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sabato 2 settembre 2017

Subacquea industriale, chi può iscriversi al “repertorio telematico”?

(di Manos Kouvakis)


01.09.2017 - L'Avvisatore Marittimo: Subacquea industriale, chi può iscriversi al “repertorio telematico” - Certificazioni da OTS valide solo se durante la formazione sono stati realizzati tempi di fondo e attività in acqua elencati dall'IDSA


giovedì 31 agosto 2017

Ho un'esperienza di lavoro di molti anni da OTS, dentro e fuori dai porti, mi posso iscrivere al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia solo con la mia esperienza?




No, non è previsto.

La legge 07/2016, è chiara su questo punto: L'iscrizione deve essere a seguito di un corso di formazione valido. 
Non è possibile iscriversi esibendo solo "brevetti" di qualsiasi genere, tipo quelli rilasciati (anche) dall'IDSA, dall' HSE_UK o brevetti similari.
L'articolo 4.5, della L.R. 07/2016, fa chiarezza su questo punto: "... L’iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. 
I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità
agli standard di cui all’articolo 3, comma 2..."
L'articolo 3.2, della L.R. 07/2016, cita così: "... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving
Schools Association (IDSA),...", e continua così "...ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)...."
Tuttavia, in presenza di casi specifici, e ben documentati, le scuole full member IDSA, possono effettuare degli assessment, in base al regolamento dell'IDSA, per certificare una esperienza pregressa, tramite una serie di controlli descritti nel regolamento dell'IDSA, per ammettere, successivamente, l'allievo ad un percorso formativo che tiene in considerazione l'esperienza pregressa.
Va comunque, sottolineato che il regolamento interno dell'IDSA, vieta categoricamente di "mischiare" un percorso formativo con un percorso di "esperienza" fatta in cantiere, in un unico conteggio, stabilendo limiti ben precisi e relative regole da applicare in questi casi. 

martedì 29 agosto 2017

Un caso di interpretazione estrema: Si può parlare di "INSHORE" nel caso di immersione fatta vicino ad una piattaforma anche oltre le 12 miglia marine dalla costa?

(di Manos Kouvakis)



Anche se sembra strano, la risposta è SI.

Le definizioni di INSHORE e OFFSHORE, spesso sono diverse da un paese all'altro, anche se in realtà sono molto simili fra di loro.
In questo caso, bisogna fare riferimento alla definizione di INSHORE che troviamo nella L.R. 07/2016, dove all'articolo 2.2 cita cosi: "... I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera a) (di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di -30 metri. 

Ora, se ipotizziamo il caso di una immersione realizzata da una piccola imbarcazione, collegata ad una piattaforma che si trova all'esterno di un porto, per un veloce intervento di manutenzione, mentre per il regolamento Inglese (HSE_UK) è in ogni caso Offshore, per la legge 07/2016 se l'immersione del Diver:
a) non supera i - 30 metri, e 
b) non utilizza alcuna attrezzatura del tipo basket o campana,
l'immersione è definita come "inshore".
Naturalmente una successiva immersione, dalla stessa posizione, ad una profondità oltre i - 30 metri, con l'utilizzo di un Basket o di una campana, diventa automaticamente una immersione in ambito Offshore.

Questo, naturalmente portando ad una interpretazione estrema le definizioni.

domenica 20 agosto 2017

Cosa rappresenta la legge 07/2016 in tema di lavoro subacqueo, commercial diver e formazione?

(di Manos Kouvakis)

Rappresenta una risposta che si attendeva da più di 35 anni in Italia!

a) definisce il settore formazione
b) introduce un percorso chiaro per il commercial diver Italiano e 
c) dà una prima risposta, perchè diventa vincolante per le attività lavorative FUORI dai porti, stante il Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro

In italia dal 1997 ad oggi sono stati ben 16 i DDL presentati fra Camera e Senato (mai trasformati in Legge):

  1. XVII LEGISLATURA
    1. 2016 - Disegno di Legge n. 2580 "Disposizioni in materia di attività lavorative professionali subacquee e iperbariche" Presentato in data 25 ottobre 2016; annunciato nella seduta pom. n. 712 del 27 ottobre 2016 del Senato, dal Senatore F.Aracri.
    2. 2016 - Disegno di Legge n. 3549 "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" presentata il 20 gennaio 2016, annunziata il 21 gennaio 2016 alla Camera, dall’On. Antonino Minardo.
    3. 2014 - Disegno di Legge n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera, dall’On. Deborah Bergamini.
    4. 2014 - Disegno di Legge n. 1389 "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" presentato il 13 Marzo 2014 al Senato dal Senatore Peppe De Cristofaro
    5. 2013 - Disegno di Legge n. 807 "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" presentato il 18 aprile 2013 alla Camera, dall’On. Mario Caruso.
    6. 2013 - Disegno di Legge n. 320 "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" presentato il 26 Marzo 2013 al Senato dal Senatore Aldo Di Biagio
  2. XVI LEGISLATURA
    1. 2009 - Testo Unificato elaborato dal Comitato Ristretto - riunione del 16/09/09 - conclusione dei lavori per l'esame della proposta "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche” (C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti, C. 2509 Carlucci) (testo con inclusi gli Emendamenti approvati)
    2. 2009 - Disegno di legge 2509 CARLUCCI -“Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dei centri di immersione e di addestramento subacqueo”
    3. 2009 - Disegno di legge 2369 LO PRESTI - HOLZMANN “Disposizioni concernenti le attività professionali subacquee e iperbariche”
    4. 2008 - Disegno di legge 344 BELLOTTI -“Disciplina delle attività subacquee e iperbariche”
  3. XV LEGISLATURA
    1. 2007 - Disegno di legge 2638 (Fabbri) “Disciplina delle attività subacquee e iperbariche”
    2. 2005 - Disegno di legge 1394 (Bellotti) “Disciplina delle attività subacquee e iperbariche”
  4. XIV LEGISLATURA
    1. 2003 – Testo unificato adottato il Febbraio 2005 dalla Commissione XI della Camera, relativo alla Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche. (1219 Arrighi e 1698 Martini)
    2. 2001 - Disegno di legge 1698 (Martini) - “Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e norme per la prevenzione degli infortuni”
    3. 2001 - Disegno di legge 1219 (Arrighi) – “Ordinamento delle professioni e delle imprese subacquee ed iperbariche”
  5. XIII LEGISLATURA
    1. 1997- Disegno di legge 2339 (Battaglia) – “Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nelle attività lavorative subacquee ed iperbariche"

Uno dei problemi più importanti era che:
 “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...”, 
pagina 91 del documento della 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015  (http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/40115.pdf)
e del documento:  Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161 Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783 del Senato

La Legge 07/2016, rappresenta una chiara risposta a questa problematica.

Va sottolineato che negli articoli 3.5, 4.5 e 5.3 della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, è riportato che i titoli (Card del Commercial Diver, rilasciata dall'Assessorato al Lavoro a seguito dell'iscrizione) "... sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull’intero territorio comunitario...". 

Significa, che la legge 07/2016 stabilisce percorsi formativi, validi in tutta Europa, la cui regionalità sta esclusivamente nella gestione, tramite l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, del repertorio telematico per il rilascio della card del commercial diver italiano, in base al livello di profondità delle immersioni, a seguito di percorsi formativi, stabiliti dalla legge, per tutti coloro che li hanno realizzati, sia in Sicilia che fuori, purché siano in regola con quanto riportato all'articolo 3.2 della legge stessa, che così recita: " ... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." e continua così "...ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)...", cioè stabilisce un numero minimo di immersioni e di attività in acqua che devono essere eseguite durante i percorsi formativi, per avere diritto all'iscrizione al repertorio telematico.

Se vanno applicati gli standard IDSA previsti dalla Legge 07/2016, allora la norma UNI 11366 non è più valida?

(di Manos Kouvakis)

Assolutamente no!

Anche se ci troviamo davanti a due tipologie diverse di provvedimenti,  mentre la L.R. 07/2016 rappresenta una Legge, votata ed approvata da un Parlamento, quello a statuto speciale della Regione Siciliana; la Norma UNI 11366 rappresenta un documento che definisce le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di qualità, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte e sono il risultato del lavoro di diversi esperti in Italia e nel mondo. (dal sito dell'UNI: http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid=2445)

Una prima risposta è intuitiva dal significato letterale dei titoli della L.R. 07/2016 e della norma UNI 11366:


La norma definisce i criteri e le modalità per l’esecuzione di attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria, le caratteristiche delle attrezzature e degli equipaggiamenti utilizzati ed i requisiti di natura professionale che deve possedere il personale coinvolto, tali da garantire la sicurezza e la tutela della salute dei medesimi lavoratori durante l’espletamento delle attività.

La Legge 07/2016 definisce la tipologia dei percorsi formativi che deve fare un commercial diver italiano per essere in grado di esercitare la professione, mentre la norma UNI 11366 definisce i criteri e le modalità per l’esecuzione di attività subacquee, cioè come si deve comportare la ditta nella gestione del cantiere.

Quindi la Legge 07/2016 si occupa della formazione degli operatori, mentre la norma UNI 11366 si occupa di come va impostato un cantiere di lavoro.

In pratica sono due ambiti diversi ma complementari.

E' altrettando ovvio, che se il personale non è addestrato in modo adeguato diventa difficile, o a dir poco impossibile, l'applicazione della norma UNI 11366 per qualsiasi cantiere, cosa che purtroppo, attualmente, c'è nella maggioranza dei casi nei cantieri Italiani, principalmente nei cantieri in ambito INSHORE, dove la mancata applicazione della norma UNI 11366 è superiore al 95% dei casi.

Una eccellente definizione di tutto questo, la troviamo alla pagina 3 del D.D.L. n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera, dall’On. Deborah Bergamini (Emilia Romagna):
"... in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello
mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative;
3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito.
Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano..."

Non dimentichiamo inoltre l'articolo 3.2 della L.R. 07/2016, che recita così: 
" ... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)...", e continua "... ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..." cioè in assoluta armonia con quanto specificato precedentemente.

sabato 19 agosto 2017

Il nulla-osta per operare al di fuori del proprio ambito portuale, non era stato abolito da diversi anni e quindi si può lavorare fuori dai porti come OTS?

(di Manos Kouvakis)

Il nulla osta a cui fa riferimento è un' altra cosa - il DM 13.01.1979 (qui:http://www.cedifop.it/appunti/1979.htm ) all'articolo 2 cita cosi: " I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazionedell'autorità marittima del porto di iscrizione...", cioè per operare all'interno (sempre) di un porto diverso da quello in cui si è iscritti, serviva un nulla osta (...previa autorizzazione...) - questa autorizzazione è decaduta con il decreto liberalizzazioni del presidente Monti, ma non il fatto che l'OTS era nato, è, e rimane un operatore per l'ambito portuale, cosi come specifica il DM.13.01.1979

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012) 
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. 
...
A – NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI
1. Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi delle Imprese
Sono aboliti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso, per l’avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario
....

Il DM 13.01.1979 all'articolo 2 specifica che "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze". Cosa si intende con la parola "adiacenze"?

(di Manos Kouvakis)

Il D.M. (Decreto Ministeriale) è un atto amministrativo, che non ha forza di legge (vedi: Wikipedia/Decreto ministeriale: 

La parola "nelle adiacenze", riportata all'articolo 2 del Decreto Ministeriale 13.01.1979 "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.", è stata surclassata dalla Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" della Regione Siciliana, dove all'articolo 1.4 afferma che:"... Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni."

Va sottolineato, che " ... in Italia, la legge regionale è prevista dall'art. 117 della Costituzione ed ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge ordinaria statale; la legge regionale n. 7 del 2016 della Regione Siciliana, nel pieno rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo n. 81 del 2008, costituisce in Italia l'unico atto legislativo relativo ai contenuti della formazione inerente al settore della subacquea industriale;..." 

Di conseguenza, chi è un OTS con la sua iscrizione al Registro Sommozzatori in servizio locale previsto dal DM 13.10.1979, può operare all'interno delle aree portuali, mentre dal mese di aprile del 2016, chi opera fuori dalle aree portuali deve essere iscritto in uno dei tre livelli, specificati all'articolo 2.1 della Legge 07/2016, e cioè:
    a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”; 
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione)
E' intuitivo che esiste un chiaro conflitto di interpretazioni da parte di chi avendo una qualifica inferiore (OTS=harbour diver / D.M 13.01.1979) sostiene di avere gli stessi diritti di chi ha una qualifica di livello superiore (inshore / offshore diver L.R. 07/2016)

"... la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo (n. 81/08), non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali..." (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1008547)

Quindi chiunque asserisce una cosa diversa, come, ad esempio, si legge qui: http://www.subiper-marcopolo.it/consulenza-legale.html
"Qualifica professionale rilasciata in ossequio alla Legge n.845/78, e L.r. n.23/92 valida per l’iscrizione nel registro dei sommozzatori ai sensi dei DD.MM.Marina Mercantile 13.01.1979 e 02/02/82, disciplinanti il lavoro subacqueo entro le acque territoriali italiane..." , 
dichiara semplicemente il FALSO e cerca di ingannarvi.