CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

domenica 27 agosto 2017

Un caso di interpretazione estrema: Si può parlare di "OFFSHORE" all'interno di un porto?

(di Manos Kouvakis)



Anche se può sembrare strano, la risposta è SI.

Le definizioni di INSHORE  e OFFSHORE, spesso sono diverse da un paese all'altro, anche se in realtà sono molto simili fra di loro.
In questo caso, bisogna fare riferimento alla definizione di OFFSHORE inglese, riportata alla "Diving at Work Regulations 1997
" ... Offshore Diving
The class of Offshore Diving(5) is defined as all diving:
(a) at sea outside the United Kingdom territorial waters adjacent to Great Britain (generally 12 nautical miles from the low water line) which are covered by the Health and Safety at Work etc. Act 1974 (Application outside Great Britain) Order 2013(6)
. This will include all diving operations in UK designated areas of the continental shelf undertaken in connection with offshore installations, wells and pipeline works, and with those parts of mines which extend outside the 12- mile limit;
(b) at sea off, or in connection with, offshore installations and pipeline works within the 12-mile limit;
(c) where closed bell or saturation diving techniques are used;
(d) from vessels maintaining station by the use of dynamic positioning."

e quella di Inland/Inshore Diving,  riportata alla "Diving at Work Regulations 1997 List of Approved Diving Qualifications" alla pagina 7: 
" ... Inland/Inshore Diving
The class of Inland/Inshore Diving(10) is defined as diving in support of civil engineering or marine-related projects and fish farming:
(a) inshore within United Kingdom territorial waters adjacent to Great Britain (generally 12 nautical miles from the low water line) which are covered by the Health and Safety at Work etc. Act 1974 (Application outside Great Britain) Order 2013(11);
(b) inland in Great Britain including in docks, harbours, rivers, culverts, canals, lakes, ponds, reservoirs and tanks other than (c) below;
(c) inland in Great Britain in a tank or pool artificially constructed for the purpose of swimming, diving or use as an aquarium;
but does not include diving:
(a) deeper than 50 metres;
(b) at sea off, or in connection with, offshore installations and pipeline works within the 12-mile limit;
(c) where closed bell or saturation diving techniques are used;
(d) from vessels maintaining station by the use of dynamic positioning;..."

Ora, se ipotizziamo il caso di una piattaforma che si trova all'interno di un porto per manutenzione, mentre per la legislazione Italiana gli interventi, in ambito subacqueo, li può fare un harbour diver (cioè un OTS), per il regolamento Inglese (HSE_UK) deve essere un Offshore Diver.

Questo, naturalmente portando ad una interpretazione estrema le definizioni

Un corso di formazione professionale può essere valido sia per l'iscrizione al Registro Sommozzatori che al Repertorio Telematico?

(di Manos Kouvakis)


Certamente, ma alle seguenti condizioni:

  • a) per l'iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto, prevista dal DM 13.01.1979, il corso deve contenere nel suo titolo, la dizione "Operatore Tecnico Subacqueo", cosi come previsto dal DM 02.02. 1982
  • b) per iscriversi, ad uno dei tre livelli previsti dall'articolo 2.1 della L.R. 07/2016, del Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro e ottenere la "Card" del "Commercial Diver Italiano", prevista dall'articolo 4 della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, devono realizzarsi i requisiti previsti dall'Art. 3.2 della suddetta Legge, e in particolare: "... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA) ..."

Rimane il problema che una soluzione di questo tipo penalizzerebbe chi vuole fare un corso per lavorare solo dentro i porti (DM 13.01.1979) e non fuori da essi (L.R. 07/2016), in termini di tempi e preparazione, motivo per cui è consigliabile la divisione di questo percorso (leggi anche FAQ n. 10) in più moduli, per facilitare sia l'apprendimento che gli obiettivi da raggiungere da parte degli allievi.

sabato 26 agosto 2017

Ho visto delle "card" che riportano corsi OTS validi a - 50 metri, come possono essere interpretate?

(di Manos Kouvakis)


Anche se non è specificato nei 3 Decreti Ministeriali (DM 19791981 e 1982) una profondità per operare all'interno dei porti,  quest'ultima è quella del porto in cui si opera, si può parlare di un limite di immersione per le attività fino ai - 50 metri all'interno dei porti, nel caso rarissimo in cui ci troviamo in presenza di porti che hanno fondali che superano questa profondità.

Bisogna in ogni caso, per evitare interpretazioni illecite o interpretazioni che conducono i possessori di queste card ad errate conclusioni, che sia ben leggibile che: "seguono i requisiti previsti dal DM.13.01.1979" (iscrizione presso una Capitaneria di Porto), o che "sono valide per le attività in ambito portuale", che è la stessa cosa.

Se invece, il percorso formativo si intende spendibile per attività fuori dall'ambito portuale, allora deve fare riferimento non più al DM 13.01.1979 (cioè all'iscrizione presso una Capitaneria di Porto) ma alla Legge 07/2016 della Regione Sicilia (iscrizione presso l'Assessorato al Lavoro), ed in particolare all'articolo 2.1b della legge che determina i percorsi formativi a tale profondità per attività fuori dai porti.

Mentre per i corsi per O.T.S. (DM 13.01.1979DM 31.03.1981 e DM 02.02.1982) non esitono  regole ben precise come tempi di immersione e di profondità, stabiliti dai tre decreti ministeriali, anche se in alcune Regioni d'Italia (attualmente Lazio, Emilia Romagna, Liguria e Marche e a breve anche la Sicilia) sono stati stabiliti dei protocolli nei loro Repertori Telematici delle Qualifiche Professionali della Regione di appartenenza (questi  Repertori sono DIVERSI  dal repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016 - per spiegarlo ancora più semplicemente, la Regione Sicilia ha 2 Repertori telematici, il primo è quello delle QUALIFICHE PROFESSIONALI che si trova on line sul sito dell'Assessorato alla Formazione Professionale, simile a quelli già esistenti presso le altre Regioni, ampliabile con le qualifiche che pian piano le varie regioni cominciano a creare e scambiare fra di loro, come prevedono le direttive comunitarie, con l'obiettivo di arrivare ad un Repertorio Telematico delle Qualifiche Professionali, uguale e condiviso da tutte le Regioni Italiane) e il Repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016 della Regione Sicilia, presso l'Assessorato al Lavoro, che è assolutamente diverso da quello delle qualifiche professionali. Non solo, ma ora esiste l'obbligo previsto da questa legge della "creazione" dei 3 livelli di qualifica (INSHORE, OFFSHORE ad ARIA/TOP UP e OFFSHORE/SATURAZIONE) come nuove "qualifiche" previste dalla legge e che devono poi essere recepite dalle altre regioni italiane cosi come sta succedendo con tutte le altre qualifiche in settori diversi.

Quindi se la "card" rilasciata a seguito di un percorso formativo in una scuola Italiana intende un corso valido per i - 50 metri FUORI dall'ambito portuale, quel percorso formativo dovrebbe avere i requisiti affinché il possessore possa iscriversi al 2° livello del Repertorio telematico previsto dalla L.R. 07/2016, Art. 2.1b, avendo realizzato durante il corso quanto previsto dall'Art.3.2 della Legge, e cioè i tempi di fondo "... definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 3” ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 “IDSA level 3” degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014), i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale...". 
Inoltre, dovrebbe essere in regola, anche, da quando previsto dall'Art. 4.5 della L.R. 07/2016 ("... I titoli rilasciati da altre Regioni ... ...") 

Volendo approfondire ancora di più questo argomento, per esempio, i tempi di fondo, le immersioni  e le attività in acqua "...definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 3”..." sono i seguenti (Indica il minimo numero e tempi di immersioni):

  • n. 1000 minuti e 30 immersioni in Scuba (non erogatore) alla profondità 0-19 metri
  • n. 300 minuti (come Botton Time) e 10 immersioni in Scuba (non erogatore) alla profondità 20-30 metri
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SCUBA (non erogatore)
  • n. 1900 minuti e 36 immersioni in SURFACE alla profondità 0-19 metri
  • n. 400 minuti (come Botton Time) e 8 immersioni in SURFACE alla profondità 20-30 metri
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SURFACE
  • n. 2 immersioni della durata minima di 180 minuti (come Botton Time)
  • n. 300 (come Botton Time) minuti e 10 immersioni in SURFACE alla profondità 0-30 metri
  • n. 320 minuti (come Botton Time) e 10 immersioni in SURFACE alla profondità 30-40 metri
  • n. 300 minuti (come Botton Time) e 10 immersioni in SURFACE alla profondità 40-50 metri
  • n. 10 immersioni in SURFACE con l'utilizzo di una CAMPANA APERTA
  • n. 6 immersioni della durata minima di 30' cadauna con l'utilizzo di una HOT WATER (muta ad acqua calda)
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 50 metri in SURFACE

Se la "card" rilasciata da quella scuola Italiana, si riferisce alle attività FUORI dall'ambito Portuale, e l'allievo ha realizzato queste immersioni ed attività subacquee previste dalla legge, allora l'allievo può iscriversi al 2° livello del repertorio telematico ed ottenere anche la "card del Commercial Diver Italiano" con spendibilità in tutta Europa, rilasciata dallo stato Italiano/Regione Siciliana. 

Ma sinceramente, ho seri dubbi, che in un unico corso, di qualche mese,  partendo dall'inizio sia possibile realizzare tutto questo. 

Naturalmente se si tratta solo di iscrizione al Registro Sommozzatori, presso una Capitaneria di Porto (DM 13.01.1979) sarebbe di buon senso ed auspicabile che la scuola in questione lo specifichi scrivendolo nella card che rilascia, per evitare disguidi e male interpretazioni da parte dei suoi allievi, ed eventuali rivendicazioni, legittime e legali, in futuro, da essi.

venerdì 25 agosto 2017

Qual'è la differenza fra l'harbour diver, l'inshore diver e l'offshore diver?

(di Manos Kouvakis)


Ci sono diverse definizioni per l'inshore e l'offshore, nei vari Paesi (Francia, Inghilterra, USA, Norvegia, ecc.) ma mi limiterò a descrivere solo l'interpretazione che possiamo trovare nel DM. 13.01.1979 e L.R. 07/2016:

  • 1) Harbour diver = OTS = operatore creato dal DM 02.02.1982 ed abilitato ad operare in ambito portuale in base agli articolo 1 e 2 del DM 13.01.1979

  • 2) Inshore diver = operatore creato dall'articolo 2.1a della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, che può operare fino ad un max di 30 metri fuori dall'ambito portuale. Questi operatori hanno le competenze " ... per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di -30 metri..." (Art. 2.2), senza l'uso di attrezzature tipo basket o campana (INSHORE), respirando aria (BASSO FONDALE).

  • 3) Offshore diver = operatore creato dagli articoli 2.1b e 2.1c della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, con l'uso di attrezzature tipo basket, campana aperta o campana chiusa (OFFSHORE). L'Offshore diver si dividono in 2 sottocategorie: offshore diver ad aria (TOP UP) e offshore diver in saturazione:
    • a) Offshore air diver/TOP UP = operatore creato dall'articolo 2.1b della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, che può operare dai - 30 ai - 50 metri fuori dall'ambito portuale. Questi operatori hanno le competenze" ... per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (Top Up)...) (Art. 2.3). Per lo svolgimento di queste attività "... è necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa (BASSO FONDALE) con campana aperta o basket. (OFFSHORE).
    • b) Offshore sat diver/saturazione = operatore creato dall'articolo 2.1c della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, che può operare oltre i  - 50 metri fuori dall'ambito portuale. Questi operatori hanno le competenze " ... per operazioni in ambiente subacqueo a profondità superiori ai -50 metri (Alto fondale)...) (Art. 2.4). Per lo svolgimento di queste attività è "... obbligatorio l’uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione..." (cioè attività in ALTO FONDALE con uso di Heliox, naturalmente in ambito OFFSHORE).

Ho fatto un corso per OTS e nel mio attestato è scritto che è valido fino a 50 metri. Posso iscrivermi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)

Il corso per OTS, come descrive l'articolo 1 e l'articolo 2 del DM 13.01.1979, che ha creato il registro sommozzatori in servizio locale,  presso le varie Capitanerie di Porto in Italia, prevede un corso, quello da OTS, spendibile SOLO all'interno delle aree portuali, mentre il Repertorio Telematico previsto dalla L.R. 07/2016 prevede la formazione degli operatori  fino ai - 30 metri, - 50 metri e oltre i - 50 metri, fuori dall'ambito portuale.

Un attestato da OTS fino ai - 50 metri di profondità all'interno di un porto rientra sempre come iscrizione presso una Capitaneria di Porto, anche se non esiste una profondità specifica indicata nel DM 13.01.1979 essendo quest'ultima quella del porto in cui si opera.

Se invece l'attestato da OTS prevede come spendibilità attività fino ai - 50 metri fuori dai porti, allora o è equivalente all'iscrizione al 2° livello del Repertorio Telematico (Albo) della Regione Sicilia (unica condizione per lavorare "legalmente" in Italia, fuori dalle aree portuali), prevista dalla L.R. 07/2016 per il livello OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP, (quindi conforme a quanto previsto dall'articolo 3.2 della LR 07/2016, sui tempi di immersione e di fondo previsti dalla legge e riscontrabili sul LOGBOOK individuale), quindi è possibile l'iscrizione al 2° livello come TOP UP, oppure se tale dicitura non è convalidata dalla documentazione a supporto, semplicemente indica il FALSO. 

In quest'ultimo caso, esiste un'evidente incompatibilità fra quanto riportato sull'attestato e la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, e non può essere sbagliata la Legge.

In questo caso, si consiglia di chiedere spiegazioni alla scuola che lo ha illegittimamente emesso o rivolgersi ad un legale.

giovedì 24 agosto 2017

Chi può iscriversi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?



Tutti coloro che hanno i requisiti per richiedere l'isrizione.

L'iscrizione, è regolamentata dall'articolo 4 della Legge 07/2016 della regione Sicilia, che in particolare specifica nel comma 4.5:
 "... L’iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all’articolo 3, comma 2..."

Quindi sono 2 i requisiti fondamentali, per richiedere l'iscrizione:
  1. aver conseguito un corso specifico e quindi essere in possesso di un idoneo titolo, conseguito sia in Sicilia o in altre parti d'Italia, rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza, cioè NON brevetti, ma attestati di qualifica professionale, e 
  2. Tutti i titoli validi per l'iscrizione al repertorio telematico devono essere conseguiti in conformità agli standard indicati all'Art. 3.2, e specificatamente" ... Gli interventi ... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA),..." l'Art. 3.2 continua cosi: "... ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)...."

Per la richiesta di iscrizione in uno dei due livelli OFFSHORE, cioè il 2° livello (OFFSHORE ad ARIA/TOP UP) e il 3° livello (OFFSHORE SAT/SATURAZIONE), previsto dalla Legge 07/2016 della Regione Sicilia, è vincolante il possesso del brevetto di DIVER MEDIC (Art. 2.5).

Cioè NON sono valide le certificazioni da OTS, rilasciate per l'iscrizione al Registro Sommozzatori in base al DM 13.01.1979, a meno che durante la formazione non siano stati realizzati i tempi di fondo e le attività in acqua elencati dall’International Diving Schools Association (IDSA), (cioè un numero preciso di immersioni nelle diverse profondità e tempi di permanenza sott'acqua ben precisi), come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6, ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014), i tempi di fondo devono avere idoneo riscontro nel Log Book individuale, in base al livello di iscrizione richiesto.