CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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domenica 24 marzo 2019

Novità legislative per la costituzione del repertorio dei commercial diver italiani


Il 2 aprile si svolgeranno gli esami del  corso "INSHORE AIRD DIVER", gli allievi, stante recente decreto presidenziale 7 dicembre 2018, n. 31. "Regolamento relativo ai percorsi formativi finalizzati all’esercizio delle attività della subacquea industriale in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 21 aprile 2016. n. 7",  potranno chiedere l'iscrizione nel repertorio telematico gestito dall'assessorato al lavoro, come sancito dalla legge 07/2016, dopo il controllo dei  tempi di fondo e attività in acqua,  riscontrabili nel Log Book individuale, che è il requisito fondamentale per ottenere l'iscrizione al  repertorio telematico.

Il numero individuale di immersioni e tempi di fondo, secondo gli standard internazionali IDSA,  di cui CEDIFOP, attualmente è l'unica scuola full member in Italia (altre scuole full member, si trovano in  Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Olanda, Norvegia, Spania Svezia, e UK  in Europa,  Egitto e Marocco in Africa, Singapore in Asia e in Usa) vengono riportati sia sull'attestato che sull'Europass, per l'individuazione dei codici ATECO 2007/ISTAT, dove l'attività di INSHORE AIR DIVER è prevista, e in particolare per facilitare i datori di lavoro nell'individuare le competenze dei possessori di tale certificazione, che sono: Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi ; Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi; Estrazione di petrolio greggio; Estrazione di gas naturale; Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale;  Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature; Riparazione e manutenzione di macchinari; Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori); Riparazione di altre apparecchiature; Installazione di macchine ed apparecchiature industriali; Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali); Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua.

Inoltre, come prevede la legge 07/2016, art. 4.1,  i dati anagrafici e le indicazioni di contatto, entro il mese di giugno, saranno visibili sul sito istituzionale della Regione Siciliana, sia in lingua Italiana che in lingua Inglese (prevista la traduzione in lingua inglese dall'articolo 3.5 del D.P. n. 31/2018).

L'Europass, previsto dall'articolo 1.4 del DP 31/2018, viene rilasciato sia in lingua italiana che in lingua inglese, per favorire l'inserimento lavorativo degli studenti anche fuori dai confini italiani.
In contemporanea, mentre l'assessorato al lavoro lavora per definire gli ultimi dettagli per l'apertura del "repertorio telematico", prossima scadenza 15 aprile 2019, presso l'assessorato alla formazione professionale si lavora per l'inserimento dei tre nuovi profili di formazione normata (scadenza fine aprile 2019 - articolo 10.1 DP n.31/2018) nel repertorio delle qualificazioni della regione siciliana, dove l'OTS è già stato inserito fra le qualifiche "non normate". L'inserimento delle 3 qualifiche, è il primo passo per la "scalata" al repertorio nazionale (Atlante del lavoro e delle qualificazioni) e Europeo (banca dati delle qualifiche europee) previste dall'articolo 10 del D.P. n. 31/2018, e una serie di atti, che formalizzeranno l'inserimento nel Repertorio dei tre profili di qualificazione normata della subacquea industriale, per passare alle fasi successive, informando  formalmente le altre Regioni e Province Autonome della disciplina regionale e degli atti susseguenti e connessi, per formalizzare la base di partenza per ogni futura determinazione al riguardo, anche in sede di Conferenza Stato - Regioni, con l'attivazione dei procedimenti previsti dalla legislazione per il pieno riconoscimento a livello statale e comunitario dei percorsi di formazione e delle relative qualifiche e nuove professioni spendibili in ambito Europeo.                                                                                                                                                                                                                   

lunedì 26 novembre 2018

Stage presso CEDIFOP degli allievi del Master di II livello dell'Università di Catania per la Medicina Subacquea e Iperbarica

Si è parlato della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, del regolamento appena approvato dalla Giunta Regionale, delle prospettive e dell'impatto che avrà, a livello regionale e nazionale, nell'immediato futuro, a partire da gennaio 2019, con il gruppo dei medici che frequentano il Master di II livello di Medicina Subacquea ed Iperbarica, realizzato dall'Università di Catania, durante lo stages operativo svolto, come ogni anno, presso la sede del CEDIFOP di Palermo

Mentre si stanno accelerando i tempi per l'apertura del repertorio telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, con la pubblicazione delle 2 delibere della Giunta Regionale, la n. 409 del 24.10.2018 dove è definito il regolamento previsto dalla legge 07/2016 e la n. 436 del 06.11.2018, nella quale sono indicati in modo chiaro gli standard IDSA obbligatori per realizzare i tre profili previsti dall'articolo 2 della legge, secondo percorsi ben definiti, come "formazione normata", che porta a tre nuove professioni introdotte a livello nazionale con i relativi ADA, per essere inserite entro i tempi previsti dal regolamento fra le Professioni regolamentate in base alla Direttiva 2005/36/CE e successive integrazioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali; la loro introduzione nel gruppo delle Professioni e attività regolamentate la cui formazione è di competenza regionale, per il loro riconoscimento a livello nazionale (previsto dall'articolo 10.1 del regolamento) e inserimento nella banca dati Europea (previsto dall'articolo 10.2 del regolamento) per il loro riconoscimento in ambito europeo, nei giorni scorsi è stata presentata, anche, una interrogazione parlamentare a sostegno del lavoro che si sta sviluppando in questo settore nella Regione Sicilia.

L'Interrogazione parlamentare, la n. E-005697/2018 con richiesta di risposta scritta, è stata presentata il 9 novembre 2018 alla Commissione del Parlamento Europeo, secondo l'articolo 130 del regolamento, dal Eurodeputato On.le Michela Giuffrida (S&D), con oggetto gli "Operatori della subacquea industriale", definendo l'importanza del lavoro che essi svolgono: "Gli operatori della subacquea industriale (commercial divers) svolgono attività di importanza strategica per il sistema produttivo europeo, realizzando in ambiente marino e nelle acque interne interventi sulle infrastrutture energetiche, portuali, di comunicazione e nel settore dell'acquacoltura".
Nell'interrogazione è specificato che a livello europeo manca fino ad oggi una disciplina specifica: "A livello comunitario manca una specifica disciplina del settore, con particolare riferimento agli standard di formazione e qualificazione degli operatori, rimessa alla disciplina – spesso discordante, quando non del tutto assente – dei singoli Stati membri, nonostante l'evidente alto profilo di rischio delle attività, che imporrebbe un adeguato addestramento a tutela della sicurezza degli addetti e dell'ambiente marino in cui operano", e qui diventa importantissimo il lavoro fatto in Sicilia con la legge 07/2016 che ha definito per la prima volta non solo in Italia percorsi formativi ben precisi standardizzando tempi di fondo e attività in acqua (articolo 3.2 della legge 07/2016): "La Regione Siciliana, esercitando prerogative del proprio ordinamento, ha adottato una propria disciplina organica riguardo alla formazione degli operatori della subacquea industriale (Legge regionale del 21 aprile 2016, n.7), allineata agli standard indicati dall'International Diving School Association (IDSA) e che, pressoché unica in Europa, prevede il rilascio di qualifiche professionali sotto il controllo delle competenti autorità pubbliche riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36." sottolineando l'importanza degli standard IDSA, che rivendano obbligatori anche in Italia per esercitare questa professione.

Infine chiede se può la commissione Europea "in sede di revisione della direttiva 2013/30, sulla quale è in corso una consultazione pubblica, proporre l'adozione di norme comuni sulla formazione degli operatori subacquei industriali, in linea con gli standard internazionali richiamati a tutela della sicurezza degli stessi e dell'ambiente marino".

sabato 6 gennaio 2018

Ho letto che ci sono diverse regioni che hanno definito dei profili per l'OTS. Che differenze esistono fra questi profili e la L.R. 07/2016?

Dal 2013, in Italia, con la creazione del "Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", la formazione è stata demandata definitivamente alle Regioni e ai "Repertori delle qualifiche professionali" sviluppati dalle singole Regioni.

Le qualifiche professionali, presenti nell'Atlante, vengono selezionate tramite l'ADA (Aree Di Attività) e distribuiti nei vari SEP (Settori Economico Professionali), descrivendo i prodotti e i servizi attesi nonché i riferimenti ai codici statistici delle classificazioni ISTAT delle attività economiche e delle professioni.

Le varie Regioni Italiane, tramite i loro "Repertori delle Qualificazioni Regionali", possono fare proprie le qualifiche professionali già esistenti, perchè inserite da una delle Regioni Italiane nell'Atlante, oppure immettere nuove qualifiche, che a loro volta entrano a fare parte del circuito nazionale delle qualificazioni professionali.

I Profili professionalizzanti e gli Obiettivi, dei Repertori Regionali, sono classificati in due aree: formazione normata e formazione non normata.:
  1. La "Formazione normata" rappresenta tutte le attività professionali regolamentate, il cui esercizio viene stabilito da una normativa nazionale e/o regionale rispetto alla quale sono definiti, attraverso specifica normativa, gli standard formativi. A questi fa riferimento sia il profilo da OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) definito dal D.M. 13.01.1979 e smi, sia la legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", perchè definisce 3 NUOVE  qualifiche professionali che sono: 
    1. “sommozzatore inshore air diver”
    2.  “Top up offshore air diver”, e
    3.  “altofondalista offshore sat diver”
  2. La "Formazione non normata", comprende tutte le qualifiche che seguono gli standard che riguardano professioni e attività professionali il cui esercizio non è subordinato al possesso di uno specifico titolo di studio o alla frequenza di specifici percorsi di formazione. 

In questo modo, per tutte le Figure nazionali, i Profili professionalizzanti e gli Obiettivi possono essere associati ad una scheda corso, che ha l’obiettivo di definire uno standard di erogazione dei singoli percorsi formativi, che diventa UNICA per i profili normati, perchè devono rispettare la legislazione che li ha creati, mentre possono presentare delle varianti i vari profili che rientrano fra quelli non normati.

Sotto questo aspetto la figura professionale dell'OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), è stata regolamentata dalle Regioni Liguria, Lazio, Marche, Sardegna ed Emilia Romagna. In questi giorni sarà aggiunto anche il profilo della Regione Sicilia, sia per il livello non regolamentato dell'OTS, con l'importazione di uno dei profili già presenti in altra regione, ma anche con l'inserimento delle tre nuove qualifiche, nel settore delle qualifiche regolamentate, che le altre regioni potranno a loro volta inserire nel loro repertorio, fermo restando l'assoluto rispetto della Legge 07/2016 della Regione Sicilia che le ha create.

Ma la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, ha una marcia in più, perchè per la prima volta crea un collegamento tra la "formazione" di sommozzatore e la "professione" di sommozzatore, da sempre assente se si considera solo il profilo da OTS.

Oggi, in Italia, possiamo dividere le professioni in due categorie:

  1. le Professioni regolamentate (in Italia esistono 176 Professioni regolamentate e a breve, fra queste, saranno inserite le 3 nuove professioni previste dalla LR 07/2016) in base alla direttiva 2013/55/UE che modifica la precedente direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, e qui la LR 07/2016 da dei precisi riferimenti;
  2. il Repertorio delle professioni dell’apprendistato (in Italia esistono 2075 Professioni che fanno riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, da cui fino ad oggi è assente la figura di OTS, mai regolamentata come professione), costituito da tutti i profili presenti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi all’apprendistato professionalizzante, raccolti in 15 diversi comparti rappresentativi di tutte le categorie contrattuali.

Il Decreto Attuativo, previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016, sta risolvendo, finalmente dopo 36 anni, questa annosa situazione, collegando direttamente le tre qualifiche professionali previste dalla legge 07/2016 alla Banca dati Europea, permettendo cosi per la prima volta in Italia di regolamentare una professione, ai massimi livelli, cosi come avviene in quasi tutti i paesi, nel mondo, che hanno sviluppato questa tipologia di attività..

E' sicuramente un lavoro molto complesso, ma la LR 07/2016 ha già messo basi solide che permettono di "chiudere" in brevissimo tempo un cerchio aperto nel 1979 con il DM 13.01.1979, che è rimasto aperto fino ai nostri giorni.



domenica 26 novembre 2017

Come faccio a chiedere l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

L'iscrizione al Repertorio Telematico dei Commercial Divers Italiani, può essere richiesta all'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, da tutti coloro che sono in regola con quanto previsto dalla Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", per i 3 livelli previsti, dall'articolo 2:


  • a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”; (profondità 0-30 metri)
  • b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;  (profondità 30-50 metri)
  • c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione);  (profondità oltre i -50 metri)


Le modalità per l'iscrizione sono stabilite all'articolo 4 del Decreto Attualivo del 09/11/2017 (previsto dagli articoli 4 e 5 della LR 07/2016) che si può leggere qui: http://www.cedifop.it/04.pdf, prevedono che per effettuare l'iscrizione, il richiedende deve:


Articolo 4
Iscrizione al Repertorio

1. L’iscrizione al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all’ufficio competente di cui all’articolo 2, comma 3, del presente Decreto.

2. La domanda di iscrizione dovrà essere sottoposta in carta libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o telematico predisposto ed approvato con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data indicata dall’articolo 2, comma 2 del presente Decreto.

3. La domanda di iscrizione dovrà contenere apposita informativa ed autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni. Il mancato rilascio da parte dell’istante dell’autorizzazione comporta la reiezione dell’istanza per impossibilità a dar seguito al procedimento.

4. Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati, in copia conforme:
a) attestato finale di formazione acquisito al termine dei percorsi di cui all’articolo 1 del presente Decreto;
ovvero
aa) attestato conseguito al termine di percorso formativo rilasciato presso altra Regione, purché conforme ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme;
ovvero
ab) attestato formativo o altro documento attestante il conseguimento di qualifica professionale riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, purché conforme ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Per i titoli conseguiti in altri Stati membri UE, EFTA o nella Confederazione Svizzera o comunque riconoscibili ai sensi della citata Direttiva, ad eccezione di quelli di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, è necessaria l’attestazione dell’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata dall’istituto, centro o scuola presso cui è stato conseguito l’attestato formativo di conformità del percorso svolto agli standard di cui all’Allegato 1 al presente Decreto;
ovvero, per i titoli conseguiti fuori dal territorio nazionale

ba) attestazione debitamente sottoscritta rilasciata dall’ente, centro, scuola o istituto che ha rilasciato il documento riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, di conformità del percorso svolto agli standard di cui all’Allegato 1 al presente Decreto e che indichi distintamente le attività formative svolte (transcript) ed i tempi di fondo in conformità agli standard di cui all’Allegato 1 al presente Decreto (VEDI ALLEGATO 1 AL PRESENTE DECRETO: http://www.cedifop.it/05.PDF) . Della documentazione in oggetto, ad eccezione dei casi di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176,  alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, dovrà essere attestata l’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale;

c) Log Book professionale che evidenzi l’effettivo svolgimento delle immersioni ed i relativi tempi di fondo di cui all’Allegato 1 al presente Decreto;

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata da parte dell’istante circa l’effettivo svolgimento delle attività didattiche, delle immersioni ed i relativi tempi di fondo in conformità agli standard di cui all’Allegato 1 al presente Decreto;

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata da parte dell’istante relativa all’avvenuto svolgimento dei percorsi formativi relativi alle discipline di formazione trasversale come previsti dalla vigente disciplina statale e comunitaria;

f) copia di documento d’identità personale in corso di validità;

g) copia del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l’iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979.
ovvero
gg) per i soggetti non residenti sul territorio nazionale certificazione di visite mediche internazionali attestanti l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001)

h) ricevuta del versamento di cui al comma 5 del presente articolo;

i) fototessera in formato cartaceo o elettronico.

5. Per l’iscrizione gli interessati dovranno procedere al versamento dei diritti di rilascio della card. Le modalità di versamento ed i relativi importi saranno definiti con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data indicata dall’articolo 2, comma 2 del presente Decreto.


Vista la complessità delle procedure, il richiedende, che ha i requisiti richiesti, per l'iscrizione al Repertorio Telematico per i livelli INSHORE e OFFSHORE e per tutelare i suoi diritti di LAVORARE IN ITALIA, potrà,  anche, rivolgetersi al sindacato di categoria ISA UTL  sia per chiedere ulteriori informazioni, sia per avere assistenza gratuita per l'iscrizione al Repertorio Telematico, sia per chiedere l'intervento del sindacato, presso le aziende del settore, in tutta Italia, per:
• applicazione della legislazione vigente (DM 13.01.1979 e L.R. 07/2016) negli ambiti: acque interne, acque portuali, inshore e offshore
• fare rispettare alle Aziende il CCNL di categoria
• contrattazione Sindacale di secondo livello Aziendale
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Tutti coloro che sono interessati possono contattare la suddetta Federazione, la sede è in Corso Alberto Amedeo, 21 Palermo, gli orari di ricevimento sono: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Per info Tel.: 091.9766547 cell.: 328.1249936 - email vincenzodangelo2011@libero.it




giovedì 12 ottobre 2017

Ho un brevetto IDSA, rilasciato in Italia da un'altra scuola e non dal CEDIFOP, mi può aiutare per l'iscrizione al repertorio telematico, previsto dalla legge 07/2016?

(di Manos Kouvakis)



La risposta è, purtroppo, NO.  Fino al 2013 esistevano 2 scuole Full Member IDSA in Italia, status che si può avere solo superando degli audit severissimi a livello internazionale e avendo una condotta corretta seguendo gli standard della didattica IDSA durante i percorsi formativi, che vengono costantemente monitorati dall'Associazione.

Motivo per cui, in ambito internazionale oggi ci sono solo 11 scuole Full Member in tutto il mondo, una soltanto in Italia. 

La seconda scuola Italiana, nel 2013 è stata espulsa dall'IDSA perchè non rispettava i tempi di fondo e le attività in acqua, che dichiarava nei suoi percorsi formativi, motivo per cui le certificazioni di questa scuola non possono essere prese in considerazione.

Un semplice controllo del LOGBOOK individuale di chi ha una certificazione rilasciata dalla scuola espulsa evidenzia subito la mancanza di una preparazione corretta, valida per soddisfare i requisiti richiesti dalla LR 07/2016.

Motivo per il quale solo una certificazione di una scuola attualmente full member IDSA, può essere presa in considerazione.

Per tutti gli altri percorsi formativi, non "garantiti" dai controlli dell'IDSA, la legge prevede dei procedimenti precisi, con controlli dei tempi di immersione e le attività svolte in acqua per poter essere inseriti fra quelli che possono iscriversi al repertorio (albo) previsto dalla LR 07/2016 e quindi avere il diritto di lavorare "legalmente" in Italia.

sabato 26 agosto 2017

Ho visto delle "card" che riportano corsi OTS validi a - 50 metri, come possono essere interpretate?

(di Manos Kouvakis)


Anche se non è specificato nei 3 Decreti Ministeriali (DM 19791981 e 1982) una profondità per operare all'interno dei porti,  quest'ultima è quella del porto in cui si opera, si può parlare di un limite di immersione per le attività fino ai - 50 metri all'interno dei porti, nel caso rarissimo in cui ci troviamo in presenza di porti che hanno fondali che superano questa profondità.

Bisogna in ogni caso, per evitare interpretazioni illecite o interpretazioni che conducono i possessori di queste card ad errate conclusioni, che sia ben leggibile che: "seguono i requisiti previsti dal DM.13.01.1979" (iscrizione presso una Capitaneria di Porto), o che "sono valide per le attività in ambito portuale", che è la stessa cosa.

Se invece, il percorso formativo si intende spendibile per attività fuori dall'ambito portuale, allora deve fare riferimento non più al DM 13.01.1979 (cioè all'iscrizione presso una Capitaneria di Porto) ma alla Legge 07/2016 della Regione Sicilia (iscrizione presso l'Assessorato al Lavoro), ed in particolare all'articolo 2.1b della legge che determina i percorsi formativi a tale profondità per attività fuori dai porti.

Mentre per i corsi per O.T.S. (DM 13.01.1979DM 31.03.1981 e DM 02.02.1982) non esitono  regole ben precise come tempi di immersione e di profondità, stabiliti dai tre decreti ministeriali, anche se in alcune Regioni d'Italia (attualmente Lazio, Emilia Romagna, Liguria e Marche e a breve anche la Sicilia) sono stati stabiliti dei protocolli nei loro Repertori Telematici delle Qualifiche Professionali della Regione di appartenenza (questi  Repertori sono DIVERSI  dal repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016 - per spiegarlo ancora più semplicemente, la Regione Sicilia ha 2 Repertori telematici, il primo è quello delle QUALIFICHE PROFESSIONALI che si trova on line sul sito dell'Assessorato alla Formazione Professionale, simile a quelli già esistenti presso le altre Regioni, ampliabile con le qualifiche che pian piano le varie regioni cominciano a creare e scambiare fra di loro, come prevedono le direttive comunitarie, con l'obiettivo di arrivare ad un Repertorio Telematico delle Qualifiche Professionali, uguale e condiviso da tutte le Regioni Italiane) e il Repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016 della Regione Sicilia, presso l'Assessorato al Lavoro, che è assolutamente diverso da quello delle qualifiche professionali. Non solo, ma ora esiste l'obbligo previsto da questa legge della "creazione" dei 3 livelli di qualifica (INSHORE, OFFSHORE ad ARIA/TOP UP e OFFSHORE/SATURAZIONE) come nuove "qualifiche" previste dalla legge e che devono poi essere recepite dalle altre regioni italiane cosi come sta succedendo con tutte le altre qualifiche in settori diversi.

Quindi se la "card" rilasciata a seguito di un percorso formativo in una scuola Italiana intende un corso valido per i - 50 metri FUORI dall'ambito portuale, quel percorso formativo dovrebbe avere i requisiti affinché il possessore possa iscriversi al 2° livello del Repertorio telematico previsto dalla L.R. 07/2016, Art. 2.1b, avendo realizzato durante il corso quanto previsto dall'Art.3.2 della Legge, e cioè i tempi di fondo "... definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 3” ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 “IDSA level 3” degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014), i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale...". 
Inoltre, dovrebbe essere in regola, anche, da quando previsto dall'Art. 4.5 della L.R. 07/2016 ("... I titoli rilasciati da altre Regioni ... ...") 

Volendo approfondire ancora di più questo argomento, per esempio, i tempi di fondo, le immersioni  e le attività in acqua "...definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 3”..." sono i seguenti (Indica il minimo numero e tempi di immersioni):

  • n. 1000 minuti e 30 immersioni in Scuba (non erogatore) alla profondità 0-19 metri
  • n. 300 minuti (come Botton Time) e 10 immersioni in Scuba (non erogatore) alla profondità 20-30 metri
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SCUBA (non erogatore)
  • n. 1900 minuti e 36 immersioni in SURFACE alla profondità 0-19 metri
  • n. 400 minuti (come Botton Time) e 8 immersioni in SURFACE alla profondità 20-30 metri
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SURFACE
  • n. 2 immersioni della durata minima di 180 minuti (come Botton Time)
  • n. 300 (come Botton Time) minuti e 10 immersioni in SURFACE alla profondità 0-30 metri
  • n. 320 minuti (come Botton Time) e 10 immersioni in SURFACE alla profondità 30-40 metri
  • n. 300 minuti (come Botton Time) e 10 immersioni in SURFACE alla profondità 40-50 metri
  • n. 10 immersioni in SURFACE con l'utilizzo di una CAMPANA APERTA
  • n. 6 immersioni della durata minima di 30' cadauna con l'utilizzo di una HOT WATER (muta ad acqua calda)
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 50 metri in SURFACE

Se la "card" rilasciata da quella scuola Italiana, si riferisce alle attività FUORI dall'ambito Portuale, e l'allievo ha realizzato queste immersioni ed attività subacquee previste dalla legge, allora l'allievo può iscriversi al 2° livello del repertorio telematico ed ottenere anche la "card del Commercial Diver Italiano" con spendibilità in tutta Europa, rilasciata dallo stato Italiano/Regione Siciliana. 

Ma sinceramente, ho seri dubbi, che in un unico corso, di qualche mese,  partendo dall'inizio sia possibile realizzare tutto questo. 

Naturalmente se si tratta solo di iscrizione al Registro Sommozzatori, presso una Capitaneria di Porto (DM 13.01.1979) sarebbe di buon senso ed auspicabile che la scuola in questione lo specifichi scrivendolo nella card che rilascia, per evitare disguidi e male interpretazioni da parte dei suoi allievi, ed eventuali rivendicazioni, legittime e legali, in futuro, da essi.

mercoledì 23 agosto 2017

Posso frequentare il corso di "Saldatore Subacqueo" del CEDIFOP, senza essere un OTS, ma un "saldatore" brevettato?

(di Manos Kouvakis)


Il corso di "Saldatore Subacqueo" del CEDIFOP, è un corso di perfezionamento della durata di 4 settimane, integrativo per chi ha già fatto il corso OTS del CEDIFOP della durata di 14 settimane, e può accedere semplicemente presentando la domanda di iscrizione al CEDIFOP.

Il corso di "Saldatore Subacqueo" del CEDIFOP,  o meglio il corso di "INSHORE AIR DIVER/SALDATORE SUBACQUEO" del CEDIFOP, ha due finalità:

  • permette l'iscrizione al primo livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia, previsto dalla Legge 07/2016, e 
  • rilascia la certificazione di SALDATORE SUBACQUEO in accordo a UNI EN ISO 15618-1 "Prove di qualificazione di saldatori per la saldatura subacquea - Saldatori subacquei per la saldatura iperbarica in ambiente bagnato".


Questa certificazione, UNICA in Italia effettuata in acqua salata (mare), unita all'attestato di qualifica professionale di "INSHORE AIR DIVER" (iscrizione al primo livello del repertorio telematico della Regione Sicilia (Legge 07/2016), abilita ad operare in ambito inshore, cioè fino ai - 30 metri, FUORI  dall'ambito portuale, (dove possono operare gli OTS iscritti al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto, in base al DM 13.01.1979).

Considerando che tutti i corsi da OTS permettono l'iscrizione al "Registro Sommozzatori" del Ministero dei Trasporti, presso una Capitaneria di Porto in Italia, si precisa che non tutti i corsi per OTS, permettono di continuare il percorso formativo, integrando la formazione per l'iscrizione al Repertorio Telematico, previsto dalla legge 07/2016, della Regione Sicilia, per i livelli INSHORE e OFFSHORE, per poter lavorare "legalmente" in Italia fuori dall'ambito portuale.
Il corso per OTS del CEDIFOP, è valido per continuare la formazione integrando le 4 settimane della sua durata alla formazione precedente dell'OTS del CEDIFIOP, per arrivare al primo livello di iscrizione al Repertorio Telematico come INSHORE AIR DIVER, perchè ha i requisiti previsti dall'articolo 3.2 della legge 07/2016.

Per chi non ha questi requisiti, ma un'esperienza di lunga data, e vuole accedere alla frequenza del corso, in base al regolamento dell'IDSA (International Diving Schools Association) e alla legge 07/2016, potrebbe fare un assessment della durata di 4 giorni, per la verifica dei requisiti richiesti, per l'accesso successivo alla frequenza del corso. 
I requisiti, per l'ammissione al corso, in assenza di un corso OTS valido, sono definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6  degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014), dove si elencano i tempi di fondo che devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale.

In particolare i tempi di fondo e le attività in acqua richiesti dalla legge 07/2016, per chi non ha un corso OTS idoneo e vuole frequentare in corso per l'abilitazione all'INSHORE AIR DIVER/1° livello di iscrizione al Repertorio Telematico, previsto dalla Legge 07/2016, sono i seguenti (devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale):
  • n. 1000 minuti e 30 immersioni in Scuba (non con l'utilizzo di un erogatore) alla profondità 0-19 metri
  • n. 300 minuti (come Botton Time e non come tempo totale di immersione, debitamente indicato nel LOGBOOK individuale) e 10 immersioni in Scuba (non con l'utilizzo di un erogatore) alla profondità 20-30 metri
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SCUBA (non erogatore)
  • n. 1900 minuti e 36 immersioni in SURFACE alla profondità 0-19 metri
  • n. 400 minuti (come Botton Time e non come tempo totale di immersione, debitamente indicato nel LOGBOOK individuale) e 8 immersioni in SURFACE alla profondità 20-30 metri
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SURFACE
  • n. 2 immersioni della durata minima di 180 minuti (come Botton Time e non come tempo totale di immersione, debitamente indicato nel LOGBOOK individuale).

Inoltre:
  • Non vengono prese in considerazione immersioni di carattere sportivo (ad esempio, l'uso dell'erogatore è tipico di una immersione sportiva). SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatusnell) nella subacquea industriale, significa utilizzo di un "apparato di respirazione subacqueo autonomo", cioè la bombola sulle spalle, ma collegata ad idonei caschi che consentano la respirazione autonoma dell'operatore. Il collegamento con la superficie è obbligatorio per tutte le immersioni.
  • Non vengono prese in considerazione immersioni oltre i -30m di profondità.
  • Non vengono prese in considerazione le pagine del LOGBOOK con immersioni e tempi non timbrati e le pagine che presentano cancellazioni o correzioni.

Infine, le immersioni registrate sul LOGBOOK, secondo il regolamento IDSA, devono includere le seguenti tipologie di lavoro:
  • Ispezioni visive
  • Utilizzo di palloni di sollevamento
  • Utilizzo di strumenti pneumatici e/o oleodinamici per lavori subacquei
  • Utilizzo di sorbona
  • Utilizzo di idropulitrice
  • Operazioni di carenaggio
  • Taglio subacqueo con utilizzo di pinza “broco”
  • Tecniche di flangiatura.