CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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venerdì 8 settembre 2017

Conosco diversi OTS che lavorano fuori dai porti, ora perchè hanno perso questo "diritto"?

(di Manos Kouvakis)


Non è assolutamente vero!
La legge 07/2016 non altera i diritti acquisiti di nessuno.
Infatti chi era OTS, rimane e rimarrà OTS, e nessuno potrà mai toccargli questo requisito.
Ma non dimentichiamo che l'OTS, cosi com'è definito dagli articoli 1 e 2 del DM 13.01.1979,  nasce come operatore subacqueo all'interno dei porti. Infatti la stessa legge 07/2016, all'atticolo 2.4, non fa che rafforzarlo come concetto, definendo che: "... Per
gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni."
Ma le attività fuori dall'ambito portuale non spettano agli OTS, potevano lavorare prima della legge 07/2016, cosi come fuori dall'ambito portuale trovavamo come lavoratori anche chi aveva semplici brevetti sportivi (vedi pe resempio negli impianti di acquacoltura, nei fiumi, laghi, ecc). Situazione che diverse capitanerie di porto negli anni, hanno cercato di "tamponare" con specifiche ordinanze emmesse.

Ma ora la legge 07/2016, ha finalmente, regolamentato questa categoria:
1) La qualifica per operare, in sicurezza, dentro i porti è quella da OTS, definita dal DM 13.01.1979, con l'iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto.
2) Le qualifiche per operare, in sicurezza, fuori dai porti sono quelle definite dall'articolo 2 della legge 07/2016 per i livelli isnhore e offshore, con l'iscrizione al Repertorio Telematico della regione Sicilia.

Così, vengono regolamentate le attività in tutti i settori, portuale, inshore, offshore e acque interne. Naturalmente sta alle autorità l'applicazione delle legge e il controllo dell'abusivismo a difesa sia della sicurezza degli operatori, ma anche della regolarità dello svolgimento delle attività di una categoria professionale tutelata dalle leggi italiane sull'esercizio abusivo di una professione, e in particolare dagli articoli 348 del codice penale, rubricato "Abusivo esercizio di una professione" che recita: «Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro», e dall'articolo 110 del codice penale, rubricato "Pena per coloro che concorrono nel reato" che recita: «Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti». Quest'ultima disposizione coinvolge anche le Capitanerie di Porto che autorizzano personale non conforme a quanto previsto dalla legislazione attuale, favorendo la concorrenza sleale nei confronti di chi è regolare, e in termini di sicurezza favorsiscono la non applicazione del Decreto Ministeriale 81/08 favorendo chi è portatore di rischi che potrebbero diventare fatali sia per se stesso, sia per le persone che lavorano in squadra assieme a lui.

giovedì 7 settembre 2017

Qual'è la durata dei corsi del CEDIFOP per effettuare le varie iscrizioni previste dal DM 13.01.1979 e LR 07/2016?

(di Manos Kouvakis)



E' variabile, dai 3 mesi del corso per OTS (DM 13.01.1979) alla durata media di un mese dei corsi integrativi per l'iscrizione nei vari livelli del Repertorio telematico (LR 07/2016).

Ma la durata dei singoli corsi è relativa, e in futuro potrebbe anche essere modificata in casi particolari.

In particolare: i corsi per l'iscrizione al Repertorio Telematico previsto dalla LR 07/2016, per i livelli INSHORE e OFFSHORE, sono vincolati al raggiungimento dei tempi di fondo e delle immersioni previsti dalla didattica IDSA (Articolo 3.2 della LR 07/2016), mentre il corso per OTS include una parte di queste attività, che successivamente vengono integrate con i corsi di perfezionamento. 
Di conseguenza la durata di un corso, potrebbe essere modificata, in casi specifici, per esempio, se venisse a mancare la richiesta del possesso dei 2 brevetti di subacquea sportiva/ricreativa, che attualmente chiediamo per l'ammissione al corso base per OTS. Questo caso avrebbe come risultato un aumento delle ore del corso, oppure se fosse proposto un corso, per OTS, che completa tutto il percorso per l'INSHORE, cioè valido sia per l'iscrizione al registro sommozzatori presso una capitaneria di porto che al primo livello del repertorio telematico della Regione Sicilia,  in questo caso le giornate dedicate alle attività pratiche dell'attuale corso per OTS non sarebbero sufficienti, quindi aumenterebbero le giornate corsuali.
In ogni caso, i nostri corsi sono programmati in modo tale da svolgere, e portare a termine i loro obbiettivi, nel minor tempo possibile, ma permettendo ai nostri allievi di integrare successivamente i loro percorsi, con i livelli successivi di addestramento, con corsi di perfezionamento integrativi, cosa che non tutti i corsi per OTS, attualmente svolti in Italia permettono di fare.

Cioè, non è la durata del corso di 3 mesi o di 6 mesi o di un anno che da valore al corso, ma i contenuti svolti e in particolare, per i livelli inshore e offshore, il raggiungimento degli obiettivi, tempi di fondo e attività in acqua, indicati nella didattica IDSA e  previsti dall'articolo 3.2 della LR 07/2016.

CEDIFOP, essendo una delle 11 scuole full member IDSA nel mondo, unica in Italia (fino al 2013 esistevano 2 scuole full member IDSA in Italia, come si legge nella rivista dell'associazione -ultima pagina-, ma la seconda scuola nel 2013 è stata espulsa dall'IDSA per irregolarità), vanta una grande esperienza nel realizzare questi percorsi formativi.

lunedì 4 settembre 2017

Attualmente esiste una possibilità di avere anche una legge nazionale, oltre alla 07/2016 della Regione Siciliana?

(di Manos Kouvakis)


Tutto è possibile, ma in questo caso, durante l'attuale legislatura (XVII), anche se esistono i miracoli, questo sarebbe uno fra quelli impossibile da ricevere.

Forse durante la prossima legislatura, o in una ancora successiva, potrebbe essere diverso, ma di certo non durante l'attuale.

Cerco di analizzare l'attuale situazione al Parlamento Italiano, per il percorso che dovrà affrontare una eventuale legge in questo settore:

Durante l'attuale XVII legislatura, troviamo depositate al Parlamento Italiano ben 6 disegni di legge concorrenziali, di cui 3 al Senato della Repubblica Italiana e 3 alla Camera dei Deputati, eccoli (cliccando sul titolo, si può leggere il testo):

Senato della Repubblica:

Camera dei Deputati:
Ora, le procedurre prevedono che nel caso di più disegni di legge presentati sullo stesso argomento (disegni di legge concorrenziali) essi devono unificarsi in un unico progetto finale.

Vediamo ora a che punto sono attualmente i lavori, iniziando dal Senato della Repubblica:
Partendo dal primo disegno di legge presentato nel 2013 dal Senatore Aldo di Biagio, a questo disegno di legge è stato integrato quello del senatore Peppe di Cristofaro presentato nel 2014, formando un unico testo, che troviamo qui: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/40115.pdf. Il disegno di legge ha fatto una piccola parte del suo percorso all'interno delle aule del Senato e oggi si presenta con diverse problematiche, eccone alcune:
a) Trattazione in consultiva - Resoconti sommari - 1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015 - a PAGINA 104  si legge "... . All'articolo 11, comma 7, ritiene altresì necessario
che sia previsto il coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato. Quanto all'articolo 15, al comma 1, occorre a suo avviso sopprimere la lettera d), in quanto la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato" (Questa è una problematica risolta dalla L.R. 07/2016 - di cui sicuramente il testo del DDL n. 320 dovrà prendere atto)

b) Trattazione in consultiva - Resoconti sommari - 1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 636 (pom.) del 04/10/2016 - pagina 112 e pagina 113 si legge (Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica) -"... La Commissione conviene con la necessità di acquisire una relazione tecnica dall'amministrazione competente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato..."
In realtà quest'ultima frase indica che attualmente il DDL n. 320  è "bloccato in commissione", in attesa che si trovino i soldi per poter proseguire con l'esame.

Ma, sempre al Senato, manca ancora il confronto con il disegno di legge successivo (n.2580), che ancora deve iniziare il suo esame in commissione.

Da una lettura veloce, si nota subito che i due disegni di legge sono molto distanti fra di loro: i primi due DDL di DI BIAGIO/DE CRISTOFARO, puntano ad una legge che unifica il settore della subacquea industriale con la subacquea sportiva ricreativa, mentre il DDL n. 2580 del Senatore Aracri, "... è volto a sanare il vuoto legislativo (trentasette anni) creatosi dopo che è stata istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale per l’esecuzione di lavori in acque portuali, con decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, che non ha disciplinato tutto ciò che riguarda le operazioni al di fuori dei porti italiani, causando numerosi incidenti mortali ogni anno nel nostro territorio...." , non interessandosi della subacquea sportiva e facendo un suo punto forte della L.R. 07/2016 precisando che "... Si può affermare, quindi, che – ad oggi – in mancanza di una legislazione nazionale specifica in detto settore, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall’Assessorato per il lavoro della regione Siciliana e in possesso della card del «Commercial diver italiano» possono essere considerati idonei ad effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali....", situazione che lo stesso senatore cita anche ad una sua interrogazione parlamentare la n° 4-07161 del 14 marzo 2017, nella seduta n. 783 <qui> dove specifica che"... a giudizio dell'interrogante, la situazione creatasi in seguito alla promulgazione della legge regionale e la non impugnativa deliberata dal Consiglio dei ministri ha originato numerosi squilibri, che andrebbero sanati con l'adozione di un provvedimento legislativo nazionale consono, da un lato, a riconoscere diritti, doveri e compiti dei lavoratori e, dall'altro, a tutelare i datori di lavoro da possibili incidenti durante tali attività, presentando anche un apposito disegno di legge, che normalizzi la grave situazione italiana in questo settore, omogeneizzando la legge n. 7 del 2016 della Regione Siciliana che riguarda l'aspetto formativo, visto che la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrante nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato, con l'aspetto puramente lavorativo e di sicurezza, competenza dello Stato italiano,..."

In ogni caso, dopo che le posizioni dei disegni di legge dei Senatori Di Biagio, De Cristofaro e Aracri, saranno unificati dalla Commissione, in un prossimo futuro, il disegno di Legge che verrà fuori, dovrà affrontare l'aula del Senato, per passare successivamente alla Camera dei Deputati, dove dovrà ritornare nelle commissioni parlamentari, questa volta della Camera dei Deputati, che dovranno trattare i tre disegni di legge degli Onorevoli Minardo, Bergamini e Caruso, per successivamente ritornare nelle aule di Camera e Senato per le votazioni finali. 

Personalmente ritengo, visto che dal 2013 al 2017 si è fatto molto poco, sia illusorio pensare che negli ultimi mesi di questa legislatura possa esserci una accelerazione tale, che permetta di superare tutti i problemi e portare a compimento l'iter legislativo. 

mercoledì 30 agosto 2017

Nella L.R. 07/2016, si parla di 0-30 metri, mentre su altri testi (UNI 1366) ho trovato anche la profondità di - 12 o di -18 metri, che però non esistono nella L.R. 07/2016. Perchè?

(di Manos Kouvakis)


Di solito i riferimenti dei - 12 o - 18 metri, trovano fondamento nella subacquea sportiva ricreativa e non nella subacquea industriale.

In modo molto semplice, la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, fa riferimento soltanto alle profondità - 30 e - 50 metri che vengono considerate come profondità indicative nel passaggio da INSHORE a OFFSHORE (- 30 metri) o da BASSO FONDALE  ad ALTO FONDALE (-50 metri), facendo riferimento al documento dell'ENI spa Lettera HSE/SIC Prot 16 del 21/05/2008 "Requisiti HSE per i subappaltatori di lavori subacquei", pagina 9 e 10 del documento, e a quello successivo SICLAV/SIC DEL 5 Agosto 2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei", pagina 21, che suddividono le immersioni lavorative alle profondità di 0-30 metri, 30-50 metri e oltre i -50 metri, cosi come è anche indicato negli articoli 2.2, 2.3 e 2.4 della L.R. 07/2016.

Naturalmente la sigla HSE a cui fa riferimento ENI spa, nulla ha a che vedere con la sigla HSE-UK inglese.


martedì 29 agosto 2017

Un caso di interpretazione estrema: Si può parlare di "INSHORE" nel caso di immersione fatta vicino ad una piattaforma anche oltre le 12 miglia marine dalla costa?

(di Manos Kouvakis)



Anche se sembra strano, la risposta è SI.

Le definizioni di INSHORE e OFFSHORE, spesso sono diverse da un paese all'altro, anche se in realtà sono molto simili fra di loro.
In questo caso, bisogna fare riferimento alla definizione di INSHORE che troviamo nella L.R. 07/2016, dove all'articolo 2.2 cita cosi: "... I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera a) (di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di -30 metri. 

Ora, se ipotizziamo il caso di una immersione realizzata da una piccola imbarcazione, collegata ad una piattaforma che si trova all'esterno di un porto, per un veloce intervento di manutenzione, mentre per il regolamento Inglese (HSE_UK) è in ogni caso Offshore, per la legge 07/2016 se l'immersione del Diver:
a) non supera i - 30 metri, e 
b) non utilizza alcuna attrezzatura del tipo basket o campana,
l'immersione è definita come "inshore".
Naturalmente una successiva immersione, dalla stessa posizione, ad una profondità oltre i - 30 metri, con l'utilizzo di un Basket o di una campana, diventa automaticamente una immersione in ambito Offshore.

Questo, naturalmente portando ad una interpretazione estrema le definizioni.

lunedì 28 agosto 2017

Ho fatto un corso offshore (TOP UP o saturazione) all'estero. Posso iscrivermi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)


Certamente, se il corso rispetta quanto previsto dalla Legge 07/2016 della regione Sicilia e in particolare gli articoli 3.2 (sui tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)) e articolo 4.5 ("... L’iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. 

I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all'articolo 3, comma 2.... ".

Oltre a soddisfare gli articoli 3.2 e 4.5 della LR 07/2016, per titoli conseguiti in altri Stati membri UE, EFTA o nella Confederazione Svizzera o comunque riconoscibili ai sensi della citata Direttiva, ad eccezione di quelli di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106:

  • E' necessaria l’attestazione dell’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale; 
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata dall’istituto, centro o scuola presso cui è stato conseguito l’attestato formativo di conformità del percorso svolto agli standard, per i titoli conseguiti fuori dal territorio nazionale
  • Attestazione debitamente sottoscritta rilasciata dall’ente, centro, scuola o istituto che ha rilasciato il documento riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del  Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, di conformità del percorso svolto agli standard di cui all'allegato 1 al presente Decreto e che indichi distintamente le attività formative svolte (transcript) ed i tempi di fondo. Della documentazione in oggetto, ad eccezione dei casi di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, dovrà essere attestata l’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). 
  • Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale.