CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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domenica 3 settembre 2017

Perchè CEDIFOP non propone un unico corso valido sia per l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto che al 1° livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)



Certo, sarebbe possibile, ed in ogni caso è quello che si sta facendo in ogni parte del mondo, ad esclusione dell'Italia dove esiste la figura dell' OTS definita dal DM 13.01.1979, come operatore in ambito portuale (harbour diver).

Di conseguenza, un corso che include tutto il percorso formativo fino a livello inshore (harbour + inshore), avrebbe come conseguenza quella di penalizzare chi vuole operare solo in ambito portuale, perchè lo costringerebbe ad affrontare una formazione superiore rispetto a quanto è di suo interesse.

Questo è il motivo per cui, attualmente, la formazione per l'harbour e quella per l'inshore rimangono separate. 

Tuttavia, non è escluso che in futuro questo non possa essere fattibile, naturalmente con tempi e costi diversi, con corsi rivolti escusivamente a chi ha interessa operare in ambito sia portuale che inshore, presentanto corsi che nel titolo hanno la dizione di "Operatore Tecnico Subacqueo", unico requisito previsto dai DM 13.01.1979  e 02.02.1982, per l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto, e nei contenuti, quanto previsto dall'Art. 3.2 della L.R. 07/2016, cioè "...Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di
fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)...", requisito fondamentale (ma non unico) per l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro.

giovedì 31 agosto 2017

Ho un'esperienza di lavoro di molti anni da OTS, dentro e fuori dai porti, mi posso iscrivere al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia solo con la mia esperienza?




No, non è previsto.

La legge 07/2016, è chiara su questo punto: L'iscrizione deve essere a seguito di un corso di formazione valido. 
Non è possibile iscriversi esibendo solo "brevetti" di qualsiasi genere, tipo quelli rilasciati (anche) dall'IDSA, dall' HSE_UK o brevetti similari.
L'articolo 4.5, della L.R. 07/2016, fa chiarezza su questo punto: "... L’iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. 
I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità
agli standard di cui all’articolo 3, comma 2..."
L'articolo 3.2, della L.R. 07/2016, cita così: "... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving
Schools Association (IDSA),...", e continua così "...ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)...."
Tuttavia, in presenza di casi specifici, e ben documentati, le scuole full member IDSA, possono effettuare degli assessment, in base al regolamento dell'IDSA, per certificare una esperienza pregressa, tramite una serie di controlli descritti nel regolamento dell'IDSA, per ammettere, successivamente, l'allievo ad un percorso formativo che tiene in considerazione l'esperienza pregressa.
Va comunque, sottolineato che il regolamento interno dell'IDSA, vieta categoricamente di "mischiare" un percorso formativo con un percorso di "esperienza" fatta in cantiere, in un unico conteggio, stabilendo limiti ben precisi e relative regole da applicare in questi casi. 

martedì 29 agosto 2017

Un caso di interpretazione estrema: Si può parlare di "INSHORE" nel caso di immersione fatta vicino ad una piattaforma anche oltre le 12 miglia marine dalla costa?

(di Manos Kouvakis)



Anche se sembra strano, la risposta è SI.

Le definizioni di INSHORE e OFFSHORE, spesso sono diverse da un paese all'altro, anche se in realtà sono molto simili fra di loro.
In questo caso, bisogna fare riferimento alla definizione di INSHORE che troviamo nella L.R. 07/2016, dove all'articolo 2.2 cita cosi: "... I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera a) (di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di -30 metri. 

Ora, se ipotizziamo il caso di una immersione realizzata da una piccola imbarcazione, collegata ad una piattaforma che si trova all'esterno di un porto, per un veloce intervento di manutenzione, mentre per il regolamento Inglese (HSE_UK) è in ogni caso Offshore, per la legge 07/2016 se l'immersione del Diver:
a) non supera i - 30 metri, e 
b) non utilizza alcuna attrezzatura del tipo basket o campana,
l'immersione è definita come "inshore".
Naturalmente una successiva immersione, dalla stessa posizione, ad una profondità oltre i - 30 metri, con l'utilizzo di un Basket o di una campana, diventa automaticamente una immersione in ambito Offshore.

Questo, naturalmente portando ad una interpretazione estrema le definizioni.

lunedì 28 agosto 2017

Ho fatto un corso offshore (TOP UP o saturazione) all'estero. Posso iscrivermi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)


Certamente, se il corso rispetta quanto previsto dalla Legge 07/2016 della regione Sicilia e in particolare gli articoli 3.2 (sui tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)) e articolo 4.5 ("... L’iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. 

I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all'articolo 3, comma 2.... ".

Oltre a soddisfare gli articoli 3.2 e 4.5 della LR 07/2016, per titoli conseguiti in altri Stati membri UE, EFTA o nella Confederazione Svizzera o comunque riconoscibili ai sensi della citata Direttiva, ad eccezione di quelli di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106:

  • E' necessaria l’attestazione dell’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale; 
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata dall’istituto, centro o scuola presso cui è stato conseguito l’attestato formativo di conformità del percorso svolto agli standard, per i titoli conseguiti fuori dal territorio nazionale
  • Attestazione debitamente sottoscritta rilasciata dall’ente, centro, scuola o istituto che ha rilasciato il documento riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del  Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, di conformità del percorso svolto agli standard di cui all'allegato 1 al presente Decreto e che indichi distintamente le attività formative svolte (transcript) ed i tempi di fondo. Della documentazione in oggetto, ad eccezione dei casi di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, dovrà essere attestata l’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). 
  • Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale.

venerdì 25 agosto 2017

Qual'è la differenza fra l'harbour diver, l'inshore diver e l'offshore diver?

(di Manos Kouvakis)


Ci sono diverse definizioni per l'inshore e l'offshore, nei vari Paesi (Francia, Inghilterra, USA, Norvegia, ecc.) ma mi limiterò a descrivere solo l'interpretazione che possiamo trovare nel DM. 13.01.1979 e L.R. 07/2016:

  • 1) Harbour diver = OTS = operatore creato dal DM 02.02.1982 ed abilitato ad operare in ambito portuale in base agli articolo 1 e 2 del DM 13.01.1979

  • 2) Inshore diver = operatore creato dall'articolo 2.1a della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, che può operare fino ad un max di 30 metri fuori dall'ambito portuale. Questi operatori hanno le competenze " ... per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di -30 metri..." (Art. 2.2), senza l'uso di attrezzature tipo basket o campana (INSHORE), respirando aria (BASSO FONDALE).

  • 3) Offshore diver = operatore creato dagli articoli 2.1b e 2.1c della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, con l'uso di attrezzature tipo basket, campana aperta o campana chiusa (OFFSHORE). L'Offshore diver si dividono in 2 sottocategorie: offshore diver ad aria (TOP UP) e offshore diver in saturazione:
    • a) Offshore air diver/TOP UP = operatore creato dall'articolo 2.1b della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, che può operare dai - 30 ai - 50 metri fuori dall'ambito portuale. Questi operatori hanno le competenze" ... per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (Top Up)...) (Art. 2.3). Per lo svolgimento di queste attività "... è necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa (BASSO FONDALE) con campana aperta o basket. (OFFSHORE).
    • b) Offshore sat diver/saturazione = operatore creato dall'articolo 2.1c della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, che può operare oltre i  - 50 metri fuori dall'ambito portuale. Questi operatori hanno le competenze " ... per operazioni in ambiente subacqueo a profondità superiori ai -50 metri (Alto fondale)...) (Art. 2.4). Per lo svolgimento di queste attività è "... obbligatorio l’uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione..." (cioè attività in ALTO FONDALE con uso di Heliox, naturalmente in ambito OFFSHORE).

giovedì 24 agosto 2017

Ho fatto un corso per OTS, come faccio a iscrivermi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)



Sono due tipologie di iscrizione completamente diverse.
La prima (per gli OTS) fa riferimento al DM 13.01.1979, per attività all'interno dei porti (articolo 1 e articolo 2 del DM 13.01.1979), e prevede l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto in Italia, mentre la seconda fa riferimento alla Legge 07/2016 della Regione Sicilia che prevede tre livelli di iscrizione per l'INSHORE  e l'OFFSHORE.

Mentre l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto è riservata a tutti coloro che sono "... in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri della Comunità economica europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento della attività sommozzatoria professionale nell'ambito dei porti..." (DM. 02.02.1982), cioè una iscrizione che possono ottenere tutti coloro che hanno fatto un corso dove nel titolo è riportata la sigla di OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) senza nessuna indicazione sui contenuti del corso. (motivo anche di una interrogazione parlamentare, la n° 4-02769 del 7 ottobre 2014, presentata al senato della Repubblica: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=804120, dove l'interrogante lamenta la possibilità di svolgere questi corsi in "... 17 giorni con inclusi gli esami finali..";  l'iscrizione ad uno dei livelli del repertorio telematico della Regione Sicilia è regolamentata principalmente dall'articolo 3.2 della L.R. 07/2016  che cita così:" ... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." e continua così "... ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..."

Cioè, mentre per l'iscrizione al Registro sommozzatori come OTS, basta che tale sigla sia presente sull'attestato, per iscriversi al Repertorio Telematico previsto dalla L.R. 07/2016, bisogna che siano stati realizzati: tempi di immersione e di fondo, e le attività in acqua, ben precise, previste dalla didattica IDSA, per le profondità 0-30 metri per il livello INSHORE, 30-50 metri per i livello OFFSHORE ad ARIA  e oltre i - 50 metri per la SATURAZIONE.

Le immersioni e i tempi sono definiti nel capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 3” ovvero nel capitolo 2, sezione 1, tabella 3  degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014).
Inoltre, queste immersioni e i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale.

Quindi un corso per OTS, che non ha i requisiti richiesti (o corsi realizzati all'estero, anche successivi all'OTS), senza i tempi e le immersioni richiesti dalla legge, NON possono essere accettati come percorsi formativi validi per l'iscrizione al Repertorio Telematico della Regione Sicilia, previsto dalla Legge 07/2016, per il rilascio della "CARD"  del "COMMERCIAL DIVER ITALIANO", prevista dall'articolo 4 della LR 07/2016.

martedì 22 agosto 2017

Ho fatto un corso e nel mio attestato è scritto "OTS per l'Acquacoltura" o "OTS per le riserve marine". Posso iscrivermi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)


Il corso per OTS, come descrive l'articolo 1 e l'articolo 2 del DM 13.01.1979, che ha creato il registro sommozzatori in servizio locale, presso le varie Capitanerie di Porto in Italia, prevede un corso, quello da OTS, spendibile SOLO all'interno delle aree portuali, mentre il Repertorio Telematico previsto dalla L.R. 07/2016 prevede la formazione degli operatori fino ai - 30 metri, - 50 metri e oltre i - 50 metri, fuori dall'ambito portuale.

Un attestato da OTS con la descrizione di "OTS per l'Acquacoltura" o "OTS per le riserve marine" è certamente valido per gli impianti di Acquacoltura realizzati all'interno dei porti (vedi porto di Licata) e ad un eventuale riserva marina realizzata all'interno di una area portuale, specialmente se questi attestati fanno riferimento al DM.13.01.1979.

Se invece l'attestato da "OTS per l'Acquacoltura" o "OTS per le riserve marine"  prevede una spendibilità fuori dai porti, allora o è equivalente a quanto occorre per l'iscrizione ad uno dei livelli nel Repertorio Telematico della Regione Sicilia, prevista dalla L.R. 07/2016 per i livelli di INSHORE  o OFFSHORE, (quindi è conforme a quanto previsto dall'articolo 3.2 della LR 07/2016, sui tempi di immersione e di fondo previsti dalla legge, riscontrabili sul LOGBOOK individuale), quindi è possibile l'iscrizione al relativo livello previsto dalla legge, oppure se tale dicitura non è convalidata dalla documentazione a supporto, semplicemente indica il FALSO. 

In quest'ultimo caso, esiste un'evidente incompatibilità fra quanto riportato sull'attestato e la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, e non può essere sbagliata la Legge.

In questo caso, si consiglia di chiedere spiegazioni alla scuola che lo ha illegittimamente emesso o rivolgersi ad un legale.

lunedì 21 agosto 2017

Perchè nella legge 07/2016 non c'è alcun riferimento alla norma UNI 11366?

(di Manos Kouvakis)

La risposta va cercata alla pagina tre della proposta di Legge n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche"presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera, dall’On. Deborah Bergamini (eletta in Emilia-Romagna):
"...  in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative;
3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. 
Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano...."

Essendo la legge 07/2016 della regione Sicilia, una legge sulla formazione (competenza delle regioni) e non sull'operatività nei cantieri (competenza dello stato), non poteva includere riferimenti alla norma UNI 11366 ma solo all'IDSA, che stabilisce  che le immersioni e i tempi "...devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." (Art.3.2 della L.R. 07/2016).

Anche se nello stesso capitolo continua che "... ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA).... .

Quest'ultima parte è stata per diversi mesi oggetto di discussione, sia in aula parlamentare che nelle commissioni dove la legge è stata trattata - documentazione che si può trovano tutt'oggi nel sito dell'ARS (Assemblea Regionale Siciliana), decidendo alla fine, la forma finale che è stata votata in Aula e trasformata in Legge.

La parte (forse) mancante che collega direttamente la L.R. con le attività lavorative, oggi è "coperta" dal Decreto Ministeriale 81/08 
visto che "... la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo (81/08), non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali;..."