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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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martedì 22 agosto 2017

Che significa "commercial divers", e qual'è il termine corretto in Italiano?

(di Manos Kouvakis)


Il termine "Commercial Divers" è usato nel Repertorio USA SOC 2010, codice 49-9052, ed è equivalente a quello Italiano previsto dall'ISTAT CP2011 al numero 6216, descritto dall'INAPP (ex ISFOL) sotto la voce di "SOMMOZZATORI E LAVORATORI SUBACQUEI", voce che include tutte le attività subacquee a servizio dell'industria a partire da quelal per l'OTS (DM 13.01.1979) includendo anche quelle previste dalla L.R. 07/2016 per i livelli INSHORE e OFFSHORE (Aria o Saturazione)

Sul piano Internazionale è equivalente a quello che si trova nel repertorio ISCO-08 al numero 7541 "Underwaters Divers".

E' interessante far notare che in UE esistono alcuni Paesi, che hanno già regolamentato questa professione tramite legislazione nazionale o regionale, con indicazione del nome della professione utilizzata nel paese. 
Questi paesi sono: Danimarca, Finlandia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania e Spagna, fra essi, l'Italia entro brevissimo tempo, sarà presente con la Legge 07/2016 della Regione Sicilia.


lunedì 21 agosto 2017

Perchè nella legge 07/2016 non c'è alcun riferimento alla norma UNI 11366?

(di Manos Kouvakis)

La risposta va cercata alla pagina tre della proposta di Legge n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche"presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera, dall’On. Deborah Bergamini (eletta in Emilia-Romagna):
"...  in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative;
3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. 
Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano...."

Essendo la legge 07/2016 della regione Sicilia, una legge sulla formazione (competenza delle regioni) e non sull'operatività nei cantieri (competenza dello stato), non poteva includere riferimenti alla norma UNI 11366 ma solo all'IDSA, che stabilisce  che le immersioni e i tempi "...devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." (Art.3.2 della L.R. 07/2016).

Anche se nello stesso capitolo continua che "... ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA).... .

Quest'ultima parte è stata per diversi mesi oggetto di discussione, sia in aula parlamentare che nelle commissioni dove la legge è stata trattata - documentazione che si può trovano tutt'oggi nel sito dell'ARS (Assemblea Regionale Siciliana), decidendo alla fine, la forma finale che è stata votata in Aula e trasformata in Legge.

La parte (forse) mancante che collega direttamente la L.R. con le attività lavorative, oggi è "coperta" dal Decreto Ministeriale 81/08 
visto che "... la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo (81/08), non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali;..."

domenica 20 agosto 2017

Se vanno applicati gli standard IDSA previsti dalla Legge 07/2016, allora la norma UNI 11366 non è più valida?

(di Manos Kouvakis)

Assolutamente no!

Anche se ci troviamo davanti a due tipologie diverse di provvedimenti,  mentre la L.R. 07/2016 rappresenta una Legge, votata ed approvata da un Parlamento, quello a statuto speciale della Regione Siciliana; la Norma UNI 11366 rappresenta un documento che definisce le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di qualità, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte e sono il risultato del lavoro di diversi esperti in Italia e nel mondo. (dal sito dell'UNI: http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid=2445)

Una prima risposta è intuitiva dal significato letterale dei titoli della L.R. 07/2016 e della norma UNI 11366:


La norma definisce i criteri e le modalità per l’esecuzione di attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria, le caratteristiche delle attrezzature e degli equipaggiamenti utilizzati ed i requisiti di natura professionale che deve possedere il personale coinvolto, tali da garantire la sicurezza e la tutela della salute dei medesimi lavoratori durante l’espletamento delle attività.

La Legge 07/2016 definisce la tipologia dei percorsi formativi che deve fare un commercial diver italiano per essere in grado di esercitare la professione, mentre la norma UNI 11366 definisce i criteri e le modalità per l’esecuzione di attività subacquee, cioè come si deve comportare la ditta nella gestione del cantiere.

Quindi la Legge 07/2016 si occupa della formazione degli operatori, mentre la norma UNI 11366 si occupa di come va impostato un cantiere di lavoro.

In pratica sono due ambiti diversi ma complementari.

E' altrettando ovvio, che se il personale non è addestrato in modo adeguato diventa difficile, o a dir poco impossibile, l'applicazione della norma UNI 11366 per qualsiasi cantiere, cosa che purtroppo, attualmente, c'è nella maggioranza dei casi nei cantieri Italiani, principalmente nei cantieri in ambito INSHORE, dove la mancata applicazione della norma UNI 11366 è superiore al 95% dei casi.

Una eccellente definizione di tutto questo, la troviamo alla pagina 3 del D.D.L. n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera, dall’On. Deborah Bergamini (Emilia Romagna):
"... in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello
mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative;
3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito.
Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano..."

Non dimentichiamo inoltre l'articolo 3.2 della L.R. 07/2016, che recita così: 
" ... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)...", e continua "... ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..." cioè in assoluta armonia con quanto specificato precedentemente.

sabato 19 agosto 2017

Il nulla-osta per operare al di fuori del proprio ambito portuale, non era stato abolito da diversi anni e quindi si può lavorare fuori dai porti come OTS?

(di Manos Kouvakis)

Il nulla osta a cui fa riferimento è un' altra cosa - il DM 13.01.1979 (qui:http://www.cedifop.it/appunti/1979.htm ) all'articolo 2 cita cosi: " I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazionedell'autorità marittima del porto di iscrizione...", cioè per operare all'interno (sempre) di un porto diverso da quello in cui si è iscritti, serviva un nulla osta (...previa autorizzazione...) - questa autorizzazione è decaduta con il decreto liberalizzazioni del presidente Monti, ma non il fatto che l'OTS era nato, è, e rimane un operatore per l'ambito portuale, cosi come specifica il DM.13.01.1979

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012) 
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. 
...
A – NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI
1. Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi delle Imprese
Sono aboliti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso, per l’avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario
....

Il DM 13.01.1979 all'articolo 2 specifica che "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze". Cosa si intende con la parola "adiacenze"?

(di Manos Kouvakis)

Il D.M. (Decreto Ministeriale) è un atto amministrativo, che non ha forza di legge (vedi: Wikipedia/Decreto ministeriale: 

La parola "nelle adiacenze", riportata all'articolo 2 del Decreto Ministeriale 13.01.1979 "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.", è stata surclassata dalla Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" della Regione Siciliana, dove all'articolo 1.4 afferma che:"... Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni."

Va sottolineato, che " ... in Italia, la legge regionale è prevista dall'art. 117 della Costituzione ed ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge ordinaria statale; la legge regionale n. 7 del 2016 della Regione Siciliana, nel pieno rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo n. 81 del 2008, costituisce in Italia l'unico atto legislativo relativo ai contenuti della formazione inerente al settore della subacquea industriale;..." 

Di conseguenza, chi è un OTS con la sua iscrizione al Registro Sommozzatori in servizio locale previsto dal DM 13.10.1979, può operare all'interno delle aree portuali, mentre dal mese di aprile del 2016, chi opera fuori dalle aree portuali deve essere iscritto in uno dei tre livelli, specificati all'articolo 2.1 della Legge 07/2016, e cioè:
    a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”; 
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione)
E' intuitivo che esiste un chiaro conflitto di interpretazioni da parte di chi avendo una qualifica inferiore (OTS=harbour diver / D.M 13.01.1979) sostiene di avere gli stessi diritti di chi ha una qualifica di livello superiore (inshore / offshore diver L.R. 07/2016)

"... la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo (n. 81/08), non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali..." (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1008547)

Quindi chiunque asserisce una cosa diversa, come, ad esempio, si legge qui: http://www.subiper-marcopolo.it/consulenza-legale.html
"Qualifica professionale rilasciata in ossequio alla Legge n.845/78, e L.r. n.23/92 valida per l’iscrizione nel registro dei sommozzatori ai sensi dei DD.MM.Marina Mercantile 13.01.1979 e 02/02/82, disciplinanti il lavoro subacqueo entro le acque territoriali italiane..." , 
dichiara semplicemente il FALSO e cerca di ingannarvi.

venerdì 18 agosto 2017

Perchè un OTS non può lavorare fuori dai porti?

(di Manos Kouvakis)

Perchè la figura dell'OTS, prevista dal DM 13.01.1979, lo definisce come un operatore portuale, senza un limite di profondità nelle immersioni all'interno dei porti in cui opera, cosi:
  1. DM 13.01.1979 - articolo 1Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio localeE’ istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.
  2. DM 13.01.1979 - articolo 2Attività dei sommozzatori: I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze (1)  e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione. Il comandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.

Prima della L.R. 07/2016, fuori dai porti potevano lavorare sia gli OTS, ma anche chi aveva solo dei brevetti sportivi o anche chi aveva solo una esperienza da autodidatta. 
Ora la L.R. 07/2016 ha regolamentato per la prima volta i percorsi formativi del settore in Italia, stabilendo criteri ben precisi per le attività formative.

L'uso degli OTS per attività fuori dall'ambito portuale, in assenza dei requisiti previsti dalla L.R. 07/2016, comporta:
  • a) per il datore di lavoro, il responsabile di sicurezza dell'azienda e il responsabile di sicurezza del cantiere, nonchè per le autorità (Capitanerie di Porto, ecc.) che li hanno autorizzati: la responsabiliotà di aver violato le regole sulla sicurezza previste dal decreto legislativo n. 81/08, visto che l'autorizzazione delle Capitanerie di Porto permette agli OTS di immergersi fuori dall'ambito portuale come lavoratori iscritti al registro sommozzatori e non al repertorio telematico della Regione Siciliana, oltre a violare il principio per cui la norma di fonte inferiore, non potendo porsi in contrasto con la norma di fonte superiore, rende corresponsabili le stesse insieme all'azienda appaltatrice, di mancata applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 (vedi anche Senato della Repubblica/Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1008547)
  • b) gli OTS, anche con iscrizione al registro sommozzatori presso una Capitaneria di Porto, ma senza i requisiti previsti dalla L.R. 07/2016, cioè l'iscrizione al repertorio telematico e in possesso della CARD del "Commercial diver Italiano",  violano quanto previsto dalla legislazione Italiana su una categoria professionale tutelata dalle leggi italiane sull'esercizio abusivo di una professione, e in particolare dagli articoli 348 del codice penale, rubricato "Abusivo esercizio di una professione" che recita: «Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (2), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro», e dall'articolo 110 del codice penale, rubricato "Pena per coloro che concorrono nel reato" che recita: «Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti». Quest'ultima disposizione coinvolge anche le Capitanerie di Porto che hanno accettato iscrizioni non conformi a quanto previsto dalla legislazione attuale; perchè chi opera fuori dai porti senza averne diritto diventa attore di concorrenza sleale nei confronti di chi è regolarmente iscritto, e in termini di sicurezza è portatore di rischi che potrebbero diventare fatali sia per se stesso sia per le persone che lavorano in squadra assieme a lui. (vedi anche Senato della Repubblica/Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02769, pubblicato il 7 ottobre 2014, nella seduta n. 324 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=804120)


Naturalmente sta alle autorità preposte e agli organismi di tutela dei lavoratori, l'applicazione delle legge e il controllo dell'abusivismo in difesa sia della sicurezza degli operatori sia di chi è in regola con la legislazione attuale e subisce la concorrenza sleale di chi opera da abusivo.

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(Leggi anche: interpellanza n. 511 dell'ARS (Luglio 2017 - presentata al governo il 01/agosto/2017), contro 10 Capitanerie di Porto, perchè non applicano la LR 07/2016 - richiesta dell'immediato intervento del Comando Generale delle Capitanerie di Porto presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, presso le Capitanerie di Porto, in questione:
 http://www.cedifop.it/files/Assemblea-Regionale-Siciliana---Consultazione-Interpellanza-Parlamentare.pdf)

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(1): la parola "adiacenze" decade dall'articolo 1.4 della L.R. 07/2016 "...Pergli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio1979 e successive modifiche ed integrazioni.". Infatti dopo la pubblicazione della legge le attività nelle "adiacenze" sono regolamentate, come minimo, dagli articoli 2.1a, 2.2, 2.6 e 4 (iscrizione al 1° livello del Repertorio Telematico previsto dalla legge).
(2): per la L.R. 07/2016 nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016, è stata deliberata la non impugnativa, considerando che la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrante nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato.