CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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lunedì 13 maggio 2019

L'Eurodeputata On.le. M. Giuffrida in visita al CEDIFOP di Palermo

Venerdì 10 maggio l’on.Michela Giuffrida, deputata al Parlamento Europeo, ha incontrato gli allievi e gli operatori del Cedifop al Porto di Palermo. 

La gradita visita conferma l’attenzione dimostrata dall’eurodeputata PD per le attività della subacquea industriale – già oggetto di un’interrogazione alla Commissione Europea sugli standard di formazione dei commercial divers - che in Sicilia rappresentano una realtà importante in termini economici e strategici ed offrono ai giovani concrete opportunità occupazionali. 

L’impegno dell’on.Giuffrida, ricandidata per le elezioni del 26 maggio, è quello di continuare a seguire le tematiche del settore, valorizzando l’esperienza siciliana della L.R. 7/2016 (che può essere modello in tutta l’UE, specie col venire meno per la Brexit del ruolo dell’HSE britannica), guardando anche alla strategia per la “Crescita Blu” per la quale si è spesa in prima persona in questi anni.

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Parlamento Europeo - Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-005697/2018 del 9 novembre 2018 alla Commissione - Articolo 130 del regolamento presentata dall'On.le Michela Giuffrida (S&D)




 Oggetto:  Operatori della subacquea industriale

Gli operatori della subacquea industriale (commercial divers) svolgono attività di importanza strategica per il sistema produttivo europeo, realizzando in ambiente marino e nelle acque interne interventi sulle infrastrutture energetiche, portuali, di comunicazione e nel settore dell'acquacoltura.

A livello comunitario manca una specifica disciplina del settore, con particolare riferimento agli standard di formazione e qualificazione degli operatori, rimessa alla disciplina — spesso discordante, quando non del tutto assente — dei singoli Stati membri, nonostante l'evidente alto profilo di rischio delle attività, che imporrebbe un adeguato addestramento a tutela della sicurezza degli addetti e dell'ambiente marino in cui operano.

La Regione Siciliana, esercitando prerogative del proprio ordinamento, ha adottato una propria disciplina organica riguardo alla formazione degli operatori della subacquea industriale (Legge regionale del 21 aprile 2016, n.7), allineata agli standard indicati dall'International Diving School Association e che, pressoché unica in Europa, prevede il rilascio di qualifiche professionali sotto il controllo delle competenti autorità pubbliche riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36.

Intende la Commissione, in sede di revisione della direttiva 2013/30, sulla quale è in corso una consultazione pubblica, proporre l'adozione di norme comuni sulla formazione degli operatori subacquei industriali, in linea con gli standard internazionali richiamati a tutela della sicurezza degli stessi e dell'ambiente marino?

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Interrogazioni parlamentari
24 gennaio 2019 E-005697/2018(ASW)
Risposta di Elżbieta Bieńkowska a nome della Commissione europea
Riferimento dell'interrogazione: E - 005697/2018


La Commissione non intende attualmente intraprendere alcuna iniziativa volta ad armonizzare la formazione degli operatori della subacquea industriale, inclusa la formazione sulla protezione dell'ambiente marino. Tuttavia, spetta agli Stati membri prevedere misure volte alla protezione dell'ambiente marino tramite le rispettive strategie per l'ambiente marino(1).

In mancanza di armonizzazione, la decisione sull'eventuale regolamentazione di una professione e sulle relative modalità, ad esempio il livello di formazione necessario per l'accesso a una professione o per l'esercizio di un'attività professionale, rimane di competenza nazionale, entro i limiti fissati dal diritto dell'UE e in particolare dal principio di proporzionalità. Sulla base delle informazioni contenute nella banca dati delle professioni regolamentate, cinque Stati membri(2) hanno indicato di aver regolamentato la professione di sommozzatore od operatore della subacquea industriale.

Nel valutare la regolamentazione, gli Stati membri dovrebbero tener conto degli effetti sulla mobilità dei professionisti e prendere in considerazione l'impatto sull'occupazione per quanto riguarda l'accesso alle singole attività. In tale contesto, è stata recentemente adottata la direttiva relativa a un test della proporzionalità(3), che impone agli Stati membri l'obbligo di valutare ex ante e a fondo la proporzionalità di nuove regolamentazioni delle professioni.

La Commissione prevede di completare a luglio 2019 la revisione e la valutazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi ed è tuttora impegnata nel processo di raccolta delle informazioni da ogni parte, compresi gli Stati membri e le parti interessate. Al momento, la Commissione non può trarre conclusioni né pronunciarsi su eventuali proposte.
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(1) A norma della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).
(2) L'Italia non è fra questi. (N.B. la legge 07/2016 e in particolare il decreto presidenziale n. 31/2018, all'articolo 10.2 prevedono l'inserimento dell'Italia nella banca dati Europea)
(3) Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (GU L 173 del 9.7.2018).


mercoledì 17 aprile 2019

APERTURA REPERTORIO (ALBO) DEI COMMERCIAL DIVER ITALIANI:

APERTURA REPERTORIO (ALBO) DEI COMMERCIAL DIVER ITALIANI: Con la pubblicazione del DDG n. 999 del 17.04.2019, (CHE SI TROVA SU QUESTO LINK: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_Adempimentiexart68leggeregionale12agosto2014n21/PIR_Decretidirigenziali/PIR_Anno2019/PIR_Aprile/D.D.G.%20n.%20999%20del%2017-04-2019.PDF) è stato individuato il Servizio VI, presso l'Assessorato al Lavoro dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative, come struttura di pertinenza che gestirà l’implementazione e la gestione del Repertorio Telematico (Albo) dei Commercial Diver Italiani.



Il Servizio VI, al quale si può accedere tramite il link:
, ha le seguenti competenze:

Competenze del Servizio VI - Politiche di sviluppo e politiche occupazionali
Rapporti con il mondo dell'impresa (sistema camerale, distretti produttivi e tecnologici, associazioni di categoria, reti di imprese);
Promozione autoimpiego e autoimpresa anche in raccordo con i dipartimenti competenti;
Ricognizione fabbisogno formativo e programmazione ed attuazione degli interventi formativi;
Azioni per favorire l'occupazione;
Favorire la creazione di incubatori d'impresa pubblici per la fase di start up e accompagnamento;
Favorire la creazione degli ambienti di innovazione e di promozione del lavoro (incubatori, Fablab, promozione start up)
Gestione del Repertorio Telematico (Albo) dei Commercial Diver Italiani., previsto dalla Legge 07/2016 e Decreto Presidenziale n. 31/2018

Nell’ambito del DDG n. 999 del 17.04.2019, il Dirigente Generale ha dato le indicazioni per l’attivazione del sito internet dedicato che dovrà essere tempestivamente ed opportunamente reso accessibile e pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento

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TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA NUOVA LEGISLAZIONE, TEMPI , REQUISITI, VALIDITÀ' ECC, SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA: http://www.cedifop.it/repertorio-(albo).html (CON AGGIORNAMENTI OGNI 2-3 GG)
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domenica 24 marzo 2019

Novità legislative per la costituzione del repertorio dei commercial diver italiani


Il 2 aprile si svolgeranno gli esami del  corso "INSHORE AIRD DIVER", gli allievi, stante recente decreto presidenziale 7 dicembre 2018, n. 31. "Regolamento relativo ai percorsi formativi finalizzati all’esercizio delle attività della subacquea industriale in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 21 aprile 2016. n. 7",  potranno chiedere l'iscrizione nel repertorio telematico gestito dall'assessorato al lavoro, come sancito dalla legge 07/2016, dopo il controllo dei  tempi di fondo e attività in acqua,  riscontrabili nel Log Book individuale, che è il requisito fondamentale per ottenere l'iscrizione al  repertorio telematico.

Il numero individuale di immersioni e tempi di fondo, secondo gli standard internazionali IDSA,  di cui CEDIFOP, attualmente è l'unica scuola full member in Italia (altre scuole full member, si trovano in  Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Olanda, Norvegia, Spania Svezia, e UK  in Europa,  Egitto e Marocco in Africa, Singapore in Asia e in Usa) vengono riportati sia sull'attestato che sull'Europass, per l'individuazione dei codici ATECO 2007/ISTAT, dove l'attività di INSHORE AIR DIVER è prevista, e in particolare per facilitare i datori di lavoro nell'individuare le competenze dei possessori di tale certificazione, che sono: Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi ; Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi; Estrazione di petrolio greggio; Estrazione di gas naturale; Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale;  Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature; Riparazione e manutenzione di macchinari; Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori); Riparazione di altre apparecchiature; Installazione di macchine ed apparecchiature industriali; Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali); Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua.

Inoltre, come prevede la legge 07/2016, art. 4.1,  i dati anagrafici e le indicazioni di contatto, entro il mese di giugno, saranno visibili sul sito istituzionale della Regione Siciliana, sia in lingua Italiana che in lingua Inglese (prevista la traduzione in lingua inglese dall'articolo 3.5 del D.P. n. 31/2018).

L'Europass, previsto dall'articolo 1.4 del DP 31/2018, viene rilasciato sia in lingua italiana che in lingua inglese, per favorire l'inserimento lavorativo degli studenti anche fuori dai confini italiani.
In contemporanea, mentre l'assessorato al lavoro lavora per definire gli ultimi dettagli per l'apertura del "repertorio telematico", prossima scadenza 15 aprile 2019, presso l'assessorato alla formazione professionale si lavora per l'inserimento dei tre nuovi profili di formazione normata (scadenza fine aprile 2019 - articolo 10.1 DP n.31/2018) nel repertorio delle qualificazioni della regione siciliana, dove l'OTS è già stato inserito fra le qualifiche "non normate". L'inserimento delle 3 qualifiche, è il primo passo per la "scalata" al repertorio nazionale (Atlante del lavoro e delle qualificazioni) e Europeo (banca dati delle qualifiche europee) previste dall'articolo 10 del D.P. n. 31/2018, e una serie di atti, che formalizzeranno l'inserimento nel Repertorio dei tre profili di qualificazione normata della subacquea industriale, per passare alle fasi successive, informando  formalmente le altre Regioni e Province Autonome della disciplina regionale e degli atti susseguenti e connessi, per formalizzare la base di partenza per ogni futura determinazione al riguardo, anche in sede di Conferenza Stato - Regioni, con l'attivazione dei procedimenti previsti dalla legislazione per il pieno riconoscimento a livello statale e comunitario dei percorsi di formazione e delle relative qualifiche e nuove professioni spendibili in ambito Europeo.                                                                                                                                                                                                                   

mercoledì 13 febbraio 2019

ENI E LEGGE 07/2016. NUOVE NORME PER IL MONDO DELLA SUBACQUEA INDUSTRIALE (COMMERCIAL DIVERS)

Confermata la richiesta dell'ENI sui requisiti della legge 07/2016 e relative delibere (n. 409 del 24.10.2018 (regolamento attuativo della legge 07/2016) e 436 del 06.11.2018 (tempi IDSA obbligatori per i livelli inshore, TOP UP e Saturazione diver) escludendo gli OTS dalle attività nel loro cantiere.
La richiesta dell'ENI riguarda la gara n. 30051775 “ATTIVITÀ DI ISPEZIONI SUBACQUEE” , specificato nel rigo 5B “idoneità professionale” dove riporta che: "... E’ necessario presentare un elenco dei sommozzatori con relativo patentino per attività industriali, livello secondo “top up”, per operare in area offshore del porto di Palermo (legge regionale 07/2016 e relative delibere della giunta regionale 409 del 24.10.2018 e 436 del 06.11.2018)..."
Ora si aspetta che queste disposizioni vengano applicate non solo nel resto della Sicilia ma in TUTTI I CANTIERI ENI (PIATTAFORME INCLUSE) nel RESTO DELL'ITALIA - le qualifiche hanno una validità in ambito nazionale visto il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali".
Va ricordato che la Legge 07/2016 - pubblicata sulla GURI/Gazzetta Nazionale Repubblica Italiana - a partire dalla pagina 41 (qui: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/10/15/42/s3/pdf) , definisce 3 livelli di qualificazione: a) INSHORE fino ai - 30 metri; b) OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP dai - 30 fino ai - 50 metri; e c) SATURAZIONE DIVER per oltre i - 50 metri, secondo precisi "tempi di fondo e attività in acqua stabilite dalla didattica IDSA" (delibera 436 del 06/11/2018 e articolo 3.2 della legge 07/2016), con immersioni che DEVONO trovare un REALE riscontro nel LOGBOOK individuale, e con percorsi formativi che rientrano fra la “formazione normata”.
La stessa legge per i livelli INSHORE e OFFSHORE fa riferimento al documento dell'ENI del 5 agosto 2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei".
Ultima notazione: il repertorio (“albo” dei commercial divers italiani) previsto dall'articolo 4 della legge 07/2016, che riguarda le qualifiche "normate" (articolo 10.1 della delibera 409 del 24.10.2018), spesso va "confuso" con il repertorio delle qualifiche professionali attivato da diverse regioni ad oggi, incluso quello della regione Siciliana (che riguarda le attività di formazione "non normate") dove è stato inserito il profilo da OTS. Inutile dire che, alla fine, l'appalto lo ha aggiudicato chi si è presentato preparato, secondo la legge, e con i sommozzatori in regola rispondendo alle esigente dell'ENI (lo avrebbero potuto fare tutti, visto che avevano 2 anni di tempo per prepararsi), mentre chi, in questi anni, ha fatto solo polemiche e ha ignorato i nuovi requisiti (che poi sono gli stessi applicati in tutto il mondo ad esclusione dell'Italia fini al 2016 e anche richiesti dall'Eni da più di 10 anni - vedi DOCUMENTO ENI - LETTERA HSE/SIC PROT. 16 DEL 21/05/2008 "REQUISITI HSE PER I SUBAPPALTATORI DI LAVORI SUBACQUEI" e DOCUMENTO ENI "REQUISITI HSE PER I FORNITORI DI LAVORI SUBACQUEI" DEL 05 AGOSTO 2013 - in realtà esiste un altro documento che è il primo della serie dell'ENI/SAIPEM del 2003 ma non riesco più a trovarlo :) ), e ormai anche da altre ditte che vogliono mettersi in regola, per non rimanere fuori dai giochi.

sabato 9 febbraio 2019

Ecco perché' la norma UNI 11366 non è una Legge

Alla norma UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria”, ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366". 
Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 - Suppl. Ordinario), dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica...."; ma tale citazione non fa della norma UNI una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull'obbligatorietà dell’applicazione della normativa all'interno delle aree portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.

Essa rimane sempre una norma di carattere volontario nell'applicazione, mentre va sottolineato che il rapporto della norma con il Decreto Sviluppo del 2012, è delimitato, cosi come la legislazione attuale prevede, dal contesto di riferimento, e cioè "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, attività che devono essere svolte secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Tutto ciò non trasforma la norma UNI 11366 in una legge, e per di più non è prescritta l’applicazione, ad eccezione delle applicazioni di carattere volontario, al di fuori degli ambiti previsti e citati nel Decreto Sviluppo del 2012, come l’ambito inshore o l’ambito portuale dove operano gli OTS (Operatori Tecnici Subacquei) in servizio locale definiti con il DM 13/01/1979 perché il loro campo operativo si limita all'interno delle aree portuali, o nell'ambito degli OSS (operatore scientifico subacqueo), pescatori, corallari, ecc.


Va inoltre sottolineato che tutte le norme UNI sono protette da diritto d'autore, legge 22 aprile 1941 N. 633 e successivi aggiornamenti; esso prevede il divieto della riproduzione, anche parziale, delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'UNI. Questo rientra nel settore commerciale dell’UNI che da associazione privata gestisce e vende le norme che i suoi soci hanno creato. L’utilizzo di queste norme è condizionato al pagamento di una royalty

sabato 6 gennaio 2018

Ho letto che ci sono diverse regioni che hanno definito dei profili per l'OTS. Che differenze esistono fra questi profili e la L.R. 07/2016?

Dal 2013, in Italia, con la creazione del "Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", la formazione è stata demandata definitivamente alle Regioni e ai "Repertori delle qualifiche professionali" sviluppati dalle singole Regioni.

Le qualifiche professionali, presenti nell'Atlante, vengono selezionate tramite l'ADA (Aree Di Attività) e distribuiti nei vari SEP (Settori Economico Professionali), descrivendo i prodotti e i servizi attesi nonché i riferimenti ai codici statistici delle classificazioni ISTAT delle attività economiche e delle professioni.

Le varie Regioni Italiane, tramite i loro "Repertori delle Qualificazioni Regionali", possono fare proprie le qualifiche professionali già esistenti, perchè inserite da una delle Regioni Italiane nell'Atlante, oppure immettere nuove qualifiche, che a loro volta entrano a fare parte del circuito nazionale delle qualificazioni professionali.

I Profili professionalizzanti e gli Obiettivi, dei Repertori Regionali, sono classificati in due aree: formazione normata e formazione non normata.:
  1. La "Formazione normata" rappresenta tutte le attività professionali regolamentate, il cui esercizio viene stabilito da una normativa nazionale e/o regionale rispetto alla quale sono definiti, attraverso specifica normativa, gli standard formativi. A questi fa riferimento sia il profilo da OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) definito dal D.M. 13.01.1979 e smi, sia la legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", perchè definisce 3 NUOVE  qualifiche professionali che sono: 
    1. “sommozzatore inshore air diver”
    2.  “Top up offshore air diver”, e
    3.  “altofondalista offshore sat diver”
  2. La "Formazione non normata", comprende tutte le qualifiche che seguono gli standard che riguardano professioni e attività professionali il cui esercizio non è subordinato al possesso di uno specifico titolo di studio o alla frequenza di specifici percorsi di formazione. 

In questo modo, per tutte le Figure nazionali, i Profili professionalizzanti e gli Obiettivi possono essere associati ad una scheda corso, che ha l’obiettivo di definire uno standard di erogazione dei singoli percorsi formativi, che diventa UNICA per i profili normati, perchè devono rispettare la legislazione che li ha creati, mentre possono presentare delle varianti i vari profili che rientrano fra quelli non normati.

Sotto questo aspetto la figura professionale dell'OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), è stata regolamentata dalle Regioni Liguria, Lazio, Marche, Sardegna ed Emilia Romagna. In questi giorni sarà aggiunto anche il profilo della Regione Sicilia, sia per il livello non regolamentato dell'OTS, con l'importazione di uno dei profili già presenti in altra regione, ma anche con l'inserimento delle tre nuove qualifiche, nel settore delle qualifiche regolamentate, che le altre regioni potranno a loro volta inserire nel loro repertorio, fermo restando l'assoluto rispetto della Legge 07/2016 della Regione Sicilia che le ha create.

Ma la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, ha una marcia in più, perchè per la prima volta crea un collegamento tra la "formazione" di sommozzatore e la "professione" di sommozzatore, da sempre assente se si considera solo il profilo da OTS.

Oggi, in Italia, possiamo dividere le professioni in due categorie:

  1. le Professioni regolamentate (in Italia esistono 176 Professioni regolamentate e a breve, fra queste, saranno inserite le 3 nuove professioni previste dalla LR 07/2016) in base alla direttiva 2013/55/UE che modifica la precedente direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, e qui la LR 07/2016 da dei precisi riferimenti;
  2. il Repertorio delle professioni dell’apprendistato (in Italia esistono 2075 Professioni che fanno riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, da cui fino ad oggi è assente la figura di OTS, mai regolamentata come professione), costituito da tutti i profili presenti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi all’apprendistato professionalizzante, raccolti in 15 diversi comparti rappresentativi di tutte le categorie contrattuali.

Il Decreto Attuativo, previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016, sta risolvendo, finalmente dopo 36 anni, questa annosa situazione, collegando direttamente le tre qualifiche professionali previste dalla legge 07/2016 alla Banca dati Europea, permettendo cosi per la prima volta in Italia di regolamentare una professione, ai massimi livelli, cosi come avviene in quasi tutti i paesi, nel mondo, che hanno sviluppato questa tipologia di attività..

E' sicuramente un lavoro molto complesso, ma la LR 07/2016 ha già messo basi solide che permettono di "chiudere" in brevissimo tempo un cerchio aperto nel 1979 con il DM 13.01.1979, che è rimasto aperto fino ai nostri giorni.



lunedì 18 dicembre 2017

E' possibile fare un percorso come previsto dalla Legge 07/2016, fuori dalla regione Sicilia e successivamente a) iscriversi al repertorio e avere la card o b) non iscriversi al repertorio previsto dalla legge? Cosa succede in questo caso e quali sono le differenze?

Va sempre detto che la legge 07/2016 è della Regione Sicilia, ma questo significa semplicemente che è solo la Regione Sicilia qualificata a gestire il Repertorio Telematico previsto dall'articolo 4 della Legge e del rilascio della CARD del COMMERCIAL DIVER  Italiano per i tre livelli previsti, che ha però (come specificato dagli articoli 3.5, 4,5 e 5.2) una spendibilità in ambito Europeo "... sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario ..."

Spesso (e a volte volutamente) si fa "confusione" sul fatto che la legge è della Regione Sicilia, dimenticando però di ... leggerla, a partire dal titolo stesso della Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", ove specifica, senza ombra di dubbio, che la legge disciplina i percorsi formativi che sono competenza assoluta delle regioni, per la creazione delle qualifiche, che avendo una legge (obbligatoriamente regionale) che li crea, hanno una spendibilità in ambito nazionale. Vorrei ripetermi: Non la Legge ma le qualifiche che derivano da essa.

Una volta definite le qualifiche professionali per le attività fuori dall'ambito portuale (riservato agli OTS), la legge 07/2016 ha raggiunto il suo obbiettivo. I corsi per il riconoscimento delle qualifiche (INSHORE, TOP UP e  SATURAZIONE, definite dall'articolo 2) possono essere realizzati in Sicilia o presso altre Regioni Italiane, così come stabilisce l'articolo 4.5 della legge "... I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all’articolo 3, comma 2...", specificando però del vincolo obbligatorio sui contenuti dei percorsi formativi, che "... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)... " continuando così- "... ai controlli che devono essere
effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..." (articolo 3.2), stabilendo così, numero di immersioni ed attività in acqua ben precise, che devono essere dimostrabili tramite il LOGBOOK professionale, richiesto per l'iscrizione al repertorio a dimostrazione delle attività realizzate durante il percorso formativo o durante esperienze lavorative che in alcuni casi possono essere integrate.

Tutti coloro che hanno realizzato dei corsi "validi" che testimoniano un corretto percorso formativo, successivo alla qualifica da OTS (harbour diver - attività all'interno dei porti) a prescindere dal luogo dove è stato svolto il corso, che ha i requisiti previsti dalla LR 07/2016, possono richiedere l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Sicilia per avere la CARD (da parte della Regione) del commercial diver Italiano.

Anche se questa iscrizione non è obbligatoria (chi ha realizzato il corso che ha i requisiti previsti dalla LR 07/2016, è con l'attestato, possessore della qualifica professionale di diver-inshore, diver-TOP UP o di diver-sat (saturazione), che gli permettono di lavorare "legalmente in Italia senza alcun problema che risulterebbe (anche) dalla mancata applicazione del decreto legislativo 81/08 in termini di sicurezza (essendo la LR 07/2016 UNICA in Italia, diventa vincolante per il D.L.vo 81/08); ma visto che la legge 07/2016 (in particolare quanto previsto dall'articolo 9 del D.A. del 9/11/2017), ha tutti i requisiti previsti dall'IMCA per l'inserimento dell'ITALIA in un documento simile al D - 16/16 per i livelli offshore. Ci si augura che la CARD rilasciata dall'Assessorato al Lavoro della regione Sicilia, che è l'UNICA ISTITUZIONE abilitata al rilascio, con spendibilità sull'intero territorio comunitario, possa diventare una meta ambita per coloro che hanno realizzato i percorsi formativi che li hanno abilitati alle qualifiche previste dalla LR 07/2016 e,  con l'iscrizione al Repertorio entrano in possesso di una CARD Italiana, che ha i requisiti previsti dall'IMCA, realizzata interamente sul territorio Italiano. 
Passaggio che si spera di raggiungere entro il 2018, con la corretta applicazione dell'articolo 9 del decreto attuativo previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016.
  • Ci sono voluti 36 anni per avere, finalmente, una legge Italiana per l'inshore e l'offshore, dopo il DM 13.01.1979 che definiva gli OTS.
  • Ci sono voluti ben 8 anni, da quando la LR 07/2016 è passata dall'essere una semplice idea a diventare un dato di fatto.
  • Ci è voluto 1 anno e mezzo, da quando è stata votata dal parlamento siciliano fino all'approvazione del decreto attuativo.
Ci vorranno alcuni mesi per la sua applicazione e l'inserimento della CARD nei percorsi internazionali che hanno visto l'Italia per troppi anni assente.

Il viaggio continua, ma ormai si vede all'orizzonte il traguardo...

venerdì 15 dicembre 2017

Ho letto che i corsi OTS devono essere conformi con Legge Quadro n.845/78 e non dalla LR 07/2016, vorrei delle spiegazioni in merito.

Con questo tipo di affermazioni si è raggiunto il massimo dell'incompetenza, molto probabilmente commettendo degli illeciti veri e propri, perchè tali affermazioni sono assolutamente fuorvianti.

Ecco il perchè:

Alla legge quadro sulla formazione (Legge Quadro n.845/78http://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_243336.pdf), detta anche Legge Quadro in materia di Formazione Professionale, fanno riferimento TUTTI i corsi di formazione professionale, a prescindere che si riferiscano al DM 13.01.1979 o alla LR 07/2016 (nell'ambito subacqueo) o semplicemente a corsi di taglio e cucito.

Il riferimento alla Legge Quadro n.845/78, che non entra nel merito dei contenuti del corso, stabilisce la competenza delle regioni nell'approvare i corsi di formazione professionale, che vengono successivamente autorizzati agli enti di formazione, ma sotto il controllo dello stato, che deve essere garantito durante il percorso formativo (tramite i controlli degli ispettorati regionali del lavoro durante lo svolgimento delle attività formative, obbligatori la convalida dell'applicazione della Legge Quadro 845/78). 
Questo conferisce alle scuole il diritto legale di trascrivere sull'attestato la dicitura  "corso realizzato nel rispetto della legge quadro 845/78". Per esempio nella regione Sicilia, per i corsi autorizzati, vige l'obligo di riportare sull'attestato la frase: "L'attestato dovrà contenere, tra l'altro, l'esplicita indicazione della validità ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 24/76 nonché dell'art. 14 della legge n. 845/78" (vedi GURS del venerdì 22 Agosto 2003 - N. 37: http://www.corsiformativi.com/autofinanziati/GURS%20n.37-2003.htm).

Ma la Legge Quadro n.845/78 non è conflittuale nè con il DM 13.01.1979 nè con la LR 07/2016, che stabiliscono i luoghi (dentro o fuori porto) e  limiti di profondità (3 livelli previsti dalla LR 07/2016 per le attività lavorative subacquee fuori dal porto).

Chi sostiene una cosa diversa o è in malafede o, ed è ancora peggio, non ha capito assolutamente niente, e induce le persone che si affidano a lui in inganno commettendo atti illeciti, motivo per cui bisogna immediatamente rivolgersi ad un legale a tutela dei propri interessi, perchè:

  1. Non si possono mettere a confronto la Legge Quadro n.845/78 con il DM 13.01.1979 o con la LR 07/2016 perchè trattano argomenti diversi. Chi sostiene una cosa diversa MENTE
  2. Oltre la LR 07/2016, nessun atto legislativo, in Italia, parla di profondità per le immersioni lavorative e in particolare il DM 13.01.1979 definisce l'OTS come un operatore in ambito portuale e NON come operatore che lavora fuori dai porti. Chi sostiene una cosa diversa MENTE.
  3. La formazione è demandata alle regioni. Chi sostiene una cosa diversa MENTE.
  4. La legge 07/2016 della Regione Sicilia è una legge Regionale. Le qualifiche che vengono individuate dalla LR 07/2016 rientrano fra le qualifiche "normate" e hanno una validità in ambito nazionale ed europeo (vedi anche articolo 9 del Decreto attuativo del 9.11.2017). Chi sostiene una cosa diversa MENTE.



Rivolgetevi ad un legale per tutelare i vostri interessi, e per non trovarvi a breve un titolo fra le mani che ha un valore diverso (inferiore) da quello che ingannevolmente vi si è stato promesso.

martedì 12 dicembre 2017

Esistono corsi OTS con la specializzazione in archeologia o in acquacoltura?


La risposta a questa domanda è stata data, indirettamente, più volte, nelle risposte precedenti.

Esiste un percorso accettato in tutti i paesi nel mondo, con piccole sfumature locali, che in Italia non esisteva fino al 2016, diviso in 4 livelli, harbour, inshore, offshore ad aria/TOP UP e saturazione (vedi FAQ 11: http://www.cedifop.it/10.html). 

Se il titolo fa riferimento al DM 13.10.1979 e DM 02.02.1982, è ovvio che il titolo è valido per attività di acquacoltura o di archeologia subacquea all'interno dei porti. (Esistono impianti di acquacoltura all'interno dei porti - vedi per esempio Licata, come potrebbero esserci attività di ricerca all'interno dei porti di archeologia subacquea).

Se invece il titolo fa riferimento al DM 13.01.1979 e al DM 02.02.1982, (e non alla legge 07/2016), specificando che esso ha validità per attività FUORI dall'ambito portuale, allora rappresenta un FALSO, e in questi casi bisogna rivolgersi ad un legale per denunciare sia la scuola che illegalmente lo ha rilasciato, ma anche le autorità che hanno consentito questo rilascio, perchè tale riferimento è arbitrario, illegittimo e invenzione della scuola che lo ha trascritto nell'attestato senza ALCUN RIFERIMENTO LEGISLATIVO (l'articolo 1 e l'articolo 2 del DM 13.01.1979 definisce l'OTS come un operatore in ambito portuale. Solo la LR 07/2016 definisce le attività e i percorsi formativi fuori dai porti), da qui l'illegittimità dell'attestato per qualsiasi operazione FUORI dall'ambito portuale e il consiglio di RIVOLGERSI AD UN LEGALE PER TUTELARE I PROPRI DIRITTI.


giovedì 30 novembre 2017

Nel mio attestato da OTS è scritto che sono abilitato a immergermi fino ai - 50 metri. E' VERO o FALSO?

Per TUTTE le attività FUORI dall'ambito portuale, se non hai i requisiti per l'iscrizione al 2° livello del Repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016 della Regione Sicilia (qui: http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g16-18o1/g16-18o1.pdf), e in particolare per il livello previsto dagli articoli:

  • Articolo 2.1b: "di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria "TOP UP""
  • Articolo 2.3 "I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (Top Up)
  • Articolo 2.7 "Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 3 è necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera)."
  • Articolo 3.2 "Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)"
  • Articolo 4.4 "L’iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all’iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.

I tempi indicati dall'articolo 3.2, che devono trovare riscontro nel LOBOOK individuale (articolo 4.4c del Decreto Attuativo del 09/11/2017, prevsito dalla LR 07/2016), sono riportate nell'allegato 1 (Allegato 1, qui: http://www.cedifop.it/05.pdfdel Decreto Attuativo (Decreto Attuativo, qui: http://www.cedifop.it/04.pdfprevisto dall'articolo 5 della LR 07/2016

Il calcolo dei tempi richiesti si può fare usando, anche, la tabella dell'IDSA (vedi articolo 3.2 della LR 07/2016), cliccando QUI
(Quindi è solo un semplice conteggio di tempi di immersione e di fondo ed di attività in acqua che tutti possono fare per capire se il loro attestato/i ha la validità o no prevista dalla Legge)

La "Card" prevista dall'articolo 4 della LR 07/2016, ha una spendibilità sull'intero terriotrio comunitario

VALIDITA' A LIVELLO NAZIONALE DELLE QUALIFICHE previste dalla Legge 07/2016: (che si aggiungono all'Elenco delle 176 Professioni regolamentate in base alla direttiva 2013/55/UE come da sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Essendo le qualifiche definite dal'articolo 2 della LR 07/2016 delle qualifiche "normate", rientrano nell'"Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", creato dal Ministero del Lavoro, INAPP e UE, con validità sull'intero territorio Italiano, così come previsto all’Art. 8 del Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013, che mira ad un riordino del sistema delle qualificazioni del nostro Paese, richiesto dalla UE.

Se l'attestato da OTS riporta che il suo possessore è abilitato a immergersi fino ai - 50 metri, ma non ha questi requisiti, RAPRPESENTA UN FALSO e in questi casi bisogna rivolgersi ad un legale per denunciare sia la scuola che illegalmente lo ha rilasciato, ma anche le autorità che hanno consentito questo rilascio.

NESSUNA RETROATTIVITÀ, come qualcuno ha provato a sostenere, mentendo sapendo di mentire, visto che l'attestato per OTS (specialmente se fa riferimento al DM 13,01,1979 e DM 02.02.1982) riguarda ESCLUSIVAMENTE OPERATORI CHE SVOLGONO LE LORO ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE AREE PORTUALI, come previsto dall'articolo 1 e articolo 2 del DM 13.01.1979, motivo per cui il riferimento alle attività da - 50 metri è arbitrario, illegittimo e invenzione della scuola che lo ha trascritto nell'attestato senza ALCUN RIFERIMENTO LEGISLATIVO,  da cui l'illegittimità dell'attestato per qualsiasi operazione FUORI dall'ambito portuale e il consiglio di RIVOLGERSI AD UN LEGALE PER TUTELARE I PROPRI DIRITTI.