CEDIFOP

CEDIFOP
le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
Visualizzazione post con etichetta legislazione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta legislazione. Mostra tutti i post

mercoledì 20 novembre 2019

La norma UNI 11366 e la Legge 07/2016

A differenza dagli altri Stati dell’Unione Europea, l’Italia solo nel 2016 ha creato le basi per una  legislazione professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei al servizio dell'industria (OTS diver; INSHORE diver  e OFFSHORE diver), nei percorsi che riguardano la formazione, la funzionalità di un cantiere e la sicurezza.

Alcuni Decreti Ministeriali, che risalgono alla fine degli anni '70 e inizio anni '80, hanno regolamentato le attività svolte in ambito portuale, lasciando nel vuoto legislativo tutto quello che accade fuori dai porti Italiani, fatto che colloca l’Italia in una delle ultime posizioni, a livello legislativo, in un confronto europeo e internazionale, carenza sottolineata da una serie di incidenti mortali, verificatisi negli anni, e dovuti sicuramente alla mancanza di leggi e regole chiare sul modo di operare.

Per superare questo problema diverse capitanerie di porto, nel territorio nazionale, a partire dal 1992 ad oggi, hanno indirettamente espresso il loro disagio, emanando ordinanze specifiche che però hanno un effetto limitato, essendo applicate solo nel territorio di competenza e che, anche se dal punto di vista della sicurezza sono apprezzabili, penalizzano le ditte del loro comprensorio che, per mancanza di un’uguale legislazione nel territorio nazionale, sono surclassate dalla concorrenza sleale di chi opera senza gli stessi criteri di sicurezza a qualche chilometro di distanza, spesso ingigantendo il problema che si voleva risolvere.

Sono 16 i disegni di legge nel settore della subacquea industriale, presentati al parlamento nazionale dal 1997 ad oggi, tentativi che in 22 anni non sono mai riusciti a finalizzarsi nell'approvazione di una legge che tuteli e difenda gli operatori del settore.

A venire incontro alle tante proposte di legge mai realizzate, UNI (www.uni.com ) un’associazione privata riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie - le cosiddette “norme UNI” - che svolge un’attività di normazione a livello nazionale, ed ha creato nel 2010 la norma UNI 11366 del 2010, dal titolo “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria - procedure operative”

Ma bisogna sottolineare che una norma UNI, è semplicemente un documento che dice "come fare bene le cose", garantendo sicurezza, rispetto per l'ambiente e prestazioni certe, secondo lo stato dell'arte, e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo. Le norme UNI sono caratterizzate dalla consensualità: devono essere approvate con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori; democraticità: tutte le parti economico/sociali interessate possono partecipare ai lavori e, soprattutto, chiunque è messo in grado di formulare osservazioni sull'iter che precede l'approvazione finale; trasparenza: UNI segnala le tappe fondamentali dell'iter di approvazione di un progetto di norma, tenendo il progetto stesso a disposizione degli interessati; e volontarietà: le norme sono un riferimento che le parti interessate si impongono spontaneamente.

Spesso, tra la normazione tecnica e la legislazione esiste un rapporto stretto, a volte inevitabile, ma anche complesso. Se infatti l’applicazione delle norme tecniche non è di regola obbligatoria, quando queste vengono richiamate nei provvedimenti legislativi può intervenire un livello di cogenza, delimitato pur sempre dal contesto di riferimento.

Alla norma UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria”, ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366". Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 - Suppl. Ordinario), dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica...."; ma tale citazione non fa della norma UNI una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull’obbligatorietà dell’applicazione della normativa all’interno delle aree portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.

Essa rimane sempre una norma di carattere volontario nell’applicazione, mentre va sottolineato che il rapporto della norma con il Decreto Sviluppo del 2012, è delimitato, cosi come la legislazione attuale prevede, dal contesto di riferimento, e cioè "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, attività che devono essere svolte secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Tutto ciò non trasforma la norma UNI 11366 in una legge, e per di più non è prescritta l’applicazione, ad eccezione delle applicazioni di carattere volontario, al di fuori degli ambiti previsti e citati nel Decreto Sviluppo del 2012, come l’ambito inshore o l’ambito portuale dove operano gli OTS (Operatori Tecnici Subacquei) in servizio locale definiti con il DM 13/01/1979 perché il loro campo operativo si limita all’interno delle aree portuali, o nell’ambito degli OSS (operatore scientifico subacqueo), pescatori, corallari, ecc.

Va inoltre sottolineato che tutte le norme UNI sono protette da diritto d'autore, legge 22 aprile 1941 N. 633 e successivi aggiornamenti; esso prevede il divieto della riproduzione, anche parziale, delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'UNI. Questo rientra nel settore commerciale dell’UNI che da associazione privata gestisce e vende le norme che i suoi soci hanno creato. L’utilizzo di queste norme è condizionato al pagamento di una royalty

A dare una importante aiuto, in questa assenza legislativa, ci ha pensato la Regione Sicilia, che nel mese di aprile 2016 ha approvato la Legge Regionale 07/2016 “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale regionale il 29 aprile successivo, della quale, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016 si è deliberata la non impugnativa riferita a quei lavoratori che "eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne", stabilendo per la prima volta in Italia criteri di formazione precisi e di altissima qualità, previsti nell'articolo 3.2 della legge che specifica che gli interventi " ... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." per le attività fuori dall'ambito portuale, suddivisi in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche categoria "altofondalista" (saturazione), con la creazione di un repertorio telematico al quale si accede con un'iscrizione, che avviene secondo numerazione progressiva individuale, e il rilascio all'iscritto di una card nominativa, corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, per le profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito; superando così il decreto ministeriale del 13/01/1979, che sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo per gli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale, con una formazione che garantisce un livello "minimo" di competenza affinché possano operare in sicurezza, creando le condizioni mancanti fino ad oggi per garantire sia il datore di lavoro che le istituzioni su quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare gli articoli 18 comma 1 lettera e), 36 comma 1 lettera a), e 37 comma 3.

In un atto ispettivo (n. 4-06112) presentato al Senato della Repubblica il 14 luglio 2016, nella seduta n. 660, il Senatore romano Francesco Aracri sottolinea che "...Attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card del "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali... ", continua il Senatore nel suo testo "...Non si può inoltre non tenere in considerazione quanto riportato nella legge 21 aprile 2016, n. 7 “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale” della regione Sicilia" nella quale chiaramente si specifica che "I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario...".

L'importanza della norma UNI 11366 e della Legge della Regione Sicilia 07/2016, la cogliamo anche in un passaggio del Disegno di Legge n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera, dall’On. Deborah Bergamini deputato eletto in Emilia Romagna che ha svolto anche il ruolo di Vicepresidente della IX Commissione Parlamentare (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI), collegata con il Ministero Infrastrutture e trasporti al quale fanno riferimento le Capitanerie di Porto in Italia. "... in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative; 3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito.
Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano. Lo stesso registro dei sommozzatori deve essere suddiviso in più categorie, in base alla formazione e alle competenze dell’iscritto, così come oggi avviene in tutto il mondo, dove ci sono regole per la sicurezza e per la professionalità di questo settore..."

Passi importanti, realizzati in questi ultimi mesi, che stanno colmando un vuoto legislativo di circa 35 anni in Italia. La creazione del repertorio telematico previsto dalla Legge Regionale 07/2016 e la card del commercial diver Italiano, rilasciata dall'Assessorato Regionale al Lavoro, qui: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_Areetematiche/PIR_Sostegnooccupazione/PIR_Repertoriotelematicosubacqueaindustriale  - e con il regolamento approvato con il Decreto Presidenziale n. 31/2018,  che riporta tutte le informazioni su come iscriversi, per tutti coloro che hanno i requisiti con adeguati percorsi formativi INSHORE  e OFFSHORE non solo dalla Sicilia ma anche da altre provincie Italiane o dall'estero, in modo tale che il “tesserino” della Regione Sicilia (autorità competente per la Commissione europea / Mercato interno / Libera circolazione dei professionisti / Database delle professioni regolamentate, in base al Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), diventi immediatamente spendibile in ambito internazionale negli impianti offshore di tutto il mondo, facendo diventare la Sicilia punto di riferimento dell'Italia e dell'intero Mediterraneo, in questo strategico e importantissimo settore della subacquea industriale, con un ritorno importantissimo di immagine per questa terra e senza alcun utilizzo di risorse pubbliche.

mercoledì 13 febbraio 2019

ENI E LEGGE 07/2016. NUOVE NORME PER IL MONDO DELLA SUBACQUEA INDUSTRIALE (COMMERCIAL DIVERS)

Confermata la richiesta dell'ENI sui requisiti della legge 07/2016 e relative delibere (n. 409 del 24.10.2018 (regolamento attuativo della legge 07/2016) e 436 del 06.11.2018 (tempi IDSA obbligatori per i livelli inshore, TOP UP e Saturazione diver) escludendo gli OTS dalle attività nel loro cantiere.
La richiesta dell'ENI riguarda la gara n. 30051775 “ATTIVITÀ DI ISPEZIONI SUBACQUEE” , specificato nel rigo 5B “idoneità professionale” dove riporta che: "... E’ necessario presentare un elenco dei sommozzatori con relativo patentino per attività industriali, livello secondo “top up”, per operare in area offshore del porto di Palermo (legge regionale 07/2016 e relative delibere della giunta regionale 409 del 24.10.2018 e 436 del 06.11.2018)..."
Ora si aspetta che queste disposizioni vengano applicate non solo nel resto della Sicilia ma in TUTTI I CANTIERI ENI (PIATTAFORME INCLUSE) nel RESTO DELL'ITALIA - le qualifiche hanno una validità in ambito nazionale visto il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali".
Va ricordato che la Legge 07/2016 - pubblicata sulla GURI/Gazzetta Nazionale Repubblica Italiana - a partire dalla pagina 41 (qui: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/10/15/42/s3/pdf) , definisce 3 livelli di qualificazione: a) INSHORE fino ai - 30 metri; b) OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP dai - 30 fino ai - 50 metri; e c) SATURAZIONE DIVER per oltre i - 50 metri, secondo precisi "tempi di fondo e attività in acqua stabilite dalla didattica IDSA" (delibera 436 del 06/11/2018 e articolo 3.2 della legge 07/2016), con immersioni che DEVONO trovare un REALE riscontro nel LOGBOOK individuale, e con percorsi formativi che rientrano fra la “formazione normata”.
La stessa legge per i livelli INSHORE e OFFSHORE fa riferimento al documento dell'ENI del 5 agosto 2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei".
Ultima notazione: il repertorio (“albo” dei commercial divers italiani) previsto dall'articolo 4 della legge 07/2016, che riguarda le qualifiche "normate" (articolo 10.1 della delibera 409 del 24.10.2018), spesso va "confuso" con il repertorio delle qualifiche professionali attivato da diverse regioni ad oggi, incluso quello della regione Siciliana (che riguarda le attività di formazione "non normate") dove è stato inserito il profilo da OTS. Inutile dire che, alla fine, l'appalto lo ha aggiudicato chi si è presentato preparato, secondo la legge, e con i sommozzatori in regola rispondendo alle esigente dell'ENI (lo avrebbero potuto fare tutti, visto che avevano 2 anni di tempo per prepararsi), mentre chi, in questi anni, ha fatto solo polemiche e ha ignorato i nuovi requisiti (che poi sono gli stessi applicati in tutto il mondo ad esclusione dell'Italia fini al 2016 e anche richiesti dall'Eni da più di 10 anni - vedi DOCUMENTO ENI - LETTERA HSE/SIC PROT. 16 DEL 21/05/2008 "REQUISITI HSE PER I SUBAPPALTATORI DI LAVORI SUBACQUEI" e DOCUMENTO ENI "REQUISITI HSE PER I FORNITORI DI LAVORI SUBACQUEI" DEL 05 AGOSTO 2013 - in realtà esiste un altro documento che è il primo della serie dell'ENI/SAIPEM del 2003 ma non riesco più a trovarlo :) ), e ormai anche da altre ditte che vogliono mettersi in regola, per non rimanere fuori dai giochi.

sabato 9 febbraio 2019

Ecco perché' la norma UNI 11366 non è una Legge

Alla norma UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria”, ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366". 
Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 - Suppl. Ordinario), dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica...."; ma tale citazione non fa della norma UNI una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull'obbligatorietà dell’applicazione della normativa all'interno delle aree portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.

Essa rimane sempre una norma di carattere volontario nell'applicazione, mentre va sottolineato che il rapporto della norma con il Decreto Sviluppo del 2012, è delimitato, cosi come la legislazione attuale prevede, dal contesto di riferimento, e cioè "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, attività che devono essere svolte secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Tutto ciò non trasforma la norma UNI 11366 in una legge, e per di più non è prescritta l’applicazione, ad eccezione delle applicazioni di carattere volontario, al di fuori degli ambiti previsti e citati nel Decreto Sviluppo del 2012, come l’ambito inshore o l’ambito portuale dove operano gli OTS (Operatori Tecnici Subacquei) in servizio locale definiti con il DM 13/01/1979 perché il loro campo operativo si limita all'interno delle aree portuali, o nell'ambito degli OSS (operatore scientifico subacqueo), pescatori, corallari, ecc.


Va inoltre sottolineato che tutte le norme UNI sono protette da diritto d'autore, legge 22 aprile 1941 N. 633 e successivi aggiornamenti; esso prevede il divieto della riproduzione, anche parziale, delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'UNI. Questo rientra nel settore commerciale dell’UNI che da associazione privata gestisce e vende le norme che i suoi soci hanno creato. L’utilizzo di queste norme è condizionato al pagamento di una royalty

giovedì 5 luglio 2018

Lavoro e sicurezza! Firma ora per rendere qualificata la professione del sommozzatore

ST Skills Together ha lanciato questa petizione e l'ha diretta a:

  • Onorevole Nello Musumeci - Presidente della Regione Siciliana
  • Onorevole Professore Roberto Lagalla - Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana
  • Dottoressa Maria Ippolito - Assessore della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Siciliana
  • Onorevole Donato Carlea - Ministro delle infrastrutture e Trasporti
  • Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino - Comandante Generale delle Capitanerie di Porto




Una buona qualifica può darti un buon lavoro e salvarti anche la vita.
Oggi però in Italia ci sono professioni importanti e rischiose che non sono adeguatamente regolamentate, come quella del diver (palombaro, sommozzatore) a molti ancora ignota, ma di estrema importanza, non solo a livello istituzionale (il corpo dell’esercito). I diver sono migliaia di professionisti che oggi, in Italia, si immergono a profondità anche elevatissime per le ragioni più disparate, dalla saldatura industriale, all’itticultura, al recupero di tesori archeologici. Questa attività non conosce una vera qualificazione italiana ed europea, con grave pregiudizio per chi vuole intraprenderla. Il problema non è solo quello della possibilità di lavorare all’estero con un diploma italiano, ma anche della garanzia di poterlo fare in Italia, nel nostro Paese, con professionalità e massima sicurezza, evitando i rischi mortali provocati da una scarsa preparazione.
La legge 07/2016 ha finalmente regolamentato i livelli di addestramento e qualifica oltre il livello di operatore in ambito portuale (OTS). Ha introdotto tre nuove qualifiche “normate” ("inshore air diver", "offshore air diver/top up" e "offshore sat diver/saturazione") grazie alle quali un aspirante diver otterrà il passaporto per poter operare nella subacquea industriale ai vari livelli previsti in Italia e all’estero così come succede già nel resto del mondo. In questo modo vengono tutelati sia il lavoratore, sia il datore di lavoro, sia le istituzioni, concorrendo così ad evitare i gravi rischi che oggi un professionista non in possesso delle corrette qualifiche va a correre. In questo modo, anche le professioni subacquee acquistano tutte le garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori già previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.
Il repertorio previsto dalla legge, doveva essere operativo dall'agosto 2016 ma ad oggi, per i diversi rallentamenti di carattere burocratico, non è ancora attivo. 
È da troppo tempo che si rimanda la questione e il repertorio è un’urgente necessità: 

firma anche tu e passaparola!




mercoledì 6 dicembre 2017

Oggi c'è molta confusione in giro, per questo vorrei una risposta chiara: La legge 07/2016 vale solo per la Regione Sicilia o è applicabile a livello nazionale?

La Legge 07/2016 è stata pensata e realizzata come legge della Regione Sicilia. 
Questo è un passaggio chiaro fondamentale e voluto oltre che dovuto.
Ecco il perchè: Oggi, in Italia, per quanto si provi (16 disegni di legge presentati alla camera e senato negli ultimi anni, ben 6 durante questa legislatura) è impossibile realizzare una legge nazionale che riguarda la formazione (demandata alle regioni per competenza). Questo passaggio, potrebbe diventare più chiaro ai non addetti ai lavori, leggendo una frase, racchiusa in un verbale della 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali), anno 2015 - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015: “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...”, alla pagina 91 del documento che riguarda il Disegno di Legge n. 320 "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" presentato il 26 Marzo 2013 al Senato dal Senatore Aldo Di Biagio, qui: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/40115.pdf.

Detto questo, bisogna capire cos'è la Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale": E' una legge che crea 3 qualifiche, definendole a partire dall'articolo 2 e completandone la definizione negli articoli successivi, essa stabilisce, per la prima volta in Italia, tempi, profondità, tipologia di attrezzature, e standard internazionali di riferimento:
Ecco i tre profili che la legge ha creato:
a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”;
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione).

Nella Legislazione Italiana, (molto complessa in questo settore, e questo lo dimostra l'impossibilità di colmare il vuoto legislativo, in questo settore negli ultimi 36 anni) le qualifiche e in particolare le qualifiche "normate" che definiscono le "professioni" abbinate (oggi esistono solo 176 Professioni (italiane) regolamentate da qualifiche derivanti da formazione normata" in base alla direttiva 2013/55/UE come si legge nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - tutte le altre centinaia di qualifiche fanno parte della formazione "NON normata") possono nascere dalle decisioni di un Ministero, da istituzioni riconosciute (vedi CONI, ecc) oppure tramite una legge approvata da una regione a statuto autonomo (cosa che ha fatto la Sicilia con la legge 07/2016). 

Mentre si stanno percorrendo tutti i passaggi previsti dal decreto attuativo (definito in data 9/11/2017), gli effetti della legge si fanno già notare, e in particolare; "... la legge regionale, inoltre, all'articolo 2, comma 1, stabilisce dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); all'articolo 4, comma 4, prevede l'iscrizione al repertorio telematico secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica i livelli di addestramento per attività non in ambito portuale (nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, come OTS) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito;il decreto ministeriale del 1979, invece, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri: esso appare, quindi, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale;
l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2016, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi;
tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale;..."
(2017 - Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Legislatura 17 - Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783, http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1008547 )

In definitiva: La Legge 07/2016 è regionale, ma i suoi effetti coinvolgono tutto il territorio nazionale, come:
  1.  Qualifiche definite dalla legge 07/2016 (inserimento nell'Atlante del Lavoro del Minsitero del lavoro, come previsto dal articolo 9 del D.A. del 9.11.2017)
  2. Inserimento nella Banca dati Europea (essendo delle qualifiche "normate", come previsto dal articolo 9 del D.A. del 9.11.2017)
  3. Applicazione del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro essendo la legge regionale UNICA nel suo genere su tutto il territorio nazionale (nel caso di infortuni sul lavoro).

mercoledì 20 settembre 2017

I titoli Italiani nel commercial diving possono diventare IMCA?

(di Manos Kouvakis)



SI. Questo è fra gli obiettivi della LR 07/2016. Visto che l'Italia attualmente è fuori dai documenti IMCA, proprio per la mancanza di una legislazione che riguarda l'offshore diving. 

La legge 07/2016 della Regione Sicilia ha i requisiti previsti dal documento IMCA D 014 "International Code of Practice for Offshore Diving", affinchè IMCA annoveri anche l'Italia in un futuro documento come quello  "Information Note / Diver and Diving Supervisor Certification" (IMCA D 16/16).

In ogni caso è un obiettivo attualmente raggiungibile in un tempo non abbastanza lungo. Ma bisogna ancora lavorare per arrivare, anche, a questo obbiettivo.

La legge 07/2016 della regione Sicilia, attualmente ha i requisiti previsti dall'IMCA affinchè la CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO, prevista dall'articolo 4 della legge, possa essere inserita nel settore IMCA per il basso fondale come iscrizione al 2° livello del repertorio Telematico (albo), mentre la CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO, prevista dall'articolo 4 della legge, possa essere inserita nel settore IMCA per l'alto fondale come iscrizione al 3° livello del repertorio Telematico (albo).


martedì 19 settembre 2017

Perchè si parla di brevetti IMCA nella subacquea industriale?

(di Manos Kouvakis)


Anche se IMCA non fa e non riconosce corsi per "commercial divers" di qualsiasi livello, tuttavia a cadenza quasi annuale pubblica un documento dal titolo "Information Note / Diver and Diving Supervisor Certification" - ultimo è il documento: IMCA D 16/16 pubblicato il 29 November 2016, (che aggiorna/sostituisce il penultimo D 05/15), dove riporta un elenco di PAESI che hanno una LEGISLAZIONE  che regolamenta la formazione per l'OFFSHORE, nel loro territorio.

Questo elenco di paesi per le immersioni in ambito offshore segue l' International Code of Practice for Offshore Diving (IMCA D 014) Codice Internazionale per il regolamento delle immersioni in ambito Offshore, dove si da la precedenza alle normative nazionali e va considerato come una fonte di buone e riconosciute pratiche per le immersioni in ambito offshore.

In questo documento troviamo alcuni paesi come Australia, Brasile,  Canada, Francia, India, Norvegia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, South Africa, Swezia, UK (tramite l'HSE) e USA (tramite ACDE).

L'assenza dell'Italia dall'elenco si giustifica con il fatto che fino al 2016 in Italia esistevano i tre decreti ministeriali del 1979, 1981 e 1982 che regolamentavano le attività degli OTS (harbour diver) cioè le attività in ambito portuale, che non sono d'interesse dell'IMCA.

Ad IMCA non interessano i livelli di harbour diver (OTS) e INSHORE (equivalente all'iscrizione al 1° livello previsto dalla L.R. 07/2016) ma soltanto i livelli OFFSHORE AD ARIA/TOP UP (Surface-Supplied Diver Certificates) come per esempio quelli previsti con l'iscrizione al 2° livello del repertorio previsto dalla L.R. 07/2016 e OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE (Closed Bell Divers Certificates) come per esempio quelli previsti con l'iscrizione al 3° livello del suddetto repertorio.

Gli italiani, in tutti questi anni sono stati "costretti", in mancanza di una legislazione specifica Italiana, a rivolgersi a un paese straniero che ha percorsi per l'offshore, con il reale rischio di cadere nelle mani di chi cerca di sfruttare questa situazione fornendo una formazione di scarsa qualità, come in questi anni è accaduto con la formazione offerta dagli scozzessi della scuola di FW, che ha approfittato di una svista (voluta ?) dell'HSE che ha supervalutato i percorsi Italiani da OTS, dando loro un valore di equivalenza ad un percorso di "inshore" o "offshore" e non il livello "harbour" che gli conferisce la legislazione Italiana (DM 13.01.1979), motivo per il quale queste certificazioni "patacche" autorizzate dagli inglesi dell'HSE, fatte nella maggioranza dei casi in soli 5-10 giorni, con imemrsioni ad una profondità massima di circa 23 metri, ma con certificazioni che "abilitavano" a immersioni per i - 50 metri, oggi non hanno alcuna validità considerata la legge 07/2016, per lavorare "legalmente" in Italia, perchè non rispettano i suoi requisiti. 

Esse sono valide per lavorare in UK, paese dove sono state conseguite, ma non in Italia (vista la LR 07/2016, art.3.2).


sabato 9 settembre 2017

Perchè CEDIFOP non propone un unico corso valido per l'iscrizione sia al 1° livello che al 2° del Repertorio Telematico della Regione Sicilia (cioè un corso, dopo l'OTS, valido direttamente fino ai - 50 metri)?

(di Manos Kouvakis)


Certo, sarebbe possibile, ma in realtà è difficilissimo da effettuare, almento per i prossimi anni.

Secondo il nostro punto di vista, le differenze fra l'iscrizione al 1° e 2° livello del repertorio telematico sono molte e sostanziali, e creerebbero una grante confusione se non rimangono almeno per ora separate. 

Ecco alcuni esempi:

Il primo livello del Repertorio Telematico, previsto dalla L.R. 07/2016, prevede immersioni in INSHORE, cioè senza l'uso di attrezzature del tipo BASKET, CAMPANA APERTA o CAMPANA CHIUSA, che invece sono vincolanti per le immersioni OFFSHORE. Questo è anche il motivo principale per cui, mentre i corsi per OTS (harbour) sono riservati a 20 allievi,  i corsi per il livello INSHORE sono riservati a max 15 allievi (per la maggiore complessità delle immersioni), e passano a max 10 allievi per il livello OFFSHORE  ad ARIA/TOP UP, che prevede solo immersioni fuori dal porto, con utilizzo obbligatorio di basket o di una campana, situazione prevista, oltre che nella legge 07/2016, in Italia dall'ENI spa, in una serie di documenti di cui l'ultimo, in ordine cronologico, risale al 05/08/2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei" (inutile sottolineare che la sigla HSE nulla ha a che vedere con l'HSE-UK che ha validità SOLO in territorio inglese)

Corsi diversi, caratterizzati da attività diverse e sempre più impegnative, che riteniamo sconsigliabile svolgere in un unico percorso, non solo per una questione di qualità formativa, ma anche perchè diversamente diverrebbe impossibile mantenere gli standard richiesti dall'articolo 3.2 delal L.R. 07/2016, che vincola l'iscrizione al Repertorio Telematico, presso l'Assessorato al Lavoro, e il rilascio della CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO, per i livelli INSHORE e OFFSHORE.

Sotto quest'ottica certi corsi, dopo l'OTS, della durata di 5 giorni, come questi realizzati a FW (Scozia) con immersioni ad una profondità massima di 23 metri e certificazioni per - 50 metri, non vengono neanche presi in considerazione dalla legge 07/2016.

venerdì 8 settembre 2017

Conosco diversi OTS che lavorano fuori dai porti, ora perchè hanno perso questo "diritto"?

(di Manos Kouvakis)


Non è assolutamente vero!
La legge 07/2016 non altera i diritti acquisiti di nessuno.
Infatti chi era OTS, rimane e rimarrà OTS, e nessuno potrà mai toccargli questo requisito.
Ma non dimentichiamo che l'OTS, cosi com'è definito dagli articoli 1 e 2 del DM 13.01.1979,  nasce come operatore subacqueo all'interno dei porti. Infatti la stessa legge 07/2016, all'atticolo 2.4, non fa che rafforzarlo come concetto, definendo che: "... Per
gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni."
Ma le attività fuori dall'ambito portuale non spettano agli OTS, potevano lavorare prima della legge 07/2016, cosi come fuori dall'ambito portuale trovavamo come lavoratori anche chi aveva semplici brevetti sportivi (vedi pe resempio negli impianti di acquacoltura, nei fiumi, laghi, ecc). Situazione che diverse capitanerie di porto negli anni, hanno cercato di "tamponare" con specifiche ordinanze emmesse.

Ma ora la legge 07/2016, ha finalmente, regolamentato questa categoria:
1) La qualifica per operare, in sicurezza, dentro i porti è quella da OTS, definita dal DM 13.01.1979, con l'iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto.
2) Le qualifiche per operare, in sicurezza, fuori dai porti sono quelle definite dall'articolo 2 della legge 07/2016 per i livelli isnhore e offshore, con l'iscrizione al Repertorio Telematico della regione Sicilia.

Così, vengono regolamentate le attività in tutti i settori, portuale, inshore, offshore e acque interne. Naturalmente sta alle autorità l'applicazione delle legge e il controllo dell'abusivismo a difesa sia della sicurezza degli operatori, ma anche della regolarità dello svolgimento delle attività di una categoria professionale tutelata dalle leggi italiane sull'esercizio abusivo di una professione, e in particolare dagli articoli 348 del codice penale, rubricato "Abusivo esercizio di una professione" che recita: «Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro», e dall'articolo 110 del codice penale, rubricato "Pena per coloro che concorrono nel reato" che recita: «Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti». Quest'ultima disposizione coinvolge anche le Capitanerie di Porto che autorizzano personale non conforme a quanto previsto dalla legislazione attuale, favorendo la concorrenza sleale nei confronti di chi è regolare, e in termini di sicurezza favorsiscono la non applicazione del Decreto Ministeriale 81/08 favorendo chi è portatore di rischi che potrebbero diventare fatali sia per se stesso, sia per le persone che lavorano in squadra assieme a lui.

martedì 5 settembre 2017

La legge 07/2016 ha valore retroattivo?

(di Manos Kouvakis)



Domanda posta più volte, ma secondo me non ha senso.

La legge 07/2016, è unica nel suo genere, perchè regolamenta un settore che in Italia non era mai stato regolamentato fino ad ora, e cioè le attività sommozzatorie fuori dalle aree portuali, in ambito inshore, offshore e nelle acque interne.

Propone dei percorsi formativi precisi per acquisire i titoli, stabiliti dall'articolo 3.2 delle legge: "...Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..."

Naturalmente devono essere dimostrabili e dimostrati, certificati nel LogBook personale che deve essere trasmesso, insieme con l'attestato di qualifica professionale (oltre agli altri documenti richiesti), per ottenere l'iscrizione al Repertorio e la CARD del "Commercial diver Italiano", per gli aventi diritto.