ARS - Assemblea Regionale Siciliana
Interrogazione Parlamentare
N. 2691 del 29.06.12 (Annuncio Aula Seduta n. 360) - Notizie
sulla valutazione dei progetti di cui al c.d. 'Avviso 20' e sulle eventuali
irregolarità in sede di attribuzione dei punteggi.
XV Legislatura ARS INTERROGAZIONE (risposta orale) N. 2691 - Notizie sulla valutazione dei progetti di cui al c.d. 'Avviso 20' e sulle eventuali irregolarità in sede di attribuzione dei punteggi. Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'iIstruzione e la formazione professionale, premesso che: il Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione, con Avviso n.20, approvato con Decreto del Direttore Generale n.3699 del 12 agosto 2011, ha indetto una procedura finalizzata all'acquisizione e selezione di 'Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana'; il detto Avviso indicava, fra i criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie, la c.d. 'esperienza continuativa nel territorio regionale' (punto 1.1), rilevata a partire dalla valutazione dei corsi realizzati nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso; il citato punto escludeva, esplicitamente, i corsi realizzati in ambito OIF, IFTS, dell'alta formazione, dell'apprendistato, della formazione continua anche con fondi interprofessionali; egualmente, al successivo punto 1.2, dove si indicavano i criteri di valutazione dell'esperienza maturata nell'ambito di attività di formazione/orientamento/istruzione e politiche del lavoro, finanziate nel triennio antecedente al bando con risorse regionali, statali e comunitarie congruenti con le specifiche dell'Avviso, si escludevano i corsi OIF, IFTS, ecc; la ratio della detta esclusione è da individuarsi, verosimilmente, nella diversa natura, rispetto ai corsi formativi PROF, delle attività sopracitate, alcune soggette ad altra e diversa disciplina (OIF, IFTS, formazione continua), altri comunque non sottoposti alle funzioni di controllo esercitate dall'amministrazione regionale; atteso che: i c.d. 'corsi liberi', ovvero i corsi che, in forza di quanto espressamente previsto dal decreto 23 luglio 2003 dell'Assessore per il lavoro, risultano tenuti a 'essere presentati ed attuati con le modalità previste per le attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE), fissate nell'avviso n. 3/2002 'P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo', pubblicato nel S.O. nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P.I.) n. 34 del 26 luglio 2002 (n. 25) e successive modifiche ed integrazioni, per quanto con esse compatibili e con espressa esclusione di tutte le norme di carattere economicofinanziario'; i detti corsi, tra l'altro, sono soggetti, in tutto e per tutto, al pari di quelli a suo tempo finanziati e regolamentati dalla legge regionale 6 marzo 1976, n.24, ai poteri di vigilanza e controllo da parte dell'amministrazione regionale ed alle disposizioni sull'accreditamento delle sedi formative; in sintesi, può tranquillamente affermarsi che si è determinata una vera e propria equiparazione fra i progetti finanziati con fondi pubblici e quelli autofinanziati, considerato che gli enti accreditati operano progetti formativi che realizzano un interesse pubblico senza gravare sulle finanze pubbliche; in forza di quanto sopra richiamato appare evidente come, in sede di valutazione delle proposte progettuali, con specifico riferimento ai punti 1.1 e 1.2, le attività accreditate, ancorché autofinanziate, avrebbero dovuto concorrere all'attribuzione dei punteggi; è altresì da rimarcare come gli enti che hanno promosso 'corsi liberi' risultino ancor più 'meritevoli' in quanto, pur sottostando alle stesse regole relative ai corsi finanziati con risorse pubbliche, hanno avuto la capacità di 'stare sul mercato' e trovare allievi cui hanno chiesto il pagamento di corrispettivi, evidenziandosi perciò che i contenuti formativi ed i titoli conseguiti riscontrano effettiva 'spendibilità' nel mercato del lavoro; rilevato che: in sede di valutazione dei progetti, il nucleo all'uopo incaricato (verbale n.1 del 26/01/2012), ha proceduto ad escludere dalla valutazione i corsi autofinanziati; tale decisione NON trova riscontro in quanto previsto dall'Avviso 20, che in nessuna sua parte ed in alcun modo (neppure in forma indiretta ovvero desumibile in via analogica da altre disposizioni del vigente ordinamento) indica di escludere i corsi liberi dalla valutazione; il comportamento del nucleo appare pertanto palesemente illegittimo nella parte in cui ha ritenuto di introdurre una previsione ultronea che ha alterato e falsato quanto sancito dall'Avviso, il cui contenuto, ad ogni effetto, va considerato come lex specialis che l'Amministrazione sarebbe tenuta ad osservare scrupolosamente; va altresì rilevato come l'operato del nucleo appaia egualmente in palese contraddizione con quanto indicato a riguardo dal 'Manuale delle Procedure dell'ADG Por-FSE nella parte in cui prescrive (cap. 5.1) che '... la selezione avviene sulla base di requisiti di ammissibilità e di criteri di valutazione definiti nel documento approvato dal Comitato di Sorveglianza' e che '(...) Il Nucleo di valutazione, verificherà valuterà le proposte progettuali presentate, tenendo conto dei criteri di valutazione riportati nell'avviso.'; in tal senso va rimarcato che, sempre ai sensi del citato Manuale, 'la responsabilità diretta per l affidamento delle attività da parte dell'Amministrazione regionale e quella del controllo sugli affidamenti da parte degli organismi intermedi è in capo all'Autorità di Gestione' e che, pertanto, è all'ADG che vanno ricondotte le eventuali responsabilità in merito, ivi compresi i casi in cui l'operato del Nucleo non risulti legittimo; considerato che: quanto sopra esposto mette in questione la legittimità dell'intera procedura e, soprattutto, della graduatoria scaturente dalla valutazione effettuata; l'esclusione dei 'corsi liberi' ha determinato e determina un grave pregiudizio a danno di alcuni enti che, come detto, hanno realizzato e realizzano finalità di pubblico interesse senza gravare fin qui sulle finanze pubbliche ed i corsi dagli stessi promossi hanno riscontrato e riscontrano vasto successo nella platea dei potenziali interessati; quanto detto vale - a fortiori - in considerazione del carattere pluriennale della programmazione prevista dall'Avviso 20 e si risolve, nei fatti, in un danno per l'utenza del servizio formativo, privata della possibilità di scegliere percorsi che, verosimilmente, riscontrerebbero maggiore interesse; da notizie di stampa si apprende altresì dell'esistenza di ricorsi, di fronte alla giurisdizione amministrativa, promossi proprio in ragione delle irregolarità sopra evidenziate; i contenziosi determinatisi, che vedrebbero verosimilmente soccombere l'amministrazione regionale, rischiano di mettere in questione il regolare avvio dell'intero complesso delle attività formative, con pesanti conseguenze sull'occupazione e sul reddito dei ben 8 mila operatori del comparto; un intervento immediato in sede amministrativa, volto a ripristinare la legittimità delle procedure selettive e a rimuovere le cause dei contenziosi, eviterebbe il blocco delle attività ed il rischio che i competenti organi comunitari, da cui provengono le risorse che finanziano le attività, sanzionino le eventuali irregolarità compiute dalla Regione (si rammenta in tal senso che il Dipartimento, quale soggetto attuatore, assume tutte le responsabilità a riguardo); per sapere: se si ritengano legittime le procedure adottate e, in particolare, se appaia o meno legittimo l'operato del nucleo di valutazione nella parte in cui ha introdotto un criterio ultroneo (peraltro in carenza di un sottostante interesse pubblico) e quali interventi s'intenda adottare per individuare e sanzionare le eventuali responsabilità; quali iniziative s'intenda assumere per garantire la legalità e legittimità della selezione delle proposte progettuali di cui all'Avviso 20, evitando che possano determinarsi le gravissime conseguenze sopra evidenziate (blocco dell'intero PROF, intervento e sanzioni in sede comunitaria); quali iniziative s'intenda complessivamente adottare per garantire che la programmazione e gestione dei corsi di formazione professionale risultino ispirate ai criteri costituzionalmente sanciti di imparzialità, trasparenza ed efficienza, garantendo al meglio ai siciliani l'accesso alle opportunità formative più utili e spendibili sul mercato del lavoro. (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza) (29 giugno 2012) LENTINI
http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/DettaglioRicorso.asp?val=201201158
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