CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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domenica 21 giugno 2020

L'importanza del Repertorio Telematico per le attività di subacquea industriale


Assume sempre più importanza il "Repertorio Telematico attività di Subacquea industriale",  gestito dal Servizio VII "Politiche giovanili, occupazione giovanile, mobilità Nazionale e Trasnazionale" creato dalla legge 07/2016 della Regione Siciliana, che è diventato operativo solo da un paio di mesi.

La sua importanza sta nel fatto che la  legge regionale siciliana 21 aprile 2016, n.7, costituisce – ad oggi – l’unica norma di rango legislativo in Italia in materia di qualifiche professionali per l’esercizio di attività subacquee industriali fuori dalle aree portuali.
La legge regionale ha oggettivamente colmato un “vuoto” della legislazione statale, per quanto attiene l’indispensabile qualificazione di figure professionali chiamate ad operare in contesti di lavoro intrinsecamente caratterizzati da elevati profili di rischio.

L’impiego di personale in possesso di idonea qualificazione rappresenta condizione imprescindibile per lo svolgimento di tali attività in condizioni di sicurezza, anche in relazione agli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008. La questione assume rilievo, considerata la mancanza di specifica norma dell’ordinamento statale in materia di esercizio professionale e d’impresa nel settore, in relazione alla presenza nell’ambito dei repertori delle qualificazioni di altre Regioni di profili che presentano antinomie e rischiano d’ingenerare criticità di vario ordine, sia in relazione al corretto dispiegarsi dell’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, sia in relazione al rischio di ‘dumping’ fra imprese, sia rispetto alle superiori esigenze di massima tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al riguardo non può non rilevarsi che l' “Operatore tecnico subacqueo” svolge la sua attività in ambito esclusivamente portuale, mentre il Repertorio Telematico si occupa delle figure orientate ad ambienti operativi extra-portuali, differenza sottolineata  dal DDG 18 dicembre 2019, n.4741, con cui l'Assessorato al Lavoro, ha rilevato come la qualifica di OTS rappresenta logicamente ed intrinsecamente un requisito preliminare per l’accesso ai percorsi formativi destinati al conseguimento di qualifiche professionali per l’esercizio di attività della subacquea industriale in ambito extraportuale.

L'iscrizione di soggetti nel Repertorio telematico istituito dalla citata L.R. 7/2016 non va in alcun modo confusa coi repertori delle qualificazioni delle varie regioni Italiane, che comprendendo schede e profili relativi a percorsi formativi per il conseguimento di qualifiche professionali, mentre il Repertorio Telematico è un “elenco” di persone – in possesso di requisiti prestabiliti – che volontariamente inseriscono i propri dati di contatto e di formazione al fine di agevolare il contatto coi potenziali datori di lavoro, esso vuole rappresentare uno strumento volto a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel settore; infatti in mancanza dei requisiti previsti dalle norme citate, i soggetti che non hanno qualifiche professionali corrispondenti a quelle previste, non possono essere iscritti nel Repertorio in questione.

Gli iscritti al repertorio telematico sono allineati agli standard formativi internazionalmente riconosciuti, anche in sede comunitaria, ai sensi della direttiva 2005/36/CE; con pieno adempimento della lettera e dello spirito della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre attualmente esistono  potenziali fenomeni di distorsione del mercato legati all’impiego di soggetti non opportunamente qualificati per operare in ambito extraportuale, col rischio di concorrenza sleale fra imprese a scapito della sicurezza degli operatori.

Questi sono i motivi  per i quali l'iscrizione al repertorio garantisce parità di trattamento fra lavoratori, maggiore sicurezza e qualificazione nell’esercizio di attività ad alto rischio e condizioni di competitività alle imprese ed agli operatori di un settore di grande rilievo per l’intero paese.

mercoledì 3 giugno 2020

Riprendono le attività pratiche del corso per OTS del CEDIFOP

Dopo due mesi di stop , giorno 6 maggio, sono riprese le lezioni del CEDIFOP per il corso di "O.T.S.", valido per l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto in Italia per il livello "harbour Diver", cosi com'è previsto dagli art. 1 e 2 del D.M. del 13.01.1979, che stabilisce le regole di questa qualifica.

Gli allievi che frequentano il corso, continueranno la formazione, insieme con altri che hanno già prenotato il percorso anche per il livello successivo di INSHORE DIVER, che permetterà loro l'iscrizione al primo livello del "Repertorio Telematico" previsto dalla L. 07/2016 e DPRS n. 31/2018, completando così le due iscrizioni, quella presso una Capitaneria e quella presso l'Assessorato al Lavoro al primo dei tre livelli previsti dalla legge.

La ripresa delle attività formative è iniziata fra mille difficoltà, per la particolarità sia del corso sia degli allievi che lo frequentano.

Il calendario delle attività didattiche, presentato all'assessorato alla Formazione Professionale, in sostituzione di quello  iniziale, è suddiviso  in 5 parti: la prima parte riguarda la formazione realizzata fino all'interruzione forzata dovuta al COVID 19. La seconda parte è quella che si sta svolgendo attualmente, la formazione a distanza (FAD) che è iniziata giorno 6  e durerà fino al 23 maggio. Successivamente sono programmate altre 3 fasi, che riguardano la parte delle attività pratiche a mare in SCUBA, in una piscina aperta con tecniche di SURFACE e lo svolgimento delle attività restanti con grande prevalenza di quelle  in ambito portuale. Per l'attivazione di queste fasi, successive al FAD, stiamo aspettando le nuove disposizioni nazionali e regionali del 18 maggio.

Un documento dal titolo "Procedure Operative sulla Prevenzione e riduzione del Rischio COVID-19, durante esercitazioni pratiche all'aperto, nei corsi di formazione professionale nel settore della metalmeccanica subacquea" è in fase di completamento e farà parte integrante del "Documento Valutazione Rischi" del Cedifop. Alla stesura del documento hanno collaborato sia esperti del settore (del CEDIFOP,  Ingegneri esperti in sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, medici, avvocati di diritto marittimo, Ispettori della Guardia Costiera, esperti di equipaggiamenti subacquei, esperti Sommozzatori della guardia costiera Ausiliaria, ed altri, da tutte le parti di Italia), sia diverse realtà associative ed imprenditoriali del settore, a livello nazionale ed internazionale.

Ma le maggiori difficoltà per la ripresa delle attività sono state riscontrate nella peculiarità degli allievi, provenienti da tutte le parti d'Italia e dall'estero, e in particolare da Latina, Olbia, Ortona, Pistoia, Sanremo, Torino e Trieste, e dalla Sicilia (Augusta, Enna, Messina, Giarre), mentre dall'estero ci sono allievi provenienti da Grecia e Russia. Diversi di loro durante i 2 mesi di fermo, hanno preferito rientrare nelle loro abitazioni, in Italia, e ora incontrano grandissime difficoltà per il rientro in Sicilia, perchè impattano in  una situazione caotica e poco coordinata sul territorio nazionale da parte delle autorità competenti, considerando che il loro rientro deve essere coordinato con la successiva quarantena  stabilita dalle disposizioni regionali, prima di poter partecipare, in presenza, alle attività pratiche del corso. 


L'interruzione forzata delle attività formative causa COVID 19, sta creando enormi disagi a tutti gli enti che come il CEDIFOP si occupano di questa tipologia di formazione cosiddetta "libera" o "autofinanziata",  la quale anche se rappresenta una bellissima realtà di qualità  e professionalità nel settore della formazione, perchè coinvolge allievi che sono disposti a pagare per realizzare un corso di formazione professionale, sicuramente spendibile nel mondo del lavoro, è stata sempre sottovalutata, da parte delle istituzioni , nel momento di scelte e decisioni importanti. Questo è anche il motivo per cui  CEDIFOP insieme con diversi altri enti della formazione autofinanziata, si sono costituiti in un comitato spontaneo, sottoponendo una serie di richieste alle istituzioni, facendo sentire per la prima volta la propria voce, chiedendo una programmazione precisa, che comprenda anche questa tipologia formativa nella tutela dei diritti dei lavoratori e degli enti gestori italiani.

mercoledì 27 maggio 2020

Cedifop, dopo due mesi riparte la formazione per il corso di OTS

Dopo un lungo periodo di inattività e uno altrettanto lungo di formazione a distanza FAD, conseguenza del COVID 19, ora è giunto il tempo per gli allievi del corso per Operatore tecnico Subacqueo del CEDIFOP, di ritornare a fare immersioni.

Il primo via è stato dato dal documento "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" del 22 maggio 2020, stilato a Roma nell'ultima riunione della Conferenza stato-regioni. Nel documento, due pagine sono dedicate a dare una serie di indicazioni da applicare alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo, nell'ambito del sistema educativo e formativo regionale.

Tutte le raccomandazioni del documento, erano già inserite nel manuale del CEDIFOP, scaricabile anche dal sito dell'Ente, pubblicato sia in lingua italiana sia in lingua inglese (in quanto il corso del CEDIFOP è frequentato anche da 2 allievi Greci e un allievo Russo), dal titolo "PROCEDURE OPERATIVE SULLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO COVID-19 DURANTE ESERCITAZIONI PRATICHE ALL’APERTO, NEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SETTORE  DELLA METALMECCANICA SUBACQUEA".

Il manuale del CEDIFOP, è stato elaborato con l'intento di elencare procedure HSE pratiche da adottare e da integrare alle procedure operative già in uso nel centro, durante le fasi di addestramento pratico ed all’aperto, nel settore della formazione professionale della subacquea industriale, al fine di mitigare i rischi relativi all’emergenza COVID-19.

In accordo con le disposizioni delle Autorità Nazionali e Regionali, il manuale prevede una serie di regole da adottare con la ripresa delle attività subacquee e i comportamenti corretti da tenere. Oltre alle indicazioni standard come la rilevazione della temperatura corporea; l'utilizzo di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani, la registrazione di un elenco dei soggetti che partecipano alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti; il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra gli utenti; l'utilizzo di appositi DPI e di procedure per igienizzare le attrezzature, è prevista anche la compilazione di due apposite check list di cui una giornaliera, che garantiscono un alto livello di controllo e prevenzione.

Considerando che le attività pratiche del corso sono interamente svolte in spazi esterni, con un gruppo omogeneo, la valutazione del rischio è medio-basso calcolando fattori come Esposizione, Prossimità ed Aggregazione.

Il manuale del CEDIFOP fa un preciso distinguo delle procedure da adottare per i corsi che prevedono l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto (OTS) e per i corsi di specializzazione successivi all'OTS, che prevedono l'iscrizione al Repertorio telematico presso l'assessorato al lavoro della regione Siciliana, per i livelli Inshore e Offshore, elencando le procedure da adottare per attività che coinvolgono imbarcazioni, camere iperbariche e impianti di saturazione per l'alto fondale. Una parte del manuale riguarda la gestione di un eventuale primo soccorso ed RCP, in caso di emergenza, con una serie di norme utili per intervenire, soccorrendo le vittime e proteggendo anche i soccorritori da potenziale contagio.

Diversi gli esperti che hanno collaborato alla stesura del manuale, fra questi commercial diver iscritti nel repertorio telematico previsto dalla legge 07/2016 come inshore diver o offshore air diver /TOP UP,  medici, consulenti in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro,  un commissario capo trainers instructor heliox/trimix 100, un Ispettore della  Guardia Costiera, un esperto equipaggiamenti subacquei per immersione militare e professionale, un avvocato di diritto marittimo e connesse implicazioni infortunistiche ed ambientali, ed altri. 


VEDI ANCHE:

15.05.2020 - L'Avvisatore Marittimo:






mercoledì 11 marzo 2020

Covid-19: interrotto il corso per la qualifica di Operatore Tecnico Subacqueo

Dopo il Decreto del Presidente del Consiglio per il contenimento del contagio da Covid-19 è ferma anche la formazione professionale in tutta Italia e quindi anche CEDIFOP ha dovuto interrompere le attività formative. In particolare è stato interrotto il corso già avviato per la qualifica di Operatore Tecnico Subacqueo, valido per l'iscrizione nel Registro Sommozzatori del Ministero dei Trasporti, presso una Capitaneria di Porto in Italia, per il rilascio del Libretto di Ricognizione, come previsto dal D.M. 13.01.1979 e per accedere ai livelli successivi per INSHORE  e OFFSHORE, alcuni allievi hanno deciso di tornare alle loro case, altri hanno preferito rimanere in Sicilia. Le attività di formazione riprenderanno dopo il 3 aprile prossimo.

Sono state bloccate anche le procedure per gli esami, del corso INSHORE  DIVER valido per l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'assessorato lavoro siciliano, degli allievi che devono ancora superare la prova di esami che ora slittano oltre il 3 aprile prossimo. Stessa sorte anche per i nuovi inserimenti nel Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani.

Ma, le attività CEDIFOP  non si fermano. Giorni prima del primo decreto governativo c'è stata un'importante riunione a Milano, presso la sede di AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza), durante la quale si è parlato dello sviluppo del Repertorio Telematico e del suo impatto sulle imprese italiane di settore. Si è anche discusso della creazione di un polo nazionale che fa di CEDIFOP un punto di riferimento come sede di esami, a cui potranno confluire tutti coloro che lavorano da moltissimi anni in questo settore, ma che hanno solo una certificazione da OTS. La direzione nazionale di AIAS ha dato incarico di definire un piano operativo che sarà sviluppato nei prossimi mesi. Altre riunioni con realtà istituzionali e produttive del settore sono in fase di programmazione, anche se adesso si dovranno rivedere le date. Durante questo periodo CEDIFOP fornirà aggiornamenti e comunicazioni, per quanto  possibile, con continuità: email e telefoni sono operativi, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00.

Cerchiamo di fare il nostro meglio perché abbiamo a cuore, sempre, anche nei momenti difficili, i nostri allievi ed ex allievi.

domenica 23 febbraio 2020

Metalmeccanica subacquea e i vincoli del D.Lgs. 81/08


Si è appena concluso il corso di  livello INSHORE che consente l'iscrizione dei corsisti nel repertorio telematico degli operatori della subacquea industriale, gestito dall'assessorato al lavoro ed è iniziato il corso per OTS, valido per l'iscrizione nel registro sommozzatori presso una Capitaneria di Porto.   

Oggi, dopo la prima fase, dedicata all'apertura del repertorio telematico, appare necessario adottare iniziative volte alla sensibilizzazione delle istituzioni di settore i cui canali formativi / informativi sovente non interagiscono con gli organi regionali e nazionali, con la necessaria  tempestività, determinando sfasamenti in fase attuativa che rischiano di determinare situazioni di criticità, quindi diventa assolutamente necessaria una corretta campagna informativa che sarebbe di ausilio anche per le ditte che intendano adottare condotte virtuose nella selezione / formazione del personale, ponendo attenzione a disporre di operatori regolarmente iscritti  nel repertorio telematico presso l'Assessorato al Lavoro della regione Siciliana.

La stessa ENI spa, in recenti procedure di selezione dei propri contraenti, e con riferimento ai requisiti di  "idoneità professionale" ha disposto che: "E' necessario presentare un elenco dei sommozzatori con relativo patentino per attività industriali, livello secondo "top up", per operare in area offshore  del porto di Palermo (Legge regionale 07/2016 e dalle delibere della giunta regionale 436 del 06.11.2018 e n. 409 del 24.10.2018 )".

Oggi una non corretta applicazione della Legge 07/2016 avrebbe come risultato, oltre a mettere a rischio l’incolumità degli operatori, una concorrenza sleale a favore di ditte che non sono equiparate dal punto di vista del personale, ma anche a sfavore di quegli operatori regolarmente iscritti  nel repertorio telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma deve riferirsi alla legge della Regione Siciliana n. 7/2016 per le dovute garanzie sull’adeguatezza della preparazione degli operatori. Questo perchè la corretta applicazione dell'Art. 18. (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) prevede che il datore di lavoro e i dirigenti devono disporre le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico, mentre il successivo articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) specifica che il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza e in merito ai rischi specifici, specialmente se l'attività prevede l'uso di attrezzature particolari.

Lo stesso accordo stato regioni, sulla formazione, cita:  "Qualora il lavoratore svolga operazioni o utilizzi attrezzature per cui il D. Lgs. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08", in questo contesto la Legge 07/2016, in virtù dell’art. 117 della Costituzione, oggi rappresenta a tutti gli effetti una norma legislativa, che prevede per la specificità del campo di applicazione una  formazione integrativa a quella prevista dall’accordo stato regioni.

Tale formazione non può che essere individuata nei percorsi previsti dalla legge 07/2016 (unica norma in Italia che legifera sulla formazione degli operatori fuori dall’ambito portuale) perché ottempera a quanto richiesto dall’art 18 del D. Lgs. 81/08 per  tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia. Pertanto, soltanto i lavoratori iscritti nel repertorio telematico gestito dall'Assessorato al lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card del "commercial diver italiano", possono essere considerati idonei per effettuare attività subacquee fuori dalle aree portuali.

lunedì 13 gennaio 2020

I primi corsi del CEDIFOP nel 2020

Con l'apertura del Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana, previsto dalla Legge n. 7/2016  e dal Decreto Presidenziale n.31/2018 che  hanno definito la categoria dei "Sommozzatori e lavoratori subacquei" come coloro che "eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne", fuori dall'ambito portuale, con titoli validi, come specifica  l'articolo 3, comma 5 della legge, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sull'intero territorio comunitario, è stato, dopo 40 anni, colmato quel vuoto legislativo che connotava il settore, ed è iniziata una nuova era che disciplina finalmente i lavoratori di questa categoria.

La qualità dei percorsi formativi è garantita dall'articolo 3.2 della legge 07/2016 " Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)"; standard a cui, nell'ultimo decennio hanno fatto riferimento i corsi del CEDIFOP, essendo una delle 18 scuole attualmente Full member IDSA nel mondo ed unica in Italia.  

Va sottolineato che questi corsi sono soggetti a controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente, offrendo garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori, già previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare gli articoli 18, comma 1, lettera e), 36, comma 1, lettera a), e 37, comma 3, sulla formazione minima, che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea, affinché si ottemperino i requisiti previsti dal decreto legislativo n.81 del 2008. Tale formazione minima è l'unica a garantire i lavoratori attraverso un livello "minimo" di competenze per operare in sicurezza, e allo stesso tempo garantire anche il datore di lavoro e le istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi in mancanza di una formazione specifica.

La formazione al CEDIFOP, si articola in un corso successivo che permette, a chi ha già raggiunto il livello OTS, di continuare il suo percorso formativo per raggiungere il livello INHSORE, come prevede il Decreto Dirigente Generale (DDG) n°4741 del 18/12/2019, dell'Assessorato Regionale del Lavoro, che così recita: "...  per OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), si intende il riferimento alla qualifica di base necessaria all'accesso ai corsi, che consente di conseguire le qualifiche normate di: 1) Inshore diver o “sommozzatore”; 2) Offshore air diver “Top up”; e 3) Offshore sat diver “altofondalista” ... " e che " ...i richiedenti, per poter accedere ai profili di “Formazione normata” delle tre qualifiche professionali, onde partecipare ai corsi, debbono necessariamente dimostrare di essere in  possesso del profilo di OTS (D.M. 13/01/1979, D.M. 31/03/1981 e D.M. 02/02/1982) con il Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale 13 gennaio 1979, ovvero essere in possesso di certificazione di visite mediche internazionali, attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 02/07/2001)....", facendo un preciso distinguo fra la formazione base per OTS (valida per l'iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto) e la formazione successiva, valida per l'iscrizione al Repertorio Telematico. In atto si stanno definendo le iscrizioni al prossimo corso per OTS del CEDIFOP, che inizierà verso la fine di Febbraio 2020, con allievi che arrivano, come sempre, da tutte le regioni Italiane, mentre dall'estero si sono iscritti allievi dalla Grecia, Tunisia, Russia e Sri Lanka.

giovedì 18 aprile 2019

Repertorio dei COMMERCIAL DIVER ITALIANI

Con la pubblicazione del D.D.G. n. 999 del 17.04.2019 a firma della  Dott.ssa Francesca Garoffolo, Dirigente Generale dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento del lavoro, è stato individuato il Servizio VI, come struttura di pertinenza che si occuperà dell’implementazione e della gestione del Repertorio Telematico (“Albo”) dei Commercial Diver Italiani.

Il Servizio VI, che si occupa di Politiche di sviluppo e politiche occupazionali nella gestione dei rapporti con il mondo dell'impresa, associazioni di categoria, Promozione autoimpiego e autoimpresa anche in raccordo con i dipartimenti competenti; di Azioni per favorire l'occupazione e la creazione di incubatori d'impresa pubblici e la creazione degli ambienti di innovazione e di promozione del lavoro, ora si occuperà anche della gestione del Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani, previsto dalla Legge 07/2016 e successivo Decreto Presidenziale n. 31/2018.

Con lo stesso provvedimento, il Dirigente Generale ha dato le indicazioni per l’attivazione del sito internet dedicato che dovrà essere tempestivamente ed opportunamente reso accessibile e pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento, con una pagina appositamente predisposta all'interno degli spazi dedicati al Dipartimento del Lavoro, e sarà accessibile, sia dal link presente nella Homepage del portale regionale, sia nella sezione “Sostegno all'occupazione” presente sulla Homepage del Dipartimento. La pagina dedicata conterrà, oltre ai dati relativi agli iscritti ed al loro livello di qualificazione professionale, le pagine tematiche di secondo livello relative alla normativa e standard formativi, e le modalità di iscrizione, aggiornamento, cancellazione e relativa modulistica.

Inoltre l’Ufficio del Consegnatario del Dipartimento provvederà ad acquistare le prime 1000 Card, che saranno consegnate ai primi 1000 iscritti fra gli aventi diritto.

Con questo provvedimento è già iniziata la fase operativa per l’apertura del Repertorio, mentre altri provvedimenti sono attesi nelle prossime settimane a partire da quello, a  fine mese, dell’Assessorato alla Formazione Professionale che per la prima volta ufficializzerà i profili normati delle qualifiche per i livelli inshore e offshore.

Con l’applicazione della legge 07/2016 e del decreto presidenziale n. 31/2018, attuativo della legge, vengono  definiti una serie di concetti importantissimi, letteralmente stanno trasformando questo settore, ecco alcuni di questi:

  1.     Chi è in possesso del solo titolo da OTS, anche se risulta regolarmente iscritto presso una Capitaneria di Porto in Italia, non può accedere al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani previsto dalla legge 07/2016, se non è in possesso della documentazione integrativa richiesta ed indicata dall'allegato 1 del Decreto Presidenziale n. 31/2018, per i livelli INSHORE e OFFSHORE.                                                                                                   
  2.      I cittadini extracomunitari, esclusi dall'iscrizione presso una Capitaneria di Porto in italia (Decreto Ministeriale 31 marzo 1981 "Integrazioni al D.M. 13/01/79 istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale"), possono richiedere l'iscrizione al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani, se in possesso della documentazione richiesta ed indicata dall'allegato 1 del Decreto Presidenziale n. 31/2018, per i livelli INSHORE e OFFSHORE.                                                                                                                                 
  3.      L'iscrizione al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani ratifica la qualifica prevista dall'articolo 2 della Legge 07/2016 (INSHORE - TOP UP o SATURAZIONE) per operare fuori dall'ambito portuale, nel rispetto del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, ma non abilita alle attività all'interno delle aree portuali, che rimangono di esclusiva competenza degli OTS iscritti presso una Capitaneria di Porto in Italia.                                                                                                                                     
  4.      L'iscrizione al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani  ratifica la qualifica prevista dall'articolo 2 della Legge 07/2016 (INSHORE - TOP UP o SATURAZIONE) per  operare sull'intero territorio comunitario, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, come riporta la Legge 07/2016




Legislazione: 

  1. Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale"                                                                                                                                                                           
  2. Decreto Presidenziale n. 31/2018 "Regolamento relativo ai percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7                                                                                                                                  
  3. Decreto Dirigente Generale n. 999 del 17/04/2019                                                                                                                                                                        
  4. Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali"                                                                                                                                                                        
  5. Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali                                                                                                                                                                        
  6. DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali



giovedì 26 aprile 2018

Nuove attività del CEDIFOP


Sarà ospite del CEDIFOP nei giorni 7/8 maggio una  delegazione, composta da 5 membri della Marina Militare Tunisina, di cui 3 subacquei e 2 medici iperbarici.

E' un primo contatto diretto, dopo circa 2 anni di colloqui telefonici, della durata di 2 giorni di permanenza a Palermo, su un programma molto fitto di incontri e colloqui.

In questi 2 giorni i militari tunisini visiteranno il CEDIFOP e parteciperanno, da osservatori, ad una immersione in surface degli allievi del CEDIFOP che attualmente stanno frequentando il corso per OTS, che faranno esercitazione di flangiatura su alcune manichette di circa mezza tonnellata cadauna, con utilizzo di palloni di sollevamento. Successivamente parteciperanno  ad un aggiornamento -in lingua inglese- sulle attività formative del CEDIFOP e sui percorsi di commercial diver  secondo la legislazione Italiana, in particolare quella da OTS prevista dal Decreto Ministeriale del 13.01.1979 per le attività in ambito portuale (Harbour Diver) e per i livelli successivi di addestramento (Inshore, Offshore ad aria/Top Up e Saturazione).
Nel progetto che si andrà a realizzare è previsto, in una seconda fase, successiva alla formazione del personale secondo gli standard IDSA, di seguire lo sviluppo e la creazione di una scuola Full Member IDSA , fino all'audit da realizzarsi nel 2020. Si discuterà inoltre della possibilità di realizzare il meeting IDSA del 2020 a Tunisi, in occasione della inaugurazione della scuola Tunisina. Questa operazione, come continuazione del 35° meeting svolto a Palermo l'anno scorso, e successivo a quelli del 2018 che si realizzerà in Francia e del 2019 con la candidatura degli Emirati Arabi al Porto di Fujairah, sarà chiesto l'inserimento di Tunisi per il meeting n. 38 che si svolgerà nel 2020.
Inoltre, il progetto che si svilupperà, prevede anche la realizzazione di percorsi per il rilascio della certificazione, da parte di Bureau Veritas, in accordo a UNI EN ISO 15618-1 "Prove di qualificazione di saldatori per la saldatura subacquea - Saldatori subacquei per la saldatura iperbarica in ambiente bagnato" di saldatore subacqueo (con l'attivazione di un raccordo con gli uffici di Bureau Veritas presso Les Berges du lac Angle Rue Malaren et Rue Lac Ghar el Melh - TUNIS BP 728-1080 Tunis Cedex Tunisia).

Il progetto finale prevede la realizzazione di un centro di formazione per la metalmeccanica subacquea, secondo standard IDSA nella località di Zarzis (Tunisia), e fa parte integrante di un progetto di cooperazione italo - tunisino, nell'ambito di una politica di sviluppo regionale volta alla valorizzazione del Sud-est tunisino, questa scuola si propone di essere un polo che permetterà la crescita  occupazionale dei giovani Tunisini, dando una risposta adeguata al bisogno di manodopera con altissimi standard di formazione e realizzazione, per garantire  standard elevatissimi sulla prevenzione di incidenti.
I percorsi formativi del centro tunisino, saranno conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA), seguendo le indicazioni della legge 07/2016 della Regione Sicilia, considerata come modello esportabile anche fuori dai confini Italiani, come spesso abbiamo detto in altre occasioni.


Il centro, in Tunisia, si estenderà su una superficie di 7200 m2 e potrà accogliere circa 75 giovani ogni anno. Il progetto del ministero della Difesa tunisino, ha un costo totale di circa 95 milioni di euro, a cui la Cooperazione italiana allo sviluppo parteciperà con un contributo pari a 13 milioni di euro e prevede, oltre alla formazione, anche l'acquisizione dell'equipaggiamento necessario per potere espletare al meglio la missione che si propone la costruenda scuola.

lunedì 18 dicembre 2017

E' possibile fare un percorso come previsto dalla Legge 07/2016, fuori dalla regione Sicilia e successivamente a) iscriversi al repertorio e avere la card o b) non iscriversi al repertorio previsto dalla legge? Cosa succede in questo caso e quali sono le differenze?

Va sempre detto che la legge 07/2016 è della Regione Sicilia, ma questo significa semplicemente che è solo la Regione Sicilia qualificata a gestire il Repertorio Telematico previsto dall'articolo 4 della Legge e del rilascio della CARD del COMMERCIAL DIVER  Italiano per i tre livelli previsti, che ha però (come specificato dagli articoli 3.5, 4,5 e 5.2) una spendibilità in ambito Europeo "... sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario ..."

Spesso (e a volte volutamente) si fa "confusione" sul fatto che la legge è della Regione Sicilia, dimenticando però di ... leggerla, a partire dal titolo stesso della Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", ove specifica, senza ombra di dubbio, che la legge disciplina i percorsi formativi che sono competenza assoluta delle regioni, per la creazione delle qualifiche, che avendo una legge (obbligatoriamente regionale) che li crea, hanno una spendibilità in ambito nazionale. Vorrei ripetermi: Non la Legge ma le qualifiche che derivano da essa.

Una volta definite le qualifiche professionali per le attività fuori dall'ambito portuale (riservato agli OTS), la legge 07/2016 ha raggiunto il suo obbiettivo. I corsi per il riconoscimento delle qualifiche (INSHORE, TOP UP e  SATURAZIONE, definite dall'articolo 2) possono essere realizzati in Sicilia o presso altre Regioni Italiane, così come stabilisce l'articolo 4.5 della legge "... I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all’articolo 3, comma 2...", specificando però del vincolo obbligatorio sui contenuti dei percorsi formativi, che "... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)... " continuando così- "... ai controlli che devono essere
effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..." (articolo 3.2), stabilendo così, numero di immersioni ed attività in acqua ben precise, che devono essere dimostrabili tramite il LOGBOOK professionale, richiesto per l'iscrizione al repertorio a dimostrazione delle attività realizzate durante il percorso formativo o durante esperienze lavorative che in alcuni casi possono essere integrate.

Tutti coloro che hanno realizzato dei corsi "validi" che testimoniano un corretto percorso formativo, successivo alla qualifica da OTS (harbour diver - attività all'interno dei porti) a prescindere dal luogo dove è stato svolto il corso, che ha i requisiti previsti dalla LR 07/2016, possono richiedere l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Sicilia per avere la CARD (da parte della Regione) del commercial diver Italiano.

Anche se questa iscrizione non è obbligatoria (chi ha realizzato il corso che ha i requisiti previsti dalla LR 07/2016, è con l'attestato, possessore della qualifica professionale di diver-inshore, diver-TOP UP o di diver-sat (saturazione), che gli permettono di lavorare "legalmente in Italia senza alcun problema che risulterebbe (anche) dalla mancata applicazione del decreto legislativo 81/08 in termini di sicurezza (essendo la LR 07/2016 UNICA in Italia, diventa vincolante per il D.L.vo 81/08); ma visto che la legge 07/2016 (in particolare quanto previsto dall'articolo 9 del D.A. del 9/11/2017), ha tutti i requisiti previsti dall'IMCA per l'inserimento dell'ITALIA in un documento simile al D - 16/16 per i livelli offshore. Ci si augura che la CARD rilasciata dall'Assessorato al Lavoro della regione Sicilia, che è l'UNICA ISTITUZIONE abilitata al rilascio, con spendibilità sull'intero territorio comunitario, possa diventare una meta ambita per coloro che hanno realizzato i percorsi formativi che li hanno abilitati alle qualifiche previste dalla LR 07/2016 e,  con l'iscrizione al Repertorio entrano in possesso di una CARD Italiana, che ha i requisiti previsti dall'IMCA, realizzata interamente sul territorio Italiano. 
Passaggio che si spera di raggiungere entro il 2018, con la corretta applicazione dell'articolo 9 del decreto attuativo previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016.
  • Ci sono voluti 36 anni per avere, finalmente, una legge Italiana per l'inshore e l'offshore, dopo il DM 13.01.1979 che definiva gli OTS.
  • Ci sono voluti ben 8 anni, da quando la LR 07/2016 è passata dall'essere una semplice idea a diventare un dato di fatto.
  • Ci è voluto 1 anno e mezzo, da quando è stata votata dal parlamento siciliano fino all'approvazione del decreto attuativo.
Ci vorranno alcuni mesi per la sua applicazione e l'inserimento della CARD nei percorsi internazionali che hanno visto l'Italia per troppi anni assente.

Il viaggio continua, ma ormai si vede all'orizzonte il traguardo...

mercoledì 20 settembre 2017

I titoli Italiani nel commercial diving possono diventare IMCA?

(di Manos Kouvakis)



SI. Questo è fra gli obiettivi della LR 07/2016. Visto che l'Italia attualmente è fuori dai documenti IMCA, proprio per la mancanza di una legislazione che riguarda l'offshore diving. 

La legge 07/2016 della Regione Sicilia ha i requisiti previsti dal documento IMCA D 014 "International Code of Practice for Offshore Diving", affinchè IMCA annoveri anche l'Italia in un futuro documento come quello  "Information Note / Diver and Diving Supervisor Certification" (IMCA D 16/16).

In ogni caso è un obiettivo attualmente raggiungibile in un tempo non abbastanza lungo. Ma bisogna ancora lavorare per arrivare, anche, a questo obbiettivo.

La legge 07/2016 della regione Sicilia, attualmente ha i requisiti previsti dall'IMCA affinchè la CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO, prevista dall'articolo 4 della legge, possa essere inserita nel settore IMCA per il basso fondale come iscrizione al 2° livello del repertorio Telematico (albo), mentre la CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO, prevista dall'articolo 4 della legge, possa essere inserita nel settore IMCA per l'alto fondale come iscrizione al 3° livello del repertorio Telematico (albo).


martedì 12 settembre 2017

Leggo spesso la sigla "HSE", rappresenta sempre la stessa "HSE" che trovo in UK?

(di Manos Kouvakis)


No.
Anche se l'HSE-UK è una importante organizzazione responsabile dell'incoraggiamento, della regolamentazione e dell'applicazione di procedure in difesa della salute, della sicurezza e del benessere del lavoratore, nonché della ricerca dei rischi professionali, ma la sua validità è si estende solamente alla Gran Bretagna e non fuori dal territorio Inglese. Infatti dovrebbe essere "citato" come HSE_UK e non come HSE per evitare confusione.

La sigla HSE la incontriamo anche fuori dai confini inglesi, in documenti diversi, ma sempre associati alla salute e sicurezza dei lavioratori, ma non collegati, comunque, all'HSE_UK

Ecco alcuni esempi, che troviamo anche in Italia:

ENI spa
ed altri che sicuramente non fanno riferimento all'HSE inglese.

BUREAU VERITAS

In generale la Valutazione di un sistema di gestione HSE (Health & Safety Executive) è un acronimo utilizzato per descrivere un sistema di gestione nel settore di sicurezza HSE (Health & Safety Executive) nell’ambito delle attività previste contrattualmente in un'azienda.

I criteri di riferimento atti alla determinazione da parte del datore di lavoro che affida ad un’impresa appaltatrice la conformità o meno del suo sistema HSE, in Italia,  sono al minimo quelli previsti dal D.lgs 81/08 compendiati dalla valutazione di tutti gli altri aspetti volontari messi in atto dall’appaltatore, che possono svolgere una funzione sinergica per la soddisfazione degli aspetti cogenti previsti per legge.

La valutazione del sistema HSE dell’appaltatore o del fornitore, viene effettuata attraverso la realizzazione di pre-audit prima dell’avvio dei lavori affidati in appalto, mediante l’uso di check list contenenti la verifica della corretta applicazione del sistema di gestione HSE e la relativa documentazione di supporto, la verifica della competenza in materia di salute e sicurezza da parte del personale dell’appaltatore / fornitore, la verifica delle relative capacità tecnico-operative (macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione, altro) e le modalità di impiego delle stesse, le modalità di gestione del subcontrattori qualora ne sia previsto l’utilizzo, la consapevolezza e la messa in pratica dei requisiti del Cliente sugli aspetti HSE.