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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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venerdì 18 agosto 2017

Perchè un OTS non può lavorare fuori dai porti?

(di Manos Kouvakis)

Perchè la figura dell'OTS, prevista dal DM 13.01.1979, lo definisce come un operatore portuale, senza un limite di profondità nelle immersioni all'interno dei porti in cui opera, cosi:
  1. DM 13.01.1979 - articolo 1Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio localeE’ istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.
  2. DM 13.01.1979 - articolo 2Attività dei sommozzatori: I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze (1)  e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione. Il comandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.

Prima della L.R. 07/2016, fuori dai porti potevano lavorare sia gli OTS, ma anche chi aveva solo dei brevetti sportivi o anche chi aveva solo una esperienza da autodidatta. 
Ora la L.R. 07/2016 ha regolamentato per la prima volta i percorsi formativi del settore in Italia, stabilendo criteri ben precisi per le attività formative.

L'uso degli OTS per attività fuori dall'ambito portuale, in assenza dei requisiti previsti dalla L.R. 07/2016, comporta:
  • a) per il datore di lavoro, il responsabile di sicurezza dell'azienda e il responsabile di sicurezza del cantiere, nonchè per le autorità (Capitanerie di Porto, ecc.) che li hanno autorizzati: la responsabiliotà di aver violato le regole sulla sicurezza previste dal decreto legislativo n. 81/08, visto che l'autorizzazione delle Capitanerie di Porto permette agli OTS di immergersi fuori dall'ambito portuale come lavoratori iscritti al registro sommozzatori e non al repertorio telematico della Regione Siciliana, oltre a violare il principio per cui la norma di fonte inferiore, non potendo porsi in contrasto con la norma di fonte superiore, rende corresponsabili le stesse insieme all'azienda appaltatrice, di mancata applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 (vedi anche Senato della Repubblica/Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1008547)
  • b) gli OTS, anche con iscrizione al registro sommozzatori presso una Capitaneria di Porto, ma senza i requisiti previsti dalla L.R. 07/2016, cioè l'iscrizione al repertorio telematico e in possesso della CARD del "Commercial diver Italiano",  violano quanto previsto dalla legislazione Italiana su una categoria professionale tutelata dalle leggi italiane sull'esercizio abusivo di una professione, e in particolare dagli articoli 348 del codice penale, rubricato "Abusivo esercizio di una professione" che recita: «Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (2), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro», e dall'articolo 110 del codice penale, rubricato "Pena per coloro che concorrono nel reato" che recita: «Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti». Quest'ultima disposizione coinvolge anche le Capitanerie di Porto che hanno accettato iscrizioni non conformi a quanto previsto dalla legislazione attuale; perchè chi opera fuori dai porti senza averne diritto diventa attore di concorrenza sleale nei confronti di chi è regolarmente iscritto, e in termini di sicurezza è portatore di rischi che potrebbero diventare fatali sia per se stesso sia per le persone che lavorano in squadra assieme a lui. (vedi anche Senato della Repubblica/Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02769, pubblicato il 7 ottobre 2014, nella seduta n. 324 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=804120)


Naturalmente sta alle autorità preposte e agli organismi di tutela dei lavoratori, l'applicazione delle legge e il controllo dell'abusivismo in difesa sia della sicurezza degli operatori sia di chi è in regola con la legislazione attuale e subisce la concorrenza sleale di chi opera da abusivo.

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(Leggi anche: interpellanza n. 511 dell'ARS (Luglio 2017 - presentata al governo il 01/agosto/2017), contro 10 Capitanerie di Porto, perchè non applicano la LR 07/2016 - richiesta dell'immediato intervento del Comando Generale delle Capitanerie di Porto presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, presso le Capitanerie di Porto, in questione:
 http://www.cedifop.it/files/Assemblea-Regionale-Siciliana---Consultazione-Interpellanza-Parlamentare.pdf)

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(1): la parola "adiacenze" decade dall'articolo 1.4 della L.R. 07/2016 "...Pergli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio1979 e successive modifiche ed integrazioni.". Infatti dopo la pubblicazione della legge le attività nelle "adiacenze" sono regolamentate, come minimo, dagli articoli 2.1a, 2.2, 2.6 e 4 (iscrizione al 1° livello del Repertorio Telematico previsto dalla legge).
(2): per la L.R. 07/2016 nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016, è stata deliberata la non impugnativa, considerando che la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrante nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato.


giovedì 17 agosto 2017

Cosa ottengo iscrivendomi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?


  • La gestione e la tenuta del repertorio è operata dagli uffici del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative nell’ambito delle ordinarie dotazioni d’istituto, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.
  •  L’iscrizione e la cancellazione dal repertorio avvengono dietro istanza degli interessati, corredata della documentazione
    relativa ai titoli formativi e dell’autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali
  • L’iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all’iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.
  • L’iscrizione al repertorio è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.

Quindi, con l'iscrizione, si ottiene da parte dell'Assessorato al Lavoro,  la "CARD  del COMMERCIAL DIVER ITALIANO", secondo i 3 livelli previsti: 
  • INSHORE 
  • OFFSHORE ad ARIA/TOP UP
  • OFFSHORE SAT/SATURAZIONE

La "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" è riconoscibile, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sull’intero territorio comunitario.

I titoli rilasciati dalla Regione Sicilia o da altre Regioni devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli, validi per l'iscrizione, devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all’articolo 3, comma 2, che cita cosi: "... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente
riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..."




ATTENZIONE: 

  • Nessun "brevetto" è valido per richiedere l'iscrizione al Repertorio telematico, perchè non conforme a quanto riportato sopra.
  • I brevetti rilasciati all'estero (ed in particolare dalla scuola scozzese di Fort Williams, che è una scuola IDSA, non ancora Full Member, ma semplicemente  Membro Affiliato), non hanno i requisiti per richiedere l'iscrizione al Repertorio Telematico della Regione Sicilia, sia perchè non soddisfano i requisiti richiesti, essendo brevetti, ma principalmente perchè non rispettano   "... i tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua..", richiesti dalla legge. Questa problematica è stata segnalata all'HSE-UK, che, anche se ha promesso di esaminare la richiesta, continua ad ignorare questa segnalazione, per una questione di puro protezionismo (vietatissimo dalla UE) di alcune scuole in UK, che grazie all'"Approved List" dell'HSE_UK e alla "ipervalutazione" dei corsi per OTS Italiani, continuano a fornire certificazioni non valide per l'iscrizione al Repertorio Telematico, grazie alle considerazioni illegittime dei titoli italiani di OTS, da parte dell'HSE_UK, che pertanto risultano assolutamente inadeguati rispetto agli standard previsti dalla Legislazione Italiana.

Qual'è la differenza fra l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto e l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)

L'iscrizione presso una Capitaneria di Porto, in Italia è regolamentata dai Decreti Ministeriali 31.01.1979 (Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale) 02.02.1982 (definizione del termine OTS). 

In particolare il DM 13.01.1979 negli articoli 1 e 2 cita cosi:
Art. 1.: Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.
E’ istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.
Art. 2.: Attività dei sommozzatori.
I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione. Il comandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.

L'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia è regolamentata dalla Legge 21 aprile 2016, n. 7.
"Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industiale" della Regione Sicilia.

In particolare la L.R. 07/2016 definisce (Art.1.2) come "... ‘Sommozzatori e lavoratori subacquei’ (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT 62160) coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne...", stabilendo con l'Art. 2.1 a), b), c) i tre livelli di addestramento per:
a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”;
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione)
per le attività fuori dai porti, rispettivamente per le profondità fino ai - 30 metri (Art. 2.1a e Art.2.2), fino ai - 50 metri (Art.2.1b e Art. 2.3) ed oltre i - 50 metri (Art. 2.1c e Art. 2.4);

la L.R. 07/2016, prevede la creazione presso l'Assessorato al Lavoro di un Repertorio Telematico (registro) per l'iscrizione degli aventi diritto (Art. 4.1) e  prevede il rilascio all’iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione (Art. 4.4), previsti dall'articolo 2.oooooooooooooooooi

In definitiva, il D.M. 13.01.1979, prevede l'iscrizione degli OTS al Registro Sommozzatori,presso una Capitaneria di porto in Italia per attività in ambito portuale, e il rilascio del "Libreto di Ricognizione" per gli OTS, mentre la L.R. 07/2016 prevede l'iscrizione presso il Repertorio Telematico, gestito dall'Assessorato al Lavoro, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per i livelli inshore e offshore per tutte le attività fuori dai porti.

Quindi, ad esempio, parlare di corsi che abilitano a lavorare a - 50 metri fuori dai porti, significa che si parla di corsi che permettono l'iscrizione al 2° livello del repertorio telematico previsto dalla L.R. 07/2016, oppure parlare di corsi per "altofondale" significa che si parla di corsi che permettono l'iscrizione al 3° livello del repertorio telematico previsto dalla L.R. 07/2016

Se questi requisiti non vengono soddisfatti dalla tipologia del corso (iscrizione al repertorio Telematico), significa semplicemente che le informazioni date dall'operatore o dalla scuola che propone questi corsi sono FALSE.

Il seguente video, di circa un minuto, riassume tutto quanto esposto sopra: 


La legge 07/2016 è una legge della Regione Sicilia, quindi vale solo per la Regione Sicilia o anche nel resto dell'Italia?

In diversi articoli della Legge 21 aprile 2016, n. 7 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" della Regione Sicilia, è riportato che questi titoli "...sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull’intero territorio comunitario..." (Art. 3.5, Art. 4.5, Art. 5.2)

Questo significa che la CARD del COMEMRCIAL DIVER ITALIANO,  prevista dall'articolo 4 della legge 07/2016, rilasciata dall'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, ha una riconoscibilità/spendibilità in tutto il territorio Europeo, quindi in tutta Italia e non solo in Sicilia.

Di conseguenza, la legge 07/2016 stabilisce percorsi formativi, validi in tutta Europa, la cui regionalità sta esclusivamente nella gestione, tramite l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, del repertorio telematico per il rilascio della card del commercial diver italiano, in base al livello di profondità delle immersioni, a seguito di percorsi formativi, stabiliti dalla legge, per tutti coloro che li hanno realizzati, sia in Sicilia che fuori, purché siano in regola con quanto riportato all'articolo 3.2 della legge stessa, che così recita: " ... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." e continua cosi "...ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)...", cioè stabilisce un numero minimo di immersioni e di attività in acqua che devono essere eseguite durante i percorsi formativi per avere diritto all'iscrizione al repertorio telematico.

Regole valide per la prima volta in Italia per tutte le attività svolte, dai lavoratori METALMECCANICI subacquei, fuori dall'ambito portuale che resta riservato agli OTS.

E' importante sottolineare la particolarità della materia "formazione professionale" in Italia, come ad esempio, troviamo nel documento della 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015, scritto che: “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...”, pagina 91 del documento del Senato:

Testo simile troviamo anche, nell'nterrogazione parlamentare presentata al senato nel 2017, che cita" ... a giudizio dell'interrogante, la situazione creatasi in seguito alla promulgazione della legge regionale e la non impugnativa deliberata dal Consiglio dei ministri ha originato numerosi squilibri, che andrebbero sanati con l'adozione di un provvedimento legislativo nazionale consono, da un lato, a riconoscere diritti, doveri e compiti dei lavoratori e, dall'altro, a tutelare i datori di lavoro da possibili incidenti durante tali attività, presentando anche un apposito disegno di legge, che normalizzi la grave situazione italiana in questo settore, omogeneizzando la legge n. 7 del 2016 della Regione Siciliana che riguarda l'aspetto formativo, visto che la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrante nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato, con l'aspetto puramente lavorativo e di sicurezza, competenza dello Stato italiano..."

Da tutto questo, è evidente che la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, stabilisce percorsi formativi validi sull'intero territorio Italiano e non solo. Importante è che siano coerenti con quanto prescritto dall'articolo 3.2 della legge stessa.