CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

domenica 8 settembre 2019

Legge Italiana 07/2016, IMCA e i problemi del riconoscimento delle certificazioni HSE_UK per il TOP UP

(di Manos Kouvakis)


Qualche mese fa HSE inglese ha pubblicato un documento, dal titolo "modifiche ai criteri di iscrizione al corso HSE Surface Supplied (Top Up) / Changes to the criteria for HSE Surface Supplied (Top Up) course", con il quale contestava, anche per conto dell'IMCA alcuni percorsi formativi svolti nel Regno Unito da alcune scuole inglesi per i livelli offshore top up, specificando che "... questo ha causato incoerenze nella formazione dei subacquei che lavorano in offshore, e difficoltà per le scuole di immersione del Regno Unito. Alcuni subacquei che hanno avuto il permesso di continuare il corso di Top Up in UK, non erano stati addestrati nell'uso delle procedure di decompressione di superficie, e alcuni non avevano utilizzato LARS conformi a IMCA. Inoltre, alcuni subacquei non erano mai stati addestrati nell'uso di una muta ad acqua calda...".
Anche se in ritardo, HSE finalmente ha cominciato ad ammettere, dopo tanti anni, che in UK nel passato erano stati realizzati da una scuola scozzese, ormai chiusa, corsi lampo, solo per rilasciare l'attestazione del livello off-shore diver ad aria/top up, senza valutare se i corsisti partecipanti avevano avuto una formazione adeguata. 

Oggi, per accedere al livello offshore, in UK,  si richiede un addestramento pregresso durante il quale la parte in scuba e la parte in surface sia stata effettivamente svolta prima di affrontare la formazione offshore, come sottolinea anche la legge 07/2016 Italiana, prima di arrivare al corso per il TOP UP occorre che l'allievo abbia avuto un precedente addestramento, che nel nostro caso sono i corsi OTS e Inshore diver.

Oggi la raccomandazione di HSE/UK arriva tardivamente, visto che il riconoscimento dell'HSE-UK che abilitava a lavorare in Europa mediante la corretta applicazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali sul territorio europeo, dopo la Brexit, non potrà essere applicato per i titolo Inglesi, al contrario della legge 07/2016 che è basata proprio su questa direttiva. Inoltre il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali", che specifica che l'Assessorato del lavoro della regione Siciliana che gestirà il repertorio degli aventi diritto ad essere inseriti nel catalogo dei "commercial diver italiani", può essere l'"autorità competente" per la Commissione europea nel Database delle professioni regolamentate, che è lo strumento che autorizza la libera circolazione dei professionisti nel mercato interno, ma che prevede anche la possibilità, in base al D.Lgs. 206 sul regime che regola il riconoscimento professionale, per l'Italia e per i titoli italiani previsti dalla legge 07/2016,  un percorso non automatico ma basato sul confronto tra i percorsi formativo/professionali previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di “differenze sostanziali” tra i diversi livelli di qualifica (previsti dall’art. 19 del decreto), di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento di durata non superiore a tre anni).

Su questo punto l'obbligatorietà dell'applicazione degli standard IDSA prevista dalla legislazione Italiana mostra tutta  la sua importanza, in questo confronto, che diventa tutto a favore delle regole introdotte dalla legge Italiana 07/2016 nei confronti di moltissimi percorsi che in questi anni sono stati inseriti nel database europeo, specialmente del regno Unito, dove in nome del business commerciale si metteva in secondo piano la qualità nella formazione a tutto discapito della sicurezza.

Sono piccoli passi, ma la legge 07/2016 e l'iscrizione al repertorio presso l'assessorato al lavoro della regione siciliana, con l'applicazione dell'articolo 10 del  DPRS n. 31/2018, sta facendo il suo iter, e porterà la Sicilia ad essere un punto di riferimento, in questo settore, non solo a livello nazionale ma a livello europeo, come esempio di qualità e sicurezza nella formazione degli operatori del settore.



venerdì 6 settembre 2019

Subacquea industriale, verso la definizione delle nuove qualifiche

 
In ritardo rispetto alla tempistica prevista dalla LR 07/2016 e DPRS n. 31/2018, si stanno definendo le nuove qualifiche che hanno come obbiettivo la distinzione tra qualifica da OTS, prevista dal decreto Ministeriale del 13.01.1979 come operatore portuale, dai profili di Inshore e Offshore, per gli operatori che operano fuori dall'ambito portuale.  Dal 2013, in Italia, con la creazione del "Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", la formazione è stata demandata definitivamente alle Regioni e ai "Repertori delle qualifiche professionali" sviluppati dalle singole Regioni.

Le Regioni Italiane, tramite i loro "Repertori delle Qualificazioni Regionali", possono fare proprie le qualifiche professionali già esistenti, inserite da una delle Regioni Italiane nell'Atlante, oppure immettere nuove qualifiche, che a loro volta entrano a fare parte del circuito nazionale delle qualificazioni professionali.

I Profili professionalizzanti e gli Obiettivi, dei Repertori Regionali, sono classificati in due aree: formazione normata, che annovera le attività professionali regolamentate, di cui fanno parte le qualifiche di INSHORE DIVER  e le due  qualifiche dei livelli OFFSHORE e formazione non normata, di cui fa parte la qualifica da OTS.

Ma la Legge 07/2016 della Regione Sicilia ha una marcia in più, perchè per la prima volta crea un collegamento tra la "formazione" del sommozzatore e la "professione" di sommozzatore, da sempre assente se si considera solo il profilo da OTS; qui l'applicazione dell'articolo 10.2 del DPRS n. 31/2018 che ha stabilito il regolamento per iscriversi al  repertorio telematico, in piena applicazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del Decreto legislativo 9 novembre 2007, nel definire l'assessorato al lavoro come Autorità Competente per la commissione Europea (perchè la Sicilia gode di uno statuto speciale) con l'inserimento delle qualificazioni di cui al presente regolamento nel database tenuto dalla Commissione europea.

Questa è l'operazione finale sul riconoscimento a livello nazionale ed Europeo delle qualifiche previste dalla legge 07/2016, già obbligatorie in Italia per il rispetto del decreto legislativo n. 81/2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce che i lavoratori abbiano un idoneo livello di esperienza e competenza volto alla tutela sia del datore di lavoro che degli stessi lavoratori.