CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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domenica 21 giugno 2020

L'importanza del Repertorio Telematico per le attività di subacquea industriale


Assume sempre più importanza il "Repertorio Telematico attività di Subacquea industriale",  gestito dal Servizio VII "Politiche giovanili, occupazione giovanile, mobilità Nazionale e Trasnazionale" creato dalla legge 07/2016 della Regione Siciliana, che è diventato operativo solo da un paio di mesi.

La sua importanza sta nel fatto che la  legge regionale siciliana 21 aprile 2016, n.7, costituisce – ad oggi – l’unica norma di rango legislativo in Italia in materia di qualifiche professionali per l’esercizio di attività subacquee industriali fuori dalle aree portuali.
La legge regionale ha oggettivamente colmato un “vuoto” della legislazione statale, per quanto attiene l’indispensabile qualificazione di figure professionali chiamate ad operare in contesti di lavoro intrinsecamente caratterizzati da elevati profili di rischio.

L’impiego di personale in possesso di idonea qualificazione rappresenta condizione imprescindibile per lo svolgimento di tali attività in condizioni di sicurezza, anche in relazione agli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008. La questione assume rilievo, considerata la mancanza di specifica norma dell’ordinamento statale in materia di esercizio professionale e d’impresa nel settore, in relazione alla presenza nell’ambito dei repertori delle qualificazioni di altre Regioni di profili che presentano antinomie e rischiano d’ingenerare criticità di vario ordine, sia in relazione al corretto dispiegarsi dell’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, sia in relazione al rischio di ‘dumping’ fra imprese, sia rispetto alle superiori esigenze di massima tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al riguardo non può non rilevarsi che l' “Operatore tecnico subacqueo” svolge la sua attività in ambito esclusivamente portuale, mentre il Repertorio Telematico si occupa delle figure orientate ad ambienti operativi extra-portuali, differenza sottolineata  dal DDG 18 dicembre 2019, n.4741, con cui l'Assessorato al Lavoro, ha rilevato come la qualifica di OTS rappresenta logicamente ed intrinsecamente un requisito preliminare per l’accesso ai percorsi formativi destinati al conseguimento di qualifiche professionali per l’esercizio di attività della subacquea industriale in ambito extraportuale.

L'iscrizione di soggetti nel Repertorio telematico istituito dalla citata L.R. 7/2016 non va in alcun modo confusa coi repertori delle qualificazioni delle varie regioni Italiane, che comprendendo schede e profili relativi a percorsi formativi per il conseguimento di qualifiche professionali, mentre il Repertorio Telematico è un “elenco” di persone – in possesso di requisiti prestabiliti – che volontariamente inseriscono i propri dati di contatto e di formazione al fine di agevolare il contatto coi potenziali datori di lavoro, esso vuole rappresentare uno strumento volto a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel settore; infatti in mancanza dei requisiti previsti dalle norme citate, i soggetti che non hanno qualifiche professionali corrispondenti a quelle previste, non possono essere iscritti nel Repertorio in questione.

Gli iscritti al repertorio telematico sono allineati agli standard formativi internazionalmente riconosciuti, anche in sede comunitaria, ai sensi della direttiva 2005/36/CE; con pieno adempimento della lettera e dello spirito della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre attualmente esistono  potenziali fenomeni di distorsione del mercato legati all’impiego di soggetti non opportunamente qualificati per operare in ambito extraportuale, col rischio di concorrenza sleale fra imprese a scapito della sicurezza degli operatori.

Questi sono i motivi  per i quali l'iscrizione al repertorio garantisce parità di trattamento fra lavoratori, maggiore sicurezza e qualificazione nell’esercizio di attività ad alto rischio e condizioni di competitività alle imprese ed agli operatori di un settore di grande rilievo per l’intero paese.

mercoledì 27 maggio 2020

Cedifop, dopo due mesi riparte la formazione per il corso di OTS

Dopo un lungo periodo di inattività e uno altrettanto lungo di formazione a distanza FAD, conseguenza del COVID 19, ora è giunto il tempo per gli allievi del corso per Operatore tecnico Subacqueo del CEDIFOP, di ritornare a fare immersioni.

Il primo via è stato dato dal documento "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" del 22 maggio 2020, stilato a Roma nell'ultima riunione della Conferenza stato-regioni. Nel documento, due pagine sono dedicate a dare una serie di indicazioni da applicare alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo, nell'ambito del sistema educativo e formativo regionale.

Tutte le raccomandazioni del documento, erano già inserite nel manuale del CEDIFOP, scaricabile anche dal sito dell'Ente, pubblicato sia in lingua italiana sia in lingua inglese (in quanto il corso del CEDIFOP è frequentato anche da 2 allievi Greci e un allievo Russo), dal titolo "PROCEDURE OPERATIVE SULLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO COVID-19 DURANTE ESERCITAZIONI PRATICHE ALL’APERTO, NEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SETTORE  DELLA METALMECCANICA SUBACQUEA".

Il manuale del CEDIFOP, è stato elaborato con l'intento di elencare procedure HSE pratiche da adottare e da integrare alle procedure operative già in uso nel centro, durante le fasi di addestramento pratico ed all’aperto, nel settore della formazione professionale della subacquea industriale, al fine di mitigare i rischi relativi all’emergenza COVID-19.

In accordo con le disposizioni delle Autorità Nazionali e Regionali, il manuale prevede una serie di regole da adottare con la ripresa delle attività subacquee e i comportamenti corretti da tenere. Oltre alle indicazioni standard come la rilevazione della temperatura corporea; l'utilizzo di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani, la registrazione di un elenco dei soggetti che partecipano alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti; il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra gli utenti; l'utilizzo di appositi DPI e di procedure per igienizzare le attrezzature, è prevista anche la compilazione di due apposite check list di cui una giornaliera, che garantiscono un alto livello di controllo e prevenzione.

Considerando che le attività pratiche del corso sono interamente svolte in spazi esterni, con un gruppo omogeneo, la valutazione del rischio è medio-basso calcolando fattori come Esposizione, Prossimità ed Aggregazione.

Il manuale del CEDIFOP fa un preciso distinguo delle procedure da adottare per i corsi che prevedono l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto (OTS) e per i corsi di specializzazione successivi all'OTS, che prevedono l'iscrizione al Repertorio telematico presso l'assessorato al lavoro della regione Siciliana, per i livelli Inshore e Offshore, elencando le procedure da adottare per attività che coinvolgono imbarcazioni, camere iperbariche e impianti di saturazione per l'alto fondale. Una parte del manuale riguarda la gestione di un eventuale primo soccorso ed RCP, in caso di emergenza, con una serie di norme utili per intervenire, soccorrendo le vittime e proteggendo anche i soccorritori da potenziale contagio.

Diversi gli esperti che hanno collaborato alla stesura del manuale, fra questi commercial diver iscritti nel repertorio telematico previsto dalla legge 07/2016 come inshore diver o offshore air diver /TOP UP,  medici, consulenti in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro,  un commissario capo trainers instructor heliox/trimix 100, un Ispettore della  Guardia Costiera, un esperto equipaggiamenti subacquei per immersione militare e professionale, un avvocato di diritto marittimo e connesse implicazioni infortunistiche ed ambientali, ed altri. 


VEDI ANCHE:

15.05.2020 - L'Avvisatore Marittimo:






mercoledì 11 marzo 2020

Covid-19: interrotto il corso per la qualifica di Operatore Tecnico Subacqueo

Dopo il Decreto del Presidente del Consiglio per il contenimento del contagio da Covid-19 è ferma anche la formazione professionale in tutta Italia e quindi anche CEDIFOP ha dovuto interrompere le attività formative. In particolare è stato interrotto il corso già avviato per la qualifica di Operatore Tecnico Subacqueo, valido per l'iscrizione nel Registro Sommozzatori del Ministero dei Trasporti, presso una Capitaneria di Porto in Italia, per il rilascio del Libretto di Ricognizione, come previsto dal D.M. 13.01.1979 e per accedere ai livelli successivi per INSHORE  e OFFSHORE, alcuni allievi hanno deciso di tornare alle loro case, altri hanno preferito rimanere in Sicilia. Le attività di formazione riprenderanno dopo il 3 aprile prossimo.

Sono state bloccate anche le procedure per gli esami, del corso INSHORE  DIVER valido per l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'assessorato lavoro siciliano, degli allievi che devono ancora superare la prova di esami che ora slittano oltre il 3 aprile prossimo. Stessa sorte anche per i nuovi inserimenti nel Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani.

Ma, le attività CEDIFOP  non si fermano. Giorni prima del primo decreto governativo c'è stata un'importante riunione a Milano, presso la sede di AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza), durante la quale si è parlato dello sviluppo del Repertorio Telematico e del suo impatto sulle imprese italiane di settore. Si è anche discusso della creazione di un polo nazionale che fa di CEDIFOP un punto di riferimento come sede di esami, a cui potranno confluire tutti coloro che lavorano da moltissimi anni in questo settore, ma che hanno solo una certificazione da OTS. La direzione nazionale di AIAS ha dato incarico di definire un piano operativo che sarà sviluppato nei prossimi mesi. Altre riunioni con realtà istituzionali e produttive del settore sono in fase di programmazione, anche se adesso si dovranno rivedere le date. Durante questo periodo CEDIFOP fornirà aggiornamenti e comunicazioni, per quanto  possibile, con continuità: email e telefoni sono operativi, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00.

Cerchiamo di fare il nostro meglio perché abbiamo a cuore, sempre, anche nei momenti difficili, i nostri allievi ed ex allievi.

domenica 8 settembre 2019

Legge Italiana 07/2016, IMCA e i problemi del riconoscimento delle certificazioni HSE_UK per il TOP UP

(di Manos Kouvakis)


Qualche mese fa HSE inglese ha pubblicato un documento, dal titolo "modifiche ai criteri di iscrizione al corso HSE Surface Supplied (Top Up) / Changes to the criteria for HSE Surface Supplied (Top Up) course", con il quale contestava, anche per conto dell'IMCA alcuni percorsi formativi svolti nel Regno Unito da alcune scuole inglesi per i livelli offshore top up, specificando che "... questo ha causato incoerenze nella formazione dei subacquei che lavorano in offshore, e difficoltà per le scuole di immersione del Regno Unito. Alcuni subacquei che hanno avuto il permesso di continuare il corso di Top Up in UK, non erano stati addestrati nell'uso delle procedure di decompressione di superficie, e alcuni non avevano utilizzato LARS conformi a IMCA. Inoltre, alcuni subacquei non erano mai stati addestrati nell'uso di una muta ad acqua calda...".
Anche se in ritardo, HSE finalmente ha cominciato ad ammettere, dopo tanti anni, che in UK nel passato erano stati realizzati da una scuola scozzese, ormai chiusa, corsi lampo, solo per rilasciare l'attestazione del livello off-shore diver ad aria/top up, senza valutare se i corsisti partecipanti avevano avuto una formazione adeguata. 

Oggi, per accedere al livello offshore, in UK,  si richiede un addestramento pregresso durante il quale la parte in scuba e la parte in surface sia stata effettivamente svolta prima di affrontare la formazione offshore, come sottolinea anche la legge 07/2016 Italiana, prima di arrivare al corso per il TOP UP occorre che l'allievo abbia avuto un precedente addestramento, che nel nostro caso sono i corsi OTS e Inshore diver.

Oggi la raccomandazione di HSE/UK arriva tardivamente, visto che il riconoscimento dell'HSE-UK che abilitava a lavorare in Europa mediante la corretta applicazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali sul territorio europeo, dopo la Brexit, non potrà essere applicato per i titolo Inglesi, al contrario della legge 07/2016 che è basata proprio su questa direttiva. Inoltre il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali", che specifica che l'Assessorato del lavoro della regione Siciliana che gestirà il repertorio degli aventi diritto ad essere inseriti nel catalogo dei "commercial diver italiani", può essere l'"autorità competente" per la Commissione europea nel Database delle professioni regolamentate, che è lo strumento che autorizza la libera circolazione dei professionisti nel mercato interno, ma che prevede anche la possibilità, in base al D.Lgs. 206 sul regime che regola il riconoscimento professionale, per l'Italia e per i titoli italiani previsti dalla legge 07/2016,  un percorso non automatico ma basato sul confronto tra i percorsi formativo/professionali previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di “differenze sostanziali” tra i diversi livelli di qualifica (previsti dall’art. 19 del decreto), di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento di durata non superiore a tre anni).

Su questo punto l'obbligatorietà dell'applicazione degli standard IDSA prevista dalla legislazione Italiana mostra tutta  la sua importanza, in questo confronto, che diventa tutto a favore delle regole introdotte dalla legge Italiana 07/2016 nei confronti di moltissimi percorsi che in questi anni sono stati inseriti nel database europeo, specialmente del regno Unito, dove in nome del business commerciale si metteva in secondo piano la qualità nella formazione a tutto discapito della sicurezza.

Sono piccoli passi, ma la legge 07/2016 e l'iscrizione al repertorio presso l'assessorato al lavoro della regione siciliana, con l'applicazione dell'articolo 10 del  DPRS n. 31/2018, sta facendo il suo iter, e porterà la Sicilia ad essere un punto di riferimento, in questo settore, non solo a livello nazionale ma a livello europeo, come esempio di qualità e sicurezza nella formazione degli operatori del settore.



domenica 28 aprile 2019

Differenze fra livello OTS e livello INSHORE:

1) il corso per OTS fa riferimento al DM 13.01.1979; il corso INSHORE fa riferimento alla Legge 07/2016, motivo per cui il primo (OTS) non ha alcun limite di profondità (10,50 o 100 metri - a condizione che le immersioni si svolgono all'interno dei porti che hanno quella profondità) ma neanche tempi di fondo da rispettare (si può fare un corso per OTS anche senza mandare i ragazzi in acqua, cosi come fa una scuola di Roma), mentre per il corso INSHORE al termine del percorso sono vincolanti i tempi previsti dal punto 1.D dell'allegato al DP n. 31/2018 " Tempi di fondo da acquisire al termine del percorso: tempi di fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 1+ IDSA level 2” ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 “IDSA level1 + IDSA level 2” degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014); i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale."
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2) l'OTS fa riferimento ad attività all'interno delle aree portuale, il corso per INSHORE fa riferimento ad attività fuori dalle aree portuali (che li esclude) fino alla profondità di - 30 metri e acquee interne.
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3) Chi è in possesso del solo titolo da OTS, anche se risulta regolarmente iscritto presso una Capitaneria di Porto in Italia, non può accedere al Repertorio (Albo) dei Commercial Diver Italiani previsto dalla legge 07/2016, quindi lavorare fuori dai porti, mentre chi è in possesso del titolo per INSHORE non può lavorare all'interno dei porti (vedi esempio cittadini extracomunitari)
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4) L'iscrizione presso una Capitaneria come OTS, non garantisce l'applicazione del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro per attività fuori dalle aree portuale, che può essere garantita solo con l'iscrizione presso il repertorio (albo) dei commercial diver Italiani a partire dal livello INSHORE
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5) presso una capitaneria di poro possono iscriversi (come OTS) solo cittadini Europei, mentre all'"albo" dei commercial diver - a partire dal livello INSHORE - possono iscriversi sia i cittadini europei sia i cittadini extracomunitari
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6) Nessuna didattica o altro è necessaria per il corso da OTS, (spesso si fa il collegamento con dei diving sportivi, usando attrezzature e tecniche della subacquea sportiva) mentre per il corso INSHORE è vincolante applicare la didattica IDSA per il numero di immersioni e le attività in acqua previsa da tale didattica (qui, come tempi IDSA indicati nel DP n. 31/2018 - ci sono 2 percorsi uno valido solo per le scuole che sono full member IDSA e uno valido per tutti)
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7) il corso per OTS rientra fra la formazione "non normata", sui profili da OTS di tutte le regioni Italiane che lo hanno adottato, (motivo per esempio che un OTS non può essere incluso fra i lavoratori che fanno un mestiere usurante ecc); il corso INSHORE rientra fra la formazione "normata" sui profili da INSHORE di tutte le regioni Italiane (che lo potranno adottare a partire dai prossimi giorni - dopo la scadenza dell'articolo 10.1 del DP n. 31/2018) e quindi "gode" tutti i vantaggi che questo riporta
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8) il corso per OTS rappresenta il primo dei quattro livelli del percorso di un commercial diver Italiano, il corso INSHORE rappresenta il secondo dei quattro livelli (facendo un paragone con la subacquea sportiva, l'OTS rappresenta l'open, l'INSHORE l'advanced, poi ci sono gli altri 2 livelli)
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(tutte le info sui sviluppi della legislazione, qui: http://www.cedifop.it/repertorio-(albo).html)
CEDIFOP.IT
documenti, testi ed altro che fanno riferimento al repertorio (albo) dei commercial diver italiani presso l'assessorato al lavoro della regione siciliana

domenica 24 marzo 2019

Novità legislative per la costituzione del repertorio dei commercial diver italiani


Il 2 aprile si svolgeranno gli esami del  corso "INSHORE AIRD DIVER", gli allievi, stante recente decreto presidenziale 7 dicembre 2018, n. 31. "Regolamento relativo ai percorsi formativi finalizzati all’esercizio delle attività della subacquea industriale in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 21 aprile 2016. n. 7",  potranno chiedere l'iscrizione nel repertorio telematico gestito dall'assessorato al lavoro, come sancito dalla legge 07/2016, dopo il controllo dei  tempi di fondo e attività in acqua,  riscontrabili nel Log Book individuale, che è il requisito fondamentale per ottenere l'iscrizione al  repertorio telematico.

Il numero individuale di immersioni e tempi di fondo, secondo gli standard internazionali IDSA,  di cui CEDIFOP, attualmente è l'unica scuola full member in Italia (altre scuole full member, si trovano in  Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Olanda, Norvegia, Spania Svezia, e UK  in Europa,  Egitto e Marocco in Africa, Singapore in Asia e in Usa) vengono riportati sia sull'attestato che sull'Europass, per l'individuazione dei codici ATECO 2007/ISTAT, dove l'attività di INSHORE AIR DIVER è prevista, e in particolare per facilitare i datori di lavoro nell'individuare le competenze dei possessori di tale certificazione, che sono: Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi ; Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi; Estrazione di petrolio greggio; Estrazione di gas naturale; Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale;  Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature; Riparazione e manutenzione di macchinari; Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori); Riparazione di altre apparecchiature; Installazione di macchine ed apparecchiature industriali; Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali); Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua.

Inoltre, come prevede la legge 07/2016, art. 4.1,  i dati anagrafici e le indicazioni di contatto, entro il mese di giugno, saranno visibili sul sito istituzionale della Regione Siciliana, sia in lingua Italiana che in lingua Inglese (prevista la traduzione in lingua inglese dall'articolo 3.5 del D.P. n. 31/2018).

L'Europass, previsto dall'articolo 1.4 del DP 31/2018, viene rilasciato sia in lingua italiana che in lingua inglese, per favorire l'inserimento lavorativo degli studenti anche fuori dai confini italiani.
In contemporanea, mentre l'assessorato al lavoro lavora per definire gli ultimi dettagli per l'apertura del "repertorio telematico", prossima scadenza 15 aprile 2019, presso l'assessorato alla formazione professionale si lavora per l'inserimento dei tre nuovi profili di formazione normata (scadenza fine aprile 2019 - articolo 10.1 DP n.31/2018) nel repertorio delle qualificazioni della regione siciliana, dove l'OTS è già stato inserito fra le qualifiche "non normate". L'inserimento delle 3 qualifiche, è il primo passo per la "scalata" al repertorio nazionale (Atlante del lavoro e delle qualificazioni) e Europeo (banca dati delle qualifiche europee) previste dall'articolo 10 del D.P. n. 31/2018, e una serie di atti, che formalizzeranno l'inserimento nel Repertorio dei tre profili di qualificazione normata della subacquea industriale, per passare alle fasi successive, informando  formalmente le altre Regioni e Province Autonome della disciplina regionale e degli atti susseguenti e connessi, per formalizzare la base di partenza per ogni futura determinazione al riguardo, anche in sede di Conferenza Stato - Regioni, con l'attivazione dei procedimenti previsti dalla legislazione per il pieno riconoscimento a livello statale e comunitario dei percorsi di formazione e delle relative qualifiche e nuove professioni spendibili in ambito Europeo.                                                                                                                                                                                                                   

sabato 9 febbraio 2019

Ecco perché' la norma UNI 11366 non è una Legge

Alla norma UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria”, ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366". 
Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 - Suppl. Ordinario), dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica...."; ma tale citazione non fa della norma UNI una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull'obbligatorietà dell’applicazione della normativa all'interno delle aree portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.

Essa rimane sempre una norma di carattere volontario nell'applicazione, mentre va sottolineato che il rapporto della norma con il Decreto Sviluppo del 2012, è delimitato, cosi come la legislazione attuale prevede, dal contesto di riferimento, e cioè "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, attività che devono essere svolte secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Tutto ciò non trasforma la norma UNI 11366 in una legge, e per di più non è prescritta l’applicazione, ad eccezione delle applicazioni di carattere volontario, al di fuori degli ambiti previsti e citati nel Decreto Sviluppo del 2012, come l’ambito inshore o l’ambito portuale dove operano gli OTS (Operatori Tecnici Subacquei) in servizio locale definiti con il DM 13/01/1979 perché il loro campo operativo si limita all'interno delle aree portuali, o nell'ambito degli OSS (operatore scientifico subacqueo), pescatori, corallari, ecc.


Va inoltre sottolineato che tutte le norme UNI sono protette da diritto d'autore, legge 22 aprile 1941 N. 633 e successivi aggiornamenti; esso prevede il divieto della riproduzione, anche parziale, delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'UNI. Questo rientra nel settore commerciale dell’UNI che da associazione privata gestisce e vende le norme che i suoi soci hanno creato. L’utilizzo di queste norme è condizionato al pagamento di una royalty

domenica 9 settembre 2018

il profilo dell'OTS approvato dalla regione Sicilia


E' stato approvato, con decreto dell'Assessorato Regionale alla formazione professionale, n. 3826 (clicca qui per leggerlo) del 3 settembre 2018, il profilo dell'Operatore Tecnico Subacqueo con la relativa scheda corso e il suo inserimento nel repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana.
Il profilo e la relativa scheda corso, come riporta il D.A. sono stati condivisi con la Capitaneria di Porto di Palermo e saranno pubblicati sulla prossima GURS (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana).

Il profillo dell'Operatore Tecnico Subacqueo fa riferimento alle professioni NUP/ISTAT come "Sommozzatori e lavoratori subacquei" e coinvolge diverse attività ATECO, come per esempio la riparazione e la manutenzione di macchinari, navi, imbarcazioni ecc., rientra nell'area professionale  della metalmeccanica "Meccanica impianti e costruzioni" nella Sottoarea professionale "Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica"

L'OTS, approvato dalla Regione Sicilia, rispecchia esattamente il Decreto Ministeriale del 13.01.1979 e  l'articolo 4.1 della legge regionale 07/2016, perchè viene definito come un operatore addetto ai servizi portuali, in grado di effettuare immersioni ed emersioni in sicurezza per realizzare rilevazioni, lavorazioni di costruzione e manutenzione subacquea, con interventi dalla superficie. L'OTS, in ambito portuale, può svolgere attività per la gestione e la manutenzione di impianti sottomarini, riprese video, effettuare costruzioni, rilevazioni topografiche subacquee, tagli e demolizioni di strutture metalliche, installazione e manutenzione di tubazioni, condotte e cavi, saldature e taglio elettrico, carenaggi, montaggio e riparazione guasti su tubature subacquee, realizzazione di opere di ancoraggio sul fondale, imbragature speciali di ormeggi, attacchi per catene, blocchi di cemento, il recupero e la rimozione di materiali giacenti sul fondo marino, in ambito portuale, dopo l'iscrizione al registro sommozzatori del Ministero dei Trasporti, gestito da una Capitaneria di Porto, sul territorio nazionale.

L'OTS rientra come 3° livello EQF, e la scheda specifica le attività, seguendo i principi della didattica internazionale IDSA, che possono essere sia in SCUBA (cioè con una fonte di area limitata) sia in SURFACE (aria dalla superficie, cioè una fonte di aria illimitata).
Le competenze dell'OTS, sono previste da 4 competenze che riportano abilità e conoscenze relative alla singola competenza, suddivise cosi: a) Effettuare l’immersione e l’emersione in sicurezza  con attrezzatura SCUBA e Surface b) Supportare immersione ed emersione subacquea, c) Effettuare lavorazioni subacquee e d)Approntare attrezzature ed apparecchiature per le lavorazioni subacquee.
Infine ci sono 2 schede di corso allegate, una per corsi di 500 ore ai quali per l'ammissione oltre al certificato medico sono richiesti anche i primi 2 brevetti della subacquea sportiva ricreativa, e una per corsi di 800 ore ai quali per l'ammissione è richiesto solo il certificato medico.
Sono previste per gli allievi esercitazioni obbligatorie in acque libere e in acque portuali ed è possibile prevedere anche esercitazioni con la realtà virtuale.  

Ora si aspetta la pubblicazione sulla GURS e l'inserimento come scheda ADA nell'"Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", per la sua validità come "Formazione Normata" a livello nazionale e la definizione delle ulteriori 3 qualifiche, per le attività fuori dall'ambito portuale per i livelli inshore e offshore previste dalla legge 07/2016 della Regione Sicilia.




giovedì 30 novembre 2017

Nel mio attestato da OTS è scritto che sono abilitato a immergermi fino ai - 50 metri. E' VERO o FALSO?

Per TUTTE le attività FUORI dall'ambito portuale, se non hai i requisiti per l'iscrizione al 2° livello del Repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016 della Regione Sicilia (qui: http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g16-18o1/g16-18o1.pdf), e in particolare per il livello previsto dagli articoli:

  • Articolo 2.1b: "di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria "TOP UP""
  • Articolo 2.3 "I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (Top Up)
  • Articolo 2.7 "Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 3 è necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera)."
  • Articolo 3.2 "Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)"
  • Articolo 4.4 "L’iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all’iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.

I tempi indicati dall'articolo 3.2, che devono trovare riscontro nel LOBOOK individuale (articolo 4.4c del Decreto Attuativo del 09/11/2017, prevsito dalla LR 07/2016), sono riportate nell'allegato 1 (Allegato 1, qui: http://www.cedifop.it/05.pdfdel Decreto Attuativo (Decreto Attuativo, qui: http://www.cedifop.it/04.pdfprevisto dall'articolo 5 della LR 07/2016

Il calcolo dei tempi richiesti si può fare usando, anche, la tabella dell'IDSA (vedi articolo 3.2 della LR 07/2016), cliccando QUI
(Quindi è solo un semplice conteggio di tempi di immersione e di fondo ed di attività in acqua che tutti possono fare per capire se il loro attestato/i ha la validità o no prevista dalla Legge)

La "Card" prevista dall'articolo 4 della LR 07/2016, ha una spendibilità sull'intero terriotrio comunitario

VALIDITA' A LIVELLO NAZIONALE DELLE QUALIFICHE previste dalla Legge 07/2016: (che si aggiungono all'Elenco delle 176 Professioni regolamentate in base alla direttiva 2013/55/UE come da sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Essendo le qualifiche definite dal'articolo 2 della LR 07/2016 delle qualifiche "normate", rientrano nell'"Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", creato dal Ministero del Lavoro, INAPP e UE, con validità sull'intero territorio Italiano, così come previsto all’Art. 8 del Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013, che mira ad un riordino del sistema delle qualificazioni del nostro Paese, richiesto dalla UE.

Se l'attestato da OTS riporta che il suo possessore è abilitato a immergersi fino ai - 50 metri, ma non ha questi requisiti, RAPRPESENTA UN FALSO e in questi casi bisogna rivolgersi ad un legale per denunciare sia la scuola che illegalmente lo ha rilasciato, ma anche le autorità che hanno consentito questo rilascio.

NESSUNA RETROATTIVITÀ, come qualcuno ha provato a sostenere, mentendo sapendo di mentire, visto che l'attestato per OTS (specialmente se fa riferimento al DM 13,01,1979 e DM 02.02.1982) riguarda ESCLUSIVAMENTE OPERATORI CHE SVOLGONO LE LORO ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE AREE PORTUALI, come previsto dall'articolo 1 e articolo 2 del DM 13.01.1979, motivo per cui il riferimento alle attività da - 50 metri è arbitrario, illegittimo e invenzione della scuola che lo ha trascritto nell'attestato senza ALCUN RIFERIMENTO LEGISLATIVO,  da cui l'illegittimità dell'attestato per qualsiasi operazione FUORI dall'ambito portuale e il consiglio di RIVOLGERSI AD UN LEGALE PER TUTELARE I PROPRI DIRITTI.



domenica 26 novembre 2017

Come faccio a chiedere l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

L'iscrizione al Repertorio Telematico dei Commercial Divers Italiani, può essere richiesta all'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, da tutti coloro che sono in regola con quanto previsto dalla Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", per i 3 livelli previsti, dall'articolo 2:


  • a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”; (profondità 0-30 metri)
  • b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;  (profondità 30-50 metri)
  • c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione);  (profondità oltre i -50 metri)


Le modalità per l'iscrizione sono stabilite all'articolo 4 del Decreto Attualivo del 09/11/2017 (previsto dagli articoli 4 e 5 della LR 07/2016) che si può leggere qui: http://www.cedifop.it/04.pdf, prevedono che per effettuare l'iscrizione, il richiedende deve:


Articolo 4
Iscrizione al Repertorio

1. L’iscrizione al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all’ufficio competente di cui all’articolo 2, comma 3, del presente Decreto.

2. La domanda di iscrizione dovrà essere sottoposta in carta libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o telematico predisposto ed approvato con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data indicata dall’articolo 2, comma 2 del presente Decreto.

3. La domanda di iscrizione dovrà contenere apposita informativa ed autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni. Il mancato rilascio da parte dell’istante dell’autorizzazione comporta la reiezione dell’istanza per impossibilità a dar seguito al procedimento.

4. Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati, in copia conforme:
a) attestato finale di formazione acquisito al termine dei percorsi di cui all’articolo 1 del presente Decreto;
ovvero
aa) attestato conseguito al termine di percorso formativo rilasciato presso altra Regione, purché conforme ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme;
ovvero
ab) attestato formativo o altro documento attestante il conseguimento di qualifica professionale riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, purché conforme ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Per i titoli conseguiti in altri Stati membri UE, EFTA o nella Confederazione Svizzera o comunque riconoscibili ai sensi della citata Direttiva, ad eccezione di quelli di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, è necessaria l’attestazione dell’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata dall’istituto, centro o scuola presso cui è stato conseguito l’attestato formativo di conformità del percorso svolto agli standard di cui all’Allegato 1 al presente Decreto;
ovvero, per i titoli conseguiti fuori dal territorio nazionale

ba) attestazione debitamente sottoscritta rilasciata dall’ente, centro, scuola o istituto che ha rilasciato il documento riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, di conformità del percorso svolto agli standard di cui all’Allegato 1 al presente Decreto e che indichi distintamente le attività formative svolte (transcript) ed i tempi di fondo in conformità agli standard di cui all’Allegato 1 al presente Decreto (VEDI ALLEGATO 1 AL PRESENTE DECRETO: http://www.cedifop.it/05.PDF) . Della documentazione in oggetto, ad eccezione dei casi di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176,  alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, dovrà essere attestata l’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale;

c) Log Book professionale che evidenzi l’effettivo svolgimento delle immersioni ed i relativi tempi di fondo di cui all’Allegato 1 al presente Decreto;

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata da parte dell’istante circa l’effettivo svolgimento delle attività didattiche, delle immersioni ed i relativi tempi di fondo in conformità agli standard di cui all’Allegato 1 al presente Decreto;

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata da parte dell’istante relativa all’avvenuto svolgimento dei percorsi formativi relativi alle discipline di formazione trasversale come previsti dalla vigente disciplina statale e comunitaria;

f) copia di documento d’identità personale in corso di validità;

g) copia del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l’iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979.
ovvero
gg) per i soggetti non residenti sul territorio nazionale certificazione di visite mediche internazionali attestanti l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001)

h) ricevuta del versamento di cui al comma 5 del presente articolo;

i) fototessera in formato cartaceo o elettronico.

5. Per l’iscrizione gli interessati dovranno procedere al versamento dei diritti di rilascio della card. Le modalità di versamento ed i relativi importi saranno definiti con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data indicata dall’articolo 2, comma 2 del presente Decreto.


Vista la complessità delle procedure, il richiedende, che ha i requisiti richiesti, per l'iscrizione al Repertorio Telematico per i livelli INSHORE e OFFSHORE e per tutelare i suoi diritti di LAVORARE IN ITALIA, potrà,  anche, rivolgetersi al sindacato di categoria ISA UTL  sia per chiedere ulteriori informazioni, sia per avere assistenza gratuita per l'iscrizione al Repertorio Telematico, sia per chiedere l'intervento del sindacato, presso le aziende del settore, in tutta Italia, per:
• applicazione della legislazione vigente (DM 13.01.1979 e L.R. 07/2016) negli ambiti: acque interne, acque portuali, inshore e offshore
• fare rispettare alle Aziende il CCNL di categoria
• contrattazione Sindacale di secondo livello Aziendale
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Tutti coloro che sono interessati possono contattare la suddetta Federazione, la sede è in Corso Alberto Amedeo, 21 Palermo, gli orari di ricevimento sono: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Per info Tel.: 091.9766547 cell.: 328.1249936 - email vincenzodangelo2011@libero.it




sabato 14 ottobre 2017

Qual'è la differenza fra il "repertorio telematico" delle qualifiche professionali e il "repertorio telematico" previsto dalla legge 07/2016?

di Manos Kouvakis

1) "Repertorio Telematico" delle qualifiche professionali
Il Repertorio delle qualificazioni, delle regioni Italiane, è una conseguenza del DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92" (GU Serie Generale n.39 del 15-02-2013) e sue successive modificazioni e integrazioni e delle successive norme secondarie di attuazione, nonché delle disposizioni di varie Leggi regionali, che hanno portato alla creazione del "Repertorio delle qualificazioni delle Regioni Italiane"

E' molto importante sottolineare che, in Italia, la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato, ma la Comunità Europea ha chiesto all'Italia un Repertorio di qualifiche professionali Nazionale, che si sta creando anche se lentamente.

Il Repertorio delle qualificazioni di una Regione Italiana è costituito da una serie di profili (qualifiche professionali), classificati in due aree: formazione normata e formazione non normata.

  • Formazione normata: attività professionali regolamentate, il cui esercizio viene stabilito da una normativa nazionale e/o regionale e/o rispetto a cui sono definiti, attraverso specifica normativa, gli standard formativi.
  • Formazione non normata: standard che guardano a professioni e ad attività professionali il cui esercizio non è subordinato al possesso di uno specifico titolo di studio o alla frequenza di specifici percorsi di formazione.

Una volta creata una qualifica, in una regione, essa potrà essere riconosciuta in un'altra regione, tramite protocoli d'intesa bilaterali. Naturalmente le qualifiche che rientrano nella "formazione normata", possono essere trasferite senza alcuna modifica da una regione all'altra, mentre le qualifiche che rientrano nella categoria di "formazione non normata" possono essere apportate  modifiche nei trasferimenti.

Per esempio, la Regione Siciliana, attraverso un "Protocollo d’intesa bilaterale per il trasferimento del sistema regionale di standard ai fini del riconoscimento e della certificazione delle competenze" con la Regione Piemonte, firmato nel mese di maggio 2016, ha mutuato da questa Regione l’impianto metodologico e il primo set di standard di riferimento, tra cui il repertorio, per l’attuazione del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze.




2) "Repertorio Telematico" previsto dalla legge 07/2016
Una cosa totalmente diversa è il Repertorio Telematico (Albo) previsto dalla legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" della Regione Sicilia, che stabilisce 4 profili che rientrano nella "formazione normata". Essi sono:
  • HARBOUR DIVER = OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), titolo definito dal DM 13.01.1979, prevede l'iscrizione al "Registro Sommozzatori" del Ministero dei Trasposti, presso una Capitaneria di Porto in Italia, per il rilascio del "Libretto di Ricognizione". Profondità: quella del porto in cui si opera. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  • INSHORE AIR DIVER = titolo definito dall'Articolo 2.1a della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al primo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello INSHORE AIR DIVER. Profondità: max -30 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  • OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP = titolo definito dall'Articolo 2.1b della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al secondo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP. Profondità: max -50 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  • OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE = titolo definito dall'Articolo 2.1c della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al terzo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE. Profondità: oltre i -50 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni sono in Alto Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Elio (Heliox).

Anche se il primo profilo di harbour diver (OTS - Operatore tecnico subacqueo) è stato regolamentato anche dalle regioni di: Emilia-Romagna, Liguria, Lazio e Marche, esso tuttavia non è collegato ai profili previsti per i livelli INSHORE  e OFFSHORE, sia perchè la legge che li ha creati è del 2016 (se esso rientra fra le qualifiche normate) o perchè rientra fra le qualifiche non normate, in alcuni casi, perchè non collegato nè al DM 13.01,1979 nè alla LR 07.2016. Ma sicuramente essi dovranno integrarsi con i nuovi profili previsti dalla LR 07/2016, che stabiliscono la formazione "normata" e successiva al livello di harbour diver (OTS) per permettere agli operatori di poter lavorare "legalmente" sul territorio nazionale Italiano.