(di Manos Kouvakis)
Perchè la figura dell'OTS, prevista dal DM 13.01.1979, lo definisce come un operatore portuale, senza un limite di profondità nelle immersioni all'interno dei porti in cui opera, cosi:
- DM 13.01.1979 - articolo 1: Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale: E’ istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.
- DM 13.01.1979 - articolo 2: Attività dei sommozzatori: I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze (1) e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione. Il comandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.
Prima della L.R. 07/2016, fuori dai porti potevano lavorare sia gli OTS, ma anche chi aveva solo dei brevetti sportivi o anche chi aveva solo una esperienza da autodidatta.
Ora la L.R. 07/2016 ha regolamentato per la prima volta i percorsi formativi del settore in Italia, stabilendo criteri ben precisi per le attività formative.
L'uso degli OTS per attività fuori dall'ambito portuale, in assenza dei requisiti previsti dalla L.R. 07/2016, comporta:
Naturalmente sta alle autorità preposte e agli organismi di tutela dei lavoratori, l'applicazione delle legge e il controllo dell'abusivismo in difesa sia della sicurezza degli operatori sia di chi è in regola con la legislazione attuale e subisce la concorrenza sleale di chi opera da abusivo.
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(Leggi anche: interpellanza n. 511 dell'ARS (Luglio 2017 - presentata al governo il 01/agosto/2017), contro 10 Capitanerie di Porto, perchè non applicano la LR 07/2016 - richiesta dell'immediato intervento del Comando Generale delle Capitanerie di Porto presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, presso le Capitanerie di Porto, in questione:
http://www.cedifop.it/files/Assemblea-Regionale-Siciliana---Consultazione-Interpellanza-Parlamentare.pdf)
http://www.cedifop.it/files/Assemblea-Regionale-Siciliana---Consultazione-Interpellanza-Parlamentare.pdf)
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(1): la parola "adiacenze" decade dall'articolo 1.4 della L.R. 07/2016 "...Pergli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio1979 e successive modifiche ed integrazioni.". Infatti dopo la pubblicazione della legge le attività nelle "adiacenze" sono regolamentate, come minimo, dagli articoli 2.1a, 2.2, 2.6 e 4 (iscrizione al 1° livello del Repertorio Telematico previsto dalla legge).
(2): per la L.R. 07/2016 nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016, è stata deliberata la non impugnativa, considerando che la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrante nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato.
Perchè un OTS non può lavorare fuori dai porti?
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