(di Manos Kouvakis)
Assolutamente no!
Anche se ci troviamo davanti a due tipologie diverse di provvedimenti, mentre la L.R. 07/2016 rappresenta una Legge, votata ed approvata da un Parlamento, quello a statuto speciale della Regione Siciliana; la Norma UNI 11366 rappresenta un documento che definisce le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di qualità, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte e sono il risultato del lavoro di diversi esperti in Italia e nel mondo. (dal sito dell'UNI: http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid=2445)
Una prima risposta è intuitiva dal significato letterale dei titoli della L.R. 07/2016 e della norma UNI 11366:
La Legge 07/2016 definisce la tipologia dei percorsi formativi che deve fare un commercial diver italiano per essere in grado di esercitare la professione, mentre la norma UNI 11366 definisce i criteri e le modalità per l’esecuzione di attività subacquee, cioè come si deve comportare la ditta nella gestione del cantiere.
Quindi la Legge 07/2016 si occupa della formazione degli operatori, mentre la norma UNI 11366 si occupa di come va impostato un cantiere di lavoro.
In pratica sono due ambiti diversi ma complementari.
E' altrettando ovvio, che se il personale non è addestrato in modo adeguato diventa difficile, o a dir poco impossibile, l'applicazione della norma UNI 11366 per qualsiasi cantiere, cosa che purtroppo, attualmente, c'è nella maggioranza dei casi nei cantieri Italiani, principalmente nei cantieri in ambito INSHORE, dove la mancata applicazione della norma UNI 11366 è superiore al 95% dei casi.
Una eccellente definizione di tutto questo, la troviamo alla pagina 3 del D.D.L. n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera, dall’On. Deborah Bergamini (Emilia Romagna):
"... in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello
mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative;
3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito.
Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano..."
Non dimentichiamo inoltre l'articolo 3.2 della L.R. 07/2016, che recita così:
" ... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)...", e continua "... ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..." cioè in assoluta armonia con quanto specificato precedentemente.