CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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martedì 12 settembre 2017

Leggo spesso la sigla "HSE", rappresenta sempre la stessa "HSE" che trovo in UK?

(di Manos Kouvakis)


No.
Anche se l'HSE-UK è una importante organizzazione responsabile dell'incoraggiamento, della regolamentazione e dell'applicazione di procedure in difesa della salute, della sicurezza e del benessere del lavoratore, nonché della ricerca dei rischi professionali, ma la sua validità è si estende solamente alla Gran Bretagna e non fuori dal territorio Inglese. Infatti dovrebbe essere "citato" come HSE_UK e non come HSE per evitare confusione.

La sigla HSE la incontriamo anche fuori dai confini inglesi, in documenti diversi, ma sempre associati alla salute e sicurezza dei lavioratori, ma non collegati, comunque, all'HSE_UK

Ecco alcuni esempi, che troviamo anche in Italia:

ENI spa
ed altri che sicuramente non fanno riferimento all'HSE inglese.

BUREAU VERITAS

In generale la Valutazione di un sistema di gestione HSE (Health & Safety Executive) è un acronimo utilizzato per descrivere un sistema di gestione nel settore di sicurezza HSE (Health & Safety Executive) nell’ambito delle attività previste contrattualmente in un'azienda.

I criteri di riferimento atti alla determinazione da parte del datore di lavoro che affida ad un’impresa appaltatrice la conformità o meno del suo sistema HSE, in Italia,  sono al minimo quelli previsti dal D.lgs 81/08 compendiati dalla valutazione di tutti gli altri aspetti volontari messi in atto dall’appaltatore, che possono svolgere una funzione sinergica per la soddisfazione degli aspetti cogenti previsti per legge.

La valutazione del sistema HSE dell’appaltatore o del fornitore, viene effettuata attraverso la realizzazione di pre-audit prima dell’avvio dei lavori affidati in appalto, mediante l’uso di check list contenenti la verifica della corretta applicazione del sistema di gestione HSE e la relativa documentazione di supporto, la verifica della competenza in materia di salute e sicurezza da parte del personale dell’appaltatore / fornitore, la verifica delle relative capacità tecnico-operative (macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione, altro) e le modalità di impiego delle stesse, le modalità di gestione del subcontrattori qualora ne sia previsto l’utilizzo, la consapevolezza e la messa in pratica dei requisiti del Cliente sugli aspetti HSE. 

domenica 10 settembre 2017

Qual'è la differenza fra IMCA, IDSA, e HSE?

(di Manos Kouvakis)


Una risposta, direi "perfetta", a questa domanda è stata data dall'Onorevole Deborah Bergamini, Giornalista professionista, eletta nella circoscrizione XI (Emilia-Romagna) già Vicepresidente della IX Commissione Parlamentare e ora componente della stessa, che include anche le attività delle Capitanerie di Porto.
La risposta la troviamo a pagina 3 del suo DDL n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera dei Deputati: (http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0027560.pdf)

"... in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica

associazione 
didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello
mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative;
3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano...."

mercoledì 6 settembre 2017

Perchè l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia è importante per lavorare in Italia?

(di Manos Kouvakis)


Premesso che la L.R. 07/2016 va a colmare un "vuoto legislativo", che in Italia esiste da più di 35 anni, perchè erano regolamentate solo le attività in ambito portuale, con i percorsi formativi indicati nel DM 13.10.1979, senza mai indicare come comportarsi, con percorsi formativi validi  per le attività fuori dai porti, tale situazione è stata risolta solo nel 2016, con la LR 07/2016.

Dal 1997 fino ad oggi,  16 disegni di legge presentati fra Camera dei Deputati e Senato Italiano, hanno provato a rilolvere questo problema, ma il "fallimento" di queste iniziative parlamentari sta sia nella complessità dei disegni di legge presentati, sia nella particolatità del sistema Legislativo ed autonomistico Italiano, nel quale “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...” (vedi documento della 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica Italiana - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015, pagina 91). 

La LR 07/2016 da una risposta semplice ed efficace a tutto questo.

La LR 07/2016, di conseguenza, essendo UNICA nel suo genere in Italia, diventa vincolante, nella sua applicazione, per il Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro . 

Questo punto è stato ampiamente "spiegato" in diversi atti parlamentari presentati come Interrogazioni o Atto di Sindacato Ispettivo, sia alla Camera dei Deputati che al Senato: "... la legge regionale, inoltre, all'articolo 2, comma 1, stabilisce dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); all'articolo 4, comma 4, prevede l'iscrizione al repertorio telematico secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica i livelli di addestramento per attività non in ambito portuale, (queste ultime  riservate agli OTS iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito;
il decreto ministeriale del 1979, invece, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri: esso appare, quindi, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale;
l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2016, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi;
tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale;
in Italia, la legge regionale è prevista dall'art. 117 della Costituzione ed ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge ordinaria statale; la legge regionale n. 7 del 2016 della Regione Siciliana, nel pieno rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo n. 81 del 2008, costituisce in Italia l'unico atto legislativo relativo ai contenuti della formazione inerente al settore della subacquea industriale;..."  
e continua cosi: "... l'attuale formulazione di tutte queste ordinanze non offre le garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori, già previste dal decreto legislativo n. 81/2008, visto che l'autorizzazione delle Capitanerie di Porto permette agli OTS di immergersi fuori dall'ambito portuale come lavoratori iscritti al registro sommozzatori e non al repertorio telematico della Regione Siciliana, oltre a violare il principio per cui la norma di fonte inferiore, non potendo porsi in contrasto con la norma di fonte superiore, rende corresponsabili le stesse insieme all'azienda appaltatrice, di mancata applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008;
la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali.." (dal Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Legislatura 17 - Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783, del Sen. F. ARACRI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa)

martedì 5 settembre 2017

La legge 07/2016 ha valore retroattivo?

(di Manos Kouvakis)



Domanda posta più volte, ma secondo me non ha senso.

La legge 07/2016, è unica nel suo genere, perchè regolamenta un settore che in Italia non era mai stato regolamentato fino ad ora, e cioè le attività sommozzatorie fuori dalle aree portuali, in ambito inshore, offshore e nelle acque interne.

Propone dei percorsi formativi precisi per acquisire i titoli, stabiliti dall'articolo 3.2 delle legge: "...Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..."

Naturalmente devono essere dimostrabili e dimostrati, certificati nel LogBook personale che deve essere trasmesso, insieme con l'attestato di qualifica professionale (oltre agli altri documenti richiesti), per ottenere l'iscrizione al Repertorio e la CARD del "Commercial diver Italiano", per gli aventi diritto.

domenica 3 settembre 2017

Perchè CEDIFOP non propone un unico corso valido sia per l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto che al 1° livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)



Certo, sarebbe possibile, ed in ogni caso è quello che si sta facendo in ogni parte del mondo, ad esclusione dell'Italia dove esiste la figura dell' OTS definita dal DM 13.01.1979, come operatore in ambito portuale (harbour diver).

Di conseguenza, un corso che include tutto il percorso formativo fino a livello inshore (harbour + inshore), avrebbe come conseguenza quella di penalizzare chi vuole operare solo in ambito portuale, perchè lo costringerebbe ad affrontare una formazione superiore rispetto a quanto è di suo interesse.

Questo è il motivo per cui, attualmente, la formazione per l'harbour e quella per l'inshore rimangono separate. 

Tuttavia, non è escluso che in futuro questo non possa essere fattibile, naturalmente con tempi e costi diversi, con corsi rivolti escusivamente a chi ha interessa operare in ambito sia portuale che inshore, presentanto corsi che nel titolo hanno la dizione di "Operatore Tecnico Subacqueo", unico requisito previsto dai DM 13.01.1979  e 02.02.1982, per l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto, e nei contenuti, quanto previsto dall'Art. 3.2 della L.R. 07/2016, cioè "...Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di
fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)...", requisito fondamentale (ma non unico) per l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro.

venerdì 25 agosto 2017

Ho fatto un corso per OTS e nel mio attestato è scritto che è valido fino a 50 metri. Posso iscrivermi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)

Il corso per OTS, come descrive l'articolo 1 e l'articolo 2 del DM 13.01.1979, che ha creato il registro sommozzatori in servizio locale,  presso le varie Capitanerie di Porto in Italia, prevede un corso, quello da OTS, spendibile SOLO all'interno delle aree portuali, mentre il Repertorio Telematico previsto dalla L.R. 07/2016 prevede la formazione degli operatori  fino ai - 30 metri, - 50 metri e oltre i - 50 metri, fuori dall'ambito portuale.

Un attestato da OTS fino ai - 50 metri di profondità all'interno di un porto rientra sempre come iscrizione presso una Capitaneria di Porto, anche se non esiste una profondità specifica indicata nel DM 13.01.1979 essendo quest'ultima quella del porto in cui si opera.

Se invece l'attestato da OTS prevede come spendibilità attività fino ai - 50 metri fuori dai porti, allora o è equivalente all'iscrizione al 2° livello del Repertorio Telematico (Albo) della Regione Sicilia (unica condizione per lavorare "legalmente" in Italia, fuori dalle aree portuali), prevista dalla L.R. 07/2016 per il livello OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP, (quindi conforme a quanto previsto dall'articolo 3.2 della LR 07/2016, sui tempi di immersione e di fondo previsti dalla legge e riscontrabili sul LOGBOOK individuale), quindi è possibile l'iscrizione al 2° livello come TOP UP, oppure se tale dicitura non è convalidata dalla documentazione a supporto, semplicemente indica il FALSO. 

In quest'ultimo caso, esiste un'evidente incompatibilità fra quanto riportato sull'attestato e la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, e non può essere sbagliata la Legge.

In questo caso, si consiglia di chiedere spiegazioni alla scuola che lo ha illegittimamente emesso o rivolgersi ad un legale.