Si è appena concluso il corso di livello INSHORE che consente l'iscrizione dei
corsisti nel repertorio telematico degli operatori della subacquea industriale,
gestito dall'assessorato al lavoro ed è iniziato il corso per OTS, valido per
l'iscrizione nel registro sommozzatori presso una Capitaneria di Porto.
Oggi, dopo la prima fase, dedicata
all'apertura del repertorio telematico, appare necessario adottare iniziative
volte alla sensibilizzazione delle istituzioni di settore i cui canali
formativi / informativi sovente non interagiscono con gli organi regionali e
nazionali, con la necessaria tempestività, determinando sfasamenti in fase
attuativa che rischiano di determinare situazioni di criticità, quindi diventa assolutamente
necessaria una corretta campagna informativa che sarebbe di ausilio anche per
le ditte che intendano adottare condotte virtuose nella selezione / formazione
del personale, ponendo attenzione a disporre di operatori regolarmente
iscritti nel repertorio telematico presso l'Assessorato al Lavoro della
regione Siciliana.
La stessa ENI spa, in recenti
procedure di selezione dei propri contraenti, e con riferimento ai requisiti
di "idoneità professionale" ha
disposto che: "E' necessario presentare un elenco dei sommozzatori con
relativo patentino per attività industriali, livello secondo "top
up", per operare in area offshore
del porto di Palermo (Legge regionale 07/2016 e dalle delibere della
giunta regionale 436 del 06.11.2018 e n. 409 del 24.10.2018 )".
Oggi una non corretta applicazione
della Legge 07/2016 avrebbe come risultato, oltre a mettere a rischio
l’incolumità degli operatori, una concorrenza sleale a favore di ditte che non
sono equiparate dal punto di vista del personale, ma anche a sfavore di quegli
operatori regolarmente iscritti nel
repertorio telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana.
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 un
lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale non
può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2
specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività
entro l'ambito del porto", ma deve riferirsi alla legge della Regione
Siciliana n. 7/2016 per le dovute garanzie sull’adeguatezza della preparazione
degli operatori. Questo perchè la corretta applicazione dell'Art. 18. (Obblighi
del datore di lavoro e del dirigente) prevede che il datore di lavoro e i
dirigenti devono disporre le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori
che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico, mentre il successivo
articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) specifica che
il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza e in merito ai rischi
specifici, specialmente se l'attività prevede l'uso di attrezzature
particolari.
Lo stesso accordo stato regioni,
sulla formazione, cita: "Qualora il
lavoratore svolga operazioni o utilizzi attrezzature per cui il D. Lgs. 81/08
preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad
integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l’addestramento
di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08", in questo contesto la
Legge 07/2016, in virtù dell’art. 117 della Costituzione, oggi rappresenta a
tutti gli effetti una norma legislativa, che prevede per la specificità del
campo di applicazione una formazione integrativa
a quella prevista dall’accordo stato regioni.
Tale formazione non può che essere
individuata nei percorsi previsti dalla legge 07/2016 (unica norma in Italia
che legifera sulla formazione degli operatori fuori dall’ambito portuale) perché
ottempera a quanto richiesto dall’art 18 del D. Lgs. 81/08 per tutti gli operatori delle aziende che operano
fuori dai porti in Italia. Pertanto, soltanto i lavoratori iscritti nel
repertorio telematico gestito dall'Assessorato al lavoro della Regione
Siciliana e in possesso della card del "commercial diver
italiano", possono essere considerati idonei per effettuare attività
subacquee fuori dalle aree portuali.