CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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lunedì 13 maggio 2019

L'Eurodeputata On.le. M. Giuffrida in visita al CEDIFOP di Palermo

Venerdì 10 maggio l’on.Michela Giuffrida, deputata al Parlamento Europeo, ha incontrato gli allievi e gli operatori del Cedifop al Porto di Palermo. 

La gradita visita conferma l’attenzione dimostrata dall’eurodeputata PD per le attività della subacquea industriale – già oggetto di un’interrogazione alla Commissione Europea sugli standard di formazione dei commercial divers - che in Sicilia rappresentano una realtà importante in termini economici e strategici ed offrono ai giovani concrete opportunità occupazionali. 

L’impegno dell’on.Giuffrida, ricandidata per le elezioni del 26 maggio, è quello di continuare a seguire le tematiche del settore, valorizzando l’esperienza siciliana della L.R. 7/2016 (che può essere modello in tutta l’UE, specie col venire meno per la Brexit del ruolo dell’HSE britannica), guardando anche alla strategia per la “Crescita Blu” per la quale si è spesa in prima persona in questi anni.

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Parlamento Europeo - Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-005697/2018 del 9 novembre 2018 alla Commissione - Articolo 130 del regolamento presentata dall'On.le Michela Giuffrida (S&D)




 Oggetto:  Operatori della subacquea industriale

Gli operatori della subacquea industriale (commercial divers) svolgono attività di importanza strategica per il sistema produttivo europeo, realizzando in ambiente marino e nelle acque interne interventi sulle infrastrutture energetiche, portuali, di comunicazione e nel settore dell'acquacoltura.

A livello comunitario manca una specifica disciplina del settore, con particolare riferimento agli standard di formazione e qualificazione degli operatori, rimessa alla disciplina — spesso discordante, quando non del tutto assente — dei singoli Stati membri, nonostante l'evidente alto profilo di rischio delle attività, che imporrebbe un adeguato addestramento a tutela della sicurezza degli addetti e dell'ambiente marino in cui operano.

La Regione Siciliana, esercitando prerogative del proprio ordinamento, ha adottato una propria disciplina organica riguardo alla formazione degli operatori della subacquea industriale (Legge regionale del 21 aprile 2016, n.7), allineata agli standard indicati dall'International Diving School Association e che, pressoché unica in Europa, prevede il rilascio di qualifiche professionali sotto il controllo delle competenti autorità pubbliche riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36.

Intende la Commissione, in sede di revisione della direttiva 2013/30, sulla quale è in corso una consultazione pubblica, proporre l'adozione di norme comuni sulla formazione degli operatori subacquei industriali, in linea con gli standard internazionali richiamati a tutela della sicurezza degli stessi e dell'ambiente marino?

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Interrogazioni parlamentari
24 gennaio 2019 E-005697/2018(ASW)
Risposta di Elżbieta Bieńkowska a nome della Commissione europea
Riferimento dell'interrogazione: E - 005697/2018


La Commissione non intende attualmente intraprendere alcuna iniziativa volta ad armonizzare la formazione degli operatori della subacquea industriale, inclusa la formazione sulla protezione dell'ambiente marino. Tuttavia, spetta agli Stati membri prevedere misure volte alla protezione dell'ambiente marino tramite le rispettive strategie per l'ambiente marino(1).

In mancanza di armonizzazione, la decisione sull'eventuale regolamentazione di una professione e sulle relative modalità, ad esempio il livello di formazione necessario per l'accesso a una professione o per l'esercizio di un'attività professionale, rimane di competenza nazionale, entro i limiti fissati dal diritto dell'UE e in particolare dal principio di proporzionalità. Sulla base delle informazioni contenute nella banca dati delle professioni regolamentate, cinque Stati membri(2) hanno indicato di aver regolamentato la professione di sommozzatore od operatore della subacquea industriale.

Nel valutare la regolamentazione, gli Stati membri dovrebbero tener conto degli effetti sulla mobilità dei professionisti e prendere in considerazione l'impatto sull'occupazione per quanto riguarda l'accesso alle singole attività. In tale contesto, è stata recentemente adottata la direttiva relativa a un test della proporzionalità(3), che impone agli Stati membri l'obbligo di valutare ex ante e a fondo la proporzionalità di nuove regolamentazioni delle professioni.

La Commissione prevede di completare a luglio 2019 la revisione e la valutazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi ed è tuttora impegnata nel processo di raccolta delle informazioni da ogni parte, compresi gli Stati membri e le parti interessate. Al momento, la Commissione non può trarre conclusioni né pronunciarsi su eventuali proposte.
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(1) A norma della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).
(2) L'Italia non è fra questi. (N.B. la legge 07/2016 e in particolare il decreto presidenziale n. 31/2018, all'articolo 10.2 prevedono l'inserimento dell'Italia nella banca dati Europea)
(3) Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (GU L 173 del 9.7.2018).


mercoledì 17 aprile 2019

APERTURA REPERTORIO (ALBO) DEI COMMERCIAL DIVER ITALIANI:

APERTURA REPERTORIO (ALBO) DEI COMMERCIAL DIVER ITALIANI: Con la pubblicazione del DDG n. 999 del 17.04.2019, (CHE SI TROVA SU QUESTO LINK: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_Adempimentiexart68leggeregionale12agosto2014n21/PIR_Decretidirigenziali/PIR_Anno2019/PIR_Aprile/D.D.G.%20n.%20999%20del%2017-04-2019.PDF) è stato individuato il Servizio VI, presso l'Assessorato al Lavoro dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative, come struttura di pertinenza che gestirà l’implementazione e la gestione del Repertorio Telematico (Albo) dei Commercial Diver Italiani.



Il Servizio VI, al quale si può accedere tramite il link:
, ha le seguenti competenze:

Competenze del Servizio VI - Politiche di sviluppo e politiche occupazionali
Rapporti con il mondo dell'impresa (sistema camerale, distretti produttivi e tecnologici, associazioni di categoria, reti di imprese);
Promozione autoimpiego e autoimpresa anche in raccordo con i dipartimenti competenti;
Ricognizione fabbisogno formativo e programmazione ed attuazione degli interventi formativi;
Azioni per favorire l'occupazione;
Favorire la creazione di incubatori d'impresa pubblici per la fase di start up e accompagnamento;
Favorire la creazione degli ambienti di innovazione e di promozione del lavoro (incubatori, Fablab, promozione start up)
Gestione del Repertorio Telematico (Albo) dei Commercial Diver Italiani., previsto dalla Legge 07/2016 e Decreto Presidenziale n. 31/2018

Nell’ambito del DDG n. 999 del 17.04.2019, il Dirigente Generale ha dato le indicazioni per l’attivazione del sito internet dedicato che dovrà essere tempestivamente ed opportunamente reso accessibile e pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento

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TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA NUOVA LEGISLAZIONE, TEMPI , REQUISITI, VALIDITÀ' ECC, SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA: http://www.cedifop.it/repertorio-(albo).html (CON AGGIORNAMENTI OGNI 2-3 GG)
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domenica 24 marzo 2019

Novità legislative per la costituzione del repertorio dei commercial diver italiani


Il 2 aprile si svolgeranno gli esami del  corso "INSHORE AIRD DIVER", gli allievi, stante recente decreto presidenziale 7 dicembre 2018, n. 31. "Regolamento relativo ai percorsi formativi finalizzati all’esercizio delle attività della subacquea industriale in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 21 aprile 2016. n. 7",  potranno chiedere l'iscrizione nel repertorio telematico gestito dall'assessorato al lavoro, come sancito dalla legge 07/2016, dopo il controllo dei  tempi di fondo e attività in acqua,  riscontrabili nel Log Book individuale, che è il requisito fondamentale per ottenere l'iscrizione al  repertorio telematico.

Il numero individuale di immersioni e tempi di fondo, secondo gli standard internazionali IDSA,  di cui CEDIFOP, attualmente è l'unica scuola full member in Italia (altre scuole full member, si trovano in  Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Olanda, Norvegia, Spania Svezia, e UK  in Europa,  Egitto e Marocco in Africa, Singapore in Asia e in Usa) vengono riportati sia sull'attestato che sull'Europass, per l'individuazione dei codici ATECO 2007/ISTAT, dove l'attività di INSHORE AIR DIVER è prevista, e in particolare per facilitare i datori di lavoro nell'individuare le competenze dei possessori di tale certificazione, che sono: Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi ; Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi; Estrazione di petrolio greggio; Estrazione di gas naturale; Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale;  Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature; Riparazione e manutenzione di macchinari; Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori); Riparazione di altre apparecchiature; Installazione di macchine ed apparecchiature industriali; Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali); Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua.

Inoltre, come prevede la legge 07/2016, art. 4.1,  i dati anagrafici e le indicazioni di contatto, entro il mese di giugno, saranno visibili sul sito istituzionale della Regione Siciliana, sia in lingua Italiana che in lingua Inglese (prevista la traduzione in lingua inglese dall'articolo 3.5 del D.P. n. 31/2018).

L'Europass, previsto dall'articolo 1.4 del DP 31/2018, viene rilasciato sia in lingua italiana che in lingua inglese, per favorire l'inserimento lavorativo degli studenti anche fuori dai confini italiani.
In contemporanea, mentre l'assessorato al lavoro lavora per definire gli ultimi dettagli per l'apertura del "repertorio telematico", prossima scadenza 15 aprile 2019, presso l'assessorato alla formazione professionale si lavora per l'inserimento dei tre nuovi profili di formazione normata (scadenza fine aprile 2019 - articolo 10.1 DP n.31/2018) nel repertorio delle qualificazioni della regione siciliana, dove l'OTS è già stato inserito fra le qualifiche "non normate". L'inserimento delle 3 qualifiche, è il primo passo per la "scalata" al repertorio nazionale (Atlante del lavoro e delle qualificazioni) e Europeo (banca dati delle qualifiche europee) previste dall'articolo 10 del D.P. n. 31/2018, e una serie di atti, che formalizzeranno l'inserimento nel Repertorio dei tre profili di qualificazione normata della subacquea industriale, per passare alle fasi successive, informando  formalmente le altre Regioni e Province Autonome della disciplina regionale e degli atti susseguenti e connessi, per formalizzare la base di partenza per ogni futura determinazione al riguardo, anche in sede di Conferenza Stato - Regioni, con l'attivazione dei procedimenti previsti dalla legislazione per il pieno riconoscimento a livello statale e comunitario dei percorsi di formazione e delle relative qualifiche e nuove professioni spendibili in ambito Europeo.                                                                                                                                                                                                                   

domenica 24 febbraio 2019

La nuova legislazione sui commercial divers italiani e le sue origini nei documenti dell'ENI

La nuova legislazione sui commercial divers italiani e le sue origini nei documenti dell'ENI




Anticipando i tempi dell'apertura del repertorio previsto dalla legge 07/2016, ormai agli ultimi passaggi, va registrata la richiesta dell'ENI di inserire i requisiti della legge 07/2016 e relative delibere (n. 409 del 24.10.2018/regolamento e 436 del 06.11.2018/tempi IDSA), nella gara n. 30051775 “Attività di ispezioni subacquee", specificando nel rigo 5B “idoneità professionale” dove è specificato che: "... E’ necessario presentare un elenco dei sommozzatori con relativo patentino per attività industriali, livello secondo “top up”, per operare in area offshore del porto di Palermo (legge regionale 07/2016 e relative delibere della giunta regionale 409 del 24.10.2018 e 436 del 06.11.2018)..." escludendo gli OTS dalle attività nel cantiere oggetto della gara.

Ora, si aspetta che queste disposizioni vengano applicate non solo nel resto della Sicilia ma in tutti i cantieri  ENI (piattaforme incluse, sia in ambito inshore che offshore) su tutto il territorio Italiano, considerando che  le qualifiche hanno validità in ambito nazionale, visto il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali".
Va ricordato che la Legge 07/2016 - pubblicata sulla Gazzetta Nazionale Repubblica Italiana (Anno 157° - Numero 42 - Roma - Sabato, 15 ottobre 2016 - a partire dalla pagina 41), definisce 3 livelli di qualificazione a) INSHORE fino ai - 30 metri; b) TOP UP dai - 30 fino ai - 50 metri; e c) SATURAZIONE per oltre i - 50 metri, secondo tempi di fondo e attività in acqua stabilite dalla didattica IDSA (delibera 436 del 06/11/2018), con percorsi formativi che rientrano nella “formazione normata”.

La stessa legge 07/2016 nella definizione delle profondità e delle modalità di svolgimento fa riferimento al documento dell'ENI del 05.08.2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei", che a sua volta fa riferimento ad un documento precedente dell'ENI "Lettera HSE/SIC Prot.16 del 21.05.2008 "Requisiti HSE per i subappaltatori di lavori subacquei", a cura di HSE/SIC e SAIPEM, verificato dal Gruppo di lavoro "Divisione E&P; Divisione R&M; Polimeri Europa, Tecnomare) .

Il repertorio previsto dall’articolo 4 della legge 07/2016, che riguarda le qualifiche "normate", spesso viene "confuso" con i repertori delle qualifiche professionali attivati da diverse regioni italiane, incluso quello della regione Siciliana, dove è stato inserito il profilo da OTS (come formazione "non normata"). Questo repertorio, istituendo a seguito della legge 07/2016,  è simile ad un "Albo dei Commercial Divers Italiani", il cui regolamento di attuazione, definito dalla delibera 409 del 24.10.2018, anche se viene chiamato con lo stesso nome ("repertorio"), come quello per le qualifiche regionali, sia quelle normate (inshore e offshore), sia quelle non normate (OTS), è una "operazione" diversa, che riguarda solo l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana, istituito in ottemperanza all'articolo 4 della legge 07/2016 , dove viene specificato che: "Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale (con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 in raccordo con  la Classificazione Internazionale delle professioni “ISCO-88” - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. “Underwater divers”), il Dipartimento regionale del lavoro, promuove la pubblicazione e l’aggiornamento nel proprio sito internet di un repertorio telematico dei soggetti formati nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, recante gli estremi dei titoli conseguiti secondo il livello di qualificazione di cui all’articolo 2, e le informazioni di contatto"

L'applicazione dell'art.4  prevede il riconoscimento delle qualifiche a livello nazionale (Atlante Nazionale del Lavoro, tramite gli ADA riguardanti la "formazione normata", come specificato dall'articolo 10.1 della delibera 409 e dal D.M. 30.06.2015 del Ministero del lavoro, come "Professioni e attività regolamentate la cui formazione è di competenza regionale")  e a livello Europeo (direttiva 2005/36/CE, articolo 10.2 della delibera 409, nel cui contesto l'Assessorato al Lavoro della regione Siciliana, detentore dell'"albo" (repertorio) degli iscritti, assumerà il ruolo di "Competent authorities" nella "European Commission / Internal Market / Free movement of professionals / Regulated professions database".

mercoledì 13 febbraio 2019

ENI E LEGGE 07/2016. NUOVE NORME PER IL MONDO DELLA SUBACQUEA INDUSTRIALE (COMMERCIAL DIVERS)

Confermata la richiesta dell'ENI sui requisiti della legge 07/2016 e relative delibere (n. 409 del 24.10.2018 (regolamento attuativo della legge 07/2016) e 436 del 06.11.2018 (tempi IDSA obbligatori per i livelli inshore, TOP UP e Saturazione diver) escludendo gli OTS dalle attività nel loro cantiere.
La richiesta dell'ENI riguarda la gara n. 30051775 “ATTIVITÀ DI ISPEZIONI SUBACQUEE” , specificato nel rigo 5B “idoneità professionale” dove riporta che: "... E’ necessario presentare un elenco dei sommozzatori con relativo patentino per attività industriali, livello secondo “top up”, per operare in area offshore del porto di Palermo (legge regionale 07/2016 e relative delibere della giunta regionale 409 del 24.10.2018 e 436 del 06.11.2018)..."
Ora si aspetta che queste disposizioni vengano applicate non solo nel resto della Sicilia ma in TUTTI I CANTIERI ENI (PIATTAFORME INCLUSE) nel RESTO DELL'ITALIA - le qualifiche hanno una validità in ambito nazionale visto il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali".
Va ricordato che la Legge 07/2016 - pubblicata sulla GURI/Gazzetta Nazionale Repubblica Italiana - a partire dalla pagina 41 (qui: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/10/15/42/s3/pdf) , definisce 3 livelli di qualificazione: a) INSHORE fino ai - 30 metri; b) OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP dai - 30 fino ai - 50 metri; e c) SATURAZIONE DIVER per oltre i - 50 metri, secondo precisi "tempi di fondo e attività in acqua stabilite dalla didattica IDSA" (delibera 436 del 06/11/2018 e articolo 3.2 della legge 07/2016), con immersioni che DEVONO trovare un REALE riscontro nel LOGBOOK individuale, e con percorsi formativi che rientrano fra la “formazione normata”.
La stessa legge per i livelli INSHORE e OFFSHORE fa riferimento al documento dell'ENI del 5 agosto 2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei".
Ultima notazione: il repertorio (“albo” dei commercial divers italiani) previsto dall'articolo 4 della legge 07/2016, che riguarda le qualifiche "normate" (articolo 10.1 della delibera 409 del 24.10.2018), spesso va "confuso" con il repertorio delle qualifiche professionali attivato da diverse regioni ad oggi, incluso quello della regione Siciliana (che riguarda le attività di formazione "non normate") dove è stato inserito il profilo da OTS. Inutile dire che, alla fine, l'appalto lo ha aggiudicato chi si è presentato preparato, secondo la legge, e con i sommozzatori in regola rispondendo alle esigente dell'ENI (lo avrebbero potuto fare tutti, visto che avevano 2 anni di tempo per prepararsi), mentre chi, in questi anni, ha fatto solo polemiche e ha ignorato i nuovi requisiti (che poi sono gli stessi applicati in tutto il mondo ad esclusione dell'Italia fini al 2016 e anche richiesti dall'Eni da più di 10 anni - vedi DOCUMENTO ENI - LETTERA HSE/SIC PROT. 16 DEL 21/05/2008 "REQUISITI HSE PER I SUBAPPALTATORI DI LAVORI SUBACQUEI" e DOCUMENTO ENI "REQUISITI HSE PER I FORNITORI DI LAVORI SUBACQUEI" DEL 05 AGOSTO 2013 - in realtà esiste un altro documento che è il primo della serie dell'ENI/SAIPEM del 2003 ma non riesco più a trovarlo :) ), e ormai anche da altre ditte che vogliono mettersi in regola, per non rimanere fuori dai giochi.

lunedì 26 novembre 2018

Stage presso CEDIFOP degli allievi del Master di II livello dell'Università di Catania per la Medicina Subacquea e Iperbarica

Si è parlato della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, del regolamento appena approvato dalla Giunta Regionale, delle prospettive e dell'impatto che avrà, a livello regionale e nazionale, nell'immediato futuro, a partire da gennaio 2019, con il gruppo dei medici che frequentano il Master di II livello di Medicina Subacquea ed Iperbarica, realizzato dall'Università di Catania, durante lo stages operativo svolto, come ogni anno, presso la sede del CEDIFOP di Palermo

Mentre si stanno accelerando i tempi per l'apertura del repertorio telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, con la pubblicazione delle 2 delibere della Giunta Regionale, la n. 409 del 24.10.2018 dove è definito il regolamento previsto dalla legge 07/2016 e la n. 436 del 06.11.2018, nella quale sono indicati in modo chiaro gli standard IDSA obbligatori per realizzare i tre profili previsti dall'articolo 2 della legge, secondo percorsi ben definiti, come "formazione normata", che porta a tre nuove professioni introdotte a livello nazionale con i relativi ADA, per essere inserite entro i tempi previsti dal regolamento fra le Professioni regolamentate in base alla Direttiva 2005/36/CE e successive integrazioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali; la loro introduzione nel gruppo delle Professioni e attività regolamentate la cui formazione è di competenza regionale, per il loro riconoscimento a livello nazionale (previsto dall'articolo 10.1 del regolamento) e inserimento nella banca dati Europea (previsto dall'articolo 10.2 del regolamento) per il loro riconoscimento in ambito europeo, nei giorni scorsi è stata presentata, anche, una interrogazione parlamentare a sostegno del lavoro che si sta sviluppando in questo settore nella Regione Sicilia.

L'Interrogazione parlamentare, la n. E-005697/2018 con richiesta di risposta scritta, è stata presentata il 9 novembre 2018 alla Commissione del Parlamento Europeo, secondo l'articolo 130 del regolamento, dal Eurodeputato On.le Michela Giuffrida (S&D), con oggetto gli "Operatori della subacquea industriale", definendo l'importanza del lavoro che essi svolgono: "Gli operatori della subacquea industriale (commercial divers) svolgono attività di importanza strategica per il sistema produttivo europeo, realizzando in ambiente marino e nelle acque interne interventi sulle infrastrutture energetiche, portuali, di comunicazione e nel settore dell'acquacoltura".
Nell'interrogazione è specificato che a livello europeo manca fino ad oggi una disciplina specifica: "A livello comunitario manca una specifica disciplina del settore, con particolare riferimento agli standard di formazione e qualificazione degli operatori, rimessa alla disciplina – spesso discordante, quando non del tutto assente – dei singoli Stati membri, nonostante l'evidente alto profilo di rischio delle attività, che imporrebbe un adeguato addestramento a tutela della sicurezza degli addetti e dell'ambiente marino in cui operano", e qui diventa importantissimo il lavoro fatto in Sicilia con la legge 07/2016 che ha definito per la prima volta non solo in Italia percorsi formativi ben precisi standardizzando tempi di fondo e attività in acqua (articolo 3.2 della legge 07/2016): "La Regione Siciliana, esercitando prerogative del proprio ordinamento, ha adottato una propria disciplina organica riguardo alla formazione degli operatori della subacquea industriale (Legge regionale del 21 aprile 2016, n.7), allineata agli standard indicati dall'International Diving School Association (IDSA) e che, pressoché unica in Europa, prevede il rilascio di qualifiche professionali sotto il controllo delle competenti autorità pubbliche riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36." sottolineando l'importanza degli standard IDSA, che rivendano obbligatori anche in Italia per esercitare questa professione.

Infine chiede se può la commissione Europea "in sede di revisione della direttiva 2013/30, sulla quale è in corso una consultazione pubblica, proporre l'adozione di norme comuni sulla formazione degli operatori subacquei industriali, in linea con gli standard internazionali richiamati a tutela della sicurezza degli stessi e dell'ambiente marino".

sabato 27 ottobre 2018

Approvato il regolamento per la legge 07/2016

di Manos Kouvakis



Il Presidente della Regione On.le Nello Musumeci, su proposta dell’Assessore della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali Dott.ssa Mariella Ippolito, d’intesa con l’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale On.le Roberto Lagalla ha approvato il regolamento previsto dall'articolo 5 della legge 07/2016 che definisce le qualifiche nel settore della subacquea industriale, per le attività fuori dall'ambito portuale, durante la convocazione della giunta regionale del 24 ottobre. Alla giunta regionale il regolamento, che sostituisce il precedente decreto attuativo, è arrivato dopo una serie di passaggi e pareri positivi, prima dell'ufficio legislativo della presidenza della regione e successivamente della CGA (Consiglio Giustizia Amministrativa), dando cosi semaforo verde alla definitiva attivazione di quanto previsto dalla legge. 

Il regolamento approvato che stabilisce gli standard formativi per il conseguimento delle qualifiche, previsti dalla legge, fa rigorosamente riferimento ai requisiti minimi previsti dalla didattica internazionale dell’International Diving School Association (IDSA) con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua che devono essere realizzati, fino al livello richiesto, e devono trovare idoneo riscontro nel LOGBOOK individuale, con un riconoscimento delle qualifiche ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sull'intero territorio comunitario, superando per la prima volta il vuoto legislativo che esisteva in Italia, in questo settore, sin dal 1979, anche con il rilascio del “Supplemento al Certificato Europass” che sottolinea la spendibilità del titolo in base ai livelli INSHORE o OFFSHORE previsti dalla legge, superando la vecchia concezione dell'OTS, che rimane comunque la figura per tutte le attività sommozzatorie all'interno delle arie portuali. 

Il regolamento prevede l'istituzione di un Repertorio Telematico presso il Dipartimento Regionale del Lavoro, di cui l'attuale Assessore è la dot.ssa Mariella Ippolito, con la creazione di una unità operativa che si occuperà di questo servizio, che dovrà anche gestire in forma telematica l'elenco degli iscritti, pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento. Il repertorio che avrà forma esclusivamente telematica, (ancorché sia ammesso il ricorso a documentazione cartacea per i procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione delle posizioni individuali) conterrà un data base di libera consultazione anche in formato anonimo sulle singole posizioni individuali, dando la possibilità di contatto diretto alle aziende sul territorio nazionale, che dovranno utilizzare chi ha gli adeguati requisiti, obbligatori sul territorio nazionale per il rispetto del decreto legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro (essendo la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, unica legge esistente in Italia che prevede precise qualifiche per le attività sommozzatorie fuori dall'ambito portuale, che sono anche le medesime previste dall'ENI spa, per tutte le attività svolte nei suoi cantieri), di contattare direttamente gli iscritti (assoluta novità per l'Italia di un contatto diretto fra la domanda e l'offerta formativa) e i suoi contenuti saranno fruibili in lingua italiana e in lingua inglese. 

L’iscrizione al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati, allegando una serie di documenti, come attestato finale di formazione che certifica la formazione avvenuta, il LOGBOOK individuale che dimostra che le immersioni e le attività in acqua previste dalla didattica IDSA fino al livello di iscrizione richiesto sono state realizzate. 

Il regolamento riconosce solo i titoli di qualifica professionale (non brevetti), purché conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme e direttive Europee con diversi controlli che coinvolgono sia l'ente che ha rilasciato l'attestazione, sia la persona richiedente, come il controllo del LOGBOOK individuale, per il conteggio delle immersioni effettuale, che devono essere non inferiori a quelle indicate nell'allegato tecnico del regolamento, per i vari livelli di iscrizione e la certificazione dell'avvenuto svolgimento delle materie trasversali. L'ufficio competente potrà approvare o respingere le istanze di iscrizione o applicare le sanzioni previste dalla legge nel caso di dichiarazioni non conformi, tali verifiche portano al rilascio della Card del commercial diver Italiano, con i dati personali dell'iscritto e il livello di iscrizione effettuata.

martedì 11 settembre 2018

Calcolo dei livelli EQF per le certificazioni da OTS, INSHORE e OFFSHORE

Livelli EQF:
Attestato OTS Regione Sicilia: EQF = 3 (Attestato di qualifica di Operatore Professionale)

Attestati peri livelli INSHORE e OFFSHORE Regione Sicilia: EQF 4 (certificato di specializzazione tecnica superiore - essendo loro percorsi di specializzazione che partono da un attestato OTS base)




sabato 6 gennaio 2018

Ho letto che ci sono diverse regioni che hanno definito dei profili per l'OTS. Che differenze esistono fra questi profili e la L.R. 07/2016?

Dal 2013, in Italia, con la creazione del "Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", la formazione è stata demandata definitivamente alle Regioni e ai "Repertori delle qualifiche professionali" sviluppati dalle singole Regioni.

Le qualifiche professionali, presenti nell'Atlante, vengono selezionate tramite l'ADA (Aree Di Attività) e distribuiti nei vari SEP (Settori Economico Professionali), descrivendo i prodotti e i servizi attesi nonché i riferimenti ai codici statistici delle classificazioni ISTAT delle attività economiche e delle professioni.

Le varie Regioni Italiane, tramite i loro "Repertori delle Qualificazioni Regionali", possono fare proprie le qualifiche professionali già esistenti, perchè inserite da una delle Regioni Italiane nell'Atlante, oppure immettere nuove qualifiche, che a loro volta entrano a fare parte del circuito nazionale delle qualificazioni professionali.

I Profili professionalizzanti e gli Obiettivi, dei Repertori Regionali, sono classificati in due aree: formazione normata e formazione non normata.:
  1. La "Formazione normata" rappresenta tutte le attività professionali regolamentate, il cui esercizio viene stabilito da una normativa nazionale e/o regionale rispetto alla quale sono definiti, attraverso specifica normativa, gli standard formativi. A questi fa riferimento sia il profilo da OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) definito dal D.M. 13.01.1979 e smi, sia la legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", perchè definisce 3 NUOVE  qualifiche professionali che sono: 
    1. “sommozzatore inshore air diver”
    2.  “Top up offshore air diver”, e
    3.  “altofondalista offshore sat diver”
  2. La "Formazione non normata", comprende tutte le qualifiche che seguono gli standard che riguardano professioni e attività professionali il cui esercizio non è subordinato al possesso di uno specifico titolo di studio o alla frequenza di specifici percorsi di formazione. 

In questo modo, per tutte le Figure nazionali, i Profili professionalizzanti e gli Obiettivi possono essere associati ad una scheda corso, che ha l’obiettivo di definire uno standard di erogazione dei singoli percorsi formativi, che diventa UNICA per i profili normati, perchè devono rispettare la legislazione che li ha creati, mentre possono presentare delle varianti i vari profili che rientrano fra quelli non normati.

Sotto questo aspetto la figura professionale dell'OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), è stata regolamentata dalle Regioni Liguria, Lazio, Marche, Sardegna ed Emilia Romagna. In questi giorni sarà aggiunto anche il profilo della Regione Sicilia, sia per il livello non regolamentato dell'OTS, con l'importazione di uno dei profili già presenti in altra regione, ma anche con l'inserimento delle tre nuove qualifiche, nel settore delle qualifiche regolamentate, che le altre regioni potranno a loro volta inserire nel loro repertorio, fermo restando l'assoluto rispetto della Legge 07/2016 della Regione Sicilia che le ha create.

Ma la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, ha una marcia in più, perchè per la prima volta crea un collegamento tra la "formazione" di sommozzatore e la "professione" di sommozzatore, da sempre assente se si considera solo il profilo da OTS.

Oggi, in Italia, possiamo dividere le professioni in due categorie:

  1. le Professioni regolamentate (in Italia esistono 176 Professioni regolamentate e a breve, fra queste, saranno inserite le 3 nuove professioni previste dalla LR 07/2016) in base alla direttiva 2013/55/UE che modifica la precedente direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, e qui la LR 07/2016 da dei precisi riferimenti;
  2. il Repertorio delle professioni dell’apprendistato (in Italia esistono 2075 Professioni che fanno riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, da cui fino ad oggi è assente la figura di OTS, mai regolamentata come professione), costituito da tutti i profili presenti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi all’apprendistato professionalizzante, raccolti in 15 diversi comparti rappresentativi di tutte le categorie contrattuali.

Il Decreto Attuativo, previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016, sta risolvendo, finalmente dopo 36 anni, questa annosa situazione, collegando direttamente le tre qualifiche professionali previste dalla legge 07/2016 alla Banca dati Europea, permettendo cosi per la prima volta in Italia di regolamentare una professione, ai massimi livelli, cosi come avviene in quasi tutti i paesi, nel mondo, che hanno sviluppato questa tipologia di attività..

E' sicuramente un lavoro molto complesso, ma la LR 07/2016 ha già messo basi solide che permettono di "chiudere" in brevissimo tempo un cerchio aperto nel 1979 con il DM 13.01.1979, che è rimasto aperto fino ai nostri giorni.



mercoledì 27 dicembre 2017

Perchè le Capitanerie di Porto non hanno emesso, alcuna ordinanza che include la LR 07/2016 in data odierna?



La legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", è stata votata dal Parlamento Siciliano nel mese di aprile 2016 e successivamente è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) il 26/04/2016, diventando legge a tutti gli effetti, quindi da rispettare come tale.

Sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica Italiana, immediatamente, sono state registrate una serie di reazioni positive, a favore della LR 07/2016, con i seguenti documenti:



Espressioni più "forti", troviamo sul documento:
che "accusa"  10 Capitanerie di Porto Siciliane (Palermo, Messina, Pantelleria, Porto Empedocle, Termini Imerese, Terrasini, Sciacca, Milazzo, Sant Agata di Militello e  Lipari)  " ...considerato la L.R. 07/2016, recita che: 'è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione', incluse le Capitanerie di Porto che svolgono compiti e funzioni non strettamente legati all'attività istituzionale ma di natura e fini prevalentemente civili, legati all'uso pubblico del mare nella più ampia accezione del termine, con particolare dipendenza dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che è il principale organo istituzionale che si avvale dell'operato delle Capitanerie di Porto, per la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare e attività connesse, esse ad oggi sono inadempienti con provvedimenti anticostituzionali ignorando la podestà di questo parlamento;..."

promuovendo una richiesta diretta nel "... contattare con urgenza il Comando Generale delle Capitanerie di Porto presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti chiedendo chiarimenti sul caso e l'immediato intervento del Comando presso le Capitanerie di Porto, in questione, prima che tali inadempienze portino come conseguenza ad incidenti che mettono in pericolo la vita degli operatori del settore,
com'è già successo in questi anni in assenza di una legge come quella emanata da questo Parlamento...."

Anche se il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con sua comunicazione ha chiesto alle Capitanerie di Porto di adeguarsi alla Legge 07/2016, in data odierna, ancora, le Capitanerie di Porto non hanno ancora emesso una ordinanza di adeguamento alle legge.

Il motivo è stato analizzato durante un incontro istituzionale (leggi articolo: http://www.globusmagazine.it/119763-2/#.WjdRKd_iaUk), con il nuovo Comandante della Direzione Marittima di Palermo Contrammiraglio Salvatore Gravante con l'(ex) Assessore Regionale al Lavoro Dottoressa Carmencita Mangano, in presenza di esponenti sindacali ed esperti del settore, si è parlato sia dell’applicazione della Legge Regionale, sia dell’adeguamento delle ordinanze emesse dalle Capitanerie di Porto, che devono distinguere le attività svolte in ambito portuale riservate agli OTS dalle attività svolte fuori dai porti regolamentate dalla suddetta legge, ordinanze relative alle attività lavorative subacquee fuori dall'ambito portuale regolamentate dalla legge 07/2016 della Regione Sicilia, dando cosi via alla riforma del settore attesa da ben 36 anni.

Durante l'incontro, si è detto di aspettare la pubblicazione sulla GURS, del decreto Attuativo, previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016 (Decreto che è stato presentato alla Presidenza della Regione in data 10.11.2017, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016), del quale si aspetta soltanto la pubblicazione, come atto dovuto, sulla GURS; pubblicazione che è stata rallentata dal cambio al vertice della Regione, dopo le ultime elezioni regionali, ma che avverrà a breve.

Dopo l'adeguamento alla legge è prevista la richiesta da parte delle capitanerie della copia del DVR (documento di valutazione dei rischi) alle aziende per essere autorizzate ad operare sia all'interno che all'esterno dei porti, in tale documento dovrà essere evidenziato il preciso riferimento al DM 13/01/1979, e s.m.i. (D.M. 31/03/1981 e D.M. 02/02/1982) e alla legge 07/2016 della Regione Sicilia;  e la richiesta dei libretti di ricognizione degli OTS che opereranno all’interno dell’ambito portuale, mentre per i sommozzatori che dovranno essere autorizzati ad operare fuori dall'ambito portuale sarà richiesto il numero della card di “commercial diver” prevista dalla LR 07/2016.

Le ditte che operano in questo settore, a partire dagli allevamenti di acquacoltura, piccole e grandi imprese di lavori subacquei che operano in ambito inshore o offshore, hanno già avuto più di un anno e mezzo (dal momento in cui è stata approvata la legge) per adeguarsi, e si spera che si trovino pronte il giorno dopo l'emanazione delle nuove ordinanze che a breve saranno emesse dalle Capitanerie di Porto, e non soltanto da quelle Siciliane, come espressamente viene riportato (anche) nell'Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783 del Senato della Repubblica Italiana, dal Senatore F.Aracri e indirizzato ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1008547)
... la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali;..."