CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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sabato 14 ottobre 2017

Qual'è la differenza fra il "repertorio telematico" delle qualifiche professionali e il "repertorio telematico" previsto dalla legge 07/2016?

di Manos Kouvakis

1) "Repertorio Telematico" delle qualifiche professionali
Il Repertorio delle qualificazioni, delle regioni Italiane, è una conseguenza del DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92" (GU Serie Generale n.39 del 15-02-2013) e sue successive modificazioni e integrazioni e delle successive norme secondarie di attuazione, nonché delle disposizioni di varie Leggi regionali, che hanno portato alla creazione del "Repertorio delle qualificazioni delle Regioni Italiane"

E' molto importante sottolineare che, in Italia, la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato, ma la Comunità Europea ha chiesto all'Italia un Repertorio di qualifiche professionali Nazionale, che si sta creando anche se lentamente.

Il Repertorio delle qualificazioni di una Regione Italiana è costituito da una serie di profili (qualifiche professionali), classificati in due aree: formazione normata e formazione non normata.

  • Formazione normata: attività professionali regolamentate, il cui esercizio viene stabilito da una normativa nazionale e/o regionale e/o rispetto a cui sono definiti, attraverso specifica normativa, gli standard formativi.
  • Formazione non normata: standard che guardano a professioni e ad attività professionali il cui esercizio non è subordinato al possesso di uno specifico titolo di studio o alla frequenza di specifici percorsi di formazione.

Una volta creata una qualifica, in una regione, essa potrà essere riconosciuta in un'altra regione, tramite protocoli d'intesa bilaterali. Naturalmente le qualifiche che rientrano nella "formazione normata", possono essere trasferite senza alcuna modifica da una regione all'altra, mentre le qualifiche che rientrano nella categoria di "formazione non normata" possono essere apportate  modifiche nei trasferimenti.

Per esempio, la Regione Siciliana, attraverso un "Protocollo d’intesa bilaterale per il trasferimento del sistema regionale di standard ai fini del riconoscimento e della certificazione delle competenze" con la Regione Piemonte, firmato nel mese di maggio 2016, ha mutuato da questa Regione l’impianto metodologico e il primo set di standard di riferimento, tra cui il repertorio, per l’attuazione del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze.




2) "Repertorio Telematico" previsto dalla legge 07/2016
Una cosa totalmente diversa è il Repertorio Telematico (Albo) previsto dalla legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" della Regione Sicilia, che stabilisce 4 profili che rientrano nella "formazione normata". Essi sono:
  • HARBOUR DIVER = OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), titolo definito dal DM 13.01.1979, prevede l'iscrizione al "Registro Sommozzatori" del Ministero dei Trasposti, presso una Capitaneria di Porto in Italia, per il rilascio del "Libretto di Ricognizione". Profondità: quella del porto in cui si opera. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  • INSHORE AIR DIVER = titolo definito dall'Articolo 2.1a della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al primo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello INSHORE AIR DIVER. Profondità: max -30 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  • OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP = titolo definito dall'Articolo 2.1b della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al secondo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP. Profondità: max -50 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  • OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE = titolo definito dall'Articolo 2.1c della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al terzo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE. Profondità: oltre i -50 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni sono in Alto Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Elio (Heliox).

Anche se il primo profilo di harbour diver (OTS - Operatore tecnico subacqueo) è stato regolamentato anche dalle regioni di: Emilia-Romagna, Liguria, Lazio e Marche, esso tuttavia non è collegato ai profili previsti per i livelli INSHORE  e OFFSHORE, sia perchè la legge che li ha creati è del 2016 (se esso rientra fra le qualifiche normate) o perchè rientra fra le qualifiche non normate, in alcuni casi, perchè non collegato nè al DM 13.01,1979 nè alla LR 07.2016. Ma sicuramente essi dovranno integrarsi con i nuovi profili previsti dalla LR 07/2016, che stabiliscono la formazione "normata" e successiva al livello di harbour diver (OTS) per permettere agli operatori di poter lavorare "legalmente" sul territorio nazionale Italiano.

giovedì 12 ottobre 2017

Ho un brevetto IDSA, rilasciato in Italia da un'altra scuola e non dal CEDIFOP, mi può aiutare per l'iscrizione al repertorio telematico, previsto dalla legge 07/2016?

(di Manos Kouvakis)



La risposta è, purtroppo, NO.  Fino al 2013 esistevano 2 scuole Full Member IDSA in Italia, status che si può avere solo superando degli audit severissimi a livello internazionale e avendo una condotta corretta seguendo gli standard della didattica IDSA durante i percorsi formativi, che vengono costantemente monitorati dall'Associazione.

Motivo per cui, in ambito internazionale oggi ci sono solo 11 scuole Full Member in tutto il mondo, una soltanto in Italia. 

La seconda scuola Italiana, nel 2013 è stata espulsa dall'IDSA perchè non rispettava i tempi di fondo e le attività in acqua, che dichiarava nei suoi percorsi formativi, motivo per cui le certificazioni di questa scuola non possono essere prese in considerazione.

Un semplice controllo del LOGBOOK individuale di chi ha una certificazione rilasciata dalla scuola espulsa evidenzia subito la mancanza di una preparazione corretta, valida per soddisfare i requisiti richiesti dalla LR 07/2016.

Motivo per il quale solo una certificazione di una scuola attualmente full member IDSA, può essere presa in considerazione.

Per tutti gli altri percorsi formativi, non "garantiti" dai controlli dell'IDSA, la legge prevede dei procedimenti precisi, con controlli dei tempi di immersione e le attività svolte in acqua per poter essere inseriti fra quelli che possono iscriversi al repertorio (albo) previsto dalla LR 07/2016 e quindi avere il diritto di lavorare "legalmente" in Italia.

mercoledì 13 settembre 2017

Cosa rappresenta IDSA?

(di Manos Kouvakis)


L’Associazione Internazionale delle Scuole Subacquee (IDSA) è stata costituita nel 1982 con lo scopo principale di sviluppare Norme Internazionali comuni.

L’Associazione si occupa di tutti i subacquei – offshore, costiera e dell’entroterra – ed anche delle qualifiche di specializzazioni non subacquee, ad esempio, Supervisore, DMT e LST. Essa ha già stabilito norme internazionali subacquee basate sul consensus d’opinione della maggioranza dei suoi membri.

Le norme forniscono per i responsabili i criteri per la gestione sia di norme nazionali esistenti sia per la creazione di nuove norme, e una guida per clienti, contraenti e per subacquei stessi.

Si ritiene che l’introduzione di tali standard di formazione subacquea concordati a livello internazionale avranno l’effetto sul:

  • Miglioramento della Sicurezza
  • Fornire un ingresso diretto al Programma della Formazione Subacquea
  • Migliorare la qualità dei Subacquei
  • Fornire ai Subacquei maggiore opportunità di lavoro

Alcuni governi hanno impostato ed imposteranno i propri requisiti Nazionali della formazione subacquea. Il programma IDSA fornisce i mezzi per equiparare gli Standard Nazionali mantenendo una tabella di equivalenza.

Gli standard per specialisti sono attualmente in fase di sviluppo.

L’Associazione, costituita nel 1982, risultato dell’incontro fra le scuole che partecipavano alla Conferenza Americana Subacquei a New Orleans. Gli obiettivi dell’Associazione erano e sono fino ad oggi:

  • Sviluppare gli standard internazionali comuni della formazione subacquea.
  • Fornire i mezzi di comunicazione efficaci tra le scuole.
  • Lavorare per migliorare gli standard di sicurezza e qualità.
  • Migliorare la qualità complessiva d’insegnamento d’ immersioni commerciali.
  • Fornire una voce comune e collettiva per enti industriali governativi riguardante qualsiasi problema dei membri.
  • Co-operare sui argomenti che possono migliorare le opportunità d’inserimento lavorativo per i diplomati delle scuole associate.
  • Promuovere qualsiasi attività, l’idea o argomento che possono migliorare le operazioni internazionali dell’Associazione.

Gradualmente, da quel momento, l’Associazione è cresciuta e maturata – come è maturata l’industria Subacquea – ed ora, tra i suoi membri, ci sono le Scuole Militari, Statali e Private, quali in genere esistono separatamente, ma in alcuni Paesi, si possono trovare in combinazione.

Il lavoro dell’Associazione è basato sulla sua vasta esperienza eccezionale di molti anni.

Va evidenziato che l’obiettivo è stato quello di creare Standard Subacquei Internazionali che forniscano criteri rispetto agli Standard Nazionali – Istituzioni Statali, Clienti, Appaltatori Subacquei e Subacquei stessi – i quali possono equiparare i loro standard, e in quei paesi dove non esistono gli standard nazionali possono essere utilizzati come guida.

Lo scopo NON è

  • Conflitto con gli Standard Subacquei Nazionali;
  • Conflitto con la Legislazione Nazionale.

E’ previsto che tali Norme Internazionali contribuiranno a:

  • Equiparare gli standard in tutto il mondo.
  • Dare indicazioni alle organizzazioni che stabiliscono gli standard subacquei per la prima volta.
  • Migliorare la sicurezza.
  • Fornire Appaltatori con un ingresso diretto al Programma d’Educazione Subacquea.
  • Autorizzare gli Appaltatori a fare le offerte attraverso confini nazionali in una situazione di parità.
  • Migliorare la qualità della formazione dei sommozzatori.
  • Dare maggiori opportunità lavorative ai sommozzatori.

Oltre alle attività subacquee più tradizionali nel settore Offshore, i sommozzatori industriali ora partecipano in varie attività, come ad esempio:

  • Investigazioni archeologiche
  • Ispezioni struttura ponti
  • Demolizioni e salvataggi
  • Itticoltura
  • Manutenzione dei siti di energia rinnovabile
  • Manutenzione dei siti di energia nucleare
  • Servizi attrezzature professionali
  • Lavori di riparazione in laghi, bacini idrici, canali
  • Riparazioni e costruzioni
  • Operazioni di salvataggio
  • Raccolta di dati scientifici e di osservazione
  • Ricerca, recupero e ispezione
  • Televisione e cinema
  • Ingegneria civile subaquea

giovedì 7 settembre 2017

Qual'è la durata dei corsi del CEDIFOP per effettuare le varie iscrizioni previste dal DM 13.01.1979 e LR 07/2016?

(di Manos Kouvakis)



E' variabile, dai 3 mesi del corso per OTS (DM 13.01.1979) alla durata media di un mese dei corsi integrativi per l'iscrizione nei vari livelli del Repertorio telematico (LR 07/2016).

Ma la durata dei singoli corsi è relativa, e in futuro potrebbe anche essere modificata in casi particolari.

In particolare: i corsi per l'iscrizione al Repertorio Telematico previsto dalla LR 07/2016, per i livelli INSHORE e OFFSHORE, sono vincolati al raggiungimento dei tempi di fondo e delle immersioni previsti dalla didattica IDSA (Articolo 3.2 della LR 07/2016), mentre il corso per OTS include una parte di queste attività, che successivamente vengono integrate con i corsi di perfezionamento. 
Di conseguenza la durata di un corso, potrebbe essere modificata, in casi specifici, per esempio, se venisse a mancare la richiesta del possesso dei 2 brevetti di subacquea sportiva/ricreativa, che attualmente chiediamo per l'ammissione al corso base per OTS. Questo caso avrebbe come risultato un aumento delle ore del corso, oppure se fosse proposto un corso, per OTS, che completa tutto il percorso per l'INSHORE, cioè valido sia per l'iscrizione al registro sommozzatori presso una capitaneria di porto che al primo livello del repertorio telematico della Regione Sicilia,  in questo caso le giornate dedicate alle attività pratiche dell'attuale corso per OTS non sarebbero sufficienti, quindi aumenterebbero le giornate corsuali.
In ogni caso, i nostri corsi sono programmati in modo tale da svolgere, e portare a termine i loro obbiettivi, nel minor tempo possibile, ma permettendo ai nostri allievi di integrare successivamente i loro percorsi, con i livelli successivi di addestramento, con corsi di perfezionamento integrativi, cosa che non tutti i corsi per OTS, attualmente svolti in Italia permettono di fare.

Cioè, non è la durata del corso di 3 mesi o di 6 mesi o di un anno che da valore al corso, ma i contenuti svolti e in particolare, per i livelli inshore e offshore, il raggiungimento degli obiettivi, tempi di fondo e attività in acqua, indicati nella didattica IDSA e  previsti dall'articolo 3.2 della LR 07/2016.

CEDIFOP, essendo una delle 11 scuole full member IDSA nel mondo, unica in Italia (fino al 2013 esistevano 2 scuole full member IDSA in Italia, come si legge nella rivista dell'associazione -ultima pagina-, ma la seconda scuola nel 2013 è stata espulsa dall'IDSA per irregolarità), vanta una grande esperienza nel realizzare questi percorsi formativi.

martedì 5 settembre 2017

ANTICIPAZIONI SUL REPERTORIO TELEMATICO DEI COMMERCIAL DIVERS ITALIANI (LEGGE 21 aprile 2016, n. 7)


La legge 07/2016 ha valore retroattivo?

(di Manos Kouvakis)



Domanda posta più volte, ma secondo me non ha senso.

La legge 07/2016, è unica nel suo genere, perchè regolamenta un settore che in Italia non era mai stato regolamentato fino ad ora, e cioè le attività sommozzatorie fuori dalle aree portuali, in ambito inshore, offshore e nelle acque interne.

Propone dei percorsi formativi precisi per acquisire i titoli, stabiliti dall'articolo 3.2 delle legge: "...Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..."

Naturalmente devono essere dimostrabili e dimostrati, certificati nel LogBook personale che deve essere trasmesso, insieme con l'attestato di qualifica professionale (oltre agli altri documenti richiesti), per ottenere l'iscrizione al Repertorio e la CARD del "Commercial diver Italiano", per gli aventi diritto.