CEDIFOP

CEDIFOP
le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
Visualizzazione post con etichetta diving. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta diving. Mostra tutti i post

martedì 12 settembre 2017

Leggo spesso la sigla "HSE", rappresenta sempre la stessa "HSE" che trovo in UK?

(di Manos Kouvakis)


No.
Anche se l'HSE-UK è una importante organizzazione responsabile dell'incoraggiamento, della regolamentazione e dell'applicazione di procedure in difesa della salute, della sicurezza e del benessere del lavoratore, nonché della ricerca dei rischi professionali, ma la sua validità è si estende solamente alla Gran Bretagna e non fuori dal territorio Inglese. Infatti dovrebbe essere "citato" come HSE_UK e non come HSE per evitare confusione.

La sigla HSE la incontriamo anche fuori dai confini inglesi, in documenti diversi, ma sempre associati alla salute e sicurezza dei lavioratori, ma non collegati, comunque, all'HSE_UK

Ecco alcuni esempi, che troviamo anche in Italia:

ENI spa
ed altri che sicuramente non fanno riferimento all'HSE inglese.

BUREAU VERITAS

In generale la Valutazione di un sistema di gestione HSE (Health & Safety Executive) è un acronimo utilizzato per descrivere un sistema di gestione nel settore di sicurezza HSE (Health & Safety Executive) nell’ambito delle attività previste contrattualmente in un'azienda.

I criteri di riferimento atti alla determinazione da parte del datore di lavoro che affida ad un’impresa appaltatrice la conformità o meno del suo sistema HSE, in Italia,  sono al minimo quelli previsti dal D.lgs 81/08 compendiati dalla valutazione di tutti gli altri aspetti volontari messi in atto dall’appaltatore, che possono svolgere una funzione sinergica per la soddisfazione degli aspetti cogenti previsti per legge.

La valutazione del sistema HSE dell’appaltatore o del fornitore, viene effettuata attraverso la realizzazione di pre-audit prima dell’avvio dei lavori affidati in appalto, mediante l’uso di check list contenenti la verifica della corretta applicazione del sistema di gestione HSE e la relativa documentazione di supporto, la verifica della competenza in materia di salute e sicurezza da parte del personale dell’appaltatore / fornitore, la verifica delle relative capacità tecnico-operative (macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione, altro) e le modalità di impiego delle stesse, le modalità di gestione del subcontrattori qualora ne sia previsto l’utilizzo, la consapevolezza e la messa in pratica dei requisiti del Cliente sugli aspetti HSE. 

mercoledì 6 settembre 2017

Perchè l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia è importante per lavorare in Italia?

(di Manos Kouvakis)


Premesso che la L.R. 07/2016 va a colmare un "vuoto legislativo", che in Italia esiste da più di 35 anni, perchè erano regolamentate solo le attività in ambito portuale, con i percorsi formativi indicati nel DM 13.10.1979, senza mai indicare come comportarsi, con percorsi formativi validi  per le attività fuori dai porti, tale situazione è stata risolta solo nel 2016, con la LR 07/2016.

Dal 1997 fino ad oggi,  16 disegni di legge presentati fra Camera dei Deputati e Senato Italiano, hanno provato a rilolvere questo problema, ma il "fallimento" di queste iniziative parlamentari sta sia nella complessità dei disegni di legge presentati, sia nella particolatità del sistema Legislativo ed autonomistico Italiano, nel quale “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...” (vedi documento della 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica Italiana - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015, pagina 91). 

La LR 07/2016 da una risposta semplice ed efficace a tutto questo.

La LR 07/2016, di conseguenza, essendo UNICA nel suo genere in Italia, diventa vincolante, nella sua applicazione, per il Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro . 

Questo punto è stato ampiamente "spiegato" in diversi atti parlamentari presentati come Interrogazioni o Atto di Sindacato Ispettivo, sia alla Camera dei Deputati che al Senato: "... la legge regionale, inoltre, all'articolo 2, comma 1, stabilisce dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); all'articolo 4, comma 4, prevede l'iscrizione al repertorio telematico secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica i livelli di addestramento per attività non in ambito portuale, (queste ultime  riservate agli OTS iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito;
il decreto ministeriale del 1979, invece, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri: esso appare, quindi, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale;
l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2016, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi;
tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale;
in Italia, la legge regionale è prevista dall'art. 117 della Costituzione ed ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge ordinaria statale; la legge regionale n. 7 del 2016 della Regione Siciliana, nel pieno rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo n. 81 del 2008, costituisce in Italia l'unico atto legislativo relativo ai contenuti della formazione inerente al settore della subacquea industriale;..."  
e continua cosi: "... l'attuale formulazione di tutte queste ordinanze non offre le garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori, già previste dal decreto legislativo n. 81/2008, visto che l'autorizzazione delle Capitanerie di Porto permette agli OTS di immergersi fuori dall'ambito portuale come lavoratori iscritti al registro sommozzatori e non al repertorio telematico della Regione Siciliana, oltre a violare il principio per cui la norma di fonte inferiore, non potendo porsi in contrasto con la norma di fonte superiore, rende corresponsabili le stesse insieme all'azienda appaltatrice, di mancata applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008;
la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali.." (dal Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Legislatura 17 - Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783, del Sen. F. ARACRI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa)

domenica 3 settembre 2017

Perchè CEDIFOP non propone un unico corso valido sia per l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto che al 1° livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)



Certo, sarebbe possibile, ed in ogni caso è quello che si sta facendo in ogni parte del mondo, ad esclusione dell'Italia dove esiste la figura dell' OTS definita dal DM 13.01.1979, come operatore in ambito portuale (harbour diver).

Di conseguenza, un corso che include tutto il percorso formativo fino a livello inshore (harbour + inshore), avrebbe come conseguenza quella di penalizzare chi vuole operare solo in ambito portuale, perchè lo costringerebbe ad affrontare una formazione superiore rispetto a quanto è di suo interesse.

Questo è il motivo per cui, attualmente, la formazione per l'harbour e quella per l'inshore rimangono separate. 

Tuttavia, non è escluso che in futuro questo non possa essere fattibile, naturalmente con tempi e costi diversi, con corsi rivolti escusivamente a chi ha interessa operare in ambito sia portuale che inshore, presentanto corsi che nel titolo hanno la dizione di "Operatore Tecnico Subacqueo", unico requisito previsto dai DM 13.01.1979  e 02.02.1982, per l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto, e nei contenuti, quanto previsto dall'Art. 3.2 della L.R. 07/2016, cioè "...Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di
fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)...", requisito fondamentale (ma non unico) per l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro.

sabato 2 settembre 2017

Subacquea industriale, chi può iscriversi al “repertorio telematico”?

(di Manos Kouvakis)


01.09.2017 - L'Avvisatore Marittimo: Subacquea industriale, chi può iscriversi al “repertorio telematico” - Certificazioni da OTS valide solo se durante la formazione sono stati realizzati tempi di fondo e attività in acqua elencati dall'IDSA


martedì 29 agosto 2017

Un caso di interpretazione estrema: Si può parlare di "INSHORE" nel caso di immersione fatta vicino ad una piattaforma anche oltre le 12 miglia marine dalla costa?

(di Manos Kouvakis)



Anche se sembra strano, la risposta è SI.

Le definizioni di INSHORE e OFFSHORE, spesso sono diverse da un paese all'altro, anche se in realtà sono molto simili fra di loro.
In questo caso, bisogna fare riferimento alla definizione di INSHORE che troviamo nella L.R. 07/2016, dove all'articolo 2.2 cita cosi: "... I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera a) (di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di -30 metri. 

Ora, se ipotizziamo il caso di una immersione realizzata da una piccola imbarcazione, collegata ad una piattaforma che si trova all'esterno di un porto, per un veloce intervento di manutenzione, mentre per il regolamento Inglese (HSE_UK) è in ogni caso Offshore, per la legge 07/2016 se l'immersione del Diver:
a) non supera i - 30 metri, e 
b) non utilizza alcuna attrezzatura del tipo basket o campana,
l'immersione è definita come "inshore".
Naturalmente una successiva immersione, dalla stessa posizione, ad una profondità oltre i - 30 metri, con l'utilizzo di un Basket o di una campana, diventa automaticamente una immersione in ambito Offshore.

Questo, naturalmente portando ad una interpretazione estrema le definizioni.

lunedì 28 agosto 2017

Ho fatto un corso offshore (TOP UP o saturazione) all'estero. Posso iscrivermi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)


Certamente, se il corso rispetta quanto previsto dalla Legge 07/2016 della regione Sicilia e in particolare gli articoli 3.2 (sui tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)) e articolo 4.5 ("... L’iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. 

I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all'articolo 3, comma 2.... ".

Oltre a soddisfare gli articoli 3.2 e 4.5 della LR 07/2016, per titoli conseguiti in altri Stati membri UE, EFTA o nella Confederazione Svizzera o comunque riconoscibili ai sensi della citata Direttiva, ad eccezione di quelli di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106:

  • E' necessaria l’attestazione dell’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale; 
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata dall’istituto, centro o scuola presso cui è stato conseguito l’attestato formativo di conformità del percorso svolto agli standard, per i titoli conseguiti fuori dal territorio nazionale
  • Attestazione debitamente sottoscritta rilasciata dall’ente, centro, scuola o istituto che ha rilasciato il documento riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del  Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, di conformità del percorso svolto agli standard di cui all'allegato 1 al presente Decreto e che indichi distintamente le attività formative svolte (transcript) ed i tempi di fondo. Della documentazione in oggetto, ad eccezione dei casi di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, dovrà essere attestata l’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). 
  • Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale.

sabato 26 agosto 2017

Ho visto delle "card" che riportano corsi OTS validi a - 50 metri, come possono essere interpretate?

(di Manos Kouvakis)


Anche se non è specificato nei 3 Decreti Ministeriali (DM 19791981 e 1982) una profondità per operare all'interno dei porti,  quest'ultima è quella del porto in cui si opera, si può parlare di un limite di immersione per le attività fino ai - 50 metri all'interno dei porti, nel caso rarissimo in cui ci troviamo in presenza di porti che hanno fondali che superano questa profondità.

Bisogna in ogni caso, per evitare interpretazioni illecite o interpretazioni che conducono i possessori di queste card ad errate conclusioni, che sia ben leggibile che: "seguono i requisiti previsti dal DM.13.01.1979" (iscrizione presso una Capitaneria di Porto), o che "sono valide per le attività in ambito portuale", che è la stessa cosa.

Se invece, il percorso formativo si intende spendibile per attività fuori dall'ambito portuale, allora deve fare riferimento non più al DM 13.01.1979 (cioè all'iscrizione presso una Capitaneria di Porto) ma alla Legge 07/2016 della Regione Sicilia (iscrizione presso l'Assessorato al Lavoro), ed in particolare all'articolo 2.1b della legge che determina i percorsi formativi a tale profondità per attività fuori dai porti.

Mentre per i corsi per O.T.S. (DM 13.01.1979DM 31.03.1981 e DM 02.02.1982) non esitono  regole ben precise come tempi di immersione e di profondità, stabiliti dai tre decreti ministeriali, anche se in alcune Regioni d'Italia (attualmente Lazio, Emilia Romagna, Liguria e Marche e a breve anche la Sicilia) sono stati stabiliti dei protocolli nei loro Repertori Telematici delle Qualifiche Professionali della Regione di appartenenza (questi  Repertori sono DIVERSI  dal repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016 - per spiegarlo ancora più semplicemente, la Regione Sicilia ha 2 Repertori telematici, il primo è quello delle QUALIFICHE PROFESSIONALI che si trova on line sul sito dell'Assessorato alla Formazione Professionale, simile a quelli già esistenti presso le altre Regioni, ampliabile con le qualifiche che pian piano le varie regioni cominciano a creare e scambiare fra di loro, come prevedono le direttive comunitarie, con l'obiettivo di arrivare ad un Repertorio Telematico delle Qualifiche Professionali, uguale e condiviso da tutte le Regioni Italiane) e il Repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016 della Regione Sicilia, presso l'Assessorato al Lavoro, che è assolutamente diverso da quello delle qualifiche professionali. Non solo, ma ora esiste l'obbligo previsto da questa legge della "creazione" dei 3 livelli di qualifica (INSHORE, OFFSHORE ad ARIA/TOP UP e OFFSHORE/SATURAZIONE) come nuove "qualifiche" previste dalla legge e che devono poi essere recepite dalle altre regioni italiane cosi come sta succedendo con tutte le altre qualifiche in settori diversi.

Quindi se la "card" rilasciata a seguito di un percorso formativo in una scuola Italiana intende un corso valido per i - 50 metri FUORI dall'ambito portuale, quel percorso formativo dovrebbe avere i requisiti affinché il possessore possa iscriversi al 2° livello del Repertorio telematico previsto dalla L.R. 07/2016, Art. 2.1b, avendo realizzato durante il corso quanto previsto dall'Art.3.2 della Legge, e cioè i tempi di fondo "... definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 3” ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 “IDSA level 3” degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014), i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale...". 
Inoltre, dovrebbe essere in regola, anche, da quando previsto dall'Art. 4.5 della L.R. 07/2016 ("... I titoli rilasciati da altre Regioni ... ...") 

Volendo approfondire ancora di più questo argomento, per esempio, i tempi di fondo, le immersioni  e le attività in acqua "...definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 3”..." sono i seguenti (Indica il minimo numero e tempi di immersioni):

  • n. 1000 minuti e 30 immersioni in Scuba (non erogatore) alla profondità 0-19 metri
  • n. 300 minuti (come Botton Time) e 10 immersioni in Scuba (non erogatore) alla profondità 20-30 metri
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SCUBA (non erogatore)
  • n. 1900 minuti e 36 immersioni in SURFACE alla profondità 0-19 metri
  • n. 400 minuti (come Botton Time) e 8 immersioni in SURFACE alla profondità 20-30 metri
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SURFACE
  • n. 2 immersioni della durata minima di 180 minuti (come Botton Time)
  • n. 300 (come Botton Time) minuti e 10 immersioni in SURFACE alla profondità 0-30 metri
  • n. 320 minuti (come Botton Time) e 10 immersioni in SURFACE alla profondità 30-40 metri
  • n. 300 minuti (come Botton Time) e 10 immersioni in SURFACE alla profondità 40-50 metri
  • n. 10 immersioni in SURFACE con l'utilizzo di una CAMPANA APERTA
  • n. 6 immersioni della durata minima di 30' cadauna con l'utilizzo di una HOT WATER (muta ad acqua calda)
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 50 metri in SURFACE

Se la "card" rilasciata da quella scuola Italiana, si riferisce alle attività FUORI dall'ambito Portuale, e l'allievo ha realizzato queste immersioni ed attività subacquee previste dalla legge, allora l'allievo può iscriversi al 2° livello del repertorio telematico ed ottenere anche la "card del Commercial Diver Italiano" con spendibilità in tutta Europa, rilasciata dallo stato Italiano/Regione Siciliana. 

Ma sinceramente, ho seri dubbi, che in un unico corso, di qualche mese,  partendo dall'inizio sia possibile realizzare tutto questo. 

Naturalmente se si tratta solo di iscrizione al Registro Sommozzatori, presso una Capitaneria di Porto (DM 13.01.1979) sarebbe di buon senso ed auspicabile che la scuola in questione lo specifichi scrivendolo nella card che rilascia, per evitare disguidi e male interpretazioni da parte dei suoi allievi, ed eventuali rivendicazioni, legittime e legali, in futuro, da essi.