CEDIFOP

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venerdì 25 agosto 2017

Ho fatto un corso per OTS e nel mio attestato è scritto che è valido fino a 50 metri. Posso iscrivermi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)

Il corso per OTS, come descrive l'articolo 1 e l'articolo 2 del DM 13.01.1979, che ha creato il registro sommozzatori in servizio locale,  presso le varie Capitanerie di Porto in Italia, prevede un corso, quello da OTS, spendibile SOLO all'interno delle aree portuali, mentre il Repertorio Telematico previsto dalla L.R. 07/2016 prevede la formazione degli operatori  fino ai - 30 metri, - 50 metri e oltre i - 50 metri, fuori dall'ambito portuale.

Un attestato da OTS fino ai - 50 metri di profondità all'interno di un porto rientra sempre come iscrizione presso una Capitaneria di Porto, anche se non esiste una profondità specifica indicata nel DM 13.01.1979 essendo quest'ultima quella del porto in cui si opera.

Se invece l'attestato da OTS prevede come spendibilità attività fino ai - 50 metri fuori dai porti, allora o è equivalente all'iscrizione al 2° livello del Repertorio Telematico (Albo) della Regione Sicilia (unica condizione per lavorare "legalmente" in Italia, fuori dalle aree portuali), prevista dalla L.R. 07/2016 per il livello OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP, (quindi conforme a quanto previsto dall'articolo 3.2 della LR 07/2016, sui tempi di immersione e di fondo previsti dalla legge e riscontrabili sul LOGBOOK individuale), quindi è possibile l'iscrizione al 2° livello come TOP UP, oppure se tale dicitura non è convalidata dalla documentazione a supporto, semplicemente indica il FALSO. 

In quest'ultimo caso, esiste un'evidente incompatibilità fra quanto riportato sull'attestato e la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, e non può essere sbagliata la Legge.

In questo caso, si consiglia di chiedere spiegazioni alla scuola che lo ha illegittimamente emesso o rivolgersi ad un legale.

giovedì 24 agosto 2017

Chi può iscriversi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?



Tutti coloro che hanno i requisiti per richiedere l'isrizione.

L'iscrizione, è regolamentata dall'articolo 4 della Legge 07/2016 della regione Sicilia, che in particolare specifica nel comma 4.5:
 "... L’iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all’articolo 3, comma 2..."

Quindi sono 2 i requisiti fondamentali, per richiedere l'iscrizione:
  1. aver conseguito un corso specifico e quindi essere in possesso di un idoneo titolo, conseguito sia in Sicilia o in altre parti d'Italia, rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza, cioè NON brevetti, ma attestati di qualifica professionale, e 
  2. Tutti i titoli validi per l'iscrizione al repertorio telematico devono essere conseguiti in conformità agli standard indicati all'Art. 3.2, e specificatamente" ... Gli interventi ... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA),..." l'Art. 3.2 continua cosi: "... ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)...."

Per la richiesta di iscrizione in uno dei due livelli OFFSHORE, cioè il 2° livello (OFFSHORE ad ARIA/TOP UP) e il 3° livello (OFFSHORE SAT/SATURAZIONE), previsto dalla Legge 07/2016 della Regione Sicilia, è vincolante il possesso del brevetto di DIVER MEDIC (Art. 2.5).

Cioè NON sono valide le certificazioni da OTS, rilasciate per l'iscrizione al Registro Sommozzatori in base al DM 13.01.1979, a meno che durante la formazione non siano stati realizzati i tempi di fondo e le attività in acqua elencati dall’International Diving Schools Association (IDSA), (cioè un numero preciso di immersioni nelle diverse profondità e tempi di permanenza sott'acqua ben precisi), come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6, ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014), i tempi di fondo devono avere idoneo riscontro nel Log Book individuale, in base al livello di iscrizione richiesto.

Ho fatto un corso per OTS, come faccio a iscrivermi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)



Sono due tipologie di iscrizione completamente diverse.
La prima (per gli OTS) fa riferimento al DM 13.01.1979, per attività all'interno dei porti (articolo 1 e articolo 2 del DM 13.01.1979), e prevede l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto in Italia, mentre la seconda fa riferimento alla Legge 07/2016 della Regione Sicilia che prevede tre livelli di iscrizione per l'INSHORE  e l'OFFSHORE.

Mentre l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto è riservata a tutti coloro che sono "... in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri della Comunità economica europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento della attività sommozzatoria professionale nell'ambito dei porti..." (DM. 02.02.1982), cioè una iscrizione che possono ottenere tutti coloro che hanno fatto un corso dove nel titolo è riportata la sigla di OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) senza nessuna indicazione sui contenuti del corso. (motivo anche di una interrogazione parlamentare, la n° 4-02769 del 7 ottobre 2014, presentata al senato della Repubblica: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=804120, dove l'interrogante lamenta la possibilità di svolgere questi corsi in "... 17 giorni con inclusi gli esami finali..";  l'iscrizione ad uno dei livelli del repertorio telematico della Regione Sicilia è regolamentata principalmente dall'articolo 3.2 della L.R. 07/2016  che cita così:" ... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." e continua così "... ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..."

Cioè, mentre per l'iscrizione al Registro sommozzatori come OTS, basta che tale sigla sia presente sull'attestato, per iscriversi al Repertorio Telematico previsto dalla L.R. 07/2016, bisogna che siano stati realizzati: tempi di immersione e di fondo, e le attività in acqua, ben precise, previste dalla didattica IDSA, per le profondità 0-30 metri per il livello INSHORE, 30-50 metri per i livello OFFSHORE ad ARIA  e oltre i - 50 metri per la SATURAZIONE.

Le immersioni e i tempi sono definiti nel capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 3” ovvero nel capitolo 2, sezione 1, tabella 3  degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014).
Inoltre, queste immersioni e i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale.

Quindi un corso per OTS, che non ha i requisiti richiesti (o corsi realizzati all'estero, anche successivi all'OTS), senza i tempi e le immersioni richiesti dalla legge, NON possono essere accettati come percorsi formativi validi per l'iscrizione al Repertorio Telematico della Regione Sicilia, previsto dalla Legge 07/2016, per il rilascio della "CARD"  del "COMMERCIAL DIVER ITALIANO", prevista dall'articolo 4 della LR 07/2016.

martedì 22 agosto 2017

I corsi validi per il Repertorio Telematico della Regione Sicilia si possono fare solo in Sicilia?

(di Manos Kouvakis)


Non solo in Sicilia.
Anche se la Legge 07/2016 è della Regione Sicilia, la regionalità della legge consiste nel solo rilascio della Card del Commercial Diver Italiano e non della realizzazione dei corsi, che possono essere realizzati anche in altre regioni a condizione che siano corsi autorizzati dagli assessorati regionali di competenza e che abbiamo i requisiti richiesti dall'Art. 3.2 della Legge 07/2016 della Regione Sicilia sui tempi di fondo e sulle attività in acqua stabiliti dalla didattica IDSA ed in particolare definite nel capitolo 4, sezione 2, tabella 6  ovvero nel capitolo 2, sezione 1, tabella 3 degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014), in base al livello di iscrizione richiesto. 
I tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale.

Per i titoli conseguiti in altri Stati membri UE, EFTA o nella Confederazione Svizzera o comunque riconoscibili ai sensi della citata Direttiva, ad eccezione di quelli di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, è necessaria l’attestazione dell’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale.

Per tutti i titoli, al fine di agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, gli istituti pubblici ed i centri di formazione professionali accreditati devono rilasciare, secondo le previsioni della vigente disciplina statale e delle relative linee-guida, apposito “Supplemento al Certificato Europass” di cui all'articolo 9 della Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, con evidenza della sottoposizione dei percorsi formativi svolti alle previsioni di cui alla Legge 07/2016 della Regione Sicilia.

Che significa "commercial divers", e qual'è il termine corretto in Italiano?

(di Manos Kouvakis)


Il termine "Commercial Divers" è usato nel Repertorio USA SOC 2010, codice 49-9052, ed è equivalente a quello Italiano previsto dall'ISTAT CP2011 al numero 6216, descritto dall'INAPP (ex ISFOL) sotto la voce di "SOMMOZZATORI E LAVORATORI SUBACQUEI", voce che include tutte le attività subacquee a servizio dell'industria a partire da quelal per l'OTS (DM 13.01.1979) includendo anche quelle previste dalla L.R. 07/2016 per i livelli INSHORE e OFFSHORE (Aria o Saturazione)

Sul piano Internazionale è equivalente a quello che si trova nel repertorio ISCO-08 al numero 7541 "Underwaters Divers".

E' interessante far notare che in UE esistono alcuni Paesi, che hanno già regolamentato questa professione tramite legislazione nazionale o regionale, con indicazione del nome della professione utilizzata nel paese. 
Questi paesi sono: Danimarca, Finlandia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania e Spagna, fra essi, l'Italia entro brevissimo tempo, sarà presente con la Legge 07/2016 della Regione Sicilia.


lunedì 21 agosto 2017

Perchè nella legge 07/2016 non c'è alcun riferimento alla norma UNI 11366?

(di Manos Kouvakis)

La risposta va cercata alla pagina tre della proposta di Legge n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche"presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera, dall’On. Deborah Bergamini (eletta in Emilia-Romagna):
"...  in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative;
3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. 
Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano...."

Essendo la legge 07/2016 della regione Sicilia, una legge sulla formazione (competenza delle regioni) e non sull'operatività nei cantieri (competenza dello stato), non poteva includere riferimenti alla norma UNI 11366 ma solo all'IDSA, che stabilisce  che le immersioni e i tempi "...devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." (Art.3.2 della L.R. 07/2016).

Anche se nello stesso capitolo continua che "... ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA).... .

Quest'ultima parte è stata per diversi mesi oggetto di discussione, sia in aula parlamentare che nelle commissioni dove la legge è stata trattata - documentazione che si può trovano tutt'oggi nel sito dell'ARS (Assemblea Regionale Siciliana), decidendo alla fine, la forma finale che è stata votata in Aula e trasformata in Legge.

La parte (forse) mancante che collega direttamente la L.R. con le attività lavorative, oggi è "coperta" dal Decreto Ministeriale 81/08 
visto che "... la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo (81/08), non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali;..."