CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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sabato 9 settembre 2017

Perchè CEDIFOP non propone un unico corso valido per l'iscrizione sia al 1° livello che al 2° del Repertorio Telematico della Regione Sicilia (cioè un corso, dopo l'OTS, valido direttamente fino ai - 50 metri)?

(di Manos Kouvakis)


Certo, sarebbe possibile, ma in realtà è difficilissimo da effettuare, almento per i prossimi anni.

Secondo il nostro punto di vista, le differenze fra l'iscrizione al 1° e 2° livello del repertorio telematico sono molte e sostanziali, e creerebbero una grante confusione se non rimangono almeno per ora separate. 

Ecco alcuni esempi:

Il primo livello del Repertorio Telematico, previsto dalla L.R. 07/2016, prevede immersioni in INSHORE, cioè senza l'uso di attrezzature del tipo BASKET, CAMPANA APERTA o CAMPANA CHIUSA, che invece sono vincolanti per le immersioni OFFSHORE. Questo è anche il motivo principale per cui, mentre i corsi per OTS (harbour) sono riservati a 20 allievi,  i corsi per il livello INSHORE sono riservati a max 15 allievi (per la maggiore complessità delle immersioni), e passano a max 10 allievi per il livello OFFSHORE  ad ARIA/TOP UP, che prevede solo immersioni fuori dal porto, con utilizzo obbligatorio di basket o di una campana, situazione prevista, oltre che nella legge 07/2016, in Italia dall'ENI spa, in una serie di documenti di cui l'ultimo, in ordine cronologico, risale al 05/08/2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei" (inutile sottolineare che la sigla HSE nulla ha a che vedere con l'HSE-UK che ha validità SOLO in territorio inglese)

Corsi diversi, caratterizzati da attività diverse e sempre più impegnative, che riteniamo sconsigliabile svolgere in un unico percorso, non solo per una questione di qualità formativa, ma anche perchè diversamente diverrebbe impossibile mantenere gli standard richiesti dall'articolo 3.2 delal L.R. 07/2016, che vincola l'iscrizione al Repertorio Telematico, presso l'Assessorato al Lavoro, e il rilascio della CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO, per i livelli INSHORE e OFFSHORE.

Sotto quest'ottica certi corsi, dopo l'OTS, della durata di 5 giorni, come questi realizzati a FW (Scozia) con immersioni ad una profondità massima di 23 metri e certificazioni per - 50 metri, non vengono neanche presi in considerazione dalla legge 07/2016.

mercoledì 30 agosto 2017

Nella L.R. 07/2016, si parla di 0-30 metri, mentre su altri testi (UNI 1366) ho trovato anche la profondità di - 12 o di -18 metri, che però non esistono nella L.R. 07/2016. Perchè?

(di Manos Kouvakis)


Di solito i riferimenti dei - 12 o - 18 metri, trovano fondamento nella subacquea sportiva ricreativa e non nella subacquea industriale.

In modo molto semplice, la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, fa riferimento soltanto alle profondità - 30 e - 50 metri che vengono considerate come profondità indicative nel passaggio da INSHORE a OFFSHORE (- 30 metri) o da BASSO FONDALE  ad ALTO FONDALE (-50 metri), facendo riferimento al documento dell'ENI spa Lettera HSE/SIC Prot 16 del 21/05/2008 "Requisiti HSE per i subappaltatori di lavori subacquei", pagina 9 e 10 del documento, e a quello successivo SICLAV/SIC DEL 5 Agosto 2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei", pagina 21, che suddividono le immersioni lavorative alle profondità di 0-30 metri, 30-50 metri e oltre i -50 metri, cosi come è anche indicato negli articoli 2.2, 2.3 e 2.4 della L.R. 07/2016.

Naturalmente la sigla HSE a cui fa riferimento ENI spa, nulla ha a che vedere con la sigla HSE-UK inglese.


lunedì 28 agosto 2017

Ho fatto un corso offshore (TOP UP o saturazione) all'estero. Posso iscrivermi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)


Certamente, se il corso rispetta quanto previsto dalla Legge 07/2016 della regione Sicilia e in particolare gli articoli 3.2 (sui tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)) e articolo 4.5 ("... L’iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. 

I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all'articolo 3, comma 2.... ".

Oltre a soddisfare gli articoli 3.2 e 4.5 della LR 07/2016, per titoli conseguiti in altri Stati membri UE, EFTA o nella Confederazione Svizzera o comunque riconoscibili ai sensi della citata Direttiva, ad eccezione di quelli di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106:

  • E' necessaria l’attestazione dell’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale; 
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata dall’istituto, centro o scuola presso cui è stato conseguito l’attestato formativo di conformità del percorso svolto agli standard, per i titoli conseguiti fuori dal territorio nazionale
  • Attestazione debitamente sottoscritta rilasciata dall’ente, centro, scuola o istituto che ha rilasciato il documento riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del  Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, di conformità del percorso svolto agli standard di cui all'allegato 1 al presente Decreto e che indichi distintamente le attività formative svolte (transcript) ed i tempi di fondo. Della documentazione in oggetto, ad eccezione dei casi di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, dovrà essere attestata l’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). 
  • Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale.

giovedì 24 agosto 2017

Ho fatto un corso per OTS, come faccio a iscrivermi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)



Sono due tipologie di iscrizione completamente diverse.
La prima (per gli OTS) fa riferimento al DM 13.01.1979, per attività all'interno dei porti (articolo 1 e articolo 2 del DM 13.01.1979), e prevede l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto in Italia, mentre la seconda fa riferimento alla Legge 07/2016 della Regione Sicilia che prevede tre livelli di iscrizione per l'INSHORE  e l'OFFSHORE.

Mentre l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto è riservata a tutti coloro che sono "... in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri della Comunità economica europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento della attività sommozzatoria professionale nell'ambito dei porti..." (DM. 02.02.1982), cioè una iscrizione che possono ottenere tutti coloro che hanno fatto un corso dove nel titolo è riportata la sigla di OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) senza nessuna indicazione sui contenuti del corso. (motivo anche di una interrogazione parlamentare, la n° 4-02769 del 7 ottobre 2014, presentata al senato della Repubblica: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=804120, dove l'interrogante lamenta la possibilità di svolgere questi corsi in "... 17 giorni con inclusi gli esami finali..";  l'iscrizione ad uno dei livelli del repertorio telematico della Regione Sicilia è regolamentata principalmente dall'articolo 3.2 della L.R. 07/2016  che cita così:" ... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." e continua così "... ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..."

Cioè, mentre per l'iscrizione al Registro sommozzatori come OTS, basta che tale sigla sia presente sull'attestato, per iscriversi al Repertorio Telematico previsto dalla L.R. 07/2016, bisogna che siano stati realizzati: tempi di immersione e di fondo, e le attività in acqua, ben precise, previste dalla didattica IDSA, per le profondità 0-30 metri per il livello INSHORE, 30-50 metri per i livello OFFSHORE ad ARIA  e oltre i - 50 metri per la SATURAZIONE.

Le immersioni e i tempi sono definiti nel capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 3” ovvero nel capitolo 2, sezione 1, tabella 3  degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014).
Inoltre, queste immersioni e i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale.

Quindi un corso per OTS, che non ha i requisiti richiesti (o corsi realizzati all'estero, anche successivi all'OTS), senza i tempi e le immersioni richiesti dalla legge, NON possono essere accettati come percorsi formativi validi per l'iscrizione al Repertorio Telematico della Regione Sicilia, previsto dalla Legge 07/2016, per il rilascio della "CARD"  del "COMMERCIAL DIVER ITALIANO", prevista dall'articolo 4 della LR 07/2016.

martedì 22 agosto 2017

Ho fatto un corso e nel mio attestato è scritto "OTS per l'Acquacoltura" o "OTS per le riserve marine". Posso iscrivermi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)


Il corso per OTS, come descrive l'articolo 1 e l'articolo 2 del DM 13.01.1979, che ha creato il registro sommozzatori in servizio locale, presso le varie Capitanerie di Porto in Italia, prevede un corso, quello da OTS, spendibile SOLO all'interno delle aree portuali, mentre il Repertorio Telematico previsto dalla L.R. 07/2016 prevede la formazione degli operatori fino ai - 30 metri, - 50 metri e oltre i - 50 metri, fuori dall'ambito portuale.

Un attestato da OTS con la descrizione di "OTS per l'Acquacoltura" o "OTS per le riserve marine" è certamente valido per gli impianti di Acquacoltura realizzati all'interno dei porti (vedi porto di Licata) e ad un eventuale riserva marina realizzata all'interno di una area portuale, specialmente se questi attestati fanno riferimento al DM.13.01.1979.

Se invece l'attestato da "OTS per l'Acquacoltura" o "OTS per le riserve marine"  prevede una spendibilità fuori dai porti, allora o è equivalente a quanto occorre per l'iscrizione ad uno dei livelli nel Repertorio Telematico della Regione Sicilia, prevista dalla L.R. 07/2016 per i livelli di INSHORE  o OFFSHORE, (quindi è conforme a quanto previsto dall'articolo 3.2 della LR 07/2016, sui tempi di immersione e di fondo previsti dalla legge, riscontrabili sul LOGBOOK individuale), quindi è possibile l'iscrizione al relativo livello previsto dalla legge, oppure se tale dicitura non è convalidata dalla documentazione a supporto, semplicemente indica il FALSO. 

In quest'ultimo caso, esiste un'evidente incompatibilità fra quanto riportato sull'attestato e la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, e non può essere sbagliata la Legge.

In questo caso, si consiglia di chiedere spiegazioni alla scuola che lo ha illegittimamente emesso o rivolgersi ad un legale.

I corsi validi per il Repertorio Telematico della Regione Sicilia si possono fare solo in Sicilia?

(di Manos Kouvakis)


Non solo in Sicilia.
Anche se la Legge 07/2016 è della Regione Sicilia, la regionalità della legge consiste nel solo rilascio della Card del Commercial Diver Italiano e non della realizzazione dei corsi, che possono essere realizzati anche in altre regioni a condizione che siano corsi autorizzati dagli assessorati regionali di competenza e che abbiamo i requisiti richiesti dall'Art. 3.2 della Legge 07/2016 della Regione Sicilia sui tempi di fondo e sulle attività in acqua stabiliti dalla didattica IDSA ed in particolare definite nel capitolo 4, sezione 2, tabella 6  ovvero nel capitolo 2, sezione 1, tabella 3 degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014), in base al livello di iscrizione richiesto. 
I tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale.

Per i titoli conseguiti in altri Stati membri UE, EFTA o nella Confederazione Svizzera o comunque riconoscibili ai sensi della citata Direttiva, ad eccezione di quelli di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, è necessaria l’attestazione dell’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale.

Per tutti i titoli, al fine di agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, gli istituti pubblici ed i centri di formazione professionali accreditati devono rilasciare, secondo le previsioni della vigente disciplina statale e delle relative linee-guida, apposito “Supplemento al Certificato Europass” di cui all'articolo 9 della Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, con evidenza della sottoposizione dei percorsi formativi svolti alle previsioni di cui alla Legge 07/2016 della Regione Sicilia.

Che significa "commercial divers", e qual'è il termine corretto in Italiano?

(di Manos Kouvakis)


Il termine "Commercial Divers" è usato nel Repertorio USA SOC 2010, codice 49-9052, ed è equivalente a quello Italiano previsto dall'ISTAT CP2011 al numero 6216, descritto dall'INAPP (ex ISFOL) sotto la voce di "SOMMOZZATORI E LAVORATORI SUBACQUEI", voce che include tutte le attività subacquee a servizio dell'industria a partire da quelal per l'OTS (DM 13.01.1979) includendo anche quelle previste dalla L.R. 07/2016 per i livelli INSHORE e OFFSHORE (Aria o Saturazione)

Sul piano Internazionale è equivalente a quello che si trova nel repertorio ISCO-08 al numero 7541 "Underwaters Divers".

E' interessante far notare che in UE esistono alcuni Paesi, che hanno già regolamentato questa professione tramite legislazione nazionale o regionale, con indicazione del nome della professione utilizzata nel paese. 
Questi paesi sono: Danimarca, Finlandia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania e Spagna, fra essi, l'Italia entro brevissimo tempo, sarà presente con la Legge 07/2016 della Regione Sicilia.


domenica 20 agosto 2017

Cosa rappresenta la legge 07/2016 in tema di lavoro subacqueo, commercial diver e formazione?

(di Manos Kouvakis)

Rappresenta una risposta che si attendeva da più di 35 anni in Italia!

a) definisce il settore formazione
b) introduce un percorso chiaro per il commercial diver Italiano e 
c) dà una prima risposta, perchè diventa vincolante per le attività lavorative FUORI dai porti, stante il Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro

In italia dal 1997 ad oggi sono stati ben 16 i DDL presentati fra Camera e Senato (mai trasformati in Legge):

  1. XVII LEGISLATURA
    1. 2016 - Disegno di Legge n. 2580 "Disposizioni in materia di attività lavorative professionali subacquee e iperbariche" Presentato in data 25 ottobre 2016; annunciato nella seduta pom. n. 712 del 27 ottobre 2016 del Senato, dal Senatore F.Aracri.
    2. 2016 - Disegno di Legge n. 3549 "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" presentata il 20 gennaio 2016, annunziata il 21 gennaio 2016 alla Camera, dall’On. Antonino Minardo.
    3. 2014 - Disegno di Legge n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera, dall’On. Deborah Bergamini.
    4. 2014 - Disegno di Legge n. 1389 "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" presentato il 13 Marzo 2014 al Senato dal Senatore Peppe De Cristofaro
    5. 2013 - Disegno di Legge n. 807 "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" presentato il 18 aprile 2013 alla Camera, dall’On. Mario Caruso.
    6. 2013 - Disegno di Legge n. 320 "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" presentato il 26 Marzo 2013 al Senato dal Senatore Aldo Di Biagio
  2. XVI LEGISLATURA
    1. 2009 - Testo Unificato elaborato dal Comitato Ristretto - riunione del 16/09/09 - conclusione dei lavori per l'esame della proposta "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche” (C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti, C. 2509 Carlucci) (testo con inclusi gli Emendamenti approvati)
    2. 2009 - Disegno di legge 2509 CARLUCCI -“Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dei centri di immersione e di addestramento subacqueo”
    3. 2009 - Disegno di legge 2369 LO PRESTI - HOLZMANN “Disposizioni concernenti le attività professionali subacquee e iperbariche”
    4. 2008 - Disegno di legge 344 BELLOTTI -“Disciplina delle attività subacquee e iperbariche”
  3. XV LEGISLATURA
    1. 2007 - Disegno di legge 2638 (Fabbri) “Disciplina delle attività subacquee e iperbariche”
    2. 2005 - Disegno di legge 1394 (Bellotti) “Disciplina delle attività subacquee e iperbariche”
  4. XIV LEGISLATURA
    1. 2003 – Testo unificato adottato il Febbraio 2005 dalla Commissione XI della Camera, relativo alla Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche. (1219 Arrighi e 1698 Martini)
    2. 2001 - Disegno di legge 1698 (Martini) - “Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e norme per la prevenzione degli infortuni”
    3. 2001 - Disegno di legge 1219 (Arrighi) – “Ordinamento delle professioni e delle imprese subacquee ed iperbariche”
  5. XIII LEGISLATURA
    1. 1997- Disegno di legge 2339 (Battaglia) – “Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nelle attività lavorative subacquee ed iperbariche"

Uno dei problemi più importanti era che:
 “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...”, 
pagina 91 del documento della 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015  (http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/40115.pdf)
e del documento:  Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161 Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783 del Senato

La Legge 07/2016, rappresenta una chiara risposta a questa problematica.

Va sottolineato che negli articoli 3.5, 4.5 e 5.3 della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, è riportato che i titoli (Card del Commercial Diver, rilasciata dall'Assessorato al Lavoro a seguito dell'iscrizione) "... sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull’intero territorio comunitario...". 

Significa, che la legge 07/2016 stabilisce percorsi formativi, validi in tutta Europa, la cui regionalità sta esclusivamente nella gestione, tramite l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, del repertorio telematico per il rilascio della card del commercial diver italiano, in base al livello di profondità delle immersioni, a seguito di percorsi formativi, stabiliti dalla legge, per tutti coloro che li hanno realizzati, sia in Sicilia che fuori, purché siano in regola con quanto riportato all'articolo 3.2 della legge stessa, che così recita: " ... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." e continua così "...ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)...", cioè stabilisce un numero minimo di immersioni e di attività in acqua che devono essere eseguite durante i percorsi formativi, per avere diritto all'iscrizione al repertorio telematico.