CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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giovedì 30 novembre 2017

Nel mio attestato da OTS è scritto che sono abilitato a immergermi fino ai - 50 metri. E' VERO o FALSO?

Per TUTTE le attività FUORI dall'ambito portuale, se non hai i requisiti per l'iscrizione al 2° livello del Repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016 della Regione Sicilia (qui: http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g16-18o1/g16-18o1.pdf), e in particolare per il livello previsto dagli articoli:

  • Articolo 2.1b: "di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria "TOP UP""
  • Articolo 2.3 "I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (Top Up)
  • Articolo 2.7 "Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 3 è necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera)."
  • Articolo 3.2 "Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)"
  • Articolo 4.4 "L’iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all’iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.

I tempi indicati dall'articolo 3.2, che devono trovare riscontro nel LOBOOK individuale (articolo 4.4c del Decreto Attuativo del 09/11/2017, prevsito dalla LR 07/2016), sono riportate nell'allegato 1 (Allegato 1, qui: http://www.cedifop.it/05.pdfdel Decreto Attuativo (Decreto Attuativo, qui: http://www.cedifop.it/04.pdfprevisto dall'articolo 5 della LR 07/2016

Il calcolo dei tempi richiesti si può fare usando, anche, la tabella dell'IDSA (vedi articolo 3.2 della LR 07/2016), cliccando QUI
(Quindi è solo un semplice conteggio di tempi di immersione e di fondo ed di attività in acqua che tutti possono fare per capire se il loro attestato/i ha la validità o no prevista dalla Legge)

La "Card" prevista dall'articolo 4 della LR 07/2016, ha una spendibilità sull'intero terriotrio comunitario

VALIDITA' A LIVELLO NAZIONALE DELLE QUALIFICHE previste dalla Legge 07/2016: (che si aggiungono all'Elenco delle 176 Professioni regolamentate in base alla direttiva 2013/55/UE come da sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Essendo le qualifiche definite dal'articolo 2 della LR 07/2016 delle qualifiche "normate", rientrano nell'"Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", creato dal Ministero del Lavoro, INAPP e UE, con validità sull'intero territorio Italiano, così come previsto all’Art. 8 del Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013, che mira ad un riordino del sistema delle qualificazioni del nostro Paese, richiesto dalla UE.

Se l'attestato da OTS riporta che il suo possessore è abilitato a immergersi fino ai - 50 metri, ma non ha questi requisiti, RAPRPESENTA UN FALSO e in questi casi bisogna rivolgersi ad un legale per denunciare sia la scuola che illegalmente lo ha rilasciato, ma anche le autorità che hanno consentito questo rilascio.

NESSUNA RETROATTIVITÀ, come qualcuno ha provato a sostenere, mentendo sapendo di mentire, visto che l'attestato per OTS (specialmente se fa riferimento al DM 13,01,1979 e DM 02.02.1982) riguarda ESCLUSIVAMENTE OPERATORI CHE SVOLGONO LE LORO ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE AREE PORTUALI, come previsto dall'articolo 1 e articolo 2 del DM 13.01.1979, motivo per cui il riferimento alle attività da - 50 metri è arbitrario, illegittimo e invenzione della scuola che lo ha trascritto nell'attestato senza ALCUN RIFERIMENTO LEGISLATIVO,  da cui l'illegittimità dell'attestato per qualsiasi operazione FUORI dall'ambito portuale e il consiglio di RIVOLGERSI AD UN LEGALE PER TUTELARE I PROPRI DIRITTI.



domenica 26 novembre 2017

Come faccio a chiedere l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

L'iscrizione al Repertorio Telematico dei Commercial Divers Italiani, può essere richiesta all'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, da tutti coloro che sono in regola con quanto previsto dalla Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", per i 3 livelli previsti, dall'articolo 2:


  • a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”; (profondità 0-30 metri)
  • b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;  (profondità 30-50 metri)
  • c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione);  (profondità oltre i -50 metri)


Le modalità per l'iscrizione sono stabilite all'articolo 4 del Decreto Attualivo del 09/11/2017 (previsto dagli articoli 4 e 5 della LR 07/2016) che si può leggere qui: http://www.cedifop.it/04.pdf, prevedono che per effettuare l'iscrizione, il richiedende deve:


Articolo 4
Iscrizione al Repertorio

1. L’iscrizione al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all’ufficio competente di cui all’articolo 2, comma 3, del presente Decreto.

2. La domanda di iscrizione dovrà essere sottoposta in carta libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o telematico predisposto ed approvato con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data indicata dall’articolo 2, comma 2 del presente Decreto.

3. La domanda di iscrizione dovrà contenere apposita informativa ed autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni. Il mancato rilascio da parte dell’istante dell’autorizzazione comporta la reiezione dell’istanza per impossibilità a dar seguito al procedimento.

4. Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati, in copia conforme:
a) attestato finale di formazione acquisito al termine dei percorsi di cui all’articolo 1 del presente Decreto;
ovvero
aa) attestato conseguito al termine di percorso formativo rilasciato presso altra Regione, purché conforme ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme;
ovvero
ab) attestato formativo o altro documento attestante il conseguimento di qualifica professionale riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, purché conforme ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Per i titoli conseguiti in altri Stati membri UE, EFTA o nella Confederazione Svizzera o comunque riconoscibili ai sensi della citata Direttiva, ad eccezione di quelli di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, è necessaria l’attestazione dell’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata dall’istituto, centro o scuola presso cui è stato conseguito l’attestato formativo di conformità del percorso svolto agli standard di cui all’Allegato 1 al presente Decreto;
ovvero, per i titoli conseguiti fuori dal territorio nazionale

ba) attestazione debitamente sottoscritta rilasciata dall’ente, centro, scuola o istituto che ha rilasciato il documento riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, di conformità del percorso svolto agli standard di cui all’Allegato 1 al presente Decreto e che indichi distintamente le attività formative svolte (transcript) ed i tempi di fondo in conformità agli standard di cui all’Allegato 1 al presente Decreto (VEDI ALLEGATO 1 AL PRESENTE DECRETO: http://www.cedifop.it/05.PDF) . Della documentazione in oggetto, ad eccezione dei casi di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176,  alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, dovrà essere attestata l’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale;

c) Log Book professionale che evidenzi l’effettivo svolgimento delle immersioni ed i relativi tempi di fondo di cui all’Allegato 1 al presente Decreto;

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata da parte dell’istante circa l’effettivo svolgimento delle attività didattiche, delle immersioni ed i relativi tempi di fondo in conformità agli standard di cui all’Allegato 1 al presente Decreto;

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata da parte dell’istante relativa all’avvenuto svolgimento dei percorsi formativi relativi alle discipline di formazione trasversale come previsti dalla vigente disciplina statale e comunitaria;

f) copia di documento d’identità personale in corso di validità;

g) copia del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l’iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979.
ovvero
gg) per i soggetti non residenti sul territorio nazionale certificazione di visite mediche internazionali attestanti l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001)

h) ricevuta del versamento di cui al comma 5 del presente articolo;

i) fototessera in formato cartaceo o elettronico.

5. Per l’iscrizione gli interessati dovranno procedere al versamento dei diritti di rilascio della card. Le modalità di versamento ed i relativi importi saranno definiti con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data indicata dall’articolo 2, comma 2 del presente Decreto.


Vista la complessità delle procedure, il richiedende, che ha i requisiti richiesti, per l'iscrizione al Repertorio Telematico per i livelli INSHORE e OFFSHORE e per tutelare i suoi diritti di LAVORARE IN ITALIA, potrà,  anche, rivolgetersi al sindacato di categoria ISA UTL  sia per chiedere ulteriori informazioni, sia per avere assistenza gratuita per l'iscrizione al Repertorio Telematico, sia per chiedere l'intervento del sindacato, presso le aziende del settore, in tutta Italia, per:
• applicazione della legislazione vigente (DM 13.01.1979 e L.R. 07/2016) negli ambiti: acque interne, acque portuali, inshore e offshore
• fare rispettare alle Aziende il CCNL di categoria
• contrattazione Sindacale di secondo livello Aziendale
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Tutti coloro che sono interessati possono contattare la suddetta Federazione, la sede è in Corso Alberto Amedeo, 21 Palermo, gli orari di ricevimento sono: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Per info Tel.: 091.9766547 cell.: 328.1249936 - email vincenzodangelo2011@libero.it




giovedì 23 novembre 2017

Ho letto sul sito di una scuola che fa corsi per OTS, che la parola "adiacenze", riportata nel DM 13.01.1979, abilita questi operatori a lavorare fuori dalle aree portuali, è vero?

Non solo non è vero, ma consigliamo i poveri malcapitati che ci sono imbattuti in certificazioni di questo genere di rivolgersi immediatamente ad un legale, perchè queste affermazioni oltre ad essere false e fuorvianti portano i possessori  di tali certificazioni a commettere  reati da codice penale.

Ecco il motivo: 
1) Il Decreto Ministeriale 13.01.1979, che ha creato la categoria degli OTS, riporta all'articolo 2 la seguente frase: 
Art. 2.
Attività dei sommozzatori.
I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione.

2) La legge 07/2016 della Regione Sicilia  specifica che al di fuori dell'ambito portuale è prevista l'iscrizione presso il repertorio telematico previsto dalla legge per le attività FUORI dalle aree portuali e fino ai -30 metri come INSHORE, dai - 30 ai - 50 come OFFSHORE AD ARIA/TOP UP e oltre i - 50 metri come ALTOFONDALISTI (articolo 2.1a,b,c), secondo standard ben precisi per numero di immersioni con tempi di fondo ed attività in acqua previste dall'articolo 3.2 della legge stessa. Inoltre all'articolo 1.4 specifica che "... Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni...."

3) La differenza fra una Legge (anche se regionale) e un Decreto Ministeriale è facilmente visionabile anche su "Wikipedia" (https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_ministeriale", dove troviamo scritto che: "... Un decreto ministeriale (D.M.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto amministrativo ... Esso non ha forza di legge e, nel sistema delle fonti del diritto, riveste carattere di fonte normativa secondaria soltanto qualora sia qualificato come regolamento...."

E' palese che nell'ottemperare alle leggi, fra il DM del 13.01.1979 che prevede la parola "adiacenze" e la LR 07/2016, prevale la LR che specifica che o sei all'interno del porto, quindi lavori come OTS o sei fuori dal porto, quindi devi fare l'iscrizione in uno dei 3 livelli previsti dalla legge.

Non esistono "zone grigie" definibili "adiacenti al porto". 

Si sottolinea anche che la LR 07/2016 è UNICA in Italia nel definire percorsi formativi per attività subacquee fuori dalle aree portuali (non OTS), pertanto essa diventa vincolante per il decreto Ministeriale 81/08 sulla scicurezza sul lavoro per tutti, operatori e ditte che operano in quelle acque.

Ecco il motivo per cui chi pubblicizza corsi da OTS (operatori portuali) affermando che valgono per lavorare FUORI DAI PORTI o nelle ADIACENZE dei porti, senza che essi abbiano i requisiti che permettono l'iscrizione ad uno dei livelli previsti dalla Legge 07/2016, non solo dichiara il falso facendo una pubblicità ingannevole, ma sollecita le persone a commettere diversi reati da codice penale (art. 348 del cp, art. 110 del c.p., mancata applicazione del D.L.vo 81/08, ecc) motivo per il quale noi, a tutela di chi rischia di cadere in queste "trappole" illegittime ed illegali, invitiamo i malcapitati a rivolgersi immediatamente ad un legale, per denunciare alle autorità preposte queste ingannevoli pubblicità.

Anche tutti i titoli rilasciati prima della LR 07/2016, seguono lo stesso procedimento, perchè la figura dell'OTS, cosi come specificato l'articolo 1 e l'articolo 2 del DM 13.01.1979, è sempre stata quella di Operatore in ambito portuale, così come saggiamente, nel 2012, la Capitaneria di Porto di Livorno specifica in questo documento, relativamente ai lavori sul relitto della Costa Concordia da parte della ditta appaltatrice Titan Micoperi:


sabato 14 ottobre 2017

Qual'è la differenza fra il "repertorio telematico" delle qualifiche professionali e il "repertorio telematico" previsto dalla legge 07/2016?

di Manos Kouvakis

1) "Repertorio Telematico" delle qualifiche professionali
Il Repertorio delle qualificazioni, delle regioni Italiane, è una conseguenza del DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92" (GU Serie Generale n.39 del 15-02-2013) e sue successive modificazioni e integrazioni e delle successive norme secondarie di attuazione, nonché delle disposizioni di varie Leggi regionali, che hanno portato alla creazione del "Repertorio delle qualificazioni delle Regioni Italiane"

E' molto importante sottolineare che, in Italia, la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato, ma la Comunità Europea ha chiesto all'Italia un Repertorio di qualifiche professionali Nazionale, che si sta creando anche se lentamente.

Il Repertorio delle qualificazioni di una Regione Italiana è costituito da una serie di profili (qualifiche professionali), classificati in due aree: formazione normata e formazione non normata.

  • Formazione normata: attività professionali regolamentate, il cui esercizio viene stabilito da una normativa nazionale e/o regionale e/o rispetto a cui sono definiti, attraverso specifica normativa, gli standard formativi.
  • Formazione non normata: standard che guardano a professioni e ad attività professionali il cui esercizio non è subordinato al possesso di uno specifico titolo di studio o alla frequenza di specifici percorsi di formazione.

Una volta creata una qualifica, in una regione, essa potrà essere riconosciuta in un'altra regione, tramite protocoli d'intesa bilaterali. Naturalmente le qualifiche che rientrano nella "formazione normata", possono essere trasferite senza alcuna modifica da una regione all'altra, mentre le qualifiche che rientrano nella categoria di "formazione non normata" possono essere apportate  modifiche nei trasferimenti.

Per esempio, la Regione Siciliana, attraverso un "Protocollo d’intesa bilaterale per il trasferimento del sistema regionale di standard ai fini del riconoscimento e della certificazione delle competenze" con la Regione Piemonte, firmato nel mese di maggio 2016, ha mutuato da questa Regione l’impianto metodologico e il primo set di standard di riferimento, tra cui il repertorio, per l’attuazione del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze.




2) "Repertorio Telematico" previsto dalla legge 07/2016
Una cosa totalmente diversa è il Repertorio Telematico (Albo) previsto dalla legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" della Regione Sicilia, che stabilisce 4 profili che rientrano nella "formazione normata". Essi sono:
  • HARBOUR DIVER = OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), titolo definito dal DM 13.01.1979, prevede l'iscrizione al "Registro Sommozzatori" del Ministero dei Trasposti, presso una Capitaneria di Porto in Italia, per il rilascio del "Libretto di Ricognizione". Profondità: quella del porto in cui si opera. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  • INSHORE AIR DIVER = titolo definito dall'Articolo 2.1a della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al primo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello INSHORE AIR DIVER. Profondità: max -30 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  • OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP = titolo definito dall'Articolo 2.1b della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al secondo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP. Profondità: max -50 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  • OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE = titolo definito dall'Articolo 2.1c della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al terzo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE. Profondità: oltre i -50 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni sono in Alto Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Elio (Heliox).

Anche se il primo profilo di harbour diver (OTS - Operatore tecnico subacqueo) è stato regolamentato anche dalle regioni di: Emilia-Romagna, Liguria, Lazio e Marche, esso tuttavia non è collegato ai profili previsti per i livelli INSHORE  e OFFSHORE, sia perchè la legge che li ha creati è del 2016 (se esso rientra fra le qualifiche normate) o perchè rientra fra le qualifiche non normate, in alcuni casi, perchè non collegato nè al DM 13.01,1979 nè alla LR 07.2016. Ma sicuramente essi dovranno integrarsi con i nuovi profili previsti dalla LR 07/2016, che stabiliscono la formazione "normata" e successiva al livello di harbour diver (OTS) per permettere agli operatori di poter lavorare "legalmente" sul territorio nazionale Italiano.

mercoledì 20 settembre 2017

I titoli Italiani nel commercial diving possono diventare IMCA?

(di Manos Kouvakis)



SI. Questo è fra gli obiettivi della LR 07/2016. Visto che l'Italia attualmente è fuori dai documenti IMCA, proprio per la mancanza di una legislazione che riguarda l'offshore diving. 

La legge 07/2016 della Regione Sicilia ha i requisiti previsti dal documento IMCA D 014 "International Code of Practice for Offshore Diving", affinchè IMCA annoveri anche l'Italia in un futuro documento come quello  "Information Note / Diver and Diving Supervisor Certification" (IMCA D 16/16).

In ogni caso è un obiettivo attualmente raggiungibile in un tempo non abbastanza lungo. Ma bisogna ancora lavorare per arrivare, anche, a questo obbiettivo.

La legge 07/2016 della regione Sicilia, attualmente ha i requisiti previsti dall'IMCA affinchè la CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO, prevista dall'articolo 4 della legge, possa essere inserita nel settore IMCA per il basso fondale come iscrizione al 2° livello del repertorio Telematico (albo), mentre la CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO, prevista dall'articolo 4 della legge, possa essere inserita nel settore IMCA per l'alto fondale come iscrizione al 3° livello del repertorio Telematico (albo).


martedì 19 settembre 2017

Perchè si parla di brevetti IMCA nella subacquea industriale?

(di Manos Kouvakis)


Anche se IMCA non fa e non riconosce corsi per "commercial divers" di qualsiasi livello, tuttavia a cadenza quasi annuale pubblica un documento dal titolo "Information Note / Diver and Diving Supervisor Certification" - ultimo è il documento: IMCA D 16/16 pubblicato il 29 November 2016, (che aggiorna/sostituisce il penultimo D 05/15), dove riporta un elenco di PAESI che hanno una LEGISLAZIONE  che regolamenta la formazione per l'OFFSHORE, nel loro territorio.

Questo elenco di paesi per le immersioni in ambito offshore segue l' International Code of Practice for Offshore Diving (IMCA D 014) Codice Internazionale per il regolamento delle immersioni in ambito Offshore, dove si da la precedenza alle normative nazionali e va considerato come una fonte di buone e riconosciute pratiche per le immersioni in ambito offshore.

In questo documento troviamo alcuni paesi come Australia, Brasile,  Canada, Francia, India, Norvegia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, South Africa, Swezia, UK (tramite l'HSE) e USA (tramite ACDE).

L'assenza dell'Italia dall'elenco si giustifica con il fatto che fino al 2016 in Italia esistevano i tre decreti ministeriali del 1979, 1981 e 1982 che regolamentavano le attività degli OTS (harbour diver) cioè le attività in ambito portuale, che non sono d'interesse dell'IMCA.

Ad IMCA non interessano i livelli di harbour diver (OTS) e INSHORE (equivalente all'iscrizione al 1° livello previsto dalla L.R. 07/2016) ma soltanto i livelli OFFSHORE AD ARIA/TOP UP (Surface-Supplied Diver Certificates) come per esempio quelli previsti con l'iscrizione al 2° livello del repertorio previsto dalla L.R. 07/2016 e OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE (Closed Bell Divers Certificates) come per esempio quelli previsti con l'iscrizione al 3° livello del suddetto repertorio.

Gli italiani, in tutti questi anni sono stati "costretti", in mancanza di una legislazione specifica Italiana, a rivolgersi a un paese straniero che ha percorsi per l'offshore, con il reale rischio di cadere nelle mani di chi cerca di sfruttare questa situazione fornendo una formazione di scarsa qualità, come in questi anni è accaduto con la formazione offerta dagli scozzessi della scuola di FW, che ha approfittato di una svista (voluta ?) dell'HSE che ha supervalutato i percorsi Italiani da OTS, dando loro un valore di equivalenza ad un percorso di "inshore" o "offshore" e non il livello "harbour" che gli conferisce la legislazione Italiana (DM 13.01.1979), motivo per il quale queste certificazioni "patacche" autorizzate dagli inglesi dell'HSE, fatte nella maggioranza dei casi in soli 5-10 giorni, con imemrsioni ad una profondità massima di circa 23 metri, ma con certificazioni che "abilitavano" a immersioni per i - 50 metri, oggi non hanno alcuna validità considerata la legge 07/2016, per lavorare "legalmente" in Italia, perchè non rispettano i suoi requisiti. 

Esse sono valide per lavorare in UK, paese dove sono state conseguite, ma non in Italia (vista la LR 07/2016, art.3.2).


domenica 17 settembre 2017

Quante scuole "full member" IDSA esistono in Italia e nel mondo?

(di Manos Kouvakis)




Attualmente esiste una sola scuola "Full Memeber" IDSA in Italia, e 12 nel mondo di cui 11 in Europa e una in USA, dove gli standard IDSA sono obbligatori (http://www.acde.us), come lo sono oggi in Italia, visto l'articolo 3.2 della legge 07/2016.

Diventare "full Member IDSA", comunque, è un processo lungo e difficile, ma la parte ancora più difficile è rimanere tale. 

Questo, perchè una scuola "Full Member" IDFSA deve sottoporsi a continui (e costosi) audit internazionali, per mantenere questo status. Forse, anche, proprio per questo alcune delle scuole Full Member IDSA Europee, sono scuole militari, dove la disciplina è molto importante, come per esempio, la scuola Royal Danish Navy Diving Centre Danese o la scuola Swedish Armed Forces Diving and Naval Medicine Centre Svedese.

In Italia fino al 2013 esistevano 2 scuole Full member IDSA, ma nel 2013, la seconda scuola è stata espulsa dall'IDSA, perdendo lo status di Full member, per irregolarità. Questo è anche il motivo per cui, CEDIFOP, riferendosi ai "brevetti" IDSA, sottolinea che vengono presi in considerazione solo quelli rilasciati da scuole che attualmente sono Full Member IDSA, per evitare che si creino illusioni a chi è in possesso di quei brevetti "taroccati" rilasciati da scuole espulse perchè non mantenevano tempi e attività in acqua previsti dalla didattica IDSA. 

Nel libro "Garanzia Giovani: La sfida", è stato dedicato un intero capitolo al CEDIFOP, descrivendo uno di questi audit internazionali condotto da ispettori dell'IDSA, audit naturalmente superato senza problemi, come tutti quelli avuti negli ultimi anni, indice di qualità e di continua crescita del nostro centro.