CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

mercoledì 23 agosto 2017

Perché mi devo iscrivere al Repertorio Telematico della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)

Argomento ampiamente documentato in diverse interrogazioni parlamentari presentate sia alla Camera dei Deputati che al Senato Italiano.

Ecco alcune dalle argomentazioni più valide:
"...la legge regionale, inoltre, all'articolo 2, comma 1, stabilisce dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); all'articolo 4, comma 4, prevede l'iscrizione al repertorio telematico secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica i livelli di addestramento per attività non in ambito portuale (nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, come OTS) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito;
il decreto ministeriale del 1979, invece, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri: esso appare, quindi, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale;
l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2016, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi;
tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale;..."

"... la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali;..." 

In pratica, essendo la Legge 07/2016 l'UNICO atto legislativo esistente in Italia per le attività FUORI dall'ambito portuale (il DM 13.01.1979 riguarda solo l'ambito portuale, cioè gli OTS), diventa vincolante per il Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza dei lavoratori. 

Di conseguenza l'utilizzo di operatori subacquei, per attività in ambito inshore e offshore, che NON sono iscritti al Repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016, equivale ad una mancata applicazione del Decreto Legislativo 81/08, sanzionabile dalla legislazione Italiana

La situazione diventa particolamrmente gravosa nel caso di incidenti, anche non mortali, in data odierna, sia per il datore di lavoro, sia per i responsabili di sicurezza delle aziende e i responsabili di sicurezza del cantiere, oltre alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze (illegittime) emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di Porto sul territorio nazionale italiano, qualora abbiano autorizzato le immersioni senza verificare la reale formazione degli operatori e la loro iscrizione al repertorio telematico previsto dalla L.R. 07/2016.

Ecco qui, una sintesi dei documenti presentati alla Camera e al Senato in difesa dei lavoratori subacquei, che sono in regola e che operano in ambito INSHORE e OFFSHORE in Italia.
2017 - Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Legislatura 17 - Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783, del Sen. F. ARACRI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa

Infine un SINDACATO  di categoria, si sta occupando degli aderenti, aventi diritto all'iscrizione al Repertorio Telematico per i livelli INSHORE (1° livello) e OFFSHORE (2° o 3° livello), per tutelare il diritto di LAVORARE IN ITALIA, nella categoria, o per intervenire come sindacato presso le aziende del settore, in tutta Italia, per:
• applicazione della legislazione vigente (DM 13.01.1979 e L.R. 07/2016) negli ambiti: acque interne, acque portuali, inshore e offshore
• fare rispettare alle Aziende il CCNL di categoria
• contrattazione Sindacale di secondo livello Aziendale
La suddetta Federazione, si può attualmente contattare presso la sede di: Corso Alberto Amedeo, 21 Palermo, o telefonando al: Sindacato ISA UTL  091.9766547 cell.: 328.1249936 - email vincenzodangelo2011@libero.it

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Leggi anche: 
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Posso frequentare il corso di "Saldatore Subacqueo" del CEDIFOP, senza essere un OTS, ma un "saldatore" brevettato?

(di Manos Kouvakis)


Il corso di "Saldatore Subacqueo" del CEDIFOP, è un corso di perfezionamento della durata di 4 settimane, integrativo per chi ha già fatto il corso OTS del CEDIFOP della durata di 14 settimane, e può accedere semplicemente presentando la domanda di iscrizione al CEDIFOP.

Il corso di "Saldatore Subacqueo" del CEDIFOP,  o meglio il corso di "INSHORE AIR DIVER/SALDATORE SUBACQUEO" del CEDIFOP, ha due finalità:

  • permette l'iscrizione al primo livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia, previsto dalla Legge 07/2016, e 
  • rilascia la certificazione di SALDATORE SUBACQUEO in accordo a UNI EN ISO 15618-1 "Prove di qualificazione di saldatori per la saldatura subacquea - Saldatori subacquei per la saldatura iperbarica in ambiente bagnato".


Questa certificazione, UNICA in Italia effettuata in acqua salata (mare), unita all'attestato di qualifica professionale di "INSHORE AIR DIVER" (iscrizione al primo livello del repertorio telematico della Regione Sicilia (Legge 07/2016), abilita ad operare in ambito inshore, cioè fino ai - 30 metri, FUORI  dall'ambito portuale, (dove possono operare gli OTS iscritti al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto, in base al DM 13.01.1979).

Considerando che tutti i corsi da OTS permettono l'iscrizione al "Registro Sommozzatori" del Ministero dei Trasporti, presso una Capitaneria di Porto in Italia, si precisa che non tutti i corsi per OTS, permettono di continuare il percorso formativo, integrando la formazione per l'iscrizione al Repertorio Telematico, previsto dalla legge 07/2016, della Regione Sicilia, per i livelli INSHORE e OFFSHORE, per poter lavorare "legalmente" in Italia fuori dall'ambito portuale.
Il corso per OTS del CEDIFOP, è valido per continuare la formazione integrando le 4 settimane della sua durata alla formazione precedente dell'OTS del CEDIFIOP, per arrivare al primo livello di iscrizione al Repertorio Telematico come INSHORE AIR DIVER, perchè ha i requisiti previsti dall'articolo 3.2 della legge 07/2016.

Per chi non ha questi requisiti, ma un'esperienza di lunga data, e vuole accedere alla frequenza del corso, in base al regolamento dell'IDSA (International Diving Schools Association) e alla legge 07/2016, potrebbe fare un assessment della durata di 4 giorni, per la verifica dei requisiti richiesti, per l'accesso successivo alla frequenza del corso. 
I requisiti, per l'ammissione al corso, in assenza di un corso OTS valido, sono definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6  degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014), dove si elencano i tempi di fondo che devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale.

In particolare i tempi di fondo e le attività in acqua richiesti dalla legge 07/2016, per chi non ha un corso OTS idoneo e vuole frequentare in corso per l'abilitazione all'INSHORE AIR DIVER/1° livello di iscrizione al Repertorio Telematico, previsto dalla Legge 07/2016, sono i seguenti (devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale):
  • n. 1000 minuti e 30 immersioni in Scuba (non con l'utilizzo di un erogatore) alla profondità 0-19 metri
  • n. 300 minuti (come Botton Time e non come tempo totale di immersione, debitamente indicato nel LOGBOOK individuale) e 10 immersioni in Scuba (non con l'utilizzo di un erogatore) alla profondità 20-30 metri
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SCUBA (non erogatore)
  • n. 1900 minuti e 36 immersioni in SURFACE alla profondità 0-19 metri
  • n. 400 minuti (come Botton Time e non come tempo totale di immersione, debitamente indicato nel LOGBOOK individuale) e 8 immersioni in SURFACE alla profondità 20-30 metri
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SURFACE
  • n. 2 immersioni della durata minima di 180 minuti (come Botton Time e non come tempo totale di immersione, debitamente indicato nel LOGBOOK individuale).

Inoltre:
  • Non vengono prese in considerazione immersioni di carattere sportivo (ad esempio, l'uso dell'erogatore è tipico di una immersione sportiva). SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatusnell) nella subacquea industriale, significa utilizzo di un "apparato di respirazione subacqueo autonomo", cioè la bombola sulle spalle, ma collegata ad idonei caschi che consentano la respirazione autonoma dell'operatore. Il collegamento con la superficie è obbligatorio per tutte le immersioni.
  • Non vengono prese in considerazione immersioni oltre i -30m di profondità.
  • Non vengono prese in considerazione le pagine del LOGBOOK con immersioni e tempi non timbrati e le pagine che presentano cancellazioni o correzioni.

Infine, le immersioni registrate sul LOGBOOK, secondo il regolamento IDSA, devono includere le seguenti tipologie di lavoro:
  • Ispezioni visive
  • Utilizzo di palloni di sollevamento
  • Utilizzo di strumenti pneumatici e/o oleodinamici per lavori subacquei
  • Utilizzo di sorbona
  • Utilizzo di idropulitrice
  • Operazioni di carenaggio
  • Taglio subacqueo con utilizzo di pinza “broco”
  • Tecniche di flangiatura.

martedì 22 agosto 2017

Ho fatto un corso e nel mio attestato è scritto "OTS per l'Acquacoltura" o "OTS per le riserve marine". Posso iscrivermi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)


Il corso per OTS, come descrive l'articolo 1 e l'articolo 2 del DM 13.01.1979, che ha creato il registro sommozzatori in servizio locale, presso le varie Capitanerie di Porto in Italia, prevede un corso, quello da OTS, spendibile SOLO all'interno delle aree portuali, mentre il Repertorio Telematico previsto dalla L.R. 07/2016 prevede la formazione degli operatori fino ai - 30 metri, - 50 metri e oltre i - 50 metri, fuori dall'ambito portuale.

Un attestato da OTS con la descrizione di "OTS per l'Acquacoltura" o "OTS per le riserve marine" è certamente valido per gli impianti di Acquacoltura realizzati all'interno dei porti (vedi porto di Licata) e ad un eventuale riserva marina realizzata all'interno di una area portuale, specialmente se questi attestati fanno riferimento al DM.13.01.1979.

Se invece l'attestato da "OTS per l'Acquacoltura" o "OTS per le riserve marine"  prevede una spendibilità fuori dai porti, allora o è equivalente a quanto occorre per l'iscrizione ad uno dei livelli nel Repertorio Telematico della Regione Sicilia, prevista dalla L.R. 07/2016 per i livelli di INSHORE  o OFFSHORE, (quindi è conforme a quanto previsto dall'articolo 3.2 della LR 07/2016, sui tempi di immersione e di fondo previsti dalla legge, riscontrabili sul LOGBOOK individuale), quindi è possibile l'iscrizione al relativo livello previsto dalla legge, oppure se tale dicitura non è convalidata dalla documentazione a supporto, semplicemente indica il FALSO. 

In quest'ultimo caso, esiste un'evidente incompatibilità fra quanto riportato sull'attestato e la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, e non può essere sbagliata la Legge.

In questo caso, si consiglia di chiedere spiegazioni alla scuola che lo ha illegittimamente emesso o rivolgersi ad un legale.

I corsi validi per il Repertorio Telematico della Regione Sicilia si possono fare solo in Sicilia?

(di Manos Kouvakis)


Non solo in Sicilia.
Anche se la Legge 07/2016 è della Regione Sicilia, la regionalità della legge consiste nel solo rilascio della Card del Commercial Diver Italiano e non della realizzazione dei corsi, che possono essere realizzati anche in altre regioni a condizione che siano corsi autorizzati dagli assessorati regionali di competenza e che abbiamo i requisiti richiesti dall'Art. 3.2 della Legge 07/2016 della Regione Sicilia sui tempi di fondo e sulle attività in acqua stabiliti dalla didattica IDSA ed in particolare definite nel capitolo 4, sezione 2, tabella 6  ovvero nel capitolo 2, sezione 1, tabella 3 degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014), in base al livello di iscrizione richiesto. 
I tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale.

Per i titoli conseguiti in altri Stati membri UE, EFTA o nella Confederazione Svizzera o comunque riconoscibili ai sensi della citata Direttiva, ad eccezione di quelli di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, è necessaria l’attestazione dell’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale.

Per tutti i titoli, al fine di agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, gli istituti pubblici ed i centri di formazione professionali accreditati devono rilasciare, secondo le previsioni della vigente disciplina statale e delle relative linee-guida, apposito “Supplemento al Certificato Europass” di cui all'articolo 9 della Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, con evidenza della sottoposizione dei percorsi formativi svolti alle previsioni di cui alla Legge 07/2016 della Regione Sicilia.

Che significa "commercial divers", e qual'è il termine corretto in Italiano?

(di Manos Kouvakis)


Il termine "Commercial Divers" è usato nel Repertorio USA SOC 2010, codice 49-9052, ed è equivalente a quello Italiano previsto dall'ISTAT CP2011 al numero 6216, descritto dall'INAPP (ex ISFOL) sotto la voce di "SOMMOZZATORI E LAVORATORI SUBACQUEI", voce che include tutte le attività subacquee a servizio dell'industria a partire da quelal per l'OTS (DM 13.01.1979) includendo anche quelle previste dalla L.R. 07/2016 per i livelli INSHORE e OFFSHORE (Aria o Saturazione)

Sul piano Internazionale è equivalente a quello che si trova nel repertorio ISCO-08 al numero 7541 "Underwaters Divers".

E' interessante far notare che in UE esistono alcuni Paesi, che hanno già regolamentato questa professione tramite legislazione nazionale o regionale, con indicazione del nome della professione utilizzata nel paese. 
Questi paesi sono: Danimarca, Finlandia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania e Spagna, fra essi, l'Italia entro brevissimo tempo, sarà presente con la Legge 07/2016 della Regione Sicilia.


lunedì 21 agosto 2017

Perchè nella legge 07/2016 non c'è alcun riferimento alla norma UNI 11366?

(di Manos Kouvakis)

La risposta va cercata alla pagina tre della proposta di Legge n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche"presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera, dall’On. Deborah Bergamini (eletta in Emilia-Romagna):
"...  in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative;
3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. 
Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano...."

Essendo la legge 07/2016 della regione Sicilia, una legge sulla formazione (competenza delle regioni) e non sull'operatività nei cantieri (competenza dello stato), non poteva includere riferimenti alla norma UNI 11366 ma solo all'IDSA, che stabilisce  che le immersioni e i tempi "...devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." (Art.3.2 della L.R. 07/2016).

Anche se nello stesso capitolo continua che "... ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA).... .

Quest'ultima parte è stata per diversi mesi oggetto di discussione, sia in aula parlamentare che nelle commissioni dove la legge è stata trattata - documentazione che si può trovano tutt'oggi nel sito dell'ARS (Assemblea Regionale Siciliana), decidendo alla fine, la forma finale che è stata votata in Aula e trasformata in Legge.

La parte (forse) mancante che collega direttamente la L.R. con le attività lavorative, oggi è "coperta" dal Decreto Ministeriale 81/08 
visto che "... la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo (81/08), non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali;..."