CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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domenica 17 settembre 2017

Quante scuole "full member" IDSA esistono in Italia e nel mondo?

(di Manos Kouvakis)




Attualmente esiste una sola scuola "Full Memeber" IDSA in Italia, e 12 nel mondo di cui 11 in Europa e una in USA, dove gli standard IDSA sono obbligatori (http://www.acde.us), come lo sono oggi in Italia, visto l'articolo 3.2 della legge 07/2016.

Diventare "full Member IDSA", comunque, è un processo lungo e difficile, ma la parte ancora più difficile è rimanere tale. 

Questo, perchè una scuola "Full Member" IDFSA deve sottoporsi a continui (e costosi) audit internazionali, per mantenere questo status. Forse, anche, proprio per questo alcune delle scuole Full Member IDSA Europee, sono scuole militari, dove la disciplina è molto importante, come per esempio, la scuola Royal Danish Navy Diving Centre Danese o la scuola Swedish Armed Forces Diving and Naval Medicine Centre Svedese.

In Italia fino al 2013 esistevano 2 scuole Full member IDSA, ma nel 2013, la seconda scuola è stata espulsa dall'IDSA, perdendo lo status di Full member, per irregolarità. Questo è anche il motivo per cui, CEDIFOP, riferendosi ai "brevetti" IDSA, sottolinea che vengono presi in considerazione solo quelli rilasciati da scuole che attualmente sono Full Member IDSA, per evitare che si creino illusioni a chi è in possesso di quei brevetti "taroccati" rilasciati da scuole espulse perchè non mantenevano tempi e attività in acqua previsti dalla didattica IDSA. 

Nel libro "Garanzia Giovani: La sfida", è stato dedicato un intero capitolo al CEDIFOP, descrivendo uno di questi audit internazionali condotto da ispettori dell'IDSA, audit naturalmente superato senza problemi, come tutti quelli avuti negli ultimi anni, indice di qualità e di continua crescita del nostro centro.

mercoledì 13 settembre 2017

Cosa rappresenta IDSA?

(di Manos Kouvakis)


L’Associazione Internazionale delle Scuole Subacquee (IDSA) è stata costituita nel 1982 con lo scopo principale di sviluppare Norme Internazionali comuni.

L’Associazione si occupa di tutti i subacquei – offshore, costiera e dell’entroterra – ed anche delle qualifiche di specializzazioni non subacquee, ad esempio, Supervisore, DMT e LST. Essa ha già stabilito norme internazionali subacquee basate sul consensus d’opinione della maggioranza dei suoi membri.

Le norme forniscono per i responsabili i criteri per la gestione sia di norme nazionali esistenti sia per la creazione di nuove norme, e una guida per clienti, contraenti e per subacquei stessi.

Si ritiene che l’introduzione di tali standard di formazione subacquea concordati a livello internazionale avranno l’effetto sul:

  • Miglioramento della Sicurezza
  • Fornire un ingresso diretto al Programma della Formazione Subacquea
  • Migliorare la qualità dei Subacquei
  • Fornire ai Subacquei maggiore opportunità di lavoro

Alcuni governi hanno impostato ed imposteranno i propri requisiti Nazionali della formazione subacquea. Il programma IDSA fornisce i mezzi per equiparare gli Standard Nazionali mantenendo una tabella di equivalenza.

Gli standard per specialisti sono attualmente in fase di sviluppo.

L’Associazione, costituita nel 1982, risultato dell’incontro fra le scuole che partecipavano alla Conferenza Americana Subacquei a New Orleans. Gli obiettivi dell’Associazione erano e sono fino ad oggi:

  • Sviluppare gli standard internazionali comuni della formazione subacquea.
  • Fornire i mezzi di comunicazione efficaci tra le scuole.
  • Lavorare per migliorare gli standard di sicurezza e qualità.
  • Migliorare la qualità complessiva d’insegnamento d’ immersioni commerciali.
  • Fornire una voce comune e collettiva per enti industriali governativi riguardante qualsiasi problema dei membri.
  • Co-operare sui argomenti che possono migliorare le opportunità d’inserimento lavorativo per i diplomati delle scuole associate.
  • Promuovere qualsiasi attività, l’idea o argomento che possono migliorare le operazioni internazionali dell’Associazione.

Gradualmente, da quel momento, l’Associazione è cresciuta e maturata – come è maturata l’industria Subacquea – ed ora, tra i suoi membri, ci sono le Scuole Militari, Statali e Private, quali in genere esistono separatamente, ma in alcuni Paesi, si possono trovare in combinazione.

Il lavoro dell’Associazione è basato sulla sua vasta esperienza eccezionale di molti anni.

Va evidenziato che l’obiettivo è stato quello di creare Standard Subacquei Internazionali che forniscano criteri rispetto agli Standard Nazionali – Istituzioni Statali, Clienti, Appaltatori Subacquei e Subacquei stessi – i quali possono equiparare i loro standard, e in quei paesi dove non esistono gli standard nazionali possono essere utilizzati come guida.

Lo scopo NON è

  • Conflitto con gli Standard Subacquei Nazionali;
  • Conflitto con la Legislazione Nazionale.

E’ previsto che tali Norme Internazionali contribuiranno a:

  • Equiparare gli standard in tutto il mondo.
  • Dare indicazioni alle organizzazioni che stabiliscono gli standard subacquei per la prima volta.
  • Migliorare la sicurezza.
  • Fornire Appaltatori con un ingresso diretto al Programma d’Educazione Subacquea.
  • Autorizzare gli Appaltatori a fare le offerte attraverso confini nazionali in una situazione di parità.
  • Migliorare la qualità della formazione dei sommozzatori.
  • Dare maggiori opportunità lavorative ai sommozzatori.

Oltre alle attività subacquee più tradizionali nel settore Offshore, i sommozzatori industriali ora partecipano in varie attività, come ad esempio:

  • Investigazioni archeologiche
  • Ispezioni struttura ponti
  • Demolizioni e salvataggi
  • Itticoltura
  • Manutenzione dei siti di energia rinnovabile
  • Manutenzione dei siti di energia nucleare
  • Servizi attrezzature professionali
  • Lavori di riparazione in laghi, bacini idrici, canali
  • Riparazioni e costruzioni
  • Operazioni di salvataggio
  • Raccolta di dati scientifici e di osservazione
  • Ricerca, recupero e ispezione
  • Televisione e cinema
  • Ingegneria civile subaquea

lunedì 28 agosto 2017

Ho fatto un corso offshore (TOP UP o saturazione) all'estero. Posso iscrivermi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)


Certamente, se il corso rispetta quanto previsto dalla Legge 07/2016 della regione Sicilia e in particolare gli articoli 3.2 (sui tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)) e articolo 4.5 ("... L’iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. 

I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all'articolo 3, comma 2.... ".

Oltre a soddisfare gli articoli 3.2 e 4.5 della LR 07/2016, per titoli conseguiti in altri Stati membri UE, EFTA o nella Confederazione Svizzera o comunque riconoscibili ai sensi della citata Direttiva, ad eccezione di quelli di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106:

  • E' necessaria l’attestazione dell’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale; 
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata dall’istituto, centro o scuola presso cui è stato conseguito l’attestato formativo di conformità del percorso svolto agli standard, per i titoli conseguiti fuori dal territorio nazionale
  • Attestazione debitamente sottoscritta rilasciata dall’ente, centro, scuola o istituto che ha rilasciato il documento riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del  Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, di conformità del percorso svolto agli standard di cui all'allegato 1 al presente Decreto e che indichi distintamente le attività formative svolte (transcript) ed i tempi di fondo. Della documentazione in oggetto, ad eccezione dei casi di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, dovrà essere attestata l’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). 
  • Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale.

domenica 27 agosto 2017

Un corso di formazione professionale può essere valido sia per l'iscrizione al Registro Sommozzatori che al Repertorio Telematico?

(di Manos Kouvakis)


Certamente, ma alle seguenti condizioni:

  • a) per l'iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto, prevista dal DM 13.01.1979, il corso deve contenere nel suo titolo, la dizione "Operatore Tecnico Subacqueo", cosi come previsto dal DM 02.02. 1982
  • b) per iscriversi, ad uno dei tre livelli previsti dall'articolo 2.1 della L.R. 07/2016, del Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro e ottenere la "Card" del "Commercial Diver Italiano", prevista dall'articolo 4 della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, devono realizzarsi i requisiti previsti dall'Art. 3.2 della suddetta Legge, e in particolare: "... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA) ..."

Rimane il problema che una soluzione di questo tipo penalizzerebbe chi vuole fare un corso per lavorare solo dentro i porti (DM 13.01.1979) e non fuori da essi (L.R. 07/2016), in termini di tempi e preparazione, motivo per cui è consigliabile la divisione di questo percorso (leggi anche FAQ n. 10) in più moduli, per facilitare sia l'apprendimento che gli obiettivi da raggiungere da parte degli allievi.

mercoledì 23 agosto 2017

Perché mi devo iscrivere al Repertorio Telematico della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)

Argomento ampiamente documentato in diverse interrogazioni parlamentari presentate sia alla Camera dei Deputati che al Senato Italiano.

Ecco alcune dalle argomentazioni più valide:
"...la legge regionale, inoltre, all'articolo 2, comma 1, stabilisce dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); all'articolo 4, comma 4, prevede l'iscrizione al repertorio telematico secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica i livelli di addestramento per attività non in ambito portuale (nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, come OTS) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito;
il decreto ministeriale del 1979, invece, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri: esso appare, quindi, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale;
l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2016, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi;
tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale;..."

"... la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali;..." 

In pratica, essendo la Legge 07/2016 l'UNICO atto legislativo esistente in Italia per le attività FUORI dall'ambito portuale (il DM 13.01.1979 riguarda solo l'ambito portuale, cioè gli OTS), diventa vincolante per il Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza dei lavoratori. 

Di conseguenza l'utilizzo di operatori subacquei, per attività in ambito inshore e offshore, che NON sono iscritti al Repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016, equivale ad una mancata applicazione del Decreto Legislativo 81/08, sanzionabile dalla legislazione Italiana

La situazione diventa particolamrmente gravosa nel caso di incidenti, anche non mortali, in data odierna, sia per il datore di lavoro, sia per i responsabili di sicurezza delle aziende e i responsabili di sicurezza del cantiere, oltre alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze (illegittime) emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di Porto sul territorio nazionale italiano, qualora abbiano autorizzato le immersioni senza verificare la reale formazione degli operatori e la loro iscrizione al repertorio telematico previsto dalla L.R. 07/2016.

Ecco qui, una sintesi dei documenti presentati alla Camera e al Senato in difesa dei lavoratori subacquei, che sono in regola e che operano in ambito INSHORE e OFFSHORE in Italia.
2017 - Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Legislatura 17 - Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783, del Sen. F. ARACRI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa

Infine un SINDACATO  di categoria, si sta occupando degli aderenti, aventi diritto all'iscrizione al Repertorio Telematico per i livelli INSHORE (1° livello) e OFFSHORE (2° o 3° livello), per tutelare il diritto di LAVORARE IN ITALIA, nella categoria, o per intervenire come sindacato presso le aziende del settore, in tutta Italia, per:
• applicazione della legislazione vigente (DM 13.01.1979 e L.R. 07/2016) negli ambiti: acque interne, acque portuali, inshore e offshore
• fare rispettare alle Aziende il CCNL di categoria
• contrattazione Sindacale di secondo livello Aziendale
La suddetta Federazione, si può attualmente contattare presso la sede di: Corso Alberto Amedeo, 21 Palermo, o telefonando al: Sindacato ISA UTL  091.9766547 cell.: 328.1249936 - email vincenzodangelo2011@libero.it

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