CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

giovedì 17 agosto 2017

Qual'è la differenza fra l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto e l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)

L'iscrizione presso una Capitaneria di Porto, in Italia è regolamentata dai Decreti Ministeriali 31.01.1979 (Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale) 02.02.1982 (definizione del termine OTS). 

In particolare il DM 13.01.1979 negli articoli 1 e 2 cita cosi:
Art. 1.: Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.
E’ istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.
Art. 2.: Attività dei sommozzatori.
I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione. Il comandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.

L'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia è regolamentata dalla Legge 21 aprile 2016, n. 7.
"Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industiale" della Regione Sicilia.

In particolare la L.R. 07/2016 definisce (Art.1.2) come "... ‘Sommozzatori e lavoratori subacquei’ (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT 62160) coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne...", stabilendo con l'Art. 2.1 a), b), c) i tre livelli di addestramento per:
a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”;
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione)
per le attività fuori dai porti, rispettivamente per le profondità fino ai - 30 metri (Art. 2.1a e Art.2.2), fino ai - 50 metri (Art.2.1b e Art. 2.3) ed oltre i - 50 metri (Art. 2.1c e Art. 2.4);

la L.R. 07/2016, prevede la creazione presso l'Assessorato al Lavoro di un Repertorio Telematico (registro) per l'iscrizione degli aventi diritto (Art. 4.1) e  prevede il rilascio all’iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione (Art. 4.4), previsti dall'articolo 2.oooooooooooooooooi

In definitiva, il D.M. 13.01.1979, prevede l'iscrizione degli OTS al Registro Sommozzatori,presso una Capitaneria di porto in Italia per attività in ambito portuale, e il rilascio del "Libreto di Ricognizione" per gli OTS, mentre la L.R. 07/2016 prevede l'iscrizione presso il Repertorio Telematico, gestito dall'Assessorato al Lavoro, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per i livelli inshore e offshore per tutte le attività fuori dai porti.

Quindi, ad esempio, parlare di corsi che abilitano a lavorare a - 50 metri fuori dai porti, significa che si parla di corsi che permettono l'iscrizione al 2° livello del repertorio telematico previsto dalla L.R. 07/2016, oppure parlare di corsi per "altofondale" significa che si parla di corsi che permettono l'iscrizione al 3° livello del repertorio telematico previsto dalla L.R. 07/2016

Se questi requisiti non vengono soddisfatti dalla tipologia del corso (iscrizione al repertorio Telematico), significa semplicemente che le informazioni date dall'operatore o dalla scuola che propone questi corsi sono FALSE.

Il seguente video, di circa un minuto, riassume tutto quanto esposto sopra: 


La legge 07/2016 è una legge della Regione Sicilia, quindi vale solo per la Regione Sicilia o anche nel resto dell'Italia?

In diversi articoli della Legge 21 aprile 2016, n. 7 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" della Regione Sicilia, è riportato che questi titoli "...sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull’intero territorio comunitario..." (Art. 3.5, Art. 4.5, Art. 5.2)

Questo significa che la CARD del COMEMRCIAL DIVER ITALIANO,  prevista dall'articolo 4 della legge 07/2016, rilasciata dall'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, ha una riconoscibilità/spendibilità in tutto il territorio Europeo, quindi in tutta Italia e non solo in Sicilia.

Di conseguenza, la legge 07/2016 stabilisce percorsi formativi, validi in tutta Europa, la cui regionalità sta esclusivamente nella gestione, tramite l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, del repertorio telematico per il rilascio della card del commercial diver italiano, in base al livello di profondità delle immersioni, a seguito di percorsi formativi, stabiliti dalla legge, per tutti coloro che li hanno realizzati, sia in Sicilia che fuori, purché siano in regola con quanto riportato all'articolo 3.2 della legge stessa, che così recita: " ... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." e continua cosi "...ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)...", cioè stabilisce un numero minimo di immersioni e di attività in acqua che devono essere eseguite durante i percorsi formativi per avere diritto all'iscrizione al repertorio telematico.

Regole valide per la prima volta in Italia per tutte le attività svolte, dai lavoratori METALMECCANICI subacquei, fuori dall'ambito portuale che resta riservato agli OTS.

E' importante sottolineare la particolarità della materia "formazione professionale" in Italia, come ad esempio, troviamo nel documento della 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015, scritto che: “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...”, pagina 91 del documento del Senato:

Testo simile troviamo anche, nell'nterrogazione parlamentare presentata al senato nel 2017, che cita" ... a giudizio dell'interrogante, la situazione creatasi in seguito alla promulgazione della legge regionale e la non impugnativa deliberata dal Consiglio dei ministri ha originato numerosi squilibri, che andrebbero sanati con l'adozione di un provvedimento legislativo nazionale consono, da un lato, a riconoscere diritti, doveri e compiti dei lavoratori e, dall'altro, a tutelare i datori di lavoro da possibili incidenti durante tali attività, presentando anche un apposito disegno di legge, che normalizzi la grave situazione italiana in questo settore, omogeneizzando la legge n. 7 del 2016 della Regione Siciliana che riguarda l'aspetto formativo, visto che la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrante nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato, con l'aspetto puramente lavorativo e di sicurezza, competenza dello Stato italiano..."

Da tutto questo, è evidente che la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, stabilisce percorsi formativi validi sull'intero territorio Italiano e non solo. Importante è che siano coerenti con quanto prescritto dall'articolo 3.2 della legge stessa.

mercoledì 16 agosto 2017

Esistono dei livelli di addestramento nel commercial diver, come nella subacquea sportiva, in base alla profondità?

(di Manos Kouvakis)


Si, nel commercial diving, in ambito internazionale, da sempre ci sono stati. Ad esclusione dell'Italia, dove fino all'anno scorso (2016) esisteva solo una gran confusione, sia nella terminologia, che nelle competenze. Ora grazie alla L.R. 07/2016, anche in Italia percorsi e definizioni hanno cominciato a seguire la strada che a livello internazionale è da sempre esistita.

Andiamo in ordine, nella subacquea sportiva ricreativa esiste un percorso formativo, proposto dalle varie didattiche esistenti, che tramite una serie di "brevetti" scompleta un percorso, che nelle varie didattiche e a livello internazionale è più o meno lo stesso.
In particolare, possiamo parlare di un percorso di questo  tipo, noto a tutti:
  • OPEN WATER DIVER: 18 metri
  • ADVANCED OPEN WATER DIVER: 30 metri
  • RESCUE DIVER: 30 metri
  • DIVEMASTER, ASSISTANT INSTRUCTOR, ISTRUTTORE: 40 metri
ecc, percorso tipo utilizzato da più didattiche (PADI, IDEA, SNSI, SSI, ecc) anche altre didattiche propongono percorsi molto simili.

Analogamente, nella subacquea industriale (commercial diver), dove a livello internazionale esiste una sola didattica, che è l'IDSA, esiste un percorso accettato in tutti i paesi nel mondo, con piccole sfumature locali, che in Italia non esisteva fino al 2016.

Successivamente dall'aprile 2016, grazie alla L.R. 07/2016 e al DM 13.01.1979, anche in Italia si è delineato un percorso chiaro e preciso, anzi si può affermare, che è uno dei migliori percorsi esistenti a livello mondiale come qualità, che è il seguente:

  1. HARBOUR DIVER = OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), titolo definito dal DM 13.01.1979, prevede l'iscrizione al "Registro Sommozzatori" del Ministero dei Trasposti, presso una Capitaneria di Porto in Italia, per il rilascio del "Libretto di Ricognizione", per attività all'interno dei porti. Profondità: è quella del porto in cui si opera. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con l'utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  2. INSHORE AIR DIVER = titolo definito dall'Articolo 2.1a della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al primo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello INSHORE AIR DIVER. Profondità: max  -30 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con l'utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  3. OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP = titolo definito dall'Articolo 2.1b della L.R. 07/2016"Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al secondo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP. Profondità: max  -50 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni: sono in Basso Fondalecioè con l'utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  4. OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE = titolo definito dall'Articolo 2.1c della L.R. 07/2016"Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al terzo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE. Profondità: oltre i -50 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni sono in Alto Fondale cioè con l'utilizzo di miscele Ossigeno/Elio (Heliox).

Esistono corsi di OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) a 50 metri, validi per le acque territoriali Italiane?

(di Manos Kouvakis)

NO, l'OTS è un operatore che opera SOLO all'interno dei porti, cosi com'è specificato dagli articoli 1 e 2 del DM 13/01/1979, questo concetto è descritto ottimamente anche in un documento del 2012 della Capitaneria di Porto di Livorno, in occasione dei lavori sul relitto della Costa Concordia:





Quindi il DM 13.01.1979, regola solo le attività sommozzatorie all'interno delle aree portuali, con la prevista iscrizione al Registro Sommozzatori del Ministero dei Trasporti, presso una Capitaneria di Porto in Italia.

Per le attività fuori dall'ambito portuale, bisogna fare riferimento alla Legge della Regione Sicilia n.07/2016, che stabilisce le regole per le immersioni lavorative fuori dai porti, in ambito INSHORE e OFFSHORE.

Infatti una delle ultime interrogazioni parlamentari presentata al Senato della Repubblica Italiana nel 2017, cita cosi: Legge 07/2016  "... la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali;..." 

Il mio consiglio: chi vi parla di corsi per OTS, validi per attività FUORI dalle aree portuali, ai - 50 metri (ma anche di meno), senza i requisiti per iscriversi al 2° livello dell'Albo (Repertorio) previsto dalla LR 07/2016 (http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g16-18o1/g16-18o1.pdf) , dichiara il FALSO.
In questi casi, rivolgetevi ad un avvocato, se vi ha imbrogliati!!






martedì 15 agosto 2017

Quale è la profondità max prevista per un corso da OTS (Operatore Tecnico Subacqueo)?

(di Manos Kouvakis)

I tre (3) decreti ministeriali che stabiliscono le competenze degli OTS, cioè il DM 13/01/1979DM 31/03/1981 e DM 02/02/1982, non specificano alcuna profondità, essendo quest'ultima stabilita dalla profondità del porto in cui opera un OTS, essendo lo stesso un operatore in ambito portuale, cosi com'è stabilito dagli articoli 1 e 2 del DM 13/01/1979, che cita cosi: 

"Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 - (in Gazz. Uff., 16 febbraio, n. 47): Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.
...
Art. 1. Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale:
E’ istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.
Art. 2. Attività dei sommozzatori.
I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione. Il comandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti..."

Quindi non esiste una profondità specifica alla quale si immerge un OTS, dal punto di vista legislativo, anche se di solito è quella di pochi metri, che coincidono con la profondità della maggiore parte dei porti Italiani