CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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martedì 12 settembre 2017

Leggo spesso la sigla "HSE", rappresenta sempre la stessa "HSE" che trovo in UK?

(di Manos Kouvakis)


No.
Anche se l'HSE-UK è una importante organizzazione responsabile dell'incoraggiamento, della regolamentazione e dell'applicazione di procedure in difesa della salute, della sicurezza e del benessere del lavoratore, nonché della ricerca dei rischi professionali, ma la sua validità è si estende solamente alla Gran Bretagna e non fuori dal territorio Inglese. Infatti dovrebbe essere "citato" come HSE_UK e non come HSE per evitare confusione.

La sigla HSE la incontriamo anche fuori dai confini inglesi, in documenti diversi, ma sempre associati alla salute e sicurezza dei lavioratori, ma non collegati, comunque, all'HSE_UK

Ecco alcuni esempi, che troviamo anche in Italia:

ENI spa
ed altri che sicuramente non fanno riferimento all'HSE inglese.

BUREAU VERITAS

In generale la Valutazione di un sistema di gestione HSE (Health & Safety Executive) è un acronimo utilizzato per descrivere un sistema di gestione nel settore di sicurezza HSE (Health & Safety Executive) nell’ambito delle attività previste contrattualmente in un'azienda.

I criteri di riferimento atti alla determinazione da parte del datore di lavoro che affida ad un’impresa appaltatrice la conformità o meno del suo sistema HSE, in Italia,  sono al minimo quelli previsti dal D.lgs 81/08 compendiati dalla valutazione di tutti gli altri aspetti volontari messi in atto dall’appaltatore, che possono svolgere una funzione sinergica per la soddisfazione degli aspetti cogenti previsti per legge.

La valutazione del sistema HSE dell’appaltatore o del fornitore, viene effettuata attraverso la realizzazione di pre-audit prima dell’avvio dei lavori affidati in appalto, mediante l’uso di check list contenenti la verifica della corretta applicazione del sistema di gestione HSE e la relativa documentazione di supporto, la verifica della competenza in materia di salute e sicurezza da parte del personale dell’appaltatore / fornitore, la verifica delle relative capacità tecnico-operative (macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione, altro) e le modalità di impiego delle stesse, le modalità di gestione del subcontrattori qualora ne sia previsto l’utilizzo, la consapevolezza e la messa in pratica dei requisiti del Cliente sugli aspetti HSE. 

sabato 9 settembre 2017

Perchè CEDIFOP non propone un unico corso valido per l'iscrizione sia al 1° livello che al 2° del Repertorio Telematico della Regione Sicilia (cioè un corso, dopo l'OTS, valido direttamente fino ai - 50 metri)?

(di Manos Kouvakis)


Certo, sarebbe possibile, ma in realtà è difficilissimo da effettuare, almento per i prossimi anni.

Secondo il nostro punto di vista, le differenze fra l'iscrizione al 1° e 2° livello del repertorio telematico sono molte e sostanziali, e creerebbero una grante confusione se non rimangono almeno per ora separate. 

Ecco alcuni esempi:

Il primo livello del Repertorio Telematico, previsto dalla L.R. 07/2016, prevede immersioni in INSHORE, cioè senza l'uso di attrezzature del tipo BASKET, CAMPANA APERTA o CAMPANA CHIUSA, che invece sono vincolanti per le immersioni OFFSHORE. Questo è anche il motivo principale per cui, mentre i corsi per OTS (harbour) sono riservati a 20 allievi,  i corsi per il livello INSHORE sono riservati a max 15 allievi (per la maggiore complessità delle immersioni), e passano a max 10 allievi per il livello OFFSHORE  ad ARIA/TOP UP, che prevede solo immersioni fuori dal porto, con utilizzo obbligatorio di basket o di una campana, situazione prevista, oltre che nella legge 07/2016, in Italia dall'ENI spa, in una serie di documenti di cui l'ultimo, in ordine cronologico, risale al 05/08/2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei" (inutile sottolineare che la sigla HSE nulla ha a che vedere con l'HSE-UK che ha validità SOLO in territorio inglese)

Corsi diversi, caratterizzati da attività diverse e sempre più impegnative, che riteniamo sconsigliabile svolgere in un unico percorso, non solo per una questione di qualità formativa, ma anche perchè diversamente diverrebbe impossibile mantenere gli standard richiesti dall'articolo 3.2 delal L.R. 07/2016, che vincola l'iscrizione al Repertorio Telematico, presso l'Assessorato al Lavoro, e il rilascio della CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO, per i livelli INSHORE e OFFSHORE.

Sotto quest'ottica certi corsi, dopo l'OTS, della durata di 5 giorni, come questi realizzati a FW (Scozia) con immersioni ad una profondità massima di 23 metri e certificazioni per - 50 metri, non vengono neanche presi in considerazione dalla legge 07/2016.

giovedì 7 settembre 2017

Qual'è la durata dei corsi del CEDIFOP per effettuare le varie iscrizioni previste dal DM 13.01.1979 e LR 07/2016?

(di Manos Kouvakis)



E' variabile, dai 3 mesi del corso per OTS (DM 13.01.1979) alla durata media di un mese dei corsi integrativi per l'iscrizione nei vari livelli del Repertorio telematico (LR 07/2016).

Ma la durata dei singoli corsi è relativa, e in futuro potrebbe anche essere modificata in casi particolari.

In particolare: i corsi per l'iscrizione al Repertorio Telematico previsto dalla LR 07/2016, per i livelli INSHORE e OFFSHORE, sono vincolati al raggiungimento dei tempi di fondo e delle immersioni previsti dalla didattica IDSA (Articolo 3.2 della LR 07/2016), mentre il corso per OTS include una parte di queste attività, che successivamente vengono integrate con i corsi di perfezionamento. 
Di conseguenza la durata di un corso, potrebbe essere modificata, in casi specifici, per esempio, se venisse a mancare la richiesta del possesso dei 2 brevetti di subacquea sportiva/ricreativa, che attualmente chiediamo per l'ammissione al corso base per OTS. Questo caso avrebbe come risultato un aumento delle ore del corso, oppure se fosse proposto un corso, per OTS, che completa tutto il percorso per l'INSHORE, cioè valido sia per l'iscrizione al registro sommozzatori presso una capitaneria di porto che al primo livello del repertorio telematico della Regione Sicilia,  in questo caso le giornate dedicate alle attività pratiche dell'attuale corso per OTS non sarebbero sufficienti, quindi aumenterebbero le giornate corsuali.
In ogni caso, i nostri corsi sono programmati in modo tale da svolgere, e portare a termine i loro obbiettivi, nel minor tempo possibile, ma permettendo ai nostri allievi di integrare successivamente i loro percorsi, con i livelli successivi di addestramento, con corsi di perfezionamento integrativi, cosa che non tutti i corsi per OTS, attualmente svolti in Italia permettono di fare.

Cioè, non è la durata del corso di 3 mesi o di 6 mesi o di un anno che da valore al corso, ma i contenuti svolti e in particolare, per i livelli inshore e offshore, il raggiungimento degli obiettivi, tempi di fondo e attività in acqua, indicati nella didattica IDSA e  previsti dall'articolo 3.2 della LR 07/2016.

CEDIFOP, essendo una delle 11 scuole full member IDSA nel mondo, unica in Italia (fino al 2013 esistevano 2 scuole full member IDSA in Italia, come si legge nella rivista dell'associazione -ultima pagina-, ma la seconda scuola nel 2013 è stata espulsa dall'IDSA per irregolarità), vanta una grande esperienza nel realizzare questi percorsi formativi.

mercoledì 6 settembre 2017

Perchè l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia è importante per lavorare in Italia?

(di Manos Kouvakis)


Premesso che la L.R. 07/2016 va a colmare un "vuoto legislativo", che in Italia esiste da più di 35 anni, perchè erano regolamentate solo le attività in ambito portuale, con i percorsi formativi indicati nel DM 13.10.1979, senza mai indicare come comportarsi, con percorsi formativi validi  per le attività fuori dai porti, tale situazione è stata risolta solo nel 2016, con la LR 07/2016.

Dal 1997 fino ad oggi,  16 disegni di legge presentati fra Camera dei Deputati e Senato Italiano, hanno provato a rilolvere questo problema, ma il "fallimento" di queste iniziative parlamentari sta sia nella complessità dei disegni di legge presentati, sia nella particolatità del sistema Legislativo ed autonomistico Italiano, nel quale “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...” (vedi documento della 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica Italiana - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015, pagina 91). 

La LR 07/2016 da una risposta semplice ed efficace a tutto questo.

La LR 07/2016, di conseguenza, essendo UNICA nel suo genere in Italia, diventa vincolante, nella sua applicazione, per il Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro . 

Questo punto è stato ampiamente "spiegato" in diversi atti parlamentari presentati come Interrogazioni o Atto di Sindacato Ispettivo, sia alla Camera dei Deputati che al Senato: "... la legge regionale, inoltre, all'articolo 2, comma 1, stabilisce dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); all'articolo 4, comma 4, prevede l'iscrizione al repertorio telematico secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica i livelli di addestramento per attività non in ambito portuale, (queste ultime  riservate agli OTS iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito;
il decreto ministeriale del 1979, invece, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri: esso appare, quindi, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale;
l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2016, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi;
tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale;
in Italia, la legge regionale è prevista dall'art. 117 della Costituzione ed ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge ordinaria statale; la legge regionale n. 7 del 2016 della Regione Siciliana, nel pieno rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo n. 81 del 2008, costituisce in Italia l'unico atto legislativo relativo ai contenuti della formazione inerente al settore della subacquea industriale;..."  
e continua cosi: "... l'attuale formulazione di tutte queste ordinanze non offre le garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori, già previste dal decreto legislativo n. 81/2008, visto che l'autorizzazione delle Capitanerie di Porto permette agli OTS di immergersi fuori dall'ambito portuale come lavoratori iscritti al registro sommozzatori e non al repertorio telematico della Regione Siciliana, oltre a violare il principio per cui la norma di fonte inferiore, non potendo porsi in contrasto con la norma di fonte superiore, rende corresponsabili le stesse insieme all'azienda appaltatrice, di mancata applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008;
la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali.." (dal Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Legislatura 17 - Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783, del Sen. F. ARACRI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa)

martedì 5 settembre 2017

ANTICIPAZIONI SUL REPERTORIO TELEMATICO DEI COMMERCIAL DIVERS ITALIANI (LEGGE 21 aprile 2016, n. 7)


La legge 07/2016 ha valore retroattivo?

(di Manos Kouvakis)



Domanda posta più volte, ma secondo me non ha senso.

La legge 07/2016, è unica nel suo genere, perchè regolamenta un settore che in Italia non era mai stato regolamentato fino ad ora, e cioè le attività sommozzatorie fuori dalle aree portuali, in ambito inshore, offshore e nelle acque interne.

Propone dei percorsi formativi precisi per acquisire i titoli, stabiliti dall'articolo 3.2 delle legge: "...Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..."

Naturalmente devono essere dimostrabili e dimostrati, certificati nel LogBook personale che deve essere trasmesso, insieme con l'attestato di qualifica professionale (oltre agli altri documenti richiesti), per ottenere l'iscrizione al Repertorio e la CARD del "Commercial diver Italiano", per gli aventi diritto.

domenica 3 settembre 2017

Perchè CEDIFOP non propone un unico corso valido sia per l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto che al 1° livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)



Certo, sarebbe possibile, ed in ogni caso è quello che si sta facendo in ogni parte del mondo, ad esclusione dell'Italia dove esiste la figura dell' OTS definita dal DM 13.01.1979, come operatore in ambito portuale (harbour diver).

Di conseguenza, un corso che include tutto il percorso formativo fino a livello inshore (harbour + inshore), avrebbe come conseguenza quella di penalizzare chi vuole operare solo in ambito portuale, perchè lo costringerebbe ad affrontare una formazione superiore rispetto a quanto è di suo interesse.

Questo è il motivo per cui, attualmente, la formazione per l'harbour e quella per l'inshore rimangono separate. 

Tuttavia, non è escluso che in futuro questo non possa essere fattibile, naturalmente con tempi e costi diversi, con corsi rivolti escusivamente a chi ha interessa operare in ambito sia portuale che inshore, presentanto corsi che nel titolo hanno la dizione di "Operatore Tecnico Subacqueo", unico requisito previsto dai DM 13.01.1979  e 02.02.1982, per l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto, e nei contenuti, quanto previsto dall'Art. 3.2 della L.R. 07/2016, cioè "...Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di
fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)...", requisito fondamentale (ma non unico) per l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro.

sabato 2 settembre 2017

Subacquea industriale, chi può iscriversi al “repertorio telematico”?

(di Manos Kouvakis)


01.09.2017 - L'Avvisatore Marittimo: Subacquea industriale, chi può iscriversi al “repertorio telematico” - Certificazioni da OTS valide solo se durante la formazione sono stati realizzati tempi di fondo e attività in acqua elencati dall'IDSA


giovedì 31 agosto 2017

Ho un'esperienza di lavoro di molti anni da OTS, dentro e fuori dai porti, mi posso iscrivere al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia solo con la mia esperienza?




No, non è previsto.

La legge 07/2016, è chiara su questo punto: L'iscrizione deve essere a seguito di un corso di formazione valido. 
Non è possibile iscriversi esibendo solo "brevetti" di qualsiasi genere, tipo quelli rilasciati (anche) dall'IDSA, dall' HSE_UK o brevetti similari.
L'articolo 4.5, della L.R. 07/2016, fa chiarezza su questo punto: "... L’iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. 
I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità
agli standard di cui all’articolo 3, comma 2..."
L'articolo 3.2, della L.R. 07/2016, cita così: "... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving
Schools Association (IDSA),...", e continua così "...ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)...."
Tuttavia, in presenza di casi specifici, e ben documentati, le scuole full member IDSA, possono effettuare degli assessment, in base al regolamento dell'IDSA, per certificare una esperienza pregressa, tramite una serie di controlli descritti nel regolamento dell'IDSA, per ammettere, successivamente, l'allievo ad un percorso formativo che tiene in considerazione l'esperienza pregressa.
Va comunque, sottolineato che il regolamento interno dell'IDSA, vieta categoricamente di "mischiare" un percorso formativo con un percorso di "esperienza" fatta in cantiere, in un unico conteggio, stabilendo limiti ben precisi e relative regole da applicare in questi casi. 

mercoledì 30 agosto 2017

Nella L.R. 07/2016, si parla di 0-30 metri, mentre su altri testi (UNI 1366) ho trovato anche la profondità di - 12 o di -18 metri, che però non esistono nella L.R. 07/2016. Perchè?

(di Manos Kouvakis)


Di solito i riferimenti dei - 12 o - 18 metri, trovano fondamento nella subacquea sportiva ricreativa e non nella subacquea industriale.

In modo molto semplice, la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, fa riferimento soltanto alle profondità - 30 e - 50 metri che vengono considerate come profondità indicative nel passaggio da INSHORE a OFFSHORE (- 30 metri) o da BASSO FONDALE  ad ALTO FONDALE (-50 metri), facendo riferimento al documento dell'ENI spa Lettera HSE/SIC Prot 16 del 21/05/2008 "Requisiti HSE per i subappaltatori di lavori subacquei", pagina 9 e 10 del documento, e a quello successivo SICLAV/SIC DEL 5 Agosto 2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei", pagina 21, che suddividono le immersioni lavorative alle profondità di 0-30 metri, 30-50 metri e oltre i -50 metri, cosi come è anche indicato negli articoli 2.2, 2.3 e 2.4 della L.R. 07/2016.

Naturalmente la sigla HSE a cui fa riferimento ENI spa, nulla ha a che vedere con la sigla HSE-UK inglese.