CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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venerdì 8 settembre 2017

Conosco diversi OTS che lavorano fuori dai porti, ora perchè hanno perso questo "diritto"?

(di Manos Kouvakis)


Non è assolutamente vero!
La legge 07/2016 non altera i diritti acquisiti di nessuno.
Infatti chi era OTS, rimane e rimarrà OTS, e nessuno potrà mai toccargli questo requisito.
Ma non dimentichiamo che l'OTS, cosi com'è definito dagli articoli 1 e 2 del DM 13.01.1979,  nasce come operatore subacqueo all'interno dei porti. Infatti la stessa legge 07/2016, all'atticolo 2.4, non fa che rafforzarlo come concetto, definendo che: "... Per
gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni."
Ma le attività fuori dall'ambito portuale non spettano agli OTS, potevano lavorare prima della legge 07/2016, cosi come fuori dall'ambito portuale trovavamo come lavoratori anche chi aveva semplici brevetti sportivi (vedi pe resempio negli impianti di acquacoltura, nei fiumi, laghi, ecc). Situazione che diverse capitanerie di porto negli anni, hanno cercato di "tamponare" con specifiche ordinanze emmesse.

Ma ora la legge 07/2016, ha finalmente, regolamentato questa categoria:
1) La qualifica per operare, in sicurezza, dentro i porti è quella da OTS, definita dal DM 13.01.1979, con l'iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto.
2) Le qualifiche per operare, in sicurezza, fuori dai porti sono quelle definite dall'articolo 2 della legge 07/2016 per i livelli isnhore e offshore, con l'iscrizione al Repertorio Telematico della regione Sicilia.

Così, vengono regolamentate le attività in tutti i settori, portuale, inshore, offshore e acque interne. Naturalmente sta alle autorità l'applicazione delle legge e il controllo dell'abusivismo a difesa sia della sicurezza degli operatori, ma anche della regolarità dello svolgimento delle attività di una categoria professionale tutelata dalle leggi italiane sull'esercizio abusivo di una professione, e in particolare dagli articoli 348 del codice penale, rubricato "Abusivo esercizio di una professione" che recita: «Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro», e dall'articolo 110 del codice penale, rubricato "Pena per coloro che concorrono nel reato" che recita: «Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti». Quest'ultima disposizione coinvolge anche le Capitanerie di Porto che autorizzano personale non conforme a quanto previsto dalla legislazione attuale, favorendo la concorrenza sleale nei confronti di chi è regolare, e in termini di sicurezza favorsiscono la non applicazione del Decreto Ministeriale 81/08 favorendo chi è portatore di rischi che potrebbero diventare fatali sia per se stesso, sia per le persone che lavorano in squadra assieme a lui.

sabato 2 settembre 2017

Subacquea industriale, chi può iscriversi al “repertorio telematico”?

(di Manos Kouvakis)


01.09.2017 - L'Avvisatore Marittimo: Subacquea industriale, chi può iscriversi al “repertorio telematico” - Certificazioni da OTS valide solo se durante la formazione sono stati realizzati tempi di fondo e attività in acqua elencati dall'IDSA


lunedì 21 agosto 2017

Perchè nella legge 07/2016 non c'è alcun riferimento alla norma UNI 11366?

(di Manos Kouvakis)

La risposta va cercata alla pagina tre della proposta di Legge n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche"presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera, dall’On. Deborah Bergamini (eletta in Emilia-Romagna):
"...  in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative;
3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. 
Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano...."

Essendo la legge 07/2016 della regione Sicilia, una legge sulla formazione (competenza delle regioni) e non sull'operatività nei cantieri (competenza dello stato), non poteva includere riferimenti alla norma UNI 11366 ma solo all'IDSA, che stabilisce  che le immersioni e i tempi "...devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." (Art.3.2 della L.R. 07/2016).

Anche se nello stesso capitolo continua che "... ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA).... .

Quest'ultima parte è stata per diversi mesi oggetto di discussione, sia in aula parlamentare che nelle commissioni dove la legge è stata trattata - documentazione che si può trovano tutt'oggi nel sito dell'ARS (Assemblea Regionale Siciliana), decidendo alla fine, la forma finale che è stata votata in Aula e trasformata in Legge.

La parte (forse) mancante che collega direttamente la L.R. con le attività lavorative, oggi è "coperta" dal Decreto Ministeriale 81/08 
visto che "... la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo (81/08), non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali;..."