CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

domenica 23 febbraio 2020

Metalmeccanica subacquea e i vincoli del D.Lgs. 81/08


Si è appena concluso il corso di  livello INSHORE che consente l'iscrizione dei corsisti nel repertorio telematico degli operatori della subacquea industriale, gestito dall'assessorato al lavoro ed è iniziato il corso per OTS, valido per l'iscrizione nel registro sommozzatori presso una Capitaneria di Porto.   

Oggi, dopo la prima fase, dedicata all'apertura del repertorio telematico, appare necessario adottare iniziative volte alla sensibilizzazione delle istituzioni di settore i cui canali formativi / informativi sovente non interagiscono con gli organi regionali e nazionali, con la necessaria  tempestività, determinando sfasamenti in fase attuativa che rischiano di determinare situazioni di criticità, quindi diventa assolutamente necessaria una corretta campagna informativa che sarebbe di ausilio anche per le ditte che intendano adottare condotte virtuose nella selezione / formazione del personale, ponendo attenzione a disporre di operatori regolarmente iscritti  nel repertorio telematico presso l'Assessorato al Lavoro della regione Siciliana.

La stessa ENI spa, in recenti procedure di selezione dei propri contraenti, e con riferimento ai requisiti di  "idoneità professionale" ha disposto che: "E' necessario presentare un elenco dei sommozzatori con relativo patentino per attività industriali, livello secondo "top up", per operare in area offshore  del porto di Palermo (Legge regionale 07/2016 e dalle delibere della giunta regionale 436 del 06.11.2018 e n. 409 del 24.10.2018 )".

Oggi una non corretta applicazione della Legge 07/2016 avrebbe come risultato, oltre a mettere a rischio l’incolumità degli operatori, una concorrenza sleale a favore di ditte che non sono equiparate dal punto di vista del personale, ma anche a sfavore di quegli operatori regolarmente iscritti  nel repertorio telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma deve riferirsi alla legge della Regione Siciliana n. 7/2016 per le dovute garanzie sull’adeguatezza della preparazione degli operatori. Questo perchè la corretta applicazione dell'Art. 18. (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) prevede che il datore di lavoro e i dirigenti devono disporre le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico, mentre il successivo articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) specifica che il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza e in merito ai rischi specifici, specialmente se l'attività prevede l'uso di attrezzature particolari.

Lo stesso accordo stato regioni, sulla formazione, cita:  "Qualora il lavoratore svolga operazioni o utilizzi attrezzature per cui il D. Lgs. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08", in questo contesto la Legge 07/2016, in virtù dell’art. 117 della Costituzione, oggi rappresenta a tutti gli effetti una norma legislativa, che prevede per la specificità del campo di applicazione una  formazione integrativa a quella prevista dall’accordo stato regioni.

Tale formazione non può che essere individuata nei percorsi previsti dalla legge 07/2016 (unica norma in Italia che legifera sulla formazione degli operatori fuori dall’ambito portuale) perché ottempera a quanto richiesto dall’art 18 del D. Lgs. 81/08 per  tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia. Pertanto, soltanto i lavoratori iscritti nel repertorio telematico gestito dall'Assessorato al lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card del "commercial diver italiano", possono essere considerati idonei per effettuare attività subacquee fuori dalle aree portuali.

domenica 9 febbraio 2020

AIAS e metalmeccanica subacquea

Mentre sta crescendo il repertorio telematico degli operatori della subacquea industriale, pubblicato sul sito dell'Assessorato al lavoro della regione Siciliana, con iscritti oltre che dall'Italia, Sicilia, Campania, Sardegna, Lombardia ed Emilia Romagna, anche da paesi come Iran, Libia, Russia, Egitto e Tunisia, già fra i primi 30 iscritti, comincia ad aumentare l'interesse anche da  varie associazioni nazionali.

Sotto quest'ottica l'APC Mare di AIAS (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) ha divulgato un comunicato a firma del Presidente dell'AIAS Dott. Francesco Santi, un importante comunicato che riportiamo qui on sintesi:  

"La nostra APC Mare ci segnala un’importante opportunità per coloro che intendono qualificarsi come professionisti delle attività di subacquea, opportunità offerta dalla Legge 7/2016 della Regione Sicilia

In tale contesto AIAS, tramite la stessa APC, è impegnata in prima linea a promuovere la sicurezza e la salute dei lavoratori che operano nel settore della metalmeccanica subacquea in parallelo e in connessione con quanto previsto dalla legge siciliana 7/2016.

L'iscrizione è particolarmente consigliabile per gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica «acquacoltura» in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche gli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale. Oggi, dopo 40 anni di vuoto legislativo e normativo in questo settore, solo la corretta applicazione di precisi standard, che aumentano la qualità e la sicurezza degli operatori, può conseguire una maggiore spendibilità della qualifica “Commercial Diver” italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano. A tal fine, in parallelo e in connessione con quanto previsto dalla legge siciliana 7/2016, sta attualmente elaborando, mediante AIASCert (il proprio Organismo di certificazione accreditato UNI-Accredia) una serie di certificazioni spendibili a livello comunitario, che metterà a servizio degli operatori del settore, con percorsi personalizzati, come nuovi strumenti che aumenteranno la loro capacità e sicurezza, e soprattutto la riconoscibilità da parte del mercato dei loro elevati livelli di professionalità.

L’impianto descritto è stato anche presentato alla 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON NAUTICAL AND MARITIME CULTURE, organizzata a Napoli da ATENA (Associazione Italiana di Tecnica Navale). Durante la Conferenza si è trattato dell’utilità dei requisiti della Regione Sicilia anche per migliorare il livello di tutela della sicurezza e della salute dei subacquei industriali, oltre a fornire ai professionisti adeguati requisiti per superare i controlli di omologazione, che sono già richiesti da alcuni grandi committenti; essi saranno in futuro la regola per la fornitura di servizi in appalto. Nel settore subacqueo industriale è quindi estremamente opportuno e conveniente far riferimento alla legge 7/2016 della Regione Sicilia.

L'iscrizione dei subacquei industriali al Repertorio della Regione Sicilia è poi sicuramente sintonica con le finalità del Testo Unico sulla sicurezza lavorativa (d.lgs. 81/2008) e garantisce infatti che i lavoratori abbiano un idoneo livello di esperienza e competenza volto alla tutela sia del datore di lavoro sia del lavoratore, in quanto definisce livelli di competenza per operare in sicurezza superando prassi, seguite purtroppo anche dalle Istituzioni pubbliche, che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi in assenza di adeguati e proceduralizzati standard di controllo delle competenze.

Oggi, dopo 40 anni di vuoto legislativo e normativo in questo settore, solo la corretta applicazione di precisi standard, che aumentano la qualità e la sicurezza degli operatori, può conseguire una maggiore spendibilità della qualifica del “Commercial Diver” italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano. "