(di Manos Kouvakis)
Il corso per OTS, come descrive l'articolo 1 e l'articolo 2 del DM 13.01.1979, che ha creato il registro sommozzatori in servizio locale, presso le varie Capitanerie di Porto in Italia, prevede un corso, quello da OTS, spendibile SOLO all'interno delle aree portuali, mentre il Repertorio Telematico previsto dalla L.R. 07/2016 prevede la formazione degli operatori fino ai - 30 metri, - 50 metri e oltre i - 50 metri, fuori dall'ambito portuale.
Un attestato da OTS fino ai - 50 metri di profondità all'interno di un porto rientra sempre come iscrizione presso una Capitaneria di Porto, anche se non esiste una profondità specifica indicata nel DM 13.01.1979 essendo quest'ultima quella del porto in cui si opera.
Se invece l'attestato da OTS prevede come spendibilità attività fino ai - 50 metri fuori dai porti, allora o è equivalente all'iscrizione al 2° livello del Repertorio Telematico (Albo) della Regione Sicilia (unica condizione per lavorare "legalmente" in Italia, fuori dalle aree portuali), prevista dalla L.R. 07/2016 per il livello OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP, (quindi conforme a quanto previsto dall'articolo 3.2 della LR 07/2016, sui tempi di immersione e di fondo previsti dalla legge e riscontrabili sul LOGBOOK individuale), quindi è possibile l'iscrizione al 2° livello come TOP UP, oppure se tale dicitura non è convalidata dalla documentazione a supporto, semplicemente indica il FALSO.
In quest'ultimo caso, esiste un'evidente incompatibilità fra quanto riportato sull'attestato e la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, e non può essere sbagliata la Legge.
In questo caso, si consiglia di chiedere spiegazioni alla scuola che lo ha illegittimamente emesso o rivolgersi ad un legale.