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mercoledì 14 settembre 2016
lunedì 1 agosto 2016
"Repertorio Telematico" della Regione Sicilia, IDSA, IMCA e HSE e la definizione di Commercial Diver
La legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia il 29 aprile 2016, della quale, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016 è stata deliberata la non impugnativa, definisce "Sommozzatori e lavoratori subacquei" (nomenclatura e classificazione delle unità professionali ISTAT 62160) coloro che "eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne", fuori dall'ambito portuale, mentre l'articolo 3, comma 5, sottolinea la validità dei titoli, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sull'intero territorio comunitario.
Per la prima volta in Italia, andiamo oltre l'ambito portuale, creando (articolo 2, comma 1), dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); l'articolo 4, comma 4, prevede un repertorio telematico con un'iscrizione che avviene secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa, corredata dei dati integrali di iscrizione, valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica livelli di addestramento per attività non in ambito portuale (nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, come OTS) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito.
La qualità assoluta dei percorsi formativi è garantita dall'articolo 3.2 della legge 07/2016 " Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmentericonosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)."
E' importantissimo, e di assoluta novità per l'Italia il fatto che, come riportato al Senato della Repubblica, nel documento "Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06112", pubblicato il 14 luglio 2016, nella seduta n. 660, il Senatore Francesco Aracri fra le altre cose sottolinea " ... attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card del "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali..."; (vedi
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=982775 )
I corsi del CEDIFOP hanno le caratteristiche che la legge 07/2016 prevede nell'articolo 3.2 perché completano i tempi di immersione e di fondo ed le attività in acqua, programmate dall’International Diving Schools Association (IDSA) per i vari livelli, essendo CEDIFOP una delle 11 scuole attualmente Full member IDSA nel mondo, alle quali vanno aggiunte le 3 scuole (2 in UK e una a Singapore) Full Member Specialist Diving Training riconosciute dall'IMCA per gli assessment da realizzare nei Paesi che non hanno una legislazione sull'offshore diving nel mondo.
I percorsi formativi del CEDIFOP sono in linea con i documenti guida IMCA (Course content is in line with guidance document IMCA) IMCA D015 (Mobile/Portable Surface Supplied System), IMCA D023 (Diving Equipment Systems Inspection Guidance Note for Surface Orientated Diving System-Air), perché CEDIFOP è riconosciuta da IMCA come membro per la formazione (world wide Training Establishment Member) nella divisione diving per l’Europa ed Africa.
Va sottolineato che questi corsi sono soggetti ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), offrendo le garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori già previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare gli articoli 18, comma 1, lettera e), 36, comma 1, lettera a), e 37, comma 3, sulla formazione minima, che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea, affinché si ottemperino i requisiti previsti dal decreto legislativo n.81 del 2008. Tale formazione minima non può fare riferimento, solo, al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016 all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi in mancanza di una formazione specifica.
E per la prima volta, anche in Italia, possiamo parlare di Commercial Divers, perché finalmente vengono a coincidere a livello internazionale, con un ritardo di ben 35 anni, percorsi e formazione in questo settore.
La dizione e qualifica di Commercial Divers, nasce dal Repertorio americano Soc 2010 USA n. 49-9092 "Commercial Divers", i titoli rilasciati da scuole USA accreditate dall'ACDE (Association of Commercial Diving Educators) nei percorsi formativi Americani, hanno l'obbligo di includere gli standard IDSA ( www.acde.us/index.htm ), per cui questa qualifica diventa equivalente a quella internazionale inserita nella nuova classificazione internazionale delle professioni (ISCO-08) numero 7541 per "Underwater Divers", a cui ora può fare riferimento, consolidandosi, anche quella Italiana ISTAT CP 20122 n. 6216 "Sommozzatori e lavoratori subacquei" .
L'Italia, dopo 35 anni, si è messa di nuovo in corsia e sta recuperando velocemente il tempo perduto.
"Repertorio Telematico" della Regione Sicilia, IDSA, IMCA e HSE e la definizione di Commercial Diver
La legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia il 29 aprile 2016, della quale, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016 è stata deliberata la non impugnativa, definisce "Sommozzatori e lavoratori subacquei" (nomenclatura e classificazione delle unità professionali ISTAT 62160) coloro che "eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne", fuori dall'ambito portuale, mentre l'articolo 3, comma 5, sottolinea la validità dei titoli, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sull'intero territorio comunitario.
Per la prima volta in Italia, andiamo oltre l'ambito portuale, creando (articolo 2, comma 1), dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); l'articolo 4, comma 4, prevede un repertorio telematico con un'iscrizione che avviene secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa, corredata dei dati integrali di iscrizione, valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica livelli di addestramento per attività non in ambito portuale (nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, come OTS) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito.
La qualità assoluta dei percorsi formativi è garantita dall'articolo 3.2 della legge 07/2016 " Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmentericonosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)."
E' importantissimo, e di assoluta novità per l'Italia il fatto che, come riportato al Senato della Repubblica, nel documento "Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06112", pubblicato il 14 luglio 2016, nella seduta n. 660, il Senatore Francesco Aracri fra le altre cose sottolinea " ... attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card del "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali..."; (vedi
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=982775 )
I corsi del CEDIFOP hanno le caratteristiche che la legge 07/2016 prevede nell'articolo 3.2 perché completano i tempi di immersione e di fondo ed le attività in acqua, programmate dall’International Diving Schools Association (IDSA) per i vari livelli, essendo CEDIFOP una delle 11 scuole attualmente Full member IDSA nel mondo, alle quali vanno aggiunte le 3 scuole (2 in UK e una a Singapore) Full Member Specialist Diving Training riconosciute dall'IMCA per gli assessment da realizzare nei Paesi che non hanno una legislazione sull'offshore diving nel mondo.
I percorsi formativi del CEDIFOP sono in linea con i documenti guida IMCA (Course content is in line with guidance document IMCA) IMCA D015 (Mobile/Portable Surface Supplied System), IMCA D023 (Diving Equipment Systems Inspection Guidance Note for Surface Orientated Diving System-Air), perché CEDIFOP è riconosciuta da IMCA come membro per la formazione (world wide Training Establishment Member) nella divisione diving per l’Europa ed Africa.
Va sottolineato che questi corsi sono soggetti ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), offrendo le garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori già previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare gli articoli 18, comma 1, lettera e), 36, comma 1, lettera a), e 37, comma 3, sulla formazione minima, che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea, affinché si ottemperino i requisiti previsti dal decreto legislativo n.81 del 2008. Tale formazione minima non può fare riferimento, solo, al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016 all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi in mancanza di una formazione specifica.
E per la prima volta, anche in Italia, possiamo parlare di Commercial Divers, perché finalmente vengono a coincidere a livello internazionale, con un ritardo di ben 35 anni, percorsi e formazione in questo settore.
La dizione e qualifica di Commercial Divers, nasce dal Repertorio americano Soc 2010 USA n. 49-9092 "Commercial Divers", i titoli rilasciati da scuole USA accreditate dall'ACDE (Association of Commercial Diving Educators) nei percorsi formativi Americani, hanno l'obbligo di includere gli standard IDSA ( www.acde.us/index.htm ), per cui questa qualifica diventa equivalente a quella internazionale inserita nella nuova classificazione internazionale delle professioni (ISCO-08) numero 7541 per "Underwater Divers", a cui ora può fare riferimento, consolidandosi, anche quella Italiana ISTAT CP 20122 n. 6216 "Sommozzatori e lavoratori subacquei" .
L'Italia, dopo 35 anni, si è messa di nuovo in corsia e sta recuperando velocemente il tempo perduto.
giovedì 14 luglio 2016
Corso TOP UP 2016 del CEDIFOP - per la CARD ITALIANA di OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP
Ecco chi può accedere al corso di "TOP UP" del CEDIFOP, che inizierà il 05/settembre/2016, valido per l'iscrizione al 2 livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia per il rilascio della CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO per il livello di OFFSHORE AIR DIVER - TOP UP, rilasciata dall'Assessorato Regionale al Lavoro, con spendibilità in ambito Europeo:
1) chi ha fatto i corsi di OTS e di Saldatore subacqueo del CEDIFOP
2) chi è in possesso del BREVETTO di 2° livello dell'IDSA rilasciato da scuole ATTUALMENTE full member IDSA (NON SONO VALIDI I (FALSI) BREVETTI IDSA RILASCIATI DA UNA EX SCUOLA IDSA ITALIANA, ESPULSA DALL'IDSA, PERCHE' RILASCIAVA BREVETTI FASULLI) (si dice: il lupo perde il pelo ma non il vizio)
3) chi, non avendo questi requisiti, supera l'"assessment di esperienza" di 4 giorni, previsto dal regolamento IDSA, se ha timbrate nel LOG BOOK personale le immersioni previste dal regolamento IDSA per il livello IDSA 1 + IDSA 2 ed in particolare:
4) chi, non avendo i requisiti, supera l'"assessment di esperienza" di 4 giorni, previsto dal regolamento IDSA, se ha timbrate nel LOG BOOK personale le immersioni previste dal regolamento IDSA per il livello IDSA 1 + IDSA 2 + IDSA 3, ed in particolare:
Costoro, superando l'assessment potranno partecipare al corso TOP UP (ridotto) del CEDIFOP della durata di 3 settimane svolte interamente in Sicilia.
In tutti questi casi, vengono rispettati i criteri di qualità, stabiliti dalla didattica IDSA, citati all'articolo 3.2 della Legge 07/2016.
Ecco anche il perché tutti i corsi realizzati all'estero (vedi Scozia), in soli ... 5 giorni, sono lontani anni luce da tutto questo e hanno di diritto preso il nome di corsi "truffa" e non potranno mai essere presi in considerazione.
Sono convinto che chi è in possesso delle "patacche" prese all'estero (ormai è iniziata la procedura per la revoca dei riconoscimenti di questi inutili pezzi di carta da parte dell'HSE Britannica) ...non sarà d'accordo, ma ormai in Italia c'è una legge che regolamenta tutto questo, malgrado l'opposizione dei soliti noti, che si nascondono dietro al loro dito e che da anni hanno riempito le loro tasche costringendo gli Italiani ad andare a... “formarsi” (?) all'estero e sempre presso la solita scuola in Scozia - chi sa perché? :). Forse se consigliavano di andare a fare 5 giorni presso ... Disneyland o sulle montagne russe avrebbero almeno avuto l'attenuante di aver offerto un valido divertimento ai poveri malcapitati.
In ogni caso, i requisiti sono alla luce del sole, sotto gli occhi di tutti, se un soggetto li ha (dalla formazione o dal lavoro) è dentro, chi non li ha, ma sventola inutili pezzi di carta, deve riflettere sul fatto che anche lui è colpevole di aver ritardato lo sviluppo di questo settore in Italia negli ultimi 35 anni e che si deve vergognare!!
Nella tabella seguente sono indicati gli standard della didattica IDSA per l'assessment di esperienza.
Con l'iscrizione al 2° livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia si completa il percorso di "BASSO FONDALE", cioè immersioni con l'utilizzo di miscele di aria o aria arricchita (nitrox). Solo chi è arrivato a questo livello potrà successivamente partecipare al corso di Altofondale o all'assessment per l'inserimento in un corso “ridotto” per l'altofondale, valido per l'iscrizione al terzo livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia, per il rilascio della CARD ITALIANA di OFFSHORE SAT DIVER da parte dell'assessorato regionale al Lavoro.
1) chi ha fatto i corsi di OTS e di Saldatore subacqueo del CEDIFOP
3) chi, non avendo questi requisiti, supera l'"assessment di esperienza" di 4 giorni, previsto dal regolamento IDSA, se ha timbrate nel LOG BOOK personale le immersioni previste dal regolamento IDSA per il livello IDSA 1 + IDSA 2 ed in particolare:
- n. 1000 minuti e 30 immersioni in Scuba (non erogatore) alla profondità 0-19 metri
- n. 300 minuti (come Botton Time) e 10 immersioni in Scuba (non erogatore) alla profondità 20-30 metri
- n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SCUBA (non erogatore)
- n. 1900 minuti e 36 immersioni in SURFACE alla profondità 0-19 metri
- n. 400 minuti (come Botton Time) e 8 immersioni in SURFACE alla profondità 20-30 metri
- n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SURFACE
- n. 2 immersioni della durata minima di 180 minuti (come Botton Time)
4) chi, non avendo i requisiti, supera l'"assessment di esperienza" di 4 giorni, previsto dal regolamento IDSA, se ha timbrate nel LOG BOOK personale le immersioni previste dal regolamento IDSA per il livello IDSA 1 + IDSA 2 + IDSA 3, ed in particolare:
- n. 1000 minuti e 30 immersioni in Scuba (non erogatore) alla profondità 0-19 metri
- n. 300 minuti (come Botton Time) e 10 immersioni in Scuba (non erogatore) alla profondità 20-30 metri
- n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SCUBA (non erogatore)
- n. 1900 minuti e 36 immersioni in SURFACE alla profondità 0-19 metri
- n. 400 minuti (come Botton Time) e 8 immersioni in SURFACE alla profondità 20-30 metri
- n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SURFACE
- n. 2 immersioni della durata minima di 180 minuti (come Botton Time)
- n. 300 minuti e 10 immersioni in SURFACE alla profondità 0-30 metri
- n. 320 minuti e 10 immersioni in SURFACE alla profondità 30-40 metri
- n. 300 minuti e 10 immersioni in SURFACE alla profondità 40-50 metri
- n. 10 immersioni in SURFACE con l'utilizzo di una CAMPANA APERTA
- n. 6 immersioni della durata minima di 30' cadauna con l'utilizzo di una HOT WATER (muta ad acqua calda)
- n. 4 immersioni alla profondità di - 50 metri in SURFACE
Costoro, superando l'assessment potranno partecipare al corso TOP UP (ridotto) del CEDIFOP della durata di 3 settimane svolte interamente in Sicilia.
In tutti questi casi, vengono rispettati i criteri di qualità, stabiliti dalla didattica IDSA, citati all'articolo 3.2 della Legge 07/2016.
Ecco anche il perché tutti i corsi realizzati all'estero (vedi Scozia), in soli ... 5 giorni, sono lontani anni luce da tutto questo e hanno di diritto preso il nome di corsi "truffa" e non potranno mai essere presi in considerazione.
Sono convinto che chi è in possesso delle "patacche" prese all'estero (ormai è iniziata la procedura per la revoca dei riconoscimenti di questi inutili pezzi di carta da parte dell'HSE Britannica) ...non sarà d'accordo, ma ormai in Italia c'è una legge che regolamenta tutto questo, malgrado l'opposizione dei soliti noti, che si nascondono dietro al loro dito e che da anni hanno riempito le loro tasche costringendo gli Italiani ad andare a... “formarsi” (?) all'estero e sempre presso la solita scuola in Scozia - chi sa perché? :). Forse se consigliavano di andare a fare 5 giorni presso ... Disneyland o sulle montagne russe avrebbero almeno avuto l'attenuante di aver offerto un valido divertimento ai poveri malcapitati.
In ogni caso, i requisiti sono alla luce del sole, sotto gli occhi di tutti, se un soggetto li ha (dalla formazione o dal lavoro) è dentro, chi non li ha, ma sventola inutili pezzi di carta, deve riflettere sul fatto che anche lui è colpevole di aver ritardato lo sviluppo di questo settore in Italia negli ultimi 35 anni e che si deve vergognare!!
Nella tabella seguente sono indicati gli standard della didattica IDSA per l'assessment di esperienza.
Con l'iscrizione al 2° livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia si completa il percorso di "BASSO FONDALE", cioè immersioni con l'utilizzo di miscele di aria o aria arricchita (nitrox). Solo chi è arrivato a questo livello potrà successivamente partecipare al corso di Altofondale o all'assessment per l'inserimento in un corso “ridotto” per l'altofondale, valido per l'iscrizione al terzo livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia, per il rilascio della CARD ITALIANA di OFFSHORE SAT DIVER da parte dell'assessorato regionale al Lavoro.
mercoledì 13 luglio 2016
Opere subacquee : attenzione alle disposizioni della L.R. 07/2016
di Manos Kouvakis
L’incidente è dell’anno scorso (agosto 2015), ma se questo incidente accadesse oggi, con la nuova L.R. 07/2016 (LEGGE 21 aprile 2016, n. 7.Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale) che rappresenta, in merito alla sicurezza, un complemento al D. Lgs. 81/08, chi avrebbe dovuto assumere le responsabilità dell’incidente?
La mancata applicazione degli standard minimi di sicurezza, ormai regolamentati anche per attività fuori dall’ambito portuale (non OTS) con la L.R. 07/2016, che prevede l’iscrizione al Repertorio Telematico della Regione Sicilia, presso l’Assessorato Regionale al Lavoro, in base alla profondità dell’immersione lavorativa, a chi sarebbe imputata? Sicuramente sia al comune che ha commissionato i lavori ma anche alla capitaneria stessa che li ha autorizzati senza assicurarsi dell’esistenza minima delle condizioni di sicurezza visto che la L.R. 07/2016 definisce livelli di qualifica e percorsi formativi minimi a garanzia di questo tipo di lavori, mai regolamentati ad oggi in Italia. Perché aspettare nuovi incidenti per iniziare ad applicare la legge?
lunedì 23 maggio 2016
LA LEGGE LENTINI (L.R. 07/2016) E L’EQUIVALENZA DEI PERCORSI ITALIANI INSHORE E OFFSHORE CON L’APPROVED LIST DELL’HSE_UK
di Manos Kouvakis
Finalmente anche in Italia, è stata approvata, dopo più di 35 anni di attesa, una legge (L.R. 07/2016 – Legge Lentini) sulla formazione dei sommozzatori che operano nel settore inshore e offshore. La Legge Lentini che si intitola “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale” enumera i livelli di formazione per operare in ambito inshore e offshore, partendo dalla base esistente di OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) valido per attività in ambito portuale, introduce il primo livello per l’INSHORE AIR DIVER, a cui fanno seguito il secondo e terzo livello per L’OFFSHORE DIVER (aria e saturazione) secondo gli standard didattici dall’International Diving Schools Association (IDSA), standard che fanno parte integrale della legge Lentini.
Abbiamo sottolineato più volte, del fatto che in ambito internazionale esistono tre tipologie di standard ed in particolare
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo esistono diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro
2) gli standard operativi declinati dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative);
3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano
Per il buon funzionamento di un cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono coesistere e la legge appena promulgata si occupa di definire in modo chiaro i primi: quelli che riguardano la formazione dei subacquei al servizio dell’industria, secondo le precise regole di formazione stabilite dalla didattica Internazionale IDSA.
Proprio qui, sulla formazione, interviene il testo della Legge Lentini approvata dall’assemblea regionale Siciliana per regolamentare la formazione degli operatori in un comparto in cui manca una normativa nazionale di riferimento.
E proprio l’assenza di una disciplina dello Stato al riguardo ha, fino ad oggi, costituito un grande ostacolo per l’inserimento professionale degli operatori italiani della subacquea industriale. Un paradosso evidente per una regione insulare come la Sicilia, interessata dalla presenza di diversi impianti per l’estrazione, il trasporto e la raffinazione degli idrocarburi, di strutture portuali e di molteplici altre attività subacquee.
L’articolo 3 è il più importante, perché specifica come devono essere svolti i percorsi formativi, cioè con interventi formativi conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, in riferimento ai tempi di immersione e di fondo e alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA). Tre tipologie di standard (Formativi Sicurezza ed Operativi) racchiusi in poche righe ma importantissime, specialmente perché riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sull’intero territorio comunitario.
La legge Lentini crea la CARD del COMERCIAL DIVER ITALIANO, che sarà gestita dalle istituzioni Italiane e che sarà rilasciata a chi si iscriverà al repertorio telematico nei tre livelli previsti. L'iscrizione al repertorio telematico deve essere in conformità a percorsi formativi secondo standard IDSA a cui fa riferimento l’articolo 3, comma 2, della Legge Lentini.
Tutti coloro che hanno svolto corsi di formazione professionale secondo gli standard previsti dalla didattica IDSA con l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Sicilia, potranno usufruire della CARD secondo il livello di qualifica (Inshore Air Diver, Offshore Air Diver -TOP UP e Offshore Sat Diver - Altofondale) riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sull’intero territorio comunitario.
Queste le dichiarazioni dell'Onorevole Lentini: "Il provvedimento disciplina le attività formative per il conseguimento delle qualifiche internazionalmente riconosciute (senza in alcun modo intervenire sull’esercizio dell’attività professionale, di competenza statale) di inshore diver (sommozzatore abilitato ad interventi fino a 30 metri di profondità), di offshore air diver (“Top Up”, fino a 50 metri) e di offshore sat diver (altofondalista, fino a 200 metri con supporto di strumenti iperbarici). Tutti i percorsi di formazione dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto degli standard fissati a livello internazionale dall’IDSA (l’associazione mondiale delle scuole per subacquei industriali) e delle norme a tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente (HSE). Al termine dei percorsi di formazione i ragazzi potranno far inserire il proprio nominativo nell’apposito repertorio telematico sul sito della Regione e riceveranno un’apposita card, che permetterà così alle aziende del settore di verificare le competenze, favorendo l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. I titoli conseguiti saranno inoltre effettivamente utilizzabili sul mercato del lavoro comunitario (riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36) ed internazionale. L’intervento legislativo, inoltre, non prevede nessun nuovo onere per la Regione: i corsi potranno eventualmente essere finanziati coi fondi comunitari (FSE) o comunque operare in regime di libero mercato, fermo restando il controllo della Regione sull’effettività degli insegnamenti e dei tempi di immersione. Sono estremamente soddisfatto per le approvazioni di un provvedimento che apre ai giovani siciliani nuove opportunità di lavoro in un settore di alta qualificazione e dinamico. Senza spendere fondi pubblici offriamo la possibilità, in una terra al centro del Mediterraneo, di concrete occasioni di lavoro ben remunerate in Sicilia ed altrove, nel settore petrolifero, portuale e delle installazioni marittime in genere. La Regione ha finalmente usato bene la propria autonomia per aiutare i siciliani ad inserirsi e competere nell’attività lavorativa in tutta Europa e nel mondo."
Sarebbe anche importante un confronto con gli standard dell’HSE Inglese e i nuovi standard italiani, visto che fino ad oggi la legislazione Italiana si limitava solo nel disciplinare la subacquea in area portuale e, più precisamente, l’ ”Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale”. Facendo riferimento solo ai servizi portuali, detta normativa non tratta dei livelli offshore e inshore i quali prevedono una preparazione superiore anche in termini di profondità di immersione.
- La nuova Legge 21 aprile 2016, n. 7 (c.d. Legge Lentini) disciplina i livelli offshore e inshore come segue:
a) Primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”, che definisce la formazione per operatori in ambiente subacqueo con immersioni fino a profondità massima di -30 metri.
Nel paragone con la formazione inglese, questo si può collocare al corrispondente livello “Insland/Inshore Diving” (Schedule 2) e precisamente:
– HSE Surface Supplied Diving
– HSE Part III
– Transitional Part III (issues between 1 July 1981 – 31 December 1981)
– HSE Part III (Restricted – Tank)
– HSE SCUBA Diving
– HSE Part IV
– Transitional Par IV (issued between 1 July 1981 – 31 December 1981)
– HSE Part IV (Restricted – Tank).
b) Secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”.
Profondità fino a -50 metri. Nel paragone con la formazione inglese, questo si può collocare al corrispondente livello “Offshore Diving” (Schedule 1.2 “For Surface Supplied, Surface-Orientated Diving Techniques to a maximum depth of 50 metres) e più precisamente:
- HSE Surface Supplied Diving with HSE Surface Supplied Diving (Top-up)
- HSE Part I
Our Ref: INT5
Date: 18 May 2016
- Transitional Part I (issued between 1 July 1981 – 31 December 1981)
- TSA or MSC Basic Air Diving (issues between August 1975 and June 1981)
c) Terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “alto fondista” (saturazione). Profondità superiore a -50 metri.
Nel paragone con la formazione inglese, questo si può collocare al corrispondente livello Offshore Diving (Schedule 1.1) e più precisamente:
- HSE Closed Bell Diving
- HSE Part II
- HSE Part II (Restricted) (Air range only)
- Transitional Part II (issued between 1 July 1981 – 31 December 1981)
- TSA or Manpower Services Commission Mixed gas/Bell Diving (issued
between August 1975 and June 1981)
Ecco nello schema seguente, qui di seguito, la comparazione tra i livelli Italiani ed Inglesi
ITALIAN LEVEL
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CORRESPONDENT LEVEL IN UK
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OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) D.M. 13/01/79
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Not
present in
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Letter
a) First level as per Law 21/04/2016 n. 7 - Inshore Diver
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Schedule
2 – Inlande/Inshore Diving
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Letter
b) Second level as per Law 21/04/2016 n. 7- Offshore Air Diver
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Schedule
1.2 – Offshore Diving – For Surface-Orientated Diving techniques to a maximum
depth of
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Letter
c) third level as per Law 21/04/2016 n. 7 – Offshore Sat Diver
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Schedule
1.1 – Closed
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Questa legge permetterà anche di uniformare i livelli di preparazione come previsto anche dalle disposizioni della Direttiva CE, in particolare comma 11 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dove si sottolinea che “è opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede.”
mercoledì 11 maggio 2016
Prossimi corsi CEDIFOP per l'INHSORE AIR DIVER (Saldatore) ed OFFSHORE AIR DIVER (TOP UP)
Inizierà nel mese di giugno il corso per "Saldatore Subacqueo" (durata 4 settimane), valido per l'iscrizione al primo livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia, per il rilascio della CARD (da parte della regione) livello di INSHORE AIR DIVER (Basso Fondale), mentre il corso "TOP UP" (durata 4 settimane) valido per l'iscrizione al secondo livello del repertorio telematico della regione sicilia, per il rilascio della CARD (da parte della regione) livello di OFFHORE AIR DIVER (Basso Fondale) è previsto per fine agosto 2016.
La CARD che la Regione Sicilia rilascerà agli iscritti al Repertorio Telematico ha una riconoscibilità in ambito Europeo (articolo 3 e articolo 4 della L.R. 07/2016 - ex DDL 698) ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.
Va sottolineato che la parte "regionale" della legge 07/2016 riguarda la tenuta del Repertorio Telematico da parte dell'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia e il rilascio della CARD da parte dell'Assessorato, e non del percorso formativo richiesto per l'iscrizione, che garantisce i massimi livelli di sicurezza e competenza, che non può essere limitato ai confini di una regione.
Va detto, inoltre, che la L.R. 07/2016 NON riguarda gli OTS, in quanto loro in base alla legislazione esistente (articolo 1 e articolo 2 del DM 13/01/1979) solo lavoratori all'interno delle aree portuali.
La CARD che la Regione Sicilia rilascerà agli iscritti al Repertorio Telematico ha una riconoscibilità in ambito Europeo (articolo 3 e articolo 4 della L.R. 07/2016 - ex DDL 698) ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.
Va sottolineato che la parte "regionale" della legge 07/2016 riguarda la tenuta del Repertorio Telematico da parte dell'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia e il rilascio della CARD da parte dell'Assessorato, e non del percorso formativo richiesto per l'iscrizione, che garantisce i massimi livelli di sicurezza e competenza, che non può essere limitato ai confini di una regione.
Va detto, inoltre, che la L.R. 07/2016 NON riguarda gli OTS, in quanto loro in base alla legislazione esistente (articolo 1 e articolo 2 del DM 13/01/1979) solo lavoratori all'interno delle aree portuali.
La legge 07/2016 riguarda i lavoratori FUORI DALLE AREE PORTUALI, che oeprano nelle acque interne in inshore o in offshore, che NON sono più OTS .
Fino ad oggi si chiamavano anche loro cosi, perchè NON esisteva una legge per chi lavorava FUORI dai porti.
Un documento del 2012 della Capitaneria di Porto di Livoro, durante le operazioni al relitto di Costa Concordia, fa ulteriore chiarezza su questo punto
Fino ad oggi si chiamavano anche loro cosi, perchè NON esisteva una legge per chi lavorava FUORI dai porti.
Un documento del 2012 della Capitaneria di Porto di Livoro, durante le operazioni al relitto di Costa Concordia, fa ulteriore chiarezza su questo punto
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