CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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domenica 27 agosto 2017

Un caso di interpretazione estrema: Si può parlare di "OFFSHORE" all'interno di un porto?

(di Manos Kouvakis)



Anche se può sembrare strano, la risposta è SI.

Le definizioni di INSHORE  e OFFSHORE, spesso sono diverse da un paese all'altro, anche se in realtà sono molto simili fra di loro.
In questo caso, bisogna fare riferimento alla definizione di OFFSHORE inglese, riportata alla "Diving at Work Regulations 1997
" ... Offshore Diving
The class of Offshore Diving(5) is defined as all diving:
(a) at sea outside the United Kingdom territorial waters adjacent to Great Britain (generally 12 nautical miles from the low water line) which are covered by the Health and Safety at Work etc. Act 1974 (Application outside Great Britain) Order 2013(6)
. This will include all diving operations in UK designated areas of the continental shelf undertaken in connection with offshore installations, wells and pipeline works, and with those parts of mines which extend outside the 12- mile limit;
(b) at sea off, or in connection with, offshore installations and pipeline works within the 12-mile limit;
(c) where closed bell or saturation diving techniques are used;
(d) from vessels maintaining station by the use of dynamic positioning."

e quella di Inland/Inshore Diving,  riportata alla "Diving at Work Regulations 1997 List of Approved Diving Qualifications" alla pagina 7: 
" ... Inland/Inshore Diving
The class of Inland/Inshore Diving(10) is defined as diving in support of civil engineering or marine-related projects and fish farming:
(a) inshore within United Kingdom territorial waters adjacent to Great Britain (generally 12 nautical miles from the low water line) which are covered by the Health and Safety at Work etc. Act 1974 (Application outside Great Britain) Order 2013(11);
(b) inland in Great Britain including in docks, harbours, rivers, culverts, canals, lakes, ponds, reservoirs and tanks other than (c) below;
(c) inland in Great Britain in a tank or pool artificially constructed for the purpose of swimming, diving or use as an aquarium;
but does not include diving:
(a) deeper than 50 metres;
(b) at sea off, or in connection with, offshore installations and pipeline works within the 12-mile limit;
(c) where closed bell or saturation diving techniques are used;
(d) from vessels maintaining station by the use of dynamic positioning;..."

Ora, se ipotizziamo il caso di una piattaforma che si trova all'interno di un porto per manutenzione, mentre per la legislazione Italiana gli interventi, in ambito subacqueo, li può fare un harbour diver (cioè un OTS), per il regolamento Inglese (HSE_UK) deve essere un Offshore Diver.

Questo, naturalmente portando ad una interpretazione estrema le definizioni

venerdì 25 agosto 2017

Ho fatto un corso per OTS e nel mio attestato è scritto che è valido fino a 50 metri. Posso iscrivermi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)

Il corso per OTS, come descrive l'articolo 1 e l'articolo 2 del DM 13.01.1979, che ha creato il registro sommozzatori in servizio locale,  presso le varie Capitanerie di Porto in Italia, prevede un corso, quello da OTS, spendibile SOLO all'interno delle aree portuali, mentre il Repertorio Telematico previsto dalla L.R. 07/2016 prevede la formazione degli operatori  fino ai - 30 metri, - 50 metri e oltre i - 50 metri, fuori dall'ambito portuale.

Un attestato da OTS fino ai - 50 metri di profondità all'interno di un porto rientra sempre come iscrizione presso una Capitaneria di Porto, anche se non esiste una profondità specifica indicata nel DM 13.01.1979 essendo quest'ultima quella del porto in cui si opera.

Se invece l'attestato da OTS prevede come spendibilità attività fino ai - 50 metri fuori dai porti, allora o è equivalente all'iscrizione al 2° livello del Repertorio Telematico (Albo) della Regione Sicilia (unica condizione per lavorare "legalmente" in Italia, fuori dalle aree portuali), prevista dalla L.R. 07/2016 per il livello OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP, (quindi conforme a quanto previsto dall'articolo 3.2 della LR 07/2016, sui tempi di immersione e di fondo previsti dalla legge e riscontrabili sul LOGBOOK individuale), quindi è possibile l'iscrizione al 2° livello come TOP UP, oppure se tale dicitura non è convalidata dalla documentazione a supporto, semplicemente indica il FALSO. 

In quest'ultimo caso, esiste un'evidente incompatibilità fra quanto riportato sull'attestato e la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, e non può essere sbagliata la Legge.

In questo caso, si consiglia di chiedere spiegazioni alla scuola che lo ha illegittimamente emesso o rivolgersi ad un legale.

mercoledì 23 agosto 2017

Perché mi devo iscrivere al Repertorio Telematico della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)

Argomento ampiamente documentato in diverse interrogazioni parlamentari presentate sia alla Camera dei Deputati che al Senato Italiano.

Ecco alcune dalle argomentazioni più valide:
"...la legge regionale, inoltre, all'articolo 2, comma 1, stabilisce dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); all'articolo 4, comma 4, prevede l'iscrizione al repertorio telematico secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica i livelli di addestramento per attività non in ambito portuale (nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, come OTS) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito;
il decreto ministeriale del 1979, invece, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri: esso appare, quindi, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale;
l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2016, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi;
tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale;..."

"... la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali;..." 

In pratica, essendo la Legge 07/2016 l'UNICO atto legislativo esistente in Italia per le attività FUORI dall'ambito portuale (il DM 13.01.1979 riguarda solo l'ambito portuale, cioè gli OTS), diventa vincolante per il Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza dei lavoratori. 

Di conseguenza l'utilizzo di operatori subacquei, per attività in ambito inshore e offshore, che NON sono iscritti al Repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016, equivale ad una mancata applicazione del Decreto Legislativo 81/08, sanzionabile dalla legislazione Italiana

La situazione diventa particolamrmente gravosa nel caso di incidenti, anche non mortali, in data odierna, sia per il datore di lavoro, sia per i responsabili di sicurezza delle aziende e i responsabili di sicurezza del cantiere, oltre alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze (illegittime) emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di Porto sul territorio nazionale italiano, qualora abbiano autorizzato le immersioni senza verificare la reale formazione degli operatori e la loro iscrizione al repertorio telematico previsto dalla L.R. 07/2016.

Ecco qui, una sintesi dei documenti presentati alla Camera e al Senato in difesa dei lavoratori subacquei, che sono in regola e che operano in ambito INSHORE e OFFSHORE in Italia.
2017 - Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Legislatura 17 - Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783, del Sen. F. ARACRI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa

Infine un SINDACATO  di categoria, si sta occupando degli aderenti, aventi diritto all'iscrizione al Repertorio Telematico per i livelli INSHORE (1° livello) e OFFSHORE (2° o 3° livello), per tutelare il diritto di LAVORARE IN ITALIA, nella categoria, o per intervenire come sindacato presso le aziende del settore, in tutta Italia, per:
• applicazione della legislazione vigente (DM 13.01.1979 e L.R. 07/2016) negli ambiti: acque interne, acque portuali, inshore e offshore
• fare rispettare alle Aziende il CCNL di categoria
• contrattazione Sindacale di secondo livello Aziendale
La suddetta Federazione, si può attualmente contattare presso la sede di: Corso Alberto Amedeo, 21 Palermo, o telefonando al: Sindacato ISA UTL  091.9766547 cell.: 328.1249936 - email vincenzodangelo2011@libero.it

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Leggi anche: 
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martedì 22 agosto 2017

I corsi validi per il Repertorio Telematico della Regione Sicilia si possono fare solo in Sicilia?

(di Manos Kouvakis)


Non solo in Sicilia.
Anche se la Legge 07/2016 è della Regione Sicilia, la regionalità della legge consiste nel solo rilascio della Card del Commercial Diver Italiano e non della realizzazione dei corsi, che possono essere realizzati anche in altre regioni a condizione che siano corsi autorizzati dagli assessorati regionali di competenza e che abbiamo i requisiti richiesti dall'Art. 3.2 della Legge 07/2016 della Regione Sicilia sui tempi di fondo e sulle attività in acqua stabiliti dalla didattica IDSA ed in particolare definite nel capitolo 4, sezione 2, tabella 6  ovvero nel capitolo 2, sezione 1, tabella 3 degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014), in base al livello di iscrizione richiesto. 
I tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale.

Per i titoli conseguiti in altri Stati membri UE, EFTA o nella Confederazione Svizzera o comunque riconoscibili ai sensi della citata Direttiva, ad eccezione di quelli di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, è necessaria l’attestazione dell’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale.

Per tutti i titoli, al fine di agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, gli istituti pubblici ed i centri di formazione professionali accreditati devono rilasciare, secondo le previsioni della vigente disciplina statale e delle relative linee-guida, apposito “Supplemento al Certificato Europass” di cui all'articolo 9 della Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, con evidenza della sottoposizione dei percorsi formativi svolti alle previsioni di cui alla Legge 07/2016 della Regione Sicilia.

domenica 20 agosto 2017

Cosa rappresenta la legge 07/2016 in tema di lavoro subacqueo, commercial diver e formazione?

(di Manos Kouvakis)

Rappresenta una risposta che si attendeva da più di 35 anni in Italia!

a) definisce il settore formazione
b) introduce un percorso chiaro per il commercial diver Italiano e 
c) dà una prima risposta, perchè diventa vincolante per le attività lavorative FUORI dai porti, stante il Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro

In italia dal 1997 ad oggi sono stati ben 16 i DDL presentati fra Camera e Senato (mai trasformati in Legge):

  1. XVII LEGISLATURA
    1. 2016 - Disegno di Legge n. 2580 "Disposizioni in materia di attività lavorative professionali subacquee e iperbariche" Presentato in data 25 ottobre 2016; annunciato nella seduta pom. n. 712 del 27 ottobre 2016 del Senato, dal Senatore F.Aracri.
    2. 2016 - Disegno di Legge n. 3549 "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" presentata il 20 gennaio 2016, annunziata il 21 gennaio 2016 alla Camera, dall’On. Antonino Minardo.
    3. 2014 - Disegno di Legge n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera, dall’On. Deborah Bergamini.
    4. 2014 - Disegno di Legge n. 1389 "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" presentato il 13 Marzo 2014 al Senato dal Senatore Peppe De Cristofaro
    5. 2013 - Disegno di Legge n. 807 "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" presentato il 18 aprile 2013 alla Camera, dall’On. Mario Caruso.
    6. 2013 - Disegno di Legge n. 320 "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" presentato il 26 Marzo 2013 al Senato dal Senatore Aldo Di Biagio
  2. XVI LEGISLATURA
    1. 2009 - Testo Unificato elaborato dal Comitato Ristretto - riunione del 16/09/09 - conclusione dei lavori per l'esame della proposta "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche” (C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti, C. 2509 Carlucci) (testo con inclusi gli Emendamenti approvati)
    2. 2009 - Disegno di legge 2509 CARLUCCI -“Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dei centri di immersione e di addestramento subacqueo”
    3. 2009 - Disegno di legge 2369 LO PRESTI - HOLZMANN “Disposizioni concernenti le attività professionali subacquee e iperbariche”
    4. 2008 - Disegno di legge 344 BELLOTTI -“Disciplina delle attività subacquee e iperbariche”
  3. XV LEGISLATURA
    1. 2007 - Disegno di legge 2638 (Fabbri) “Disciplina delle attività subacquee e iperbariche”
    2. 2005 - Disegno di legge 1394 (Bellotti) “Disciplina delle attività subacquee e iperbariche”
  4. XIV LEGISLATURA
    1. 2003 – Testo unificato adottato il Febbraio 2005 dalla Commissione XI della Camera, relativo alla Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche. (1219 Arrighi e 1698 Martini)
    2. 2001 - Disegno di legge 1698 (Martini) - “Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e norme per la prevenzione degli infortuni”
    3. 2001 - Disegno di legge 1219 (Arrighi) – “Ordinamento delle professioni e delle imprese subacquee ed iperbariche”
  5. XIII LEGISLATURA
    1. 1997- Disegno di legge 2339 (Battaglia) – “Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nelle attività lavorative subacquee ed iperbariche"

Uno dei problemi più importanti era che:
 “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...”, 
pagina 91 del documento della 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015  (http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/40115.pdf)
e del documento:  Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161 Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783 del Senato

La Legge 07/2016, rappresenta una chiara risposta a questa problematica.

Va sottolineato che negli articoli 3.5, 4.5 e 5.3 della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, è riportato che i titoli (Card del Commercial Diver, rilasciata dall'Assessorato al Lavoro a seguito dell'iscrizione) "... sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull’intero territorio comunitario...". 

Significa, che la legge 07/2016 stabilisce percorsi formativi, validi in tutta Europa, la cui regionalità sta esclusivamente nella gestione, tramite l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, del repertorio telematico per il rilascio della card del commercial diver italiano, in base al livello di profondità delle immersioni, a seguito di percorsi formativi, stabiliti dalla legge, per tutti coloro che li hanno realizzati, sia in Sicilia che fuori, purché siano in regola con quanto riportato all'articolo 3.2 della legge stessa, che così recita: " ... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." e continua così "...ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)...", cioè stabilisce un numero minimo di immersioni e di attività in acqua che devono essere eseguite durante i percorsi formativi, per avere diritto all'iscrizione al repertorio telematico.