CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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giovedì 8 novembre 2018

Dopo 40 anni è arrivato il riconoscimento a livello nazionale per le qualifiche INSHORE e OFFSHORE


Con la delibera n.409 del 24.10.2018, la Giunta Regionale ha finalmente approvato il regolamento previsto dall'articolo 5.1 della legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", della regione Sicilia, la quale definisce per la prima volta in Italia 3 nuove qualifiche professionali per le attività sommozzatorie fuori dall'ambito portuale, per i livelli Inshore e Offshore, superando per la prima volta il concetto di OTS che rimane l'operatore subacqueo che lavora in ambito portuale, cosi come è definito nel Decreto Ministeriale del 13.01.1979.

L'importanza di questa delibera, che insieme alla legge 07/2016 modifica dopo 40 anni il settore, è immediatamente rilevabile dalla lettura delle prime pagine, dove si sottolinea il riferimento al decreto Ministeriale, emanato dal Ministero del lavoro, 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"

Già nel primo capitolo del regolamento "standard formativi per il conseguimento delle qualifiche" si fa preciso riferimento agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), stabilendo così dei percorsi precisi, con un numero definito di immersioni e minutaggio in acqua sia in scuba (fino ai - 30 metri) che in surface, per completare i percorsi per le profondità fino ai - 30 metri, fino ai - 50 metri oppure oltre i - 50 metri.

Negli articoli successivi del regolamento vengono definiti: la istituzione, caratteristiche e modalità di iscrizione al repertorio telematico, la forma, la non alterabilità, la durata e la non riproducibilità della "card" del commercial diver Italiano, che l'assessorato al lavoro rilascerà agli aventi diritto all'iscrizione.

Ma l'articolo più importante del regolamento è l'articolo 10 che prescrive, nella prima parte, l'obbligo da parte dell'assessorato regionale alla formazione professionale dell'inserimento delle tre qualifiche "inshore diver", "top up - offshore air diver" e "altofondalista - offshore sat diver" definite dall'articolo 2 della legge 07/2016, ad essere inserite, entro 45 giorni dall'attivazione del regolamento, nei profili fra la "formazione normata" (la qualifica di OTS rientra fra la formazione non normata) aggiornando il repertorio delle qualificazioni della regione Sicilia, ciò permetterà di entrare a fare parte del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, che si compone di quattro diverse sezioni: l’Istruzione e formazione professionale, che ricomprende l’Istruzione e Formazione professionale triennale e quadriennale (IeFP); l’Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);  l’Istruzione Tecnica Superiore (ITS); il Quadro nazionale delle qualificazioni regionali, validando cosi le 3 qualifiche a livello nazionale.

E' di enorme importanza, la seconda parte dell'articolo 10, che riguarda l'assessorato al lavoro della Regione Sicilia, diretto dall'Assessore dottoressa Mariella Ippolito, la quale è investita da una grossissima responsabilità, perchè il regolamento prevede, nei successivi 30 giorni dall'approvazione del regolamento (oltre all'apertura dello sportello per la gestione delle iscrizioni) la trasmissione delle tre qualifiche al database tenuto dalla Commissione Europea, e la pubblicazione sul relativo sito internet, gestito dalla UE, per agevolare il riconoscimento di queste in base alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario, cosi come specificato dagli articoli 3.5, 4.5 e 5.2 della legge 07/2016.

L'inserimento delle tre qualifiche nella banca dati dell'UE, in base alla Direttiva 2005/36/CE e successive integrazioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali, permette il passo successivo nel trasformarle da qualifiche in "professioni regolamentate"  e il loro inserimento, nell'atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni fra le "Professioni e attività regolamentate la cui formazione è di competenza regionale", mentre l'Assessorato al Lavoro della regione Sicilia risulterà l'"Autorità Competente" (come per esempio l'HSE-UK per l'Inghilterra), nel data base Europeo, dove attualmente esistono già 25 qualifiche di altri paesi europei e dove a breve ci sarà anche l'Italia.  Va considerato, inoltre che, come prevede la legge Italiana per le «attività di lavoro riservata» a persone iscritte in albi o elenchi, per la prima volta in Italia avremo la tutela di coloro che hanno i requisiti formativi e tecnici ben precisi per operare legalmente in Italia con una legislazione che prevede dei percorsi professionali che possono essere classificati fra i migliori in ambito europeo, facendo diventare la Sicilia punto di riferimento dell'intera Italia e non solo.



giovedì 5 luglio 2018

Lavoro e sicurezza! Firma ora per rendere qualificata la professione del sommozzatore

ST Skills Together ha lanciato questa petizione e l'ha diretta a:

  • Onorevole Nello Musumeci - Presidente della Regione Siciliana
  • Onorevole Professore Roberto Lagalla - Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana
  • Dottoressa Maria Ippolito - Assessore della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Siciliana
  • Onorevole Donato Carlea - Ministro delle infrastrutture e Trasporti
  • Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino - Comandante Generale delle Capitanerie di Porto




Una buona qualifica può darti un buon lavoro e salvarti anche la vita.
Oggi però in Italia ci sono professioni importanti e rischiose che non sono adeguatamente regolamentate, come quella del diver (palombaro, sommozzatore) a molti ancora ignota, ma di estrema importanza, non solo a livello istituzionale (il corpo dell’esercito). I diver sono migliaia di professionisti che oggi, in Italia, si immergono a profondità anche elevatissime per le ragioni più disparate, dalla saldatura industriale, all’itticultura, al recupero di tesori archeologici. Questa attività non conosce una vera qualificazione italiana ed europea, con grave pregiudizio per chi vuole intraprenderla. Il problema non è solo quello della possibilità di lavorare all’estero con un diploma italiano, ma anche della garanzia di poterlo fare in Italia, nel nostro Paese, con professionalità e massima sicurezza, evitando i rischi mortali provocati da una scarsa preparazione.
La legge 07/2016 ha finalmente regolamentato i livelli di addestramento e qualifica oltre il livello di operatore in ambito portuale (OTS). Ha introdotto tre nuove qualifiche “normate” ("inshore air diver", "offshore air diver/top up" e "offshore sat diver/saturazione") grazie alle quali un aspirante diver otterrà il passaporto per poter operare nella subacquea industriale ai vari livelli previsti in Italia e all’estero così come succede già nel resto del mondo. In questo modo vengono tutelati sia il lavoratore, sia il datore di lavoro, sia le istituzioni, concorrendo così ad evitare i gravi rischi che oggi un professionista non in possesso delle corrette qualifiche va a correre. In questo modo, anche le professioni subacquee acquistano tutte le garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori già previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.
Il repertorio previsto dalla legge, doveva essere operativo dall'agosto 2016 ma ad oggi, per i diversi rallentamenti di carattere burocratico, non è ancora attivo. 
È da troppo tempo che si rimanda la questione e il repertorio è un’urgente necessità: 

firma anche tu e passaparola!




giovedì 26 aprile 2018

Il nuovo corso per OTS del CEDIFOP

Iniziato il primo corso per OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) del 2018, del CEDIFOP, che seguendo la tradizione ormai pluriennale, accoglie allievi che arrivano da tutte le regioni d’Italia. In questo corso, in particolare, troviamo fra gli iscritti allievi che arrivano dalle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana e Puglia insieme alla presenza di 2 allievi che arrivano dalla Grecia.  Il corso è l’unico in Italia che si svolge secondo programmi validati dall’IDSA (livello per SCUBA e SURFACE in ambito Inshore e Basso Fondale) e permette di proseguire il percorso formativo Italiano di commercial diver per i livelli successivi di addestramento previsti dalla legge 07/2016 della Regione Sicilia.

L’obiettivo principale del corso del CEDIFOP è quello di insegnare agli allievi la gestione in sicurezza di un cantiere subacqueo, applicando gli standard previsti dalla didattica IDSA, nella gestione delle varie procedure e Check-list, con il raggiungimento di tempi precisi sia in acqua che nelle esercitazioni in superficie.

CEDIFOP che è una delle 13 scuole Full Member IDSA (cioè che applica la didattica IDSA, partecipa ai meeting internazionali per la conferma e l’applicazione di questi standard), ed è l’unica scuola in Italia con questo riconoscimento, una delle 12 scuole in Europa. Le altre scuole nel mondo sono di Denmark, Finland, France, Ireland, Netherlands, Norway (2), Spain, Sweden (2) ed U.S.A. Dell’ IDSA inoltre fanno parte n.6 membri industriali: Italy, Malta, Netherlands, Norway, San Marino, Sweden e U.K.  (fra i quali Hytech e Pommec.) Questo tipo di adesione è dedicata ad imprese, fornitori e produttori che hanno interesse a seguire da vicino le attività dell’IDSA, n.6 organizzazioni con la qualifica di RECIPROCAL MEMBERSHIP i cui obiettivi sono simili a quelle di IDSA, e che dalla reciproca collaborazione possono entrambi trarre beneficio, che sono: Hungary National Association of Hungarian Commercial Divers, The Netherlands Dutch Association of Commercial Divers, Russia           Alliance of Diving Schools (Russia), U.K. Association of Diving Contractors (UK), U.S.A. Association of Commercial Diving Educators (ACDE) ed U.S.A. The Association of Diving Contractors International (ADCI)

E infine n.22 membri associati e n.12 membri affiliati, da: Argentina, Denmark, Egypt, Estonia, Faroe, France, Hungary, India, Iran, Israel, Italy, Latvia, Montenegro, Morocco, Reunion Island, Saudi Arabia, Serbia, Switzerland, The Netherlands, Trinidad, U.A.E., U.K. e U.S.A. in rappresentanza di diversi Dipartimenti governativi, Diving contractors e Organizzazioni che si occupano di attività inerenti la subacquea industriale e diverse scuole (fuori dall’Italia), anche abbastanza conosciute dagli Italiani (vedi per esempio una scuola Scoscese), che però ancora non hanno lo status di Full member che obbliga a controlli periodici sulla qualità e sulle metodiche applicate, ma tale status è l’unico che consente alle  scuole di rilasciare le certificazioni internazionali IDSA.

In Italia la Legge 21 aprile 2016, n. 7. “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”  della Regione Sicilia ha definito, dopo 36 anni, tre nuove qualifiche, che entrano nell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni”, che rappresenta il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, come “formazione normata”, con validità sull’intero territorio nazionale, ha risolto definitivamente questo problema che persisteva da ben 36 anni.


Le tre nuove qualifiche (non OTS perché valide per le attività fuori dai porti) sono una per il livello inshore ad aria e due per il livello offshore (ad aria/TOP UP e quella in saturazione). La LR 07/2016, inoltre, prevede che i percorsi formativi, per operare fuori dalle aree portuali, devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), in modo tale l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, previsto dalla legge regionale n. 7 del 2016, “rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi; tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81/08 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche gli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale”, come saggiamente è riportato nell’Atto di Sindacato Ispettivo, presentato al Senato il 14 marzo 2017, dal senatore Francesco Aracri ed indirizzato ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. 

Nuove attività del CEDIFOP


Sarà ospite del CEDIFOP nei giorni 7/8 maggio una  delegazione, composta da 5 membri della Marina Militare Tunisina, di cui 3 subacquei e 2 medici iperbarici.

E' un primo contatto diretto, dopo circa 2 anni di colloqui telefonici, della durata di 2 giorni di permanenza a Palermo, su un programma molto fitto di incontri e colloqui.

In questi 2 giorni i militari tunisini visiteranno il CEDIFOP e parteciperanno, da osservatori, ad una immersione in surface degli allievi del CEDIFOP che attualmente stanno frequentando il corso per OTS, che faranno esercitazione di flangiatura su alcune manichette di circa mezza tonnellata cadauna, con utilizzo di palloni di sollevamento. Successivamente parteciperanno  ad un aggiornamento -in lingua inglese- sulle attività formative del CEDIFOP e sui percorsi di commercial diver  secondo la legislazione Italiana, in particolare quella da OTS prevista dal Decreto Ministeriale del 13.01.1979 per le attività in ambito portuale (Harbour Diver) e per i livelli successivi di addestramento (Inshore, Offshore ad aria/Top Up e Saturazione).
Nel progetto che si andrà a realizzare è previsto, in una seconda fase, successiva alla formazione del personale secondo gli standard IDSA, di seguire lo sviluppo e la creazione di una scuola Full Member IDSA , fino all'audit da realizzarsi nel 2020. Si discuterà inoltre della possibilità di realizzare il meeting IDSA del 2020 a Tunisi, in occasione della inaugurazione della scuola Tunisina. Questa operazione, come continuazione del 35° meeting svolto a Palermo l'anno scorso, e successivo a quelli del 2018 che si realizzerà in Francia e del 2019 con la candidatura degli Emirati Arabi al Porto di Fujairah, sarà chiesto l'inserimento di Tunisi per il meeting n. 38 che si svolgerà nel 2020.
Inoltre, il progetto che si svilupperà, prevede anche la realizzazione di percorsi per il rilascio della certificazione, da parte di Bureau Veritas, in accordo a UNI EN ISO 15618-1 "Prove di qualificazione di saldatori per la saldatura subacquea - Saldatori subacquei per la saldatura iperbarica in ambiente bagnato" di saldatore subacqueo (con l'attivazione di un raccordo con gli uffici di Bureau Veritas presso Les Berges du lac Angle Rue Malaren et Rue Lac Ghar el Melh - TUNIS BP 728-1080 Tunis Cedex Tunisia).

Il progetto finale prevede la realizzazione di un centro di formazione per la metalmeccanica subacquea, secondo standard IDSA nella località di Zarzis (Tunisia), e fa parte integrante di un progetto di cooperazione italo - tunisino, nell'ambito di una politica di sviluppo regionale volta alla valorizzazione del Sud-est tunisino, questa scuola si propone di essere un polo che permetterà la crescita  occupazionale dei giovani Tunisini, dando una risposta adeguata al bisogno di manodopera con altissimi standard di formazione e realizzazione, per garantire  standard elevatissimi sulla prevenzione di incidenti.
I percorsi formativi del centro tunisino, saranno conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA), seguendo le indicazioni della legge 07/2016 della Regione Sicilia, considerata come modello esportabile anche fuori dai confini Italiani, come spesso abbiamo detto in altre occasioni.


Il centro, in Tunisia, si estenderà su una superficie di 7200 m2 e potrà accogliere circa 75 giovani ogni anno. Il progetto del ministero della Difesa tunisino, ha un costo totale di circa 95 milioni di euro, a cui la Cooperazione italiana allo sviluppo parteciperà con un contributo pari a 13 milioni di euro e prevede, oltre alla formazione, anche l'acquisizione dell'equipaggiamento necessario per potere espletare al meglio la missione che si propone la costruenda scuola.

martedì 29 agosto 2017

Perchè le certificazioni HSE_UK rilasciate dalla scuola di FW (Scozia) non sono valide per l'iscrizione al Repertorio Telematico, previsto dalla L.R. 07/2016?

(di Manos Kouvakis)



Le certificazioni rilasciate in UK, a seguito dei percorsi formativi, fanno riferimento al "Diving at Work Regulations 1997 List of Approved Diving Qualifications", che divide le attività subacquea in 9 categorie (Schedule).


L'iscrizione al Repertorio Telematico prevista dalla L.R. 07/2016, poteva coinvolgere le categorie 1 (Offshore Diving) e 2 (Inland/Inshore Diving), dove si trova un riferimento alle attività formative realizzate in Italia, ed in particolare:


1) Settore OFFSHORE:

  • Schedule 1 Offshore Diving (pagina 11 del "List of Approved Diving Qualifications")
    • sottocategoria: For Surface Supplied, Surface-Orientated Diving Techniques to a maximum depth of 50 metres:
      • sottocategoria: In addition, the following qualifications may be used for Surface Supplied, SurfaceOrientated Diving Techniques to a maximum depth of 50 metres, but only if the diver also holds the HSE surface supplied (top-up) qualification:
        • Operatore Tecnico Subacqueo [SCUBA & Surface Supplied] 
        • Operatore Tecnico Subacqueo Specializzato [SCUBA and Surface Supplied]
        • Operatore Tecnico Subacqueo Ed Iperbarico [SCUBA and Surface Supplied]

In pratica, HSE_UK, da una "super-valorizzazione" del corso per "OTS Italiano" (perchè "salta" completamente tutta la formazione INSHORE e in parte la formazione OFFSHORE, prevista dalla L.R. 07/2016), non considerando il suo reale valore, stabilito dal DM.13.01.1979, cioè attività in ambito portuale (harbour diver), lo promuove  alla categoria OFFSHORE, anche se in realtà lo include in una sottocategoria.
Di conseguenza, la scuola scozzese di FW, seguendo le FALSE indicazioni dell'HSE_UK, abilita all'accesso alla certificazione di OFFSHORE AIR DIVER (per attività fino ai - 50 metri), riducendo il percorso completo Inglese di 13 settimane (che rimangono sempre insufficienti secondo gli standard IDSA, previsti dall'Art.3.2 della LR 07/2016, motivo per cui la scuola Scozzese di FW/The Underwater Centre è sempre rimasta come "AFFILIATE MEMBERS" IDSA non diventando mai "FULL MEMBER" IDSA), in un semplice assessment (come pubblicato sul loro sito ufficiale), realizzando UN SOLO MODULO di 5 giorni, che prevede 7 immersioni ad una profondità max di 21 metri, ma conferendo un titolo che abilita ad attività subacquee fino ai - 50 metri, con l'evidente risultato di aumentare il rischio di incidenti nei cantieri per gli stessi operatori in possesso di tale "qualificazione".

".... You will then move on to the Surface Supplied (Top Up) or wet bell part of the course. You cannot work offshore without this certification. During this one week course, you will complete 7 dives to a depth of 21m (70ft) while using a hot water suit, performing additional wet bell diving operations such as using a ‘golden gate’. Diving through a golden gate is an important part of working offshore, so this is essential experience for your commercial diving career...."


2) Settore INSHORE:

  • Schedule 2 Inland/Inshore Diving (pagina 15 del "List of Approved Diving Qualifications") anche qui troviamo gli stessi percorsi formativi Italiani:
    • Operatore Tecnico Subacqueo [SCUBA & Surface Supplied]
    • Operatore Tecnico Subacqueo Specializzato [SCUBA and Surface Supplied]
    • Operatore Tecnico Subacqueo Ed Iperbarico [SCUBA and Surface Supplied]

Anche qui HSE_UK, da una "super-valorizzazione" del corso per "OTS Italiano", (perchè "salta" completamente tutta la formazione INSHORE, prevista dalla L.R. 07/2016), non considerando il suo reale valore stabilito dal DM.13.01.1979, cioè attività in ambito portuale (harbour diver), lo promuove alla categoria INSHORE, e anche qui troviamo una interpretazione illegittima.

Il procedimento del riconoscimento dei percorsi formativi italiani, degli Ingesi dell'HSE_UK, fa riferimento alla Comunitaria Directive 2005/36EC (Recognition of Professional Qualifications), ma in realtà rappresenta un vero insulto agli Italiani e un protezionismo illecito a favore di alcune scuole inglesi, esercitato da HSE_UK, quest'ultimo vietato esplicitamente dalle stesse indicazioni della UE e attualmente contestato attraverso azioni legali, che ultimamente hanno rallentato il loro percorso,  causa Brexit.

Ecco nello schema seguente, la comparazione tra i livelli Italiani ed Inglesi:

La Legge 07/2016 della Regione Siciliana, ha permesso, finalmente, un reale confronto, per uniformare i livelli di preparazione in Italia, come previsto anche dalle disposizioni della Direttiva CE, in particolare comma 11 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dove si sottolinea che “è opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede.”


Queste sono le motivazioni per le quali è impossibile l'accettazione di queste certificazioni Inglesi, non solo perchè non rientrano in  quanto previsto dalla L.R. 07/2016, all'articolo 3.2 che descrive i requisiti di accesso al Repertorio, essendo molto distante quello che essi realizzano in UK con quanto richiesto dalla legge, ma anche e principalmente perchè non rispettano la direttiva Europea a cui  essi stessi dicono di fare riferimento.

Dispiace per quegli Italiani che hanno buttato i loro soldi, facendo questi percorsi inadeguati in UK.



giovedì 24 agosto 2017

Chi può iscriversi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?



Tutti coloro che hanno i requisiti per richiedere l'isrizione.

L'iscrizione, è regolamentata dall'articolo 4 della Legge 07/2016 della regione Sicilia, che in particolare specifica nel comma 4.5:
 "... L’iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all’articolo 3, comma 2..."

Quindi sono 2 i requisiti fondamentali, per richiedere l'iscrizione:
  1. aver conseguito un corso specifico e quindi essere in possesso di un idoneo titolo, conseguito sia in Sicilia o in altre parti d'Italia, rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza, cioè NON brevetti, ma attestati di qualifica professionale, e 
  2. Tutti i titoli validi per l'iscrizione al repertorio telematico devono essere conseguiti in conformità agli standard indicati all'Art. 3.2, e specificatamente" ... Gli interventi ... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA),..." l'Art. 3.2 continua cosi: "... ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)...."

Per la richiesta di iscrizione in uno dei due livelli OFFSHORE, cioè il 2° livello (OFFSHORE ad ARIA/TOP UP) e il 3° livello (OFFSHORE SAT/SATURAZIONE), previsto dalla Legge 07/2016 della Regione Sicilia, è vincolante il possesso del brevetto di DIVER MEDIC (Art. 2.5).

Cioè NON sono valide le certificazioni da OTS, rilasciate per l'iscrizione al Registro Sommozzatori in base al DM 13.01.1979, a meno che durante la formazione non siano stati realizzati i tempi di fondo e le attività in acqua elencati dall’International Diving Schools Association (IDSA), (cioè un numero preciso di immersioni nelle diverse profondità e tempi di permanenza sott'acqua ben precisi), come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6, ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014), i tempi di fondo devono avere idoneo riscontro nel Log Book individuale, in base al livello di iscrizione richiesto.

domenica 20 agosto 2017

Se vanno applicati gli standard IDSA previsti dalla Legge 07/2016, allora la norma UNI 11366 non è più valida?

(di Manos Kouvakis)

Assolutamente no!

Anche se ci troviamo davanti a due tipologie diverse di provvedimenti,  mentre la L.R. 07/2016 rappresenta una Legge, votata ed approvata da un Parlamento, quello a statuto speciale della Regione Siciliana; la Norma UNI 11366 rappresenta un documento che definisce le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di qualità, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte e sono il risultato del lavoro di diversi esperti in Italia e nel mondo. (dal sito dell'UNI: http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid=2445)

Una prima risposta è intuitiva dal significato letterale dei titoli della L.R. 07/2016 e della norma UNI 11366:


La norma definisce i criteri e le modalità per l’esecuzione di attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria, le caratteristiche delle attrezzature e degli equipaggiamenti utilizzati ed i requisiti di natura professionale che deve possedere il personale coinvolto, tali da garantire la sicurezza e la tutela della salute dei medesimi lavoratori durante l’espletamento delle attività.

La Legge 07/2016 definisce la tipologia dei percorsi formativi che deve fare un commercial diver italiano per essere in grado di esercitare la professione, mentre la norma UNI 11366 definisce i criteri e le modalità per l’esecuzione di attività subacquee, cioè come si deve comportare la ditta nella gestione del cantiere.

Quindi la Legge 07/2016 si occupa della formazione degli operatori, mentre la norma UNI 11366 si occupa di come va impostato un cantiere di lavoro.

In pratica sono due ambiti diversi ma complementari.

E' altrettando ovvio, che se il personale non è addestrato in modo adeguato diventa difficile, o a dir poco impossibile, l'applicazione della norma UNI 11366 per qualsiasi cantiere, cosa che purtroppo, attualmente, c'è nella maggioranza dei casi nei cantieri Italiani, principalmente nei cantieri in ambito INSHORE, dove la mancata applicazione della norma UNI 11366 è superiore al 95% dei casi.

Una eccellente definizione di tutto questo, la troviamo alla pagina 3 del D.D.L. n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera, dall’On. Deborah Bergamini (Emilia Romagna):
"... in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello
mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative;
3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito.
Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano..."

Non dimentichiamo inoltre l'articolo 3.2 della L.R. 07/2016, che recita così: 
" ... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)...", e continua "... ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..." cioè in assoluta armonia con quanto specificato precedentemente.