CEDIFOP

CEDIFOP
le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
Visualizzazione post con etichetta attestato. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta attestato. Mostra tutti i post

domenica 24 febbraio 2019

La nuova legislazione sui commercial divers italiani e le sue origini nei documenti dell'ENI

La nuova legislazione sui commercial divers italiani e le sue origini nei documenti dell'ENI




Anticipando i tempi dell'apertura del repertorio previsto dalla legge 07/2016, ormai agli ultimi passaggi, va registrata la richiesta dell'ENI di inserire i requisiti della legge 07/2016 e relative delibere (n. 409 del 24.10.2018/regolamento e 436 del 06.11.2018/tempi IDSA), nella gara n. 30051775 “Attività di ispezioni subacquee", specificando nel rigo 5B “idoneità professionale” dove è specificato che: "... E’ necessario presentare un elenco dei sommozzatori con relativo patentino per attività industriali, livello secondo “top up”, per operare in area offshore del porto di Palermo (legge regionale 07/2016 e relative delibere della giunta regionale 409 del 24.10.2018 e 436 del 06.11.2018)..." escludendo gli OTS dalle attività nel cantiere oggetto della gara.

Ora, si aspetta che queste disposizioni vengano applicate non solo nel resto della Sicilia ma in tutti i cantieri  ENI (piattaforme incluse, sia in ambito inshore che offshore) su tutto il territorio Italiano, considerando che  le qualifiche hanno validità in ambito nazionale, visto il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali".
Va ricordato che la Legge 07/2016 - pubblicata sulla Gazzetta Nazionale Repubblica Italiana (Anno 157° - Numero 42 - Roma - Sabato, 15 ottobre 2016 - a partire dalla pagina 41), definisce 3 livelli di qualificazione a) INSHORE fino ai - 30 metri; b) TOP UP dai - 30 fino ai - 50 metri; e c) SATURAZIONE per oltre i - 50 metri, secondo tempi di fondo e attività in acqua stabilite dalla didattica IDSA (delibera 436 del 06/11/2018), con percorsi formativi che rientrano nella “formazione normata”.

La stessa legge 07/2016 nella definizione delle profondità e delle modalità di svolgimento fa riferimento al documento dell'ENI del 05.08.2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei", che a sua volta fa riferimento ad un documento precedente dell'ENI "Lettera HSE/SIC Prot.16 del 21.05.2008 "Requisiti HSE per i subappaltatori di lavori subacquei", a cura di HSE/SIC e SAIPEM, verificato dal Gruppo di lavoro "Divisione E&P; Divisione R&M; Polimeri Europa, Tecnomare) .

Il repertorio previsto dall’articolo 4 della legge 07/2016, che riguarda le qualifiche "normate", spesso viene "confuso" con i repertori delle qualifiche professionali attivati da diverse regioni italiane, incluso quello della regione Siciliana, dove è stato inserito il profilo da OTS (come formazione "non normata"). Questo repertorio, istituendo a seguito della legge 07/2016,  è simile ad un "Albo dei Commercial Divers Italiani", il cui regolamento di attuazione, definito dalla delibera 409 del 24.10.2018, anche se viene chiamato con lo stesso nome ("repertorio"), come quello per le qualifiche regionali, sia quelle normate (inshore e offshore), sia quelle non normate (OTS), è una "operazione" diversa, che riguarda solo l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana, istituito in ottemperanza all'articolo 4 della legge 07/2016 , dove viene specificato che: "Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale (con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 in raccordo con  la Classificazione Internazionale delle professioni “ISCO-88” - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. “Underwater divers”), il Dipartimento regionale del lavoro, promuove la pubblicazione e l’aggiornamento nel proprio sito internet di un repertorio telematico dei soggetti formati nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, recante gli estremi dei titoli conseguiti secondo il livello di qualificazione di cui all’articolo 2, e le informazioni di contatto"

L'applicazione dell'art.4  prevede il riconoscimento delle qualifiche a livello nazionale (Atlante Nazionale del Lavoro, tramite gli ADA riguardanti la "formazione normata", come specificato dall'articolo 10.1 della delibera 409 e dal D.M. 30.06.2015 del Ministero del lavoro, come "Professioni e attività regolamentate la cui formazione è di competenza regionale")  e a livello Europeo (direttiva 2005/36/CE, articolo 10.2 della delibera 409, nel cui contesto l'Assessorato al Lavoro della regione Siciliana, detentore dell'"albo" (repertorio) degli iscritti, assumerà il ruolo di "Competent authorities" nella "European Commission / Internal Market / Free movement of professionals / Regulated professions database".

giovedì 8 novembre 2018

Dopo 40 anni è arrivato il riconoscimento a livello nazionale per le qualifiche INSHORE e OFFSHORE


Con la delibera n.409 del 24.10.2018, la Giunta Regionale ha finalmente approvato il regolamento previsto dall'articolo 5.1 della legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", della regione Sicilia, la quale definisce per la prima volta in Italia 3 nuove qualifiche professionali per le attività sommozzatorie fuori dall'ambito portuale, per i livelli Inshore e Offshore, superando per la prima volta il concetto di OTS che rimane l'operatore subacqueo che lavora in ambito portuale, cosi come è definito nel Decreto Ministeriale del 13.01.1979.

L'importanza di questa delibera, che insieme alla legge 07/2016 modifica dopo 40 anni il settore, è immediatamente rilevabile dalla lettura delle prime pagine, dove si sottolinea il riferimento al decreto Ministeriale, emanato dal Ministero del lavoro, 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"

Già nel primo capitolo del regolamento "standard formativi per il conseguimento delle qualifiche" si fa preciso riferimento agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), stabilendo così dei percorsi precisi, con un numero definito di immersioni e minutaggio in acqua sia in scuba (fino ai - 30 metri) che in surface, per completare i percorsi per le profondità fino ai - 30 metri, fino ai - 50 metri oppure oltre i - 50 metri.

Negli articoli successivi del regolamento vengono definiti: la istituzione, caratteristiche e modalità di iscrizione al repertorio telematico, la forma, la non alterabilità, la durata e la non riproducibilità della "card" del commercial diver Italiano, che l'assessorato al lavoro rilascerà agli aventi diritto all'iscrizione.

Ma l'articolo più importante del regolamento è l'articolo 10 che prescrive, nella prima parte, l'obbligo da parte dell'assessorato regionale alla formazione professionale dell'inserimento delle tre qualifiche "inshore diver", "top up - offshore air diver" e "altofondalista - offshore sat diver" definite dall'articolo 2 della legge 07/2016, ad essere inserite, entro 45 giorni dall'attivazione del regolamento, nei profili fra la "formazione normata" (la qualifica di OTS rientra fra la formazione non normata) aggiornando il repertorio delle qualificazioni della regione Sicilia, ciò permetterà di entrare a fare parte del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, che si compone di quattro diverse sezioni: l’Istruzione e formazione professionale, che ricomprende l’Istruzione e Formazione professionale triennale e quadriennale (IeFP); l’Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);  l’Istruzione Tecnica Superiore (ITS); il Quadro nazionale delle qualificazioni regionali, validando cosi le 3 qualifiche a livello nazionale.

E' di enorme importanza, la seconda parte dell'articolo 10, che riguarda l'assessorato al lavoro della Regione Sicilia, diretto dall'Assessore dottoressa Mariella Ippolito, la quale è investita da una grossissima responsabilità, perchè il regolamento prevede, nei successivi 30 giorni dall'approvazione del regolamento (oltre all'apertura dello sportello per la gestione delle iscrizioni) la trasmissione delle tre qualifiche al database tenuto dalla Commissione Europea, e la pubblicazione sul relativo sito internet, gestito dalla UE, per agevolare il riconoscimento di queste in base alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario, cosi come specificato dagli articoli 3.5, 4.5 e 5.2 della legge 07/2016.

L'inserimento delle tre qualifiche nella banca dati dell'UE, in base alla Direttiva 2005/36/CE e successive integrazioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali, permette il passo successivo nel trasformarle da qualifiche in "professioni regolamentate"  e il loro inserimento, nell'atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni fra le "Professioni e attività regolamentate la cui formazione è di competenza regionale", mentre l'Assessorato al Lavoro della regione Sicilia risulterà l'"Autorità Competente" (come per esempio l'HSE-UK per l'Inghilterra), nel data base Europeo, dove attualmente esistono già 25 qualifiche di altri paesi europei e dove a breve ci sarà anche l'Italia.  Va considerato, inoltre che, come prevede la legge Italiana per le «attività di lavoro riservata» a persone iscritte in albi o elenchi, per la prima volta in Italia avremo la tutela di coloro che hanno i requisiti formativi e tecnici ben precisi per operare legalmente in Italia con una legislazione che prevede dei percorsi professionali che possono essere classificati fra i migliori in ambito europeo, facendo diventare la Sicilia punto di riferimento dell'intera Italia e non solo.



martedì 11 settembre 2018

Calcolo dei livelli EQF per le certificazioni da OTS, INSHORE e OFFSHORE

Livelli EQF:
Attestato OTS Regione Sicilia: EQF = 3 (Attestato di qualifica di Operatore Professionale)

Attestati peri livelli INSHORE e OFFSHORE Regione Sicilia: EQF 4 (certificato di specializzazione tecnica superiore - essendo loro percorsi di specializzazione che partono da un attestato OTS base)




domenica 9 settembre 2018

il profilo dell'OTS approvato dalla regione Sicilia


E' stato approvato, con decreto dell'Assessorato Regionale alla formazione professionale, n. 3826 (clicca qui per leggerlo) del 3 settembre 2018, il profilo dell'Operatore Tecnico Subacqueo con la relativa scheda corso e il suo inserimento nel repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana.
Il profilo e la relativa scheda corso, come riporta il D.A. sono stati condivisi con la Capitaneria di Porto di Palermo e saranno pubblicati sulla prossima GURS (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana).

Il profillo dell'Operatore Tecnico Subacqueo fa riferimento alle professioni NUP/ISTAT come "Sommozzatori e lavoratori subacquei" e coinvolge diverse attività ATECO, come per esempio la riparazione e la manutenzione di macchinari, navi, imbarcazioni ecc., rientra nell'area professionale  della metalmeccanica "Meccanica impianti e costruzioni" nella Sottoarea professionale "Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica"

L'OTS, approvato dalla Regione Sicilia, rispecchia esattamente il Decreto Ministeriale del 13.01.1979 e  l'articolo 4.1 della legge regionale 07/2016, perchè viene definito come un operatore addetto ai servizi portuali, in grado di effettuare immersioni ed emersioni in sicurezza per realizzare rilevazioni, lavorazioni di costruzione e manutenzione subacquea, con interventi dalla superficie. L'OTS, in ambito portuale, può svolgere attività per la gestione e la manutenzione di impianti sottomarini, riprese video, effettuare costruzioni, rilevazioni topografiche subacquee, tagli e demolizioni di strutture metalliche, installazione e manutenzione di tubazioni, condotte e cavi, saldature e taglio elettrico, carenaggi, montaggio e riparazione guasti su tubature subacquee, realizzazione di opere di ancoraggio sul fondale, imbragature speciali di ormeggi, attacchi per catene, blocchi di cemento, il recupero e la rimozione di materiali giacenti sul fondo marino, in ambito portuale, dopo l'iscrizione al registro sommozzatori del Ministero dei Trasporti, gestito da una Capitaneria di Porto, sul territorio nazionale.

L'OTS rientra come 3° livello EQF, e la scheda specifica le attività, seguendo i principi della didattica internazionale IDSA, che possono essere sia in SCUBA (cioè con una fonte di area limitata) sia in SURFACE (aria dalla superficie, cioè una fonte di aria illimitata).
Le competenze dell'OTS, sono previste da 4 competenze che riportano abilità e conoscenze relative alla singola competenza, suddivise cosi: a) Effettuare l’immersione e l’emersione in sicurezza  con attrezzatura SCUBA e Surface b) Supportare immersione ed emersione subacquea, c) Effettuare lavorazioni subacquee e d)Approntare attrezzature ed apparecchiature per le lavorazioni subacquee.
Infine ci sono 2 schede di corso allegate, una per corsi di 500 ore ai quali per l'ammissione oltre al certificato medico sono richiesti anche i primi 2 brevetti della subacquea sportiva ricreativa, e una per corsi di 800 ore ai quali per l'ammissione è richiesto solo il certificato medico.
Sono previste per gli allievi esercitazioni obbligatorie in acque libere e in acque portuali ed è possibile prevedere anche esercitazioni con la realtà virtuale.  

Ora si aspetta la pubblicazione sulla GURS e l'inserimento come scheda ADA nell'"Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", per la sua validità come "Formazione Normata" a livello nazionale e la definizione delle ulteriori 3 qualifiche, per le attività fuori dall'ambito portuale per i livelli inshore e offshore previste dalla legge 07/2016 della Regione Sicilia.




giovedì 26 aprile 2018

Il nuovo corso per OTS del CEDIFOP

Iniziato il primo corso per OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) del 2018, del CEDIFOP, che seguendo la tradizione ormai pluriennale, accoglie allievi che arrivano da tutte le regioni d’Italia. In questo corso, in particolare, troviamo fra gli iscritti allievi che arrivano dalle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana e Puglia insieme alla presenza di 2 allievi che arrivano dalla Grecia.  Il corso è l’unico in Italia che si svolge secondo programmi validati dall’IDSA (livello per SCUBA e SURFACE in ambito Inshore e Basso Fondale) e permette di proseguire il percorso formativo Italiano di commercial diver per i livelli successivi di addestramento previsti dalla legge 07/2016 della Regione Sicilia.

L’obiettivo principale del corso del CEDIFOP è quello di insegnare agli allievi la gestione in sicurezza di un cantiere subacqueo, applicando gli standard previsti dalla didattica IDSA, nella gestione delle varie procedure e Check-list, con il raggiungimento di tempi precisi sia in acqua che nelle esercitazioni in superficie.

CEDIFOP che è una delle 13 scuole Full Member IDSA (cioè che applica la didattica IDSA, partecipa ai meeting internazionali per la conferma e l’applicazione di questi standard), ed è l’unica scuola in Italia con questo riconoscimento, una delle 12 scuole in Europa. Le altre scuole nel mondo sono di Denmark, Finland, France, Ireland, Netherlands, Norway (2), Spain, Sweden (2) ed U.S.A. Dell’ IDSA inoltre fanno parte n.6 membri industriali: Italy, Malta, Netherlands, Norway, San Marino, Sweden e U.K.  (fra i quali Hytech e Pommec.) Questo tipo di adesione è dedicata ad imprese, fornitori e produttori che hanno interesse a seguire da vicino le attività dell’IDSA, n.6 organizzazioni con la qualifica di RECIPROCAL MEMBERSHIP i cui obiettivi sono simili a quelle di IDSA, e che dalla reciproca collaborazione possono entrambi trarre beneficio, che sono: Hungary National Association of Hungarian Commercial Divers, The Netherlands Dutch Association of Commercial Divers, Russia           Alliance of Diving Schools (Russia), U.K. Association of Diving Contractors (UK), U.S.A. Association of Commercial Diving Educators (ACDE) ed U.S.A. The Association of Diving Contractors International (ADCI)

E infine n.22 membri associati e n.12 membri affiliati, da: Argentina, Denmark, Egypt, Estonia, Faroe, France, Hungary, India, Iran, Israel, Italy, Latvia, Montenegro, Morocco, Reunion Island, Saudi Arabia, Serbia, Switzerland, The Netherlands, Trinidad, U.A.E., U.K. e U.S.A. in rappresentanza di diversi Dipartimenti governativi, Diving contractors e Organizzazioni che si occupano di attività inerenti la subacquea industriale e diverse scuole (fuori dall’Italia), anche abbastanza conosciute dagli Italiani (vedi per esempio una scuola Scoscese), che però ancora non hanno lo status di Full member che obbliga a controlli periodici sulla qualità e sulle metodiche applicate, ma tale status è l’unico che consente alle  scuole di rilasciare le certificazioni internazionali IDSA.

In Italia la Legge 21 aprile 2016, n. 7. “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”  della Regione Sicilia ha definito, dopo 36 anni, tre nuove qualifiche, che entrano nell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni”, che rappresenta il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, come “formazione normata”, con validità sull’intero territorio nazionale, ha risolto definitivamente questo problema che persisteva da ben 36 anni.


Le tre nuove qualifiche (non OTS perché valide per le attività fuori dai porti) sono una per il livello inshore ad aria e due per il livello offshore (ad aria/TOP UP e quella in saturazione). La LR 07/2016, inoltre, prevede che i percorsi formativi, per operare fuori dalle aree portuali, devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), in modo tale l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, previsto dalla legge regionale n. 7 del 2016, “rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi; tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81/08 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche gli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale”, come saggiamente è riportato nell’Atto di Sindacato Ispettivo, presentato al Senato il 14 marzo 2017, dal senatore Francesco Aracri ed indirizzato ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. 

sabato 6 gennaio 2018

Ho letto che ci sono diverse regioni che hanno definito dei profili per l'OTS. Che differenze esistono fra questi profili e la L.R. 07/2016?

Dal 2013, in Italia, con la creazione del "Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", la formazione è stata demandata definitivamente alle Regioni e ai "Repertori delle qualifiche professionali" sviluppati dalle singole Regioni.

Le qualifiche professionali, presenti nell'Atlante, vengono selezionate tramite l'ADA (Aree Di Attività) e distribuiti nei vari SEP (Settori Economico Professionali), descrivendo i prodotti e i servizi attesi nonché i riferimenti ai codici statistici delle classificazioni ISTAT delle attività economiche e delle professioni.

Le varie Regioni Italiane, tramite i loro "Repertori delle Qualificazioni Regionali", possono fare proprie le qualifiche professionali già esistenti, perchè inserite da una delle Regioni Italiane nell'Atlante, oppure immettere nuove qualifiche, che a loro volta entrano a fare parte del circuito nazionale delle qualificazioni professionali.

I Profili professionalizzanti e gli Obiettivi, dei Repertori Regionali, sono classificati in due aree: formazione normata e formazione non normata.:
  1. La "Formazione normata" rappresenta tutte le attività professionali regolamentate, il cui esercizio viene stabilito da una normativa nazionale e/o regionale rispetto alla quale sono definiti, attraverso specifica normativa, gli standard formativi. A questi fa riferimento sia il profilo da OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) definito dal D.M. 13.01.1979 e smi, sia la legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", perchè definisce 3 NUOVE  qualifiche professionali che sono: 
    1. “sommozzatore inshore air diver”
    2.  “Top up offshore air diver”, e
    3.  “altofondalista offshore sat diver”
  2. La "Formazione non normata", comprende tutte le qualifiche che seguono gli standard che riguardano professioni e attività professionali il cui esercizio non è subordinato al possesso di uno specifico titolo di studio o alla frequenza di specifici percorsi di formazione. 

In questo modo, per tutte le Figure nazionali, i Profili professionalizzanti e gli Obiettivi possono essere associati ad una scheda corso, che ha l’obiettivo di definire uno standard di erogazione dei singoli percorsi formativi, che diventa UNICA per i profili normati, perchè devono rispettare la legislazione che li ha creati, mentre possono presentare delle varianti i vari profili che rientrano fra quelli non normati.

Sotto questo aspetto la figura professionale dell'OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), è stata regolamentata dalle Regioni Liguria, Lazio, Marche, Sardegna ed Emilia Romagna. In questi giorni sarà aggiunto anche il profilo della Regione Sicilia, sia per il livello non regolamentato dell'OTS, con l'importazione di uno dei profili già presenti in altra regione, ma anche con l'inserimento delle tre nuove qualifiche, nel settore delle qualifiche regolamentate, che le altre regioni potranno a loro volta inserire nel loro repertorio, fermo restando l'assoluto rispetto della Legge 07/2016 della Regione Sicilia che le ha create.

Ma la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, ha una marcia in più, perchè per la prima volta crea un collegamento tra la "formazione" di sommozzatore e la "professione" di sommozzatore, da sempre assente se si considera solo il profilo da OTS.

Oggi, in Italia, possiamo dividere le professioni in due categorie:

  1. le Professioni regolamentate (in Italia esistono 176 Professioni regolamentate e a breve, fra queste, saranno inserite le 3 nuove professioni previste dalla LR 07/2016) in base alla direttiva 2013/55/UE che modifica la precedente direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, e qui la LR 07/2016 da dei precisi riferimenti;
  2. il Repertorio delle professioni dell’apprendistato (in Italia esistono 2075 Professioni che fanno riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, da cui fino ad oggi è assente la figura di OTS, mai regolamentata come professione), costituito da tutti i profili presenti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi all’apprendistato professionalizzante, raccolti in 15 diversi comparti rappresentativi di tutte le categorie contrattuali.

Il Decreto Attuativo, previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016, sta risolvendo, finalmente dopo 36 anni, questa annosa situazione, collegando direttamente le tre qualifiche professionali previste dalla legge 07/2016 alla Banca dati Europea, permettendo cosi per la prima volta in Italia di regolamentare una professione, ai massimi livelli, cosi come avviene in quasi tutti i paesi, nel mondo, che hanno sviluppato questa tipologia di attività..

E' sicuramente un lavoro molto complesso, ma la LR 07/2016 ha già messo basi solide che permettono di "chiudere" in brevissimo tempo un cerchio aperto nel 1979 con il DM 13.01.1979, che è rimasto aperto fino ai nostri giorni.



mercoledì 27 dicembre 2017

Perchè le Capitanerie di Porto non hanno emesso, alcuna ordinanza che include la LR 07/2016 in data odierna?



La legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", è stata votata dal Parlamento Siciliano nel mese di aprile 2016 e successivamente è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) il 26/04/2016, diventando legge a tutti gli effetti, quindi da rispettare come tale.

Sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica Italiana, immediatamente, sono state registrate una serie di reazioni positive, a favore della LR 07/2016, con i seguenti documenti:



Espressioni più "forti", troviamo sul documento:
che "accusa"  10 Capitanerie di Porto Siciliane (Palermo, Messina, Pantelleria, Porto Empedocle, Termini Imerese, Terrasini, Sciacca, Milazzo, Sant Agata di Militello e  Lipari)  " ...considerato la L.R. 07/2016, recita che: 'è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione', incluse le Capitanerie di Porto che svolgono compiti e funzioni non strettamente legati all'attività istituzionale ma di natura e fini prevalentemente civili, legati all'uso pubblico del mare nella più ampia accezione del termine, con particolare dipendenza dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che è il principale organo istituzionale che si avvale dell'operato delle Capitanerie di Porto, per la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare e attività connesse, esse ad oggi sono inadempienti con provvedimenti anticostituzionali ignorando la podestà di questo parlamento;..."

promuovendo una richiesta diretta nel "... contattare con urgenza il Comando Generale delle Capitanerie di Porto presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti chiedendo chiarimenti sul caso e l'immediato intervento del Comando presso le Capitanerie di Porto, in questione, prima che tali inadempienze portino come conseguenza ad incidenti che mettono in pericolo la vita degli operatori del settore,
com'è già successo in questi anni in assenza di una legge come quella emanata da questo Parlamento...."

Anche se il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con sua comunicazione ha chiesto alle Capitanerie di Porto di adeguarsi alla Legge 07/2016, in data odierna, ancora, le Capitanerie di Porto non hanno ancora emesso una ordinanza di adeguamento alle legge.

Il motivo è stato analizzato durante un incontro istituzionale (leggi articolo: http://www.globusmagazine.it/119763-2/#.WjdRKd_iaUk), con il nuovo Comandante della Direzione Marittima di Palermo Contrammiraglio Salvatore Gravante con l'(ex) Assessore Regionale al Lavoro Dottoressa Carmencita Mangano, in presenza di esponenti sindacali ed esperti del settore, si è parlato sia dell’applicazione della Legge Regionale, sia dell’adeguamento delle ordinanze emesse dalle Capitanerie di Porto, che devono distinguere le attività svolte in ambito portuale riservate agli OTS dalle attività svolte fuori dai porti regolamentate dalla suddetta legge, ordinanze relative alle attività lavorative subacquee fuori dall'ambito portuale regolamentate dalla legge 07/2016 della Regione Sicilia, dando cosi via alla riforma del settore attesa da ben 36 anni.

Durante l'incontro, si è detto di aspettare la pubblicazione sulla GURS, del decreto Attuativo, previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016 (Decreto che è stato presentato alla Presidenza della Regione in data 10.11.2017, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016), del quale si aspetta soltanto la pubblicazione, come atto dovuto, sulla GURS; pubblicazione che è stata rallentata dal cambio al vertice della Regione, dopo le ultime elezioni regionali, ma che avverrà a breve.

Dopo l'adeguamento alla legge è prevista la richiesta da parte delle capitanerie della copia del DVR (documento di valutazione dei rischi) alle aziende per essere autorizzate ad operare sia all'interno che all'esterno dei porti, in tale documento dovrà essere evidenziato il preciso riferimento al DM 13/01/1979, e s.m.i. (D.M. 31/03/1981 e D.M. 02/02/1982) e alla legge 07/2016 della Regione Sicilia;  e la richiesta dei libretti di ricognizione degli OTS che opereranno all’interno dell’ambito portuale, mentre per i sommozzatori che dovranno essere autorizzati ad operare fuori dall'ambito portuale sarà richiesto il numero della card di “commercial diver” prevista dalla LR 07/2016.

Le ditte che operano in questo settore, a partire dagli allevamenti di acquacoltura, piccole e grandi imprese di lavori subacquei che operano in ambito inshore o offshore, hanno già avuto più di un anno e mezzo (dal momento in cui è stata approvata la legge) per adeguarsi, e si spera che si trovino pronte il giorno dopo l'emanazione delle nuove ordinanze che a breve saranno emesse dalle Capitanerie di Porto, e non soltanto da quelle Siciliane, come espressamente viene riportato (anche) nell'Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783 del Senato della Repubblica Italiana, dal Senatore F.Aracri e indirizzato ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1008547)
... la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali;..."

venerdì 15 dicembre 2017

Ho letto che i corsi OTS devono essere conformi con Legge Quadro n.845/78 e non dalla LR 07/2016, vorrei delle spiegazioni in merito.

Con questo tipo di affermazioni si è raggiunto il massimo dell'incompetenza, molto probabilmente commettendo degli illeciti veri e propri, perchè tali affermazioni sono assolutamente fuorvianti.

Ecco il perchè:

Alla legge quadro sulla formazione (Legge Quadro n.845/78http://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_243336.pdf), detta anche Legge Quadro in materia di Formazione Professionale, fanno riferimento TUTTI i corsi di formazione professionale, a prescindere che si riferiscano al DM 13.01.1979 o alla LR 07/2016 (nell'ambito subacqueo) o semplicemente a corsi di taglio e cucito.

Il riferimento alla Legge Quadro n.845/78, che non entra nel merito dei contenuti del corso, stabilisce la competenza delle regioni nell'approvare i corsi di formazione professionale, che vengono successivamente autorizzati agli enti di formazione, ma sotto il controllo dello stato, che deve essere garantito durante il percorso formativo (tramite i controlli degli ispettorati regionali del lavoro durante lo svolgimento delle attività formative, obbligatori la convalida dell'applicazione della Legge Quadro 845/78). 
Questo conferisce alle scuole il diritto legale di trascrivere sull'attestato la dicitura  "corso realizzato nel rispetto della legge quadro 845/78". Per esempio nella regione Sicilia, per i corsi autorizzati, vige l'obligo di riportare sull'attestato la frase: "L'attestato dovrà contenere, tra l'altro, l'esplicita indicazione della validità ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 24/76 nonché dell'art. 14 della legge n. 845/78" (vedi GURS del venerdì 22 Agosto 2003 - N. 37: http://www.corsiformativi.com/autofinanziati/GURS%20n.37-2003.htm).

Ma la Legge Quadro n.845/78 non è conflittuale nè con il DM 13.01.1979 nè con la LR 07/2016, che stabiliscono i luoghi (dentro o fuori porto) e  limiti di profondità (3 livelli previsti dalla LR 07/2016 per le attività lavorative subacquee fuori dal porto).

Chi sostiene una cosa diversa o è in malafede o, ed è ancora peggio, non ha capito assolutamente niente, e induce le persone che si affidano a lui in inganno commettendo atti illeciti, motivo per cui bisogna immediatamente rivolgersi ad un legale a tutela dei propri interessi, perchè:

  1. Non si possono mettere a confronto la Legge Quadro n.845/78 con il DM 13.01.1979 o con la LR 07/2016 perchè trattano argomenti diversi. Chi sostiene una cosa diversa MENTE
  2. Oltre la LR 07/2016, nessun atto legislativo, in Italia, parla di profondità per le immersioni lavorative e in particolare il DM 13.01.1979 definisce l'OTS come un operatore in ambito portuale e NON come operatore che lavora fuori dai porti. Chi sostiene una cosa diversa MENTE.
  3. La formazione è demandata alle regioni. Chi sostiene una cosa diversa MENTE.
  4. La legge 07/2016 della Regione Sicilia è una legge Regionale. Le qualifiche che vengono individuate dalla LR 07/2016 rientrano fra le qualifiche "normate" e hanno una validità in ambito nazionale ed europeo (vedi anche articolo 9 del Decreto attuativo del 9.11.2017). Chi sostiene una cosa diversa MENTE.



Rivolgetevi ad un legale per tutelare i vostri interessi, e per non trovarvi a breve un titolo fra le mani che ha un valore diverso (inferiore) da quello che ingannevolmente vi si è stato promesso.