare ai lavori e, soprattutto, chiunque è messo in grado di formulare osservazioni sull'iter che precede l'approvazione finale; trasparenza: UNI segnala le tappe fondamentali dell'iter di approvazione di un progetto di norma, tenendo il progetto stesso a disposizione degli interessati; e volontarietà: le norme sono un riferimento che le parti interessate si impongono spontaneamente.
Spesso, tra la normazione tecnica e la legislazione esiste un rapporto stretto, a volte inevitabile, ma anche complesso. Se infatti l’applicazione delle norme tecniche non è di regola obbligatoria, quando queste vengono richiamate nei provvedimenti legislativi può intervenire un livello di cogenza, delimitato pur sempre dal contesto di riferimento.
Alla norma UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria”, ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366". Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 - Suppl. Ordinario), dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica...."; ma tale citazione non fa della norma UNI una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull’obbligatorietà dell’applicazione della normativa all’interno delle aree portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.
Essa rimane sempre una norma di carattere volontario nell’applicazione, mentre va sottolineato che il rapporto della norma con il Decreto Sviluppo del 2012, è delimitato, cosi come la legislazione attuale prevede, dal contesto di riferimento, e cioè "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, attività che devono essere svolte secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.
Tutto ciò non trasforma la norma UNI 11366 in una legge, e per di più non è prescritta l’applicazione, ad eccezione delle applicazioni di carattere volontario, al di fuori degli ambiti previsti e citati nel Decreto Sviluppo del 2012, come l’ambito inshore o l’ambito portuale dove operano gli OTS (Operatori Tecnici Subacquei) in servizio locale definiti con il DM 13/01/1979 perché il loro campo operativo si limita all’interno delle aree portuali, o nell’ambito degli OSS (operatore scientifico subacqueo), pescatori, corallari, ecc.
Va inoltre sottolineato che tutte le norme UNI sono protette da diritto d'autore, legge 22 aprile 1941 N. 633 e successivi aggiornamenti; esso prevede il divieto della riproduzione, anche parziale, delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'UNI. Questo rientra nel settore commerciale dell’UNI che da associazione privata gestisce e vende le norme che i suoi soci hanno creato. L’utilizzo di queste norme è condizionato al pagamento di una royalty
A dare una importante aiuto, in questa assenza legislativa, ci ha pensato la Regione Sicilia, che nel mese di aprile 2016 ha approvato la Legge Regionale 07/2016 “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale regionale il 29 aprile successivo, della quale, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016 si è deliberata la non impugnativa riferita a quei lavoratori che "eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne", stabilendo per la prima volta in Italia criteri di formazione precisi e di altissima qualità, previsti nell'articolo 3.2 della legge che specifica che gli interventi " ... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." per le attività fuori dall'ambito portuale, suddivisi in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche categoria "altofondalista" (saturazione), con la creazione di un repertorio telematico al quale si accede con un'iscrizione, che avviene secondo numerazione progressiva individuale, e il rilascio all'iscritto di una card nominativa, corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, per le profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito; superando così il decreto ministeriale del 13/01/1979, che sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo per gli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale, con una formazione che garantisce un livello "minimo" di competenza affinché possano operare in sicurezza, creando le condizioni mancanti fino ad oggi per garantire sia il datore di lavoro che le istituzioni su quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare gli articoli 18 comma 1 lettera e), 36 comma 1 lettera a), e 37 comma 3.
In un atto ispettivo (n. 4-06112) presentato al Senato della Repubblica il 14 luglio 2016, nella seduta n. 660, il Senatore romano Francesco Aracri sottolinea che "...Attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card del "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali... ", continua il Senatore nel suo testo "...Non si può inoltre non tenere in considerazione quanto riportato nella legge 21 aprile 2016, n. 7 “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale” della regione Sicilia" nella quale chiaramente si specifica che "I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario...".
L'importanza della norma UNI 11366 e della Legge della Regione Sicilia 07/2016, la cogliamo anche in un passaggio del Disegno di Legge n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera, dall’On. Deborah Bergamini deputato eletto in Emilia Romagna che ha svolto anche il ruolo di Vicepresidente della IX Commissione Parlamentare (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI), collegata con il Ministero Infrastrutture e trasporti al quale fanno riferimento le Capitanerie di Porto in Italia. "... in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative; 3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito.
Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano. Lo stesso registro dei sommozzatori deve essere suddiviso in più categorie, in base alla formazione e alle competenze dell’iscritto, così come oggi avviene in tutto il mondo, dove ci sono regole per la sicurezza e per la professionalità di questo settore..."
Passi importanti, realizzati in questi ultimi mesi, che stanno colmando un vuoto legislativo di circa 35 anni in Italia. La creazione del repertorio telematico previsto dalla Legge Regionale 07/2016 e la card del commercial diver Italiano, rilasciata dall'Assessorato Regionale al Lavoro, qui: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_Areetematiche/PIR_Sostegnooccupazione/PIR_Repertoriotelematicosubacqueaindustriale - e con il regolamento approvato con il Decreto Presidenziale n. 31/2018, che riporta tutte le informazioni su come iscriversi, per tutti coloro che hanno i requisiti con adeguati percorsi formativi INSHORE e OFFSHORE non solo dalla Sicilia ma anche da altre provincie Italiane o dall'estero, in modo tale che il “tesserino” della Regione Sicilia (autorità competente per la Commissione europea / Mercato interno / Libera circolazione dei professionisti / Database delle professioni regolamentate, in base al Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), diventi immediatamente spendibile in ambito internazionale negli impianti offshore di tutto il mondo, facendo diventare la Sicilia punto di riferimento dell'Italia e dell'intero Mediterraneo, in questo strategico e importantissimo settore della subacquea industriale, con un ritorno importantissimo di immagine per questa terra e senza alcun utilizzo di risorse pubbliche.
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domenica 8 settembre 2019
Legge Italiana 07/2016, IMCA e i problemi del riconoscimento delle certificazioni HSE_UK per il TOP UP
(di Manos Kouvakis)
Qualche mese fa HSE inglese ha
pubblicato un documento, dal titolo "modifiche ai criteri di iscrizione al
corso HSE Surface Supplied (Top Up) / Changes to the criteria for HSE Surface
Supplied (Top Up) course", con il quale contestava, anche per conto dell'IMCA
alcuni percorsi formativi svolti nel Regno Unito da alcune scuole inglesi per i
livelli offshore top up, specificando che "... questo ha causato
incoerenze nella formazione dei subacquei che lavorano in offshore, e
difficoltà per le scuole di immersione del Regno Unito. Alcuni subacquei che
hanno avuto il permesso di continuare il corso di Top Up in UK, non erano stati
addestrati nell'uso delle procedure di decompressione di superficie, e alcuni
non avevano utilizzato LARS conformi a IMCA. Inoltre, alcuni subacquei non
erano mai stati addestrati nell'uso di una muta ad acqua calda...".
Anche se in ritardo, HSE
finalmente ha cominciato ad ammettere, dopo tanti anni, che in UK nel passato
erano stati realizzati da una scuola scozzese, ormai chiusa, corsi lampo, solo
per rilasciare l'attestazione del livello off-shore diver ad aria/top up, senza
valutare se i corsisti partecipanti avevano avuto una formazione adeguata.
Oggi, per accedere al livello
offshore, in UK, si richiede un
addestramento pregresso durante il quale la parte in scuba e la parte in
surface sia stata effettivamente svolta prima di affrontare la formazione
offshore, come sottolinea anche la legge 07/2016 Italiana, prima di arrivare al
corso per il TOP UP occorre che l'allievo abbia avuto un precedente
addestramento, che nel nostro caso sono i corsi OTS e Inshore diver.
Oggi la raccomandazione di HSE/UK
arriva tardivamente, visto che il riconoscimento dell'HSE-UK che abilitava a
lavorare in Europa mediante la corretta applicazione della direttiva 2005/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sul riconoscimento
delle qualifiche professionali sul territorio europeo, dopo la Brexit, non
potrà essere applicato per i titolo Inglesi, al contrario della legge 07/2016 che
è basata proprio su questa direttiva. Inoltre il Decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali", che specifica che
l'Assessorato del lavoro della regione Siciliana che gestirà il repertorio
degli aventi diritto ad essere inseriti nel catalogo dei "commercial diver
italiani", può essere l'"autorità competente" per la Commissione
europea nel Database delle professioni regolamentate, che è lo strumento che autorizza
la libera circolazione dei professionisti nel mercato interno, ma che prevede
anche la possibilità, in base al D.Lgs. 206 sul regime che regola il
riconoscimento professionale, per l'Italia e per i titoli italiani previsti
dalla legge 07/2016, un percorso non
automatico ma basato sul confronto tra i percorsi formativo/professionali
previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di “differenze sostanziali”
tra i diversi livelli di qualifica (previsti dall’art. 19 del decreto), di
condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o
tirocinio di adattamento di durata non superiore a tre anni).
Su questo punto l'obbligatorietà
dell'applicazione degli standard IDSA prevista dalla legislazione Italiana
mostra tutta la sua importanza, in
questo confronto, che diventa tutto a favore delle regole introdotte dalla
legge Italiana 07/2016 nei confronti di moltissimi percorsi che in questi anni sono
stati inseriti nel database europeo, specialmente del regno Unito, dove in nome
del business commerciale si metteva in secondo piano la qualità nella
formazione a tutto discapito della sicurezza.
Sono piccoli passi, ma la legge
07/2016 e l'iscrizione al repertorio presso l'assessorato al lavoro della
regione siciliana, con l'applicazione dell'articolo 10 del DPRS n. 31/2018, sta facendo il suo iter, e
porterà la Sicilia ad essere un punto di riferimento, in questo settore, non
solo a livello nazionale ma a livello europeo, come esempio di qualità e
sicurezza nella formazione degli operatori del settore.
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venerdì 6 settembre 2019
Subacquea industriale, verso la definizione delle nuove qualifiche
In
ritardo rispetto alla tempistica prevista dalla LR 07/2016 e DPRS n. 31/2018, si
stanno definendo le nuove qualifiche che hanno come obbiettivo la distinzione
tra qualifica da OTS, prevista dal decreto Ministeriale del 13.01.1979 come
operatore portuale, dai profili di Inshore e Offshore, per gli operatori che
operano fuori dall'ambito portuale. Dal
2013, in Italia, con la creazione del "Atlante del Lavoro e delle
Qualificazioni", la formazione è stata demandata definitivamente alle Regioni e
ai "Repertori delle qualifiche professionali" sviluppati dalle singole
Regioni.
Le
Regioni Italiane, tramite i loro "Repertori delle Qualificazioni Regionali",
possono fare proprie le qualifiche professionali già esistenti, inserite da una
delle Regioni Italiane nell'Atlante, oppure immettere nuove qualifiche, che a
loro volta entrano a fare parte del circuito nazionale delle qualificazioni
professionali.
I
Profili professionalizzanti e gli Obiettivi, dei Repertori Regionali, sono
classificati in due aree: formazione normata, che annovera le attività
professionali regolamentate, di cui fanno parte le qualifiche di INSHORE
DIVER e le due qualifiche dei livelli OFFSHORE e formazione
non normata, di cui fa parte la qualifica da OTS.
Ma
la Legge 07/2016 della Regione Sicilia ha una marcia in più, perchè per la prima
volta crea un collegamento tra la "formazione" del sommozzatore e la
"professione" di sommozzatore, da sempre assente se si considera solo il profilo
da OTS; qui l'applicazione dell'articolo 10.2 del DPRS n. 31/2018 che ha
stabilito il regolamento per iscriversi al
repertorio telematico, in piena applicazione della direttiva 2005/36/CE
del Parlamento Europeo relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
e del Decreto legislativo 9 novembre 2007, nel definire l'assessorato al lavoro
come Autorità Competente per la commissione Europea (perchè la Sicilia gode di
uno statuto speciale) con l'inserimento delle qualificazioni di cui al presente
regolamento nel database tenuto dalla Commissione
europea.
Questa è l'operazione finale sul riconoscimento a
livello nazionale ed Europeo delle qualifiche previste dalla legge 07/2016, già
obbligatorie in Italia per il rispetto del decreto legislativo n.
81/2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché
garantisce che i lavoratori abbiano un idoneo livello di esperienza e competenza
volto alla tutela sia del datore di lavoro che degli stessi
lavoratori.
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mercoledì 29 maggio 2019
INTERROGAZIONE AL MINISTRO DEL LAVORO: Considerare le qualifiche di sommozzatori e lavoratori subacquei come lavori usuranti.
INTERROGAZIONE AL MINISTRO DEL LAVORO: Considerare le qualifiche di sommozzatori e lavoratori subacquei come lavori usuranti.
da Aldo Penna|Pubblicato
PENNA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
la legge regionale siciliana n. 7 del 21 aprile 2016, recante «Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale», all’articolo 1, comma 2, definisce «sommozzatori e lavoratori subacquei» coloro che «eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne»;
all’articolo 2, comma 1, si stabiliscono dei percorsi formativi articolati «in tre livelli di qualificazione correlati alle attività sopra espresse: di primo livello (inshorediver), o “sommozzatore”, di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “top up” e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione)»;
nell’ambito della normativa nazionale riguardante le attività svolte in ambito portuale si rileva il decreto ministeriale 13 gennaio 1979, recante «Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale», che non comprende le attività svolte in ambito inshore e offshore, cioè forme di lavoro particolarmente usuranti;
la disciplina sull’accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, è stata completamente revisionata dai seguenti provvedimenti: decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante «Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183»; legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici»;
a partire dal 2012, sono stati modificati i requisiti per l’accesso a tali benefici, difatti con riferimento al requisito soggettivo, attualmente si evidenzia che possono esercitare il diritto di accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, una serie di tipologie di lavoratori dipendenti, come lavoratori impegnati con mansioni particolarmente usuranti, fra le quali vengono anche annoverati i «lavori in cassoni ad aria compressa» e «lavori svolti dai palombari»; quest’ultima categoria è stata definita con decreto del Presidente della Repubblica il 15 febbraio 1952, n. 328 articoli 204 e seguenti; ma il provvedimento non include l’attività dei sommozzatori che differisce da quella svolta dai palombari, sia per la tecnica, sia per strumenti ed attrezzature impiegati durante la prestazione;
la formazione e la qualificazione professionale rientrano nella competenza delle regioni e non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato;
l’iscrizione al repertorio telematico della regione siciliana, presso l’assessorato al lavoro, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2016, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce che i lavoratori abbiano un idoneo livello di esperienza e competenza volto alla tutela sia del datore di lavoro che degli stessi lavoratori;
tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia; si tratta ad esempio delle aziende iscritte nella categoria merceologica «acquacoltura» in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dalle aree portuali –:
quali orientamenti il Ministro interrogato intenda esprimere e quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, per modificare la normativa vigente al fine di ricomprendere tra i lavoratori che svolgono un mestiere usurante, anche la categoria dei lavoratori iscritti al repertorio telematico della regione siciliana, previsto dalla legge regionale n. 7 del 2016.
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lunedì 13 maggio 2019
L'Eurodeputata On.le. M. Giuffrida in visita al CEDIFOP di Palermo
Venerdì 10 maggio l’on.Michela
Giuffrida, deputata al Parlamento Europeo, ha incontrato gli allievi e gli
operatori del Cedifop al Porto di Palermo.
La gradita visita conferma
l’attenzione dimostrata dall’eurodeputata PD per le attività della subacquea industriale
– già oggetto di un’interrogazione alla Commissione Europea sugli standard di
formazione dei commercial divers - che in Sicilia rappresentano una realtà
importante in termini economici e strategici ed offrono ai giovani concrete
opportunità occupazionali.
L’impegno dell’on.Giuffrida, ricandidata per le
elezioni del 26 maggio, è quello di continuare a seguire le tematiche del
settore, valorizzando l’esperienza siciliana della L.R. 7/2016 (che può essere
modello in tutta l’UE, specie col venire meno per la Brexit del ruolo dell’HSE
britannica), guardando anche alla strategia per la “Crescita Blu” per la quale
si è spesa in prima persona in questi anni.
______________________________________________
Parlamento Europeo - Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-005697/2018 del 9 novembre 2018 alla Commissione - Articolo 130 del regolamento presentata dall'On.le Michela Giuffrida (S&D)
Oggetto: Operatori della subacquea industriale
Gli operatori della subacquea industriale (commercial divers) svolgono attività di importanza strategica per il sistema produttivo europeo, realizzando in ambiente marino e nelle acque interne interventi sulle infrastrutture energetiche, portuali, di comunicazione e nel settore dell'acquacoltura.
A livello comunitario manca una specifica disciplina del settore, con particolare riferimento agli standard di formazione e qualificazione degli operatori, rimessa alla disciplina — spesso discordante, quando non del tutto assente — dei singoli Stati membri, nonostante l'evidente alto profilo di rischio delle attività, che imporrebbe un adeguato addestramento a tutela della sicurezza degli addetti e dell'ambiente marino in cui operano.
La Regione Siciliana, esercitando prerogative del proprio ordinamento, ha adottato una propria disciplina organica riguardo alla formazione degli operatori della subacquea industriale (Legge regionale del 21 aprile 2016, n.7), allineata agli standard indicati dall'International Diving School Association e che, pressoché unica in Europa, prevede il rilascio di qualifiche professionali sotto il controllo delle competenti autorità pubbliche riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36.
Intende la Commissione, in sede di revisione della direttiva 2013/30, sulla quale è in corso una consultazione pubblica, proporre l'adozione di norme comuni sulla formazione degli operatori subacquei industriali, in linea con gli standard internazionali richiamati a tutela della sicurezza degli stessi e dell'ambiente marino?
______________________________________________
Interrogazioni parlamentari
24 gennaio 2019 E-005697/2018(ASW)
Risposta di Elżbieta Bieńkowska a nome della Commissione europea
Riferimento dell'interrogazione: E - 005697/2018
La Commissione non intende attualmente intraprendere alcuna iniziativa volta ad armonizzare la formazione degli operatori della subacquea industriale, inclusa la formazione sulla protezione dell'ambiente marino. Tuttavia, spetta agli Stati membri prevedere misure volte alla protezione dell'ambiente marino tramite le rispettive strategie per l'ambiente marino(1).
In mancanza di armonizzazione, la decisione sull'eventuale regolamentazione di una professione e sulle relative modalità, ad esempio il livello di formazione necessario per l'accesso a una professione o per l'esercizio di un'attività professionale, rimane di competenza nazionale, entro i limiti fissati dal diritto dell'UE e in particolare dal principio di proporzionalità. Sulla base delle informazioni contenute nella banca dati delle professioni regolamentate, cinque Stati membri(2) hanno indicato di aver regolamentato la professione di sommozzatore od operatore della subacquea industriale.
Nel valutare la regolamentazione, gli Stati membri dovrebbero tener conto degli effetti sulla mobilità dei professionisti e prendere in considerazione l'impatto sull'occupazione per quanto riguarda l'accesso alle singole attività. In tale contesto, è stata recentemente adottata la direttiva relativa a un test della proporzionalità(3), che impone agli Stati membri l'obbligo di valutare ex ante e a fondo la proporzionalità di nuove regolamentazioni delle professioni.
La Commissione prevede di completare a luglio 2019 la revisione e la valutazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi ed è tuttora impegnata nel processo di raccolta delle informazioni da ogni parte, compresi gli Stati membri e le parti interessate. Al momento, la Commissione non può trarre conclusioni né pronunciarsi su eventuali proposte.
______________________________________________
(1) A norma della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).
(2) L'Italia non è fra questi. (N.B. la legge 07/2016 e in particolare il decreto presidenziale n. 31/2018, all'articolo 10.2 prevedono l'inserimento dell'Italia nella banca dati Europea)
(3) Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (GU L 173 del 9.7.2018).
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domenica 28 aprile 2019
Differenze fra livello OTS e livello INSHORE:
1) il corso per OTS fa riferimento al DM 13.01.1979; il corso INSHORE fa riferimento alla Legge 07/2016, motivo per cui il primo (OTS) non ha alcun limite di profondità (10,50 o 100 metri - a condizione che le immersioni si svolgono all'interno dei porti che hanno quella profondità) ma neanche tempi di fondo da rispettare (si può fare un corso per OTS anche senza mandare i ragazzi in acqua, cosi come fa una scuola di Roma), mentre per il corso INSHORE al termine del percorso sono vincolanti i tempi previsti dal punto 1.D dell'allegato al DP n. 31/2018 " Tempi di fondo da acquisire al termine del percorso: tempi di fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 1+ IDSA level 2” ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 “IDSA level1 + IDSA level 2” degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014); i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale."
---------------------
2) l'OTS fa riferimento ad attività all'interno delle aree portuale, il corso per INSHORE fa riferimento ad attività fuori dalle aree portuali (che li esclude) fino alla profondità di - 30 metri e acquee interne.
---------------------
3) Chi è in possesso del solo titolo da OTS, anche se risulta regolarmente iscritto presso una Capitaneria di Porto in Italia, non può accedere al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani previsto dalla legge 07/2016, quindi lavorare fuori dai porti, mentre chi è in possesso del titolo per INSHORE non può lavorare all'interno dei porti (vedi esempio cittadini extracomunitari)
---------------------
4) L'iscrizione presso una Capitaneria come OTS, non garantisce l'applicazione del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro per attività fuori dalle aree portuale, che può essere garantita solo con l'iscrizione presso il repertorio (albo) dei commercial diver Italiani a partire dal livello INSHORE
---------------------
5) presso una capitaneria di poro possono iscriversi (come OTS) solo cittadini Europei, mentre all'"albo" dei commercial diver - a partire dal livello INSHORE - possono iscriversi sia i cittadini europei sia i cittadini extracomunitari
---------------------
6) Nessuna didattica o altro è necessaria per il corso da OTS, (spesso si fa il collegamento con dei diving sportivi, usando attrezzature e tecniche della subacquea sportiva) mentre per il corso INSHORE è vincolante applicare la didattica IDSA per il numero di immersioni e le attività in acqua previsa da tale didattica (qui, come tempi IDSA indicati nel DP n. 31/2018 - ci sono 2 percorsi uno valido solo per le scuole che sono full member IDSA e uno valido per tutti)
---------------------
7) il corso per OTS rientra fra la formazione "non normata", sui profili da OTS di tutte le regioni Italiane che lo hanno adottato, (motivo per esempio che un OTS non può essere incluso fra i lavoratori che fanno un mestiere usurante ecc); il corso INSHORE rientra fra la formazione "normata" sui profili da INSHORE di tutte le regioni Italiane (che lo potranno adottare a partire dai prossimi giorni - dopo la scadenza dell'articolo 10.1 del DP n. 31/2018) e quindi "gode" tutti i vantaggi che questo riporta
---------------------
8) il corso per OTS rappresenta il primo dei quattro livelli del percorso di un commercial diver Italiano, il corso INSHORE rappresenta il secondo dei quattro livelli (facendo un paragone con la subacquea sportiva, l'OTS rappresenta l'open, l'INSHORE l'advanced, poi ci sono gli altri 2 livelli)
---------------------
(tutte le info sui sviluppi della legislazione, qui: http://www.cedifop.it/repertorio-(albo).html)
---------------------
2) l'OTS fa riferimento ad attività all'interno delle aree portuale, il corso per INSHORE fa riferimento ad attività fuori dalle aree portuali (che li esclude) fino alla profondità di - 30 metri e acquee interne.
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3) Chi è in possesso del solo titolo da OTS, anche se risulta regolarmente iscritto presso una Capitaneria di Porto in Italia, non può accedere al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani previsto dalla legge 07/2016, quindi lavorare fuori dai porti, mentre chi è in possesso del titolo per INSHORE non può lavorare all'interno dei porti (vedi esempio cittadini extracomunitari)
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4) L'iscrizione presso una Capitaneria come OTS, non garantisce l'applicazione del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro per attività fuori dalle aree portuale, che può essere garantita solo con l'iscrizione presso il repertorio (albo) dei commercial diver Italiani a partire dal livello INSHORE
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5) presso una capitaneria di poro possono iscriversi (come OTS) solo cittadini Europei, mentre all'"albo" dei commercial diver - a partire dal livello INSHORE - possono iscriversi sia i cittadini europei sia i cittadini extracomunitari
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6) Nessuna didattica o altro è necessaria per il corso da OTS, (spesso si fa il collegamento con dei diving sportivi, usando attrezzature e tecniche della subacquea sportiva) mentre per il corso INSHORE è vincolante applicare la didattica IDSA per il numero di immersioni e le attività in acqua previsa da tale didattica (qui, come tempi IDSA indicati nel DP n. 31/2018 - ci sono 2 percorsi uno valido solo per le scuole che sono full member IDSA e uno valido per tutti)
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7) il corso per OTS rientra fra la formazione "non normata", sui profili da OTS di tutte le regioni Italiane che lo hanno adottato, (motivo per esempio che un OTS non può essere incluso fra i lavoratori che fanno un mestiere usurante ecc); il corso INSHORE rientra fra la formazione "normata" sui profili da INSHORE di tutte le regioni Italiane (che lo potranno adottare a partire dai prossimi giorni - dopo la scadenza dell'articolo 10.1 del DP n. 31/2018) e quindi "gode" tutti i vantaggi che questo riporta
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8) il corso per OTS rappresenta il primo dei quattro livelli del percorso di un commercial diver Italiano, il corso INSHORE rappresenta il secondo dei quattro livelli (facendo un paragone con la subacquea sportiva, l'OTS rappresenta l'open, l'INSHORE l'advanced, poi ci sono gli altri 2 livelli)
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(tutte le info sui sviluppi della legislazione, qui: http://www.cedifop.it/repertorio-(albo).html)
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giovedì 18 aprile 2019
Repertorio dei COMMERCIAL DIVER ITALIANI
Con la pubblicazione del D.D.G. n. 999 del 17.04.2019 a
firma della Dott.ssa
Francesca Garoffolo, Dirigente Generale
dell’Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro, Dipartimento del
lavoro, è stato individuato il Servizio VI,
come struttura di pertinenza che si occuperà dell’implementazione e della
gestione del Repertorio Telematico (“Albo”) dei Commercial Diver
Italiani.
Il Servizio VI, che si occupa di
Politiche di sviluppo e politiche occupazionali nella gestione dei
rapporti con il mondo dell'impresa,
associazioni di categoria, Promozione autoimpiego e autoimpresa anche in
raccordo con i dipartimenti competenti;
di Azioni per favorire l'occupazione e la creazione di incubatori
d'impresa pubblici e la creazione degli ambienti di innovazione e di promozione
del lavoro, ora si occuperà anche della gestione del Repertorio Telematico dei
Commercial Diver Italiani, previsto dalla Legge 07/2016 e successivo Decreto
Presidenziale n. 31/2018.
Con lo stesso provvedimento, il Dirigente Generale ha
dato le indicazioni per l’attivazione del sito internet dedicato che dovrà
essere tempestivamente ed opportunamente reso accessibile e pubblicizzato
mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina
del Dipartimento,
con una pagina appositamente predisposta all'interno degli spazi dedicati al Dipartimento del Lavoro, e sarà accessibile, sia dal link presente
nella Homepage del portale regionale, sia nella sezione “Sostegno all'occupazione” presente sulla Homepage del Dipartimento. La pagina dedicata
conterrà, oltre ai dati relativi agli iscritti ed al loro livello di
qualificazione professionale, le pagine tematiche di secondo livello relative
alla normativa e standard formativi, e le modalità di iscrizione, aggiornamento,
cancellazione e relativa modulistica.
Inoltre l’Ufficio del Consegnatario
del Dipartimento provvederà ad acquistare le prime 1000 Card, che saranno consegnate ai primi
1000 iscritti fra gli aventi diritto.
Con questo provvedimento è già
iniziata la fase operativa per l’apertura del Repertorio, mentre altri
provvedimenti sono attesi nelle prossime settimane a partire da quello, a fine mese, dell’Assessorato alla Formazione
Professionale che per la prima volta ufficializzerà i profili normati delle
qualifiche per i livelli inshore e offshore.
Con l’applicazione della legge
07/2016 e del decreto presidenziale n. 31/2018, attuativo della legge,
vengono definiti una serie di concetti
importantissimi, letteralmente stanno trasformando questo settore, ecco alcuni
di questi:
- Chi è in possesso del solo titolo da OTS, anche se risulta regolarmente iscritto presso una Capitaneria di Porto in Italia, non può accedere al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani previsto dalla legge 07/2016, se non è in possesso della documentazione integrativa richiesta ed indicata dall'allegato 1 del Decreto Presidenziale n. 31/2018, per i livelli INSHORE e OFFSHORE.
- I cittadini extracomunitari, esclusi dall'iscrizione presso una Capitaneria di Porto in italia (Decreto Ministeriale 31 marzo 1981 "Integrazioni al D.M. 13/01/79 istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale"), possono richiedere l'iscrizione al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani, se in possesso della documentazione richiesta ed indicata dall'allegato 1 del Decreto Presidenziale n. 31/2018, per i livelli INSHORE e OFFSHORE.
- L'iscrizione al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani ratifica la qualifica prevista dall'articolo 2 della Legge 07/2016 (INSHORE - TOP UP o SATURAZIONE) per operare fuori dall'ambito portuale, nel rispetto del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, ma non abilita alle attività all'interno delle aree portuali, che rimangono di esclusiva competenza degli OTS iscritti presso una Capitaneria di Porto in Italia.
- L'iscrizione al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani ratifica la qualifica prevista dall'articolo 2 della Legge 07/2016 (INSHORE - TOP UP o SATURAZIONE) per operare sull'intero territorio comunitario, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, come riporta la Legge 07/2016
Legislazione:
- Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale"
- Decreto Presidenziale n. 31/2018 "Regolamento relativo ai percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7
- Decreto Dirigente Generale n. 999 del 17/04/2019
- Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali"
- Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
- DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
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